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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice letto il ricorso e la nota di integrazione documentale depositata da parte ricorrente;
ritenuta la propria competenza;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
ritenuto che
, sulla base della documentazione prodotta, possa accogliersi la domanda nei limiti indicati in dispositivo;
osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
considerato che
le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;
osservato che, nella specie, la parte ricorrente ha allegato solo genericamente il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito;
ritenuto che
, pertanto, la richiesta formulata ex art. 642 c.p.c. non è meritevole di accoglimento;
visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE
a (P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi indicate:
- la somma di € 13.497,51, per sorte capitale, oltre ad interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino all'integrale soddisfo e le spese del procedimento, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
AVVISA
l'ingiunta che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente il 22/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice letto il ricorso e la nota di integrazione documentale depositata da parte ricorrente;
ritenuta la propria competenza;
visti i documenti allegati e ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
ritenuto che
, sulla base della documentazione prodotta, possa accogliersi la domanda nei limiti indicati in dispositivo;
osservato, ancora, quanto all'ulteriore richiesta del ricorrente di concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c. che, in linea generale, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, tale previsione normativa conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, eventualmente con cauzione, qualora vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere;
considerato che
le gravi conseguenze che possono derivare dalla concessione della provvisoria esecuzione inaudita altera parte si oppongono ad un'interpretazione estensiva della norma in esame la cui applicazione, quindi, deve essere ispirata a criteri particolarmente severi;
osservato che, nella specie, la parte ricorrente ha allegato solo genericamente il pericolo che subirebbe in conseguenza del ritardo dell'inadempimento e che non risulta essere depositata in atti alcuna documentazione da cui desumere il riconoscimento del debito;
ritenuto che
, pertanto, la richiesta formulata ex art. 642 c.p.c. non è meritevole di accoglimento;
visti gli art. 633 e ss., c.p.c.;
INGIUNGE
a (P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, di pagare, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, in favore di parte ricorrente, domiciliata come in ricorso, per le causali ivi indicate:
- la somma di € 13.497,51, per sorte capitale, oltre ad interessi ex art. 5, d.lgs. n. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino all'integrale soddisfo e le spese del procedimento, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;
AVVISA
l'ingiunta che può proporre opposizione avverso il presente decreto nel suddetto termine di quaranta giorni dinanzi al Tribunale di Locri a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c. e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente il 22/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti