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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Trani, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott.ssa Ornella De Serio;
esaminati gli atti della procedura R.G. 5447/2024, introdotta da - codice fiscale Parte_1
C.F._1 rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto che non sussistano i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = assegno d'invalidità civile;
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = NEGATIVO; considerato che la parte non ha presentato autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per cui le spese del giudizio devono seguire il criterio della soccombenza, come richiesto dall'Ente convenuto, non sussistendo motivi per la compensazione, atteso che il ctu ha escluso, con condivisibile motivazione, la sussistenza per fruire del beneficio richiesto;
considerato che
la circostanza che l' si sia costituito tramite un funzionario non esonera CP_1 la parte soccombente dal pagamento delle spese a favore della parte vittoriosa, ex artt. 91-92
c.p.c. e 152 disp.att. c.p.c., conformemente a recente giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. Lav. n.
9878/2019, secondo cui “l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l.n.183/2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore della pubbliche amministrazioni, assistiti in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%, si applica non soltanto alle controversie relative a rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c. ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10 c. 6 del D.L. n. 203/2005, CP_1 convertito, con modifiche, dalla L. n. 248/2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti”; ritenuto, pertanto, di porre a carico della parte ricorrente le spese di lite, decurtate del 20% rispetto a quanto corrisposto dalla sezione nei procedimenti per ATP, oltre alle spese di ctu, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nei confronti dell' assistito CP_1 da proprio dipendente, che liquida in complessivi euro 800,00 per compenso, oltre accessori di legge.
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU.
Trani, 21/03/2025
Il giudice del lavoro onorario
Ornella De Serio