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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/04/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5059/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5059/2010 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), questi ultimi due entrambi nella qualità di eredi di , C.F._5 Persona_1
nonché (c.f. , Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
) e (c.f. ), nella qualità C.F._8 Parte_9 C.F._9
di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Cassoni e dall'avv. Persona_2
Emanuela De Marchis ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, via Fratelli
Bandiera, 6, giusta procura in atti;
CONVENUTI - ATTORI IN RICONVENZIONALE
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._10 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._11 Controparte_3 C.F._12 CP_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 CP_5 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._15 Controparte_7
), (c.f. ), C.F._16 Controparte_8 C.F._17 CP_9
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._18 CP_10 C.F._19
(c.f. ), questi ultimi tre come discendenti di CP_11 C.F._20
(c.f. , Controparte_12 Parte_10 C.F._21 Pt_1
pagina 1 di 11 (c.f. ), queste ultime due come discendenti di Pt_11 C.F._22 Pt_12
(CF: ),
[...] Parte_13 C.F._23 Parte_14
(CF: ), (CF: ), C.F._24 Parte_15 C.F._25
(CF: ), (C.F. Parte_16 C.F._26 Parte_12
, (CF: ), C.F._27 Parte_17 C.F._28 Pt_18
(CF: ); , (CF: ),
[...] C.F._29 Parte_19 C.F._30
(CF: ), , (CF: Parte_20 C.F._31 Parte_21
); (C.F. ), C.F._32 Parte_22 C.F._33 Pt_23
(CF: , (CF:
[...] C.F._34 Parte_24
), CF: , C.F._35 Parte_25 C.F._36 Parte_26
, (CF: ), quale discendente del defunto ,
[...] C.F._37 Persona_3
(cf: ), (c.f. Parte_27 C.F._38 Parte_28
) e (c.f. ), nella qualità di C.F._39 Parte_29 C.F._40
eredi di e della madre , tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Persona_4 Persona_5
Renato D'Elia e Vincenzo Coluccio ed elettivamente domiciliati preso il loro studio sito in
Pontinia (LT), via Dante Alighieri, 16/20, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_13 C.F._41
Alessandro Cetrone ed elettivamente domiciliata preso il suo studio sito in Latina, via Ecetra, 19, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e , quale erede di Controparte_14 Controparte_15 [...]
nonché , e , in Persona_6 CP_16 CP_17 CP_18
qualità di eredi di;
Persona_7
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note sostitutive di udienza depositate ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione più volte notificato a seguito di ordine giudiziale di rinnovo,
[...]
ed evocavano in giudizio Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
pagina 2 di 11 Parte_12 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
assumevano di essere i fratelli CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
della premorta nata a [...] l'[...] e deceduta n data 5.8.2011, Persona_8
coniugata con a lei superstite ed a sua volta deceduto in data 19.8.2009. Persona_9
Deducevano l'esistenza di somme intestate o cointestate tra i coniugi presso la Controparte_19
, filiale di Latina e presso l'ufficio postale di Borgo Sabotino oltre a beni mobili
[...]
ed immobili, comunque ricadenti nella comunione legale dei beni ex lege. Indicavano beni immobili risultati intestatati a come da visura su base soggettiva presso Persona_10
l'Agenzia del territorio.
Deducevano che i beni immobili erano stati acquistati “anche parzialmente e comunque soggetti alle relative migliore grazie anche alle sostanze economiche e fisiche spese dalla defunta
, che hanno indubbiamente determinato un incremento del patrimonio dello Persona_8
”. Sottolineavano che la sorella, era deceduta lasciando Persona_10 Persona_8
a sé superstiti soltanto il marito, ed i fratelli, dovendo, pertanto, trovare Persona_10
applicazione, l'art. 582 c.c. e, quindi, la devoluzione in favore degli attori di un terzo dell'eredità.
Agivano, pertanto, per l'accertamento dell'asse e delle migliorie, chiedendo disporsi la divisione, previa collazione, “di tutti i beni e la divisione e/o conguagli” oltre alla “liquidazione di tutte le somme ad essi spettanti, per migliorie e le innovazioni e/o gli incrementi apportati ai beni e, comunque, nel patrimonio dello ”. Persona_10
Si costituivano in giudizio , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, quest'ultimi tre come discendenti di CP_10 CP_11 CP_12
nipote rinunciataria, e quali discendenti di
[...] Parte_10 Controparte_20
sorella rinunciataria, insistendo per il rigetto della domanda, in considerazione Parte_12
dell'assenza di beni relitti nella successione di e, comunque, perché Persona_8
infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Si costituivano, quindi, , , , Persona_2 Parte_1 Persona_1 Parte_2
e , questi ultimi allegando la loro qualità di nipoti e pronipoti di Parte_3 [...]
e spiegando anche domanda riconvenzionale volta alla divisione dell'asse ereditario Per_10
del de cuius. Quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza dei requisiti di
pagina 3 di 11 cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 CPC;
- accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda proposta dalle parti attrici, non avendo le stesse ottemperato all'onere di allegare e comprovare, già nell'atto introduttivo del giudizio, tutti gli elementi occorrenti al fine di stabilire la consistenza del patrimonio relitto;
- in ogni caso, dichiarare la nullità della notifica agli eredi non fisicamente individuati ed effettuata impersonalmente agli stessi presso il domicilio del de cuius. Conseguentemente, ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio. In via riconvenzionale, Voglia il Tribunale adito accertare e determinare i beni caduti nella successione del sig. secondo la ricostruzione effettuata in premessa, salvo Persona_10
integrazione di ulteriori beni individuati in corso di causa anche ad opera del CTU all'uopo nominato. Per l'effetto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 467, 570 e 572 CC, - assegnare ai convenuti la quota di spettanza di tutte le somme di denaro indicate in premessa;
-
Previo rendiconto da parte del sig. anche in merito ai contratti di locazione Controparte_6
degli immobili di proprietà del de cuius in essere successivamente alla sua morte, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria determinatasi alla morte del sig. , Persona_10
attribuendo a ciascuno dei convenuti qui rappresentati la quota di propria spettanza. - Il tutto così come indicato dal Consulente all'uopo incaricato e previo conguaglio in danaro, ove necessario, ordinando al Competente Conservatore di eseguire la trascrizione della sentenza ai sensi di legge e dichiarando fin da ora la propria volontà ad entrare in possesso del bene. In caso contrario i beni di cui trattasi dovranno essere venduti all'incanto, con distribuzione del ricavato tra gli eredi secondo le proporzioni di legge. - In caso di mancata disponibilità delle somme oggetto di successione i convenuti qui rappresentati chiedono che, accertata la responsabilità di tali ammanchi, venga disposta compensazione in sede di attribuzione delle quote del patrimonio immobiliare, che dovranno essere accresciute del valore corrispondente alle somme loro spettanti in ragione della successione nei beni mobili del de cuius. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A seguito della disposta rinnovazione della notifica, si costituiva la quale Controparte_13
chiedeva disporre la divisione della comunione avente ad oggetto l'asse ereditario della sig.ra determinando i relativi lotti nonché disporre la divisione della comunione Persona_8
avente ad oggetto l'asse ereditario del sig. determinando i relativi lotti, ai Persona_10
sensi dell'art. 570 Cc e salvo conguagli, in parti eguali tra i fratelli e le sorelle del medesimo sig.
Persona_10
pagina 4 di 11 Successivamente, si costituivano , , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Persona_4 Parte_12 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_25
, , i quali, in adesione ai convenuti Parte_24 Parte_26 Parte_27
principali, chiedevano il rigetto di tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Veniva disposto rinnovo della notifica nei confronti di che, tuttavia, non si Persona_7
costituiva.
All'udienza del 15/11/2012 veniva dichiarata una prima interruzione, per sopraggiunta morte del convenuto;
quindi, il giudizio veniva riassunto e si costituivano Persona_4 Parte_28
e quali eredi di , i quali chiedevano il rigetto Parte_29 Persona_5 Persona_4
della domanda riconvenzionale spiegata da , e e Parte_34 Per_1 Pt_2 Parte_3
. Parte_1
Il giudizio veniva nuovamente interrotto per il decesso del contumace Controparte_21
; seguiva riassunzione all'esito della quale non si costituiva
[...] Controparte_15
unica erede, della quale va dichiarata la contumacia.
Successivamente il giudizio veniva di nuovo interrotto per il decesso di cui Persona_1
seguiva la riassunzione all'esito della quale si costituivano gli eredi, e Parte_4 Pt_5
.
[...]
Con comparsa depositata il 19.06.2019, interveniva volontariamente quale Parte_35
sorella della premorta coniuge del defunto , per Persona_8 Persona_10
sostenere le ragioni degli attori, avendone anche un proprio interesse, ex art. 582 c.c..
Con Sentenza parziale n. 204/2020 del 28.01.2020, il Giudice pronunziandosi definitivamente sulla sola domanda proposta da parte attrice, dichiarata la contumacia di , Controparte_14
e erede di rigettava la Persona_7 Controparte_15 Controparte_21
domanda, rilevato che non risultava provato che i beni, formalmente intestati a Per_10
fossero stati dallo stesso acquistati in pendenza di un regime di comunione legale.
[...]
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti Persona_2 Pt_1
, , , ritenuta ammissibile, osservava
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
come la stessa risultasse propriamente una riconvenzionale trasversale diretta alla divisione della comunione ereditaria venutasi a costituire per effetto della morte di e rivolta Persona_10
pagina 5 di 11 nei confronti dei coeredi (già convenuti). Rilevava come la comparsa andasse notificata alle parti rimaste contumaci nel presente giudizio;
pertanto, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'esame della riconvenzionale.
Con Ordinanza del 27.01.2020, il Giudice visto l'art. 292 c.p.c., onerava i convenuti della notifica della comparsa di costituzione e risposta e della sentenza parziale nei confronti delle parti contumaci e fissava l'udienza del 10.09.2020. La causa veniva più volte aggiornata per tale incombente. All'udienza del 24.01.2023, il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso di;
quindi, veniva riassunto da , , Persona_7 Parte_1 Parte_2
, e in qualità di eredi del defunto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
, nonché , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, questi ultimi in qualità di eredi di . Quindi, con provvedimento
[...] Persona_2
del 6.12.2023, veniva dichiarata la contumacia di e in CP_16 CP_17 CP_18
qualità di eredi di mentre all'udienza del 9.05.2024 veniva dichiarata la Persona_7
contumacia di e La causa veniva istruita con Controparte_14 Controparte_22
l'espletamento della CTU;
quindi, precisate le conclusioni, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 03.01.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto rilevare che, a seguito della sentenza non definitiva pronunciata in data 25.1.2020, l'oggetto del presente giudizio deve intendersi circoscritto esclusivamente alla domanda di divisione dell'asse ereditario di , proposta in Persona_10
via riconvenzionale dai convenuti + altri. Per_1
Ebbene, ritiene il Tribunale che la suddetta domanda, al pari di quella originariamente proposta dagli attori in merito al patrimonio ereditario di non sia suscettibile di Persona_8
trovare accoglimento, difettando del tutto i presupposti minimi indispensabili affinché possa procedersi alla divisione giudiziale.
Le parti interessate alla divisione, ed onerate del relativo onere di allegazione e prova, non sono state infatti in grado di fornire adeguata dimostrazione né dell'esistenza e della consistenza del patrimonio ereditario, né della qualità di eredi delle odierne parti in causa e delle quote ereditarie a ciascuno spettanti.
pagina 6 di 11 Ed invero, tenuto conto della documentazione versata in atti e nonostante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, permane assoluta incertezza in ordine agli elementi sopra indicati, di guisa che non è consentito a questo Giudice procedere alla richiesta divisione, tanto mediante assegnazione dei beni quanto mediante vendita all'asta.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, con l'espressione “giudizio petitorio”, deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione
(cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982, n. 6202).
Ne deriva, pertanto, e quale ineludibile conseguenza del principio sopra affermato, che, nell'ambito di un giudizio siffatto, sussiste, a carico delle parti, l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale.
Peraltro, la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali né invocando la non contestazione, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte sul principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., che non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 18.7.2022, n.
22538; Tribunale di Roma, Sez. VIII, n. 17356/2024).
Nel caso di specie, l'unico titolo di provenienza di beni riferibili a è l'atto di Persona_10
divisione del 8.2.1963, prodotto in atti dai convenuti + altri, che però ha ad oggetto CP_1
immobili (censiti in Catasto al foglio 248, mappali 71/c, 75/c, 76/c, 78/a, 64/c, 81, 82, 77, 82/c) che non risultano coincidere con quelli oggetto della dichiarazione di successione di
[...]
, né con i cespiti riportati nelle visure catastali prodotte in atti dai Per_10 Per_1
Tant'è vero che il CTU, cui pure era stato chiesto di verificare, sulla base dei documenti in atti,
l'appartenenza dei beni alle odierni parte in causa, ha potuto fare esclusivo riferimento alla pagina 7 di 11 dichiarazione di successione, la quale, tuttavia, non assume alcuna rilevanza ai fini della prova del diritto di proprietà.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle supposte giacenze di denaro facenti capo allo così indicate nella dichiarazione di successione: 1) Libretto postale n° Per_10
000018474612 Ufficio n° 96115 di Borgo Sabotino LT di importo pari ad € 182.561,99; 2) Conto
Corrente presso Banca Monte dei Pachi di Siena n°3531795 importo pari ad € 7.464,74; 3) Conto
Titoli presso Banca Monte dei Pachi di Siena n°4292740 importo pari ad € 30.511,87; 4) Conto
Titoli presso Banca Monte dei Pachi di Siena n°4410570 importo pari ad € 30.584,06.
A discapito di quanto dichiarato nella denuncia di successione, infatti, risulta prodotto in atti esclusivamente l'estratto conto del conto corrente n. 3531795 accesso presso la Controparte_19
, riportante alla data del 1.10.2009 un saldo attivo di € 7.464,74, sicché non è dato
[...]
conoscere se vi siano state movimentazioni successive e quale sia allo stato attuale, e se tuttora permanga, una giacenza attiva suscettibile di divisione.
Neppure tale lacuna avrebbe potuto essere colmata accedendo alla richiesta, formulata dai convenuti in via riconvenzionale, di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., “di tutta la documentazione contabile attestante l'esistenza e relativa movimentazione contabile di conti correnti intestati e/o cointestati e comunque riconducibili al de cuius” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, dei . Per_1
Come noto, infatti, all'ordine di esibizione è assegnata dall'ordinamento la funzione di strumento istruttorio residuale, ed esso può essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative, potendo lo stesso essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2023,
n. 36063).
È evidente, quindi, che non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio della documentazione attinente ai conti correnti di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa, trattandosi di documenti di cui gli interessati avrebbero potuto, ex art. 119 TUB e nella invocata qualità di eredi, richiedere l'acquisizione direttamente agli Istituti bancari.
pagina 8 di 11 Ciò chiarito, risulta altresì del tutto indimostrata l'effettiva sussistenza in capo alle odierne parti in causa della qualità di eredi di , al pari della misura della quota secondo cui Persona_10
ciascuna di esse sarebbe chiamata a concorrere alla successione.
Anche sotto questo profilo, infatti, la produzione documentale delle parti è circoscritta al deposito della dichiarazione di successione di e dell'allegato albero genealogico, Persona_10
entrambi privi di qualsivoglia rilevanza probatoria.
È noto, infatti, che in tema di successione legittima, l'onere della prova della qualità di eredi del de cuius, e di chiamati all'eredità di quest'ultimo, deve essere assolto provando, sulla base di specifici fatti genealogici, il rapporto di parentela con il dante causa sul quale la chiamata all'eredità si fonda. In difetto di tale prova, non avendo le parti prodotto i conferenti atti dello stato civile, i quali soli, attraverso la ricostruzione dei rapporti di filiazione, consentono di provare ogni altro rapporto di parentela, non può invocarsi la non contestazione, né possono ritenersi idonee le produzioni documentali aventi ad oggetto la dichiarazione di successione, non potendo le parti, ai fini dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Appare quantomai indicativo, peraltro, che lo stesso consulente tecnico d'ufficio si sia limitato a predisporre un progetto divisionale “per stirpi”, aspetto contestato dagli stessi procuratori delle parti, che, a verbale di udienza del 19.11.2024, rappresentavano che “il CTU ha effettuato il progetto divisionale per stirpi, mentre dovrebbero essere individuati singolarmente gli eredi e le rispettive quote”. A fronte di tale doglianza, il consulente, presente in udienza, replicava che
“l'ultimo titolo in atti è rappresentato dalla successione di , e che la Persona_10
documentazione depositata dalle parti non consentiva di identificare le quote spettante a ogni singolo erede, non essendo a tal fine sufficiente quanto riportato dalle parti negli atti processuali”.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che costituisse onere delle parti quello di fornire al Giudice, ed al consulente tecnico, gli elementi necessari per procedere alla divisione, e quindi anche di allegare e documentare la misura delle singole quote ereditarie.
Le parti, dunque, non possono dolersi del fatto che il CTU abbia predisposto un progetto divisionale “per stirpi”, non avendo esse stesse assolto al proprio onere della prova, e risultando le risultanze della CTU diretta conseguenza dell'assoluta carenza allegatoria e probatoria delle parti.
pagina 9 di 11 Vero è che, ai sensi dell'art. 469 c.c., se vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
La predetta norma, tuttavia, trova applicazione soltanto nel caso in cui abbia operato, in concreto,
l'istituto della rappresentazione, ossia nel caso in cui al chiamato all'eredità che non abbia potuto o voluto accettare l'eredità sia subentrato un suo discendente.
Nel caso di specie, manca innanzitutto la prova che i soggetti, originariamente chiamati all'eredità di , fossero gli undici fratelli del de cuius (corrispondenti alle stirpi Persona_10
individuate dal CTU). Tale informazione, infatti, è stata dedotta dal consulente, al pari dei dati concernenti la composizione del patrimonio relitto, sulla base esclusivamente dell'albero genealogico allegato alla denuncia di successione versata in atti. Non è stato prodotto dalle parti alcun certificato dello stato di famiglia del de cuius, idoneo a comprovare l'identità dei soggetti chiamati all'eredità.
Analogamente, non è stata allegata documentazione comprovante il decesso o la rinuncia all'eredità di tutti i fratelli e delle sorelle del de cuius, sì da riscontrare quanto riportato nell'albero genealogico, né risulta in alcun modo dimostrato, al di là delle mere allegazioni che è dato leggere negli scritti difensivi, che tutte le odierne parti in causa siano succedute per rappresentazione ai suddetti fratelli e sorelle di . Persona_10
Dunque, alcun valore probatorio può riconoscersi all'albero genealogico allegato alla denuncia di discussione, trattandosi di atto unilaterale formato della parte interessata, che il Tribunale non ha modo di riscontrare in mancanza di ulteriori elementi documentali certi (certificato storico di famiglia, certificato di morte dei vari soggetti coinvolti).
In tale contesto di assoluta carenza documentale, non risulta nemmeno possibile affermare con certezza l'integrità del contraddittorio, permanendo tuttora dubbia la compiuta identificazione degli eredi di tanto con riguardo ai chiamati originari che con riguardo ai Persona_10
chiamati successivi.
In definitiva, alla luce di quanto esposto e considerato, non risulta colmabile né altrimenti superabile la lacunosità della domanda svolta, del tutto priva del necessario supporto probatorio,
“atteso che al fine di procedere all'invocato scioglimento della comunione ereditaria occorre porre l'organo giudicante nelle condizioni di emettere una pronuncia atta a definire la controversia attraverso l'esatta e tempestiva indicazione degli eredi e dei relativi titoli di provenienza” (Corte d'Appello di Roma, Sez. V, 29.1.2024, n. 592).
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 10 di 11 In ragione della ricostruzione in fatto e della assoluta complessità della ricostruzione dell'albero genealogico peraltro mai individuato nella sua esatta composizione da nessuna delle parti che aderiva alla domanda di divisione, le spese di lite, incluse quelle di ctu, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di divisione dell'eredità di;
Persona_10
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5059/2010 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
), questi ultimi due entrambi nella qualità di eredi di , C.F._5 Persona_1
nonché (c.f. , Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_7 C.F._7 Parte_8
) e (c.f. ), nella qualità C.F._8 Parte_9 C.F._9
di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Cassoni e dall'avv. Persona_2
Emanuela De Marchis ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Latina, via Fratelli
Bandiera, 6, giusta procura in atti;
CONVENUTI - ATTORI IN RICONVENZIONALE
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._10 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._11 Controparte_3 C.F._12 CP_4
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._13 CP_5 C.F._14
(c.f. ), (c.f. Controparte_6 C.F._15 Controparte_7
), (c.f. ), C.F._16 Controparte_8 C.F._17 CP_9
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._18 CP_10 C.F._19
(c.f. ), questi ultimi tre come discendenti di CP_11 C.F._20
(c.f. , Controparte_12 Parte_10 C.F._21 Pt_1
pagina 1 di 11 (c.f. ), queste ultime due come discendenti di Pt_11 C.F._22 Pt_12
(CF: ),
[...] Parte_13 C.F._23 Parte_14
(CF: ), (CF: ), C.F._24 Parte_15 C.F._25
(CF: ), (C.F. Parte_16 C.F._26 Parte_12
, (CF: ), C.F._27 Parte_17 C.F._28 Pt_18
(CF: ); , (CF: ),
[...] C.F._29 Parte_19 C.F._30
(CF: ), , (CF: Parte_20 C.F._31 Parte_21
); (C.F. ), C.F._32 Parte_22 C.F._33 Pt_23
(CF: , (CF:
[...] C.F._34 Parte_24
), CF: , C.F._35 Parte_25 C.F._36 Parte_26
, (CF: ), quale discendente del defunto ,
[...] C.F._37 Persona_3
(cf: ), (c.f. Parte_27 C.F._38 Parte_28
) e (c.f. ), nella qualità di C.F._39 Parte_29 C.F._40
eredi di e della madre , tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Persona_4 Persona_5
Renato D'Elia e Vincenzo Coluccio ed elettivamente domiciliati preso il loro studio sito in
Pontinia (LT), via Dante Alighieri, 16/20, giusta procura in atti;
CONVENUTI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_13 C.F._41
Alessandro Cetrone ed elettivamente domiciliata preso il suo studio sito in Latina, via Ecetra, 19, giusta procura in atti;
CONVENUTA
e , quale erede di Controparte_14 Controparte_15 [...]
nonché , e , in Persona_6 CP_16 CP_17 CP_18
qualità di eredi di;
Persona_7
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come note sostitutive di udienza depositate ex art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione più volte notificato a seguito di ordine giudiziale di rinnovo,
[...]
ed evocavano in giudizio Parte_30 Parte_31 Parte_32 Parte_33
pagina 2 di 11 Parte_12 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
assumevano di essere i fratelli CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
della premorta nata a [...] l'[...] e deceduta n data 5.8.2011, Persona_8
coniugata con a lei superstite ed a sua volta deceduto in data 19.8.2009. Persona_9
Deducevano l'esistenza di somme intestate o cointestate tra i coniugi presso la Controparte_19
, filiale di Latina e presso l'ufficio postale di Borgo Sabotino oltre a beni mobili
[...]
ed immobili, comunque ricadenti nella comunione legale dei beni ex lege. Indicavano beni immobili risultati intestatati a come da visura su base soggettiva presso Persona_10
l'Agenzia del territorio.
Deducevano che i beni immobili erano stati acquistati “anche parzialmente e comunque soggetti alle relative migliore grazie anche alle sostanze economiche e fisiche spese dalla defunta
, che hanno indubbiamente determinato un incremento del patrimonio dello Persona_8
”. Sottolineavano che la sorella, era deceduta lasciando Persona_10 Persona_8
a sé superstiti soltanto il marito, ed i fratelli, dovendo, pertanto, trovare Persona_10
applicazione, l'art. 582 c.c. e, quindi, la devoluzione in favore degli attori di un terzo dell'eredità.
Agivano, pertanto, per l'accertamento dell'asse e delle migliorie, chiedendo disporsi la divisione, previa collazione, “di tutti i beni e la divisione e/o conguagli” oltre alla “liquidazione di tutte le somme ad essi spettanti, per migliorie e le innovazioni e/o gli incrementi apportati ai beni e, comunque, nel patrimonio dello ”. Persona_10
Si costituivano in giudizio , , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, quest'ultimi tre come discendenti di CP_10 CP_11 CP_12
nipote rinunciataria, e quali discendenti di
[...] Parte_10 Controparte_20
sorella rinunciataria, insistendo per il rigetto della domanda, in considerazione Parte_12
dell'assenza di beni relitti nella successione di e, comunque, perché Persona_8
infondata in fatto ed in diritto e non provata.
Si costituivano, quindi, , , , Persona_2 Parte_1 Persona_1 Parte_2
e , questi ultimi allegando la loro qualità di nipoti e pronipoti di Parte_3 [...]
