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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12677/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MIMOLA GAETANO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FURLAN DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. LOLLI ANDREA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta:
1) accertata e dichiarata l'ammissibilità e fondatezza della presente opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare integralmente, per i motivi addotti nel presente atto, l'opposto decreto ingiuntivo;
2) condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: pagina 1 di 6 nel merito, salvo gravame,
A) rigettare l'opposizione di nella persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
convalidare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
B) condannare comunque la , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
della somma di Euro 43.098,77 (quarantatremilanovantotto/77), oltre interessi di mora, maturati e maturandi, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto sino al saldo effettivo, o di quella diversa maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
C) condannare la , nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Parte_1
favore della nella persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1
lite, ivi compresi 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, come per
Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3430/2023 emesso dal Tribunale di Bologna il 29.08.2023, sul ricorso presentato da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 43.098,77, quale Controparte_1
corrispettivo delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestava, innanzitutto, il Parte_1
valore probatorio delle fatture, ritenendo che il preteso credito del fornitore non fosse compatibile con i consumi effettivi, anche per tutti i periodi precedenti a quello cui le fatture si riferiscono;
osservava che il creditore deve dimostrare di aver fornito il quantitativo di energia dichiarato e di aver effettivamente applicato le tariffe promesse in contratto;
sosteneva di aver rivolto ad continue richieste CP_1 di chiarimenti e di allineare il costo dell'energia alle clausole contrattuali e ai consumi, senza ricevere alcuna risposta.
In conclusione, parte opponente chiedeva di accertare, se del caso tramite CTU, che nulla fosse dovuto da parte sua ad per il titolo oggetto di causa;
domandava di dichiarare nullo e/o Controparte_1
inefficace, e comunque di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 6 2. Nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione, per mancato deposito del decreto ingiuntivo notificato, in violazione degli artt. 166 e 145 c.p.c..
Nel merito richiamava la normativa di riferimento, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto assolutamente generica e comunque non supportata da elementi probatori;
riferiva che l'opponente non aveva mai contestato le bollette di , né aveva mai trasmesso richieste di chiarimenti o CP_1
reclami, precisando che anzi aveva regolarmente provveduto al pagamento delle fatture precedenti a quelle oggetto di ingiunzione.
In conclusione, parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto stesso;
domandava, in ogni caso, la condanna di al pagamento della somma di € 43.098,77, oltre ad interessi di mora e Parte_1
spese di lite.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva quindi assegnato il termine per promuovere il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Infine, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., ove il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie conclusionali.
4. L'eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, risulta infondata.
Si rileva, innanzitutto, che parte opponente ha depositato, seppure in formato cartaceo, copia del ricorso e del decreto ingiuntivo a lui notificato in data 29.08.2023, in assenza di alcun disconoscimento della conformità degli atti all'originale da parte dell'opposta.
Inoltre, la più recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene condivisibile, reputa che la produzione della copia notificata del provvedimento monitorio non sia richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, alla quale non è applicabile la disciplina in tema di impugnazioni
(Cass. civ. n. 3071 dell'01.02.2023; Cass. civ. n. 16673 dell'01.10.2012; Cass. civ. n. 24048 del
28.12.2004).
pagina 3 di 6 Alla luce delle rispettive produzioni delle parti (notificazione del decreto ingiuntivo in data 29.08.2023
e notificazione dell'atto di opposizione del 02.10.2023), risulta poi rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 641 c.p.c., la cui osservanza può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo, qualora non ne sia contestata la conformità all'originale (Cass. civ. n. 16673 dell'01.10.2012).
5. Nel merito, le ragioni esposte nell'atto di opposizione non risultano fondate.
Si ritiene che la documentazione prodotta dalla convenuta, sia nel procedimento monitorio (fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili, proposta contrattuale e condizioni di contratto), sia nel presente giudizio (certificazione dei consumi, condizioni economiche della fornitura sottoscritte il
16.02.2022, pagamenti eseguiti), permetta di riconoscere la sussistenza del preteso credito di
[...]
CP_1
Del resto, parte opponente non ha specificatamente contestato il rapporto contrattuale intercorso con la società fornitrice, non avendo negato di aver ricevuto il servizio di erogazione dell'energia elettrica;
si
è limitata a rilevare, in via del tutto generica, l'inidoneità probatoria delle fatture, la mancanza di prova dei consumi e del rispetto delle tariffe contrattuali, senza evidenziare alcuna particolare anomalia.
Peraltro, parte opponente ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle fatture precedenti
(doc. 4), a dimostrazione del riconoscimento del rapporto di fornitura e delle tariffe applicate.
Oltretutto, nel corso del rapporto, non risulta che abbia mai contestato l'eccessività Parte_1 dei consumi, né segnalato alcuna irregolarità nell'esecuzione della fornitura o difetti di funzionamento del contatore;
non ha neppure offerto la prova delle contestazioni e delle richieste di chiarimenti, che ha dichiarato di aver inviato ad n più occasioni. Controparte_1
Con riguardo al valore probatorio delle bollette, va richiamato l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, secondo cui, in conformità all'art. 2697 c.c. e in ossequio al principio di vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere del somministrante fornire prova del quantum della merce fornita e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che avrebbe potuto evitarla con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. civ.
07/07/2022, n. 21564; Cass. civ. 17/05/2022, n. 15771; Cass. civ. 19/07/2018, n. 19154).
Si rileva che parte opponente non ha espressamente né specificatamente contestato i consumi, né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento del contatore, dovendosi considerare che la pagina 4 di 6 rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità
(Cass. civ. Sez. III ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez. III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Dunque, l'opponente doveva dapprima allegare, poi comprovare, che la lettura del contatore, nella sua disponibilità, era contraria ai dati riportati nelle fatture ricevute, ovvero che la quantificazione delle varie bollette oggetto di causa non era verosimile sulla base dei suoi consumi precedenti e/o successivi, ovvero che tale quantificazione era smentita da altra documentazione proveniente da CP_1
(Trib. Bologna Sez. II, sente. 19/03/2020).
Poiché l'opponente non ha proposto una contestazione con questi caratteri di specificità, il quantum richiesto deve ritenersi provato.
Peraltro, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità dei documenti medesimi, in relazione alla sua funzione di attestazione di conformità della copia della fattura all'originale, oltre a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili.
Si consideri infine che, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture, ha offerto piena prova dei consumi effettuati dal cliente, attraverso la CP_1 produzione delle relative certificazioni rilasciate dalla società di distribuzione locale dell'energia, alla quale competono l'accertamento e la comunicazione dei consumi stessi alla società di vendita: dette certificazioni riguardano le precise quantità di energia erogate nell'esecuzione del rapporto di fornitura, in corrispondenza del POD indicato nelle fatture e riferibile all'opponente.
6. In conclusione, alla luce degli elementi di prova documentale offerti da parte opposta, appaiono del tutto infondate le doglianze dell'opponente circa il presunto difetto di prova del credito dedotto da
Controparte_1
La genericità delle contestazioni svolte dall'opponente, nei termini sopra indicati, e la prova offerta dal creditore in ordine ai consumi di energia elettrica da parte di rendono poi del tutto Parte_1 superflua ed esplorativa la CTU chiesta dall'opponente, ai fini della prova del credito della controparte.
Pertanto, per quanto esposto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
7. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore di causa (da € 26.001 a € 52.000).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3430/2023 emesso dal Tribunale di Bologna il 29.08.2023, già dichiarato esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte opponente;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore