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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3646/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
Leonardo Fossali (c.f. ) C.F._2
ATTORE/I contro
c.f. con l'avv. Daiana Diaferio (c.f. Controparte_1 C.F._3
C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
Nel merito ed in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva per stessa ammissione della sig.ra e CP_1
conseguentemente la carenza ad agire della stessa per tutti i motivi su esposti in narrativa e rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado a chiedere la condanna del sig. alla restituzione di una Pt_1
somma di denaro che la stessa ha ammesso nel corso del giudizio esserle stata prestata dalla di lei madre ed in relazione alla quale la è debitrice nei confronti della sig.ra e non creditrice CP_1 CP_2 nei confronti dell'ex coniuge sig. avendo dichiarato che l'importo ingiunto non le spettava ed Pt_1
essendo peraltro stato provato nel corso del giudizio che tale somma sia stata impiegata per l'acquisto della casa coniugale non essendovi alcun riconoscimento di debito da parte del sig. e per Pt_1
l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e quindi conseguentemente revocarsi la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
Nel merito ed in via principale: pagina 1 di 7 accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito di cui agli artt.633 ss c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo siccome emesso illegittimamente, non sussistendo alcun credito preteso della sig.ra per carenza di Controparte_1
legittimazione attiva nei confronti dell'opponente e per tutti i motivi indicati in citazione e perché per stessa ammissione della opposta l'importo di euro 35.000,00 non spettava a lei.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario
Per la convenuta nel merito, in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto ed indiritto, o comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso formulate, per l'effetto, rigettare l'opposizione per cui si procede confermando il decreto ingiuntivo n. 1111/2023 Ing. del 17.04.2023, n.1595/2023 RG, emesso da
Codesto On.le Tribunale dalla Dott.ssa Maddalena Saturni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito, in subordine: rigettare le avverse domande, accertare e dichiarare il diritto della signora e Controparte_1
conseguentemente condannare il signor al pagamento della somma di euro Parte_1
35.000,00 o nella misura maggiore di euro 42.500,00 a titolo di prestito/mutuo meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, CPA al 4% ed iva, anche della fase monitoria, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.6.2023 propone opposizione avverso Parte_1
al decreto ingiuntivo esecutivo n.1111/2023Ing. - n.1057/2023R.G. emesso dal Tribunale di Padova in data 17.4.2023 contenente ingiunzione di pagamento di euro 35.000,00 oltre ad interessi e spese in favore di , somma dalla stessa asseritamente versata in conto comune tra coniugi in Controparte_1 costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale e di cui, sciolto il vincolo, chiede la restituzione.
Deduce a motivo d'opposizione l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui chiede la revoca.
pagina 2 di 7 Espone di aver contratto matrimonio civile in regime di comunione di beni con in Controparte_1
data 3.9.2017 e dopo un breve periodo ospiti della suocera, di essersi trasferito con la coniuge a Milano per iniziare un'attività lavorativa subordinata i cui proventi confluiscono, al pari dei risparmi della coppia, in conti correnti cointestati con la moglie. Precisa che mutano il regime patrimoniale in separazione di beni in data 29.4.2019 per un più agevole ottenimento di un mutuo in previsione dell'acquisto della casa coniugale, avvenuto poi il 27.6.2019, immobile poi rivenduto con trasferimento in altra località.
Assumendo la carenza di prova dell'asserita destinazione delle somme, di cui l'ingiungente, ora convenuta chiede la restituzione, all'acquisto della casa, trattandosi di somma genericamente CP_1
destinata ai bisogni della famiglia, non suscettibile di restituzione, propone opposizione chiedendo, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto posto, la revoca dello stesso e l'accertamento dell'insussistenza del preteso credito con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio contestando in fatto e diritto gli assunti attorei e la Controparte_1
proposta opposizione che assume dilatoria temeraria ed infondata, chiedendone il rigetto.
Precisa di aver messo a disposizione per l'acquisto della casa coniugale la somma di euro 42.500,00 sul presupposto che tale importo le sarebbe stato restituito o l'immobile sarebbe stato cointestato al 50% atteso che senza quell'apporto economico il sig. improprio non avrebbe potuto affrontare Pt_1
l'acquisto pur con la concessione del mutuo bancario. Documenta dalle movimentazioni bancarie l'entità media di entrate e uscite coniugali e come la somma messa a disposizione sia stata appositamente accantonata per l'operazione.
Ribadisce l'effettività ed efficacia del riconoscimento di debito da parte del signor in uno Pt_1
scambio di email intercorso e nel quale propone di riconoscerle la somma poi monitoriamente azionata.
Ribadisce il proprio diritto alla restituzione delle somme concesse in prestito all'opponente non ravvisandosi nei fatti comunque il principio di solidarietà tra coniugi, configurandosi al contrario un ingiustificato arricchimento da parte dell'opponente a proprio danno. Pt_1
Conclude chiedendo, previa concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto delle domande attoree e dell'opposizione in quanto infondate in fatto e diritto con conferma del decreto opposto. In subordine chiede, previo rigetto delle domande avversarie, l'accertamento e declaratoria del proprio diritto con condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di euro Pt_1
35.000,00 o nella misura maggiore di euro 42.500,00 a titolo di prestito/mutuo oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo con rifusione di spese.
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo e in seguito concessa provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, previa istruttoria testimoniale la causa passa in decisione.
pagina 3 di 7 La domanda per cui è causa richiama il tema controverso delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.
E' noto ed indiscusso il principio secondo il quale durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis co.1 c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per gli apporti resi o le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, canone generale in tema di doveri patrimoniali dei coniugi nella partecipazione e nel supporto della vita familiare (cfr.
Cass.10927/18) benchè comunque non tutte le attribuzioni rese da un coniuge nell'ambito della vita coniugale possano essere qualificate come irripetibili (cfr.Cass. 5385/2023).
Tale canone è suscettibile di deroga sia nelle ipotesi riconducibili anche in via mediata alle previsioni dell'art. 192 c.c. anche in ipotesi di liquidazione di beni coniugali in pendenza di separazione (cfr.doc.
19 convenuto), sia laddove intervenga un accordo negoziale tra le stesse parti, espressione anche di doveri solidaristici che nascono dallo stesso vincolo coniugale e che non vengono meno come valore con la crisi coniugale tanto più laddove si ispiri in ottica conciliativa ad un'equa regolamentazione dei rapporti condivisi durante il matrimonio stesso.
Nell'ambito delle trattative tra coniugi nell'ambito di una separazione coniugale e tese ad una definizione degli aspetti patrimoniali in linea di principio tra i coniugi possono infatti perfezionarsi degli accordi che, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, possono concorrere a regolare aspetti patrimoniali ma anche personali della vita familiare. La giurisprudenza ha chiarito come un accordo raggiunto tra coniugi, teso anche alla definizione di pendenze economico-patrimoniali, possa essere efficace e vincolante anche quando avvenga e si perfezioni mediante lo scambio di e-mail tra i coniugi
(cfr. Cass. 13366/2024).
Nel caso di specie, benchè genericamente disconosciuto dall'opponente, appare significativo lo scambio di corrispondenza intercorso tra coniugi (cfr. doc.
4-16 convenuto) in una lettura complessiva e congiunta anche degli atti del giudizio di separazione.
Al riguardo va osservato che l'efficacia probatoria della corrispondenza scambiata mediante posta elettronica ordinaria viene equiparata alla disciplina delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c. con l'effetto che un disconoscimento idoneo a farne sfumare la portata da probatoria ad indiziaria, seppure non soggetto a limiti e modalità di cui all'art. 214 c.p.c., comunque deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Comunque, quand'anche ciò avvenga, non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova pagina 4 di 7 (cfr. art. 20-21 C.A.D. Dlgs. 82/2005), comprese le presunzioni, diversamente dall'ipotesi regolata dall'art. 215 c.p.c. dove, in assenza di istanza di verificazione o di suo esito positivo, l'uso del documento è precluso(cfr. Cass. 19155/2019; Cass. 11606/2018; Cass. 3122/2015).
Quindi il disconoscimento se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa e restando in tal caso libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purchè essa appaia grave, precisa e concordante.
Riservata al prosieguo ogni valutazione su portata ed efficacia del disconoscimento dello scambio di email intercorso tra coniugi, peraltro logico e coerente nel suo sviluppo e nei suoi contenuti rispetto al documentato contesto di crisi coniugale riferito dai coniugi, va osservato come sia lo stesso opponente che, pur assumendone la non riferibilità a sé, nega vi si possa ravvisare la natura di riconoscimento di debito, affermando che il contenuto debba invece qualificarsi come “ volontà di transigere piuttosto che di riconoscere un debito” (cfr. memoria art.171 ter n.1 c.p.c. pag.5-6) ed ammettendone la lettura in detti termini.
In tal senso effettivamente risulta la comunicazione che, nel fitto scambio di botta e risposta,
l'opponente invia alla convenuta formulandole una “proposta” (cfr. doc. 4-16 Pt_1 CP_1
convenuta pag. 1-5: “… rimarrano intorno ai 20 K dalla vendita. Quindi ti proporrei: - i soldi al netto della vendita della casa - nei 24 mesi successivi ti pagherò la differenza per arrivare a 35 K Penso sia un compromesso rispetto ai 40.000 che mi avevi chiesto inizialmente…”. Il tenore della comunicazione appare inequivoco e coerente sia con le stesse rappresentazioni dell'opponente che ha in più passaggi dei propri scritti difensivi ribadito l'impegno conciliativo profuso nella fase di crisi coniugale e di successiva separazione, sia con la complessiva ricostruzione dei fatti che le parti, ciascuna sulle proprie posizioni, hanno concorso a delineare, ivi compresa l'intervenuta vendita dell'abitazione coniugale
La proposta viene in pari data accettata dalla convenuta ” per quanto riguarda la casa d'accordo
35.000, una parte alla vendita della casa e l'altra in 24 mesi…”, affermazione il cui tenore non dà adito a dubbi sulla portata dell'assenso prestato alla proposta con conseguente perfezionamento dell'intesa sulla questione “restituzioni e casa”, con susseguirsi di messaggi coerenti con i temi di separazione di cui le parti hanno ampiamente riferito anche nel presente giudizio negli stessi termini.
La circostanza concorre a conferire allo scambio di comunicazioni una credibilità ed una plausibile attendibilità che di per sé non può essere sconfessata dalla mera affermazione che la convenuta fosse a conoscenza delle credenziali dell'account di posta elettronica del coniuge. Quand'anche provata, la pagina 5 di 7 mera disponibilità o conoscibilità di tali dati di per sé non è prova di un'eventuale manipolazione dei contenuti dello scambio di corrispondenza, anche stante la genericità ed indeterminatezza di tale censura. A ciò si aggiunga che, da un lato, le password sono agevolmente modificabili in qualsiasi momento, notoriamente spesso vengono cambiate per ragioni di sicurezza e non vi è prova che nel caso di specie siano rimaste immutate negli anni, da altro lato è inverosimile che in costanza di una separazione connotata dalle tensioni riferite dalle parti e protrattesi per oltre un anno, l'opponente, già al cessare della convivenza, non abbia provveduto a tutelarsi escludendo la coniuge separanda da ogni possibile condivisione e accesso informatico, dato di comune logica e conoscenza in qualsiasi contesto di crisi di relazione.
Sotto altro profilo va anche osservato che quand'anche, e non ve n'è prova nemmeno indiziaria, la convenuta abbia avuto accesso al server di posta elettronica del coniuge ed abbia inteso farne un uso indebito simulando una disponibilità dallo stesso non manifestata, è inverosimile che possa aver messo in atto una simile macchinazione per ottenere non l'intero importo dovutole quanto piuttosto una somma inferiore. Non vi è prova di alcuna ipotetica alterazione dei contenuti dello scambio di corrispondenza intercorso e documentato.
