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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1768/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MARTEL ANNAROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
PANIGHELLO SIMONE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
con il seguente figlio: , nato a [...] al Tagliamento (PN) Persona_1
il 16/03/2021, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- Il figlio è affidato ad Persona_1
entrambi i genitori con tempi certi come di seguito:
- con il padre a fine-settimana alterni dal venerdì fine scuola, ritiro all'uscita,
fino alla domenica sera ore 20.30/21.00 durante il periodo scolastico con riaccompagno presso l'abitazione della madre, mentre, durante le vacanze scolastiche, permarrà dal padre sino al lunedì mattina che lo riporterà presso l'abitazione della madre e/o dei nonni materni;
Per_
- la settimana che segue il fine settimana con il IG. , starà con il Pt_1
padre dal mercoledì da dopo asilo/scuola sino a giovedì sera con riaccompagno presso l'abitazione della madre;
Per_
- la settimana che segue il fine settimana con la madre, starà con il padre dal mercoledì da dopo asilo/scuola sino a venerdì mattina riaccompagnandolo all'asilo;
Per_
- quando i genitori sono impegnati con il lavoro, sarà affidato nel doposcuola e nei periodi di vacanza ai nonni materni e/o paterni in corrispondenza alle rispettive giornate di competenza dei genitori.
Viene fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori che tenga conto degli impegni scolastici e ricreativi del minore.
- Con riferimento ai periodi di vacanza scolastica del minore, ciascun genitore avrà con sé il bambino:
a) nel periodo estivo (da intendersi decorrente dall'ultimo giorno di scuola di giugno sino al primo di scuola in settembre) almeno due settimane, anche non consecutive, e possibilità, previa intesa con l'altro genitore, che tale periodo possa protrarsi ulteriormente. A tal fine i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi le disponibilità dei giorni per le ferie estive e concordare il calendario delle relative vacanze antro il 31 maggio di ogni anno;
b) durante le vacanze di Natale (da intendersi dal 23 dicembre al 6 gennaio)
Per_
starà per un periodo di 7 giorni consecutivi con ciascun genitore
2 alternando di anno in anno il periodo che va dal 23/12 al 30/12 con quello che va dal 31/12 al 6/01.
c) le vacanze pasquali verranno trascorse tre giorni con un genitore e tre con l'altro comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo.
Il tutto stabilendo che entrambi i genitori manterranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore per il tempo che lo stesso trascorrerà presso ciascuno di loro.
Durante i periodi di chiusura dell'asilo/scuola (vacanze estive, natalizie,
pasquali e di carnevale), le tempistiche di permanenza presso ciascun genitore resteranno invariate potendo entrambi i genitori, quando impegnati per lavoro, fare affidamento indifferentemente sui propri genitori e suoceri.
- il Sig. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 300,00 mensili Pt_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del minore, aggiornata secondo gli indici
Istat, da versare in forma tracciabile entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025; per il corrente mese di aprile verranno corrisposte alla IG.ra , come da accordi, le spese straordinarie al 70% e l'intero CP_1
AUU;
- le spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, saranno nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% a Pt_1
carico della IG.ra ; CP_1
- l'AUU e/o l'ANF spetterà interamente alla IG.ra ; CP_1
- I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti
Per_ validi per l'espatrio per sé e per il figlio .
Spese legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
3 depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte depositate in data 19/05/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Con ordinanza del 29/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1768/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
MARTEL ANNAROSA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
PANIGHELLO SIMONE, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
con il seguente figlio: , nato a [...] al Tagliamento (PN) Persona_1
il 16/03/2021, riconosciuto da entrambi i genitori;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “- Il figlio è affidato ad Persona_1
entrambi i genitori con tempi certi come di seguito:
- con il padre a fine-settimana alterni dal venerdì fine scuola, ritiro all'uscita,
fino alla domenica sera ore 20.30/21.00 durante il periodo scolastico con riaccompagno presso l'abitazione della madre, mentre, durante le vacanze scolastiche, permarrà dal padre sino al lunedì mattina che lo riporterà presso l'abitazione della madre e/o dei nonni materni;
Per_
- la settimana che segue il fine settimana con il IG. , starà con il Pt_1
padre dal mercoledì da dopo asilo/scuola sino a giovedì sera con riaccompagno presso l'abitazione della madre;
Per_
- la settimana che segue il fine settimana con la madre, starà con il padre dal mercoledì da dopo asilo/scuola sino a venerdì mattina riaccompagnandolo all'asilo;
Per_
- quando i genitori sono impegnati con il lavoro, sarà affidato nel doposcuola e nei periodi di vacanza ai nonni materni e/o paterni in corrispondenza alle rispettive giornate di competenza dei genitori.
Viene fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori che tenga conto degli impegni scolastici e ricreativi del minore.
- Con riferimento ai periodi di vacanza scolastica del minore, ciascun genitore avrà con sé il bambino:
a) nel periodo estivo (da intendersi decorrente dall'ultimo giorno di scuola di giugno sino al primo di scuola in settembre) almeno due settimane, anche non consecutive, e possibilità, previa intesa con l'altro genitore, che tale periodo possa protrarsi ulteriormente. A tal fine i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi le disponibilità dei giorni per le ferie estive e concordare il calendario delle relative vacanze antro il 31 maggio di ogni anno;
b) durante le vacanze di Natale (da intendersi dal 23 dicembre al 6 gennaio)
Per_
starà per un periodo di 7 giorni consecutivi con ciascun genitore
2 alternando di anno in anno il periodo che va dal 23/12 al 30/12 con quello che va dal 31/12 al 6/01.
c) le vacanze pasquali verranno trascorse tre giorni con un genitore e tre con l'altro comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo.
Il tutto stabilendo che entrambi i genitori manterranno piena autonomia nelle decisioni di ordinaria amministrazione relative al minore per il tempo che lo stesso trascorrerà presso ciascuno di loro.
Durante i periodi di chiusura dell'asilo/scuola (vacanze estive, natalizie,
pasquali e di carnevale), le tempistiche di permanenza presso ciascun genitore resteranno invariate potendo entrambi i genitori, quando impegnati per lavoro, fare affidamento indifferentemente sui propri genitori e suoceri.
- il Sig. corrisponderà alla IG.ra la somma di € 300,00 mensili Pt_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del minore, aggiornata secondo gli indici
Istat, da versare in forma tracciabile entro il 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2025; per il corrente mese di aprile verranno corrisposte alla IG.ra , come da accordi, le spese straordinarie al 70% e l'intero CP_1
AUU;
- le spese straordinarie, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pordenone, saranno nella misura del 70% a carico del IG. e del 30% a Pt_1
carico della IG.ra ; CP_1
- l'AUU e/o l'ANF spetterà interamente alla IG.ra ; CP_1
- I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti
Per_ validi per l'espatrio per sé e per il figlio .
Spese legali compensate”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e
3 depositato in data 30/04/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato dalla loro relazione, alle condizioni riportate in epigrafe.
Con successive note scritte depositate in data 19/05/2025, in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, avendo già,
inoltre, provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51
III c.p.c.
Con ordinanza del 29/05/2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 07/07/2025
4 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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