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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/07/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1975/24 R.G.;
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv.Roberta Cerchiaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo n. 16;
appellanti
contro
:
(CF ); CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Rampazzo e Silvia Drago ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Via P. Bembo n. 82;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1344/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 23 luglio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via preliminare disporre la riunione del procedimento con quello rubricato 2031/2024 RG;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1334/2024 emessa dal Tribunale di Padova Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Marti nell'ambito del giudizio R.G. 4966/2022 RG (unito al 855/2023 RG), pubblicata il 23.07.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Tanto premesso e rilevato la scrivente procuratrice, eventualmente previa rimessione in termini per il rideposito della comparsa di costituzione per i motivi di cui sopra, posto l'accoglimento delle proprie conclusioni in rito, precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia l'Illustrissimo Tribunale nel merito 1) in principalità, previo rigetto delle conclusioni avversarie, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il garage NCEU Piazzola sul RE Foglio 27, part. 807, sub. 5, piano T, categoria C/6, consistenza 32 MQ, rendita catastale Euro 64,65 sito a Piazzola sul RE (PD) in Via Garibaldi poiché possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto anche con unione del possesso con il sig. mortis causa, da oltre vent'anni nei Persona_1 confronti del sig. CF: residente a [...]C.F._3
Sul RE (PD) Via Fiume n. 72. 2) in subordine, in via di eccezione, previo rigetto delle conclusioni avversarie, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il garage NCEU Piazzola sul RE Foglio 27, part. 807, sub. 5, piano T, categoria C/6, consistenza 32 MQ, rendita catastale Euro 64,65 sito a Piazzola sul RE (PD) in Via Garibaldi poiché possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto anche con unione del possesso con il sig. Persona_1 mortis causa, da oltre vent'anni nei confronti del sig. CF: CP_1
residente a [...]. C.F._3
3) previo accertamento della colpa grave in capo al sig. , condannare CP_1 il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per la cui liquidazione ci si rimette all'equa valutazione del Giudicante rinviando specificamente alla quantificazione ex art. 4 comma 8 DM Giustizia n. 55/2014;
4) in ogni caso, con condanna alla rifusione delle competenze legali, come da allegata nota spese, con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1 bis DM Giustizia n. 55/2014) e dell'ulteriore 30% per l'assistenza di più soggetti con medesima posizione processuale (ex art. 4, comma 1 bis DM Giustizia n. 55/2014) a favore dello scrivente difensore che dichiara essere distrattario." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado (Decreto 10.12.2023) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico i cap. 6,7,8 della memoria n.2 RG portante.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“NEL PROCEDIMENTO RG N. I925/20241
- Nel merito: Rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o improcedibile ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc, e in ogni caso infondato in fatto, diritto e non provato per i motivi indicati in atti e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 1344/2024.
- In subordine in via di eccezione. si insiste per i motivi indicati in atti dell'accoglimento delle seguenti eccezioni:
- eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale di usucapione svolta dai sig.ri e Parte_3 Parte_2 Pt_1
nel procedimento
[...] one di inammissibilità e/o improcedibilità per abuso dello strumento processuale volto all'aggiramento delle preclusioni già maturate sollevata nel procedimento n. 855/2023. In subordine, in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ove occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie chieste e non concesse nei procedimenti di primo grado RG 4966/2022 e RG 855/2023 e dunque:
- si chiede l'ammissione dei testi non assunti nel procedimento N. RG 4066/2022 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, e la liberazione degli immobili da parte degli esecutati sig.ri e liberavano, l'attore si recava assieme al proprio tecnico CP_2 CP_3 geom. in loco e ivi concordava con il sig. CP_4 Persona_1 che quest'ultimo potesse utilizzare il garage e la sovrastante copertura ( di cui a foto che si mostra doc. n. 14), sino a quando lo ne avesse avuto CP_1 bisogno.
2. vero che il sig. si impegnava a liberare il garage e la sovrastate Per_1 copertura (di cui a foto che si mostra doc. n. 14) di cui è causa, ed a restituirli all'attore su di lui semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile CP_1 di Piazzola Sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un portone di recupero più piccolo;
4. Vero che il sig. chiarì al sig. di essere lui il CP_1 CP_5 proprietario del garage e che doveva ripristinare l'originaria apertura del garage;
5. Il sig. ripristinava l'accesso del garage al suo stato CP_5 originario come richiesto dal sig. ; CP_1
6. nel corso del settembre 2014 il sig. si presentava Parte_2 presso il punto vendita dell'Azienda Agricola sita in Piazzola sul CP_6
RE via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al sig. l'interesse di CP_1 acquistare il di lui appartamento e garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore degli immobili e che quindi lo avrebbe contatto telefonicamente;
8. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'azienda Agricola F.lli Scremin ed ivi si alterava, lamentando al sig. CP_1
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di lei figlio
[...]
e di comunicare il prezzo dell'appartamento e relative pertinenze ovvero del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
9. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di liberare il garage e così l'area ad esso sovrastante e di provvedere al loro rilascio.
10. A ottobre -novembre 2022 la signora proponeva al Parte_3 sig. di dargli in uso il di lei garage, quello piccolo, Controparte_7 chiedendogli di sottoscrivere un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 15 che si rammostra. Si indicano a testi i signori: residente in [...]; Testimone_1 residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
73/a;
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3 via Fiume 72; Si chiede, siano ammessi a prova contraria, con i testi già indicati e non sentiti. Si insite affinchè sia disposta ctu volta ad accertare il valore di locazione del garage, ed a quantificare il danno subito dall'attore per i motivi di cui in atto. Ove occorrendo, si insiste, ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. *
- si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni di cui al procedimento n. R.G.8,55/2023. sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, nel 2003 l'attore si recava assieme al proprio tecnico geom.
in loco e ivi concordava con il sig. che CP_4 Persona_1 esse utilizzare il garage e la sovrasta foto che si mostra doc. n. 20), sino a quando lo ne avesse avuto bisogno. CP_1
2. nell'incontro, di cui al precedente c prova, il sig. Persona_1
si impegnava a liberare il garage e la sovrastate copert
[...] si mostra doc. n. 20) di cui è causa, ed a restituirli al sig. CP_1
a sua semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile CP_1 di Piazzola Sul RE (PD), Via Gar 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un porto più piccolo e quale proprietario del garage e gli ordinava di ripristinare l'originaria apertura che il ripristinava come richiesto dal sig. ; CP_5 CP_8
4. so del settembre 2014 il sig. si presentava Parte_2 presso il punto vendita dell'Azienda Agricol in Piazzola sul RE via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al sig. l'interesse di CP_8 acquistare il di lui appartamento e garage di cui Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
5. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore degl i e che quindi l o telefonicamente;
6. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE, nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'azie in ed ivi si alterava, lamentando al sig.
[...]
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di le CP_8 unicare il prezzo dell'appartamento e del garage, siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di libera ovrastante e di provvedere al loro rilascio;
8. A ottobre-novembre 2022 la signora proponeva al Parte_3 sig. di dargli in ello piccolo, Controparte_7 chie e un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 19 che si rammostra. Si indicano a testi, sui capitoli di prova suindicati, i signori: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; CP_4 residente Piazzola sul RE (PD) via Aldo Moro n. 19 CP_5
residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3
Si insiste di essere ammessi, a prova contraria, con i testi già indicati sui capitoli di prova formulati da controparte. Ove occorrendo si insiste ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del Fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di causa anche ai sensi dell'art. 96 epe. NEL PROCEDIMENTO R.G. 2031/2024:
- nel merito: Rigettare l'appello in quanto inammissibile ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc, e in ogni caso infondato in fatto, diritto e non provato per i motivi indicati in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 1344/2024.
- In subordine in via di eccezione, si insiste per i motivi indicati in atti dell'accoglimento delle seguenti eccezioni:
- eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale di usucapione svolta dai sig.ri e Parte_3 Parte_2 Pt_1
nel procedimento
[...] one di inammissibilità e/o improcedibilità per abuso dello strumento processuale volto all'aggiramento delle preclusioni già maturate sollevata nel procedimento n. 855/2023.
- In subordine, in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ove occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie chieste e non concesse nei procedimenti di I grado RG n. 4966/2022 e 855/2023 e dunque:
- si chiede l'ammissione dei testi non assunti nel procedimento n. RG 4966/2022 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, e la liberazione degli immobili da parte degli esecutati sig.ri e liberavano, l'attore si recava assieme al proprio tecnico CP_2 CP_3
in loco e ivi concordava con il sig. CP_4 Persona_1 che qu se utilizzare il garage e la sovrasta a foto che si mostra doc. n. 14), sino a quando lo ne avesse avuto CP_1 bisogno.
2. il sig. si impegnava a liberare il garage e la sovrastate copertura (di Per_1 cui a fot mostra doc. n. 14) di cui è causa, ed a restituirli all'attore su di lui semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile di CP_1
Piazzola Sul RE (PD), Via G ra 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un porton piccolo;
4. il sig. chiarì al sig. di essere lui il proprietario CP_1 CP_5 del garage e che doveva ripristinare l'originaria apertura del garage;
5. Il sig. ripristinava l'accesso del garage al suo stato originario CP_5 come ri;
CP_1
6. nel corso del settem . si presentava presso Parte_2 il punto vendita dell'Azienda Agricola n Piazzola sul RE CP_6 via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al si l'interesse di acquistare CP_1 il di lui appartamento e garage siti in Pi nta (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore d bili e che quind tto telefonicamente;
8. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'az emin ed ivi si alterava, lamentando al sig. CP_1
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di lei
[...] unicare il prezzo dell'appartamento e relative pertinenze ovvero del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
9. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di libera ovrastante e di provvedere al loro rilascio.
10. A ottobre-novembre 2022 la signora proponeva al Parte_3 sig. di dargli in ello piccolo, Controparte_7 chie e un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 15 che si rammostra. Si indicano a testi i signori: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3
Si chiede, siano ammessi a prova contraria, con i testi già indicati e non sentiti. Si insite affinchè sia disposta, ove occorrendo, ctu volta ad accertare il valore di locazione del garage, ed a quantificare il danno subito dall'attore per i motivi di cui in atto. Ove occorrendo, si insiste, ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. *
- si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni del procedimento n. R.G.855/2023, sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, nel 2003 l'attore si recava assieme al proprio tecnico geom.
in loco e ivi concordava con il sig. che CP_4 Persona_1 esse utilizzare il garage e la sovrasta foto che si mostra doc. n. 20), sino a quando lo ne avesse avuto bisogno. CP_1
2. nell'incontro, di cui al precedente capitolo di prova, il sig. Persona_1
si impegnava a liberare il garage e la sovrastate copertura (di cui a
[...] foto che si mostra doc. n. 20) di cui è causa, ed a restituirli al sig. CP_1
a sua semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile di CP_1
Piazzola Sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un portone di recupero più piccolo e quale proprietario del garage e gli ordinava di ripristinare l'originaria apertura che il ripristinava come richiesto dal sig. ; CP_5 CP_1
4. nel corso del settembre 2014 il sig. si presentava presso Parte_2 il punto vendita dell'Azienda Agricola F.lli Scremin sita in Piazzola sul RE via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al sig. l'interesse di acquistare CP_1 il di lui appartamento e garage di cui è causa siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
5. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore degli immobili e che quindi lo avrebbe contatto telefonicamente;
6. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE, nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'azienda Agricola F.lli Scremin ed ivi si alterava, lamentando al sig. CP_1
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di lei figlio
[...]
e di comunicare il prezzo dell'appartamento e del garage, siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di liberare il garage e così l'area ad esso sovrastante e di provvedere al loro rilascio;
8. A ottobre-novembre 2022 la signora proponeva al sig. Parte_3
di dargli in uso il di lei garage, quello piccolo, Controparte_7 chiedendogli di sottoscrivere un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 19 che si rammostra. Si indicano a testi, sui capitoli di prova suindicati, i signori: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; CP_4 residente Piazzola sul RE (PD) via Aldo Moro n. 19; CP_5
residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
73/a;
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3 via Fiume 72; Si insiste di essere ammessi, a prova contraria, con i testi già indicati sui capitoli di prova formulati da controparte. Ove occorrendo, si insiste ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del Fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di causa anche ai sensi dell'art 96 cpc di entrambi i giudizi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1)Il sig. , avendo acquistato nel 2002 nell'ambito di una CP_1 procedura esecutiva immobiliare (decreto di trasferimento del Tribunale di Padova in data 22 ottobre 2002) un appartamento e un garage situati in Piazzola Sul RE, Via Garibaldi n. 59, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova i sigg.ri , e Controparte_9 Parte_4 Parte_2
agendo in rivendica nei loro confronti per ottenere la restituzione del
[...] garage, che al momento dell'acquisto del compendio immobiliare era occupato dalla famiglia . Riferiva l'attore che al momento dell'acquisto, non Per_1 avendo necessità di utilizzare l'autorimessa e la copertura, concedeva a di utilizzarli con l'accordo che al bisogno quest'ultimo li Persona_1 avrebbe liberati e restituiti. In data 3 aprile 2009 mancava ai vivi Persona_1
e lo concedeva ai suoi eredi di continuare a utilizzare il
[...] CP_1 predetto garage. Nel 2017 l'attore ne richiedeva la restituzione, avendo intenzione di affittarlo, non avendo i predetti eredi formalizzato alcuna richiesta di acquisto. Precisava l'attore di avere sempre provveduto al pagamento delle imposte relative al predetto bene e di avere pagato anche l'utenza luce in quanto collegata a quella del suo appartamento. Riferiva infine, che la mancata consegna gli impediva di procedere alla regolarizzazione urbanistica del bene.
2. A propria volta i sigg.ri – instauravano un autonomo Per_1 Parte_3 procedimento dinanzi al medesimo tribunale, avanzando domanda diretta a far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del garage in contestazione, precisando che la famiglia , allora formata da Per_1 [...]
, dalla coniuge e dai due figli Per_1 Parte_3 Parte_1
e , aveva acquistato nel 1994 l'appartamento sito al p.1 di un
[...] Pt_2 edificio di due piani sito in Piazzola sul RE, con garage al p.t. e che
[...]
aveva sottoscritto con l'allora dante causa (Signor ), Per_1 CP_2 sempre nel 1994, un contratto misto di permuta e compravendita con cui si prevedeva di scambiare i garage esistenti e si prometteva in vendita ai Per_1 il garage più grande, previa corresponsione di Lire 4.000=, in quanto maggiormente rispondente alle necessità della famiglia. L'accordo prevedeva l'immissione nel possesso in data 01.01.1995 e successivamente la formalizzazione del rogito con il trasferimento formale della proprietà. Il rogito poi non era stato stipulato, ma i avevano continuato a utilizzare il Per_1 garage, di cui gli erano state consegnate le chiavi al momento del contratto preliminare di permuta con conguaglio, per 20 anni, sostenendo ogni spesa manutentiva e di utenza elettrica;
deducevano infine che non era stato possibile il suo trasferimento con rogito perché soggetto ad ordine di demolizione parziale, in quanto non in regola con la normativa urbanistica.
3. Il Tribunale, dopo aver riunito i due procedimenti, acquisita la perizia immobiliare della vendita esecutiva, sentiti i testimoni, ha accolto la domanda di parte attrice, accertando la proprietà del garage in capo all'attore e condannando i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 7.200,00 equitativamente determinata per l'indebita occupazione del garage da settembre 2017 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannando i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite.
4. Contro la sentenza n. 1344/2024 del Tribunale di Padova i convenuti soccombenti in primo grado hanno promosso appello, affidato ai seguenti tre motivi di impugnazione:
“1) Sull'interpretazione degli atti negoziali: sull'accertamento della reale volontà delle parti in relazione al contenuto e la conseguente intervenuta usucapione;
2) Sulla ricostruzione del fatto in contrasto con l'esito dell'istruttoria;
3) sulla liquidazione in via equitativa dell'indennità di occupazione priva di iter argomentativo.”
In sostanza, parte appellante censura la sentenza di primo grado e ne chiede la riforma perché non ha riconosciuto l'intervenuta usucapione del garage da parte dei sigg.ri , ritenendo che il Giudice primo grado abbia male Per_1 interpretato il contratto di vendita mista a permuta e fatto malgoverno delle risultanze istruttorie. Si duole inoltre che il tribunale abbia accolto la domanda di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo del garage senza neppure indicare il criterio in base al quale ha proceduto alla sua quantificazione.
5. Si è costituito il sig. , chiedendo la reiezione dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
6. I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Va invero evidenziato che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.. (v. Cass. S.U. n. 7930 del 27/03/2008 e Cass. n. 5211 del 16/03/2016).
La materiale disponibilità del garage conseguita dai in esecuzione Per_1 della specifica clausola del contratto preliminare del 1994, è dunque qualificabile come detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine, anziché come possesso, ed è come tale insuscettibile di condurre all'acquisto della proprietà per usucapione.
Il promissario acquirente potrebbe opporre il possesso al promittente venditore solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis.
Questa non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio ed, inoltre, manifestazione siffatta dev'essere non solo tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione del soggetto di sostituire al precedente animus detinendi un nuovo animus rem sibi habendi, ma anche essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso;
tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi ne' quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, ne' quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Nel caso di specie non vi è alcuna evidenza che si sia verificata l'interversione della detenzione sul garage de quo in un possesso utile all'usucapione.
Ne consegue che la statuizione impugnata è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopraindicati.
7. Il terzo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha quantificato equitativamente in €7.200,00 l'ammontare dell'indennità spettante allo per l'altrui occupazione del garage sine CP_1 titulo, a partire dal settembre 2017 e sino alla data del suo rilascio, che non è dato sapere se sia già avvenuto.
Ora se si considera che la sentenza di primo grado è stata pubblicata nel luglio del 2024 e quindi circa sette anni dopo dal momento a partire dal quale è stato riconosciuto al proprietario il diritto al risarcimento del danno, è agevole rilevare che l'indennità mensile è stata quantificata in un importo inferiore ad €100,00 mensili, ben minore peraltro di quello offerto da terzi allo per la CP_1 locazione del garage.
La somma liquidata dal tribunale appare quindi congrua.
8. Alla reiezione dei motivi di appello segue la conferma dell'appellata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre spese generali 15%, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1975/24 R.G.;
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
(CF ); Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv.Roberta Cerchiaro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Corso del Popolo n. 16;
appellanti
contro
:
(CF ); CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabrina Rampazzo e Silvia Drago ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, Via P. Bembo n. 82;
appellato;
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1344/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 23 luglio 2024.
Conclusioni nell'interesse degli appellanti:
“- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via preliminare disporre la riunione del procedimento con quello rubricato 2031/2024 RG;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1334/2024 emessa dal Tribunale di Padova Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Marti nell'ambito del giudizio R.G. 4966/2022 RG (unito al 855/2023 RG), pubblicata il 23.07.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Tanto premesso e rilevato la scrivente procuratrice, eventualmente previa rimessione in termini per il rideposito della comparsa di costituzione per i motivi di cui sopra, posto l'accoglimento delle proprie conclusioni in rito, precisa le proprie CONCLUSIONI Voglia l'Illustrissimo Tribunale nel merito 1) in principalità, previo rigetto delle conclusioni avversarie, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il garage NCEU Piazzola sul RE Foglio 27, part. 807, sub. 5, piano T, categoria C/6, consistenza 32 MQ, rendita catastale Euro 64,65 sito a Piazzola sul RE (PD) in Via Garibaldi poiché possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto anche con unione del possesso con il sig. mortis causa, da oltre vent'anni nei Persona_1 confronti del sig. CF: residente a [...]C.F._3
Sul RE (PD) Via Fiume n. 72. 2) in subordine, in via di eccezione, previo rigetto delle conclusioni avversarie, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito il garage NCEU Piazzola sul RE Foglio 27, part. 807, sub. 5, piano T, categoria C/6, consistenza 32 MQ, rendita catastale Euro 64,65 sito a Piazzola sul RE (PD) in Via Garibaldi poiché possiedono in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto anche con unione del possesso con il sig. Persona_1 mortis causa, da oltre vent'anni nei confronti del sig. CF: CP_1
residente a [...]. C.F._3
3) previo accertamento della colpa grave in capo al sig. , condannare CP_1 il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 cpc per la cui liquidazione ci si rimette all'equa valutazione del Giudicante rinviando specificamente alla quantificazione ex art. 4 comma 8 DM Giustizia n. 55/2014;
4) in ogni caso, con condanna alla rifusione delle competenze legali, come da allegata nota spese, con aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1 bis DM Giustizia n. 55/2014) e dell'ulteriore 30% per l'assistenza di più soggetti con medesima posizione processuale (ex art. 4, comma 1 bis DM Giustizia n. 55/2014) a favore dello scrivente difensore che dichiara essere distrattario." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado (Decreto 10.12.2023) per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico i cap. 6,7,8 della memoria n.2 RG portante.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“NEL PROCEDIMENTO RG N. I925/20241
- Nel merito: Rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o improcedibile ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc, e in ogni caso infondato in fatto, diritto e non provato per i motivi indicati in atti e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 1344/2024.
- In subordine in via di eccezione. si insiste per i motivi indicati in atti dell'accoglimento delle seguenti eccezioni:
- eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale di usucapione svolta dai sig.ri e Parte_3 Parte_2 Pt_1
nel procedimento
[...] one di inammissibilità e/o improcedibilità per abuso dello strumento processuale volto all'aggiramento delle preclusioni già maturate sollevata nel procedimento n. 855/2023. In subordine, in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ove occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie chieste e non concesse nei procedimenti di primo grado RG 4966/2022 e RG 855/2023 e dunque:
- si chiede l'ammissione dei testi non assunti nel procedimento N. RG 4066/2022 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, e la liberazione degli immobili da parte degli esecutati sig.ri e liberavano, l'attore si recava assieme al proprio tecnico CP_2 CP_3 geom. in loco e ivi concordava con il sig. CP_4 Persona_1 che quest'ultimo potesse utilizzare il garage e la sovrastante copertura ( di cui a foto che si mostra doc. n. 14), sino a quando lo ne avesse avuto CP_1 bisogno.
2. vero che il sig. si impegnava a liberare il garage e la sovrastate Per_1 copertura (di cui a foto che si mostra doc. n. 14) di cui è causa, ed a restituirli all'attore su di lui semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile CP_1 di Piazzola Sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un portone di recupero più piccolo;
4. Vero che il sig. chiarì al sig. di essere lui il CP_1 CP_5 proprietario del garage e che doveva ripristinare l'originaria apertura del garage;
5. Il sig. ripristinava l'accesso del garage al suo stato CP_5 originario come richiesto dal sig. ; CP_1
6. nel corso del settembre 2014 il sig. si presentava Parte_2 presso il punto vendita dell'Azienda Agricola sita in Piazzola sul CP_6
RE via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al sig. l'interesse di CP_1 acquistare il di lui appartamento e garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore degli immobili e che quindi lo avrebbe contatto telefonicamente;
8. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'azienda Agricola F.lli Scremin ed ivi si alterava, lamentando al sig. CP_1
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di lei figlio
[...]
e di comunicare il prezzo dell'appartamento e relative pertinenze ovvero del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
9. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di liberare il garage e così l'area ad esso sovrastante e di provvedere al loro rilascio.
10. A ottobre -novembre 2022 la signora proponeva al Parte_3 sig. di dargli in uso il di lei garage, quello piccolo, Controparte_7 chiedendogli di sottoscrivere un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 15 che si rammostra. Si indicano a testi i signori: residente in [...]; Testimone_1 residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
73/a;
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3 via Fiume 72; Si chiede, siano ammessi a prova contraria, con i testi già indicati e non sentiti. Si insite affinchè sia disposta ctu volta ad accertare il valore di locazione del garage, ed a quantificare il danno subito dall'attore per i motivi di cui in atto. Ove occorrendo, si insiste, ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. *
- si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni di cui al procedimento n. R.G.8,55/2023. sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, nel 2003 l'attore si recava assieme al proprio tecnico geom.
in loco e ivi concordava con il sig. che CP_4 Persona_1 esse utilizzare il garage e la sovrasta foto che si mostra doc. n. 20), sino a quando lo ne avesse avuto bisogno. CP_1
2. nell'incontro, di cui al precedente c prova, il sig. Persona_1
si impegnava a liberare il garage e la sovrastate copert
[...] si mostra doc. n. 20) di cui è causa, ed a restituirli al sig. CP_1
a sua semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile CP_1 di Piazzola Sul RE (PD), Via Gar 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un porto più piccolo e quale proprietario del garage e gli ordinava di ripristinare l'originaria apertura che il ripristinava come richiesto dal sig. ; CP_5 CP_8
4. so del settembre 2014 il sig. si presentava Parte_2 presso il punto vendita dell'Azienda Agricol in Piazzola sul RE via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al sig. l'interesse di CP_8 acquistare il di lui appartamento e garage di cui Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
5. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore degl i e che quindi l o telefonicamente;
6. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE, nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'azie in ed ivi si alterava, lamentando al sig.
[...]
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di le CP_8 unicare il prezzo dell'appartamento e del garage, siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di libera ovrastante e di provvedere al loro rilascio;
8. A ottobre-novembre 2022 la signora proponeva al Parte_3 sig. di dargli in ello piccolo, Controparte_7 chie e un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 19 che si rammostra. Si indicano a testi, sui capitoli di prova suindicati, i signori: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; CP_4 residente Piazzola sul RE (PD) via Aldo Moro n. 19 CP_5
residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3
Si insiste di essere ammessi, a prova contraria, con i testi già indicati sui capitoli di prova formulati da controparte. Ove occorrendo si insiste ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del Fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di causa anche ai sensi dell'art. 96 epe. NEL PROCEDIMENTO R.G. 2031/2024:
- nel merito: Rigettare l'appello in quanto inammissibile ex artt. 342 cpc e 348 bis cpc, e in ogni caso infondato in fatto, diritto e non provato per i motivi indicati in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Padova n. 1344/2024.
- In subordine in via di eccezione, si insiste per i motivi indicati in atti dell'accoglimento delle seguenti eccezioni:
- eccezione di inammissibilità per tardività della domanda riconvenzionale di usucapione svolta dai sig.ri e Parte_3 Parte_2 Pt_1
nel procedimento
[...] one di inammissibilità e/o improcedibilità per abuso dello strumento processuale volto all'aggiramento delle preclusioni già maturate sollevata nel procedimento n. 855/2023.
- In subordine, in via istruttoria: senza inversione dell'onere della prova, ove occorrendo, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie chieste e non concesse nei procedimenti di I grado RG n. 4966/2022 e 855/2023 e dunque:
- si chiede l'ammissione dei testi non assunti nel procedimento n. RG 4966/2022 sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, e la liberazione degli immobili da parte degli esecutati sig.ri e liberavano, l'attore si recava assieme al proprio tecnico CP_2 CP_3
in loco e ivi concordava con il sig. CP_4 Persona_1 che qu se utilizzare il garage e la sovrasta a foto che si mostra doc. n. 14), sino a quando lo ne avesse avuto CP_1 bisogno.
2. il sig. si impegnava a liberare il garage e la sovrastate copertura (di Per_1 cui a fot mostra doc. n. 14) di cui è causa, ed a restituirli all'attore su di lui semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile di CP_1
Piazzola Sul RE (PD), Via G ra 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un porton piccolo;
4. il sig. chiarì al sig. di essere lui il proprietario CP_1 CP_5 del garage e che doveva ripristinare l'originaria apertura del garage;
5. Il sig. ripristinava l'accesso del garage al suo stato originario CP_5 come ri;
CP_1
6. nel corso del settem . si presentava presso Parte_2 il punto vendita dell'Azienda Agricola n Piazzola sul RE CP_6 via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al si l'interesse di acquistare CP_1 il di lui appartamento e garage siti in Pi nta (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore d bili e che quind tto telefonicamente;
8. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'az emin ed ivi si alterava, lamentando al sig. CP_1
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di lei
[...] unicare il prezzo dell'appartamento e relative pertinenze ovvero del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
9. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di libera ovrastante e di provvedere al loro rilascio.
10. A ottobre-novembre 2022 la signora proponeva al Parte_3 sig. di dargli in ello piccolo, Controparte_7 chie e un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 15 che si rammostra. Si indicano a testi i signori: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3
Si chiede, siano ammessi a prova contraria, con i testi già indicati e non sentiti. Si insite affinchè sia disposta, ove occorrendo, ctu volta ad accertare il valore di locazione del garage, ed a quantificare il danno subito dall'attore per i motivi di cui in atto. Ove occorrendo, si insiste, ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. *
- si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni del procedimento n. R.G.855/2023, sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. successivamente al decreto di trasferimento della proprietà dell'appartamento e del garage siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/a, nel 2003 l'attore si recava assieme al proprio tecnico geom.
in loco e ivi concordava con il sig. che CP_4 Persona_1 esse utilizzare il garage e la sovrasta foto che si mostra doc. n. 20), sino a quando lo ne avesse avuto bisogno. CP_1
2. nell'incontro, di cui al precedente capitolo di prova, il sig. Persona_1
si impegnava a liberare il garage e la sovrastate copertura (di cui a
[...] foto che si mostra doc. n. 20) di cui è causa, ed a restituirli al sig. CP_1
a sua semplice richiesta;
3. Nel corso dell'anno 2010 il sig. si recava presso l'immobile di CP_1
Piazzola Sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A, ed ivi si opponeva ai lavori edili iniziati dall'impresario edile sig. di riduzione CP_5 dell'apertura del garage per installare un portone di recupero più piccolo e quale proprietario del garage e gli ordinava di ripristinare l'originaria apertura che il ripristinava come richiesto dal sig. ; CP_5 CP_1
4. nel corso del settembre 2014 il sig. si presentava presso Parte_2 il punto vendita dell'Azienda Agricola F.lli Scremin sita in Piazzola sul RE via Fiume n. 72 ed ivi manifestava al sig. l'interesse di acquistare CP_1 il di lui appartamento e garage di cui è causa siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
5. il sig. rispose al sig. che doveva informarsi sul CP_1 Parte_2 valore degli immobili e che quindi lo avrebbe contatto telefonicamente;
6. Durante la Fiera di San Martino a Piazzola sul RE, nel novembre 2014 la sig.ra si recava presso il punto vendita ambulante Parte_3 dell'azienda Agricola F.lli Scremin ed ivi si alterava, lamentando al sig. CP_1
che aveva rinunciato a formalizzare la proposta di vendita al di lei figlio
[...]
e di comunicare il prezzo dell'appartamento e del garage, siti in Piazzola sul RE (PD), Via Garibaldi n.59 ora 73/A;
7. L'attore a ottobre 2017 decideva di affittare l'appartamento e relative pertinenze al sig. onde chiedeva agli odierni Controparte_7 convenuti di liberare il garage e così l'area ad esso sovrastante e di provvedere al loro rilascio;
8. A ottobre-novembre 2022 la signora proponeva al sig. Parte_3
di dargli in uso il di lei garage, quello piccolo, Controparte_7 chiedendogli di sottoscrivere un contratto datato dicembre 2017 e già sottoscritto dalla proprietaria di cui al doc. n. 19 che si rammostra. Si indicano a testi, sui capitoli di prova suindicati, i signori: residente in [...]; Testimone_1
residente in [...]; CP_4 residente Piazzola sul RE (PD) via Aldo Moro n. 19; CP_5
residente in [...]; Controparte_7
residente in [...]
73/a;
c/o Azienda agricola F.lli Scremin in Piazzola sul RE (PD) Testimone_3 via Fiume 72; Si insiste di essere ammessi, a prova contraria, con i testi già indicati sui capitoli di prova formulati da controparte. Ove occorrendo, si insiste ex art 210 e ss. c.p.c., per l'acquisizione del Fascicolo della procedura esecutiva immobiliare N. 294/97 del Tribunale di Padova, G.I dott. Limitone. Con vittoria di spese, competenze ed accessori di causa anche ai sensi dell'art 96 cpc di entrambi i giudizi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1)Il sig. , avendo acquistato nel 2002 nell'ambito di una CP_1 procedura esecutiva immobiliare (decreto di trasferimento del Tribunale di Padova in data 22 ottobre 2002) un appartamento e un garage situati in Piazzola Sul RE, Via Garibaldi n. 59, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova i sigg.ri , e Controparte_9 Parte_4 Parte_2
agendo in rivendica nei loro confronti per ottenere la restituzione del
[...] garage, che al momento dell'acquisto del compendio immobiliare era occupato dalla famiglia . Riferiva l'attore che al momento dell'acquisto, non Per_1 avendo necessità di utilizzare l'autorimessa e la copertura, concedeva a di utilizzarli con l'accordo che al bisogno quest'ultimo li Persona_1 avrebbe liberati e restituiti. In data 3 aprile 2009 mancava ai vivi Persona_1
e lo concedeva ai suoi eredi di continuare a utilizzare il
[...] CP_1 predetto garage. Nel 2017 l'attore ne richiedeva la restituzione, avendo intenzione di affittarlo, non avendo i predetti eredi formalizzato alcuna richiesta di acquisto. Precisava l'attore di avere sempre provveduto al pagamento delle imposte relative al predetto bene e di avere pagato anche l'utenza luce in quanto collegata a quella del suo appartamento. Riferiva infine, che la mancata consegna gli impediva di procedere alla regolarizzazione urbanistica del bene.
2. A propria volta i sigg.ri – instauravano un autonomo Per_1 Parte_3 procedimento dinanzi al medesimo tribunale, avanzando domanda diretta a far accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del garage in contestazione, precisando che la famiglia , allora formata da Per_1 [...]
, dalla coniuge e dai due figli Per_1 Parte_3 Parte_1
e , aveva acquistato nel 1994 l'appartamento sito al p.1 di un
[...] Pt_2 edificio di due piani sito in Piazzola sul RE, con garage al p.t. e che
[...]
aveva sottoscritto con l'allora dante causa (Signor ), Per_1 CP_2 sempre nel 1994, un contratto misto di permuta e compravendita con cui si prevedeva di scambiare i garage esistenti e si prometteva in vendita ai Per_1 il garage più grande, previa corresponsione di Lire 4.000=, in quanto maggiormente rispondente alle necessità della famiglia. L'accordo prevedeva l'immissione nel possesso in data 01.01.1995 e successivamente la formalizzazione del rogito con il trasferimento formale della proprietà. Il rogito poi non era stato stipulato, ma i avevano continuato a utilizzare il Per_1 garage, di cui gli erano state consegnate le chiavi al momento del contratto preliminare di permuta con conguaglio, per 20 anni, sostenendo ogni spesa manutentiva e di utenza elettrica;
deducevano infine che non era stato possibile il suo trasferimento con rogito perché soggetto ad ordine di demolizione parziale, in quanto non in regola con la normativa urbanistica.
3. Il Tribunale, dopo aver riunito i due procedimenti, acquisita la perizia immobiliare della vendita esecutiva, sentiti i testimoni, ha accolto la domanda di parte attrice, accertando la proprietà del garage in capo all'attore e condannando i convenuti, in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di € 7.200,00 equitativamente determinata per l'indebita occupazione del garage da settembre 2017 sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannando i convenuti a rifondere all'attore le spese di lite.
4. Contro la sentenza n. 1344/2024 del Tribunale di Padova i convenuti soccombenti in primo grado hanno promosso appello, affidato ai seguenti tre motivi di impugnazione:
“1) Sull'interpretazione degli atti negoziali: sull'accertamento della reale volontà delle parti in relazione al contenuto e la conseguente intervenuta usucapione;
2) Sulla ricostruzione del fatto in contrasto con l'esito dell'istruttoria;
3) sulla liquidazione in via equitativa dell'indennità di occupazione priva di iter argomentativo.”
In sostanza, parte appellante censura la sentenza di primo grado e ne chiede la riforma perché non ha riconosciuto l'intervenuta usucapione del garage da parte dei sigg.ri , ritenendo che il Giudice primo grado abbia male Per_1 interpretato il contratto di vendita mista a permuta e fatto malgoverno delle risultanze istruttorie. Si duole inoltre che il tribunale abbia accolto la domanda di condanna al pagamento di un'indennità per l'occupazione senza titolo del garage senza neppure indicare il criterio in base al quale ha proceduto alla sua quantificazione.
5. Si è costituito il sig. , chiedendo la reiezione dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
6. I primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono infondati.
Va invero evidenziato che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.. (v. Cass. S.U. n. 7930 del 27/03/2008 e Cass. n. 5211 del 16/03/2016).
La materiale disponibilità del garage conseguita dai in esecuzione Per_1 della specifica clausola del contratto preliminare del 1994, è dunque qualificabile come detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine, anziché come possesso, ed è come tale insuscettibile di condurre all'acquisto della proprietà per usucapione.
Il promissario acquirente potrebbe opporre il possesso al promittente venditore solo nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., in particolare assumendo e dimostrando un'intervenuta interversio possessionis.
Questa non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore ha cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine alieno ed ha iniziato ad esercitarlo esclusivamente nomine proprio ed, inoltre, manifestazione siffatta dev'essere non solo tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione del soggetto di sostituire al precedente animus detinendi un nuovo animus rem sibi habendi, ma anche essere specificamente rivolta contro il possessore, in guisa che questi sia posto in condizione di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere della concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte del possessore stesso;
tra tali atti, ove non accompagnati da altra manifestazione dotata degli indicati connotati dell'opposizione, non possono ricomprendersi ne' quelli che si traducano in una inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi in tal caso un'ordinaria ipotesi d'inadempimento contrattuale, ne' quelli che si traducano in ordinari atti d'esercizio del possesso, verificandosi in tal caso una mera ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene. Nel caso di specie non vi è alcuna evidenza che si sia verificata l'interversione della detenzione sul garage de quo in un possesso utile all'usucapione.
Ne consegue che la statuizione impugnata è immune da censure, avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopraindicati.
7. Il terzo motivo di appello è infondato.
Il Tribunale ha quantificato equitativamente in €7.200,00 l'ammontare dell'indennità spettante allo per l'altrui occupazione del garage sine CP_1 titulo, a partire dal settembre 2017 e sino alla data del suo rilascio, che non è dato sapere se sia già avvenuto.
Ora se si considera che la sentenza di primo grado è stata pubblicata nel luglio del 2024 e quindi circa sette anni dopo dal momento a partire dal quale è stato riconosciuto al proprietario il diritto al risarcimento del danno, è agevole rilevare che l'indennità mensile è stata quantificata in un importo inferiore ad €100,00 mensili, ben minore peraltro di quello offerto da terzi allo per la CP_1 locazione del garage.
La somma liquidata dal tribunale appare quindi congrua.
8. Alla reiezione dei motivi di appello segue la conferma dell'appellata sentenza. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in € 5.809,00 oltre spese generali 15%, cpa 4% ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 16 luglio 2025. Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
ll Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi