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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Gaballo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego M. CP_1 C.F._2
Marchese, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 19/09/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Galatone (LE) il 12/08/1985; che dalla loro unione sono CP_1
Per_ nate due figlie: , il 29/09/1987 e l 26/08/1993; che i coniugi si sono separati con Per_2 sentenza n. 2530/2011 emessa dal Tribunale di Lecce in data 22/11/2011; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 contratto con , per i motivi e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del CP_1 presente giudizio.
si è costituito, con comparsa depositata il 17/09/2025, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 19/09/2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori, dichiarando di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) la sig.ra lascerà la casa coniugale al sig. appena avrà trovato idonea Pt_1 CP_1 sistemazione;
b) il sig. verserà a partire dal 1/11/2025 alla sig.ra un assegno divorzile di CP_1 Pt_1
€ 200,00 mensili;
Per_ c) qualora la situazione di tensione tra genitori e la figlia maggiorenne si la Per_3 sig.ra previa comunicazione formale al sig. rientrerà a vivere nella casa Pt_1 CP_1 coniugale e il sig. non verserà più l'assegno divorzile;
CP_1
d) un eventuale debito del sig. rinveniente alle poste previste nella sentenza di CP_1 separazione si intende in ogni caso compensato;
e) quando la sig.ra lascerà la casa coniugale, il sig. si impegna ed obbliga Pt_1 CP_1
a effettuare la voltura delle utenze a suo nome;
f) nel caso la sig.ra rientri ad abitare nella casa coniugale, il sig. si impegna Pt_1 CP_1 ed obbliga a trasferire altrove la propria residenza;
Le parti, nel corso della predetta udienza, hanno inoltre dichiarato di rinunciare ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi
è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23/04/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galatone (Le) il
12/08/1985 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 CP_1
Comune al n.61, Parte II, Serie A, anno 1985, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2788 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Parte_1 C.F._1
Gaballo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Diego M. CP_1 C.F._2
Marchese, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 19/09/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/04/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Galatone (LE) il 12/08/1985; che dalla loro unione sono CP_1
Per_ nate due figlie: , il 29/09/1987 e l 26/08/1993; che i coniugi si sono separati con Per_2 sentenza n. 2530/2011 emessa dal Tribunale di Lecce in data 22/11/2011; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 contratto con , per i motivi e alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del CP_1 presente giudizio.
si è costituito, con comparsa depositata il 17/09/2025, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 19/09/2025 sono comparse le parti con i rispettivi difensori, dichiarando di aver raggiunto un accordo per definire consensualmente il procedimento nei seguenti termini:
a) la sig.ra lascerà la casa coniugale al sig. appena avrà trovato idonea Pt_1 CP_1 sistemazione;
b) il sig. verserà a partire dal 1/11/2025 alla sig.ra un assegno divorzile di CP_1 Pt_1
€ 200,00 mensili;
Per_ c) qualora la situazione di tensione tra genitori e la figlia maggiorenne si la Per_3 sig.ra previa comunicazione formale al sig. rientrerà a vivere nella casa Pt_1 CP_1 coniugale e il sig. non verserà più l'assegno divorzile;
CP_1
d) un eventuale debito del sig. rinveniente alle poste previste nella sentenza di CP_1 separazione si intende in ogni caso compensato;
e) quando la sig.ra lascerà la casa coniugale, il sig. si impegna ed obbliga Pt_1 CP_1
a effettuare la voltura delle utenze a suo nome;
f) nel caso la sig.ra rientri ad abitare nella casa coniugale, il sig. si impegna Pt_1 CP_1 ed obbliga a trasferire altrove la propria residenza;
Le parti, nel corso della predetta udienza, hanno inoltre dichiarato di rinunciare ai termini per conclusionali, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi
è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 23/04/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Galatone (Le) il
12/08/1985 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 CP_1
Comune al n.61, Parte II, Serie A, anno 1985, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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