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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12180/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12180/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Paparozzi Luca, in virtù di procura speciale in atti E_
, con il patrocinio dell'avv. Vigna Laura, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario E_ Parte_2 in PINEROLO il 18/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 30 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.08.2003, il 24.02.2009 ed il 12.03.2012. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
18.07.2022, pubblicata il 18.08.2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori E_
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa famigliare, di esclusiva proprietà del marito, sita in
Bricherasio Stradale Pinerolo n. 65D, resta nella disponibilità definitivamente al marito.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor ha già versato alla signora E_ Pt_2 l'importo complessivo di euro 18.000,00 (diconsi diciottomila/00) a definizione tombale dei
[...] rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dall'unione coniugale.
DISPONE che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli E_ minori, l'importo di euro 440,00 mensili (diconsi quattrocentoquaranta/00) e precisamente euro 220,00 euro ciascuno per i figli minorenni nata a [...] il [...] e nato a Persona_4 Per_5
Torino il 12.03.2012. Tale importo rimarrà invariato - previo aggiornamento ISTAT - sino al raggiungimento della rispettiva autonomia economica di ciascuno dei ragazzi. Il sig. pagherà Pt_1 inoltre il 50% delle spese straordinarie: medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate e munite in seguito di idonea documentazione, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'Assegno unico è al 50% tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la signora accetta tale importo a titolo di mantenimento Pt_2 per i figli e congiuntamente rinuncia a qualsivoglia pretesa di contributo in proprio favore.
DISPONE che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e secondo E_ Per_2 Per_3 accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- due giorni a settimana, seguiti da pernottamento, da individuare tenendo conto dei turni lavorativi del genitore, da comunicare all'altro con congruo anticipo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che i genitori provvedano alla loro crescita, educazione ed assistenza con la massima Per_ collaborazione e nell'esclusivo interesse dei figli, ciò detto anche in favore del figlio maggiorenne divenuto economicamente indipendente. In ordine al medesimo, DÀ ATTO che il sig. si impegna, Pt_1 nel caso in cui il detto figlio dovesse perdere il lavoro, a corrispondere direttamente in favore del medesimo un contributo al mantenimento e parimenti farà la madre, nell'ipotesi in cui il figlio non risulti essere più convivente con la signora Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12180/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Paparozzi Luca, in virtù di procura speciale in atti E_
, con il patrocinio dell'avv. Vigna Laura, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario E_ Parte_2 in PINEROLO il 18/06/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 30 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 2.08.2003, il 24.02.2009 ed il 12.03.2012. Per_2 Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
18.07.2022, pubblicata il 18.08.2022.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori E_
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti concordano che la casa famigliare, di esclusiva proprietà del marito, sita in
Bricherasio Stradale Pinerolo n. 65D, resta nella disponibilità definitivamente al marito.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il signor ha già versato alla signora E_ Pt_2 l'importo complessivo di euro 18.000,00 (diconsi diciottomila/00) a definizione tombale dei
[...] rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dall'unione coniugale.
DISPONE che il signor corrisponda a titolo di contributo al mantenimento dei figli E_ minori, l'importo di euro 440,00 mensili (diconsi quattrocentoquaranta/00) e precisamente euro 220,00 euro ciascuno per i figli minorenni nata a [...] il [...] e nato a Persona_4 Per_5
Torino il 12.03.2012. Tale importo rimarrà invariato - previo aggiornamento ISTAT - sino al raggiungimento della rispettiva autonomia economica di ciascuno dei ragazzi. Il sig. pagherà Pt_1 inoltre il 50% delle spese straordinarie: medico-sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate e munite in seguito di idonea documentazione, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'Assegno unico è al 50% tra i coniugi.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la signora accetta tale importo a titolo di mantenimento Pt_2 per i figli e congiuntamente rinuncia a qualsivoglia pretesa di contributo in proprio favore.
DISPONE che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e secondo E_ Per_2 Per_3 accordi fra i genitori e, in difetto di accordi, tenuto prioritariamente conto delle esigenze di studio e di svago degli stessi e lavorative dei genitori, con le seguenti modalità:
- due giorni a settimana, seguiti da pernottamento, da individuare tenendo conto dei turni lavorativi del genitore, da comunicare all'altro con congruo anticipo;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
DISPONE che i genitori provvedano alla loro crescita, educazione ed assistenza con la massima Per_ collaborazione e nell'esclusivo interesse dei figli, ciò detto anche in favore del figlio maggiorenne divenuto economicamente indipendente. In ordine al medesimo, DÀ ATTO che il sig. si impegna, Pt_1 nel caso in cui il detto figlio dovesse perdere il lavoro, a corrispondere direttamente in favore del medesimo un contributo al mantenimento e parimenti farà la madre, nell'ipotesi in cui il figlio non risulti essere più convivente con la signora Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.4.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3