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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3467 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11569/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
29.9.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11569/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Torrisi Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/12/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che il ricorrente fosse affetto da “Esiti di tumerectomia renale sinistra in follow up negativo per ripresa di malattia, modesto deficit ventilatorio in BPCO e artrosi a lievissima incidenza funzionale” concludendo che “Tale noxa patologica, non determina al ricorrente, una permanente riduzione della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Pertanto, è soggetto NON INVALIDO e NON INABILE con decorrenza dal mese di maggio 2024”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la pensione ordinaria di inabilità o per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 29.9.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984, a decorrere dal mese di maggio 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 e 4 l. 222/1984 sono: a) capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (essere invalidi al 67%);
b) anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di maggio 2024, dovendo di contro ritenersi esclusa la sussistenza dei requisiti per ottenere la pensione di inabilità parimenti oggetto di domanda.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che , nato a [...] il [...] ed affetto da esiti di tumorectomia Parte_1 renale sini-stra per CA (2023) in atto in follow up, da BPCO e sindrome delle a-pnee ostruttive del sonno, da cardiopatia ipertensiva in II NYHA, da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con deformazione a cuneo dei corpi vertebrali di e da depressione endoreattiva di grado C.F._2 me-dio-lieve, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/84, in atto, presenti una riduzione di oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupa-zioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dal maggio 2024 e con revisione al maggio 2026”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con
2 riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, a decorrere dal mese di maggio
2024.
4. In considerazione dell'accertamento parziale delle condizioni sanitarie fatte valere in giudizio, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 30/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
29.9.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11569/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Torrisi Giuseppe;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09/12/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che il ricorrente fosse affetto da “Esiti di tumerectomia renale sinistra in follow up negativo per ripresa di malattia, modesto deficit ventilatorio in BPCO e artrosi a lievissima incidenza funzionale” concludendo che “Tale noxa patologica, non determina al ricorrente, una permanente riduzione della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Pertanto, è soggetto NON INVALIDO e NON INABILE con decorrenza dal mese di maggio 2024”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la pensione ordinaria di inabilità o per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 29.9.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione nei termini di legge.
3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno ordinario di invalidità ex lege
222/1984, a decorrere dal mese di maggio 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex artt. 1 e 4 l. 222/1984 sono: a) capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo (essere invalidi al 67%);
b) anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di maggio 2024, dovendo di contro ritenersi esclusa la sussistenza dei requisiti per ottenere la pensione di inabilità parimenti oggetto di domanda.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha concluso che , nato a [...] il [...] ed affetto da esiti di tumorectomia Parte_1 renale sini-stra per CA (2023) in atto in follow up, da BPCO e sindrome delle a-pnee ostruttive del sonno, da cardiopatia ipertensiva in II NYHA, da spondilodiscoartrosi lombo-sacrale con deformazione a cuneo dei corpi vertebrali di e da depressione endoreattiva di grado C.F._2 me-dio-lieve, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/84, in atto, presenti una riduzione di oltre i due terzi della sua capacità di lavoro, in occupa-zioni confacenti alle sue attitudini a decorrere dal maggio 2024 e con revisione al maggio 2026”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con
2 riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, a decorrere dal mese di maggio
2024.
4. In considerazione dell'accertamento parziale delle condizioni sanitarie fatte valere in giudizio, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 30/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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