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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7927 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5552/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. ANGELO ANTONINO e l'Avv. MANZO DAVIDE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Trapani, via Nicolò Riccio n. 15
- OPPONENTE contro
e per essa la mandataria CP_1 CP_2 con l'Avv. DI FRANCESCO ANITA, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, per come indicato in atti
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione della rinuncia al precetto formulata dalla controparte;
- per effetto di quanto sopra, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, condannare la
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica, quale CP_2 P.IVA_1 mandataria, giusta procura speciale di data 15/01/2019 al n. 1589 Serie 1T presso Controparte_3
(C.F. ), al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali nella misura
[...] P.IVA_2 del 15% ed accessori di legge (IVA se dovuta CPA al 4% come per legge), nonché al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati, con distrazione delle predette somme in favore dei procuratori della parte attrice opponente, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.” (memoria difensiva, dep. tel. 20.9.2025).
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto dell'intervenuta rinuncia al precetto notificato nei confronti della sig.ra e della rinuncia, pro futuro, ad azioni esecutive nei suoi confronti per il medesimo titolo, Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con compensazione integrale delle spese di lite;
in via subordinata, in caso di condanna alle spese, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia calcolare le stesse ai minimi dei parametri forensi e limitatamente alla sola fase di studio in considerazione della semplicità della controversia” (memoria difensiva, dep. tel. 11.9.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 7.2.2025 e iscritto a ruolo il 10.2.2025, Parte_1 onveniva in giudizio e per essa la mandataria
[...] CP_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 22.1.2025 e recante l'intimazione di pagare il complessivo importo di euro 265.231,09, di cui euro 264.610,97 a titolo di capitale derivante da un contratto di mutuo non integralmente onorato e la restante parte per spese e onorari di precetto.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che la pretesa avversaria riguardava una garanzia fideiussoria rilasciata dal marito, il quale era deceduto in data 19.3.2015, Persona_1 lasciando un'eredità che la medesima intimata aveva espressamente rinunciato in data 8.6.2015.
Ciò posto, quest'ultima, con un unico motivo di opposizione, negava la sussistenza del diritto di controparte di procedere in executivis, in quanto non era divenuta erede del de cuius e, dunque, non poteva essere considerata quale soggetto legittimato a rispondere dei debiti ereditari.
In conclusione, domandava, in via preliminare, la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, la declaratoria di inesistenza del diritto dell'intimante di agire esecutivamente.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa la mandataria CP_1 CP_2 senza contestare le deduzioni avversarie e rappresentando, piuttosto, di avere rinunciato all'atto di precetto non appena ricevuta la notificazione dell'atto di citazione.
In particolare, l'opposta manifestava l'espressa volontà di abdicare al diritto azionato nei confronti dell'intimata e, dunque, ad ogni eventuale azione di esecuzione forzata nei riguardi di quest'ultima, stante la dichiarazione di rinuncia resa in relazione all'eredità relitta dal marito.
Al contempo, l'intimante sosteneva che controparte avesse ingiustificatamente proceduto all'iscrizione della causa a ruolo, avendo all'epoca già ricevuto notizia della propria desistenza.
2 In conclusione, e per essa la mandataria invocava la CP_1 CP_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con compensazione delle spese di lite.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, entrambe le parti depositavano le proprie memorie integrative, seppur, nel caso dell'intimata, tardivamente.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del 14.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
La materia del contendere – che risulta riconducibile ad un giudizio di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere dichiarata cessata, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
Occorre innanzitutto osservare che entrambe le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. 14.10.2025).
D'altro canto, è incontroverso in giudizio (cfr. p. 2, citazione;
cfr. p. 4, comparsa) – e risulta comunque dimostrato in atti (cfr. doc. 2, fascicolo opponente) – che Parte_1 abbia rinunciato all'eredità del coniuge già in data 8.6.2015 e, dunque, in epoca
[...] antecedente alla notificazione dell'atto di precetto in contestazione.
Inoltre, e per essa la mandataria non solo ha manifestato la CP_1 CP_2 volontà di rinunciare all'atto di precetto, ma ha anche espressamente e formalmente dichiarato
“di voler abdicare al diritto azionato nei confronti della sig.ra , con Parte_1 espressa rinuncia, anche per il futuro, a promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della stessa, preso atto della intervenuta dichiarazione di rinuncia all'eredità dell'opponente” (p. 4, comparsa).
Ne consegue che deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo peraltro necessario e sufficiente che un simile fatto estintivo della controversia risulti acquisito agli atti di causa (cfr. Cass., sez. III, sent. 20.5.1998, n. 5029).
3 * * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza c.d. virtuale e, in considerazione di ciò, le stesse devono essere poste in capo a e per essa la mandataria . CP_1 CP_2
È invero noto che, “in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del 'de cuius', incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass., sez. lav., sent. 30.4.2010, n. 10525; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. II, sent. 12.1.2024, n. 1330).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'opposta non soltanto ha omesso di provare la sussistenza della qualità di erede in capo all'intimata, ma, a seguito della notificazione dell'atto di citazione, ha anche apertamente riconosciuto l'effettività della rinuncia all'eredità dell'8.6.2015.
In tal senso, l'unico motivo di opposizione svolto da sarebbe Parte_1 stato meritevole di accoglimento, in quanto non vi è controversia in ordine al fatto che l'opponente, al momento della notificazione dell'atto di precetto in contestazione, avesse già da tempo rinunciato all'eredità del defunto consorte, con conseguente carenza di legittimazione sostanziale dell'intimata in relazione alle pretese avversarie.
Né si deve trascurare di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass.,
25/05/1998, n. 5207)” (Cass., sez. VI, ord. 10.1.2023, n. 351).
Ne consegue che l'opposta non può fondatamente invocare la compensazione delle spese processuali e che la stessa, al contrario, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di controparte, secondo la misura liquidata in dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della celebrazione di un'unica udienza, della tardività della memoria integrativa dell'intimata, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione
4 e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Infine, va poi disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna e per essa la mandataria alla rifusione delle spese di CP_1 CP_2 lite, nei confronti di nella misura di euro 12.000,00 a titoli di Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, ed oltre euro 1.268,00 a titolo di esborsi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Milano, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. ANGELO ANTONINO e l'Avv. MANZO DAVIDE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Trapani, via Nicolò Riccio n. 15
- OPPONENTE contro
e per essa la mandataria CP_1 CP_2 con l'Avv. DI FRANCESCO ANITA, parte elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, per come indicato in atti
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Dichiarare la cessazione della materia del contendere, in ragione della rinuncia al precetto formulata dalla controparte;
- per effetto di quanto sopra, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, condannare la
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica, quale CP_2 P.IVA_1 mandataria, giusta procura speciale di data 15/01/2019 al n. 1589 Serie 1T presso Controparte_3
(C.F. ), al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali nella misura
[...] P.IVA_2 del 15% ed accessori di legge (IVA se dovuta CPA al 4% come per legge), nonché al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo versati, con distrazione delle predette somme in favore dei procuratori della parte attrice opponente, che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.” (memoria difensiva, dep. tel. 20.9.2025).
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, preso atto dell'intervenuta rinuncia al precetto notificato nei confronti della sig.ra e della rinuncia, pro futuro, ad azioni esecutive nei suoi confronti per il medesimo titolo, Parte_1 dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con compensazione integrale delle spese di lite;
in via subordinata, in caso di condanna alle spese, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia calcolare le stesse ai minimi dei parametri forensi e limitatamente alla sola fase di studio in considerazione della semplicità della controversia” (memoria difensiva, dep. tel. 11.9.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 7.2.2025 e iscritto a ruolo il 10.2.2025, Parte_1 onveniva in giudizio e per essa la mandataria
[...] CP_1 CP_2 innanzi al Tribunale di Milano, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto in data 22.1.2025 e recante l'intimazione di pagare il complessivo importo di euro 265.231,09, di cui euro 264.610,97 a titolo di capitale derivante da un contratto di mutuo non integralmente onorato e la restante parte per spese e onorari di precetto.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che la pretesa avversaria riguardava una garanzia fideiussoria rilasciata dal marito, il quale era deceduto in data 19.3.2015, Persona_1 lasciando un'eredità che la medesima intimata aveva espressamente rinunciato in data 8.6.2015.
Ciò posto, quest'ultima, con un unico motivo di opposizione, negava la sussistenza del diritto di controparte di procedere in executivis, in quanto non era divenuta erede del de cuius e, dunque, non poteva essere considerata quale soggetto legittimato a rispondere dei debiti ereditari.
In conclusione, domandava, in via preliminare, la sospensione Parte_1 dell'efficacia esecutiva del titolo e, in via principale, la declaratoria di inesistenza del diritto dell'intimante di agire esecutivamente.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa la mandataria CP_1 CP_2 senza contestare le deduzioni avversarie e rappresentando, piuttosto, di avere rinunciato all'atto di precetto non appena ricevuta la notificazione dell'atto di citazione.
In particolare, l'opposta manifestava l'espressa volontà di abdicare al diritto azionato nei confronti dell'intimata e, dunque, ad ogni eventuale azione di esecuzione forzata nei riguardi di quest'ultima, stante la dichiarazione di rinuncia resa in relazione all'eredità relitta dal marito.
Al contempo, l'intimante sosteneva che controparte avesse ingiustificatamente proceduto all'iscrizione della causa a ruolo, avendo all'epoca già ricevuto notizia della propria desistenza.
2 In conclusione, e per essa la mandataria invocava la CP_1 CP_2 declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con compensazione delle spese di lite.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, entrambe le parti depositavano le proprie memorie integrative, seppur, nel caso dell'intimata, tardivamente.
Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del 14.10.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
La materia del contendere – che risulta riconducibile ad un giudizio di opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c. – deve essere dichiarata cessata, per i motivi di seguito illustrati.
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Occorre innanzitutto osservare che entrambe le parti hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. verbale ud. 14.10.2025).
D'altro canto, è incontroverso in giudizio (cfr. p. 2, citazione;
cfr. p. 4, comparsa) – e risulta comunque dimostrato in atti (cfr. doc. 2, fascicolo opponente) – che Parte_1 abbia rinunciato all'eredità del coniuge già in data 8.6.2015 e, dunque, in epoca
[...] antecedente alla notificazione dell'atto di precetto in contestazione.
Inoltre, e per essa la mandataria non solo ha manifestato la CP_1 CP_2 volontà di rinunciare all'atto di precetto, ma ha anche espressamente e formalmente dichiarato
“di voler abdicare al diritto azionato nei confronti della sig.ra , con Parte_1 espressa rinuncia, anche per il futuro, a promuovere l'esecuzione forzata nei confronti della stessa, preso atto della intervenuta dichiarazione di rinuncia all'eredità dell'opponente” (p. 4, comparsa).
Ne consegue che deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo peraltro necessario e sufficiente che un simile fatto estintivo della controversia risulti acquisito agli atti di causa (cfr. Cass., sez. III, sent. 20.5.1998, n. 5029).
3 * * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza c.d. virtuale e, in considerazione di ciò, le stesse devono essere poste in capo a e per essa la mandataria . CP_1 CP_2
È invero noto che, “in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del 'de cuius', incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare
l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (Cass., sez. lav., sent. 30.4.2010, n. 10525; cfr. altresì, ex multis, Cass., sez. II, sent. 12.1.2024, n. 1330).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'opposta non soltanto ha omesso di provare la sussistenza della qualità di erede in capo all'intimata, ma, a seguito della notificazione dell'atto di citazione, ha anche apertamente riconosciuto l'effettività della rinuncia all'eredità dell'8.6.2015.
In tal senso, l'unico motivo di opposizione svolto da sarebbe Parte_1 stato meritevole di accoglimento, in quanto non vi è controversia in ordine al fatto che l'opponente, al momento della notificazione dell'atto di precetto in contestazione, avesse già da tempo rinunciato all'eredità del defunto consorte, con conseguente carenza di legittimazione sostanziale dell'intimata in relazione alle pretese avversarie.
Né si deve trascurare di considerare che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente chiarito che “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina
l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass.,
25/05/1998, n. 5207)” (Cass., sez. VI, ord. 10.1.2023, n. 351).
Ne consegue che l'opposta non può fondatamente invocare la compensazione delle spese processuali e che la stessa, al contrario, deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti di controparte, secondo la misura liquidata in dispositivo.
Ciò tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, della celebrazione di un'unica udienza, della tardività della memoria integrativa dell'intimata, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione
4 e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
Infine, va poi disposta la distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna e per essa la mandataria alla rifusione delle spese di CP_1 CP_2 lite, nei confronti di nella misura di euro 12.000,00 a titoli di Parte_1 compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa, ed oltre euro 1.268,00 a titolo di esborsi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Milano, 21 ottobre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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