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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Eugenio Galassi
-attrice- contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Quintino Rastelli
-convenuta- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, (C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Mario Antonietti C.F._2
-convenuti-
***
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “
1. Accertare e dichiarare che le condotte derivanti da inadempimento contrattuale della
e dello Studio Tecnico sopra accertate, e meglio descritte in premessa, sono Controparte_1 CP_2 state causa esclusiva e comunque determinante del danno subito dalla in persona del suo unico Pt_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore sig.
2. Accertare e dichiarare che i vizi Parte_2
e difetti lamentati sono da ricondurre alla erronea e/o inadeguata (e comunque non conformità alle regole dell'arte e della tecnica) esecuzione delle prestazioni commissionate a quest'ultimi, in forza rispettivamente dei contratti di appalto e dei contratti d'opera professionale ripassati con i medesimi;
3. Dichiarare che in
1 conseguenza dei danni subiti, la ha diritto ad un risarcimento per danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali omnicomprensivo di tutte le sue voci pari ad € 3.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4. Dichiarare che in conseguenza della cessazione della attività lavorativa specifica nella misura del 100%, la deducente ha subito un danno patrimoniale da liquidarsi, anche in via equitativa e presuntiva, in base a quanto verrà accertato in corso di causa secondo i criteri della responsabilità civile, oltre interessi e rivalutazione;
5. Accogliere integralmente la domanda attrice e per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_5 suo legale rappresentante pro-tempore Sig. e lo in persona del CP_5 Controparte_2 suo L.R.P.T. nonché l'arch. e l'ing. in via solidale, al Controparte_4 Controparte_3 pagamento della somma di € 3.000.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché al pagamento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica che verrà accertato in corso di causa;
6. per l'effetto, condannare i convenuti in via solidale tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze legali di causa, oltre IVA e CAP come per legge”;
- PER LA CONVENUTA: “in via pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio e, per l'effetto, disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo con ogni conseguenza anche in ordine alla soccombenza alle spese processuali;
in via subordinata pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare la continenza ex art. 39 c.p.c. della presente causa con quella rubricata al n.
5987/2013 RG instaurata nell'anno 2013 dinanzi il Tribunale di Teramo la cui prossima udienza è fissata al 24.09.2019, e, per l'effetto, dichiarare la continenza, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla fissazione del termine per la riassunzione della presente causa dinanzi al Giudice del Tribunale di Teramo in relazione alla causa rubricata al n. 5987/2013 RG Dott. Claudio Di Giacinto;
in via ulteriormente subordinata pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare la connessione ex art. 40 c.p.c. della presente causa con quella rubricata al n. 5987/2013 RG instaurata nell'anno 2013 dinanzi il
Tribunale di Teramo la cui prossima udienza è fissata al 24.09.2019, e, per l'effetto, dichiarare la connessione, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla fissazione del termine per la riassunzione della presente causa dinanzi al Giudice del Tribunale di Teramo in relazione alla causa rubricata al n.
5987/2013 RG Dott. Claudio Di Giacinto;
nel merito, in via principale: dichiarare, per le causali di cui in narrativa, inammissibili e/o infondate le domande avversarie e così come proposte dalla nei Parte_1 confronti della nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata per le causali di Controparte_1 cui in narrativa l'intervenuta decadenza e/o comunque prescrizione dell'azione ex lege prevista, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande avversarie e così come proposte dalla nei confronti della Parte_1
respingere e rigettare per le causali di cui in narrativa le domande avversarie in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto come in diritto;
in via ulteriormente subordinata: in caso di
2 CP_ accertamento dei vizi/difetti lamentati e della responsabilità della disporre il CP_1 risarcimento del danno in forma specifica, ordinando alla stessa l'eliminazione degli Controparte_1 stessi a propria cura e spese. in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, nonché con condanna della ditta opponente al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma
c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art. 93 3° comma c.p.c.”;
- PER I CONVENUTI: “Chiedendo che codesto Ecc. mo Tribunale di Teramo voglia rigettare in toto la domanda proposta dalla nei confronti dello dell'ing. Parte_1 Controparte_2 CP_3
e dell'arch. dichiarando la nullità della citazione o, comunque,
[...] Controparte_4
l'assoluta infondatezza della domanda stessa, con ogni conseguenza in ordine alla condanna alle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE. Pa I-1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/04/2019 (di seguito ”) ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio (di seguito ), Controparte_5
[...]
e (questi ultimi anche solo lo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
“ ”), al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha CP_2 allegato e dedotto, tra l'altro: Pa CP_
- che aveva stipulato tre contratti di appalto con al fine della costruzione di tre palazzine site in Teramo (via Masci, via De Benedictis, viale Bovio), incaricando al contempo lo Studio della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo;
- che all'esito di verifiche tecniche eseguite in epoca successiva alla consegna degli immobili ai rispettivi acquirenti, era emersa la sussistenza di vizi di realizzazione e di difetti di costruzioni, anche per via dell'impiego di materiali diversi (e di peggior qualità) rispetto a quelli previsti nel capitolato d'appalto;
- che le tre palazzine erano state consegnate già collaudate, ma incomplete delle necessarie CP_ documentazioni che si era riservata di fornire in seguito;
- che, in particolare, le soglie per infissi erano state posate in materiale diverso rispetto a quello pattuito;
il cappotto termico era stato realizzato con materiali e tecniche costruttive diverse;
i vetri esterni installati erano differenti da quelli a bassa emissività richiesti, con conseguenti fenomeni di condensa;
la fragilità strutturale delle opere realizzate era resa palese dalle gravi lesioni esterne rinvenibili sulle pareti delle palazzine;
CP_
- che di tali difetti e inadempimenti dovevano essere ritenuti responsabili e lo CP_2 nelle rispettive qualità;
3 - che, pertanto, gli stessi dovevano essere condannati alla refusione del danno all'immagine Pa e alla reputazione professionale di ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., oltre che dei mancati guadagni originati dalla vicenda, come sarebbe dato evincersi dal calo del fatturato e degli utili registrati nei tre anni antecedenti alla proposizione delle domande. CP_ I-2. Con comparsa di risposta del 10/09/2019 si è costituita concludendo nei termini esposti CP_ in epigrafe. ha, a sostegno delle proprie conclusioni, allegato, dedotto ed eccepito:
- la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e la tardiva iscrizione a ruolo della causa, con conseguente necessità di procedere alla cancellazione della stessa dal ruolo ai sensi degli artt. 171 e 307 c.p.c.;
- la continenza ex art. 39 c.p.c. (o comunque la connessione ex art. 40 c.p.c.) della presente controversia rispetto a quella avente R.G. n. 5987/2013 di questo Tribunale;
- l'infondatezza delle domande, tenuto conto che le reciproche vertenze relative ai tre contratti di appalto per cui è causa erano state transatte con accordo transattivo e novativo del 24/05/2013; Pa
- con riferimento ai tre fabbricati realizzati: a) il difetto di legittimazione attiva di , tenuto conto che con la spiegata azione la stessa mirerebbe ad ottenere il ristoro dei danni derivanti da vizi presenti su immobili non più in sua proprietà; b) la decadenza e la prescrizione delle Pa azioni proposte da , avendo la stessa accettato l'opera consegna senza riserve;
c)
l'insussistenza, o comunque l'irrilevanza, dei dedotti vizi;
- la prescrizione dell'azione extracontrattuale;
Pa
- la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I-3. Con ordinanza del 02/10/2019 il precedente titolare del procedimento, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, ha disposto la cancellazione della stessa dal ruolo. Ne è seguito il deposito di comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. e la conseguente riassunzione del giudizio.
Disattesa l'istanza di riunione (cfr. ordinanza del 06/03/2021) e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 06/10/2021 il precedente titolare del procedimento ha dichiarato la contumacia di e Controparte_2 Controparte_4 [...] disponendo rinvio per la precisazione delle conclusioni (dapprima al 03/10/2023 e poi CP_3 al 30/04/2025).
I-3.1. Il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente in data 12/03/2024.
I-4. Con comparsa depositata in data 21/05/2025 si è tardivamente costituito lo , CP_2
Pa concludendo per il rigetto delle domande spiegate da . A tal fine, lo Studio ha allegato e dedotto:
4 - la nullità della citazione in quanto è risultata mancante o assolutamente incerta la determinazione dell'oggetto della domanda, facendo altresì difetto l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui la stessa si è fondata;
- l'infondatezza nel merito delle richieste risarcitorie.
I-5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. La risoluzione della lite impone la previa enucleazione dell'oggetto della domanda, operazione questa che nel caso di specie risulta non così agevole, tenuto conto del carattere non propriamente perspicuo delle allegazioni di parte attrice, laddove la stessa fa inopinato uso tanto di espressioni quali “condotte derivanti da inadempimento contrattuale”, quanto di esplicito riferimento alle disposizioni regolative della responsabilità aquiliana.
Com'è noto, nella prospettata operazione esegetica il giudice del merito, impegnato nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9909 del 16/04/2025, Rv. 674676-01).
II-6.1. Tenuto conto di quanto esposto (e di come concluso) nell'atto di citazione, deve concludersi Pa nel senso che abbia inteso ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti CP_ dai dedotti inadempimenti ai contratti in essere rispettivamente con (i contratti di appalto) e con lo Studio (i contratti di prestazione d'opera intellettuale).
In tal senso depone non solo il tenore testuale delle conclusioni contenute nel libello introduttivo, di per sé non probante, tenuto conto dei riferiti richiami agli artt. 2043 ss. c.c., quanto il complessivo quadro delle allegazioni fattuali poste all'attenzione dell'intestato Tribunale. L'attrice, infatti, ha dedicato particolare sforzo argomentativo in ordine al programma negoziale relativo ai tre interventi edilizi e alle rispettive fasi esecutive. Ha poi in più luoghi della citazione richiamato la Pa responsabilità professionale dello Studio, a cui è stata legata proprio da contratti di prestazione d'opera. L'ambientazione dell'azione nel campo della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (cfr. art. 1218 c.c.) anziché in quello della lex aquilia è confermato poi dal Pa contenuto della comparsa conclusionale di , depositata dal nuovo difensore.
5 II-6.1.1. Orbene, trattandosi del risarcimento del medesimo pregiudizio, originato da differenti CP_ rapporti negoziali, l'esame della controversia deve procedere distinguendo la posizione di da quella dello Studio. CP_ II-7. La richiesta risarcitoria nei confronti di è manifestamente infondata.
Deve anzitutto rilevarsi che, come del resto accertato già da questo Tribunale e dalla Corte CP_ distrettuale (cfr. all. nn. 1 e 2 – comparsa conclusionale di in questa sede rilevanti e utilizzabili in quanto sopravvenuti allo spirare del termine preclusivo di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; si osserva, per incidens, che dalla documentazione in atti non è dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di L'Aquila), che tutte le pretese e le obbligazioni derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalto del 12/04/2010 (immobile di via Masci), del 31/07/2010
(immobile di via De Benedictis) e del 15/11/2010 (immobile di viale Bovio) risultano oggetto di transazione novativa, stipulata tra le parti in data 24/05/2013. CP_ Come è dato leggere all'art. 4) del contratto di transazione (cfr. all. 5 – comparsa di risposta di , infatti, con la stipula del ridetto accordo “entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti d'appalto, dichiarando altresì completamente transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione”. Pa II-7.1. Le vertenze azionate da in questa sede, per come sopra qualificate, rientrano allora pienamente nel perimetro oggettivo del contratto transattivo, a cui deve riconoscersi carattere Pa novativo dei rapporti contrattuali di appalto preesistenti. Ne consegue che non è abilitata, in questa sede, a far valere ulteriori pretese risarcitorie, rivenienti la loro fonte in rapporti contrattuali che hanno cessato di regolare le posizioni giuridiche soggettive delle parti in causa. Pa II-7.2. L'assorbenza di quanto precede non consente di esaminare le ragioni addotte da .
II-8. Anche le domande spiegate nei confronti dello Studio sono manifestamente infondate.
Risulta assorbente sostegno della conclusione che precede la circostanza dell'assoluto difetto di specifica allegazione e prova (neppure parzialmente offerta) dei danni lamentati da FA, quantificati nel considerevole importo di euro 3.000.000,00, ciò consentendo di soprassedere dall'esame delle questioni afferenti ai dedotti inadempimenti contrattuali in capo allo Studio.
II-8.1. Nella prospettazione attorea, infatti, l'inadempimento agli obblighi nascenti dai contratti d'opera professionale conclusi con lo Studio avrebbe comportato ingenti danni alla reputazione e Pa alla credibilità di , oltre a determinare una perdita reddituale per come evincibile dai bilanci relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Ebbene, l'allegazione dei danni non patrimoniali risulta di genericità tale da renderne sostanzialmente impossibile la delibazione, risolvendosi in richiami apodittici e tautologici a principi di diritto, del tutto avulsi da riferimenti a concrete evenienze pregiudizievoli verificatesi
6 nella realtà.
Quanto ai danni patrimoniali da perdita della redditività di impresa, la produzione dei solo bilanci generali relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 impedisce qualsivoglia confronto con la situazione Pa reddituale e finanziaria di negli anni antecedenti al sorgere dei rapporti con i convenuti, in ciò impedendo di ricostruire il nesso di causalità materiale e giuridica tra i non soddisfacenti risultati economici e gli inadempimenti imputati allo Studio.
II-8.2. Il deficit sul piano allegatorio (con particolare riferimento al danno non patrimoniale) e su quello probatorio (anche rispetto al danno patrimoniale), emergente dall'atto introduttivo, neppure risulta superabile all'esito della successiva attività difensiva di parte attrice, la quale neppure ha formulato istanze volte all'assunzione di prove costituende, o prodotto ulteriori prove precostituite.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. Le domande dell'attrice sono infondate e vanno integralmente rigettate. CP_ III-11. Le spese di lite in favore di sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro
3.000.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione massimo, aumentato nella misura di cui all'art. 6 d.m. cit.; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto del carattere documentale dell'attività istruttoria;
valori medi per le restanti fasi).
III-12. Le spese di lite in favore dello Studio sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro 3.000.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione massimo, aumentato nella misura di cui all'art. 6 d.m. cit.; esclusione della fase “introduttiva e/o di trattazione”, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le restanti fasi in ragione dell'attività in concreto svolta).
III-13. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. dei convenuti, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite. In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta
7 processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1223/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e ogni
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- REVOCA la dichiarazione di contumacia di Controparte_2 CP_4
e
[...] Controparte_3
- RIGETTA le domande di per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dai convenuti;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite, che si liquidano in euro 37.900,00 per compensi, oltre alle spese
[...] generali, CPA e IVA come per legge;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_4
e in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in
[...] Controparte_3 euro 13.232,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 1223 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. Eugenio Galassi
-attrice- contro
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in giudizio con l'avv. Quintino Rastelli
-convenuta- nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, (C.F. ) e Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Mario Antonietti C.F._2
-convenuti-
***
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTRICE: “
1. Accertare e dichiarare che le condotte derivanti da inadempimento contrattuale della
e dello Studio Tecnico sopra accertate, e meglio descritte in premessa, sono Controparte_1 CP_2 state causa esclusiva e comunque determinante del danno subito dalla in persona del suo unico Pt_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore sig.
2. Accertare e dichiarare che i vizi Parte_2
e difetti lamentati sono da ricondurre alla erronea e/o inadeguata (e comunque non conformità alle regole dell'arte e della tecnica) esecuzione delle prestazioni commissionate a quest'ultimi, in forza rispettivamente dei contratti di appalto e dei contratti d'opera professionale ripassati con i medesimi;
3. Dichiarare che in
1 conseguenza dei danni subiti, la ha diritto ad un risarcimento per danni patrimoniali e non Pt_1 patrimoniali omnicomprensivo di tutte le sue voci pari ad € 3.000.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
4. Dichiarare che in conseguenza della cessazione della attività lavorativa specifica nella misura del 100%, la deducente ha subito un danno patrimoniale da liquidarsi, anche in via equitativa e presuntiva, in base a quanto verrà accertato in corso di causa secondo i criteri della responsabilità civile, oltre interessi e rivalutazione;
5. Accogliere integralmente la domanda attrice e per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_5 suo legale rappresentante pro-tempore Sig. e lo in persona del CP_5 Controparte_2 suo L.R.P.T. nonché l'arch. e l'ing. in via solidale, al Controparte_4 Controparte_3 pagamento della somma di € 3.000.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché al pagamento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica che verrà accertato in corso di causa;
6. per l'effetto, condannare i convenuti in via solidale tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze legali di causa, oltre IVA e CAP come per legge”;
- PER LA CONVENUTA: “in via pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare la tardiva iscrizione a ruolo del presente giudizio e, per l'effetto, disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo con ogni conseguenza anche in ordine alla soccombenza alle spese processuali;
in via subordinata pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare la continenza ex art. 39 c.p.c. della presente causa con quella rubricata al n.
5987/2013 RG instaurata nell'anno 2013 dinanzi il Tribunale di Teramo la cui prossima udienza è fissata al 24.09.2019, e, per l'effetto, dichiarare la continenza, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla fissazione del termine per la riassunzione della presente causa dinanzi al Giudice del Tribunale di Teramo in relazione alla causa rubricata al n. 5987/2013 RG Dott. Claudio Di Giacinto;
in via ulteriormente subordinata pregiudiziale ed in rito: accertare e dichiarare la connessione ex art. 40 c.p.c. della presente causa con quella rubricata al n. 5987/2013 RG instaurata nell'anno 2013 dinanzi il
Tribunale di Teramo la cui prossima udienza è fissata al 24.09.2019, e, per l'effetto, dichiarare la connessione, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla fissazione del termine per la riassunzione della presente causa dinanzi al Giudice del Tribunale di Teramo in relazione alla causa rubricata al n.
5987/2013 RG Dott. Claudio Di Giacinto;
nel merito, in via principale: dichiarare, per le causali di cui in narrativa, inammissibili e/o infondate le domande avversarie e così come proposte dalla nei Parte_1 confronti della nel merito, in via subordinata: accertata e dichiarata per le causali di Controparte_1 cui in narrativa l'intervenuta decadenza e/o comunque prescrizione dell'azione ex lege prevista, dichiarare inammissibili e/o infondate le domande avversarie e così come proposte dalla nei confronti della Parte_1
respingere e rigettare per le causali di cui in narrativa le domande avversarie in quanto Controparte_1 inammissibili e comunque infondate in fatto come in diritto;
in via ulteriormente subordinata: in caso di
2 CP_ accertamento dei vizi/difetti lamentati e della responsabilità della disporre il CP_1 risarcimento del danno in forma specifica, ordinando alla stessa l'eliminazione degli Controparte_1 stessi a propria cura e spese. in ogni caso: con vittoria di spese, rimborso forfettario, diritti ed onorari di lite, nonché con condanna della ditta opponente al pagamento del risarcimento del danno ex art. 96 1° comma
c.p.c. ovvero al pagamento di una somma ex art. 93 3° comma c.p.c.”;
- PER I CONVENUTI: “Chiedendo che codesto Ecc. mo Tribunale di Teramo voglia rigettare in toto la domanda proposta dalla nei confronti dello dell'ing. Parte_1 Controparte_2 CP_3
e dell'arch. dichiarando la nullità della citazione o, comunque,
[...] Controparte_4
l'assoluta infondatezza della domanda stessa, con ogni conseguenza in ordine alla condanna alle spese di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE. Pa I-1. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 11/04/2019 (di seguito ”) ha Parte_1
CP_ convenuto in giudizio (di seguito ), Controparte_5
[...]
e (questi ultimi anche solo lo Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
“ ”), al fine dell'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, a sostegno delle quali ha CP_2 allegato e dedotto, tra l'altro: Pa CP_
- che aveva stipulato tre contratti di appalto con al fine della costruzione di tre palazzine site in Teramo (via Masci, via De Benedictis, viale Bovio), incaricando al contempo lo Studio della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo;
- che all'esito di verifiche tecniche eseguite in epoca successiva alla consegna degli immobili ai rispettivi acquirenti, era emersa la sussistenza di vizi di realizzazione e di difetti di costruzioni, anche per via dell'impiego di materiali diversi (e di peggior qualità) rispetto a quelli previsti nel capitolato d'appalto;
- che le tre palazzine erano state consegnate già collaudate, ma incomplete delle necessarie CP_ documentazioni che si era riservata di fornire in seguito;
- che, in particolare, le soglie per infissi erano state posate in materiale diverso rispetto a quello pattuito;
il cappotto termico era stato realizzato con materiali e tecniche costruttive diverse;
i vetri esterni installati erano differenti da quelli a bassa emissività richiesti, con conseguenti fenomeni di condensa;
la fragilità strutturale delle opere realizzate era resa palese dalle gravi lesioni esterne rinvenibili sulle pareti delle palazzine;
CP_
- che di tali difetti e inadempimenti dovevano essere ritenuti responsabili e lo CP_2 nelle rispettive qualità;
3 - che, pertanto, gli stessi dovevano essere condannati alla refusione del danno all'immagine Pa e alla reputazione professionale di ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., oltre che dei mancati guadagni originati dalla vicenda, come sarebbe dato evincersi dal calo del fatturato e degli utili registrati nei tre anni antecedenti alla proposizione delle domande. CP_ I-2. Con comparsa di risposta del 10/09/2019 si è costituita concludendo nei termini esposti CP_ in epigrafe. ha, a sostegno delle proprie conclusioni, allegato, dedotto ed eccepito:
- la tardiva costituzione in giudizio dell'attrice e la tardiva iscrizione a ruolo della causa, con conseguente necessità di procedere alla cancellazione della stessa dal ruolo ai sensi degli artt. 171 e 307 c.p.c.;
- la continenza ex art. 39 c.p.c. (o comunque la connessione ex art. 40 c.p.c.) della presente controversia rispetto a quella avente R.G. n. 5987/2013 di questo Tribunale;
- l'infondatezza delle domande, tenuto conto che le reciproche vertenze relative ai tre contratti di appalto per cui è causa erano state transatte con accordo transattivo e novativo del 24/05/2013; Pa
- con riferimento ai tre fabbricati realizzati: a) il difetto di legittimazione attiva di , tenuto conto che con la spiegata azione la stessa mirerebbe ad ottenere il ristoro dei danni derivanti da vizi presenti su immobili non più in sua proprietà; b) la decadenza e la prescrizione delle Pa azioni proposte da , avendo la stessa accettato l'opera consegna senza riserve;
c)
l'insussistenza, o comunque l'irrilevanza, dei dedotti vizi;
- la prescrizione dell'azione extracontrattuale;
Pa
- la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
I-3. Con ordinanza del 02/10/2019 il precedente titolare del procedimento, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa, ha disposto la cancellazione della stessa dal ruolo. Ne è seguito il deposito di comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. e la conseguente riassunzione del giudizio.
Disattesa l'istanza di riunione (cfr. ordinanza del 06/03/2021) e assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 06/10/2021 il precedente titolare del procedimento ha dichiarato la contumacia di e Controparte_2 Controparte_4 [...] disponendo rinvio per la precisazione delle conclusioni (dapprima al 03/10/2023 e poi CP_3 al 30/04/2025).
