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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4944/2019 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 Franco Delnero e Ferdinando Fanelli, elettivamente domiciliato in Foggia alla via Monsignor L. Giussani n.1, presso lo studio dell'avv. Luigi Sorace;
ricorrente contro
(c.f. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Francavilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia (c/o Avv. Giuseppe Chiappinelli), Via Gramsci n.107; resistente
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 16 settembre 2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16.07.2019 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Foggia: “-dichiarato preliminarmente che il ricorrente contrasse epatite C durante il ricovero presso l'Ospedale Parte_1 di Cerignola “Giuseppe Tatarella” avvenuto a giugno 2016 e di cui in premessa, accertare che la convenuta , in persona del Controparte_2 Direttore Generale suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Foggia al viale Fotore (c.f. e p.iva ), per i fatti di cui in premessa, è responsabile P.IVA_1 nei confronti di ai sensi degli artt.1176, 1218 cod.civ., Parte_1 della violazione degli obblighi contrattualmente assunti in virtù del c.d. “contatto sociale” intercorrente tra la struttura ospedaliera ed il degente e degli inadempimenti posti in essere nell'eseguire la prestazione sanitaria richiesta senza pagina 1 di 8 avere adottato tutte le necessarie cautele atte a scongiurare la contrazione del virus HCV;
conseguentemente – condannare la detta Controparte_2
, in persona del Direttore Generale suo legale rappresentante pro – tempore
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. di natura Parte_1 patrimoniale e non, nella misura complessiva di € 42.887,74 (quarantaduemilaottocentoottantasette\74) come specificato in premessa, salvo diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, limitandosi in ogni caso la domanda fino all'importo massimo di € 52.000,00. – con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase A.T.P., tenendo altresì conto della condotta processuale tenuta in detta fase dalla convenuta ASL\FG che, non presentandosi alle operazioni peritali, non ha consentito il tentativo di conciliazione, nonché della presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
A sostegno delle domande ha dedotto:
-di essere stato ricoverato, in data 21\06\2016, presso U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola per sottoporsi ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale retropubica ed è stato dimesso il 27\06\2016, come da cartella clinica (doc. 12, fascicolo ricorrente);
-a seguito di persistente e profondo malessere, in data 17\08\2016, si è reso necessario un altro ricovero presso la divisione di Medicina del P.O. di Barletta ove gli è stata diagnosticata, per la prima volta, “epatite acuta da HCV” (doc.ti 14 e 15 fascicolo ricorrente);
- all'esito di ulteriori accertamenti, in danno del ricorrente è stata accertata una Fibrosi F2, attestante un danno epatico permanente ” ed epatite cronica HCV correlata” compatibile con F2 di IR (doc.ti 4 e 5 fascicolo ricorrente);
- l'infezione HCV e la conseguente epatopatia è stata contratta dal ricorrente durante la degenza presso U.O. di Urologia del P.O. “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, dal 21.6.2016 al 27\06\2016, atteso che nella “anamnesi” relativa al ricovero presso l'Ospedale “Tatarella” di Cerignola, non vi è alcun cenno a tali patologie (doc. 12 fascicolo ricorrente);
- sussistenza della responsabilità da condotta omissiva, di natura contrattuale da
“contatto sociale”, da parte dei sanitari della struttura ospedaliera “Giuseppe Tatarella” di Cerignola ove è avvenuto il ricovero e, quindi, della a cui Pt_2 appartiene l'ospedale di Cerignola, per non avere adottato tutte le cautele necessarie atte ad evitare la contrazione del virus HCV in ambiente ospedaliero;
- a seguito di ricorso ex art.696 bis cpc ( Tribunale di Foggia rgn 8038\2017), la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato : 1) la sussistenza di nesso causale tra ricovero ospedaliero e contrazione della epatite C in danno del ricorrente e la pagina 2 di 8 responsabilità a carico dei sanitari operanti presso l'Ospedale civile di Cerignola;
2) esistenza di danni non patrimoniali a carico del ricorrente, così quantificati: a) danno epatico permanente 14%, con riduzione al 7% per accertato pregresso virus HBV, con la seguente precisazione: “in termini risarcitori, il valore del punto da considerarsi in detto danno differenziale, ovvero come maggiore danno è quello che va dall'8 al 14% e non dallo 0 al 7%”; per un totale, calcolato dal ricorrente, di € 30.767,00; b) danno da inabilità temporanea, conseguente ai trattamenti terapeutici posti in essere per la epatopatia, 15 giorni di totale al 100% e 90 giorni di parziale mediamente stimata al 50%, pari a € 4.410,00; 3) danni patrimoniali pari ad € 6.240,74, di cui: € 286,00 per iscrizione a ruolo del procedimento ATP ed € 5.981,74 per competenze complessive versate ai CTU.
Si è costituita l' la quale, Controparte_1 nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e domanda, ha chiesto al Tribunale di Foggia il rigetto della domanda di , con vittoria di Parte_1 spese ed onorari di causa.
La causa è stata istruita attraverso acquisizione di documentazione e dell'Atp espletato (Tribunale di Foggia R Gn 8038\2017) ed è stata assegnata a sentenza all'udienza del 19 settembre 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito spiegati. Cont In primo luogo, si ritiene che sussista la responsabilità contrattuale dell' ispetto ai danni lamentati dal ricorrente.
Il legislatore italiano è intervenuto sulla materia della responsabilità medica attraverso due importanti interventi legislativi, al fine di disciplinare in maniera organica i principi che si erano già consolidati in giurisprudenza e dare, in tal modo, una maggiore certezza della materia. Si tratta, in particolare, prima, della cosiddetta Legge Balduzzi, l. n. 189/2012, e, successivamente, della cosiddetta legge Gelli – Bianco, l. n. 24/2017, in vigore dal 01.04.2017.
Attraverso detti interventi legislativi sono stati positivizzati anche i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra il paziente danneggiato e il medico o la struttura sanitaria danneggianti: principi che si erano già sviluppati e consolidati nella giurisprudenza delle corti italiane, sia di merito che di legittimità.
È bene precisare che le norme sostanziali contenute nella L. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cass. n. 28994/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa si sono verificati, la normativa applicabile alla vicenda de qua va rintracciata nella Legge n. 189/2012.
pagina 3 di 8 L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza del nostro paese riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9556 del 2002, ha ritenuto che il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trovi la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, parlandosi in questo caso di una conclusione del contratto sulla base di fatti concludenti.
Per quanto riguarda, invece, il suo contenuto, il contratto di spedalità ha ad oggetto l'obbligo della struttura sanitaria di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie, come quelle assistenziali nei confronti del malato o quelle di tipo alberghiero, come fornire il vitto e l'alloggio necessario al paziente, nel caso in cui esso sia ricoverato presso la struttura, quelle di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché quelle di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze.
A fronte delle suddette obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria, la controprestazione sinallagmatica dovuta dal paziente o dall'assicurazione o ancora del servizio sanitario nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni perché la spesa relativa all'intervento sanitario sia sostenuta dal servizio sanitario, è quella di corrispondere il prezzo del trattamento sanitario stesso.
In considerazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, come detto, la responsabilità di quest'ultima, nel caso in cui si configuri un suo inadempimento o comunque un non esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravante in virtù del suddetto contratto, deve essere inquadrata all'interno della responsabilità contrattuale.
La struttura sanitaria, quindi, risponde ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni sulla medesima gravanti in virtù del suddetto contratto di spedalità, anche nel caso in cui essa si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali soggetti a porre in essere la condotta che ha determinato l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
In altri termini, il fatto che la struttura sanitaria si avvalga dell'attività altrui per poter adempiere alla propria obbligazione comporta che la stessa struttura sanitaria si pagina 4 di 8 assume il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che possono derivare al paziente per l'attività del terzo.
Pertanto, l'attore ha l'onere di allegare qualificati inadempimenti aventi efficacia causale rispetto al danno, mentre il debitore/convenuto, ex art. 1218 c.c., deve fornire la prova liberatoria.
Preme precisare che l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: il nesso di causalità materiale, cioè il nesso tra la condotta e l'evento di danno inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato, e il nesso di causalità giuridica, cioè il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
La valutazione del nesso di causalità materiale, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale, nella quale principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche, e quella civile, nella quale il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica, e non di quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009).
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 aprile -15 giugno 2021, n. 16936, ribadita la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, afferma che costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa, gravando sull'Azienda ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione non sia ad essa imputabile o sia imputabile alla parte privata oppure, ancora, si trovi in presenza di un caso di inadempimento reciproco.
Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici.
La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose.
Nel caso di specie, l'Atp (Tribunale di Foggia rgn. 3038\2017) espletata ha dato conto che:
“1) il sig. già portatore di HBV ed iperteso in trattamento, in Parte_1 data 21.6.16 fu ricoverato presso il reparto di Urologia del P.O. di Cerignola per essere sottoposto ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale per un pagina 5 di 8 carcinoma prostatico. In data 24.6.16 fu sottoposto ad emotrasfusione. Durante la degenza gli indici di funzionalità epatica, inizialmente nella norma, si alterarono (27.6.16). Dopo la dimissione, a domicilio il paziente lamentò stato di malessere, eseguì esami ematochimici che confermarono l'alterazione dei parametri epatici ed in data 17.8.16 fu ricoverato presso la Divisione di Medicina dell'ASL BAT, P.O. di Barletta ove fu formulata diagnosi di epatite acuta da HCV in portatore inattivo di HBV. Effettuò quindi terapia interferonica per tre mesi. Attualmente presenta una condizione di fibrosi F2. 2) L'infezione da Epatite Acuta HCV, accertata dalla documentazione medica in atti, fu contratta durante la degenza presso l'Istituto nosocomiale di Cerignola, in occasione dei trattamenti terapeutici a cui il
fu sottoposto, ovvero sussiste nesso di causalità materiale. 3) L'evento Parte_1 infettivo, correlato temporalmente in maniera così stretta con il ricovero presso l'Ospedale di Cerignola e con i trattamenti ai quali il fu sottoposto, Parte_1 testimonia una responsabilità professionale, non essendo state messe in atto tutte le dovute precauzioni per evitare il contagio (infezione nosocomiale). 4) Tenendo conto dell'attuale quadro clinico, nonché della condizione quo ante del soggetto, dovrà stimarsi l'attuale pregiudizio biologico nella misura del 7% in linea con le indicazioni previste dalla Società Italiana di Medicina Legale. Tale 7% deriva dal calcolo di danno differenziale, ovvero è il maggior danno epatico (su preesistente danno da HBV) così come calcolato nel dettaglio in precedenza. In termini risarcitori, il valore del punto da considerarsi in detto danno differenziale, ovvero come maggior danno è quello che va dall'8 al 14% e non dallo 0 al 7%. I postumi permanenti così valutati, stante l'esigua entità degli stessi, nonché l'assenza di sintomatologia di rilievo, non impediscono nè limitano le attività della vita quotidiana del ricorrente, rispetto alla invalidità già riportata a seguito dell'intervento alla prostata. 5) In relazione ai trattamenti terapeutici posti in essere per la epatopatia (trattamento interferonico) ed al periodo di acuzie della patologia, in considerazione di quanto noto per casi analoghi, nonché di quanto riferito dal paziente stesso, dovrà articolarsi una temporanea di giorni 15 di totale (al 100%) e 90 di parziale mediamente stimata al 50%. 6) Non sono presenti spese mediche in atti”.
La Ctu, quindi, ha accertato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento e tra quest'ultimo e le conseguenze dannose.
La consulenza espletata è logica e, pertanto, pienamente condivisibile.
La parte resistente deduce la nullità di tale CTU per asserita violazione dell'art. 15 L. 24/2017 in quanto il CTU nominato nel procedimento per Atp, Dott. Per_1
non avrebbe la specializzazione in infettivologia e ciò non consentirebbe
[...] una adeguata disamina delle patologie di parte ricorrente.
Si tratta di una eccezione del tutto destituita di fondamento, poiché il predetto CTU è medico oncologo ma ha anche conseguito, come è dato evincere dal curriculum, un Diploma di Merito per la partecipazione al 1° Corso interdisciplinare di pagina 6 di 8 aggiornamento post-laurea in Endocrinologia, Infettivologia, Farmacologia, Oncologia, Urologia di interesse ginecologico, presso l'Università degli Studi di Bari.
Mette conto osservare che il Diploma di Merito per un corso di aggiornamento è un attestato di eccellenza rilasciato al termine di un percorso formativo specialistico, nella specie anche in malattie infettive, che certifica la qualità della preparazione acquisita (diagnosi, trattamento, prevenzione di infezioni da batteri, virus, ecc.) e il merito dimostrato.
L'eccezione di nullità della consulenza espletata, dunque, va disattesa. Cont Accertati, quindi, i presupposti della responsabilità dell' appare fondata la domanda risarcitoria del ricorrente, prospettata sotto il profilo del danno biologico.
Ai fini dell'individuazione e liquidazione dei lamentati danni, si procederà con ordine all'esame delle singole voci, facendo applicazione della Tabella Unica del 2025 poiché la liquidazione del danno biologico, ovvero il risarcimento del danno alla salute, viene effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione del giudice, non al momento del fatto che ha causato il danno. Detto principio vale sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente.
Si tiene conto, altresì, dell'età del ricorrente al momento della decisione (cioè, quando viene effettuata la valutazione per il risarcimento facendo applicazione dell'art. 7, quarto comma, anche per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge”).
Età del ricorrente: anni 66
Percentuale di invalidità permanente: 7%
Punto base danno permanente: € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 90
Indennità giornaliera: € 56,18
Calcolo del risarcimento:
Danno biologico permanente: € 9.225,52
Invalidità temporanea totale al 100%: € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.528,10
Totale generale: € 12.596,32
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla domanda di personalizzazione, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513 del 2018 ha stabilito il principio secondo il quale tale voce va riconosciuta solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", pagina 7 di 8 tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno morale, poi, afferisce ai pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
La domanda inerente alla personalizzazione del danno ed al danno morale non è fondata poiché in relazione a dette voci di danno parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione specifica né elementi probatori.
Va, peraltro, sottolineato, al riguardo, che il Collegio medico ha ritenuto che i danni permanenti, stante l'esiguità degli stessi, nonché l'assenza di sintomatologia di rilievo, non impediscono né limitano le attività della vita quotidiana del ricorrente, rispetto all'invalidità già riportata a seguito dell'intervento alla prostata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
Le spese di Atp, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 12.596,32, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria. Cont
- Condanna l' a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
- Pone le spese di Atp a carico di parte resistente.
Così deciso in Foggia l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa ME AR
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ME AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4944/2019 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1 Franco Delnero e Ferdinando Fanelli, elettivamente domiciliato in Foggia alla via Monsignor L. Giussani n.1, presso lo studio dell'avv. Luigi Sorace;
ricorrente contro
(c.f. e p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Francavilla ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foggia (c/o Avv. Giuseppe Chiappinelli), Via Gramsci n.107; resistente
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale del 16 settembre 2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 16.07.2019 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Foggia: “-dichiarato preliminarmente che il ricorrente contrasse epatite C durante il ricovero presso l'Ospedale Parte_1 di Cerignola “Giuseppe Tatarella” avvenuto a giugno 2016 e di cui in premessa, accertare che la convenuta , in persona del Controparte_2 Direttore Generale suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Foggia al viale Fotore (c.f. e p.iva ), per i fatti di cui in premessa, è responsabile P.IVA_1 nei confronti di ai sensi degli artt.1176, 1218 cod.civ., Parte_1 della violazione degli obblighi contrattualmente assunti in virtù del c.d. “contatto sociale” intercorrente tra la struttura ospedaliera ed il degente e degli inadempimenti posti in essere nell'eseguire la prestazione sanitaria richiesta senza pagina 1 di 8 avere adottato tutte le necessarie cautele atte a scongiurare la contrazione del virus HCV;
conseguentemente – condannare la detta Controparte_2
, in persona del Direttore Generale suo legale rappresentante pro – tempore
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. di natura Parte_1 patrimoniale e non, nella misura complessiva di € 42.887,74 (quarantaduemilaottocentoottantasette\74) come specificato in premessa, salvo diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, limitandosi in ogni caso la domanda fino all'importo massimo di € 52.000,00. – con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase A.T.P., tenendo altresì conto della condotta processuale tenuta in detta fase dalla convenuta ASL\FG che, non presentandosi alle operazioni peritali, non ha consentito il tentativo di conciliazione, nonché della presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
A sostegno delle domande ha dedotto:
-di essere stato ricoverato, in data 21\06\2016, presso U.O.C. di Urologia del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Tatarella” di Cerignola per sottoporsi ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale retropubica ed è stato dimesso il 27\06\2016, come da cartella clinica (doc. 12, fascicolo ricorrente);
-a seguito di persistente e profondo malessere, in data 17\08\2016, si è reso necessario un altro ricovero presso la divisione di Medicina del P.O. di Barletta ove gli è stata diagnosticata, per la prima volta, “epatite acuta da HCV” (doc.ti 14 e 15 fascicolo ricorrente);
- all'esito di ulteriori accertamenti, in danno del ricorrente è stata accertata una Fibrosi F2, attestante un danno epatico permanente ” ed epatite cronica HCV correlata” compatibile con F2 di IR (doc.ti 4 e 5 fascicolo ricorrente);
- l'infezione HCV e la conseguente epatopatia è stata contratta dal ricorrente durante la degenza presso U.O. di Urologia del P.O. “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, dal 21.6.2016 al 27\06\2016, atteso che nella “anamnesi” relativa al ricovero presso l'Ospedale “Tatarella” di Cerignola, non vi è alcun cenno a tali patologie (doc. 12 fascicolo ricorrente);
- sussistenza della responsabilità da condotta omissiva, di natura contrattuale da
“contatto sociale”, da parte dei sanitari della struttura ospedaliera “Giuseppe Tatarella” di Cerignola ove è avvenuto il ricovero e, quindi, della a cui Pt_2 appartiene l'ospedale di Cerignola, per non avere adottato tutte le cautele necessarie atte ad evitare la contrazione del virus HCV in ambiente ospedaliero;
- a seguito di ricorso ex art.696 bis cpc ( Tribunale di Foggia rgn 8038\2017), la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato : 1) la sussistenza di nesso causale tra ricovero ospedaliero e contrazione della epatite C in danno del ricorrente e la pagina 2 di 8 responsabilità a carico dei sanitari operanti presso l'Ospedale civile di Cerignola;
2) esistenza di danni non patrimoniali a carico del ricorrente, così quantificati: a) danno epatico permanente 14%, con riduzione al 7% per accertato pregresso virus HBV, con la seguente precisazione: “in termini risarcitori, il valore del punto da considerarsi in detto danno differenziale, ovvero come maggiore danno è quello che va dall'8 al 14% e non dallo 0 al 7%”; per un totale, calcolato dal ricorrente, di € 30.767,00; b) danno da inabilità temporanea, conseguente ai trattamenti terapeutici posti in essere per la epatopatia, 15 giorni di totale al 100% e 90 giorni di parziale mediamente stimata al 50%, pari a € 4.410,00; 3) danni patrimoniali pari ad € 6.240,74, di cui: € 286,00 per iscrizione a ruolo del procedimento ATP ed € 5.981,74 per competenze complessive versate ai CTU.
Si è costituita l' la quale, Controparte_1 nell'impugnare e contestare ogni avversa deduzione e domanda, ha chiesto al Tribunale di Foggia il rigetto della domanda di , con vittoria di Parte_1 spese ed onorari di causa.
La causa è stata istruita attraverso acquisizione di documentazione e dell'Atp espletato (Tribunale di Foggia R Gn 8038\2017) ed è stata assegnata a sentenza all'udienza del 19 settembre 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito spiegati. Cont In primo luogo, si ritiene che sussista la responsabilità contrattuale dell' ispetto ai danni lamentati dal ricorrente.
Il legislatore italiano è intervenuto sulla materia della responsabilità medica attraverso due importanti interventi legislativi, al fine di disciplinare in maniera organica i principi che si erano già consolidati in giurisprudenza e dare, in tal modo, una maggiore certezza della materia. Si tratta, in particolare, prima, della cosiddetta Legge Balduzzi, l. n. 189/2012, e, successivamente, della cosiddetta legge Gelli – Bianco, l. n. 24/2017, in vigore dal 01.04.2017.
Attraverso detti interventi legislativi sono stati positivizzati anche i criteri di ripartizione dell'onere probatorio tra il paziente danneggiato e il medico o la struttura sanitaria danneggianti: principi che si erano già sviluppati e consolidati nella giurisprudenza delle corti italiane, sia di merito che di legittimità.
È bene precisare che le norme sostanziali contenute nella L. n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi (Cass. n. 28994/2019). Sulla scorta di tale precisazione e avuto riguardo all'epoca in cui i fatti oggetto di causa si sono verificati, la normativa applicabile alla vicenda de qua va rintracciata nella Legge n. 189/2012.
pagina 3 di 8 L'orientamento ormai diventato pacifico nella giurisprudenza del nostro paese riconosceva e riconosce tutt'ora che i danni derivati da eventi di malpractice medica e in generale da un errato trattamento sanitario, qualora il fatto sia imputabile alla struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, coinvolta nel trattamento stesso, sono inquadrabili all'interno della responsabilità contrattuale.
Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza numero 9556 del 2002, ha ritenuto che il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente trovi la sua origine in un contratto obbligatorio atipico che viene definito contratto di spedalità o di assistenza sanitaria.
Tale contratto sorge, non soltanto quando le parti stipulano un vero e proprio documento scritto, ma anche a seguito della semplice accettazione del paziente all'interno della struttura sanitaria, parlandosi in questo caso di una conclusione del contratto sulla base di fatti concludenti.
Per quanto riguarda, invece, il suo contenuto, il contratto di spedalità ha ad oggetto l'obbligo della struttura sanitaria di adempiere sia alle prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia alle prestazioni secondarie ed accessorie, come quelle assistenziali nei confronti del malato o quelle di tipo alberghiero, come fornire il vitto e l'alloggio necessario al paziente, nel caso in cui esso sia ricoverato presso la struttura, quelle di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché quelle di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze.
A fronte delle suddette obbligazioni gravanti sulla struttura sanitaria, la controprestazione sinallagmatica dovuta dal paziente o dall'assicurazione o ancora del servizio sanitario nazionale, nel caso in cui sussistano le condizioni perché la spesa relativa all'intervento sanitario sia sostenuta dal servizio sanitario, è quella di corrispondere il prezzo del trattamento sanitario stesso.
In considerazione della sussistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria, come detto, la responsabilità di quest'ultima, nel caso in cui si configuri un suo inadempimento o comunque un non esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravante in virtù del suddetto contratto, deve essere inquadrata all'interno della responsabilità contrattuale.
La struttura sanitaria, quindi, risponde ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile nel caso in cui non adempia correttamente alle prestazioni sulla medesima gravanti in virtù del suddetto contratto di spedalità, anche nel caso in cui essa si avvalga di dipendenti o di collaboratori esterni, siano essi esercenti professioni sanitarie (come medici, infermieri eccetera) o personale ausiliario, e siano tali soggetti a porre in essere la condotta che ha determinato l'evento dannoso, ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
In altri termini, il fatto che la struttura sanitaria si avvalga dell'attività altrui per poter adempiere alla propria obbligazione comporta che la stessa struttura sanitaria si pagina 4 di 8 assume il rischio e la conseguente responsabilità dei danni che possono derivare al paziente per l'attività del terzo.
Pertanto, l'attore ha l'onere di allegare qualificati inadempimenti aventi efficacia causale rispetto al danno, mentre il debitore/convenuto, ex art. 1218 c.c., deve fornire la prova liberatoria.
Preme precisare che l'accoglimento di una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: il nesso di causalità materiale, cioè il nesso tra la condotta e l'evento di danno inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato, e il nesso di causalità giuridica, cioè il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili.
L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
La valutazione del nesso di causalità materiale, in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è da considerarsi causato da un altro se il primo non può verificarsi in assenza del secondo, stante la diversità dei valori in gioco tra la responsabilità penale, nella quale principale punto di riferimento per il legislatore è l'autore del reato, in relazione a fattispecie tipiche, e quella civile, nella quale il legislatore è di regola equidistante dalle parti contendenti, deve essere condotta sulla base del principio del “più probabile che non”, ovvero della prevalenza probabilistica, e non di quello dell'“oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr., ex multis, Cass. n. 10741/2009).
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 aprile -15 giugno 2021, n. 16936, ribadita la natura contrattuale del rapporto intercorrente tra struttura sanitaria e paziente, afferma che costituisce inadempimento della prestazione il ritardo della stessa, gravando sull'Azienda ospedaliera la prova che il ritardo della prestazione non sia ad essa imputabile o sia imputabile alla parte privata oppure, ancora, si trovi in presenza di un caso di inadempimento reciproco.
Infatti, il comportamento del soggetto, in posizione di garanzia con obbligo di protezione verso il paziente, non può che ritenersi gravemente negligente, per aver omesso di rispettare le regole cautelari di condotta, dirette a prevenire gli eventi dannosi involontari ed a salvaguardare i beni giuridici.
La violazione del dovere di diligenza è l'essenza normativa della responsabilità colposa che si traduce nella contrarietà alle cautele doverose.
Nel caso di specie, l'Atp (Tribunale di Foggia rgn. 3038\2017) espletata ha dato conto che:
“1) il sig. già portatore di HBV ed iperteso in trattamento, in Parte_1 data 21.6.16 fu ricoverato presso il reparto di Urologia del P.O. di Cerignola per essere sottoposto ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale per un pagina 5 di 8 carcinoma prostatico. In data 24.6.16 fu sottoposto ad emotrasfusione. Durante la degenza gli indici di funzionalità epatica, inizialmente nella norma, si alterarono (27.6.16). Dopo la dimissione, a domicilio il paziente lamentò stato di malessere, eseguì esami ematochimici che confermarono l'alterazione dei parametri epatici ed in data 17.8.16 fu ricoverato presso la Divisione di Medicina dell'ASL BAT, P.O. di Barletta ove fu formulata diagnosi di epatite acuta da HCV in portatore inattivo di HBV. Effettuò quindi terapia interferonica per tre mesi. Attualmente presenta una condizione di fibrosi F2. 2) L'infezione da Epatite Acuta HCV, accertata dalla documentazione medica in atti, fu contratta durante la degenza presso l'Istituto nosocomiale di Cerignola, in occasione dei trattamenti terapeutici a cui il
fu sottoposto, ovvero sussiste nesso di causalità materiale. 3) L'evento Parte_1 infettivo, correlato temporalmente in maniera così stretta con il ricovero presso l'Ospedale di Cerignola e con i trattamenti ai quali il fu sottoposto, Parte_1 testimonia una responsabilità professionale, non essendo state messe in atto tutte le dovute precauzioni per evitare il contagio (infezione nosocomiale). 4) Tenendo conto dell'attuale quadro clinico, nonché della condizione quo ante del soggetto, dovrà stimarsi l'attuale pregiudizio biologico nella misura del 7% in linea con le indicazioni previste dalla Società Italiana di Medicina Legale. Tale 7% deriva dal calcolo di danno differenziale, ovvero è il maggior danno epatico (su preesistente danno da HBV) così come calcolato nel dettaglio in precedenza. In termini risarcitori, il valore del punto da considerarsi in detto danno differenziale, ovvero come maggior danno è quello che va dall'8 al 14% e non dallo 0 al 7%. I postumi permanenti così valutati, stante l'esigua entità degli stessi, nonché l'assenza di sintomatologia di rilievo, non impediscono nè limitano le attività della vita quotidiana del ricorrente, rispetto alla invalidità già riportata a seguito dell'intervento alla prostata. 5) In relazione ai trattamenti terapeutici posti in essere per la epatopatia (trattamento interferonico) ed al periodo di acuzie della patologia, in considerazione di quanto noto per casi analoghi, nonché di quanto riferito dal paziente stesso, dovrà articolarsi una temporanea di giorni 15 di totale (al 100%) e 90 di parziale mediamente stimata al 50%. 6) Non sono presenti spese mediche in atti”.