Va considerato inoltre che lo scambio di posta elettronica, benché avvenuto con posta ordinaria e non pec, rientra comunque nell'ordinarietà dei rapporti e delle comunicazioni tanto più tra coniuge o ex coniugi atteso che secondo dati di comune conoscenza l'utilizzo della posta elettronica certificata, assolutamente infrequente tra privati, è riservata contesti di ben altra formalità e non ad uno scambio di proposte ed opinioni sia pure nell'ambito della privata e diretta definizione di rapporti economici tra coniugi in fase di separazione.
Va infine osservato come la corrispondenza intercorsa, contestata nel presente giudizio, risulti invece menzionata e sostanzialmente riconosciuta negli atti della causa di separazione come riferita trattativa stragiudiziale tra i coniugi (cfr. doc. 6 pag. 12 convenuta).
A voler seguire l'interpretazione suggerita dallo stesso opponente non ci può esimere dall'osservare come nello scambio di proposta e accettazione si sia formalmente realizzato quell'incontro dei consensi che dottrina e giurisprudenza ravvisano quale presupposto essenziale per il perfezionamento di valido accordo tra le stesse e quindi correttamente più che di riconoscimento di debito la fattispecie deve qualificarsi come proposta e accettazione di un accordo transattivo tra le stesse di cui la sig. CP_1
chiede, in sede monitoria, l'adempimento.
Facendo applicazione dei più generali principi in tema di interpretazione del contratto ai sensi degli artt. 1362 e seguenti c.c. la prima fase ermeneutica tesa a ricostruire la volontà della parte nella sua comunicazione ossia la sua inequivoca disponibilità a pervenire ad una soluzione conciliativa, deve pagina 6 di 7 seguire la fase successiva consistente nell'accertamento dell'incontro dei consensi, provato dall'accettazione della proposta nel quantum e nelle modalità di pagamento e quindi di quanto le parti hanno realmente voluto ossia la definizione delle reciproche pendenze mediante accordo sull'esborso.
Ad un'attenta lettura del tenore dello scambio di corrispondenza emerge in più passaggi il tentativo di trovare una complessiva definizione che consenta ai coniugi di raggiungere un accordo per evitare oneri di spese legali (cfr. doc.16 messaggi dal 5.1. al 19.1.2022) con l'intervento anche del legale dell'opponente che con sua email indirizza le parti nel dare veste formale e dettagli tecnici all'accordo intervenuto tra loro (doc.cit pag.18), ad ulteriore conferma dell'effettività dell'intesa nei suoi contenuti, dell'autenticità dei messaggi scambiati e ad escludere ipotesi di possibile alterazione del testo.
Tale dato ulteriore concorre con quanto già precede a superare gli effetti del dedotto disconoscimento da parte dell'opponente ed i limiti probatori che dallo stesso si vorrebbero far discendere.
Sotto altro profilo dal tenore inequivoco dello scambio di corrispondenza emerge altresì la conferma della legittimazione ad agire in sede monitoria della convenuta in quanto, a prescindere CP_1 dall'originaria provenienza delle somme, l'accordo conciliativo restitutorio si perfeziona direttamente tra e , riservata alla fase esecutiva ed ai rapporti interni la definizione delle poste di Pt_1 CP_1
dare e avere tra e la sua originaria mutuante. CP_1
In tale complessiva prospettiva sfuma l'asserita rilevanza della provenienza delle somme, e di ogni questione processuale a ciò connessa in via diretta o di eccezione, nonché la loro effettiva destinazione.
In ragione di quanto complessivamente precede l'opposizione deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore domanda per quanto in motivazione è complessivamente assorbita in quanto precede
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge l'opposizione proposta da e conseguentemente per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n.1111/2023 Ing. - n. 1595/2023 RG emesso dal Tribunale di Padova.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 7.616,00 oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Padova in data 26.4.2025.
Il Giudice Onorario Laura Carrucciu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Laura Carrucciu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3646/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 CodiceFiscale_1
Leonardo Fossali (c.f. ) C.F._2
ATTORE/I contro
c.f. con l'avv. Daiana Diaferio (c.f. Controparte_1 C.F._3
C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore
Nel merito ed in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva per stessa ammissione della sig.ra e CP_1
conseguentemente la carenza ad agire della stessa per tutti i motivi su esposti in narrativa e rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado a chiedere la condanna del sig. alla restituzione di una Pt_1
somma di denaro che la stessa ha ammesso nel corso del giudizio esserle stata prestata dalla di lei madre ed in relazione alla quale la è debitrice nei confronti della sig.ra e non creditrice CP_1 CP_2 nei confronti dell'ex coniuge sig. avendo dichiarato che l'importo ingiunto non le spettava ed Pt_1
essendo peraltro stato provato nel corso del giudizio che tale somma sia stata impiegata per l'acquisto della casa coniugale non essendovi alcun riconoscimento di debito da parte del sig. e per Pt_1
l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e quindi conseguentemente revocarsi la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario.
Nel merito ed in via principale: pagina 1 di 7 accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito di cui agli artt.633 ss c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto;
revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo siccome emesso illegittimamente, non sussistendo alcun credito preteso della sig.ra per carenza di Controparte_1
legittimazione attiva nei confronti dell'opponente e per tutti i motivi indicati in citazione e perché per stessa ammissione della opposta l'importo di euro 35.000,00 non spettava a lei.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario
Per la convenuta nel merito, in via principale: rigettare in quanto infondate in fatto ed indiritto, o comunque non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa, le domande ex adverso formulate, per l'effetto, rigettare l'opposizione per cui si procede confermando il decreto ingiuntivo n. 1111/2023 Ing. del 17.04.2023, n.1595/2023 RG, emesso da
Codesto On.le Tribunale dalla Dott.ssa Maddalena Saturni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.
Nel merito, in subordine: rigettare le avverse domande, accertare e dichiarare il diritto della signora e Controparte_1
conseguentemente condannare il signor al pagamento della somma di euro Parte_1
35.000,00 o nella misura maggiore di euro 42.500,00 a titolo di prestito/mutuo meglio specificato in narrativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, CPA al 4% ed iva, anche della fase monitoria, come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 8.6.2023 propone opposizione avverso Parte_1
al decreto ingiuntivo esecutivo n.1111/2023Ing. - n.1057/2023R.G. emesso dal Tribunale di Padova in data 17.4.2023 contenente ingiunzione di pagamento di euro 35.000,00 oltre ad interessi e spese in favore di , somma dalla stessa asseritamente versata in conto comune tra coniugi in Controparte_1 costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale e di cui, sciolto il vincolo, chiede la restituzione.
Deduce a motivo d'opposizione l'insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo di cui chiede la revoca.
pagina 2 di 7 Espone di aver contratto matrimonio civile in regime di comunione di beni con in Controparte_1
data 3.9.2017 e dopo un breve periodo ospiti della suocera, di essersi trasferito con la coniuge a Milano per iniziare un'attività lavorativa subordinata i cui proventi confluiscono, al pari dei risparmi della coppia, in conti correnti cointestati con la moglie. Precisa che mutano il regime patrimoniale in separazione di beni in data 29.4.2019 per un più agevole ottenimento di un mutuo in previsione dell'acquisto della casa coniugale, avvenuto poi il 27.6.2019, immobile poi rivenduto con trasferimento in altra località.
Assumendo la carenza di prova dell'asserita destinazione delle somme, di cui l'ingiungente, ora convenuta chiede la restituzione, all'acquisto della casa, trattandosi di somma genericamente CP_1
destinata ai bisogni della famiglia, non suscettibile di restituzione, propone opposizione chiedendo, previo rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto posto, la revoca dello stesso e l'accertamento dell'insussistenza del preteso credito con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio contestando in fatto e diritto gli assunti attorei e la Controparte_1
proposta opposizione che assume dilatoria temeraria ed infondata, chiedendone il rigetto.
Precisa di aver messo a disposizione per l'acquisto della casa coniugale la somma di euro 42.500,00 sul presupposto che tale importo le sarebbe stato restituito o l'immobile sarebbe stato cointestato al 50% atteso che senza quell'apporto economico il sig. improprio non avrebbe potuto affrontare Pt_1
l'acquisto pur con la concessione del mutuo bancario. Documenta dalle movimentazioni bancarie l'entità media di entrate e uscite coniugali e come la somma messa a disposizione sia stata appositamente accantonata per l'operazione.
Ribadisce l'effettività ed efficacia del riconoscimento di debito da parte del signor in uno Pt_1
scambio di email intercorso e nel quale propone di riconoscerle la somma poi monitoriamente azionata.
Ribadisce il proprio diritto alla restituzione delle somme concesse in prestito all'opponente non ravvisandosi nei fatti comunque il principio di solidarietà tra coniugi, configurandosi al contrario un ingiustificato arricchimento da parte dell'opponente a proprio danno. Pt_1
Conclude chiedendo, previa concessione di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto delle domande attoree e dell'opposizione in quanto infondate in fatto e diritto con conferma del decreto opposto. In subordine chiede, previo rigetto delle domande avversarie, l'accertamento e declaratoria del proprio diritto con condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di euro Pt_1
35.000,00 o nella misura maggiore di euro 42.500,00 a titolo di prestito/mutuo oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo con rifusione di spese.
Esperito tentativo di conciliazione con esito negativo e in seguito concessa provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, previa istruttoria testimoniale la causa passa in decisione.
pagina 3 di 7 La domanda per cui è causa richiama il tema controverso delle restituzioni che può porsi nei casi in cui per una qualsiasi ragione la comunione di vita tra i coniugi abbia a cessare.
E' noto ed indiscusso il principio secondo il quale durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis co.1 c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per gli apporti resi o le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio, canone generale in tema di doveri patrimoniali dei coniugi nella partecipazione e nel supporto della vita familiare (cfr.
Cass.10927/18) benchè comunque non tutte le attribuzioni rese da un coniuge nell'ambito della vita coniugale possano essere qualificate come irripetibili (cfr.Cass. 5385/2023).
Tale canone è suscettibile di deroga sia nelle ipotesi riconducibili anche in via mediata alle previsioni dell'art. 192 c.c. anche in ipotesi di liquidazione di beni coniugali in pendenza di separazione (cfr.doc.
19 convenuto), sia laddove intervenga un accordo negoziale tra le stesse parti, espressione anche di doveri solidaristici che nascono dallo stesso vincolo coniugale e che non vengono meno come valore con la crisi coniugale tanto più laddove si ispiri in ottica conciliativa ad un'equa regolamentazione dei rapporti condivisi durante il matrimonio stesso.
Nell'ambito delle trattative tra coniugi nell'ambito di una separazione coniugale e tese ad una definizione degli aspetti patrimoniali in linea di principio tra i coniugi possono infatti perfezionarsi degli accordi che, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, possono concorrere a regolare aspetti patrimoniali ma anche personali della vita familiare. La giurisprudenza ha chiarito come un accordo raggiunto tra coniugi, teso anche alla definizione di pendenze economico-patrimoniali, possa essere efficace e vincolante anche quando avvenga e si perfezioni mediante lo scambio di e-mail tra i coniugi
(cfr. Cass. 13366/2024).
Nel caso di specie, benchè genericamente disconosciuto dall'opponente, appare significativo lo scambio di corrispondenza intercorso tra coniugi (cfr. doc.
4-16 convenuto) in una lettura complessiva e congiunta anche degli atti del giudizio di separazione.
Al riguardo va osservato che l'efficacia probatoria della corrispondenza scambiata mediante posta elettronica ordinaria viene equiparata alla disciplina delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712
c.c. con l'effetto che un disconoscimento idoneo a farne sfumare la portata da probatoria ad indiziaria, seppure non soggetto a limiti e modalità di cui all'art. 214 c.p.c., comunque deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Comunque, quand'anche ciò avvenga, non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova pagina 4 di 7 (cfr. art. 20-21 C.A.D. Dlgs. 82/2005), comprese le presunzioni, diversamente dall'ipotesi regolata dall'art. 215 c.p.c. dove, in assenza di istanza di verificazione o di suo esito positivo, l'uso del documento è precluso(cfr. Cass. 19155/2019; Cass. 11606/2018; Cass. 3122/2015).
Quindi il disconoscimento se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa e restando in tal caso libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purchè essa appaia grave, precisa e concordante.
Riservata al prosieguo ogni valutazione su portata ed efficacia del disconoscimento dello scambio di email intercorso tra coniugi, peraltro logico e coerente nel suo sviluppo e nei suoi contenuti rispetto al documentato contesto di crisi coniugale riferito dai coniugi, va osservato come sia lo stesso opponente che, pur assumendone la non riferibilità a sé, nega vi si possa ravvisare la natura di riconoscimento di debito, affermando che il contenuto debba invece qualificarsi come “ volontà di transigere piuttosto che di riconoscere un debito” (cfr. memoria art.171 ter n.1 c.p.c. pag.5-6) ed ammettendone la lettura in detti termini.
In tal senso effettivamente risulta la comunicazione che, nel fitto scambio di botta e risposta,
l'opponente invia alla convenuta formulandole una “proposta” (cfr. doc. 4-16 Pt_1 CP_1
convenuta pag. 1-5: “… rimarrano intorno ai 20 K dalla vendita. Quindi ti proporrei: - i soldi al netto della vendita della casa - nei 24 mesi successivi ti pagherò la differenza per arrivare a 35 K Penso sia un compromesso rispetto ai 40.000 che mi avevi chiesto inizialmente…”. Il tenore della comunicazione appare inequivoco e coerente sia con le stesse rappresentazioni dell'opponente che ha in più passaggi dei propri scritti difensivi ribadito l'impegno conciliativo profuso nella fase di crisi coniugale e di successiva separazione, sia con la complessiva ricostruzione dei fatti che le parti, ciascuna sulle proprie posizioni, hanno concorso a delineare, ivi compresa l'intervenuta vendita dell'abitazione coniugale
La proposta viene in pari data accettata dalla convenuta ” per quanto riguarda la casa d'accordo
35.000, una parte alla vendita della casa e l'altra in 24 mesi…”, affermazione il cui tenore non dà adito a dubbi sulla portata dell'assenso prestato alla proposta con conseguente perfezionamento dell'intesa sulla questione “restituzioni e casa”, con susseguirsi di messaggi coerenti con i temi di separazione di cui le parti hanno ampiamente riferito anche nel presente giudizio negli stessi termini.
La circostanza concorre a conferire allo scambio di comunicazioni una credibilità ed una plausibile attendibilità che di per sé non può essere sconfessata dalla mera affermazione che la convenuta fosse a conoscenza delle credenziali dell'account di posta elettronica del coniuge. Quand'anche provata, la pagina 5 di 7 mera disponibilità o conoscibilità di tali dati di per sé non è prova di un'eventuale manipolazione dei contenuti dello scambio di corrispondenza, anche stante la genericità ed indeterminatezza di tale censura. A ciò si aggiunga che, da un lato, le password sono agevolmente modificabili in qualsiasi momento, notoriamente spesso vengono cambiate per ragioni di sicurezza e non vi è prova che nel caso di specie siano rimaste immutate negli anni, da altro lato è inverosimile che in costanza di una separazione connotata dalle tensioni riferite dalle parti e protrattesi per oltre un anno, l'opponente, già al cessare della convivenza, non abbia provveduto a tutelarsi escludendo la coniuge separanda da ogni possibile condivisione e accesso informatico, dato di comune logica e conoscenza in qualsiasi contesto di crisi di relazione.
Sotto altro profilo va anche osservato che quand'anche, e non ve n'è prova nemmeno indiziaria, la convenuta abbia avuto accesso al server di posta elettronica del coniuge ed abbia inteso farne un uso indebito simulando una disponibilità dallo stesso non manifestata, è inverosimile che possa aver messo in atto una simile macchinazione per ottenere non l'intero importo dovutole quanto piuttosto una somma inferiore. Non vi è prova di alcuna ipotetica alterazione dei contenuti dello scambio di corrispondenza intercorso e documentato.