e spiegando anche domanda riconvenzionale volta alla divisione dell'asse ereditario Per_10
del de cuius. Quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, - accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancanza dei requisiti di
pagina 3 di 11 cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 CPC;
- accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda proposta dalle parti attrici, non avendo le stesse ottemperato all'onere di allegare e comprovare, già nell'atto introduttivo del giudizio, tutti gli elementi occorrenti al fine di stabilire la consistenza del patrimonio relitto;
- in ogni caso, dichiarare la nullità della notifica agli eredi non fisicamente individuati ed effettuata impersonalmente agli stessi presso il domicilio del de cuius. Conseguentemente, ordinare agli attori l'integrazione del contraddittorio. In via riconvenzionale, Voglia il Tribunale adito accertare e determinare i beni caduti nella successione del sig. secondo la ricostruzione effettuata in premessa, salvo Persona_10
integrazione di ulteriori beni individuati in corso di causa anche ad opera del CTU all'uopo nominato. Per l'effetto, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 467, 570 e 572 CC, - assegnare ai convenuti la quota di spettanza di tutte le somme di denaro indicate in premessa;
-
Previo rendiconto da parte del sig. anche in merito ai contratti di locazione Controparte_6
degli immobili di proprietà del de cuius in essere successivamente alla sua morte, dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria determinatasi alla morte del sig. , Persona_10
attribuendo a ciascuno dei convenuti qui rappresentati la quota di propria spettanza. - Il tutto così come indicato dal Consulente all'uopo incaricato e previo conguaglio in danaro, ove necessario, ordinando al Competente Conservatore di eseguire la trascrizione della sentenza ai sensi di legge e dichiarando fin da ora la propria volontà ad entrare in possesso del bene. In caso contrario i beni di cui trattasi dovranno essere venduti all'incanto, con distribuzione del ricavato tra gli eredi secondo le proporzioni di legge. - In caso di mancata disponibilità delle somme oggetto di successione i convenuti qui rappresentati chiedono che, accertata la responsabilità di tali ammanchi, venga disposta compensazione in sede di attribuzione delle quote del patrimonio immobiliare, che dovranno essere accresciute del valore corrispondente alle somme loro spettanti in ragione della successione nei beni mobili del de cuius. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
A seguito della disposta rinnovazione della notifica, si costituiva la quale Controparte_13
chiedeva disporre la divisione della comunione avente ad oggetto l'asse ereditario della sig.ra determinando i relativi lotti nonché disporre la divisione della comunione Persona_8
avente ad oggetto l'asse ereditario del sig. determinando i relativi lotti, ai Persona_10
sensi dell'art. 570 Cc e salvo conguagli, in parti eguali tra i fratelli e le sorelle del medesimo sig.
Persona_10
pagina 4 di 11 Successivamente, si costituivano , , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Persona_4 Parte_12 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_25
, , i quali, in adesione ai convenuti Parte_24 Parte_26 Parte_27
principali, chiedevano il rigetto di tutte le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Veniva disposto rinnovo della notifica nei confronti di che, tuttavia, non si Persona_7
costituiva.
All'udienza del 15/11/2012 veniva dichiarata una prima interruzione, per sopraggiunta morte del convenuto;
quindi, il giudizio veniva riassunto e si costituivano Persona_4 Parte_28
e quali eredi di , i quali chiedevano il rigetto Parte_29 Persona_5 Persona_4
della domanda riconvenzionale spiegata da , e e Parte_34 Per_1 Pt_2 Parte_3
. Parte_1
Il giudizio veniva nuovamente interrotto per il decesso del contumace Controparte_21
; seguiva riassunzione all'esito della quale non si costituiva
[...] Controparte_15
unica erede, della quale va dichiarata la contumacia.
Successivamente il giudizio veniva di nuovo interrotto per il decesso di cui Persona_1
seguiva la riassunzione all'esito della quale si costituivano gli eredi, e Parte_4 Pt_5
.
[...]
Con comparsa depositata il 19.06.2019, interveniva volontariamente quale Parte_35
sorella della premorta coniuge del defunto , per Persona_8 Persona_10
sostenere le ragioni degli attori, avendone anche un proprio interesse, ex art. 582 c.c..
Con Sentenza parziale n. 204/2020 del 28.01.2020, il Giudice pronunziandosi definitivamente sulla sola domanda proposta da parte attrice, dichiarata la contumacia di , Controparte_14
e erede di rigettava la Persona_7 Controparte_15 Controparte_21
domanda, rilevato che non risultava provato che i beni, formalmente intestati a Per_10
fossero stati dallo stesso acquistati in pendenza di un regime di comunione legale.
[...]
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti Persona_2 Pt_1
, , , ritenuta ammissibile, osservava
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_3
come la stessa risultasse propriamente una riconvenzionale trasversale diretta alla divisione della comunione ereditaria venutasi a costituire per effetto della morte di e rivolta Persona_10
pagina 5 di 11 nei confronti dei coeredi (già convenuti). Rilevava come la comparsa andasse notificata alle parti rimaste contumaci nel presente giudizio;
pertanto, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'esame della riconvenzionale.
Con Ordinanza del 27.01.2020, il Giudice visto l'art. 292 c.p.c., onerava i convenuti della notifica della comparsa di costituzione e risposta e della sentenza parziale nei confronti delle parti contumaci e fissava l'udienza del 10.09.2020. La causa veniva più volte aggiornata per tale incombente. All'udienza del 24.01.2023, il giudizio veniva nuovamente interrotto a seguito del decesso di;
quindi, veniva riassunto da , , Persona_7 Parte_1 Parte_2
, e in qualità di eredi del defunto Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
, nonché , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, questi ultimi in qualità di eredi di . Quindi, con provvedimento
[...] Persona_2
del 6.12.2023, veniva dichiarata la contumacia di e in CP_16 CP_17 CP_18
qualità di eredi di mentre all'udienza del 9.05.2024 veniva dichiarata la Persona_7
contumacia di e La causa veniva istruita con Controparte_14 Controparte_22
l'espletamento della CTU;
quindi, precisate le conclusioni, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 03.01.2025, veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto rilevare che, a seguito della sentenza non definitiva pronunciata in data 25.1.2020, l'oggetto del presente giudizio deve intendersi circoscritto esclusivamente alla domanda di divisione dell'asse ereditario di , proposta in Persona_10
via riconvenzionale dai convenuti + altri. Per_1
Ebbene, ritiene il Tribunale che la suddetta domanda, al pari di quella originariamente proposta dagli attori in merito al patrimonio ereditario di non sia suscettibile di Persona_8
trovare accoglimento, difettando del tutto i presupposti minimi indispensabili affinché possa procedersi alla divisione giudiziale.
Le parti interessate alla divisione, ed onerate del relativo onere di allegazione e prova, non sono state infatti in grado di fornire adeguata dimostrazione né dell'esistenza e della consistenza del patrimonio ereditario, né della qualità di eredi delle odierne parti in causa e delle quote ereditarie a ciascuno spettanti.
pagina 6 di 11 Ed invero, tenuto conto della documentazione versata in atti e nonostante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, permane assoluta incertezza in ordine agli elementi sopra indicati, di guisa che non è consentito a questo Giudice procedere alla richiesta divisione, tanto mediante assegnazione dei beni quanto mediante vendita all'asta.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, con l'espressione “giudizio petitorio”, deve intendersi ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa, cosicché in tale nozione deve ricomprendersi altresì il giudizio di divisione, il quale ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione
(cfr., in tal senso, Cass., 18 novembre 1982, n. 6202).
Ne deriva, pertanto, e quale ineludibile conseguenza del principio sopra affermato, che, nell'ambito di un giudizio siffatto, sussiste, a carico delle parti, l'onere di fornire la prova relativa alla suddetta comproprietà o contitolarità di diritto reale.
Peraltro, la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali né invocando la non contestazione, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte sul principio sancito dall'art. 115, comma 1,
c.p.c., che non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 18.7.2022, n.
22538; Tribunale di Roma, Sez. VIII, n. 17356/2024).
Nel caso di specie, l'unico titolo di provenienza di beni riferibili a è l'atto di Persona_10
divisione del 8.2.1963, prodotto in atti dai convenuti + altri, che però ha ad oggetto CP_1
immobili (censiti in Catasto al foglio 248, mappali 71/c, 75/c, 76/c, 78/a, 64/c, 81, 82, 77, 82/c) che non risultano coincidere con quelli oggetto della dichiarazione di successione di
[...]
, né con i cespiti riportati nelle visure catastali prodotte in atti dai Per_10 Per_1
Tant'è vero che il CTU, cui pure era stato chiesto di verificare, sulla base dei documenti in atti,
l'appartenenza dei beni alle odierni parte in causa, ha potuto fare esclusivo riferimento alla pagina 7 di 11 dichiarazione di successione, la quale, tuttavia, non assume alcuna rilevanza ai fini della prova del diritto di proprietà.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle supposte giacenze di denaro facenti capo allo così indicate nella dichiarazione di successione: 1) Libretto postale n° Per_10
000018474612 Ufficio n° 96115 di Borgo Sabotino LT di importo pari ad € 182.561,99; 2) Conto
Corrente presso Banca Monte dei Pachi di Siena n°3531795 importo pari ad € 7.464,74; 3) Conto
Titoli presso Banca Monte dei Pachi di Siena n°4292740 importo pari ad € 30.511,87; 4) Conto
Titoli presso Banca Monte dei Pachi di Siena n°4410570 importo pari ad € 30.584,06.
A discapito di quanto dichiarato nella denuncia di successione, infatti, risulta prodotto in atti esclusivamente l'estratto conto del conto corrente n. 3531795 accesso presso la Controparte_19
, riportante alla data del 1.10.2009 un saldo attivo di € 7.464,74, sicché non è dato
[...]
conoscere se vi siano state movimentazioni successive e quale sia allo stato attuale, e se tuttora permanga, una giacenza attiva suscettibile di divisione.
Neppure tale lacuna avrebbe potuto essere colmata accedendo alla richiesta, formulata dai convenuti in via riconvenzionale, di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., “di tutta la documentazione contabile attestante l'esistenza e relativa movimentazione contabile di conti correnti intestati e/o cointestati e comunque riconducibili al de cuius” (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, dei . Per_1
Come noto, infatti, all'ordine di esibizione è assegnata dall'ordinamento la funzione di strumento istruttorio residuale, ed esso può essere utilizzato solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l'iniziativa non ha finalità meramente esplorative, potendo lo stesso essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante (Cass. Civ., Sez. I, 27.12.2023,
n. 36063).
È evidente, quindi, che non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio della documentazione attinente ai conti correnti di una persona defunta, su istanza degli eredi di questa, trattandosi di documenti di cui gli interessati avrebbero potuto, ex art. 119 TUB e nella invocata qualità di eredi, richiedere l'acquisizione direttamente agli Istituti bancari.
pagina 8 di 11 Ciò chiarito, risulta altresì del tutto indimostrata l'effettiva sussistenza in capo alle odierne parti in causa della qualità di eredi di , al pari della misura della quota secondo cui Persona_10
ciascuna di esse sarebbe chiamata a concorrere alla successione.
Anche sotto questo profilo, infatti, la produzione documentale delle parti è circoscritta al deposito della dichiarazione di successione di e dell'allegato albero genealogico, Persona_10
entrambi privi di qualsivoglia rilevanza probatoria.
È noto, infatti, che in tema di successione legittima, l'onere della prova della qualità di eredi del de cuius, e di chiamati all'eredità di quest'ultimo, deve essere assolto provando, sulla base di specifici fatti genealogici, il rapporto di parentela con il dante causa sul quale la chiamata all'eredità si fonda. In difetto di tale prova, non avendo le parti prodotto i conferenti atti dello stato civile, i quali soli, attraverso la ricostruzione dei rapporti di filiazione, consentono di provare ogni altro rapporto di parentela, non può invocarsi la non contestazione, né possono ritenersi idonee le produzioni documentali aventi ad oggetto la dichiarazione di successione, non potendo le parti, ai fini dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., derivare elementi di prova a proprio favore da proprie dichiarazioni.
Appare quantomai indicativo, peraltro, che lo stesso consulente tecnico d'ufficio si sia limitato a predisporre un progetto divisionale “per stirpi”, aspetto contestato dagli stessi procuratori delle parti, che, a verbale di udienza del 19.11.2024, rappresentavano che “il CTU ha effettuato il progetto divisionale per stirpi, mentre dovrebbero essere individuati singolarmente gli eredi e le rispettive quote”. A fronte di tale doglianza, il consulente, presente in udienza, replicava che
“l'ultimo titolo in atti è rappresentato dalla successione di , e che la Persona_10
documentazione depositata dalle parti non consentiva di identificare le quote spettante a ogni singolo erede, non essendo a tal fine sufficiente quanto riportato dalle parti negli atti processuali”.
Orbene, non può revocarsi in dubbio che costituisse onere delle parti quello di fornire al Giudice, ed al consulente tecnico, gli elementi necessari per procedere alla divisione, e quindi anche di allegare e documentare la misura delle singole quote ereditarie.
Le parti, dunque, non possono dolersi del fatto che il CTU abbia predisposto un progetto divisionale “per stirpi”, non avendo esse stesse assolto al proprio onere della prova, e risultando le risultanze della CTU diretta conseguenza dell'assoluta carenza allegatoria e probatoria delle parti.
pagina 9 di 11 Vero è che, ai sensi dell'art. 469 c.c., se vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
La predetta norma, tuttavia, trova applicazione soltanto nel caso in cui abbia operato, in concreto,
l'istituto della rappresentazione, ossia nel caso in cui al chiamato all'eredità che non abbia potuto o voluto accettare l'eredità sia subentrato un suo discendente.
Nel caso di specie, manca innanzitutto la prova che i soggetti, originariamente chiamati all'eredità di , fossero gli undici fratelli del de cuius (corrispondenti alle stirpi Persona_10
individuate dal CTU). Tale informazione, infatti, è stata dedotta dal consulente, al pari dei dati concernenti la composizione del patrimonio relitto, sulla base esclusivamente dell'albero genealogico allegato alla denuncia di successione versata in atti. Non è stato prodotto dalle parti alcun certificato dello stato di famiglia del de cuius, idoneo a comprovare l'identità dei soggetti chiamati all'eredità.
Analogamente, non è stata allegata documentazione comprovante il decesso o la rinuncia all'eredità di tutti i fratelli e delle sorelle del de cuius, sì da riscontrare quanto riportato nell'albero genealogico, né risulta in alcun modo dimostrato, al di là delle mere allegazioni che è dato leggere negli scritti difensivi, che tutte le odierne parti in causa siano succedute per rappresentazione ai suddetti fratelli e sorelle di . Persona_10
Dunque, alcun valore probatorio può riconoscersi all'albero genealogico allegato alla denuncia di discussione, trattandosi di atto unilaterale formato della parte interessata, che il Tribunale non ha modo di riscontrare in mancanza di ulteriori elementi documentali certi (certificato storico di famiglia, certificato di morte dei vari soggetti coinvolti).
In tale contesto di assoluta carenza documentale, non risulta nemmeno possibile affermare con certezza l'integrità del contraddittorio, permanendo tuttora dubbia la compiuta identificazione degli eredi di tanto con riguardo ai chiamati originari che con riguardo ai Persona_10
chiamati successivi.
In definitiva, alla luce di quanto esposto e considerato, non risulta colmabile né altrimenti superabile la lacunosità della domanda svolta, del tutto priva del necessario supporto probatorio,
“atteso che al fine di procedere all'invocato scioglimento della comunione ereditaria occorre porre l'organo giudicante nelle condizioni di emettere una pronuncia atta a definire la controversia attraverso l'esatta e tempestiva indicazione degli eredi e dei relativi titoli di provenienza” (Corte d'Appello di Roma, Sez. V, 29.1.2024, n. 592).
La domanda, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
pagina 10 di 11 In ragione della ricostruzione in fatto e della assoluta complessità della ricostruzione dell'albero genealogico peraltro mai individuato nella sua esatta composizione da nessuna delle parti che aderiva alla domanda di divisione, le spese di lite, incluse quelle di ctu, si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda di divisione dell'eredità di;
Persona_10
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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