La Ctu, quindi, ha accertato il nesso eziologico tra la condotta e l'evento e tra quest'ultimo e le conseguenze dannose.
La consulenza espletata è logica e, pertanto, pienamente condivisibile.
La parte resistente deduce la nullità di tale CTU per asserita violazione dell'art. 15 L. 24/2017 in quanto il CTU nominato nel procedimento per Atp, Dott. Per_1
non avrebbe la specializzazione in infettivologia e ciò non consentirebbe
[...] una adeguata disamina delle patologie di parte ricorrente.
Si tratta di una eccezione del tutto destituita di fondamento, poiché il predetto CTU è medico oncologo ma ha anche conseguito, come è dato evincere dal curriculum, un Diploma di Merito per la partecipazione al 1° Corso interdisciplinare di pagina 6 di 8 aggiornamento post-laurea in Endocrinologia, Infettivologia, Farmacologia, Oncologia, Urologia di interesse ginecologico, presso l'Università degli Studi di Bari.
Mette conto osservare che il Diploma di Merito per un corso di aggiornamento è un attestato di eccellenza rilasciato al termine di un percorso formativo specialistico, nella specie anche in malattie infettive, che certifica la qualità della preparazione acquisita (diagnosi, trattamento, prevenzione di infezioni da batteri, virus, ecc.) e il merito dimostrato.
L'eccezione di nullità della consulenza espletata, dunque, va disattesa. Cont Accertati, quindi, i presupposti della responsabilità dell' appare fondata la domanda risarcitoria del ricorrente, prospettata sotto il profilo del danno biologico.
Ai fini dell'individuazione e liquidazione dei lamentati danni, si procederà con ordine all'esame delle singole voci, facendo applicazione della Tabella Unica del 2025 poiché la liquidazione del danno biologico, ovvero il risarcimento del danno alla salute, viene effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della decisione del giudice, non al momento del fatto che ha causato il danno. Detto principio vale sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente.
Si tiene conto, altresì, dell'età del ricorrente al momento della decisione (cioè, quando viene effettuata la valutazione per il risarcimento facendo applicazione dell'art. 7, quarto comma, anche per i fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge”).
Età del ricorrente: anni 66
Percentuale di invalidità permanente: 7%
Punto base danno permanente: € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale al 100%: 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 90
Indennità giornaliera: € 56,18
Calcolo del risarcimento:
Danno biologico permanente: € 9.225,52
Invalidità temporanea totale al 100%: € 842,70
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 2.528,10
Totale generale: € 12.596,32
Su detta somma vanno calcolati gli interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
Con riferimento alla domanda di personalizzazione, si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7513 del 2018 ha stabilito il principio secondo il quale tale voce va riconosciuta solo in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", pagina 7 di 8 tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il danno morale, poi, afferisce ai pregiudizi che non hanno fondamento medico- legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
La domanda inerente alla personalizzazione del danno ed al danno morale non è fondata poiché in relazione a dette voci di danno parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione specifica né elementi probatori.
Va, peraltro, sottolineato, al riguardo, che il Collegio medico ha ritenuto che i danni permanenti, stante l'esiguità degli stessi, nonché l'assenza di sintomatologia di rilievo, non impediscono né limitano le attività della vita quotidiana del ricorrente, rispetto all'invalidità già riportata a seguito dell'intervento alla prostata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, seguono la soccombenza.
Le spese di Atp, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda nei limiti spiegati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 12.596,32, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria. Cont
- Condanna l' a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
- Pone le spese di Atp a carico di parte resistente.
Così deciso in Foggia l'11 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa ME AR
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