TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 07.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2453 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente, via Parte_1
Puccini n. 69, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Caboni n. 24, presso lo
Studio dell'Avv. Luca CROTTA, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, corrente in Sestu (CA), via Roma n. 6;
convenuta contumace
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“1) Condannare, per le ragioni ed i titoli di cui alla superiore narrativa, la
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Sestu (CA) nella via Roma n. 6, al pagamento in
favore della ricorrente della complessiva somma lorda di euro 5.991,41, o di
quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia in applicazione dei
principi di cui al combinato disposto degli artt.36, Cost. e 2099, C.C.
2) Con condanna al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT;
3) Con vittoria di spese ed onorari.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti di al fine di accertare il pagamento di Controparte_1
competenze e indennità maturate in dipendenza del rapporto di lavoro.
In specie, ella ha rappresentato:
− di avere lavorato, continuativamente, alle dipendenze della
[...]
dal 12.11.2019 al 05.02.2020, con formale contratto a tempo CP_1
determinato con scadenza il 31.12.2019 e successivamente prorogato sino al
30.03.2020;
− che il rapporto di lavoro, regolamentato dal CCNL per i dipendenti del settore Turismo – Pubblici esercizi, era cessato in forza delle dimissioni per giusta causa rassegnate da lei stessa lavoratrice;
pagina 2 − di essere stata, infatti, assunta con un contratto part-time di 30 ore settimanali, nell'esercizio commerciale della convenuta sito in Sestu nella via
Roma n. 6, rispettando il seguente orario di lavoro: dal martedì alla domenica, di ogni settimana, dalle ore 11:30 alle 15:30 e dalle ore 18:30 alle 00:30;
− di essere stata inquadrata nel V livello di cui al predetto CCNL, con mansioni di banconiera, di cameriera e di addetta alla cassa, incaricata anche delle pulizie del locale;
− che a partire dal 06.01.2020, l'ex datore di lavoro aveva rifiutato le sue stesse prestazioni comunicandole, via WhatsApp, che la cucina del locale sarebbe rimasta chiusa sino a nuova comunicazione;
− di avere il 15.01.2020 informato, a mezzo lettera del proprio legale, la odierna convenuta di essere a disposizione per la ripresa immediata dell'attività
lavorativa;
− di non essere mai stata, tuttavia, richiamata in servizio e di essere stata,
quindi, costretta a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa per il mancato pagamento delle retribuzioni di novembre, dicembre 2019 e gennaio 2020;
− di non avere, nel corso del rapporto di lavoro, mai percepito alcuna retribuzione, di non avere mai goduto di ferie e/o permessi e di non avere mai percepito la relativa indennità sostitutiva;
− di essere quindi creditrice delle retribuzioni di novembre 2019, dicembre
2019, gennaio 2020 e febbraio 2020, dell'indennità per le numerose ore di lavoro supplementare/straordinario, diurno e notturno, effettivamente svolte, delle maggiorazioni per il lavoro domenicale, dei ratei di 13ª e 14ª mensilità,
dell'indennità per ferie, permessi e festività non godute e del T.F.R.
pagina 3
2. La in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto introduttivo, non si
è costituita in giudizio, ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita con interrogatorio formale, prova per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
La parte ricorrente, sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la in forza di un contratto di lavoro a Controparte_1
tempo parziale e determinato, ha lamentato l'omesso pagamento di tutte le competenze retributive maturate in dipendenza del rapporto di lavoro, non avendo mai ricevuto, nel corso dello stesso, né le retribuzioni dovute, né l'indennità per le numerose ore di lavoro supplementare ovvero straordinario, diurno e notturno,
effettivamente svolte, le maggiorazioni per il lavoro domenicale, i ratei di 13ª e
14ª mensilità maturati, l'indennità per ferie, permessi e festività non godute e del
T.F.R.
Era, quindi, onere di provare la sussistenza di tale rapporto e il Parte_1
suo svolgimento nei termini e con le modalità allegati nel ricorso introduttivo.
La contumacia della parte convenuta, pur rendendo, infatti, più agevole la prova della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, in assenza di specifiche prospettazioni difensive della controparte, non comporta certamente ammissione della fondatezza delle pretese azionate e non esime, pertanto, la parte ricorrente dall'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese.
Anzitutto, deve affermarsi provato documentalmente che era Parte_1
stata formalmente assunta alle dipendenze della con Controparte_1
contratto a termine e a tempo parziale per 30 ore settimanali dal 12.11.2019 al
pagina 4 05.02.2020, con formale contratto a tempo determinato con scadenza il
31.12.2019 e successivamente prorogato sino al 30.03.2020 (doc. n. 1, prodotto col ricorso).
È, altresì, di evidenza documentale che aveva presentato Parte_1
dimissioni per giusta causa (“mancato pagamento degli stipendi di novembre e
dicembre 2019 e gennaio 2020”) con decorrenza del 05.02.2020 (doc. n. 4,
prodotto col ricorso).
Nel corso dell'istruttoria, sono stati sentiti i testimoni Testimone_1
e ex lavoratori della che avevano Testimone_2 Controparte_1
ottenuto il pagamento di somme spettanti in dipendenza del rapporto di lavoro a seguito dell'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.
Devono essere certamente messe in luce talune criticità in relazione alla prova per testi espletata, in quanto, il teste è legato da un rapporto Tes_1
sentimentale di lunga durata con Parte_1
In particolare, il teste (udienza del 12.05.2022), ex Testimone_1
lavoratore della , nonché compagno di da molti anni, CP_1 Pt_1
ha rammentato di avere presentato denuncia all'I.T.L. nei confronti della convenuta società poiché anch'egli non aveva ricevuto la corresponsione di competenze maturate in dipendenza del rapporto di lavoro e di avere ottenuto, a seguito di detta denuncia, il pagamento delle spettanze dovute.
La restante deposizione di , relativa alle modalità con cui si era Tes_1
svolto il rapporto di lavoro di , non può essere, come anticipato, presa in Pt_1
considerazione da questo Tribunale e deve essere considerata inattendibile, in specie in quanto essa va ben oltre, nei contenuti, rispetto a quanto allegato dalla
pagina 5 medesima ricorrente nell'atto introduttivo e comunque rispetto a quanto altrimenti emerso all'esito dell'istruttoria.
La teste (udienza del 12.05.2022), anch'ella ex lavoratrice Testimone_2
della società convenuta, ha reso la seguente dichiarazione: “La ricorrente
lavorava al bar come banconiera, faceva la cameriera in sala, era addetta alla
cassa e faceva anche le pulizie del locale. È capitato varie volte che la ha Pt_1
aperto il locale, aveva le chiavi.
Avevamo orari di lavoro diversi io lavoravo dalle 9,30 alle 15,00 e il pomeriggio
dalle 19,00 alle 22,30, avevo un giorno di riposo alla settimana. La ricorrente
prevalentemente faceva l'apertura ma non posso riferire esattamente a che ora,
quando io arrivavo la ricorrente c'era già si tratteneva fino alle 15,00, è capitato
che io andassi via e lei si trattenesse ma non so sino a che ora e poi ritornava la
sera, quando io arrivavo alle 19.
Lei c'era già quando io andavo via alle 22:30 la ricorrente c'era ancora fino a
quando non andavano via i clienti e per sistemare la sala.
Poteva capitare qualche volta che non facesse l'apertura ma che arrivasse a metà
mattina. La ricorrente aveva un giorno di riposo. La ricorrente non ha usufruito
di ferie e di permessi.
Ricordo che dopo il 6 gennaio il titolare mi ha detto di non andare più a lavorare
nel ristorante, io non gli servivo più come aiuto cuoco in quanto c'era il cuoco, mi
pare di ricordare che anche la ricorrente è stata fermata ma non ne sono sicura”
(la sottolineatura è di questo Giudice, ndr.).
Nel complesso, quindi, nonostante il segnalato profilo di criticità, l'insieme delle dichiarazioni dei testimoni ha consentito di ritenere provato, in ogni caso, che aveva prestato attività lavorativa di tipo subordinato in favore Parte_1
pagina 6 della dal 12.11.2019 al 06.01.2020 (formalmente Controparte_1
assunta fino al 04.02.2020), osservando un giorno di riposo settimanale e un orario di lavoro a tempo pieno di almeno 8 ore e 30 minuti al giorno, quantomeno dalle 9:30 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:30, per un totale di 54 ore settimanali lavorate, per un monte ore, quindi, abitualmente superiore a quello contrattualmente stabilito.
Quanto alle ferie non godute, in diritto giova richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di onere della prova, “Le
ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del
lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto all'indennità finanziaria
sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e,
correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a
provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. civ., Sez. L,
08.07.2022, n. 21780).
Tale principio, espresso dalla Suprema Corte, ben può essere esteso anche ai permessi non goduti, che pertanto devono ritenersi dovuti, anche perché previsti dalla disciplina contrattuale di fonte collettiva applicato al rapporto (art. 111,
CCNL Turismo), non pagati dalla ex datrice di lavoro a Parte_1
Quanto alle mensilità non pagate e al T.F.R., si deve richiamare, in punto di onere della prova, il principio generale affermato ormai costantemente dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento
pagina 7 della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa,
neppure specificamente allegato e comunque dimostrato (ex multis, Cass. civ.,
Sez. II, 21.05.2019, ord. n. 13685).
Nella vicenda scrutinata, rimanendo contumace nel Controparte_1
giudizio, nulla ha allegato o provato specificamente in proposito.
E, infatti, ella contumace non ha fornito prova né di avere concesso tutte le ferie,
le ex festività e i permessi spettanti al ricorrente, né di avere pagato le corrispondenti indennità, né tantomeno le retribuzioni e il T.F.R.
Venendo, infine, alla quantificazione degli importi dovuti alla lavoratrice a titolo di retribuzioni, T.F.R., ferie e permessi non goduti, ben possono essere considerati i conteggi prodotti (doc. n. 5, prodotto col ricorso introduttivo), che, infatti,
devono ritenersi corretti in quanto formulati con riferimento all'orario provato in causa e con riferimento all'inquadramento spettante (livello V, CCNL turismo),
risultante dal contratto di lavoro stesso.
Per tutti i titoli dedotti, come si evince dai conteggi prodotti e dal confronto degli stessi con le risultanze probatorie emerse in questo giudizio, spetta conclusivamente alla ricorrente l'importo lordo di euro 5.991,41, di cui euro
2.719,15 per retribuzioni, euro 1.330,86 per lavoro straordinario diurno, 269,36
per lavoro straordinario notturno, euro 38,34 per lavoro domenicale, euro 354,64
per 13ª mensilità, euro 357,66 per 14ª mensilità, euro 357,66 per ferie non godute,
euro 108,65 per festività non godute, euro 216,26 per permessi non goduti ed euro
238,83 per T.F.R.
Le predette somme, dovute a titolo di retribuzioni, indennità per ferie e permessi non goduti e T.F.R., devono essere considerate quali crediti di lavoro ai sensi
pagina 8 dell'art. 429 u.c. c.p.c. e devono essere maggiorate di interessi in misura legale e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del credito fino al saldo.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare a le retribuzioni maturate e delle competenze dovute a titolo di Parte_1
indennità per ferie e permessi non goduti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati con decorrenza dalla maturazione dei singoli scaglioni di credito.
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la in persona del legale rappresentante pro tempore, deve Controparte_1
essere condannata a rifondere delle spese del presente giudizio, Parte_1
che si liquidano in dispositivo, secondo tariffe calcolate su valori prossimi ai medi, in ragione dell'istruttoria effettivamente svolta e dei conteggi prodotti.
Deve essere condannato, altresì, il legale rappresentante pro tempore della società
attrice, in solido con la parte rappresentata, alla rifusione delle stesse spese processuali, sussistendo gravi motivi in ragione della posizione difensiva tenuta dalla società attrice nel giudizio (il legale rappresentante non si è presentato in udienza per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo).
L'art. 94 c.p.c., sotto la rubrica “Condanna di rappresentanti o curatori”, prevede che: “Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori, e in genere coloro che
rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati
personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza,
alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte
rappresentata o assistita”.
pagina 9 A differenza di quanto previsto dall'art. 96, comma 1°, c.p.c. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, che deve essere esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del Giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante o colui che assiste la parte soccombente alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, trattandosi di pronuncia inerente al potere - dovere del
Giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c. (così
Cass. civ., Sez. III, 18.03.2003, n. 3977).
La responsabilità solidale del rappresentante legale, d'altra parte, è tesa a rafforzare la possibilità di effettiva soddisfazione del credito di rimborso dei costi processuali, in assenza di elementi che consentano di ritenere l'adeguatezza,
quantitativa e qualitativa, del patrimonio della parte soccombente al sollecito ed integrale soddisfacimento dell'obbligazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a per i titoli dedotti, la Parte_1
somma di euro 5.991,41 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali calcolati con decorrenza dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo;
3. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, e il legale rappresentante pro tempore in proprio, in solido tra loro, a rifondere delle spese del presente giudizio, che Parte_1
pagina 10 liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 07.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 11