I-3.1. Il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente in data 12/03/2024.
I-4. Con comparsa depositata in data 21/05/2025 si è tardivamente costituito lo , CP_2
Pa concludendo per il rigetto delle domande spiegate da . A tal fine, lo Studio ha allegato e dedotto:
4 - la nullità della citazione in quanto è risultata mancante o assolutamente incerta la determinazione dell'oggetto della domanda, facendo altresì difetto l'esposizione dei fatti e degli elementi su cui la stessa si è fondata;
- l'infondatezza nel merito delle richieste risarcitorie.
I-5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 22/05/2025 al cui esito, con ordinanza del 26/05/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 15/09/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-6. La risoluzione della lite impone la previa enucleazione dell'oggetto della domanda, operazione questa che nel caso di specie risulta non così agevole, tenuto conto del carattere non propriamente perspicuo delle allegazioni di parte attrice, laddove la stessa fa inopinato uso tanto di espressioni quali “condotte derivanti da inadempimento contrattuale”, quanto di esplicito riferimento alle disposizioni regolative della responsabilità aquiliana.
Com'è noto, nella prospettata operazione esegetica il giudice del merito, impegnato nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., da ultimo,
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 9909 del 16/04/2025, Rv. 674676-01).
II-6.1. Tenuto conto di quanto esposto (e di come concluso) nell'atto di citazione, deve concludersi Pa nel senso che abbia inteso ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti CP_ dai dedotti inadempimenti ai contratti in essere rispettivamente con (i contratti di appalto) e con lo Studio (i contratti di prestazione d'opera intellettuale).
In tal senso depone non solo il tenore testuale delle conclusioni contenute nel libello introduttivo, di per sé non probante, tenuto conto dei riferiti richiami agli artt. 2043 ss. c.c., quanto il complessivo quadro delle allegazioni fattuali poste all'attenzione dell'intestato Tribunale. L'attrice, infatti, ha dedicato particolare sforzo argomentativo in ordine al programma negoziale relativo ai tre interventi edilizi e alle rispettive fasi esecutive. Ha poi in più luoghi della citazione richiamato la Pa responsabilità professionale dello Studio, a cui è stata legata proprio da contratti di prestazione d'opera. L'ambientazione dell'azione nel campo della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (cfr. art. 1218 c.c.) anziché in quello della lex aquilia è confermato poi dal Pa contenuto della comparsa conclusionale di , depositata dal nuovo difensore.
5 II-6.1.1. Orbene, trattandosi del risarcimento del medesimo pregiudizio, originato da differenti CP_ rapporti negoziali, l'esame della controversia deve procedere distinguendo la posizione di da quella dello Studio. CP_ II-7. La richiesta risarcitoria nei confronti di è manifestamente infondata.
Deve anzitutto rilevarsi che, come del resto accertato già da questo Tribunale e dalla Corte CP_ distrettuale (cfr. all. nn. 1 e 2 – comparsa conclusionale di in questa sede rilevanti e utilizzabili in quanto sopravvenuti allo spirare del termine preclusivo di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.; si osserva, per incidens, che dalla documentazione in atti non è dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di L'Aquila), che tutte le pretese e le obbligazioni derivanti dall'esecuzione dei contratti di appalto del 12/04/2010 (immobile di via Masci), del 31/07/2010
(immobile di via De Benedictis) e del 15/11/2010 (immobile di viale Bovio) risultano oggetto di transazione novativa, stipulata tra le parti in data 24/05/2013. CP_ Come è dato leggere all'art. 4) del contratto di transazione (cfr. all. 5 – comparsa di risposta di , infatti, con la stipula del ridetto accordo “entrambe le parti dichiarano risolta ogni reciproca pendenza, diritto, azione e/o rivalsa connessa ai contratti d'appalto, dichiarando altresì completamente transatti tutti i reciproci rapporti di dare e avere e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione”. Pa II-7.1. Le vertenze azionate da in questa sede, per come sopra qualificate, rientrano allora pienamente nel perimetro oggettivo del contratto transattivo, a cui deve riconoscersi carattere Pa novativo dei rapporti contrattuali di appalto preesistenti. Ne consegue che non è abilitata, in questa sede, a far valere ulteriori pretese risarcitorie, rivenienti la loro fonte in rapporti contrattuali che hanno cessato di regolare le posizioni giuridiche soggettive delle parti in causa. Pa II-7.2. L'assorbenza di quanto precede non consente di esaminare le ragioni addotte da .
II-8. Anche le domande spiegate nei confronti dello Studio sono manifestamente infondate.
Risulta assorbente sostegno della conclusione che precede la circostanza dell'assoluto difetto di specifica allegazione e prova (neppure parzialmente offerta) dei danni lamentati da FA, quantificati nel considerevole importo di euro 3.000.000,00, ciò consentendo di soprassedere dall'esame delle questioni afferenti ai dedotti inadempimenti contrattuali in capo allo Studio.
II-8.1. Nella prospettazione attorea, infatti, l'inadempimento agli obblighi nascenti dai contratti d'opera professionale conclusi con lo Studio avrebbe comportato ingenti danni alla reputazione e Pa alla credibilità di , oltre a determinare una perdita reddituale per come evincibile dai bilanci relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.
Ebbene, l'allegazione dei danni non patrimoniali risulta di genericità tale da renderne sostanzialmente impossibile la delibazione, risolvendosi in richiami apodittici e tautologici a principi di diritto, del tutto avulsi da riferimenti a concrete evenienze pregiudizievoli verificatesi
6 nella realtà.
Quanto ai danni patrimoniali da perdita della redditività di impresa, la produzione dei solo bilanci generali relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 impedisce qualsivoglia confronto con la situazione Pa reddituale e finanziaria di negli anni antecedenti al sorgere dei rapporti con i convenuti, in ciò impedendo di ricostruire il nesso di causalità materiale e giuridica tra i non soddisfacenti risultati economici e gli inadempimenti imputati allo Studio.
II-8.2. Il deficit sul piano allegatorio (con particolare riferimento al danno non patrimoniale) e su quello probatorio (anche rispetto al danno patrimoniale), emergente dall'atto introduttivo, neppure risulta superabile all'esito della successiva attività difensiva di parte attrice, la quale neppure ha formulato istanze volte all'assunzione di prove costituende, o prodotto ulteriori prove precostituite.
II-9. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-10. Le domande dell'attrice sono infondate e vanno integralmente rigettate. CP_ III-11. Le spese di lite in favore di sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro
3.000.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione massimo, aumentato nella misura di cui all'art. 6 d.m. cit.; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase “istruttoria e/o di trattazione”, tenuto conto del carattere documentale dell'attività istruttoria;
valori medi per le restanti fasi).
III-12. Le spese di lite in favore dello Studio sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (tabella n. 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro 3.000.000,00, con conseguente applicazione dello scaglione massimo, aumentato nella misura di cui all'art. 6 d.m. cit.; esclusione della fase “introduttiva e/o di trattazione”, tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per le restanti fasi in ragione dell'attività in concreto svolta).
III-13. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. dei convenuti, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite. In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta
7 processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'odierna attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1223/2019 promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e ogni
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- REVOCA la dichiarazione di contumacia di Controparte_2 CP_4
e
[...] Controparte_3
- RIGETTA le domande di per le ragioni di cui in motivazione;
Parte_1
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dai convenuti;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite, che si liquidano in euro 37.900,00 per compensi, oltre alle spese
[...] generali, CPA e IVA come per legge;
- CONDANNA alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_2 CP_4
e in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano in
[...] Controparte_3 euro 13.232,00 per compensi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge;
Così deciso in Teramo, il 16 settembre 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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