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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Polizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 148/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]. (cod. fisc. Parte_1
) in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul giglio minore C.F._1
nato a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1
Giuseppe Simonetti, giusta procura su foglio separato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso il suo studio, sito in via Venezia n. 81, Gela;
- attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via Controparte_1
G. Cusmano n. 1, (cod. fisc. e p.i. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Giuseppe Fussone, giusta procura su documento informatico separato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via san Giovanni Bosco n. 41,
San Cataldo (CL) ;
- convenuta - OGGETTO: responsabilità medica
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi e memorie ex art.183 sesto comma c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2018, quale esercente la Parte_1
potestà genitoriale sul giglio minore conveniva in giudizio dinanzi a Persona_1 questo Tribunale l' (d'ora innanzi denominata soltanto per sentirla Controparte_1 CP_1
condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'errato trattamento sanitario eseguito sul figlio minore allorché lo stesso, a seguito di un infortunio occorso in data 17.03.2013, aveva fatto accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gela, che gli aveva causato una patologia nota come “gomito valgo”; danni quantificati nella somma complessiva di euro 32.816,50 per il minore
(sub specie di danno biologico) o nella maggiore o minore somma Persona_1
ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione;
e di euro 16.187,00 per i danni patiti dall'attrice iure proprio (di cui euro 187,00 per danno patrimoniale, euro 8.000,00 per danno morale ed euro
8.000,00 per danno esistenziale) o nella maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione.
A sostegno della domanda deduceva:
- che in data 17.03.2013 il figlio minore, accusando un forte dolore al gomito destro a seguito di una caduta all'interno delle mura domestiche, veniva trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Gela, ove veniva sottoposto a visita all'interno del reparto di Ortopedia e Traumatologia alle ore 21:47, all'esito della quale gli veniva diagnosticato “modesto distacco frattura del capitulum numeri e frattura parcellare del processo coronoideo ulna di dx”, trattato con l'applicazione, la stessa sera, di una valva gessata (che sarebbe dovuta essere rimossa l'08.04.2013), con prescrizione di controllo radiografico in data 21.03.2013;
2 - che in data 21.03.2013 l'attrice e il figlio minore si erano presentati presso il succitato reparto per eseguire il prescritto controllo, cui tuttavia l'ortopedico di turno non dava seguito, ritenendolo non necessario;
- che in data 08.04.2013 veniva rimossa, sempre all'interno del medesimo reparto dell'Ospedale di
Gela, la valva gessata, indi eseguita una radiografia di controllo e prescritte delle cure FKT;
- che in data 10.05.2013 il minore aveva eseguito, presso un'altra struttura sanitaria, un'ulteriore radiografia di controllo, da cui emergeva un “distacco epifisario misto del condilo omerale con dislocazione mediale dello stesso, cui si associa dislocazione mediale radio ulnare …”, per il trattamento del quale veniva sottoposto a diverse cure riabilitative.
Si doleva dunque dell'operato dei sanitari dell'Ospedale di Gela, segnatamente consistito nell'errato trattamento della frattura, che avrebbe richiesto una corretta immobilizzazione in posizione intermedia del polso, in luogo della semplice applicazione della valva gessata. Sosteneva
l'attrice che tale omissione aveva aumentato il rischio di scomposizione della frattura, peraltro tardivamente diagnosticata, la quale aveva dunque riportato dei più gravi postumi in ragione dell'omesso controllo radiografico a quindici giorni dall'applicazione della valva, pure prescritto dai sanitari per il giorno 21.03.2013.
Con comparsa del 19.04.2018 si costituiva in giudizio l' convenuta, eccependo CP_1 preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'attrice (in difetto di prova del rapporto genitoriale con il minore) nonché la nullità della domanda per genericità, e deducendone nel merito l'infondatezza, per difetto di prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati.
Evidenziava, in particolare, che i danni paventati erano piuttosto correlabili alle ulteriori terapie cui il paziente si era sottoposto presso altre strutture sanitarie nell'arco temporale andante dall'08.04.2013 (ultimo momento in cui l'attrice si era rivolta all' convenuta) e il 10.05.2013 CP_1
(allorché veniva eseguita la radiografia riportante i pretesi danni) nonché dalla condotta tenuta dallo stesso minore.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione in relazione all'effettivo danno accertato.
