TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1008/2025 R.G.
TRA
con Avv. Roberta Perna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un contratto a tempo determinato dal 31/10/2020 al 12/06/2021, deduceva di non aver beneficiato in tale annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la carta del CP_2
1 docente, pari ad euro 500,00 mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, con conseguente condanna del convenuto al pagamento CP_1 della somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2020/2021 [..]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 20.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, dunque, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che l'incarico di docenza relativo all'anno scolastico 2020/2021 non è contestato ed è documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
2 della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Ed invero, l'incarico di docenza svolto nell'annualità 2020/2021 ha avuto quale periodo di durata quello dal 31/10/2020 al 12/06/2021 non ricorrendo quindi né l'ipotesi dell'incarico annuale fino al 31.8 ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 né quello dell'incarico fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999.
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le posizioni dei docenti a
3 termine che svolgono supplenze non annuali o almeno fino al termine delle attività didattiche, ma per periodi più brevi.
Ora, benché in relazione a tale questione la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dall'ampia motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene il giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla
Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”.
Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del
4 dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr. Tribunale di
Verona, sentenze nn. 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, nn. 596/2023 e
597/2023 del 13.11.2023).
Quanto sin qui affermato porta ad escludere che il beneficio possa, nella specie, essere riconosciuto non venendo qui in considerazione per l'anno scolastico 2020/2021 attività didattica annuale.
La opinabilità della questione decisa e la sussistenza di precedenti di merito di segno diverso consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1008/2025 R.G.
TRA
con Avv. Roberta Perna Parte_1
ricorrente
E
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.3.2025 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta, in qualità di docente, nell'anno scolastico 2020/2021 in forza di un contratto a tempo determinato dal 31/10/2020 al 12/06/2021, deduceva di non aver beneficiato in tale annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a percepire la carta del CP_2
1 docente, pari ad euro 500,00 mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, con conseguente condanna del convenuto al pagamento CP_1 della somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2020/2021 [..]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 20.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, dunque, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Premesso che l'incarico di docenza relativo all'anno scolastico 2020/2021 non è contestato ed è documentalmente provato (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
2 della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
Ed invero, l'incarico di docenza svolto nell'annualità 2020/2021 ha avuto quale periodo di durata quello dal 31/10/2020 al 12/06/2021 non ricorrendo quindi né l'ipotesi dell'incarico annuale fino al 31.8 ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 né quello dell'incarico fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999.
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le posizioni dei docenti a
3 termine che svolgono supplenze non annuali o almeno fino al termine delle attività didattiche, ma per periodi più brevi.
Ora, benché in relazione a tale questione la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dall'ampia motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene il giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla
Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”.
Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del
4 dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr. Tribunale di
Verona, sentenze nn. 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, nn. 596/2023 e
597/2023 del 13.11.2023).
Quanto sin qui affermato porta ad escludere che il beneficio possa, nella specie, essere riconosciuto non venendo qui in considerazione per l'anno scolastico 2020/2021 attività didattica annuale.
La opinabilità della questione decisa e la sussistenza di precedenti di merito di segno diverso consigliano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 20 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5