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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/09/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 633/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 633\2023 R.G. promossa da:
(C.F. C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rita Merlo (pec: ) presso il cui studio sito in Email_1
Torino, Via Passalacqua 10, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CO C.F._2
Cristiano Leone (pec: , ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio sito in Pordenone, P.tta Ottoboni, n. 10, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis;
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello della sentenza a verbale con n. 1044/2023 Rep n. 533/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli, in composizione Collegiale, nella persona dei Giudici Dr.ssa Michela Tamagnone, Dr.ssa Annalisa Fanini, Dott. Edoardo
Gaspari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 858/2022, pubblicata in data 27.04.2023, depositata in Cancelleria in data 3.05.2023, mai notificata e per l'effetto :
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale, decidendo nel merito ed accogliendo le domande formulate dal
IG. ed infra trascritte Parte_1
NEL MERITO
Accogliere i motivi di gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano :
Accertare e dichiarare che il testamento olografo della IG. del 19,04.2008, NA pubblicato in data 13.05.2021, dispone a titolo universale in favore della beneficiaria,
[...]
, e dispone a titolo particolare in favore del IG. , con lascito in suo CP_1 Parte_1 favore della somma di € 200.000,00 da qualificarsi quale legato di genere.
Conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra
[...]
al pagamento in favore del IG. della somma di € 200.000,00 CP_1 Parte_1
(duecntomila/00) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 3 giugno 2020;
Solo in via di subordine, per la denegata ipotesi in cui non dovesse qualificarsi disposizione a titolo particolare, quale legato generico, il lascito testamentario in favore del IG. T_
, e/o qualora non dovesse ritenersi disposizione a titolo universale il lascito
[...] testamentario in favore della IG.ra : CO
Accertare e dichiarare la nullità dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n. 8293-17963072 e dal collegato corrente bancario n.
0000004457734, cointestati alla IG.ra sulla Unicredit Banca, disposti in NA favore della IG.ra nel periodo giugno – dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari CO al controvalore del portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer), integrando tali trasferimenti atti illeciti ed in ogni caso atti nulli per tutte le ragioni esposte in atto e conseguentemente dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra alla CO restituzione e/o al pagamento in favore del IG. , beneficiario testamentario Parte_1 della de cuius , della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione NA
a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra , esecutore CO testamentario della de cuius , ad eseguire le disposizioni testamentarie e per NA
l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore del IG. T_
, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
[...]
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, oltre Iva, CPA, rimborso forfettario spese generali, ivi compresi gli onorari per la fase stragiudiziale e per la procedura di mediazione obbligatoria
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria e solo per la denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova dedotti dalla controparte si chiede l'ammissione delle prove, in materia contraria di cui alle memorie ex art.
183 comma VI n. 2 e 3 cpc, da intendersi quivi integralmente trascritti”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In Via Preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 327 cpc in ragione della nullità della notifica dell'atto di appello del
12.05.2023 all'avv. Cristiano Leone quale difensore dell'appellata nella causa di primo grado
Rep. n. 858/2022 RG del Tribunale di Vercelli, sezione civile.
Sempre in Via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello per la nullità dell'atto di citazione d'appello ex art. 164 cpc in ragione dell'assegnazione alla convenuta di meri venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, invece dei settanta giorni previsti ex lege.
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza dei motivi tutti di appello per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
respingersi l'appello presentato dal sig.
della sentenza n. 1044/2023 Rep. n. 533/2023 del Tribunale di Vercelli, sezione Parte_1 civile.
Spese del presente procedimento interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino, , chiedendo di accertare che, con il testamento olografo del CO
19.04.2008, ha disposto, a titolo universale, in favore di ed NA CO
a titolo particolare in favore di , con lascito in favore di quest'ultimo di € Parte_1
200.000,00, da qualificarsi come legato di genere. chiedeva, di conseguenza, la Parte_1 condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 03.06.2020.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale non avesse qualificato il lascito testamentario in favore di come disposizione a titolo particolare (legato di Parte_1 genere) e/o qualora non avesse ritenuto disposizione a titolo universale il lascito testamentario in favore di , chiedeva l'accertamento e la declaratoria di nullità CO Parte_1 dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n.
8293-17963072 e dal collegato corrente bancario n. 0000004457734 (cointestati alla de cuius sulla Unicredit Banca) in favore di nel periodo di giugno- NA CO dicembre 2012 per € 310.830,74 e la conseguente condanna della convenuta al CO pagamento della somma di 200.000,00 in favore di . Parte_1
In ogni caso, l'attore in primo grado chiedeva di “dichiarare tenuta e come tale condannare la
IG.ra , esecutore testamentario della de cuius , ad eseguire CO NA le disposizioni testamentarie e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di €
200.000,00 in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Parte_1
La convenuta si costituiva nel giudizio di primo grado, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza contestuale n. 858\2022 pubblicata il 27.04.23, il Tribunale, di Vercelli in composizione collegiale, accoglieva parzialmente le domande attoree.
Con atto di citazione, notificato in data 12.05.23, interponeva appello avverso Parte_1 tale sentenza chiedendone la riforma parziale sulla base dei motivi di cui infra, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande respinte dal Tribunale.
L'appellata si costituiva, in data 08.05.25, eccependo l'inammissibilità del proposto atto di appello e chiedendone, nel merito, il rigetto. All'udienza del 10.07.25, svoltasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni definitive, la
Corte assumeva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La sentenza impugnata.
Come riferito nella sentenza impugnata, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere l'accertamento della qualità di erede in capo alla convenuta, in forza del CP_1 testamento olografo del 19.04.2008 redatto da (deceduta nel giugno 2020) NA
e la sua qualità di legatario, in forza del lascito testamentario di € 200.000,00 disposto in suo favore con il medesimo testamento. L'attore chiedeva, quindi, la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 200.000,00 di cui al legato di genere disposto in suo favore.
Parte attrice chiedeva poi, “Solo in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui non dovesse qualificarsi disposizione a titolo particolare, quale legato generico, il lascito testamentario in favore del IG. , e /o qualora non dovesse ritenersi disposizione a titolo Parte_1 universale il lascito testamentario in favore della IG.ra ” la declaratoria di CO nullità dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti in favore di
[...]
nel periodo giugno-dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari al controvalore del CP_1 portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer) dal conto deposito titoli n. 8293-17963072
e dal collegato corrente bancario n. 0000004457734, conti cointestati tra la convenuta e la sig.ra presso la Unicredit Banca. Parte attrice eccepiva la nullità/illiceità dei NA suddetti trasferimenti, assumendo la titolarità esclusiva in capo alla de cuius delle somme ivi contenute e, conseguentemente, chiedeva la condanna di alla restituzione e/o al CO pagamento in favore dell'attore della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso, l'attore chiedeva la condanna della sig.ra , esecutore testamentario CO della de cuius ad eseguire le disposizioni testamentarie e, quindi, al NA pagamento della somma di € 200.000,00 in favore di . Parte_1
Il Tribunale di Vercelli, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, ha accolto parzialmente le domande attoree.
A tal fine, il Giudice di primo grado ha rilevato che, nel caso in esame, occorre ricostruire la volontà della testatrice per stabilire se quest'ultima ha voluto riconoscere a NA la qualità di erede e a la qualità di legatario di cose di genere, CO Parte_1 come dal medesimo sostenuto.
Il Tribunale, dopo aver riportato ed esaminato nel suo tenore letterale il testamento olografo di pubblicato dal Notaio di Treviso il 13.5.2021, che così dispone: NA Per_2
“…nella mia piena facoltà di mente dispongo quanto segue: A , PO, lascio CO la casa e l'intero suo contenuto. A 200.000 (Duecentomila euro) A Parte_1 [...]
in la vera di mia EL GE e la pelliccia di visone. Nomino quale Per_3 Per_4 esecutore testamentaria mia PO o in caso di indisponibilità mio figlioccio CO
. …” ha ritenuto che la disposizione testamentaria in favore di Parte_1 CO configuri una disposizione a titolo universale.
Ciò in quanto: 1) con la disposizione di ultima volontà in esame viene assegnato un bene, ossia
“la casa e l'intero suo contenuto”; 2) l'indicazione del bene immobile insieme al complesso di tutti i beni mobili in esso contenuti è indice della volontà di assegnare tali beni come quota del patrimonio ex art. 588, co. 2 c.c.
In tal senso, il Tribunale rileva che nel patrimonio ereditario non vi erano altri beni immobili oltre alla casa della testatrice. Pertanto, il disporre dell'unico bene immobile, con tutto il suo contenuto, in favore di dimostra la volontà di disporre di quel bene come quota CO del patrimonio.
Il Tribunale aggiunge che, come risulta dal preliminare di compravendita del 14.10.2021, il bene immobile in esame è stato promesso in vendita da per il prezzo di € CO
280.000,00 e che, pertanto, il valore dell'immobile era almeno pari al valore del rimanente patrimonio, costituito da denaro.
Inoltre, dal verbale di pubblicazione del testamento, risulta: “A questo punto la signora
[...]
dichiara di accettare puramente e semplicemente l'eredità della signora CP_1 [...]
ad essa devoluta in forza del suddetto testamento”. R_
Il Tribunale ha, quindi, rilevato che, in data 14.10.21, - prima di rettificare CO innanzi al Notaio di Treviso, in data 09.12.2021, l'accettazione di eredità, dichiarandosi Per_2 legataria in luogo di erede, per come, invece, indicato in precedenza nel verbale di pubblicazione del testamento - ha promesso in vendita a l'immobile lasciatole Controparte_2 con testamento. Il Tribunale ha, quindi, osservato che, avendo, in un primo momento, dichiarato (in modo espresso) di accettare puramente e semplicemente l'eredità devolutale con testamento di
, si comportò anche quale erede, compiendo un atto – il preliminare di R_ CO compravendita – che, in disparte l'accettazione espressa di eredità, comunque non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede: atto che, ai sensi dell'art. 476 CC, presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
, pertanto, non solo accettò espressamente e in modo puro e semplice l'eredità CO devolutale con testamento, ma confermò con i fatti di ritenersi erede. Solo dopo tali avvenimenti, “quando ormai la disposizione testamentaria in favore di non Parte_1 poteva più essergli taciuta per via della vendita che si era obbligata a concludere entro il
31.1.2022 (cfr. art. 3 preliminare sub doc. 2 attore), il 9.12.2021 dichiarò innanzi al Notaio che la disposizione testamentaria in proprio favore fosse a titolo particolare (legato) e per questo intendeva conseguire il legato avente ad oggetto l'immobile di LL con i beni mobili in esso contenuti”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio ha, quindi, ritenuto che la disposizione testamentaria in favore di configuri una disposizione a titolo universale. CO
Il Tribunale ha, invece, ritenuto infondata la domanda attorea in punto di accertamento del fatto che, con il testamento, dispose a titolo particolare in favore di . A tal R_ Parte_1 fine, ha osservato che, assegnando a € 200.000,00, anche in questo caso, Parte_1 R_ così come ha fatto in favore della convenuta, ha disposto di una quota del proprio patrimonio.
A sostegno di ciò, si osserva che il valore della quota assegnata a in proporzione Parte_1 al patrimonio ereditario non è residuale e, ragguagliato al valore dell'abitazione, come risulta dal preliminare di compravendita, equivale a quello della quota di . CO
Pertanto, ricostruendo la volontà della testatrice, ed avendo riguardo al tenore letterale del testamento, che non effettua distinzioni linguistiche nel disporre in favore di e Parte_1
, il Collegio ha concluso che la sig.ra ha inteso disporre dell'intero CO R_ proprio patrimonio, esaurendolo, lasciando una parte a e un'altra – di valore pressoché CP_1 equivalente - a , mentre solo due beni mobili in favore di . T_ Persona_3
Il Tribunale, interpretando il testamento avendo riguardo al tenore letterale e complessivo delle disposizioni di ultima volontà della de cuius, ha ritenuto che quest'ultima abbia disposto sia a favore di sia a favore di dell'intero proprio patrimonio, a titolo Parte_1 CO universale per quote di patrimonio.
Per converso, il Tribunale ha affermato che non vi è alcunché che consenta di ritenere che la disposizione in favore di sia a titolo universale, mentre quella in favore di CO T_
sia a titolo particolare. Sul punto, si osserva che non vi è una differenza lessicale tra le
[...] due disposizioni da cui desumere una diversa volontà della testatrice (in un caso di disporre a titolo universale, nell'altro a titolo particolare) e che non vi è nemmeno una sostanziale differenza quantitativa delle due quote del patrimonio, disponendo delle quali lo aveva R_ pressoché esaurito (la vera della EL e la pelliccia di visone furono lasciati a
[...]
). Per_3
Il Tribunale ha, pertanto, concluso che l'insieme degli elementi sopra analizzati consente di ritenere che e sono coeredi, perché in favore di entrambi la CO Parte_1 testatrice ha disposto di beni considerati come quote del proprio patrimonio.
Passando ad esaminare le domande formulate in via subordinata, il Tribunale ha osservato che oggetto di domanda è l'accertamento della qualificazione a titolo particolare del lascito in favore di e della qualificazione a titolo universale del lascito in favore di Parte_1 [...]
. Non è stato chiesto, invece, l'accertamento della qualità di erede (anzi, di coerede) in CP_1 capo a , su cui il Tribunale chiarisce di essersi pronunciato soltanto in via Parte_1 meramente incidentale.
Il Tribunale ha affermato che la domanda subordinata di dichiarazione della nullità dei trasferimenti finanziari e delle somme di denaro disposti in favore di - da CO dichiarare, “in ogni caso” tenuta quale esecutore testamentario a eseguire le disposizioni testamentarie condannandola a restituire a € 200.000,00 - non può essere Parte_1 accolta.
Ciò in quanto, tale domanda è stata proposta “per la denegata ipotesi in cui non dovesse qualificarsi disposizione a titolo particolare, quale legato generico, il lascito testamentario in favore del IG. ”. Il Tribunale osserva che la domanda subordinata è stata Parte_1 proposta, pertanto, per la denegata ipotesi in cui sia ritenuto erede. Parte_1
Sennonché, il Tribunale osserva che l'attore, ritenendosi legatario e non erede (tanto che ha chiesto di accertare che il lascito testamentario in proprio favore è un legato di genere), non può contestualmente agire proponendo in via subordinata azioni che contrastano con la sua vantata qualità di legatario e che gli spetterebbero solo chiedendo di essere dichiarato erede.
Ciò in quanto o si agisce per essere accertati legatari o per essere accertati eredi e l'una cosa esclude l'altra.
Pertanto, il Tribunale, parzialmente accogliendo la domanda principale, ha accertato che il testamento olografo di redatto il 19.4.2008 e pubblicato il 13.5.2021 ha NA disposto a titolo universale in favore di ed ha rigettato nel resto le ulteriori CO domande attore, con compensazione delle spese di lite.
In considerazione del rigetto della domanda di accertamento della disposizione testamentaria a titolo particolare in favore di e, quindi, dell'inesistenza del legato, il Collegio Parte_1 ha, inoltre, revocato il sequestro conservativo concesso a garanzia dell'adempimento del legato.
B. I motivi di appello.
B.1) Primo motivo di appello.
Parte appellante, con il primo motivo di appello, contesta la nullità della sentenza di primo grado per inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale. Ciò in quanto la causa è stata dapprima istruita e trattata dal Giudice monocratico e senza alcun previo provvedimento di rimessione della causa davanti al Collegio, l'udienza di discussione orale è stata celebrata davanti al Tribunale in composizione collegiale che ha emesso la sentenza impugnata.
Orbene, l'appellante deduce che la domanda volta ad ottenere l'adempimento delle disposizioni di ultima volontà del defunto non costituisce impugnazione del testamento e che il D. Lgs. n.
149/2022 “Riforma Cartabia” ha soppresso il n. 6 dell'art. 50 bis c.p.c. che devolveva al
Tribunale in composizione collegiale, le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
eccepisce che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o Parte_1 monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un'autonoma causa di nullità della sentenza, con la conseguenza che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, il giudice di appello deve rinnovare la decisione. L'appellante chiede, quindi, che la Corte d'Appello dichiarata la nullità della sentenza decida nel merito accogliendo le domande formulate da in primo grado. Parte_1
B.2) Il secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, impugna il capo della sentenza che ha Parte_1 accolto solo parzialmente la domanda principale rigettando le domande attoree di condanna della convenuta al pagamento del lascito testamentario in favore del beneficiario, per violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e segg. c.c., in tema di interpretazione delle disposizioni di ultima volontà, nonché degli artt. 588 primo e secondo comma cc, dell'art. 653 cc. e dell'art. 682 cc.
Parte appellante sostiene che mentre la disposizione testamentaria in favore di CO
è da qualificarsi disposizione a titolo universale, comprendendo la casa e l'intero suo contenuto, esaurendo con tale attribuzione l'intero asse ereditario relitto, il lascito disposto in favore di deve invece essere qualificato come legato di genere, ai sensi dell'art. 653 c.c. Parte_1
L'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che Parte_1 non sarebbe legatario, bensì, a sua volta erede.
A tal fine, rileva che l'ancoraggio del Tribunale al tenore letterale del termine “lascio”, impiegato senza distinzioni linguistiche per tutti i beneficiari, non sarebbe dirimente, atteso che anche per la IG.ra in risulta impiegato lo stesso verbo “lascio” Persona_3 Per_5
(sottointeso), ma, in tal caso, certamente non potrebbe sostenersi che, così statuendo, la de cuius abbia inteso istituire erede anche costei, devolvendo in suo favore “la vera nuziale e la pelliccia di visone”.
In tesi di parte appellante, le due attribuzioni patrimoniali, quella in favore della convenuta e quella in favore della IG.ra in devono invero diversamente Persona_3 Per_5 qualificarsi: con l'assegnazione della casa e l'intero suo contenuto la de cuius ha disposto dell'intero asse ereditario relitto, e quindi a titolo universale;
con l'attribuzione della “vera nuziale e la pelliccia di visone” ha disposto a titolo particolare, mediante un legato ad effetti reali, cd. legato di specie.
La qualificazione giuridica delle attribuzioni testamentarie, a titolo universale o particolare, non potrebbe implicitamente desumersi dal verbo “lascio”, impiegato nella scheda testamentaria indistintamente per tutti i beneficiari. Affetta da vizio logico sarebbe, in tesi di parte appellante, la considerazione espressa dal
Tribunale secondo cui, assegnando a la somma di € 200.000,00 la IG.ra Parte_1 R_ avrebbe disposto, così come per la convenuta, di una quota dell'intero proprio patrimonio relitto. Ciò in quanto il patrimonio ereditario, al momento dell'apertura della successione era costituito solo dalla casa e l'intero suo contenuto.
Parte appellante eccepisce che la disposizione avente ad oggetto “l'immobile e l'intero suo contenuto” costituisce una quota del patrimonio che era presente al momento del testamento e l'universalità del relitto al momento della morte.
deduce che, sia nel caso in cui si prenda in considerazione il patrimonio presente Controparte_3 al momento del testamento, sia nel caso in cui si prenda in considerazione il patrimonio esistente al momento della morte, è comunque erede. Nel primo caso per quota dei beni CO ereditari, nel secondo caso per l'universalità del relitto.
Nel 2008, all'atto della redazione della scheda testamentaria, il patrimonio della de cuius si componeva anche delle somme e titoli depositati nel conto deposito cointestato alla IG.ra presso Unicredit Banca, per un controvalore superiore a trecentomila euro. CO
Sennonché, la cointestazione del conto corrente e del collegato deposito titoli, con firma disgiunta alla IG.ra , consentiva già all'epoca in capo alla medesima la CO disponibilità del depositato.
L'appellante osserva che, all'apertura della successione, i cespiti ereditari comprendevano solo la casa della IG.ra e l'intero suo contenuto, patrimonio relitto assegnato per testamento R_ alla PO . CO
Parte appellante deduce che, pertanto, deve escludersi che la somma di denaro devoluta in favore del IG. costituisca assegnazione di quota del patrimonio della de cuius. Parte_1
Ciò, sia ove si abbia riguardo al patrimonio esistente al momento del testamento, sia nel caso in cui si abbia riguardo al relitto presente al momento dell'apertura della successione.
Secondo parte appellante la IG.ra ha inteso devolvere, con lascito generico ed R_ omnicomprensivo, l'intero suo patrimonio relitto alla IG.ra , assegnandole la CO casa e l'intero contenuto, ponendo però a carico dell'erede l'adempimento sia del lascito in favore dell'odierno appellante “a 200.000,00 Duecentomila euro” Parte_1
(giuridicamente qualificabile legato di genere, ad effetti obbligatori), sia del lascito in favore della IG.ra “A in la vera di mia EL GE e la Per_3 Persona_3 Per_5 pelliccia di visone” (giuridicamente qualificabile legato di specie, ad effetti reali).
In tal senso, occorrerebbe valorizzare anche la nomina della PO – o in caso CO di indisponibilità mio figlioccio - quale esecutore testamentario, atteso che Parte_1 solitamente si ricorre alla nomina di un esecutore proprio nel solo caso in cui occorra dar seguito alle disposizioni testamentarie, in quanto il testamento ne necessita l'attuazione.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere che la devoluzione a titolo universale in favore della convenuta sia di natura identica a quella in favore dell'attore, integrando entrambe le disposizioni attribuzione di quote dell'intero patrimonio, mediante assegnazione di beni determinati o complesso di beni, ex art. 588 comma II c.c..
Le due attribuzioni sarebbero, invece, strutturalmente distinte: mentre l'assegnazione in favore della IG.ra ha efficacia reale, determinando un effettivo trasferimento CO successorio, dalla de cuius alla beneficiaria, del diritto di proprietà sulla “casa” (bene determinato) e “l'intero suo contenuto” (complesso di beni), il lascito in favore del IG. T_
ha invece ad oggetto una cosa presa in considerazione per la sua appartenenza ad un
[...] genus (il denaro, fungibile per natura) ed ha efficacia non reale, bensì esclusivamente obbligatoria.
Parte appellante chiede, pertanto, che, in riforma della gravata sentenza, venga accolta la domanda svolta in via principale, con condanna della IG.ra , erede-onerata, CO all'adempimento della disposizione testamentaria in favore del IG. , Parte_1 qualificabile come legato di genere ex art. 653 c.c., mediante pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00.
B.3) Il terzo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello impugna il capo della sentenza che ha “respinto Parte_1 nel resto” le domande attoree, per violazione degli art. 1421, 782 c,c, , 654 c.c.
A tal fine, rileva che nel caso in cui al lascito testamentario in favore del IG. Parte_1 non fosse stato ritenuto applicabile l'art. 653 c.c., ovvero nel caso in cui la convenuta fosse stata ritenuta legataria, in luogo di erede, l'attore aveva formulato, in via subordinata, le seguenti domande: “Accertare e dichiarare la nullità dei trasferimenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n. 8293.17963072 e dal collegato conto corrente bancario n.
0000004457734, cointestati alla IG.ra sulla Unicredit Banca, disposti in NA favore della IG.ra nel periodo giugno-dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari CO al controvalore del portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer) integrando tali trasferimenti atti illeciti ed in ogni caso nulli per tutte le ragioni esposte in atto e conseguentemente dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra alla CO restituzione e/o al pagamento in favore del IG. , beneficiario testamentario Parte_1 della de cuius , della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione NA
a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra , esecutore CO testamentario della de cuius , ad eseguire le disposizioni testamentarie e per NA
l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore del IG T_
, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
[...]
L'appellante osserva che la documentazione della Unicredit Banca, versata agli atti del giudizio con l'atto introduttivo, dimostra come nel patrimonio della de cuius era presente, nel 2012, provvista adeguata all'adempimento da parte dell'onerata del lascito disposto in favore del IG.
. Provvista che risultava, tuttavia, esser stata successivamente trasferita, a Parte_1 proprio favore, ad opera della stessa convenuta, IG.ra , cointestataria con firma CO disgiunta ed abilitata ad operare sul conto corrente di deposito della zia.
Il trasferimento, dal patrimonio della IG.ra , di ingente somma di denaro, comprovato R_ in via documentale dagli estratti conto versati agli atti del giudizio (cfr. doc. 17 e doc. 18) integrava, da parte della convenuta, in tesi dell'appellante, un'indebita appropriazione. Tali trasferimenti erano stati realizzati mediante operazioni di giroconto, in violazione quindi dell'art. 782 c.c., che irroga la sanzione della nullità della donazione, nel caso di mancato rispetto della forma dell'atto pubblico prevista “ab substantiam”.
Per tali ragioni, l'attore in primo grado, pregiudicato da tali trasferimenti, instava per la declaratoria della loro nullità, funzionale alla condanna della convenuta al pagamento del lascito di denaro disposto in suo favore dalla de cuius.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto che la domanda subordinata azionata dall'odierno appellante non potesse esser accolta non avendo l'attore richiesto l'accertamento della propria qualità di erede (anzi, coerede). L'appellante osserva che la ragione esposta a motivazione della reiezione della domanda subordinata appare illogica e comunque viziata. A tal fine, osserva che anche il legatario, nel caso in cui il lascito riguardi beni da prendersi nel patrimonio del testatore, con applicazione, quindi, dell'art. 654 c.c. (anziché dell'art. 653 c.c.), dispone della legittimazione ad agire per la declaratoria di nullità degli atti che ne pregiudicano gli interessi, al fine di ottenere l'adempimento delle disposizioni in proprio favore disposte dal de cuius.
In tesi di parte appellante sussiste, in tal caso, l'interesse del beneficiario ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del testatore al tempo della sua morte, per verificare se ed in quale misura egli abbia diritto nei confronti dell'onerato all'adempimento del lascito.
Parte appellante osserva che, quindi, sussiste l'interesse giuridico del IG , ex Parte_1 art. 1421 c.c., a far valere la nullità dei trasferimenti del denaro della de cuius, posto che l'eventuale accoglimento della domanda suddetta determinerebbe, attesa l'inidoneità del negozio nullo a produrre un qualsiasi effetto, il riconoscimento della appartenenza al patrimonio ereditario “ex ante” delle somme di denaro trasferite.
Sussisterebbe, pertanto, l'interesse e la legittimazione del IG. alla proposizione Parte_1 delle domande svolte in via subordinata, tanto nel caso in cui venga qualificato legatario, quanto
(ed anzi a maggior ragione) nel caso in cui venga qualificato erede in luogo di legatario.
Compete, infatti, al Giudice del merito la più corretta qualificazione della devoluzione testamentaria in favore del IG. , a titolo universale ovvero a titolo particolare, Parte_1 ex art. 588 c.c. primo o secondo comma.
Priva di giuridico fondamento sarebbe l'alternativa secca prospettata dal Tribunale, secondo cui
“o si agisce per essere accertati legatari o per essere accertati eredi e l'una cosa esclude
l'altra”, ben potendo l'attribuzione di un legato avvenire a favore di un soggetto che sia anche erede;
come nell'ipotesi del prelegato (art.661 c.c.) ovvero del legato in conto di legittima (art. 552 c.c.).
Parte appellante osserva che, quand'anche il IG. fosse ritenuto successore a Parte_1 titolo universale, e quindi erede anziché legatario, per ciò solo non verrebbe meno la legittimazione alla proposizione delle domande azionate, volte ad ottenere la condanna della convenuta - (co)erede ed esecutore testamentario, che ha accettato il relativo incarico - al pagamento della somma di denaro che la de cuius ha, con il proprio testamento, devoluto in favore dell'appellante.
Parte appellante aggiunge che l'accertamento della qualità di erede e/o di legatario non costituisce l'oggetto principale della domanda, ma un presupposto dell'azione di pagamento e/o dell'azione recuperatoria, proposta dall'odierno appellante;
presupposto che il Giudice deve accertare in via incidentale, dovendosi ritenere l'accertamento di tale presupposto necessariamente compreso nel petitum.
Nella fattispecie l'accettazione dell'eredità dovrebbe, peraltro, ritenersi compiuta in modo tacito, attraverso la stessa proposizione delle domande per cui vi è causa, ai sensi dell'art. 476
c.c.
Parte appellante deduce, pertanto, che per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che al lascito testamentario in favore del IG. non vada applicato l'art. 653 c.c. e, Parte_1 quindi, ritenersi invece applicabile l'art. 654 c.c. o l'art. 655 c.c., ovvero ritenersi T_
erede in luogo di legatario, ovvero ancora legataria in luogo di erede
[...] CO
– si chiede che, in riforma della gravata sentenza, venga comunque accolta la domanda svolta in via subordinata e/o quella svolta “in ogni caso”.
osserva che è configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del Parte_1 cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se con la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso (espresso o tacito) dell'altro cointestatario della somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza
Nella fattispecie costituirebbe fatto pacifico che il denaro depositato sul conto cointestato alla ed a fosse solo della de cuius, venendo quindi meno la presunzione di R_ CO contitolarità delle somme depositate.
Inoltre, il consenso da parte della IG.ra alle operazioni di trasferimento non sarebbe R_ stato ex adverso prospettato né allegato. In ogni caso, considerato l'ingente valore della disposizione di trasferimento parte appellante osserva che occorreva l'osservanza delle forme di cui all'art. 782 c.c., pena la nullità della liberalità.
L'appellante aggiunge che dagli estratti conto bancari delle ultime dieci annualità depositati agli atti del giudizio (cfr. doc. 17) emerge che la retta di degenza della casa di riposo era coperta, integralmente, dalla pensione che la IG.ra mensilmente percepiva sullo NA stesso conto corrente, cointestato alla PO.
C) Le difese di parte appellata.
L'appellata eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello: 1) per violazione del termine semestrale prescritto dall'art. 327 cpc. a tal fine,
[...]
lamenta la nullità della notifica dell'atto di appello del 12.05.2023, osservando CP_1 che l'appello è stato notificato via pec al difensore di (avv. Cristiano CO
Leone) nella mera qualità di “difensore nel giudizio di primo grado” e non presso il domicilio eletto nella causa di primo grado, e cioè presso lo studio dell'avv. Leone sito in Pordenone, in Piazzetta Ottoboni, n. 10.
2) Per la nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 167 c.p.c., in quanto, trattandosi di giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, l'atto di citazione avrebbe dovuto contenere l'invito alla convenuta di costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., mentre, nel caso di specie, è stato assegnato al convenuto un termine per la costituzione pari soltanto a 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel merito, l'appellata, con riguardo al primo motivo di appello, deduce come tale motivo di censura sia infondato. A tal riguardo, osserva che oggetto della causa è, in primo luogo, quello di stabilire la natura di legataria o di erede di , in quanto l'odierno appellante ha CO chiesto giudizialmente che fosse dichiarata erede semplice con sua condanna al CO pagamento del legato di genere in favore di . Il Tribunale ha, quindi, evidenziato Parte_1 che la questione sottoposta al suo esame è una questione meramente interpretativa ed ha argomentato che la disposizione testamentaria in favore dell'appellante deve ritenersi una disposizione a titolo universale.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, parte appellata si limita a richiamare quanto dedotto in primo grado (vds. pag. 14 punto D.2 della comparsa di costituzione in appello).
Per quanto concerne il terzo motivo di appello relativo all'impugnazione del capo della sentenza che ha respinto le domande attoree, in asserita violazione degli artt. 1421 c.c., 782 c.c. e 654
c.p.c., l'appellata osserva che tale motivo di appello è infondato.
A tal fine, osserva che il denaro liquido della signora , pari ad € 310.830,74 NA
è stato trasferito dall'appellata dal conto corrente della dante causa, in forza della delega ad operare sul conto corrente conferitole da quest'ultima. Ciò in quanto era unicamente l'appellata a gestire tutte le problematiche, gli adempimenti e gli interessi dell'anziana zia, pur abitando a
Pordenone, mentre l'appellante, che abita a Chieri (TO), negli oltre dieci anni di degenza della signora in casa di riposto, non si era mai interessato di questa ultima. R_ Dovendo gestire da sola ed integralmente tutti gli adempimenti, relativi alla persona della zia ed al suo patrimonio, la convenuta ha ritenuto più semplice gestire la parte mobiliare del patrimonio de quo a Pordenone, ove abita.
L'appellata aggiunge che la sig.ra è vissuta sino all'età di quasi 104 anni con NA spese continue per la sua degenza, la gestione e manutenzione della sua casa di LL (TO), via Mompantero, n. 54, e con spese mediche via via crescenti, sino a quelle del funerale.
Per tutta la durata della gestione delle incombenze dell'anziana zia, la convenuta ha pertanto dovuto fare la spola tra Pordenone ove abita, SC (VC), ove era ricoverata la zia, e
LL (TO), per dover gestire l'abitazione, con continue spese ben superiori al denaro detenuto in gestione dalla dante causa.
La Corte osserva che le eccezioni sollevate in via preliminare da , volte alla CO declaratoria di inammissibilità del presente atto di appello, devono essere rigettate.
L'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto notificato via pec al difensore di parte appellata e non presso il domicilio eletto, e cioè presso lo studio dell'avvocato Cristiano
Leone, deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Per giurisprudenza ormai costante in tema di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis e 5, del Dlgs n. 82/2005, ha l'obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'articolo 16-sexies del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221/2012 (come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal (nel quale quell'indirizzo risulta inserito dal Consiglio CP_4 dell'Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo (Cass.
10677/24; 6025/23; 27183/22, citata da Cass. 9573/25).
Peraltro, nel caso di specie, il difensore costituito in primo grado aveva indicato il proprio indirizzo PEC presso cui la notifica dell'atto di impugnazione è stata effettuata.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità di parte appellata deve essere rigettata.
Per quanto riguarda l'ulteriore eccezione proposta da , di nullità dell'atto di CO appello per inosservanza dei termini a comparire indicati in 20 giorni prima dell'udienza del
23.10.23, in luogo dei 70 giorni previsti dalla riforma Cartabia, si osserva quanto segue. In ordine all'individuazione del termine di costituzione in appello della parte appellata, deve darsi atto che si è registrato un difetto di coordinamento tra le varie norme, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Infatti, se da una parte il primo comma dell'art. 347 c.p.c. stabilisce che “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale”, termine che per il convenuto è, dopo la riforma, di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione, l'art. 343, comma 1, c.p.c. afferma che L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Si è posto, quindi, il problema di stabilire se per la costituzione dell'appellato valga il termine di settanta giorni o quello di venti, in quanto l'unica decadenza nella quale quest'ultimo può incorrere è quella del tardivo deposito dell'appello incidentale.
La previsione dell'art. 343, comma 1, c.p.c. - che fa riferimento alla comparsa di costituzione da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - e quella dell'art. 342, comma 2, c.p.c. - che prevede che tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, e non di centoventi come in primo grado in cui la costituzione del convenuto deve avvenire settanta giorni dell'udienza indicata in citazione - inducono a ritenere preferibile l'interpretazione che sostiene che il termine per la costituzione dell'appellato, anche dopo la riforma Cartabia, continui ad essere di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Ne consegue che anche tale eccezione di inammissibilità dell'atto di appello deve essere rigettata.
Nel merito, la Corte osserva che il primo motivo di appello formulato da Parte_1
è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'oggetto del presente giudizio, per come correttamente eccepito da parte appellante, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 50 bis c.p.c. (come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/22) di riserva di collegialità decisoria.
Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha emesso la sentenza in composizione collegiale e non in composizione monocratica. Tuttavia, occorre osservare che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale è sottratta alla disciplina del vizio di costituzione del giudice e costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, cit., un'autonoma causa di nullità della decisione, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo d'impugnazione. Sul punto, è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che
“L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca
l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla” (Sezioni Unite, Sentenza n. 28040 del 25/11/2008; nello stesso senso vds. Cass.
n. 16186 del 20/06/2018: “L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito”. Vds. anche Cass. n. 26729 del 21/10/2019 secondo cui “In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.)”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, la Corte osserva che il vizio derivato dall'erronea composizione dell'organo giudicante costituisce un vizio di nullità della decisione assunta, da far valere tramite impugnazione, per cui, se si tratta, come nella fattispecie, dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione (monocratica) del
Tribunale, la nullità della sentenza dev'essere fatta valere (come, in effetti, è accaduto) con l'atto d'appello, in quanto si converte in un motivo d'impugnazione.
Nella specie, pertanto - rilevata l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del
Tribunale, fatta valere dall'appellante - va accolto il relativo motivo d'impugnazione e la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla.
Ciò non esime, come sopra evidenziato, questa Corte dall'esame della domanda, non integrando quella sopra vista una delle ipotesi di rimessione della causa al giudice al primo grado.
Occorre, quindi, procedere all'esame nel merito delle domande svolte da Parte_1
e delle censure svolte da parte appellante con gli altri motivi di appello.
Passando all'esame nel merito la Corte osserva che la domanda di è Parte_1 parzialmente fondata, soltanto, in relazione all'accertamento che con il testamento olografo del
19.04.2008, pubblicato in data 13.05.2021, della cui successione si tratta ha NA disposto a titolo universale in favore di , mentre è infondata in relazione al CO chiesto accertamento che con il lascito di € 200.000,00 in favore di la de cuius Parte_1 abbia disposto a titolo particolare.
Risulta, infatti, infondata la tesi sostenuta da (e ribadita con il secondo motivo Parte_1 di appello) secondo cui il lascito nei suoi confronti dovrebbe essere qualificato come legato di genere.
, con il secondo motivo di appello, deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere Parte_1 che la de cuius abbia disposto a titolo universale, oltre che nei confronti di , CO anche nei confronti di . A tal fine, deduce che mentre la disposizione Parte_1 testamentaria in favore di è da qualificarsi come disposizione a titolo universale, CO la disposizione in favore di dovrebbe essere qualificata come legato di genere. Parte_1
Tale tesi è infondata.
Sul punto, la Corte osserva che in materia successoria, sia nel legato, che nell'institutio ex re certa, il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni considerandoli, nel caso di istituzione ereditaria, come quota dell'intero asse ereditario ed, invece, come beni determinati e singoli (da non considerare quote ideali del proprio patrimonio) nel caso di legato.
Ne deriva che si è in presenza di un legato nel caso di lascito di un bene determinato e che si è in presenza di un'istituzione di erede ex re certa quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi a una successione a titolo universale.
Ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuire singoli, individuati beni (vds. Cass. 1-3-2002 n. 3016; Cass.
12-7-2001 n. 9467; Cass. 4-2-1999 n. 974).
Siffatta indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi costituisce un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. 13-6- 18 2007 n. 13835; Cass. 18-1-2007 n. 1066; Cass. 1-3-
2002 n. 3016; Cass. 12-7-2001 n. 9467; Cass. 4-2-1999 n. 974).
Sul punto è stato chiarito che (Cass. n. 23393 del 06/10/2017) “Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362
c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata
l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, la Corte osserva che il dato letterale del testamento, in specie sia le espressioni linguistiche utilizzate sia il tenore complessivo ed intrinseco della scheda testamentaria e considerati anche gli elementi estrinseci risultanti dalle acquisizioni processuali versate in atti, induce a ritenere la designazione sia di che di quali eredi. CO Parte_1
La tesi sostenuta da , secondo cui il lascito testamentario in suo favore dovrebbe Parte_1 essere qualificato, ex art. 653 c.c., come legato di genere, è infondata, in quanto non corrisponde all'effettiva volontà della testatrice, per come ricavabile dall'interpretazione letterale e logico- sistematica del testamento olografo redatto dalla de cuius NA Dall'esame del testamento olografo emerge che la de cuius ha lasciato a NA
la proprietà della casa ed il suo contenuto ed a € 200.000,00. CO Parte_1
Soltanto ad in la testatrice ha lasciato la vera e la pelliccia di visone. Persona_3 Per_5
Orbene, la Corte ritiene che, attribuendo a e i beni sopra indicati, CO Parte_1 la de cuius ha disposto dell'intero suo patrimonio, considerando i beni ad essi assegnati come quota dell'intero asse ereditario.
Depongono in tal senso una pluralità di elementi: la circostanza per cui la testatrice non ha utilizzato espressioni linguistiche tali da differenziare il lascito in favore di ed CO il lascito in favore di;
la circostanza che i beni oggetto del lascito testamentario Parte_1 in favore di e siano di valore pressoché equivalente (vds. CO Parte_1 contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto del lascito in favore di
[...]
da cui si ricava il valore attribuito al bene immobile pari a circa € 280.000,00) e tali da CP_1 esaurire l'intero asse ereditario.
La Corte, pertanto, osserva che le espressioni ed i termini linguistici utilizzati dal testatore, considerate anche le allegazioni delle parti e le acquisizioni processuali di cui in atti, sono tali da indurre a ritenere che, con il suddetto atto di ultima volontà, la de cuius abbia inteso disporre dell'intero suo patrimonio, senza distinguere tra le posizioni di e CO CP_5
intendendo chiamare sia che in una parte dei beni
[...] CO Parte_1 ereditari, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto.
Giova evidenziare che, nell'interpretazione del testamento, il giudice deve avere riguardo non solo al tenore letterale delle singole diposizioni, ma anche al contenuto intrinseco della scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale di essa.
Orbene, gli elementi in proposito richiamati da , secondo cui la disposizione Parte_1 testamentaria in suo favore costituirebbe un legato di genere, non si confrontano adeguatamente con il tenore letterale e l'effettiva portata delle disposizioni patrimoniali poste in essere dalla de cuius. La Corte osserva che, interpretando il testamento avendo riguardo al tenore letterale e complessivo delle disposizioni di ultima volontà della de cuius, deve ritenersi che quest'ultima abbia disposto sia a favore di sia a favore di dell'intero proprio Parte_1 CO patrimonio, a titolo universale per quote di patrimonio.
Infatti, per come emerge dalle allegazioni delle parti e dal complessivo incartamento processuale, al momento di redazione del testamento, il patrimonio di della NA cui successione si tratta era costituito sia dal bene immobile lasciato in favore di , CO che dai titoli e dalle somme di denaro depositati nei conti cointestati con quest'ultima presso la
Unicredit Banca.
Ne discende che non risulta conducente e rilevante ai fini della decisione, quanto dedotto da
, secondo cui al momento dell'apertura della successione i cespiti ereditari di Parte_1 si erano ridotti alla sola abitazione, per essere stati, il ricavato degli NA strumenti finanziari e il denaro contenuto nel conto bancario cointestato, trasferiti nel periodo di giugno-dicembre 2012 a , in forza delle delega ad operare a quest'ultima CO conferita dalla . R_
Infatti, quando ha reso le sue ultime volontà nell'anno 2008, ella aveva NA tenuto conto di tali somme di denaro come parte del proprio patrimonio, disponendone in favore di . La Corte osserva, pertanto, che la loro successiva assenza al momento Parte_1 dell'apertura della successione dal patrimonio della de cuius non assume alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione dell'effettiva volontà testamentaria di NA
La de cuius, così come ha voluto designare erede , attraverso il conferimento ad CO essa della sua unità immobiliare, allo stesso modo, assegnando a la somma di Parte_1
€ 200.000,00, ha inteso nominare anch'esso erede, attribuendogli una quota del suo patrimonio.
Il conferimento di un bene specifico (quale il denaro o il bene immobile) è, infatti, avvenuta considerando tali beni quote dell'asse ereditario.
A sostegno di ciò, si osserva, che non risulta dirimente al fine di provare la diversa natura dei lasciti testamentari disposti a beneficio di e , la circostanza che Parte_1 CO
sia stata espressamente nominata esecutrice testamentaria. Infatti, CO [...] ha conferito il medesimo incarico all'appellante nell'ipotesi di indisponibilità della R_ PO.
Non si rinvengono, pertanto, elementi che facciano desumere l'intenzione della defunta di attribuire alle parti in causa una posizione differenziata.
Appare di tutta evidenza, invece, come la de cuius abbia voluto riconoscere ad entrambe le parti del presente giudizio la qualità di erede avendo distribuito tra loro, sia pure mediante l'attribuzione a ciascuno di beni determinati, il suo intero patrimonio, mentre abbia voluto disporre, soltanto, in favore di in un legato di specie, attribuendo ad Persona_3 Per_4 essa singoli e residui beni del suo patrimonio, quali la vera e la pelliccia di visone. La Corte conclude, pertanto, che il secondo motivo di appello è infondato, atteso che, come
, anche è stato chiamato a succedere a titolo universale a CO Parte_1 [...]
non potendosi qualificare il lascito in favore di parte appellante quale legato di R_ genere.
Anche il terzo motivo di appello è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto nel resto le domande attoree con le quali , per l'ipotesi in cui il lascito Parte_1 testamentario in suo favore non fosse qualificato come legato di genere, ovvero per l'ipotesi in cui fosse ritenuta legataria, in luogo di erede, ha chiesto di “Accertare e CO dichiarare la nullità dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n. 8293-17963072 e dal collegato corrente bancario n. 0000004457734, cointestati alla IG.ra sulla Unicredit Banca, disposti in favore della IG.ra NA
nel periodo giugno – dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari al controvalore CO del portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer), integrando tali trasferimenti atti illeciti ed in ogni caso atti nulli per tutte le ragioni esposte in atto e conseguentemente dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra alla restituzione e/o al pagamento in CO favore del IG. , beneficiario testamentario della de cuius , Parte_1 NA della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra , esecutore CO testamentario della de cuius , ad eseguire le disposizioni testamentarie e per NA
l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore del IG. T_
, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
[...]
Il Tribunale ha osservato che oggetto di domanda è l'accertamento della qualificazione a titolo particolare del lascito in favore di e della qualificazione a titolo universale del Parte_1 lascito in favore di e che, non essendo stato chiesto l'accertamento della qualità CO di coerede in capo a , su cui il Tribunale si è pronunciato soltanto in via Parte_1 incidentale, le domande subordinate non possono essere accolte.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non potesse essere accolta la domanda di dichiarazione di nullità dei trasferimenti di denaro e titoli, operati da vivente CO la de cuius, proposta da per la denegata ipotesi in cui non NA Parte_1 fosse stato qualificato come legato di genere il lascito testamentario in suo favore, e ciò in quanto non avrebbe potuto agire proponendo contestualmente “azioni che Parte_1 contrastano con la sua vantata qualità di legatario e che gli spetterebbero solo chiedendo di essere dichiarato erede. L'alternativa è secca: o si agisce per essere accertati legatari o per essere accertati eredi e l'una cosa esclude l'altra”.
La Corte osserva che ha proposto, in via subordinata, una domanda alternativa, Parte_1 destinata per l'appunto ad essere esaminata per il caso in cui l'interpretazione propugnata in via principale (cioè la previsione in favore di di un legato di genere) non fosse stata Parte_1 condivisa dal Tribunale, e, dunque, per il caso in cui il Giudice avesse qualificato quella disposizione - come di fatto avvenuto - quale istituzione a titolo d'erede.
In punto di diritto, occorre osservare che è certamente ammissibile la proposizione nel medesimo giudizio, in forma alternativa o subordinata, di due o più domande, fra loro concettualmente incompatibili (v. ex multis Cass. 26/01/2022 n. 2331; Cass. 14/12/2022 n.
36572), fatta eccezione per i casi in cui la legge espressamente preveda che la proposizione di una domanda precluda la possibilità di proporne altra.
Nel caso in esame, la proposizione in via subordinata per il caso in cui il lascito in favore di non venga qualificato come legato di genere (come, per l'appunto, sopra Parte_1 ritenuto da questa Corte) della domanda di accertamento e declaratoria di nullità dei trasferimenti di denaro e strumenti finanziari dai conti di cointestati con NA
, a conti intestati alla sola , è certamente ammissibile e deve nel CO CO merito essere esaminata.
chiede che i trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari dal conto deposito Parte_1 titoli n. 8293-17963072 e dal collegato conto corrente bancario n. 0000004457734 di
[...]
(cointestati con ) e disposti in favore di nel periodo R_ CO CO giugno-dicembre 2012, siano dichiarati nulli, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, sostiene che tali trasferimenti dovrebbe essere dichiarati nulli, Parte_1 in quanto costituirebbero atti illeciti. A tal fine, deduce che il trasferimento dal Parte_1 patrimonio di di un'ingente somma di denaro rappresenterebbe un'indebita NA appropriazione.
In secondo luogo, contesta che i trasferimenti di somme di denaro sono stati Parte_1 realizzati, nel periodo giugno-dicembre 2012, mediante operazioni di giroconto in violazione dell'art. 782 c.c. che irroga la sanzione della nullità della donazione, nel caso di mancato rispetto della forma dell'atto pubblico richiesta ad substantiam actus. La Corte osserva che entrambe le argomentazioni sono infondate.
Per quanto riguarda la deduzione di illeceità dei suddetti trasferimenti di somme di denaro, si osserva che non è in alcun modo sostenuto dall'appellante che l'accensione del conto cointestato tra le due donne con “firma disgiunta” non fosse atto assunto consapevolmente e volontariamente per parte di Parte appellante deduce la provenienza NA esclusiva dei fondi da parte di (circostanza non contestata da parte NA appellata), tuttavia, nulla deduce né allega circa un'eventuale mancanza di consenso della cointestataria ( deceduta nel 2020) alle operazioni di trasferimento di somme NA di denaro e/o strumenti finanziari in contestazione realizzate nel 2012.
L'addebito di appropriazione indebita, genericamente dedotto da parte appellante, richiede invece la dimostrazione di un siffatto requisito, essendo prefigurabile nella condotta del cointestatario di un conto corrente bancario, facoltizzato a compiere operazioni separatamente, che disponga in proprio favore in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, il reato di appropriazione indebita allorché egli operi senza il consenso dei cointestatari. Nella fattispecie, risulta del tutto indimostrato, e nemmeno specificamente allegata e/o dedotta, la mancanza di consenso alle operazioni di trasferimento mobiliare da parte di . NA
si è limitato a dedurre genericamente l'illiceità dei trasferimenti, senza fornire Parte_1 alcuna prova che i prelievi di denaro siano stati eseguiti in difetto dell'autorizzazione dell'altra cointestataria o in contrasto con la volontà di quest'ultima. Circostanza che, peraltro, non si confronta con la sussistenza in favore di di una delega ad operare sul conto CO cointestato con la de cuius.
L'assunto di appropriazione indebita deve, pertanto, ritenersi infondato, non essendovi prova della mancanza di consenso da parte di alle operazioni di trasferimento NA mobiliare poste in essere. Risulta, peraltro, dalle allegazioni di parte appellata e non contestate dall'appellante che la ha mantenuto uno stretto rapporto affettivo con la PO R_ [...]
, ricevendone continuativamente sostegno ed interessamento, nonché supporto per le CP_1 condizioni di degenza presso la casa di cura ove la zia era ricoverata - sita in SC (VC)
e per le esigenze di salute e sanitarie via via crescenti essendo la medesima deceduta all'età di
104 anni. Ciò anche in considerazione delle spese di mantenimento della casa della sig.ra sita in LL e delle spese di viaggio e trasferta affrontate dalla PO che, invece, R_ risiedeva in Pordenone. Tale stato di cose, in assenza di deduzioni ed allegazioni più specifiche da parte di , delinea un quadro valutativo che consente di escludere che le Parte_1 operazioni di trasferimento mobiliare del 2012 siano avvenute senza il consenso della cointestataria.
Risulta, perciò, infondata la domanda avanzata in via subordinata da parte di , Parte_1 di declaratoria di nullità delle suddette operazioni di trasferimento di somme di denaro e strumenti finanziari per illiceità delle medesime (con conseguente condanna alla restituzione e/o al pagamento della somma di € 200.000,00), in quanto genericamente formulata e del tutto indimostrata quanto agli elementi costituiti della fattispecie di reato, soltanto genericamente prospettata.
Sulla base di quanto emerso dall'incartamento processuale, la subordinata domanda restitutoria di parte attrice previa declaratoria di nullità di una donazione per mancanza di forma - fondata sull'antitetico presupposto della volontà di elargizione da parte della verso la PO – R_ risulta ugualmente inaccoglibile.
A tal fine, occorre rilevare che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (fra le altre, Cass. 9379/2020). Più in particolare, posto che il regime della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809
c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 14197/2013).
Ne discende che, a prescindere da ogni accertamento in ordine agli ulteriori elementi necessari ai fini della qualificazione degli atti dispositivi in questione in termini di atto di liberalità
(peraltro, non specificamente dedotti dall'appellante), non può pervenirsi alla declaratoria di nullità per difetto di forma richiesta da , atteso che - nel caso di donazioni Parte_1 indirette il requisito di cui all'art. 782 c.c. - non è normativamente richiesto. Anche la domanda subordinata con cui ha chiesto in ogni caso la condanna Parte_1 della convenuta, in qualità di esecutore testamentario, ad eseguire il lascito testamentario disposto in suo favore è infondata.
Infatti, parte appellante nulla ha specificamente dedotto e comprovato in ordine alle vicende giuridiche della nomina dell'esecutela testamentaria in esame. Infatti, non risulta se il primo soggetto nominato esecutore testamentario abbia successivamente e formalmente (come richiesto dalla giurisprudenza della S.C.) accettato tale nomina, così assumendo il munus dell'esecutela testamentaria di cui trattasi, ovvero se l'ufficio di esecutela sia stato devoluto al secondo soggetto a ciò indicato in testamento e, infine, se quest'ultimo abbia accettato formalmente tale ufficio (eventualmente a lui) devoluto. Non emergendo alcuna di tali circostanze, di fatto e di diritto, non può accogliersi una domanda di condanna nei confronti di un soggetto in ragione della sua assunta qualità di esecutore testamentario, che presuppone necessariamente e logicamente la sussistenza della qualità di esecutore testamentario proprio in capo al soggetto nei cui confronti sia richiesta, a tal titolo, la condanna.
Tale domanda di condanna (formulata in via subordinata) va, pertanto, rigettata.
Sequestro conservativo.
Con ordinanza pubblicata in data 26.06.2023, questa Corte d'Appello ha autorizzato il sequestro conservativo in favore di e nei confronti di dei beni immobili, Parte_1 CO mobili e delle somme di denaro o cose a lei dovute, sino alla concorrenza di € 250.000,00. Il rigetto delle domande di , per come sopra esposto, fa venir meno il sequestro de Parte_1 quo, che deve essere revocato, come da dispositivo.
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, comma 1, prima parte c.p.c.).
Quanto alle spese relative al giudizio di primo grado, va confermata la compensazione integrale delle spese, soprattutto in considerazione della circostanza (di cui supra in parte motiva) che la causa di nullità della sentenza di primo grado (in ragione della composizione dell'Ufficio giudicante di prime cure) non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice, bensì lo scrutinio nel merito (con giudizio rescissorio) dei successivi motivi di appello, il cui esito si è supra argomentato ed espletato in parte motiva, con esito di accoglimento parziale. Infatti, va considerato che è da considerarsi parzialmente vittorioso Parte_1 sulla domanda formulata in via principale, rimanendo soccombente nel resto, per cui sussistono giusti motivi di compensazione per come argomentato in prime cure. Peraltro, non essendo stato proposto appello incidentale da parte di avverso la sentenza n.1044/2023 CO emessa dal Tribunale di Vercelli nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio tra le parti malgrado la sostanziale soccombenza dell'attore, non essendo, pertanto, possibile in sede di appello - in assenza di un apposito motivo di gravame - una riforma in peius della decisione nella parte non impugnata, questa Corte ritiene di confermare la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Quanto alle spese relative al giudizio di secondo grado, parte appellante è da ritenersi parzialmente soccombente nel presente grado di giudizio e, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte appellata, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Ne deriva che parte appellante deve essere condannata al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente procedimento liquidate in euro € 14.317,00 oltre spese forfetarie al
15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Riguardo al procedimento cautelare in corso di causa (sequestro conservativo) e successivo reclamo avverso l'ordinanza cautelare, reclamo iscritto a ruolo il 06.07.23 ed iscritto al n. R.G. 911/23, poiché ai sensi dell'art.7 del predetto D.M. n.140 del 2012 “il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4”, considerato il valore di €.200.000,00 del giudizio cautelare e che sono state espletate le fasi di studio, introduttiva e decisoria, vanno riconosciuti i compensi nella misura minima per complessivi € 2.613,00.
Per quanto riguarda le spese di lite della fase cautelare, si osserva che “Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” ( Cass. Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022).
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. Parte_1
1044/2023 (RG n. 858/2022), nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione e CO
deduzione respinta:
• Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
• Accerta, in parziale accoglimento della domanda principale formulata da T_
, che il testamento olografo di redatto il 19.04.2008 e
[...] NA
pubblicato il 13.05.2021 dispone a titolo universale in favore di;
CO
• Rigetta nel resto ogni ulteriore domanda, per come indicato in parte motiva;
• Revoca il sequestro conservativo autorizzato da questa Corte in favore di T_
, con ordinanza depositata il 26.06.2023 (n. 935/2023), nei confronti di
[...] [...]
ed avente ad oggetto i beni immobili, mobili e le somme o cose a quest'ultima CP_1
dovute sino alla concorrenza di € 250.000,00;
• Compensa le spese del primo grado di giudizio;
• Condanna parte Appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate nella complessiva somma di € 16.930,00 (di cui € 14.317,00 per il presente grado di giudizio ed € 2.613,00 per il procedimento cautelare), oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Angela Giunta
Il Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 633\2023 R.G. promossa da:
(C.F. C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rita Merlo (pec: ) presso il cui studio sito in Email_1
Torino, Via Passalacqua 10, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CO C.F._2
Cristiano Leone (pec: , ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio sito in Pordenone, P.tta Ottoboni, n. 10, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis rejectis;
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello della sentenza a verbale con n. 1044/2023 Rep n. 533/2023 emessa dal Tribunale di Vercelli, in composizione Collegiale, nella persona dei Giudici Dr.ssa Michela Tamagnone, Dr.ssa Annalisa Fanini, Dott. Edoardo
Gaspari, nell'ambito del giudizio N.R.G. 858/2022, pubblicata in data 27.04.2023, depositata in Cancelleria in data 3.05.2023, mai notificata e per l'effetto :
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale, decidendo nel merito ed accogliendo le domande formulate dal
IG. ed infra trascritte Parte_1
NEL MERITO
Accogliere i motivi di gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e che qui si riportano :
Accertare e dichiarare che il testamento olografo della IG. del 19,04.2008, NA pubblicato in data 13.05.2021, dispone a titolo universale in favore della beneficiaria,
[...]
, e dispone a titolo particolare in favore del IG. , con lascito in suo CP_1 Parte_1 favore della somma di € 200.000,00 da qualificarsi quale legato di genere.
Conseguentemente e per l'effetto dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra
[...]
al pagamento in favore del IG. della somma di € 200.000,00 CP_1 Parte_1
(duecntomila/00) oltre interessi e rivalutazione a far data dal 3 giugno 2020;
Solo in via di subordine, per la denegata ipotesi in cui non dovesse qualificarsi disposizione a titolo particolare, quale legato generico, il lascito testamentario in favore del IG. T_
, e/o qualora non dovesse ritenersi disposizione a titolo universale il lascito
[...] testamentario in favore della IG.ra : CO
Accertare e dichiarare la nullità dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n. 8293-17963072 e dal collegato corrente bancario n.
0000004457734, cointestati alla IG.ra sulla Unicredit Banca, disposti in NA favore della IG.ra nel periodo giugno – dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari CO al controvalore del portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer), integrando tali trasferimenti atti illeciti ed in ogni caso atti nulli per tutte le ragioni esposte in atto e conseguentemente dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra alla CO restituzione e/o al pagamento in favore del IG. , beneficiario testamentario Parte_1 della de cuius , della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione NA
a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra , esecutore CO testamentario della de cuius , ad eseguire le disposizioni testamentarie e per NA
l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore del IG. T_
, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
[...]
Con il favore delle spese, diritti ed onorari di questo giudizio, oltre Iva, CPA, rimborso forfettario spese generali, ivi compresi gli onorari per la fase stragiudiziale e per la procedura di mediazione obbligatoria
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria e solo per la denegata ipotesi di ammissione dei capi di prova dedotti dalla controparte si chiede l'ammissione delle prove, in materia contraria di cui alle memorie ex art.
183 comma VI n. 2 e 3 cpc, da intendersi quivi integralmente trascritti”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In Via Preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello per violazione dell'art. 327 cpc in ragione della nullità della notifica dell'atto di appello del
12.05.2023 all'avv. Cristiano Leone quale difensore dell'appellata nella causa di primo grado
Rep. n. 858/2022 RG del Tribunale di Vercelli, sezione civile.
Sempre in Via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello per la nullità dell'atto di citazione d'appello ex art. 164 cpc in ragione dell'assegnazione alla convenuta di meri venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, invece dei settanta giorni previsti ex lege.
Nel merito: accertarsi e dichiararsi l'infondatezza dei motivi tutti di appello per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta;
respingersi l'appello presentato dal sig.
della sentenza n. 1044/2023 Rep. n. 533/2023 del Tribunale di Vercelli, sezione Parte_1 civile.
Spese del presente procedimento interamente rifuse.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Torino, , chiedendo di accertare che, con il testamento olografo del CO
19.04.2008, ha disposto, a titolo universale, in favore di ed NA CO
a titolo particolare in favore di , con lascito in favore di quest'ultimo di € Parte_1
200.000,00, da qualificarsi come legato di genere. chiedeva, di conseguenza, la Parte_1 condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal 03.06.2020.
In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui il Tribunale non avesse qualificato il lascito testamentario in favore di come disposizione a titolo particolare (legato di Parte_1 genere) e/o qualora non avesse ritenuto disposizione a titolo universale il lascito testamentario in favore di , chiedeva l'accertamento e la declaratoria di nullità CO Parte_1 dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n.
8293-17963072 e dal collegato corrente bancario n. 0000004457734 (cointestati alla de cuius sulla Unicredit Banca) in favore di nel periodo di giugno- NA CO dicembre 2012 per € 310.830,74 e la conseguente condanna della convenuta al CO pagamento della somma di 200.000,00 in favore di . Parte_1
In ogni caso, l'attore in primo grado chiedeva di “dichiarare tenuta e come tale condannare la
IG.ra , esecutore testamentario della de cuius , ad eseguire CO NA le disposizioni testamentarie e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di €
200.000,00 in favore del sig. , oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Parte_1
La convenuta si costituiva nel giudizio di primo grado, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza contestuale n. 858\2022 pubblicata il 27.04.23, il Tribunale, di Vercelli in composizione collegiale, accoglieva parzialmente le domande attoree.
Con atto di citazione, notificato in data 12.05.23, interponeva appello avverso Parte_1 tale sentenza chiedendone la riforma parziale sulla base dei motivi di cui infra, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande respinte dal Tribunale.
L'appellata si costituiva, in data 08.05.25, eccependo l'inammissibilità del proposto atto di appello e chiedendone, nel merito, il rigetto. All'udienza del 10.07.25, svoltasi in modalità cartolare, precisate le conclusioni definitive, la
Corte assumeva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La sentenza impugnata.
Come riferito nella sentenza impugnata, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per ottenere l'accertamento della qualità di erede in capo alla convenuta, in forza del CP_1 testamento olografo del 19.04.2008 redatto da (deceduta nel giugno 2020) NA
e la sua qualità di legatario, in forza del lascito testamentario di € 200.000,00 disposto in suo favore con il medesimo testamento. L'attore chiedeva, quindi, la conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di € 200.000,00 di cui al legato di genere disposto in suo favore.
Parte attrice chiedeva poi, “Solo in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui non dovesse qualificarsi disposizione a titolo particolare, quale legato generico, il lascito testamentario in favore del IG. , e /o qualora non dovesse ritenersi disposizione a titolo Parte_1 universale il lascito testamentario in favore della IG.ra ” la declaratoria di CO nullità dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti in favore di
[...]
nel periodo giugno-dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari al controvalore del CP_1 portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer) dal conto deposito titoli n. 8293-17963072
e dal collegato corrente bancario n. 0000004457734, conti cointestati tra la convenuta e la sig.ra presso la Unicredit Banca. Parte attrice eccepiva la nullità/illiceità dei NA suddetti trasferimenti, assumendo la titolarità esclusiva in capo alla de cuius delle somme ivi contenute e, conseguentemente, chiedeva la condanna di alla restituzione e/o al CO pagamento in favore dell'attore della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso, l'attore chiedeva la condanna della sig.ra , esecutore testamentario CO della de cuius ad eseguire le disposizioni testamentarie e, quindi, al NA pagamento della somma di € 200.000,00 in favore di . Parte_1
Il Tribunale di Vercelli, previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, ha accolto parzialmente le domande attoree.
A tal fine, il Giudice di primo grado ha rilevato che, nel caso in esame, occorre ricostruire la volontà della testatrice per stabilire se quest'ultima ha voluto riconoscere a NA la qualità di erede e a la qualità di legatario di cose di genere, CO Parte_1 come dal medesimo sostenuto.
Il Tribunale, dopo aver riportato ed esaminato nel suo tenore letterale il testamento olografo di pubblicato dal Notaio di Treviso il 13.5.2021, che così dispone: NA Per_2
“…nella mia piena facoltà di mente dispongo quanto segue: A , PO, lascio CO la casa e l'intero suo contenuto. A 200.000 (Duecentomila euro) A Parte_1 [...]
in la vera di mia EL GE e la pelliccia di visone. Nomino quale Per_3 Per_4 esecutore testamentaria mia PO o in caso di indisponibilità mio figlioccio CO
. …” ha ritenuto che la disposizione testamentaria in favore di Parte_1 CO configuri una disposizione a titolo universale.
Ciò in quanto: 1) con la disposizione di ultima volontà in esame viene assegnato un bene, ossia
“la casa e l'intero suo contenuto”; 2) l'indicazione del bene immobile insieme al complesso di tutti i beni mobili in esso contenuti è indice della volontà di assegnare tali beni come quota del patrimonio ex art. 588, co. 2 c.c.
In tal senso, il Tribunale rileva che nel patrimonio ereditario non vi erano altri beni immobili oltre alla casa della testatrice. Pertanto, il disporre dell'unico bene immobile, con tutto il suo contenuto, in favore di dimostra la volontà di disporre di quel bene come quota CO del patrimonio.
Il Tribunale aggiunge che, come risulta dal preliminare di compravendita del 14.10.2021, il bene immobile in esame è stato promesso in vendita da per il prezzo di € CO
280.000,00 e che, pertanto, il valore dell'immobile era almeno pari al valore del rimanente patrimonio, costituito da denaro.
Inoltre, dal verbale di pubblicazione del testamento, risulta: “A questo punto la signora
[...]
dichiara di accettare puramente e semplicemente l'eredità della signora CP_1 [...]
ad essa devoluta in forza del suddetto testamento”. R_
Il Tribunale ha, quindi, rilevato che, in data 14.10.21, - prima di rettificare CO innanzi al Notaio di Treviso, in data 09.12.2021, l'accettazione di eredità, dichiarandosi Per_2 legataria in luogo di erede, per come, invece, indicato in precedenza nel verbale di pubblicazione del testamento - ha promesso in vendita a l'immobile lasciatole Controparte_2 con testamento. Il Tribunale ha, quindi, osservato che, avendo, in un primo momento, dichiarato (in modo espresso) di accettare puramente e semplicemente l'eredità devolutale con testamento di
, si comportò anche quale erede, compiendo un atto – il preliminare di R_ CO compravendita – che, in disparte l'accettazione espressa di eredità, comunque non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede: atto che, ai sensi dell'art. 476 CC, presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità.
, pertanto, non solo accettò espressamente e in modo puro e semplice l'eredità CO devolutale con testamento, ma confermò con i fatti di ritenersi erede. Solo dopo tali avvenimenti, “quando ormai la disposizione testamentaria in favore di non Parte_1 poteva più essergli taciuta per via della vendita che si era obbligata a concludere entro il
31.1.2022 (cfr. art. 3 preliminare sub doc. 2 attore), il 9.12.2021 dichiarò innanzi al Notaio che la disposizione testamentaria in proprio favore fosse a titolo particolare (legato) e per questo intendeva conseguire il legato avente ad oggetto l'immobile di LL con i beni mobili in esso contenuti”.
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio ha, quindi, ritenuto che la disposizione testamentaria in favore di configuri una disposizione a titolo universale. CO
Il Tribunale ha, invece, ritenuto infondata la domanda attorea in punto di accertamento del fatto che, con il testamento, dispose a titolo particolare in favore di . A tal R_ Parte_1 fine, ha osservato che, assegnando a € 200.000,00, anche in questo caso, Parte_1 R_ così come ha fatto in favore della convenuta, ha disposto di una quota del proprio patrimonio.
A sostegno di ciò, si osserva che il valore della quota assegnata a in proporzione Parte_1 al patrimonio ereditario non è residuale e, ragguagliato al valore dell'abitazione, come risulta dal preliminare di compravendita, equivale a quello della quota di . CO
Pertanto, ricostruendo la volontà della testatrice, ed avendo riguardo al tenore letterale del testamento, che non effettua distinzioni linguistiche nel disporre in favore di e Parte_1
, il Collegio ha concluso che la sig.ra ha inteso disporre dell'intero CO R_ proprio patrimonio, esaurendolo, lasciando una parte a e un'altra – di valore pressoché CP_1 equivalente - a , mentre solo due beni mobili in favore di . T_ Persona_3
Il Tribunale, interpretando il testamento avendo riguardo al tenore letterale e complessivo delle disposizioni di ultima volontà della de cuius, ha ritenuto che quest'ultima abbia disposto sia a favore di sia a favore di dell'intero proprio patrimonio, a titolo Parte_1 CO universale per quote di patrimonio.
Per converso, il Tribunale ha affermato che non vi è alcunché che consenta di ritenere che la disposizione in favore di sia a titolo universale, mentre quella in favore di CO T_
sia a titolo particolare. Sul punto, si osserva che non vi è una differenza lessicale tra le
[...] due disposizioni da cui desumere una diversa volontà della testatrice (in un caso di disporre a titolo universale, nell'altro a titolo particolare) e che non vi è nemmeno una sostanziale differenza quantitativa delle due quote del patrimonio, disponendo delle quali lo aveva R_ pressoché esaurito (la vera della EL e la pelliccia di visone furono lasciati a
[...]
). Per_3
Il Tribunale ha, pertanto, concluso che l'insieme degli elementi sopra analizzati consente di ritenere che e sono coeredi, perché in favore di entrambi la CO Parte_1 testatrice ha disposto di beni considerati come quote del proprio patrimonio.
Passando ad esaminare le domande formulate in via subordinata, il Tribunale ha osservato che oggetto di domanda è l'accertamento della qualificazione a titolo particolare del lascito in favore di e della qualificazione a titolo universale del lascito in favore di Parte_1 [...]
. Non è stato chiesto, invece, l'accertamento della qualità di erede (anzi, di coerede) in CP_1 capo a , su cui il Tribunale chiarisce di essersi pronunciato soltanto in via Parte_1 meramente incidentale.
Il Tribunale ha affermato che la domanda subordinata di dichiarazione della nullità dei trasferimenti finanziari e delle somme di denaro disposti in favore di - da CO dichiarare, “in ogni caso” tenuta quale esecutore testamentario a eseguire le disposizioni testamentarie condannandola a restituire a € 200.000,00 - non può essere Parte_1 accolta.
Ciò in quanto, tale domanda è stata proposta “per la denegata ipotesi in cui non dovesse qualificarsi disposizione a titolo particolare, quale legato generico, il lascito testamentario in favore del IG. ”. Il Tribunale osserva che la domanda subordinata è stata Parte_1 proposta, pertanto, per la denegata ipotesi in cui sia ritenuto erede. Parte_1
Sennonché, il Tribunale osserva che l'attore, ritenendosi legatario e non erede (tanto che ha chiesto di accertare che il lascito testamentario in proprio favore è un legato di genere), non può contestualmente agire proponendo in via subordinata azioni che contrastano con la sua vantata qualità di legatario e che gli spetterebbero solo chiedendo di essere dichiarato erede.
Ciò in quanto o si agisce per essere accertati legatari o per essere accertati eredi e l'una cosa esclude l'altra.
Pertanto, il Tribunale, parzialmente accogliendo la domanda principale, ha accertato che il testamento olografo di redatto il 19.4.2008 e pubblicato il 13.5.2021 ha NA disposto a titolo universale in favore di ed ha rigettato nel resto le ulteriori CO domande attore, con compensazione delle spese di lite.
In considerazione del rigetto della domanda di accertamento della disposizione testamentaria a titolo particolare in favore di e, quindi, dell'inesistenza del legato, il Collegio Parte_1 ha, inoltre, revocato il sequestro conservativo concesso a garanzia dell'adempimento del legato.
B. I motivi di appello.
B.1) Primo motivo di appello.
Parte appellante, con il primo motivo di appello, contesta la nullità della sentenza di primo grado per inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale. Ciò in quanto la causa è stata dapprima istruita e trattata dal Giudice monocratico e senza alcun previo provvedimento di rimessione della causa davanti al Collegio, l'udienza di discussione orale è stata celebrata davanti al Tribunale in composizione collegiale che ha emesso la sentenza impugnata.
Orbene, l'appellante deduce che la domanda volta ad ottenere l'adempimento delle disposizioni di ultima volontà del defunto non costituisce impugnazione del testamento e che il D. Lgs. n.
149/2022 “Riforma Cartabia” ha soppresso il n. 6 dell'art. 50 bis c.p.c. che devolveva al
Tribunale in composizione collegiale, le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
eccepisce che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o Parte_1 monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce un'autonoma causa di nullità della sentenza, con la conseguenza che, non essendo ammissibile la rimessione in primo grado, il giudice di appello deve rinnovare la decisione. L'appellante chiede, quindi, che la Corte d'Appello dichiarata la nullità della sentenza decida nel merito accogliendo le domande formulate da in primo grado. Parte_1
B.2) Il secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, impugna il capo della sentenza che ha Parte_1 accolto solo parzialmente la domanda principale rigettando le domande attoree di condanna della convenuta al pagamento del lascito testamentario in favore del beneficiario, per violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e segg. c.c., in tema di interpretazione delle disposizioni di ultima volontà, nonché degli artt. 588 primo e secondo comma cc, dell'art. 653 cc. e dell'art. 682 cc.
Parte appellante sostiene che mentre la disposizione testamentaria in favore di CO
è da qualificarsi disposizione a titolo universale, comprendendo la casa e l'intero suo contenuto, esaurendo con tale attribuzione l'intero asse ereditario relitto, il lascito disposto in favore di deve invece essere qualificato come legato di genere, ai sensi dell'art. 653 c.c. Parte_1
L'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che Parte_1 non sarebbe legatario, bensì, a sua volta erede.
A tal fine, rileva che l'ancoraggio del Tribunale al tenore letterale del termine “lascio”, impiegato senza distinzioni linguistiche per tutti i beneficiari, non sarebbe dirimente, atteso che anche per la IG.ra in risulta impiegato lo stesso verbo “lascio” Persona_3 Per_5
(sottointeso), ma, in tal caso, certamente non potrebbe sostenersi che, così statuendo, la de cuius abbia inteso istituire erede anche costei, devolvendo in suo favore “la vera nuziale e la pelliccia di visone”.
In tesi di parte appellante, le due attribuzioni patrimoniali, quella in favore della convenuta e quella in favore della IG.ra in devono invero diversamente Persona_3 Per_5 qualificarsi: con l'assegnazione della casa e l'intero suo contenuto la de cuius ha disposto dell'intero asse ereditario relitto, e quindi a titolo universale;
con l'attribuzione della “vera nuziale e la pelliccia di visone” ha disposto a titolo particolare, mediante un legato ad effetti reali, cd. legato di specie.
La qualificazione giuridica delle attribuzioni testamentarie, a titolo universale o particolare, non potrebbe implicitamente desumersi dal verbo “lascio”, impiegato nella scheda testamentaria indistintamente per tutti i beneficiari. Affetta da vizio logico sarebbe, in tesi di parte appellante, la considerazione espressa dal
Tribunale secondo cui, assegnando a la somma di € 200.000,00 la IG.ra Parte_1 R_ avrebbe disposto, così come per la convenuta, di una quota dell'intero proprio patrimonio relitto. Ciò in quanto il patrimonio ereditario, al momento dell'apertura della successione era costituito solo dalla casa e l'intero suo contenuto.
Parte appellante eccepisce che la disposizione avente ad oggetto “l'immobile e l'intero suo contenuto” costituisce una quota del patrimonio che era presente al momento del testamento e l'universalità del relitto al momento della morte.
deduce che, sia nel caso in cui si prenda in considerazione il patrimonio presente Controparte_3 al momento del testamento, sia nel caso in cui si prenda in considerazione il patrimonio esistente al momento della morte, è comunque erede. Nel primo caso per quota dei beni CO ereditari, nel secondo caso per l'universalità del relitto.
Nel 2008, all'atto della redazione della scheda testamentaria, il patrimonio della de cuius si componeva anche delle somme e titoli depositati nel conto deposito cointestato alla IG.ra presso Unicredit Banca, per un controvalore superiore a trecentomila euro. CO
Sennonché, la cointestazione del conto corrente e del collegato deposito titoli, con firma disgiunta alla IG.ra , consentiva già all'epoca in capo alla medesima la CO disponibilità del depositato.
L'appellante osserva che, all'apertura della successione, i cespiti ereditari comprendevano solo la casa della IG.ra e l'intero suo contenuto, patrimonio relitto assegnato per testamento R_ alla PO . CO
Parte appellante deduce che, pertanto, deve escludersi che la somma di denaro devoluta in favore del IG. costituisca assegnazione di quota del patrimonio della de cuius. Parte_1
Ciò, sia ove si abbia riguardo al patrimonio esistente al momento del testamento, sia nel caso in cui si abbia riguardo al relitto presente al momento dell'apertura della successione.
Secondo parte appellante la IG.ra ha inteso devolvere, con lascito generico ed R_ omnicomprensivo, l'intero suo patrimonio relitto alla IG.ra , assegnandole la CO casa e l'intero contenuto, ponendo però a carico dell'erede l'adempimento sia del lascito in favore dell'odierno appellante “a 200.000,00 Duecentomila euro” Parte_1
(giuridicamente qualificabile legato di genere, ad effetti obbligatori), sia del lascito in favore della IG.ra “A in la vera di mia EL GE e la Per_3 Persona_3 Per_5 pelliccia di visone” (giuridicamente qualificabile legato di specie, ad effetti reali).
In tal senso, occorrerebbe valorizzare anche la nomina della PO – o in caso CO di indisponibilità mio figlioccio - quale esecutore testamentario, atteso che Parte_1 solitamente si ricorre alla nomina di un esecutore proprio nel solo caso in cui occorra dar seguito alle disposizioni testamentarie, in quanto il testamento ne necessita l'attuazione.
Il Tribunale avrebbe, quindi, errato nel ritenere che la devoluzione a titolo universale in favore della convenuta sia di natura identica a quella in favore dell'attore, integrando entrambe le disposizioni attribuzione di quote dell'intero patrimonio, mediante assegnazione di beni determinati o complesso di beni, ex art. 588 comma II c.c..
Le due attribuzioni sarebbero, invece, strutturalmente distinte: mentre l'assegnazione in favore della IG.ra ha efficacia reale, determinando un effettivo trasferimento CO successorio, dalla de cuius alla beneficiaria, del diritto di proprietà sulla “casa” (bene determinato) e “l'intero suo contenuto” (complesso di beni), il lascito in favore del IG. T_
ha invece ad oggetto una cosa presa in considerazione per la sua appartenenza ad un
[...] genus (il denaro, fungibile per natura) ed ha efficacia non reale, bensì esclusivamente obbligatoria.
Parte appellante chiede, pertanto, che, in riforma della gravata sentenza, venga accolta la domanda svolta in via principale, con condanna della IG.ra , erede-onerata, CO all'adempimento della disposizione testamentaria in favore del IG. , Parte_1 qualificabile come legato di genere ex art. 653 c.c., mediante pagamento in suo favore della somma di € 200.000,00.
B.3) Il terzo motivo di appello.
Con il terzo motivo di appello impugna il capo della sentenza che ha “respinto Parte_1 nel resto” le domande attoree, per violazione degli art. 1421, 782 c,c, , 654 c.c.
A tal fine, rileva che nel caso in cui al lascito testamentario in favore del IG. Parte_1 non fosse stato ritenuto applicabile l'art. 653 c.c., ovvero nel caso in cui la convenuta fosse stata ritenuta legataria, in luogo di erede, l'attore aveva formulato, in via subordinata, le seguenti domande: “Accertare e dichiarare la nullità dei trasferimenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n. 8293.17963072 e dal collegato conto corrente bancario n.
0000004457734, cointestati alla IG.ra sulla Unicredit Banca, disposti in NA favore della IG.ra nel periodo giugno-dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari CO al controvalore del portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer) integrando tali trasferimenti atti illeciti ed in ogni caso nulli per tutte le ragioni esposte in atto e conseguentemente dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra alla CO restituzione e/o al pagamento in favore del IG. , beneficiario testamentario Parte_1 della de cuius , della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione NA
a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra , esecutore CO testamentario della de cuius , ad eseguire le disposizioni testamentarie e per NA
l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore del IG T_
, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
[...]
L'appellante osserva che la documentazione della Unicredit Banca, versata agli atti del giudizio con l'atto introduttivo, dimostra come nel patrimonio della de cuius era presente, nel 2012, provvista adeguata all'adempimento da parte dell'onerata del lascito disposto in favore del IG.
. Provvista che risultava, tuttavia, esser stata successivamente trasferita, a Parte_1 proprio favore, ad opera della stessa convenuta, IG.ra , cointestataria con firma CO disgiunta ed abilitata ad operare sul conto corrente di deposito della zia.
Il trasferimento, dal patrimonio della IG.ra , di ingente somma di denaro, comprovato R_ in via documentale dagli estratti conto versati agli atti del giudizio (cfr. doc. 17 e doc. 18) integrava, da parte della convenuta, in tesi dell'appellante, un'indebita appropriazione. Tali trasferimenti erano stati realizzati mediante operazioni di giroconto, in violazione quindi dell'art. 782 c.c., che irroga la sanzione della nullità della donazione, nel caso di mancato rispetto della forma dell'atto pubblico prevista “ab substantiam”.
Per tali ragioni, l'attore in primo grado, pregiudicato da tali trasferimenti, instava per la declaratoria della loro nullità, funzionale alla condanna della convenuta al pagamento del lascito di denaro disposto in suo favore dalla de cuius.
Il Tribunale ha, invece, ritenuto che la domanda subordinata azionata dall'odierno appellante non potesse esser accolta non avendo l'attore richiesto l'accertamento della propria qualità di erede (anzi, coerede). L'appellante osserva che la ragione esposta a motivazione della reiezione della domanda subordinata appare illogica e comunque viziata. A tal fine, osserva che anche il legatario, nel caso in cui il lascito riguardi beni da prendersi nel patrimonio del testatore, con applicazione, quindi, dell'art. 654 c.c. (anziché dell'art. 653 c.c.), dispone della legittimazione ad agire per la declaratoria di nullità degli atti che ne pregiudicano gli interessi, al fine di ottenere l'adempimento delle disposizioni in proprio favore disposte dal de cuius.
In tesi di parte appellante sussiste, in tal caso, l'interesse del beneficiario ad accertare l'effettiva consistenza del patrimonio del testatore al tempo della sua morte, per verificare se ed in quale misura egli abbia diritto nei confronti dell'onerato all'adempimento del lascito.
Parte appellante osserva che, quindi, sussiste l'interesse giuridico del IG , ex Parte_1 art. 1421 c.c., a far valere la nullità dei trasferimenti del denaro della de cuius, posto che l'eventuale accoglimento della domanda suddetta determinerebbe, attesa l'inidoneità del negozio nullo a produrre un qualsiasi effetto, il riconoscimento della appartenenza al patrimonio ereditario “ex ante” delle somme di denaro trasferite.
Sussisterebbe, pertanto, l'interesse e la legittimazione del IG. alla proposizione Parte_1 delle domande svolte in via subordinata, tanto nel caso in cui venga qualificato legatario, quanto
(ed anzi a maggior ragione) nel caso in cui venga qualificato erede in luogo di legatario.
Compete, infatti, al Giudice del merito la più corretta qualificazione della devoluzione testamentaria in favore del IG. , a titolo universale ovvero a titolo particolare, Parte_1 ex art. 588 c.c. primo o secondo comma.
Priva di giuridico fondamento sarebbe l'alternativa secca prospettata dal Tribunale, secondo cui
“o si agisce per essere accertati legatari o per essere accertati eredi e l'una cosa esclude
l'altra”, ben potendo l'attribuzione di un legato avvenire a favore di un soggetto che sia anche erede;
come nell'ipotesi del prelegato (art.661 c.c.) ovvero del legato in conto di legittima (art. 552 c.c.).
Parte appellante osserva che, quand'anche il IG. fosse ritenuto successore a Parte_1 titolo universale, e quindi erede anziché legatario, per ciò solo non verrebbe meno la legittimazione alla proposizione delle domande azionate, volte ad ottenere la condanna della convenuta - (co)erede ed esecutore testamentario, che ha accettato il relativo incarico - al pagamento della somma di denaro che la de cuius ha, con il proprio testamento, devoluto in favore dell'appellante.
Parte appellante aggiunge che l'accertamento della qualità di erede e/o di legatario non costituisce l'oggetto principale della domanda, ma un presupposto dell'azione di pagamento e/o dell'azione recuperatoria, proposta dall'odierno appellante;
presupposto che il Giudice deve accertare in via incidentale, dovendosi ritenere l'accertamento di tale presupposto necessariamente compreso nel petitum.
Nella fattispecie l'accettazione dell'eredità dovrebbe, peraltro, ritenersi compiuta in modo tacito, attraverso la stessa proposizione delle domande per cui vi è causa, ai sensi dell'art. 476
c.c.
Parte appellante deduce, pertanto, che per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che al lascito testamentario in favore del IG. non vada applicato l'art. 653 c.c. e, Parte_1 quindi, ritenersi invece applicabile l'art. 654 c.c. o l'art. 655 c.c., ovvero ritenersi T_
erede in luogo di legatario, ovvero ancora legataria in luogo di erede
[...] CO
– si chiede che, in riforma della gravata sentenza, venga comunque accolta la domanda svolta in via subordinata e/o quella svolta “in ogni caso”.
osserva che è configurabile il delitto di appropriazione indebita a carico del Parte_1 cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se con la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso (espresso o tacito) dell'altro cointestatario della somma in deposito in misura eccedente la quota da considerarsi di sua pertinenza
Nella fattispecie costituirebbe fatto pacifico che il denaro depositato sul conto cointestato alla ed a fosse solo della de cuius, venendo quindi meno la presunzione di R_ CO contitolarità delle somme depositate.
Inoltre, il consenso da parte della IG.ra alle operazioni di trasferimento non sarebbe R_ stato ex adverso prospettato né allegato. In ogni caso, considerato l'ingente valore della disposizione di trasferimento parte appellante osserva che occorreva l'osservanza delle forme di cui all'art. 782 c.c., pena la nullità della liberalità.
L'appellante aggiunge che dagli estratti conto bancari delle ultime dieci annualità depositati agli atti del giudizio (cfr. doc. 17) emerge che la retta di degenza della casa di riposo era coperta, integralmente, dalla pensione che la IG.ra mensilmente percepiva sullo NA stesso conto corrente, cointestato alla PO.
C) Le difese di parte appellata.
L'appellata eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di appello: 1) per violazione del termine semestrale prescritto dall'art. 327 cpc. a tal fine,
[...]
lamenta la nullità della notifica dell'atto di appello del 12.05.2023, osservando CP_1 che l'appello è stato notificato via pec al difensore di (avv. Cristiano CO
Leone) nella mera qualità di “difensore nel giudizio di primo grado” e non presso il domicilio eletto nella causa di primo grado, e cioè presso lo studio dell'avv. Leone sito in Pordenone, in Piazzetta Ottoboni, n. 10.
2) Per la nullità dell'atto di citazione in appello ex art. 167 c.p.c., in quanto, trattandosi di giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2022, l'atto di citazione avrebbe dovuto contenere l'invito alla convenuta di costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., mentre, nel caso di specie, è stato assegnato al convenuto un termine per la costituzione pari soltanto a 20 giorni prima dell'udienza di comparizione.
Nel merito, l'appellata, con riguardo al primo motivo di appello, deduce come tale motivo di censura sia infondato. A tal riguardo, osserva che oggetto della causa è, in primo luogo, quello di stabilire la natura di legataria o di erede di , in quanto l'odierno appellante ha CO chiesto giudizialmente che fosse dichiarata erede semplice con sua condanna al CO pagamento del legato di genere in favore di . Il Tribunale ha, quindi, evidenziato Parte_1 che la questione sottoposta al suo esame è una questione meramente interpretativa ed ha argomentato che la disposizione testamentaria in favore dell'appellante deve ritenersi una disposizione a titolo universale.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, parte appellata si limita a richiamare quanto dedotto in primo grado (vds. pag. 14 punto D.2 della comparsa di costituzione in appello).
Per quanto concerne il terzo motivo di appello relativo all'impugnazione del capo della sentenza che ha respinto le domande attoree, in asserita violazione degli artt. 1421 c.c., 782 c.c. e 654
c.p.c., l'appellata osserva che tale motivo di appello è infondato.
A tal fine, osserva che il denaro liquido della signora , pari ad € 310.830,74 NA
è stato trasferito dall'appellata dal conto corrente della dante causa, in forza della delega ad operare sul conto corrente conferitole da quest'ultima. Ciò in quanto era unicamente l'appellata a gestire tutte le problematiche, gli adempimenti e gli interessi dell'anziana zia, pur abitando a
Pordenone, mentre l'appellante, che abita a Chieri (TO), negli oltre dieci anni di degenza della signora in casa di riposto, non si era mai interessato di questa ultima. R_ Dovendo gestire da sola ed integralmente tutti gli adempimenti, relativi alla persona della zia ed al suo patrimonio, la convenuta ha ritenuto più semplice gestire la parte mobiliare del patrimonio de quo a Pordenone, ove abita.
L'appellata aggiunge che la sig.ra è vissuta sino all'età di quasi 104 anni con NA spese continue per la sua degenza, la gestione e manutenzione della sua casa di LL (TO), via Mompantero, n. 54, e con spese mediche via via crescenti, sino a quelle del funerale.
Per tutta la durata della gestione delle incombenze dell'anziana zia, la convenuta ha pertanto dovuto fare la spola tra Pordenone ove abita, SC (VC), ove era ricoverata la zia, e
LL (TO), per dover gestire l'abitazione, con continue spese ben superiori al denaro detenuto in gestione dalla dante causa.
La Corte osserva che le eccezioni sollevate in via preliminare da , volte alla CO declaratoria di inammissibilità del presente atto di appello, devono essere rigettate.
L'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto notificato via pec al difensore di parte appellata e non presso il domicilio eletto, e cioè presso lo studio dell'avvocato Cristiano
Leone, deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Per giurisprudenza ormai costante in tema di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2-bis e 5, del Dlgs n. 82/2005, ha l'obbligo di indicare e ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, previsto dall'articolo 16-sexies del decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 221/2012 (come modificato dal decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014), la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito in primo grado risultante dal (nel quale quell'indirizzo risulta inserito dal Consiglio CP_4 dell'Ordine di appartenenza), anche se non indicato negli atti dal difensore medesimo (Cass.
10677/24; 6025/23; 27183/22, citata da Cass. 9573/25).
Peraltro, nel caso di specie, il difensore costituito in primo grado aveva indicato il proprio indirizzo PEC presso cui la notifica dell'atto di impugnazione è stata effettuata.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità di parte appellata deve essere rigettata.
Per quanto riguarda l'ulteriore eccezione proposta da , di nullità dell'atto di CO appello per inosservanza dei termini a comparire indicati in 20 giorni prima dell'udienza del
23.10.23, in luogo dei 70 giorni previsti dalla riforma Cartabia, si osserva quanto segue. In ordine all'individuazione del termine di costituzione in appello della parte appellata, deve darsi atto che si è registrato un difetto di coordinamento tra le varie norme, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Infatti, se da una parte il primo comma dell'art. 347 c.p.c. stabilisce che “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al Tribunale”, termine che per il convenuto è, dopo la riforma, di settanta giorni prima dell'udienza indicata in citazione, l'art. 343, comma 1, c.p.c. afferma che L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. Si è posto, quindi, il problema di stabilire se per la costituzione dell'appellato valga il termine di settanta giorni o quello di venti, in quanto l'unica decadenza nella quale quest'ultimo può incorrere è quella del tardivo deposito dell'appello incidentale.
La previsione dell'art. 343, comma 1, c.p.c. - che fa riferimento alla comparsa di costituzione da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione - e quella dell'art. 342, comma 2, c.p.c. - che prevede che tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia, e non di centoventi come in primo grado in cui la costituzione del convenuto deve avvenire settanta giorni dell'udienza indicata in citazione - inducono a ritenere preferibile l'interpretazione che sostiene che il termine per la costituzione dell'appellato, anche dopo la riforma Cartabia, continui ad essere di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione.
Ne consegue che anche tale eccezione di inammissibilità dell'atto di appello deve essere rigettata.
Nel merito, la Corte osserva che il primo motivo di appello formulato da Parte_1
è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'oggetto del presente giudizio, per come correttamente eccepito da parte appellante, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 50 bis c.p.c. (come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/22) di riserva di collegialità decisoria.
Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha emesso la sentenza in composizione collegiale e non in composizione monocratica. Tuttavia, occorre osservare che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale è sottratta alla disciplina del vizio di costituzione del giudice e costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, cit., un'autonoma causa di nullità della decisione, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo d'impugnazione. Sul punto, è opportuno richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che
“L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, comma primo, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca
l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla” (Sezioni Unite, Sentenza n. 28040 del 25/11/2008; nello stesso senso vds. Cass.
n. 16186 del 20/06/2018: “L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente convertibilità esclusiva in motivo di impugnazione. Ne deriva che rimane ferma la validità degli atti che hanno preceduto la pronuncia della sentenza nulla, e che la declaratoria di nullità non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice ove quello dell'impugnazione sia anche giudice del merito”. Vds. anche Cass. n. 26729 del 21/10/2019 secondo cui “In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.)”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, la Corte osserva che il vizio derivato dall'erronea composizione dell'organo giudicante costituisce un vizio di nullità della decisione assunta, da far valere tramite impugnazione, per cui, se si tratta, come nella fattispecie, dell'inosservanza delle disposizioni sulla composizione (monocratica) del
Tribunale, la nullità della sentenza dev'essere fatta valere (come, in effetti, è accaduto) con l'atto d'appello, in quanto si converte in un motivo d'impugnazione.
Nella specie, pertanto - rilevata l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del
Tribunale, fatta valere dall'appellante - va accolto il relativo motivo d'impugnazione e la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla.
Ciò non esime, come sopra evidenziato, questa Corte dall'esame della domanda, non integrando quella sopra vista una delle ipotesi di rimessione della causa al giudice al primo grado.
Occorre, quindi, procedere all'esame nel merito delle domande svolte da Parte_1
e delle censure svolte da parte appellante con gli altri motivi di appello.
Passando all'esame nel merito la Corte osserva che la domanda di è Parte_1 parzialmente fondata, soltanto, in relazione all'accertamento che con il testamento olografo del
19.04.2008, pubblicato in data 13.05.2021, della cui successione si tratta ha NA disposto a titolo universale in favore di , mentre è infondata in relazione al CO chiesto accertamento che con il lascito di € 200.000,00 in favore di la de cuius Parte_1 abbia disposto a titolo particolare.
Risulta, infatti, infondata la tesi sostenuta da (e ribadita con il secondo motivo Parte_1 di appello) secondo cui il lascito nei suoi confronti dovrebbe essere qualificato come legato di genere.
, con il secondo motivo di appello, deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere Parte_1 che la de cuius abbia disposto a titolo universale, oltre che nei confronti di , CO anche nei confronti di . A tal fine, deduce che mentre la disposizione Parte_1 testamentaria in favore di è da qualificarsi come disposizione a titolo universale, CO la disposizione in favore di dovrebbe essere qualificata come legato di genere. Parte_1
Tale tesi è infondata.
Sul punto, la Corte osserva che in materia successoria, sia nel legato, che nell'institutio ex re certa, il testatore fa riferimento a un determinato bene o complesso di beni considerandoli, nel caso di istituzione ereditaria, come quota dell'intero asse ereditario ed, invece, come beni determinati e singoli (da non considerare quote ideali del proprio patrimonio) nel caso di legato.
Ne deriva che si è in presenza di un legato nel caso di lascito di un bene determinato e che si è in presenza di un'istituzione di erede ex re certa quando la dichiarazione testamentaria, nel suo complesso, induca un ragionevole dubbio che, nonostante l'indicazione di cespiti determinati, il testatore abbia voluto chiamare il destinatario di essi a una successione a titolo universale.
Ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuire singoli, individuati beni (vds. Cass. 1-3-2002 n. 3016; Cass.
12-7-2001 n. 9467; Cass. 4-2-1999 n. 974).
Siffatta indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi costituisce un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato (Cass. 13-6- 18 2007 n. 13835; Cass. 18-1-2007 n. 1066; Cass. 1-3-
2002 n. 3016; Cass. 12-7-2001 n. 9467; Cass. 4-2-1999 n. 974).
Sul punto è stato chiarito che (Cass. n. 23393 del 06/10/2017) “Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362
c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata
l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni”.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, la Corte osserva che il dato letterale del testamento, in specie sia le espressioni linguistiche utilizzate sia il tenore complessivo ed intrinseco della scheda testamentaria e considerati anche gli elementi estrinseci risultanti dalle acquisizioni processuali versate in atti, induce a ritenere la designazione sia di che di quali eredi. CO Parte_1
La tesi sostenuta da , secondo cui il lascito testamentario in suo favore dovrebbe Parte_1 essere qualificato, ex art. 653 c.c., come legato di genere, è infondata, in quanto non corrisponde all'effettiva volontà della testatrice, per come ricavabile dall'interpretazione letterale e logico- sistematica del testamento olografo redatto dalla de cuius NA Dall'esame del testamento olografo emerge che la de cuius ha lasciato a NA
la proprietà della casa ed il suo contenuto ed a € 200.000,00. CO Parte_1
Soltanto ad in la testatrice ha lasciato la vera e la pelliccia di visone. Persona_3 Per_5
Orbene, la Corte ritiene che, attribuendo a e i beni sopra indicati, CO Parte_1 la de cuius ha disposto dell'intero suo patrimonio, considerando i beni ad essi assegnati come quota dell'intero asse ereditario.
Depongono in tal senso una pluralità di elementi: la circostanza per cui la testatrice non ha utilizzato espressioni linguistiche tali da differenziare il lascito in favore di ed CO il lascito in favore di;
la circostanza che i beni oggetto del lascito testamentario Parte_1 in favore di e siano di valore pressoché equivalente (vds. CO Parte_1 contratto preliminare di compravendita dell'immobile oggetto del lascito in favore di
[...]
da cui si ricava il valore attribuito al bene immobile pari a circa € 280.000,00) e tali da CP_1 esaurire l'intero asse ereditario.
La Corte, pertanto, osserva che le espressioni ed i termini linguistici utilizzati dal testatore, considerate anche le allegazioni delle parti e le acquisizioni processuali di cui in atti, sono tali da indurre a ritenere che, con il suddetto atto di ultima volontà, la de cuius abbia inteso disporre dell'intero suo patrimonio, senza distinguere tra le posizioni di e CO CP_5
intendendo chiamare sia che in una parte dei beni
[...] CO Parte_1 ereditari, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto.
Giova evidenziare che, nell'interpretazione del testamento, il giudice deve avere riguardo non solo al tenore letterale delle singole diposizioni, ma anche al contenuto intrinseco della scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale di essa.
Orbene, gli elementi in proposito richiamati da , secondo cui la disposizione Parte_1 testamentaria in suo favore costituirebbe un legato di genere, non si confrontano adeguatamente con il tenore letterale e l'effettiva portata delle disposizioni patrimoniali poste in essere dalla de cuius. La Corte osserva che, interpretando il testamento avendo riguardo al tenore letterale e complessivo delle disposizioni di ultima volontà della de cuius, deve ritenersi che quest'ultima abbia disposto sia a favore di sia a favore di dell'intero proprio Parte_1 CO patrimonio, a titolo universale per quote di patrimonio.
Infatti, per come emerge dalle allegazioni delle parti e dal complessivo incartamento processuale, al momento di redazione del testamento, il patrimonio di della NA cui successione si tratta era costituito sia dal bene immobile lasciato in favore di , CO che dai titoli e dalle somme di denaro depositati nei conti cointestati con quest'ultima presso la
Unicredit Banca.
Ne discende che non risulta conducente e rilevante ai fini della decisione, quanto dedotto da
, secondo cui al momento dell'apertura della successione i cespiti ereditari di Parte_1 si erano ridotti alla sola abitazione, per essere stati, il ricavato degli NA strumenti finanziari e il denaro contenuto nel conto bancario cointestato, trasferiti nel periodo di giugno-dicembre 2012 a , in forza delle delega ad operare a quest'ultima CO conferita dalla . R_
Infatti, quando ha reso le sue ultime volontà nell'anno 2008, ella aveva NA tenuto conto di tali somme di denaro come parte del proprio patrimonio, disponendone in favore di . La Corte osserva, pertanto, che la loro successiva assenza al momento Parte_1 dell'apertura della successione dal patrimonio della de cuius non assume alcuna rilevanza ai fini dell'individuazione dell'effettiva volontà testamentaria di NA
La de cuius, così come ha voluto designare erede , attraverso il conferimento ad CO essa della sua unità immobiliare, allo stesso modo, assegnando a la somma di Parte_1
€ 200.000,00, ha inteso nominare anch'esso erede, attribuendogli una quota del suo patrimonio.
Il conferimento di un bene specifico (quale il denaro o il bene immobile) è, infatti, avvenuta considerando tali beni quote dell'asse ereditario.
A sostegno di ciò, si osserva, che non risulta dirimente al fine di provare la diversa natura dei lasciti testamentari disposti a beneficio di e , la circostanza che Parte_1 CO
sia stata espressamente nominata esecutrice testamentaria. Infatti, CO [...] ha conferito il medesimo incarico all'appellante nell'ipotesi di indisponibilità della R_ PO.
Non si rinvengono, pertanto, elementi che facciano desumere l'intenzione della defunta di attribuire alle parti in causa una posizione differenziata.
Appare di tutta evidenza, invece, come la de cuius abbia voluto riconoscere ad entrambe le parti del presente giudizio la qualità di erede avendo distribuito tra loro, sia pure mediante l'attribuzione a ciascuno di beni determinati, il suo intero patrimonio, mentre abbia voluto disporre, soltanto, in favore di in un legato di specie, attribuendo ad Persona_3 Per_4 essa singoli e residui beni del suo patrimonio, quali la vera e la pelliccia di visone. La Corte conclude, pertanto, che il secondo motivo di appello è infondato, atteso che, come
, anche è stato chiamato a succedere a titolo universale a CO Parte_1 [...]
non potendosi qualificare il lascito in favore di parte appellante quale legato di R_ genere.
Anche il terzo motivo di appello è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto nel resto le domande attoree con le quali , per l'ipotesi in cui il lascito Parte_1 testamentario in suo favore non fosse qualificato come legato di genere, ovvero per l'ipotesi in cui fosse ritenuta legataria, in luogo di erede, ha chiesto di “Accertare e CO dichiarare la nullità dei trasferimenti di strumenti finanziari e somme di denaro disposti dal conto deposito titoli n. 8293-17963072 e dal collegato corrente bancario n. 0000004457734, cointestati alla IG.ra sulla Unicredit Banca, disposti in favore della IG.ra NA
nel periodo giugno – dicembre 2012, per € 310.830,74 (pari al controvalore CO del portafoglio per titoli obbligazioni e fondi Pioneer), integrando tali trasferimenti atti illeciti ed in ogni caso atti nulli per tutte le ragioni esposte in atto e conseguentemente dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra alla restituzione e/o al pagamento in CO favore del IG. , beneficiario testamentario della de cuius , Parte_1 NA della somma di € 200.000,00 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 3 giugno 2020.
In ogni caso dichiarare tenuta e come tale condannare la IG.ra , esecutore CO testamentario della de cuius , ad eseguire le disposizioni testamentarie e per NA
l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore del IG. T_
, oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
[...]
Il Tribunale ha osservato che oggetto di domanda è l'accertamento della qualificazione a titolo particolare del lascito in favore di e della qualificazione a titolo universale del Parte_1 lascito in favore di e che, non essendo stato chiesto l'accertamento della qualità CO di coerede in capo a , su cui il Tribunale si è pronunciato soltanto in via Parte_1 incidentale, le domande subordinate non possono essere accolte.
In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che non potesse essere accolta la domanda di dichiarazione di nullità dei trasferimenti di denaro e titoli, operati da vivente CO la de cuius, proposta da per la denegata ipotesi in cui non NA Parte_1 fosse stato qualificato come legato di genere il lascito testamentario in suo favore, e ciò in quanto non avrebbe potuto agire proponendo contestualmente “azioni che Parte_1 contrastano con la sua vantata qualità di legatario e che gli spetterebbero solo chiedendo di essere dichiarato erede. L'alternativa è secca: o si agisce per essere accertati legatari o per essere accertati eredi e l'una cosa esclude l'altra”.
La Corte osserva che ha proposto, in via subordinata, una domanda alternativa, Parte_1 destinata per l'appunto ad essere esaminata per il caso in cui l'interpretazione propugnata in via principale (cioè la previsione in favore di di un legato di genere) non fosse stata Parte_1 condivisa dal Tribunale, e, dunque, per il caso in cui il Giudice avesse qualificato quella disposizione - come di fatto avvenuto - quale istituzione a titolo d'erede.
In punto di diritto, occorre osservare che è certamente ammissibile la proposizione nel medesimo giudizio, in forma alternativa o subordinata, di due o più domande, fra loro concettualmente incompatibili (v. ex multis Cass. 26/01/2022 n. 2331; Cass. 14/12/2022 n.
36572), fatta eccezione per i casi in cui la legge espressamente preveda che la proposizione di una domanda precluda la possibilità di proporne altra.
Nel caso in esame, la proposizione in via subordinata per il caso in cui il lascito in favore di non venga qualificato come legato di genere (come, per l'appunto, sopra Parte_1 ritenuto da questa Corte) della domanda di accertamento e declaratoria di nullità dei trasferimenti di denaro e strumenti finanziari dai conti di cointestati con NA
, a conti intestati alla sola , è certamente ammissibile e deve nel CO CO merito essere esaminata.
chiede che i trasferimenti di denaro e di strumenti finanziari dal conto deposito Parte_1 titoli n. 8293-17963072 e dal collegato conto corrente bancario n. 0000004457734 di
[...]
(cointestati con ) e disposti in favore di nel periodo R_ CO CO giugno-dicembre 2012, siano dichiarati nulli, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, sostiene che tali trasferimenti dovrebbe essere dichiarati nulli, Parte_1 in quanto costituirebbero atti illeciti. A tal fine, deduce che il trasferimento dal Parte_1 patrimonio di di un'ingente somma di denaro rappresenterebbe un'indebita NA appropriazione.
In secondo luogo, contesta che i trasferimenti di somme di denaro sono stati Parte_1 realizzati, nel periodo giugno-dicembre 2012, mediante operazioni di giroconto in violazione dell'art. 782 c.c. che irroga la sanzione della nullità della donazione, nel caso di mancato rispetto della forma dell'atto pubblico richiesta ad substantiam actus. La Corte osserva che entrambe le argomentazioni sono infondate.
Per quanto riguarda la deduzione di illeceità dei suddetti trasferimenti di somme di denaro, si osserva che non è in alcun modo sostenuto dall'appellante che l'accensione del conto cointestato tra le due donne con “firma disgiunta” non fosse atto assunto consapevolmente e volontariamente per parte di Parte appellante deduce la provenienza NA esclusiva dei fondi da parte di (circostanza non contestata da parte NA appellata), tuttavia, nulla deduce né allega circa un'eventuale mancanza di consenso della cointestataria ( deceduta nel 2020) alle operazioni di trasferimento di somme NA di denaro e/o strumenti finanziari in contestazione realizzate nel 2012.
L'addebito di appropriazione indebita, genericamente dedotto da parte appellante, richiede invece la dimostrazione di un siffatto requisito, essendo prefigurabile nella condotta del cointestatario di un conto corrente bancario, facoltizzato a compiere operazioni separatamente, che disponga in proprio favore in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, il reato di appropriazione indebita allorché egli operi senza il consenso dei cointestatari. Nella fattispecie, risulta del tutto indimostrato, e nemmeno specificamente allegata e/o dedotta, la mancanza di consenso alle operazioni di trasferimento mobiliare da parte di . NA
si è limitato a dedurre genericamente l'illiceità dei trasferimenti, senza fornire Parte_1 alcuna prova che i prelievi di denaro siano stati eseguiti in difetto dell'autorizzazione dell'altra cointestataria o in contrasto con la volontà di quest'ultima. Circostanza che, peraltro, non si confronta con la sussistenza in favore di di una delega ad operare sul conto CO cointestato con la de cuius.
L'assunto di appropriazione indebita deve, pertanto, ritenersi infondato, non essendovi prova della mancanza di consenso da parte di alle operazioni di trasferimento NA mobiliare poste in essere. Risulta, peraltro, dalle allegazioni di parte appellata e non contestate dall'appellante che la ha mantenuto uno stretto rapporto affettivo con la PO R_ [...]
, ricevendone continuativamente sostegno ed interessamento, nonché supporto per le CP_1 condizioni di degenza presso la casa di cura ove la zia era ricoverata - sita in SC (VC)
e per le esigenze di salute e sanitarie via via crescenti essendo la medesima deceduta all'età di
104 anni. Ciò anche in considerazione delle spese di mantenimento della casa della sig.ra sita in LL e delle spese di viaggio e trasferta affrontate dalla PO che, invece, R_ risiedeva in Pordenone. Tale stato di cose, in assenza di deduzioni ed allegazioni più specifiche da parte di , delinea un quadro valutativo che consente di escludere che le Parte_1 operazioni di trasferimento mobiliare del 2012 siano avvenute senza il consenso della cointestataria.
Risulta, perciò, infondata la domanda avanzata in via subordinata da parte di , Parte_1 di declaratoria di nullità delle suddette operazioni di trasferimento di somme di denaro e strumenti finanziari per illiceità delle medesime (con conseguente condanna alla restituzione e/o al pagamento della somma di € 200.000,00), in quanto genericamente formulata e del tutto indimostrata quanto agli elementi costituiti della fattispecie di reato, soltanto genericamente prospettata.
Sulla base di quanto emerso dall'incartamento processuale, la subordinata domanda restitutoria di parte attrice previa declaratoria di nullità di una donazione per mancanza di forma - fondata sull'antitetico presupposto della volontà di elargizione da parte della verso la PO – R_ risulta ugualmente inaccoglibile.
A tal fine, occorre rilevare che la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso (fra le altre, Cass. 9379/2020). Più in particolare, posto che il regime della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809
c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. 14197/2013).
Ne discende che, a prescindere da ogni accertamento in ordine agli ulteriori elementi necessari ai fini della qualificazione degli atti dispositivi in questione in termini di atto di liberalità
(peraltro, non specificamente dedotti dall'appellante), non può pervenirsi alla declaratoria di nullità per difetto di forma richiesta da , atteso che - nel caso di donazioni Parte_1 indirette il requisito di cui all'art. 782 c.c. - non è normativamente richiesto. Anche la domanda subordinata con cui ha chiesto in ogni caso la condanna Parte_1 della convenuta, in qualità di esecutore testamentario, ad eseguire il lascito testamentario disposto in suo favore è infondata.
Infatti, parte appellante nulla ha specificamente dedotto e comprovato in ordine alle vicende giuridiche della nomina dell'esecutela testamentaria in esame. Infatti, non risulta se il primo soggetto nominato esecutore testamentario abbia successivamente e formalmente (come richiesto dalla giurisprudenza della S.C.) accettato tale nomina, così assumendo il munus dell'esecutela testamentaria di cui trattasi, ovvero se l'ufficio di esecutela sia stato devoluto al secondo soggetto a ciò indicato in testamento e, infine, se quest'ultimo abbia accettato formalmente tale ufficio (eventualmente a lui) devoluto. Non emergendo alcuna di tali circostanze, di fatto e di diritto, non può accogliersi una domanda di condanna nei confronti di un soggetto in ragione della sua assunta qualità di esecutore testamentario, che presuppone necessariamente e logicamente la sussistenza della qualità di esecutore testamentario proprio in capo al soggetto nei cui confronti sia richiesta, a tal titolo, la condanna.
Tale domanda di condanna (formulata in via subordinata) va, pertanto, rigettata.
Sequestro conservativo.
Con ordinanza pubblicata in data 26.06.2023, questa Corte d'Appello ha autorizzato il sequestro conservativo in favore di e nei confronti di dei beni immobili, Parte_1 CO mobili e delle somme di denaro o cose a lei dovute, sino alla concorrenza di € 250.000,00. Il rigetto delle domande di , per come sopra esposto, fa venir meno il sequestro de Parte_1 quo, che deve essere revocato, come da dispositivo.
Le spese di lite.
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, comma 1, prima parte c.p.c.).
Quanto alle spese relative al giudizio di primo grado, va confermata la compensazione integrale delle spese, soprattutto in considerazione della circostanza (di cui supra in parte motiva) che la causa di nullità della sentenza di primo grado (in ragione della composizione dell'Ufficio giudicante di prime cure) non può comportare la rimessione degli atti al primo giudice, bensì lo scrutinio nel merito (con giudizio rescissorio) dei successivi motivi di appello, il cui esito si è supra argomentato ed espletato in parte motiva, con esito di accoglimento parziale. Infatti, va considerato che è da considerarsi parzialmente vittorioso Parte_1 sulla domanda formulata in via principale, rimanendo soccombente nel resto, per cui sussistono giusti motivi di compensazione per come argomentato in prime cure. Peraltro, non essendo stato proposto appello incidentale da parte di avverso la sentenza n.1044/2023 CO emessa dal Tribunale di Vercelli nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio tra le parti malgrado la sostanziale soccombenza dell'attore, non essendo, pertanto, possibile in sede di appello - in assenza di un apposito motivo di gravame - una riforma in peius della decisione nella parte non impugnata, questa Corte ritiene di confermare la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Quanto alle spese relative al giudizio di secondo grado, parte appellante è da ritenersi parzialmente soccombente nel presente grado di giudizio e, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte appellata, nei seguenti termini:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Ne deriva che parte appellante deve essere condannata al rimborso in favore di parte appellata delle spese del presente procedimento liquidate in euro € 14.317,00 oltre spese forfetarie al
15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Riguardo al procedimento cautelare in corso di causa (sequestro conservativo) e successivo reclamo avverso l'ordinanza cautelare, reclamo iscritto a ruolo il 06.07.23 ed iscritto al n. R.G. 911/23, poiché ai sensi dell'art.7 del predetto D.M. n.140 del 2012 “il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4”, considerato il valore di €.200.000,00 del giudizio cautelare e che sono state espletate le fasi di studio, introduttiva e decisoria, vanno riconosciuti i compensi nella misura minima per complessivi € 2.613,00.
Per quanto riguarda le spese di lite della fase cautelare, si osserva che “Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole” ( Cass. Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022).
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli n. Parte_1
1044/2023 (RG n. 858/2022), nei confronti di , ogni altra istanza, eccezione e CO
deduzione respinta:
• Dichiara la nullità della sentenza impugnata;
• Accerta, in parziale accoglimento della domanda principale formulata da T_
, che il testamento olografo di redatto il 19.04.2008 e
[...] NA
pubblicato il 13.05.2021 dispone a titolo universale in favore di;
CO
• Rigetta nel resto ogni ulteriore domanda, per come indicato in parte motiva;
• Revoca il sequestro conservativo autorizzato da questa Corte in favore di T_
, con ordinanza depositata il 26.06.2023 (n. 935/2023), nei confronti di
[...] [...]
ed avente ad oggetto i beni immobili, mobili e le somme o cose a quest'ultima CP_1
dovute sino alla concorrenza di € 250.000,00;
• Compensa le spese del primo grado di giudizio;
• Condanna parte Appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate nella complessiva somma di € 16.930,00 (di cui € 14.317,00 per il presente grado di giudizio ed € 2.613,00 per il procedimento cautelare), oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Angela Giunta
Il Presidente
Dott.ssa Cecilia Marino