Indi la causa all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., espletata la consulenza tecnica d'ufficio e disposti diversi rinvii determinati dall'avvicendarsi di diversi giudici nella titolarità del procedimento nonché dalla
3 necessità di sottoporre ripetute richieste di chiarimenti ai nominati cc.tt.uu., veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità della domanda per genericità. Come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione e financo ribadito dalle Sezioni Unite, la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2012, n. 8077)
Peraltro, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti “assolutamente” incerto.
Nel caso di specie l'attrice ha sufficientemente specificato sia il petitum che la causa petendi, essendo state individuati in maniera puntuale sia i profili di colpa addebitati alla struttura sanitaria sia la specifica natura dei danni di cui ha chiesto il ristoro.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e per quanto di ragione va accolta.
Come è noto, anche anteriormente alla legge n.24/2017 c.d. – (non applicabile ratione Pt_2 Per_2 temporis, essendo la stessa entrata in vigore l'01.04.2017 e di portata non retroattiva), la giurisprudenza della Suprema Corte, che si condivide, ha qualificato la responsabilità della struttura sanitaria in termini di responsabilità contrattuale, per fatto proprio ex art. 1218 cod. civ., ove i danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si è avvalso (vedi per tale distinzione Cass. n.
1620/2012).
Ora, da siffatta qualificazione discendono le conseguenze in punto di valutazione della diligenza e di ripartizione dell'onere probatorio, illustrate da numerosi recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla luce del cd. principio di vicinanza della prova.
Prima della sentenza n. 13533/2001 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, era diffusa l'idea che la ripartizione dell'onere probatorio in caso di responsabilità medica dovesse fondarsi principalmente sulla difficoltà della prestazione, in forza di una interpretazione che tendeva a sopravvalutare gli effetti dell'art. 2236 c.c. sulla finale allocazione della cd. alea terapeutica. Questa
4 regola interpretativa, in punto di prova dell'inadempimento, è stata tuttavia superata con la citata pronuncia del 2001, graniticamente seguita dalla giurisprudenza successiva, che ne ha fatto ampia applicazione in tema di responsabilità medica.
È ormai pacifico, infatti, che spetta al paziente provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale (allegandone la violazione) e l'evento dannoso – consistente nell'aggravamento
(ovvero, in alcuni casi, nella inalterazione) della preesistente patologia, oppure nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, quale effetto del trattamento – mentre a carico del sanitario o della struttura è lasciato l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile, ovvero causalmente estraneo al suo operato, ovvero che l'inadempimento, ove pur esistente, non sia stato la causa dell'evento dedotto, o comunque sia rimasto alieno alla sua sfera soggettiva di signoria, non essendo a lui imputabile ( vedi, tra le altre,
Cass. n. 20904/2013, n. 975/2009, n. 11488/2004, n.10297/2004).
In altri termini, “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
Così precisati la natura della responsabilità e la ripartizione dell'onere della prova, è necessario chiarire quale debba essere il criterio alla stregua del quale accertare la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta del medico e il danno allegato dal paziente.
In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso
5 causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ. n. 16123/2010).
Come precisato da una precedente pronuncia della Suprema Corte: “In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione – anche – preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito” (così la citata Cass. civ. n. 21619/2007, in motivazione).
Nella specie, l'attrice ha assolto gli oneri sulla stessa gravanti, mediante l'allegazione dell'inadempimento qualificato (consistito nell'errato trattamento della frattura del capitulum del polso destro, che avrebbe richiesto, onde scongiurarne la scomposizione poi in effetti intervenuta, una totale immobilizzazione in posizione intermedia nonché la sottoposizione del paziente a controllo radiografico entro quindici giorni dall'applicazione della valva gessata onde monitorare l'evoluzione della frattura) e la prova dell'instaurazione del rapporto contrattuale con il reparto di
, nonché la produzione di un danno, sia pure in Parte_3
termini e con entità diverse da quelle prospettate in atto di citazione.
Per quanto concerne l'elemento fondante la responsabilità costituito dal nesso eziologico si condividono le conclusioni cu sono pervenuti i cc.tt.uu. nominati nel corso del giudizio, dott.
(specialista in medicina legale) e dott. (specialista in Persona_3 Persona_4
ortopedia), il cui elaborato, siccome integrato dai chiarimenti richiesti dal giudice, si presenta chiaro ed esaustivo, supportato da rigorosa analisi medico-legale e basato su un procedimento immune da vizi logici, così da poter essere posto a base della decisione.
6 In particolare i consulenti, dopo un excursus in ordine alle possibili cause delle fratture della specie di quella per cui è causa, al loro livello di incidenza nella popolazione e ai sistemi di classificazione delle stesse adottati in letteratura scientifica (id est: Classificazione di Milch, che ha una valenza descrittiva e contempla la frattura di Tipo I, che interessa il nucleo di ossificazione del capitulum, e di tipo II ove la frattura si estende nella troclea;
Classificazione di Jakob-Skaggs, la quale descrive invece il grado di scomposizione e prevede una frattura di 1° grado - Lieve scomposizione, inferiore a 2 mm;
una frattura di 2° grado - Scomposizione superiore a 2 mm con superficie articolare integra;
una frattura di 3° grado Scomposizione superiore a 2 mm e con interruzione della superficie articolare) hanno evidenziato i limiti dell'indagine radiografica convenzionale nella individuazione della tipologia e del grado della fratture del capitulum, e dunque nel relativo trattamento, e l'opportunità di condurre invece delle metodiche diagnostiche alternative
(la RM, la TC, l'artrografia). Hanno in particolare chiarito che “I limiti dell'indagine radiografica convenzionale sono: la difficoltà talora nel differenziare il grado 1° dal 2°, difficoltà nel differenziare la frattura tipo II secondo Milch da un distacco completo puro della epifisi distale di omero. Le metodiche diagnostiche alternative, oggi a disposizione, che possono essere di ausilio alla diagnosi e conseguentemente alla terapia sono: la RM, (Fig. 1) la TC, l'artrografia. Il trattamento incruento con immobilizzazione in apparecchio gessato è indicato nelle fratture con scomposizione di 1° grado, che rappresentano il 40% delle fratture del capitulum. In questi casi è indicato uno stretto controllo radiografico per evitare di misconoscere una scomposizione secondaria. Il trattamento chirurgico con riduzione a cielo aperto è indicato nelle fratture scomposte di 2° e 3° grado, che rappresentano il 60% delle fratture del capitulum. (…)”.
Hanno quindi concluso – sulla base di un condivisibile iter logico motivato – che “il comportamento dei medici del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Gela appare censurabile. Nel caso in questione si tratta di un distacco epifisario (frattura) misto del gomito dx con scomposizione dei frammenti. Pertanto, la guarigione, in assenza di un intervento chirurgico di riduzione della frattura non sarebbe potuta avvenire proprio per la scomposizione dei frammenti.
La tipologia di frattura richiedeva un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura ed osteosintesi. La buona pratica clinica avrebbe portato ad un approfondimento diagnostico strumentale con indagini radiologiche (Esame TC) per studiare la tipologia di frattura e ad un controllo radiografico a distanza di pochi giorni per evidenziare un'eventuale scomposizione
7 secondaria della frattura (…) Le lesioni riportate sono in rapporto causale con quanto riportato sopra”.
I cc.tt.uu. hanno anche esaustivamente risposto ai diversi chiarimenti richiesti dal
Giudice, giusta ordinanza del 26.02.2022, in esito ai rilievi formulati dal C.T.P. di parte convenuta, in merito all'individuazione delle linee guida applicabili e adeguati alla specificità del caso concreto sulla cui scorta erano pervenuti alle conclusioni sopra rassegnate in ordine alla censurabilità dell'operato dei sanitari nonché all'individuabilità o meno di preesistenze o sopravvenienze indipendenti dal trattamento sanitario che avessero potuto determinare o aggravare i lamentati postumi, rilevando che: “Alla documentazione sanitaria presente agli atti e dalle indagini peritali non si evidenziano pre-esistenze che possano aver avuto un ruolo nel decorso della patologia in questione” (cfr. relazione integrativa depositata in data 27.03.2022) e producendo copiosi stralci della letteratura scientifica a conforto di quanto sostenuto (cfr. relazione integrativa depositata in data 10.02.2023).
Si ritengono altresì superate le doglianze rimostrate avverso la C.T.U. da parte del consulente tecnico dell'A.S.P. convenuta in ordine alla inappropriatezza dei “parametri Milch”, utilizzati dai cc.tt.uu. per classificare l'evento traumatico riportato dal minore rispetto alle fratture delle ossa dell'avambraccio, e in particolare alle fratture prossimali dell'ulna.
Sul punto i cc.tt.uu., dopo aver premesso che “La classificazione di Milch è soltanto una delle tante classificazioni presenti in letteratura, che è stata riportata dai CC.TT.UU. per un breve inquadramento clinico” hanno chiarito che “la lesione ossea di cui era affetto il periziando era altamente complessa” ...…distacco epifisario misto del condilo omerale con dislocazione mediale dello stesso, cui si associa dislocazione mediale radio-ulnare (capitello radiale e olecrano)” e non una semplice frattura prossimale di ulna. Si ribadisce che nel caso in questione si è verificato un complesso distacco epifisario (frattura) misto del gomito dx con scomposizione dei frammenti.
Pertanto, la guarigione, in assenza di un intervento chirurgico di riduzione della frattura non sarebbe potuta avvenire proprio per la scomposizione dei frammenti. La tipologia di frattura richiedeva un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura ed osteosintesi. La buona pratica avrebbe portato ad un approfondimento diagnostico strumentale con indagini radiologiche
(Esame TC) per studiare la tipologia di frattura e ad un controllo radiografico a distanza di pochi giorni per evidenziare un'eventuale scomposizione secondaria della frattura”.
8 Dunque, al di là del sistema classificatorio utilizzato, ciò che rileva, al fine di ritenere la sussistenza del nesso causale, è che, stante l'acclarata complessità della frattura riportata dal minore con scomposizione di frammenti, i sanitari avrebbero dovuto, innanzitutto, indagare il grado di gravità della frattura a mezzo di esami ulteriori (la RM, la TC, l'artrografia) e monitorare l'evoluzione a pochi giorni dall'intervento (cosa che pacificamente non era avvenuta, non essendosi proceduto alla pure prescritta radiografia in data 21.03.2013); indi procedere ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura ed osteosintesi, in assenza del quale non sarebbe stata prospettabile una guarigione.
Passando alla quantificazione dei danni, i cc.tt.uu. hanno evidenziato quanto segue: “In considerazione del tipo e dell'entità della lesione, si conviene valutare la durata della malattia post-traumatica in giorni 60 (SESSANTA) di cui: INABILITA' TEMPORANEA TOTALE GIORNI
20 INABILITA' TEMPORANE PARZIALE AL 75% GIORNI 10 INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE AL 50% GIORNI 10 INABILITA' TEMPORANEAPARZIALE AL 25% GIORNI 20
TALE COMPLESSO NOSOLOGICO CONFIGURA LA PRESENZA DI UN DANNO
PERMANENTE VALUTABILE NELLA MISURA DEL 6% RISPETTO ALLA TOTALE. Tale valutazione dei postumi è stata fatta in base ai più comuni baremés utilizzati (Tabelle micro- invalidità del 2000 tabelle INAIL e Tabelle danno biologico, – ecc.)” (vedi Per_5 Per_6
relazione depositata in data 05.07.2021).
Ora, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
9 Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato, nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
10 Nel caso specifico, peraltro, devono trovare applicazione le tabelle aggiornate alla luce del D.M. 16 luglio 2024 (punto base € 947,30), emanato in attuazione dell'art. 139 D.Lgs. 209/2005
(Codice delle assicurazioni private), oggetto di espresso richiamo, in tema di danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria, ad opera dell'art. 3, terzo comma,
D.L. 158/2012 (conv. con mod. dalla L. 189/2012) e, successivamente, dell'art. 7, quarto comma, L.
24/2017 (in vigore dal 1° aprile 2017).
Infatti, “l'art. 3, comma 3, l. n. 189 del 2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli art. 138 e 139 d.lg. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), deve ritenersi applicabile anche a fatti avvenuti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, trattandosi di normativa che non incide negativamente sull'atto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale” (vedi Trib. Milano n.
1453/2014).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al 16.07.2024 (valore del punto per l'invalidità dell'1% € 947,30), in base ai criteri di calcolo di cui all'art.139 C.d.A., spetta a nelle spiegata qualità a titolo di danno Parte_1
biologico permanente subito dal figlio minore tenuto conto della Persona_1
invalidità del 6%, del coefficiente moltiplicatore del predetto punto percentuale dell'1,7%, dell'età del soggetto all'epoca del trattamento sanitario (8 anni compiuti), non tenendo conto di alcuna percentuale di riduzione per l'età (non avendo il minore compiuto l'undicesimo anno di età), la somma complessiva di € 9.662,46 (€ 947,30 x 6 x 1,7) secondo i valori attuali.
Si ritiene di applicare al danno biologico permanente appena indicato di € 9.662,46
l'aumento percentuale massimo del 20% previsto dall'art.139 CdA, in considerazione della giovane età del danneggiato, del considerevole lasso temporale (un anno e mezzo) nel quale lo stesso è stato costretto a sottoporsi e costanti controlli trattamenti nonché della circostanza, incontestata ed accertata dai cc.tt.uu., per cui una definitiva guarigione sarebbe possibile solo mediante la sottoposizione ad un intervento invasivo di osteotomia correttiva.
Si perviene così all'importo di € 11.594,95 per danno biologico permanente.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 20, parziale al 75% di gg. 10, parziale al 50% di gg. 10, parziale al 25% di ulteriori gg. 20 così come accertato dai cc.tt.uu., si
11 liquida ad equità la somma di € 55,24 al giorno prevista dal citato D.M. 16 luglio 2024, per un totale di € 2.071,50 in valori attuali.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dal minore Persona_1 in conseguenza del trattamento sanitario oggetto del giudizio ammontante ad € 13.666,45, in
[...]
valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice, quale genitore esercente la potestà genitoriale sullo stesso.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 17.03.2013, assunta come data unica sia per il danno da inabilità temporanea che per il danno da invalidità permanente stante il breve intervallo prima della stabilizzazione dei postumi), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione
(con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009
e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
12 Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 13.666,45), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti (€ 11.248,11), quindi il capitale di € 11.248,11 viene rivalutato dal 17.03.2013 alla data della sentenza al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 15.493,34 (di cui € 1.826,89 per interessi) per danno non patrimoniale.
Sulla tale somma – al cui pagamento va condannata la convenuta – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Alla predetta somma va infine aggiunta quella di euro 187,00 patiti dall'attrice in proprio a titolo di danno patrimoniale richiesto per spese mediche documentate, come confermate dai cc.tt.uu.
Appare equo, in relazione al valore della domanda accolta, compensare nella misura di
1/3 le spese di lite tra l'attrice e la convenuta e condannare quest'ultima al pagamento della CP_1
restante quota di 2/3, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché porre le spese di
C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (in termini la massima di Cass.
n.3438/ 2016).
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata per l'intero (e non per la sola quota di 2/3) nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore del decisum,
13 ex art. 5 D.M. citato, e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione
5.200,00 – 26.000,00 parametri medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale].
Vanno infine definitivamente poste a carico dell convenuta le spese di C.T.U., già CP_1
liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento della domanda proposta da in proprio e nella qualità Parte_1
di esercente la potestà genitoriale sul giglio minore Persona_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore di nella spiegata qualità della somma di € 15.493,34, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo a titolo di danno biologico patito dal figlio minore a causa del trattamento sanitario eseguito in data 17.03.2013 dai sanitari del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Gela, nonché l'ulteriore somma di euro 187,00 a titolo di danno patrimoniale subito iure proprio;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite nella misura di 2/3, spese che liquida, per intero nella somma di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- dichiara compensate tra le parti le spese per la restante quota di 1/3;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della convenuta
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Così deciso in Gela, il 16.06.2025
Il Giudice
Giulia Polizzi
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