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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33165/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33165/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALZANO MARGHERITA Parte_1 C.F._1
( ) con studio in VIA GIOVANNI ENRICO PESTALOZZI 1 20138 MILANO C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. ), con il _1 C.F._3 CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. MARONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA VIVAIO, 22 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATINI LORENZA Controparte_3 C.F._5
e dell'avv. MODENA GABRIELA MARIA con studio in VIA CURTATONE, 16 20122 MILANO;
,
CONVENUTI
ASSICURATRICE (C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VILLANO ROSARIA, con studio in VIA VOLTA, 62 22100 COMO, presso il difensore avv. VILLANO ROSARIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i dottori Parte_1 _1
e quest'ultimo in qualità di titolare e direttore sanitario della clinica
[...] CP_2 Controparte_3
per accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. dei citati convenuti per l'erroneo ed CP_3 inadeguato trattamento medico prestato in suo favore e per sentirli condannare, in via alternativa o pro quota, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'attore, nonché per ottenere, previa risoluzione del contratto d'opera professionale, la restituzione delle somme versate oltre ad interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
L'attore ha dedotto di essersi rivolto ai resistenti dott. e dott. , operativi presso il centro _1 CP_2
Odontoiatrico e di avere concordato l'esecuzione di prestazioni odontoiatriche avente un costo di CP_3 complessivi € 1.069,00, di cui la somma di €1000,00 era stata corrisposta dall'attore a titolo di acconto.
Le prestazioni odontoiatriche pattuite erano state svolte dal medico chirurgo odontoiatra prof. in data _1
16.6.2017.
A seguito dei trattamenti eseguiti, l'attore lamentava l'insorgenza di persistenti dolori per i quali, dapprima, si rivolgeva al P.S. dell'Ospedale di Pordenone e, successivamente, contattava la clinica ove, dopo essere CP_3 stato sottoposto a nuova visita, il dott. gli consigliava di continuare la terapia antibiotica. CP_3
Nel mese di ottobre 2018 il sig. si recava per l'ultima volta presso il centro per la rimozione di un Pt_1 CP_3 impianto dentario ad opera del dott. _1
L'attore a seguito di numerose richieste esperite nei confronti dei convenuti, in data 7.2.2021, depositava ricorso per ingiunzione di consegna della propria cartella clinica, nonchè per il rilascio della documentazione fiscale relativa ai pagamenti sostenuti per le prestazioni e le cure esperite presso la clinica CP_3
L'attore ha quindi allegato di avere subito i seguenti danni: € 7.294,00 per danno biologico permanente e temporaneo;
€ 5.000,00 a titolo di spese per porre in essere gli interventi correttivi dei danni;
€ 2.100,00 per a titolo di danno morale;
€ 5.000,00 per il danno esistenziale sofferto;
€ 3.000 a titolo di danno da perdita di chances;
€ 1.000 quale ripetizione dell'acconto pagato.
L'attore ha inoltre chiesto che i convenuti vengano condannati al pagamento di ulteriori € 5.000 a titolo di pubblicità ingannevole svolta a mezzo social network dagli stessi.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del presente Controparte_3 giudizio ai sensi dell'art. 8 L. m. 24/2017 per mancato esperimento del ricorso per consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, del procedimento di mediazione.
Nel merito, il convenuto ha poi dedotto l'infondatezza della domanda attorea relativa al danno sofferto per mancata consegna della cartella clinica, allegando di non avere mai ricevuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo relativo al rilascio della stessa.
Sempre nel merito, il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto lo studio dentistico non poteva essere considerato una clinica, bensì un mero studio professionale in cui ogni CP_3
pagina 2 di 13 medico svolge la propria attività in totale indipendenza professionale rispetto agli altri, adottando un proprio tariffario e con dei propri pazienti.
In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto la condanna di ad essere tenuto indenne in caso di _1 accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si sono costituiti e i quali, CP_2 _1 dopo aver eccepito l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 8 L.n. 24/2017, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa per essere tenuti indenni dalle conseguenze Parte_2 derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attoree.
Nel merito, e in via principale, i convenuti hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea per avere gli stessi eseguito gli interventi in maniera diligente.
Si è costituita la terza chiamata che ha preliminarmente contestato la Parte_2 fondatezza delle richieste risarcitorie di parte attrice, nonchè la insussistenza della prova della responsabilità degli assicurati.
Con riferimento al rapporto assicurativo, ha richiamato le condizioni di polizza Parte_2 prevedenti la operatività della garanzia soltanto per la quota di danno cagionata dal proprio assicurato, precisando che per i danni conseguenti ad implantologia la garanzia era prestata con lo scoperto del 10% per ogni sinistro, con il massimo di €5.000.
La causa, dopo l'introduzione da parte dell'attore del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale ed è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta.
1. Le questioni preliminari
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione svolta da Controparte_3
Invero, in base all'attuale contesto normativo e, in particolare, ai sensi dell'art. 7 l.n. 24 del 2017: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Non porta a diverse conclusioni la allegazione secondo cui i dottori avrebbero operato in situazione di _1 totale indipendenza, avendo stipulato con lo studio dentistico un mero contratto di co-working con “concessione della poltrona”.
Nel caso di specie, ciò che rileva non è tanto il rapporto che lega gli operatori sanitari al dott. bensì la CP_3 funzione rivestita da quest'ultimo rispetto al paziente sig. , ovvero quella di titolare e direttore sanitario Pt_1 dello studio odontoiatrico in cui l'attore veniva curato e operato.
Peraltro, occorre rilevare che la scrittura privata stipulata tra il dott. e i dott. (doc. 1 CP_3 _1 fascicolo resistenti evidenzia come sia i materiali, che gli strumenti tecnologici utilizzati, che il servizio di _1
pagina 3 di 13 sterilizzazione, siano stati messi a disposizione dello Studio il che porta a ritenere che l'ambito delle CP_3 prestazioni svolte da tale istituto sia stato più ampio rispetto alla mera locazione dello studio ove è stato eseguito l'intervento.
In virtù della posizione dallo stesso ricoperta, deve ritenersi sussistente in capo al convenuto un CP_3 obbligo di vigilanza e garanzia sia rispetto alle prestazioni erogate sia rispetto al personale sanitario operante all'interno della struttura.
Pertanto, il fatto che, secondo quanto prospettato dalla difesa del dott. il proprio studio si sarebbe CP_3 limitato a mettere a disposizione la sola sala operatoria non comporta il venire meno di tale responsabilità, essendo egli chiamato a rispondere delle eventuali condotte colpose imputabili ai sanitari che hanno prestato la propria opera in tale studio.
2. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità dei convenuti sotto il profilo della adeguatezza e correttezza delle cure e prestazioni odontoiatriche eseguite in favore dell'attore, sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta agli stessi ed i danni lamentati dalla parte, nonché sulla domanda di risoluzione del contratto stipulato con la clinica CP_3
3. La consulenza tecnica
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, nel contraddittorio con i convenuti dott. e dott.ri e della terza chiamata CP_3 _1 Parte_2
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. e dott. emergono i seguenti dati: Persona_1 Persona_2
a) si recava presso il Centro Odontoiatrico dott. nell'anno 2017 per incontrare i Parte_1 CP_3 CP_ dottori e di Napoli che avevano una convenzione con Groupon e che si recavano CP_2 saltuariamente presso il Centro;
b) la radiografia del paziente, datata 19 maggio 2017, antecedente alle prestazioni rese dal Centro Accialini, ha rivelato una situazione precaria a carico sia dell'arcata superiore che inferiore per la presenza di parodontopatia diffusa a diversi elementi dentali. In particolare, “a carico dell'arcata superiore la presenza di elementi dentali dall'elemento 1.7 migrato in 1.6 ed elementi da 1.5 a 2.7 con la presenza di moncone protesico di 1.3 con perno moncone inserito e una corona protesica su 2.2 con pilastro implantare. Presenza di terapia canalare dell'elemento 1.6 con ricostruzione coronale. A carico dell'arcata inferiore è presente un manufatto protesico dell'elemento 4.6 con marcata rarefazione periapicale e parziale terapia canalare. Presenza di corona a sbalzo nella regione del 4.5. Elementi dentali naturali da 4.4 all'elemento 3.3 con edentulia in 3.4 e presenza di 3.5”;
c) a seguito dell'esecuzione della radiografia, dalla cartella clinica si evince che veniva eseguito sondaggio parodontale e ablazione del tartaro con levigatura radicolare all'arcata superiore e inferiore;
d) in data 16 giugno 2017 l'attore veniva sottoposto a intervento, della durata di tre ore, effettuato dal dott. di “avulsione dell'elemento 4.6 con revisione cavitaria e inserzione di impianto in regione _1
4.5”;
pagina 4 di 13 e) il paziente non segnalava alcuna problematica nel corso dell'intervento, mentre al termine dello stesso e nei giorni a seguire riferiva di avere forti algie in regione 4.5 con continui capogiri, nausea e senso di spossatezza. Per tali problematiche, l'attore telefonava ai dottori i quali riferivano di non essere a _1
Milano e che tali sintomi erano normali dopo un intervento come quello effettuato dal sig. ; Pt_1
f) trascorso qualche giorno da tali contatti, l'attore si recava nuovamente presso il Centro del dott. il quale lo sottoponeva a visita e consigliava di continuare la terapia antibiotica;
CP_3
g) nel periodo tra luglio del 2017 sino al mese di ottobre 2018 l'attore tornava presso il centro CP_3 dove il dott. rimuoveva l'impianto 4.6 e, a seguito di tale rimozione, il paziente riferiva di _1 sentirsi sollevato, sebbene presentasse ancora gonfiore alla porzione destra della guancia;
h) dopo la rimozione dell'impianto l'attore dichiarava di non essersi più recato presso il Centro Accialini;
i) al termine delle terapie, secondo quanto accertabile in base alla radiografia eseguita dopo aver interrotto i rapporti professionali con il dott. il paziente presentava “a carico dell'arcata superiore la _1 presenza di moncone radicolare dell'elemento 1.6 che presenta rarefazione peri apicale e processo carioso mesiale al moncone. Frattura dell'elemento 1.5 e elemento 1.4. Presenza di perno moncone a carico dell'elemento 1.3 ed elementi naturali dall'elemento 1.2 all'elemento 2.2. Corona protesica in
2.3 ed elementi naturali il 2.4,2.5,2.6,2.7 di cui l'elemento 2.6 presenta trattamento canalare e corona protesica. A carico dell'arcata inferiore presenza di elementi naturali dall'elemento 4.4. all'elemento
3.3, edentulia in 3.4, presenza di 3.5 con presenza di ectasia parodontale. Edentulia distale in regione
3.6, 3.7. A carico del quarto quadrante presenza di impianto in regione 4.5 non osteo integrato e rimaneggiamento osseo in regione 4.6 dovuto alla perdita dell'impianto secondariamente inserito.
Presenza di elemento 4.7”;
j) le prestazioni rese in favore del paziente sono risultate corrette dal punto di vista della scelta terapeutica, risultando una delle soluzioni possibili al fine di non coinvolgere elementi dentali sani, che se utilizzati avrebbero potuto andare incontro a complicazioni inerenti alla vitalità degli stessi;
k) con riferimento alla fase esecutiva e progettuale, i CTU hanno evidenziato come a causa della scarsa documentazione e dell'interruzione da parte dell'attore dei rapporti professionali con i convenuti, non sia possibile confermare o segnalare condotte imperite o negligenti, rilevando tuttavia una condotta imprudente correlata alla distanza tra l'attore e il convenuto dott. che non ha permesso a _1 quest'ultimo di monitorare personalmente l'andamento clinico della vicenda in concreto e che, tuttavia, in caso di prestazioni immuni da censure non vi sarebbero state le lesioni rilevate, incidenti anche sulla funzione masticatoria;
l) al riguardo si è riscontrato che, tenendo conto delle condizioni preesistenti del paziente, della natura entità delle lesioni subite, il rimaneggiamento osseo in regione di inserzione implantare si considera in rapporto causale con il fallimento degli impianti inseriti in posizione 4.5 e 4.6 (pag. 14 CTU);
m) relativamente al consenso informato sottoscritto dall'attore, esso prevedeva le complicanze possibili e i risultati conseguibili dovuti agli interventi così come eseguiti. In particolare, con riferimento pagina 5 di 13 all'insuccesso degli impianti viene riportato come questa evenienza sia possibile a circa cinque anni;
n) si è quindi accertata un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 25%, corrispondente ai disagi e alle sofferenze patite dall'attore;
o) si è poi accertato il residuare di un danno biologico del 1% che si identifica nel riassorbimento osseo in regione 4.5 e 4.6.;
p) le spese mediche future sono state stimate nella somma di € 800,00 comprensive del confezionamento di una protesi provvisoria rimovibile che porti i due elementi mancanti al fine di recuperare la funzione masticatoria.
Con riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti legali del dott. , nelle quali hanno richiesto la CP_3 modificazione in tutta la perizia della denominazione da “Clinica/Centro” con quella di “Studio Privato” del dott.
i CTU hanno precisato che tali considerazioni non tengono conto del dato fondamentale secondo cui il CP_3 dott. risulta direttore sanitario della struttura ove hanno operato i dott. CP_3 _1
In particolare, secondo il giudizio dei CTU, in forza di tale ruolo, la sua figura funge da garante del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della struttura stessa, sia pubblica che privata, e tra i suoi compiti vi è l'obbligo di assicurarsi che le attività siano effettuate in sicurezza, da personale sanitario con adeguata preparazione ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate oltre che in modo conforme alle regole di deontologia professionale (pagg. 16 e 17 CTU).
4. La valutazione della consulenza tecnica e delle domande svolte dagli attori
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
In base alle risultanze della relazione peritale, si ritiene, in primo luogo, ravvisabile la responsabilità contrattuale dei convenuti e . _1 CP_2
E' invero pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale tra l'attore e tali convenuti, non essendo contestate le allegazioni svolte sul punto nell'atto di citazione da cui emerge che il sig. si era rivolto, prima di essere Pt_1 trattato presso lo studio odontoiatrico, a tali professionisti, i quali avevano suggerito l'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa.
In via generale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, 16 gennaio 2009
n. 975, Cass.civ. sez. 3 21 luglio 2011 n. 15993, Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28991).
pagina 6 di 13 Nel caso in esame, da un lato si è rilevata la condotta imprudente dei convenuti in relazione al mancato adeguato monitoraggio del caso clinico alla luce della distanza territoriale rispetto al paziente.
Dall'altro lato, dopo i trattamenti svolti dai convenuti si è accertato il fallimento dei due impianti inseriti in posizione 4.5 e 4.6., con rimaneggiamento osseo.
Orbene, a fronte di una scarna documentazione clinica, così come evidenziato dal CTU, e del verificarsi di un evento sfavorevole che ha compromesso il buon esito dell'intervento di protesizzazione, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta ai convenuti fornire la prova liberatoria della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. e quindi dimostrare che l'intervento è stato eseguito nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte e che l'evento dannoso deriva da causa non imputabile.
Occorre poi rilevare che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., “non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass.civ. sez. 3, 30 giugno 2015 n.13328).
In particolare, secondo il ragionamento della Corte, nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico vengono in rilievo due ipotesi alternative: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed in tal caso andrà esente da responsabilità, senza che rilevi il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze"; oppure, il medico non riesce a fornire tale prova, e quindi non rileverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto.
Pertanto, non avendo i convenuti assolto a tale onere probatorio, va affermata la responsabilità contrattuale degli stessi.
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dal paziente e l'operato dei convenuti.
I consulenti hanno invero rilevato la presenza di esiti dannosi conseguenti all'inserimento dei due impianti nelle regioni 4.5 e 4.6., affermando come, sulla base delle conoscenze mediche e statistiche, in ipotesi di prestazioni immuni da censure non ci sarebbe stata compromissione dell'integrità psicofisica dell'attore (cfr. pag. 14 e 15).
Per quanto riguarda il dott. convenuto in causa in qualità di titolare e direttore _1 Controparte_3 sanitario dello studio in cui il sig. veniva visitato e operato, si ritiene infondata l'eccezione volta a Pt_1 contestare il suo difetto di legittimazione.
Invero, trova applicazione alla fattispecie, anzitutto, il disposto dell'art. 7 della L.n. 24 del 2017: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
pagina 7 di 13 In secondo luogo, come rilevato dalla Corte di Cassazione “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a
disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ. Sez. 3, 14 giugno 2007 e Cass.civ., sez. 3, 22 settembre
2015 n. 18610).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, il dott. ha ricoperto il ruolo di titolare CP_3
e direttore sanitario dello studio odontoiatrico in cui l'attore è stato curato.
Appaiono a tal fine irrilevanti le allegazioni secondo cui i dottori avrebbero operato in situazione di totale _1 indipendenza, avendo stipulato con lo studio dentistico un mero contratto di co-working con “concessione della poltrona”, posto che, in base alla citata normativa ed al quadro giurisprudenziale sopra delineato, la valutazione sulla responsabilità prescinde dalla natura del rapporto che lega gli operatori sanitari al titolare dello studio, derivando dalla funzione rivestita da quest'ultimo.
Peraltro, occorre rilevare che la scrittura privata stipulata tra il dott. e i dott. (doc. 1 CP_3 _1 fascicolo convenuti) evidenzia come sia i materiali, che gli strumenti tecnologici utilizzati, che il servizio di sterilizzazione, siano stati messi a disposizione dello Studio Accialini, il che porta a ritenere che l'ambito delle prestazioni svolte dal titolare dello studio sia stato più ampio rispetto alla mera locazione dello studio ove è stato eseguito l'intervento.
In virtù della posizione dallo stesso ricoperta, deve ritenersi sussistente in capo al convenuto un CP_3 obbligo di vigilanza e garanzia sia rispetto alle prestazioni erogate sia rispetto al personale sanitario operante all'interno della struttura.
Pertanto, il fatto che, secondo quanto prospettato dalla difesa del dott. il proprio studio si sarebbe CP_3 limitato a mettere a disposizione la sola sala operatoria non comporta il venire meno di tale responsabilità, essendo egli chiamato a rispondere delle eventuali condotte colpose imputabili ai sanitari che hanno prestato la propria opera in tale studio.
Occorre poi rilevare che, alla luce del combinato disposto dell'art. 9 comma 7 e dell'art. 10 comma 2, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria privata – nella cui nozione rientra anche lo studio medico –
pagina 8 di 13 sorge anche nel caso di esercente la professione sanitaria che si avvalga della struttura per l'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente, escludendo in tal caso soltanto la applicazione del limite alla misura rivalsa previsto dall'art. 9 comma 6 della legge Gelli.
Pertanto, sussiste la responsabilità solidale dei convenuti in relazione ai profili sopra accertati.
Va invece esclusa, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, la dedotta violazione dell'obbligo di informazione gravante sui sanitari, essendovi evidenza della sottoscrizione da parte del paziente del modulo di consenso informato, indicante le possibili complicanze e i risultati conseguibili con gli interventi proposti ed eseguiti.
5. Il danno risarcibile e la domanda di risoluzione
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno alla salute e di danno da sofferenza, e del danno non patrimoniale, costituito dalle spese mediche sostenute e da quelle future per il ripristino dei danni cagionati dai convenuti.
Inoltre, l'attore ha svolto domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale con condanna dei convenuti alla restituzione dei compensi versati.
La gravità dell'inadempimento accertato e le conseguenze prodotte in termine di sostanziale inutilizzabilità del lavoro svolto dai convenuti fanno, quindi, in primo luogo, ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Per quanto riguarda la correlata domanda di restituzione dei compensi, dalla documentazione prodotta emerge che il sig. , dopo la visita fatta dai dottori in data 19.5.2017, decideva di annullare il coupon Pt_1 _1 acquistato sul sito Groupon, dovendo eseguire interventi diversi da quelli compresi in tale convenzione, per cui l'attore otteneva la restituzione della somma pagata per l'acquisto di tale coupon (doc. 4).
Per quanto riguarda il pagamento della somma di €1.000,00 che l'attore asserisce di avere versato in contanti, posto a fondamento della decisione sul punto il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., è possibile ritenere ammessi i fatti specificamente non contestati dalle parti costituite.
Pertanto, in accoglimento della domanda restitutoria, va disposta la condanna dei convenuti dott. e _1
, quali soggetti che hanno ricevuto il compenso, alla restituzione in favore di della CP_2 Parte_1 somma di €1.000,00.
Tale somma va maggiorata di interessi, al tasso legale, con decorrenza dal pagamento al saldo.
Venendo alla domanda risarcitoria svolta dall' attore si osserva quanto segue.
Secondo le condivisibili conclusioni esposte nella CTU che il giudicante fa proprie, la condotta ascritta ai convenuti ha determinato un danno alla salute di natura permanente, costituito dal riassorbimento osseo in regione 4.5 e 4.6 quantificato nella misura del 1%.
Tale danno va quantificato in conformità con l'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 7 comma 4 L.24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
pagina 9 di 13 Utilizzando il citato criterio, spetta all'attore a titolo di danno permanente l'importo di €819,41, considerando l'età dell'attore al momento dell'intervento di impianto (37 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2023.
In relazione all'inabilità temporanea si condivide la valutazione espressa dal consulente quantificata in 30 giorni al 25% e, quindi, va riconosciuta all'attore la somma di € 414,30 (determinata considerando come valore base la somma di €55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente per l'invalidità accertata).
Con riferimento alla richiesta di attribuzione del danno morale, si rileva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. III, 19 febbraio 2019 n. 4878).
L'onere di allegazione richiede che il danneggiato indichi i fatti dai quali emerge la sofferenza morale della parte.
Nel caso in esame, l'attore nell'atto introduttivo non ha svolto alcuna specifica allegazione sul danno da sofferenza interiore, essendosi limitato a richiedere il risarcimento del danno morale.
Ne deriva che tale richiesta non può essere accolta.
Peraltro, non potrebbe comunque essere liquidata la somma richiesta dall'attore a tale tiolo, posto che, in base al comma terzo del citato art. 139, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Per le stesse ragioni non può essere accolta neppure la domanda di personalizzazione del danno, in quanto del tutto generica, e priva del sostegno di qualsiasi allegazione a supporto.
Sul punto è opportuno evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. Cass. sez. III, 11 novembre 2019
n.28988, Cass. ord. n 4 marzo 2021 n.5865).
Con riferimento al danno esistenziale, si osserva che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità liquidazione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale;
invero poiché il danno esistenziale individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicchè la sua autonoma pagina 10 di 13 liquidazione costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 agosto 2018
n.20795).
Il danno non patrimoniale va, quindi, liquidato nella complessiva somma di €1233,71 1.644,91.
Sull'importo devalutato alla data dell'illecito (giugno 2017) di € 1036,73 spettano gli interessi compensativi da lucro cessante, da liquidarsi in base al tasso legale sulle somme via via rivalutate con decorrenza da giugno 2017, che ammontano a €119,56.
Risulta altresì dovuta la corresponsione delle somme occorrenti per porre rimedio alle cure incongrue prestate dai convenuti aventi ad oggetto il confezionamento di una protesi provvisoria rimovibile che porti i due elementi mancanti, al fine di recuperare la funzione masticatoria del sig. . Pt_1
La stima effettuata in sede di consulenza tecnica, pari a € 800,00, si reputa congrua.
Trattandosi di esborso futuro, gli interessi su tale somma vanno riconosciuti con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda l'ulteriore danno lamentato dall'attore derivante da pubblicità ingannevole, si richiama quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di responsabilità civile, il consumatore che, lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole, agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere ingannevole della pubblicità, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose” (Cass. n. 26516 del 2009).
La domanda pertanto non può essere accolta in quanto, anche indipendentemente dalla verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti della pubblicità ingannevole, risulta genericamente formulata e non sorretta da specifiche allegazioni .
Il credito dell'attore ammonta quindi a € 2.153,27.
In definitiva i convenuti e quale direttore sanitario del centro _1 CP_2 Controparte_3 odontoiatrico vanno condannati al pagamento in favore di della somma di € 2.153,27 CP_3 Parte_1
6. La domanda di regresso svolta dal dott. nei confronti di CP_3 _1
Il convenuto, in via subordinata, ha svolto domanda di regresso nei confronti del dott. ritenendo _1 imputabile a quest'ultimo il danno accertato in questa sede e rispetto al quale è stata pronunziata condanna solidale e in considerazione del patto di manleva stipulato nel contratto concluso tra le parti.
Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 24/2017 l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
A riguardo si osserva che, in caso di esercizio del diritto di rivalsa, è la struttura che svolge tale azione a dover dimostrare che il professionista è responsabile di aver cagionato il danno quantomeno a titolo di colpa grave, avendo cioè commesso violazioni evidenti e rilevanti dei doveri di diligenza, prudenza o perizia.
Nel caso di specie, il convenuto non ha adempiuto al suddetto onere probatorio.
pagina 11 di 13 Esaminate le risultanze della CTU, infatti, non si ravvisano elementi da cui poter desumere una condotta gravemente colposa del dott.
considerato che
non sono stati evidenziati rilevanti ed evidenti scostamenti _1 dalle regole della perizia, né dai canoni della diligenza e prudenza.
Ciò posto, non consente di pervenire a diverse conclusioni il patto di manleva contenuto nel contratto di collaborazione stipulato tra le parti, in quanto in contrasto con la citata disciplina dettata dalla Legge Gelli-
Bianco che ha natura imperativa.
7. La domanda di garanzia nei confronti di Parte_2
nella comparsa di intervento, ha allegato di essere la società assicuratrice
[...] CP_ della responsabilità civile dei dottori e e ha svolto sia delle difese sul merito della domanda di CP_2 parte attrice, sia su contenuto e limiti del rapporto assicurativo.
Ciò posto, con riferimento alle difese svolte sul merito della domanda attorea, si richiama quanto fin qui esposto in relazione alla sussistenza della dedotta responsabilità professionale, al danno accertato in capo all'attore ed al nesso causale tra la condotta dei dottori ed il danno. _1
Con riferimento al rapporto assicurativo, si osserva che, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, l'obbligazione indennitaria non comprende il credito relativo alla restituzione dei compensi (docc. 2 e
3 art. 18).
Non si ritiene applicabile la limitazione dell'indennizzo previsto dalla clausola 16 lett. i), relativa all'insuccesso in un intervento di implantologia.
Invero, l'interpretazione di tale clausola, in combinato disposto con quanto previsto alla precedente lett.h) che si riferisce ai danni conseguenti all'implantologia, è indice della riferibilità di tale pattuizione al caso in cui si sia verificato solo il fallimento dell'impianto e l'insuccesso non sia correlato ad una condotta colposa (tant'è che si richiede la dichiarazione dell'assicurato relativa al fatto che l'insuccesso non sia determinato da responsabilità di terzi).
La fattispecie in esame esula da tale previsione, sia perché si è accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti sia perché è stato accertato un danno diverso dal mero insuccesso dell'intervento.
Pertanto, risulta applicabile la condizione di polizza di cui alla lett. h) prevedente la franchigia a carico dell'assicurato, pari al 10% con un massimo di € 5000,00 (docc. 2 e 3 art. 16 punto h).
In relazione alla dedotta limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla quota attribuibile ai convenuti, si osserva che, come rilevato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (Cass.civ., sez. 3, 20 giugno 2023 n.17656). CP_ Ne deriva che è tenuta a tenere indenne i dottori e dal pagamento Parte_2 CP_2 in favore di da quanto gli stessi dovranno pagare all'attore a titolo di risarcimento ed interessi, Parte_1 dedotta la franchigia del 10%.
pagina 12 di 13
8. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza dei convenuti, va disposta la condanna degli stessi, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, secondo i valori medi, oltre al rimborso delle spese di CTU. Le spese vanno corrisposte allo Stato, data l'ammissione di al gratuito patrocinio. Parte_1
Va disposta la compensazione delle spese tra i convenuti.
Quanto alla domanda di garanzia, l'assicurazione è tenuta a rifondere le spese dell'assicurato, liquidate secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la risoluzione del contratto stipulato tra i convenuti e e per l'effetto condanna Parte_1
alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1000,00, oltre ad _1 CP_2 interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna e in solido, al pagamento, a titolo di _1 CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni, in favore dell'attore della somma di € 2.153,27 oltre ad interessi Parte_1 al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna i citati convenuti, in solido, alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2552,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU;
4) rigetta la domanda di garanzia svolta da;
Controparte_3
5) compensa integralmente tra i convenuti le spese del giudizio;
CP_
6) in accoglimento della domanda di garanzia svolta dai dottori e , condanna CP_2 [...]
a tenere indenne i convenuti da quanto dovrà pagare all'attore per Parte_2 Parte_1 capitale, interessi come indicato al capo 2) del dispositivo, dedotta la franchigia del 10%, e per spese di cui al capo 3) ;
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e Parte_2 CP_2
liquidate in € 2552,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa _1 come per legge.
Milano, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33165/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BALZANO MARGHERITA Parte_1 C.F._1
( ) con studio in VIA GIOVANNI ENRICO PESTALOZZI 1 20138 MILANO C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. ), con il _1 C.F._3 CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. MARONE RICCARDO, elettivamente domiciliato in VIA VIVAIO, 22 MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LATINI LORENZA Controparte_3 C.F._5
e dell'avv. MODENA GABRIELA MARIA con studio in VIA CURTATONE, 16 20122 MILANO;
,
CONVENUTI
ASSICURATRICE (C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VILLANO ROSARIA, con studio in VIA VOLTA, 62 22100 COMO, presso il difensore avv. VILLANO ROSARIA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio i dottori Parte_1 _1
e quest'ultimo in qualità di titolare e direttore sanitario della clinica
[...] CP_2 Controparte_3
per accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. dei citati convenuti per l'erroneo ed CP_3 inadeguato trattamento medico prestato in suo favore e per sentirli condannare, in via alternativa o pro quota, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'attore, nonché per ottenere, previa risoluzione del contratto d'opera professionale, la restituzione delle somme versate oltre ad interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.
L'attore ha dedotto di essersi rivolto ai resistenti dott. e dott. , operativi presso il centro _1 CP_2
Odontoiatrico e di avere concordato l'esecuzione di prestazioni odontoiatriche avente un costo di CP_3 complessivi € 1.069,00, di cui la somma di €1000,00 era stata corrisposta dall'attore a titolo di acconto.
Le prestazioni odontoiatriche pattuite erano state svolte dal medico chirurgo odontoiatra prof. in data _1
16.6.2017.
A seguito dei trattamenti eseguiti, l'attore lamentava l'insorgenza di persistenti dolori per i quali, dapprima, si rivolgeva al P.S. dell'Ospedale di Pordenone e, successivamente, contattava la clinica ove, dopo essere CP_3 stato sottoposto a nuova visita, il dott. gli consigliava di continuare la terapia antibiotica. CP_3
Nel mese di ottobre 2018 il sig. si recava per l'ultima volta presso il centro per la rimozione di un Pt_1 CP_3 impianto dentario ad opera del dott. _1
L'attore a seguito di numerose richieste esperite nei confronti dei convenuti, in data 7.2.2021, depositava ricorso per ingiunzione di consegna della propria cartella clinica, nonchè per il rilascio della documentazione fiscale relativa ai pagamenti sostenuti per le prestazioni e le cure esperite presso la clinica CP_3
L'attore ha quindi allegato di avere subito i seguenti danni: € 7.294,00 per danno biologico permanente e temporaneo;
€ 5.000,00 a titolo di spese per porre in essere gli interventi correttivi dei danni;
€ 2.100,00 per a titolo di danno morale;
€ 5.000,00 per il danno esistenziale sofferto;
€ 3.000 a titolo di danno da perdita di chances;
€ 1.000 quale ripetizione dell'acconto pagato.
L'attore ha inoltre chiesto che i convenuti vengano condannati al pagamento di ulteriori € 5.000 a titolo di pubblicità ingannevole svolta a mezzo social network dagli stessi.
Si è costituito che ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità del presente Controparte_3 giudizio ai sensi dell'art. 8 L. m. 24/2017 per mancato esperimento del ricorso per consulenza tecnica preventiva o, in alternativa, del procedimento di mediazione.
Nel merito, il convenuto ha poi dedotto l'infondatezza della domanda attorea relativa al danno sofferto per mancata consegna della cartella clinica, allegando di non avere mai ricevuto alcuna notifica del decreto ingiuntivo relativo al rilascio della stessa.
Sempre nel merito, il convenuto ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto lo studio dentistico non poteva essere considerato una clinica, bensì un mero studio professionale in cui ogni CP_3
pagina 2 di 13 medico svolge la propria attività in totale indipendenza professionale rispetto agli altri, adottando un proprio tariffario e con dei propri pazienti.
In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto la condanna di ad essere tenuto indenne in caso di _1 accoglimento della domanda attorea.
Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata, si sono costituiti e i quali, CP_2 _1 dopo aver eccepito l'improcedibilità del presente giudizio ai sensi dell'art. 8 L.n. 24/2017, hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare in causa per essere tenuti indenni dalle conseguenze Parte_2 derivanti dall'eventuale accoglimento delle domande attoree.
Nel merito, e in via principale, i convenuti hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea per avere gli stessi eseguito gli interventi in maniera diligente.
Si è costituita la terza chiamata che ha preliminarmente contestato la Parte_2 fondatezza delle richieste risarcitorie di parte attrice, nonchè la insussistenza della prova della responsabilità degli assicurati.
Con riferimento al rapporto assicurativo, ha richiamato le condizioni di polizza Parte_2 prevedenti la operatività della garanzia soltanto per la quota di danno cagionata dal proprio assicurato, precisando che per i danni conseguenti ad implantologia la garanzia era prestata con lo scoperto del 10% per ogni sinistro, con il massimo di €5.000.
La causa, dopo l'introduzione da parte dell'attore del procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale ed è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta.
1. Le questioni preliminari
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione svolta da Controparte_3
Invero, in base all'attuale contesto normativo e, in particolare, ai sensi dell'art. 7 l.n. 24 del 2017: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Non porta a diverse conclusioni la allegazione secondo cui i dottori avrebbero operato in situazione di _1 totale indipendenza, avendo stipulato con lo studio dentistico un mero contratto di co-working con “concessione della poltrona”.
Nel caso di specie, ciò che rileva non è tanto il rapporto che lega gli operatori sanitari al dott. bensì la CP_3 funzione rivestita da quest'ultimo rispetto al paziente sig. , ovvero quella di titolare e direttore sanitario Pt_1 dello studio odontoiatrico in cui l'attore veniva curato e operato.
Peraltro, occorre rilevare che la scrittura privata stipulata tra il dott. e i dott. (doc. 1 CP_3 _1 fascicolo resistenti evidenzia come sia i materiali, che gli strumenti tecnologici utilizzati, che il servizio di _1
pagina 3 di 13 sterilizzazione, siano stati messi a disposizione dello Studio il che porta a ritenere che l'ambito delle CP_3 prestazioni svolte da tale istituto sia stato più ampio rispetto alla mera locazione dello studio ove è stato eseguito l'intervento.
In virtù della posizione dallo stesso ricoperta, deve ritenersi sussistente in capo al convenuto un CP_3 obbligo di vigilanza e garanzia sia rispetto alle prestazioni erogate sia rispetto al personale sanitario operante all'interno della struttura.
Pertanto, il fatto che, secondo quanto prospettato dalla difesa del dott. il proprio studio si sarebbe CP_3 limitato a mettere a disposizione la sola sala operatoria non comporta il venire meno di tale responsabilità, essendo egli chiamato a rispondere delle eventuali condotte colpose imputabili ai sanitari che hanno prestato la propria opera in tale studio.
2. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità dei convenuti sotto il profilo della adeguatezza e correttezza delle cure e prestazioni odontoiatriche eseguite in favore dell'attore, sull'accertamento tra la condotta colposa ascritta agli stessi ed i danni lamentati dalla parte, nonché sulla domanda di risoluzione del contratto stipulato con la clinica CP_3
3. La consulenza tecnica
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attore, nel contraddittorio con i convenuti dott. e dott.ri e della terza chiamata CP_3 _1 Parte_2
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. e dott. emergono i seguenti dati: Persona_1 Persona_2
a) si recava presso il Centro Odontoiatrico dott. nell'anno 2017 per incontrare i Parte_1 CP_3 CP_ dottori e di Napoli che avevano una convenzione con Groupon e che si recavano CP_2 saltuariamente presso il Centro;
b) la radiografia del paziente, datata 19 maggio 2017, antecedente alle prestazioni rese dal Centro Accialini, ha rivelato una situazione precaria a carico sia dell'arcata superiore che inferiore per la presenza di parodontopatia diffusa a diversi elementi dentali. In particolare, “a carico dell'arcata superiore la presenza di elementi dentali dall'elemento 1.7 migrato in 1.6 ed elementi da 1.5 a 2.7 con la presenza di moncone protesico di 1.3 con perno moncone inserito e una corona protesica su 2.2 con pilastro implantare. Presenza di terapia canalare dell'elemento 1.6 con ricostruzione coronale. A carico dell'arcata inferiore è presente un manufatto protesico dell'elemento 4.6 con marcata rarefazione periapicale e parziale terapia canalare. Presenza di corona a sbalzo nella regione del 4.5. Elementi dentali naturali da 4.4 all'elemento 3.3 con edentulia in 3.4 e presenza di 3.5”;
c) a seguito dell'esecuzione della radiografia, dalla cartella clinica si evince che veniva eseguito sondaggio parodontale e ablazione del tartaro con levigatura radicolare all'arcata superiore e inferiore;
d) in data 16 giugno 2017 l'attore veniva sottoposto a intervento, della durata di tre ore, effettuato dal dott. di “avulsione dell'elemento 4.6 con revisione cavitaria e inserzione di impianto in regione _1
4.5”;
pagina 4 di 13 e) il paziente non segnalava alcuna problematica nel corso dell'intervento, mentre al termine dello stesso e nei giorni a seguire riferiva di avere forti algie in regione 4.5 con continui capogiri, nausea e senso di spossatezza. Per tali problematiche, l'attore telefonava ai dottori i quali riferivano di non essere a _1
Milano e che tali sintomi erano normali dopo un intervento come quello effettuato dal sig. ; Pt_1
f) trascorso qualche giorno da tali contatti, l'attore si recava nuovamente presso il Centro del dott. il quale lo sottoponeva a visita e consigliava di continuare la terapia antibiotica;
CP_3
g) nel periodo tra luglio del 2017 sino al mese di ottobre 2018 l'attore tornava presso il centro CP_3 dove il dott. rimuoveva l'impianto 4.6 e, a seguito di tale rimozione, il paziente riferiva di _1 sentirsi sollevato, sebbene presentasse ancora gonfiore alla porzione destra della guancia;
h) dopo la rimozione dell'impianto l'attore dichiarava di non essersi più recato presso il Centro Accialini;
i) al termine delle terapie, secondo quanto accertabile in base alla radiografia eseguita dopo aver interrotto i rapporti professionali con il dott. il paziente presentava “a carico dell'arcata superiore la _1 presenza di moncone radicolare dell'elemento 1.6 che presenta rarefazione peri apicale e processo carioso mesiale al moncone. Frattura dell'elemento 1.5 e elemento 1.4. Presenza di perno moncone a carico dell'elemento 1.3 ed elementi naturali dall'elemento 1.2 all'elemento 2.2. Corona protesica in
2.3 ed elementi naturali il 2.4,2.5,2.6,2.7 di cui l'elemento 2.6 presenta trattamento canalare e corona protesica. A carico dell'arcata inferiore presenza di elementi naturali dall'elemento 4.4. all'elemento
3.3, edentulia in 3.4, presenza di 3.5 con presenza di ectasia parodontale. Edentulia distale in regione
3.6, 3.7. A carico del quarto quadrante presenza di impianto in regione 4.5 non osteo integrato e rimaneggiamento osseo in regione 4.6 dovuto alla perdita dell'impianto secondariamente inserito.
Presenza di elemento 4.7”;
j) le prestazioni rese in favore del paziente sono risultate corrette dal punto di vista della scelta terapeutica, risultando una delle soluzioni possibili al fine di non coinvolgere elementi dentali sani, che se utilizzati avrebbero potuto andare incontro a complicazioni inerenti alla vitalità degli stessi;
k) con riferimento alla fase esecutiva e progettuale, i CTU hanno evidenziato come a causa della scarsa documentazione e dell'interruzione da parte dell'attore dei rapporti professionali con i convenuti, non sia possibile confermare o segnalare condotte imperite o negligenti, rilevando tuttavia una condotta imprudente correlata alla distanza tra l'attore e il convenuto dott. che non ha permesso a _1 quest'ultimo di monitorare personalmente l'andamento clinico della vicenda in concreto e che, tuttavia, in caso di prestazioni immuni da censure non vi sarebbero state le lesioni rilevate, incidenti anche sulla funzione masticatoria;
l) al riguardo si è riscontrato che, tenendo conto delle condizioni preesistenti del paziente, della natura entità delle lesioni subite, il rimaneggiamento osseo in regione di inserzione implantare si considera in rapporto causale con il fallimento degli impianti inseriti in posizione 4.5 e 4.6 (pag. 14 CTU);
m) relativamente al consenso informato sottoscritto dall'attore, esso prevedeva le complicanze possibili e i risultati conseguibili dovuti agli interventi così come eseguiti. In particolare, con riferimento pagina 5 di 13 all'insuccesso degli impianti viene riportato come questa evenienza sia possibile a circa cinque anni;
n) si è quindi accertata un'inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 25%, corrispondente ai disagi e alle sofferenze patite dall'attore;
o) si è poi accertato il residuare di un danno biologico del 1% che si identifica nel riassorbimento osseo in regione 4.5 e 4.6.;
p) le spese mediche future sono state stimate nella somma di € 800,00 comprensive del confezionamento di una protesi provvisoria rimovibile che porti i due elementi mancanti al fine di recuperare la funzione masticatoria.
Con riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti legali del dott. , nelle quali hanno richiesto la CP_3 modificazione in tutta la perizia della denominazione da “Clinica/Centro” con quella di “Studio Privato” del dott.
i CTU hanno precisato che tali considerazioni non tengono conto del dato fondamentale secondo cui il CP_3 dott. risulta direttore sanitario della struttura ove hanno operato i dott. CP_3 _1
In particolare, secondo il giudizio dei CTU, in forza di tale ruolo, la sua figura funge da garante del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate all'interno della struttura stessa, sia pubblica che privata, e tra i suoi compiti vi è l'obbligo di assicurarsi che le attività siano effettuate in sicurezza, da personale sanitario con adeguata preparazione ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate oltre che in modo conforme alle regole di deontologia professionale (pagg. 16 e 17 CTU).
4. La valutazione della consulenza tecnica e delle domande svolte dagli attori
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
In base alle risultanze della relazione peritale, si ritiene, in primo luogo, ravvisabile la responsabilità contrattuale dei convenuti e . _1 CP_2
E' invero pacifica la sussistenza del rapporto contrattuale tra l'attore e tali convenuti, non essendo contestate le allegazioni svolte sul punto nell'atto di citazione da cui emerge che il sig. si era rivolto, prima di essere Pt_1 trattato presso lo studio odontoiatrico, a tali professionisti, i quali avevano suggerito l'esecuzione dell'intervento chirurgico oggetto di causa.
In via generale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, 16 gennaio 2009
n. 975, Cass.civ. sez. 3 21 luglio 2011 n. 15993, Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28991).
pagina 6 di 13 Nel caso in esame, da un lato si è rilevata la condotta imprudente dei convenuti in relazione al mancato adeguato monitoraggio del caso clinico alla luce della distanza territoriale rispetto al paziente.
Dall'altro lato, dopo i trattamenti svolti dai convenuti si è accertato il fallimento dei due impianti inseriti in posizione 4.5 e 4.6., con rimaneggiamento osseo.
Orbene, a fronte di una scarna documentazione clinica, così come evidenziato dal CTU, e del verificarsi di un evento sfavorevole che ha compromesso il buon esito dell'intervento di protesizzazione, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta ai convenuti fornire la prova liberatoria della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. e quindi dimostrare che l'intervento è stato eseguito nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte e che l'evento dannoso deriva da causa non imputabile.
Occorre poi rilevare che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., “non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass.civ. sez. 3, 30 giugno 2015 n.13328).
In particolare, secondo il ragionamento della Corte, nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico vengono in rilievo due ipotesi alternative: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed in tal caso andrà esente da responsabilità, senza che rilevi il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze"; oppure, il medico non riesce a fornire tale prova, e quindi non rileverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto.
Pertanto, non avendo i convenuti assolto a tale onere probatorio, va affermata la responsabilità contrattuale degli stessi.
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso lamentato dal paziente e l'operato dei convenuti.
I consulenti hanno invero rilevato la presenza di esiti dannosi conseguenti all'inserimento dei due impianti nelle regioni 4.5 e 4.6., affermando come, sulla base delle conoscenze mediche e statistiche, in ipotesi di prestazioni immuni da censure non ci sarebbe stata compromissione dell'integrità psicofisica dell'attore (cfr. pag. 14 e 15).
Per quanto riguarda il dott. convenuto in causa in qualità di titolare e direttore _1 Controparte_3 sanitario dello studio in cui il sig. veniva visitato e operato, si ritiene infondata l'eccezione volta a Pt_1 contestare il suo difetto di legittimazione.
Invero, trova applicazione alla fattispecie, anzitutto, il disposto dell'art. 7 della L.n. 24 del 2017: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
pagina 7 di 13 In secondo luogo, come rilevato dalla Corte di Cassazione “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a
disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. civ. Sez. 3, 14 giugno 2007 e Cass.civ., sez. 3, 22 settembre
2015 n. 18610).
Nel caso in esame, come emerge dalla documentazione prodotta, il dott. ha ricoperto il ruolo di titolare CP_3
e direttore sanitario dello studio odontoiatrico in cui l'attore è stato curato.
Appaiono a tal fine irrilevanti le allegazioni secondo cui i dottori avrebbero operato in situazione di totale _1 indipendenza, avendo stipulato con lo studio dentistico un mero contratto di co-working con “concessione della poltrona”, posto che, in base alla citata normativa ed al quadro giurisprudenziale sopra delineato, la valutazione sulla responsabilità prescinde dalla natura del rapporto che lega gli operatori sanitari al titolare dello studio, derivando dalla funzione rivestita da quest'ultimo.
Peraltro, occorre rilevare che la scrittura privata stipulata tra il dott. e i dott. (doc. 1 CP_3 _1 fascicolo convenuti) evidenzia come sia i materiali, che gli strumenti tecnologici utilizzati, che il servizio di sterilizzazione, siano stati messi a disposizione dello Studio Accialini, il che porta a ritenere che l'ambito delle prestazioni svolte dal titolare dello studio sia stato più ampio rispetto alla mera locazione dello studio ove è stato eseguito l'intervento.
In virtù della posizione dallo stesso ricoperta, deve ritenersi sussistente in capo al convenuto un CP_3 obbligo di vigilanza e garanzia sia rispetto alle prestazioni erogate sia rispetto al personale sanitario operante all'interno della struttura.
Pertanto, il fatto che, secondo quanto prospettato dalla difesa del dott. il proprio studio si sarebbe CP_3 limitato a mettere a disposizione la sola sala operatoria non comporta il venire meno di tale responsabilità, essendo egli chiamato a rispondere delle eventuali condotte colpose imputabili ai sanitari che hanno prestato la propria opera in tale studio.
Occorre poi rilevare che, alla luce del combinato disposto dell'art. 9 comma 7 e dell'art. 10 comma 2, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria privata – nella cui nozione rientra anche lo studio medico –
pagina 8 di 13 sorge anche nel caso di esercente la professione sanitaria che si avvalga della struttura per l'adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente, escludendo in tal caso soltanto la applicazione del limite alla misura rivalsa previsto dall'art. 9 comma 6 della legge Gelli.
Pertanto, sussiste la responsabilità solidale dei convenuti in relazione ai profili sopra accertati.
Va invece esclusa, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, la dedotta violazione dell'obbligo di informazione gravante sui sanitari, essendovi evidenza della sottoscrizione da parte del paziente del modulo di consenso informato, indicante le possibili complicanze e i risultati conseguibili con gli interventi proposti ed eseguiti.
5. Il danno risarcibile e la domanda di risoluzione
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno alla salute e di danno da sofferenza, e del danno non patrimoniale, costituito dalle spese mediche sostenute e da quelle future per il ripristino dei danni cagionati dai convenuti.
Inoltre, l'attore ha svolto domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale con condanna dei convenuti alla restituzione dei compensi versati.
La gravità dell'inadempimento accertato e le conseguenze prodotte in termine di sostanziale inutilizzabilità del lavoro svolto dai convenuti fanno, quindi, in primo luogo, ritenere fondata la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
Per quanto riguarda la correlata domanda di restituzione dei compensi, dalla documentazione prodotta emerge che il sig. , dopo la visita fatta dai dottori in data 19.5.2017, decideva di annullare il coupon Pt_1 _1 acquistato sul sito Groupon, dovendo eseguire interventi diversi da quelli compresi in tale convenzione, per cui l'attore otteneva la restituzione della somma pagata per l'acquisto di tale coupon (doc. 4).
Per quanto riguarda il pagamento della somma di €1.000,00 che l'attore asserisce di avere versato in contanti, posto a fondamento della decisione sul punto il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., è possibile ritenere ammessi i fatti specificamente non contestati dalle parti costituite.
Pertanto, in accoglimento della domanda restitutoria, va disposta la condanna dei convenuti dott. e _1
, quali soggetti che hanno ricevuto il compenso, alla restituzione in favore di della CP_2 Parte_1 somma di €1.000,00.
Tale somma va maggiorata di interessi, al tasso legale, con decorrenza dal pagamento al saldo.
Venendo alla domanda risarcitoria svolta dall' attore si osserva quanto segue.
Secondo le condivisibili conclusioni esposte nella CTU che il giudicante fa proprie, la condotta ascritta ai convenuti ha determinato un danno alla salute di natura permanente, costituito dal riassorbimento osseo in regione 4.5 e 4.6 quantificato nella misura del 1%.
Tale danno va quantificato in conformità con l'orientamento fatto proprio dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in applicazione dell'art. 7 comma 4 L.24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
pagina 9 di 13 Utilizzando il citato criterio, spetta all'attore a titolo di danno permanente l'importo di €819,41, considerando l'età dell'attore al momento dell'intervento di impianto (37 anni) e utilizzando le ultime tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni aggiornate al 2023.
In relazione all'inabilità temporanea si condivide la valutazione espressa dal consulente quantificata in 30 giorni al 25% e, quindi, va riconosciuta all'attore la somma di € 414,30 (determinata considerando come valore base la somma di €55,24 per ogni giorno di invalidità ridotta proporzionalmente per l'invalidità accertata).
Con riferimento alla richiesta di attribuzione del danno morale, si rileva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. III, 19 febbraio 2019 n. 4878).
L'onere di allegazione richiede che il danneggiato indichi i fatti dai quali emerge la sofferenza morale della parte.
Nel caso in esame, l'attore nell'atto introduttivo non ha svolto alcuna specifica allegazione sul danno da sofferenza interiore, essendosi limitato a richiedere il risarcimento del danno morale.
Ne deriva che tale richiesta non può essere accolta.
Peraltro, non potrebbe comunque essere liquidata la somma richiesta dall'attore a tale tiolo, posto che, in base al comma terzo del citato art. 139, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Per le stesse ragioni non può essere accolta neppure la domanda di personalizzazione del danno, in quanto del tutto generica, e priva del sostegno di qualsiasi allegazione a supporto.
Sul punto è opportuno evidenziare che la Suprema Corte ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione (cfr. Cass. sez. III, 11 novembre 2019
n.28988, Cass. ord. n 4 marzo 2021 n.5865).
Con riferimento al danno esistenziale, si osserva che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità liquidazione del danno biologico, inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, esclude la possibilità di liquidazione autonoma del danno esistenziale;
invero poiché il danno esistenziale individua quell'aspetto del danno inerente ai riflessi modificativi in peius delle abitudini e della vita quotidiana, sicchè la sua autonoma pagina 10 di 13 liquidazione costituirebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. civ., sez. 3, 20 agosto 2018
n.20795).
Il danno non patrimoniale va, quindi, liquidato nella complessiva somma di €1233,71 1.644,91.
Sull'importo devalutato alla data dell'illecito (giugno 2017) di € 1036,73 spettano gli interessi compensativi da lucro cessante, da liquidarsi in base al tasso legale sulle somme via via rivalutate con decorrenza da giugno 2017, che ammontano a €119,56.
Risulta altresì dovuta la corresponsione delle somme occorrenti per porre rimedio alle cure incongrue prestate dai convenuti aventi ad oggetto il confezionamento di una protesi provvisoria rimovibile che porti i due elementi mancanti, al fine di recuperare la funzione masticatoria del sig. . Pt_1
La stima effettuata in sede di consulenza tecnica, pari a € 800,00, si reputa congrua.
Trattandosi di esborso futuro, gli interessi su tale somma vanno riconosciuti con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Per quanto riguarda l'ulteriore danno lamentato dall'attore derivante da pubblicità ingannevole, si richiama quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in materia di responsabilità civile, il consumatore che, lamentando di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole, agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo carattere ingannevole della pubblicità, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, la quale si concreta nella prevedibilità che dalla diffusione di quel messaggio sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose” (Cass. n. 26516 del 2009).
La domanda pertanto non può essere accolta in quanto, anche indipendentemente dalla verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti della pubblicità ingannevole, risulta genericamente formulata e non sorretta da specifiche allegazioni .
Il credito dell'attore ammonta quindi a € 2.153,27.
In definitiva i convenuti e quale direttore sanitario del centro _1 CP_2 Controparte_3 odontoiatrico vanno condannati al pagamento in favore di della somma di € 2.153,27 CP_3 Parte_1
6. La domanda di regresso svolta dal dott. nei confronti di CP_3 _1
Il convenuto, in via subordinata, ha svolto domanda di regresso nei confronti del dott. ritenendo _1 imputabile a quest'ultimo il danno accertato in questa sede e rispetto al quale è stata pronunziata condanna solidale e in considerazione del patto di manleva stipulato nel contratto concluso tra le parti.
Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 24/2017 l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
A riguardo si osserva che, in caso di esercizio del diritto di rivalsa, è la struttura che svolge tale azione a dover dimostrare che il professionista è responsabile di aver cagionato il danno quantomeno a titolo di colpa grave, avendo cioè commesso violazioni evidenti e rilevanti dei doveri di diligenza, prudenza o perizia.
Nel caso di specie, il convenuto non ha adempiuto al suddetto onere probatorio.
pagina 11 di 13 Esaminate le risultanze della CTU, infatti, non si ravvisano elementi da cui poter desumere una condotta gravemente colposa del dott.
considerato che
non sono stati evidenziati rilevanti ed evidenti scostamenti _1 dalle regole della perizia, né dai canoni della diligenza e prudenza.
Ciò posto, non consente di pervenire a diverse conclusioni il patto di manleva contenuto nel contratto di collaborazione stipulato tra le parti, in quanto in contrasto con la citata disciplina dettata dalla Legge Gelli-
Bianco che ha natura imperativa.
7. La domanda di garanzia nei confronti di Parte_2
nella comparsa di intervento, ha allegato di essere la società assicuratrice
[...] CP_ della responsabilità civile dei dottori e e ha svolto sia delle difese sul merito della domanda di CP_2 parte attrice, sia su contenuto e limiti del rapporto assicurativo.
Ciò posto, con riferimento alle difese svolte sul merito della domanda attorea, si richiama quanto fin qui esposto in relazione alla sussistenza della dedotta responsabilità professionale, al danno accertato in capo all'attore ed al nesso causale tra la condotta dei dottori ed il danno. _1
Con riferimento al rapporto assicurativo, si osserva che, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto, l'obbligazione indennitaria non comprende il credito relativo alla restituzione dei compensi (docc. 2 e
3 art. 18).
Non si ritiene applicabile la limitazione dell'indennizzo previsto dalla clausola 16 lett. i), relativa all'insuccesso in un intervento di implantologia.
Invero, l'interpretazione di tale clausola, in combinato disposto con quanto previsto alla precedente lett.h) che si riferisce ai danni conseguenti all'implantologia, è indice della riferibilità di tale pattuizione al caso in cui si sia verificato solo il fallimento dell'impianto e l'insuccesso non sia correlato ad una condotta colposa (tant'è che si richiede la dichiarazione dell'assicurato relativa al fatto che l'insuccesso non sia determinato da responsabilità di terzi).
La fattispecie in esame esula da tale previsione, sia perché si è accertata la responsabilità contrattuale dei convenuti sia perché è stato accertato un danno diverso dal mero insuccesso dell'intervento.
Pertanto, risulta applicabile la condizione di polizza di cui alla lett. h) prevedente la franchigia a carico dell'assicurato, pari al 10% con un massimo di € 5000,00 (docc. 2 e 3 art. 16 punto h).
In relazione alla dedotta limitazione dell'obbligazione risarcitoria alla quota attribuibile ai convenuti, si osserva che, come rilevato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altri soggetti, l'obbligo indennitario dell'assicuratore si estende all'intero importo dovuto al terzo danneggiato, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia - la funzione, propria del suddetto contratto assicurativo, di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione risarcitoria (Cass.civ., sez. 3, 20 giugno 2023 n.17656). CP_ Ne deriva che è tenuta a tenere indenne i dottori e dal pagamento Parte_2 CP_2 in favore di da quanto gli stessi dovranno pagare all'attore a titolo di risarcimento ed interessi, Parte_1 dedotta la franchigia del 10%.
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8. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza dei convenuti, va disposta la condanna degli stessi, in solido, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, secondo i valori medi, oltre al rimborso delle spese di CTU. Le spese vanno corrisposte allo Stato, data l'ammissione di al gratuito patrocinio. Parte_1
Va disposta la compensazione delle spese tra i convenuti.
Quanto alla domanda di garanzia, l'assicurazione è tenuta a rifondere le spese dell'assicurato, liquidate secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta la risoluzione del contratto stipulato tra i convenuti e e per l'effetto condanna Parte_1
alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 1000,00, oltre ad _1 CP_2 interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) condanna e in solido, al pagamento, a titolo di _1 CP_2 Controparte_3 risarcimento dei danni, in favore dell'attore della somma di € 2.153,27 oltre ad interessi Parte_1 al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna i citati convenuti, in solido, alla rifusione in favore dello Stato delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2552,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, oltre al rimborso delle spese di CTU;
4) rigetta la domanda di garanzia svolta da;
Controparte_3
5) compensa integralmente tra i convenuti le spese del giudizio;
CP_
6) in accoglimento della domanda di garanzia svolta dai dottori e , condanna CP_2 [...]
a tenere indenne i convenuti da quanto dovrà pagare all'attore per Parte_2 Parte_1 capitale, interessi come indicato al capo 2) del dispositivo, dedotta la franchigia del 10%, e per spese di cui al capo 3) ;
7) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti e Parte_2 CP_2
liquidate in € 2552,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa _1 come per legge.
Milano, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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