Articolo 35 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 34Articolo 36
Versione
31 maggio 1955
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Versione
12 dicembre 1962
Art. 35.
I sovraintendenti sanitari degli Istituti ospedalieri in servizio alla data di pubblicazione della presente legge o che in tale qualita' vengano successivamente nominati o assunti sono obbligati all'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali con effetto dalla data di inizio del servizio nella qualita' predetta.
La Cassa per le pensioni ai sanitari versa alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali i contributi introitati riferibilmente al personale di cui al comma precedente per i servizi nella qualita' di sovraintendente sanitario resi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge. Il conguaglio dei contributi effettivamente dovuti in applicazione del comma precedente, a carico dell'ente e dell'iscritto, viene effettuato, senza interessi, dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei riguardi dei personali laureati in medicina e chirurgia dipendenti da uno degli Enti ed Istituti contemplati all'art. 3, comma primo, purche' essi, presso gli Enti e gli Istituti predetti, non esplichino l'esercizio della professione medico-chirurgica E non abbiano facolta', in applicazione delle disposizioni di legge o regolamentari degli Enti e Istituti stessi di esplicare fuori servizio tale esercizio. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 24 ottobre 1962, n.1593 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Tra i personali laureati in medicina e chirurgia riguardati dal comma terzo dell'articolo 35 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , in nessun caso sono da comprendere i sanitari non ospedalieri dipendenti dagli enti indicati alle lettere a), b), h) ed i) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ."
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962