Va considerato inoltre che lo scambio di posta elettronica, benché avvenuto con posta ordinaria e non pec, rientra comunque nell'ordinarietà dei rapporti e delle comunicazioni tanto più tra coniuge o ex coniugi atteso che secondo dati di comune conoscenza l'utilizzo della posta elettronica certificata, assolutamente infrequente tra privati, è riservata contesti di ben altra formalità e non ad uno scambio di proposte ed opinioni sia pure nell'ambito della privata e diretta definizione di rapporti economici tra coniugi in fase di separazione.
Va infine osservato come la corrispondenza intercorsa, contestata nel presente giudizio, risulti invece menzionata e sostanzialmente riconosciuta negli atti della causa di separazione come riferita trattativa stragiudiziale tra i coniugi (cfr. doc. 6 pag. 12 convenuta).
A voler seguire l'interpretazione suggerita dallo stesso opponente non ci può esimere dall'osservare come nello scambio di proposta e accettazione si sia formalmente realizzato quell'incontro dei consensi che dottrina e giurisprudenza ravvisano quale presupposto essenziale per il perfezionamento di valido accordo tra le stesse e quindi correttamente più che di riconoscimento di debito la fattispecie deve qualificarsi come proposta e accettazione di un accordo transattivo tra le stesse di cui la sig. CP_1
chiede, in sede monitoria, l'adempimento.
Facendo applicazione dei più generali principi in tema di interpretazione del contratto ai sensi degli artt. 1362 e seguenti c.c. la prima fase ermeneutica tesa a ricostruire la volontà della parte nella sua comunicazione ossia la sua inequivoca disponibilità a pervenire ad una soluzione conciliativa, deve pagina 6 di 7 seguire la fase successiva consistente nell'accertamento dell'incontro dei consensi, provato dall'accettazione della proposta nel quantum e nelle modalità di pagamento e quindi di quanto le parti hanno realmente voluto ossia la definizione delle reciproche pendenze mediante accordo sull'esborso.
Ad un'attenta lettura del tenore dello scambio di corrispondenza emerge in più passaggi il tentativo di trovare una complessiva definizione che consenta ai coniugi di raggiungere un accordo per evitare oneri di spese legali (cfr. doc.16 messaggi dal 5.1. al 19.1.2022) con l'intervento anche del legale dell'opponente che con sua email indirizza le parti nel dare veste formale e dettagli tecnici all'accordo intervenuto tra loro (doc.cit pag.18), ad ulteriore conferma dell'effettività dell'intesa nei suoi contenuti, dell'autenticità dei messaggi scambiati e ad escludere ipotesi di possibile alterazione del testo.
Tale dato ulteriore concorre con quanto già precede a superare gli effetti del dedotto disconoscimento da parte dell'opponente ed i limiti probatori che dallo stesso si vorrebbero far discendere.
Sotto altro profilo dal tenore inequivoco dello scambio di corrispondenza emerge altresì la conferma della legittimazione ad agire in sede monitoria della convenuta in quanto, a prescindere CP_1 dall'originaria provenienza delle somme, l'accordo conciliativo restitutorio si perfeziona direttamente tra e , riservata alla fase esecutiva ed ai rapporti interni la definizione delle poste di Pt_1 CP_1
dare e avere tra e la sua originaria mutuante. CP_1
In tale complessiva prospettiva sfuma l'asserita rilevanza della provenienza delle somme, e di ogni questione processuale a ciò connessa in via diretta o di eccezione, nonché la loro effettiva destinazione.
In ragione di quanto complessivamente precede l'opposizione deve essere respinta con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore domanda per quanto in motivazione è complessivamente assorbita in quanto precede
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge l'opposizione proposta da e conseguentemente per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto n.1111/2023 Ing. - n. 1595/2023 RG emesso dal Tribunale di Padova.
Rigetta ogni altra domanda per quanto in motivazione.
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 Controparte_1
liquida in euro 7.616,00 oltre ad accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in Padova in data 26.4.2025.
Il Giudice Onorario Laura Carrucciu
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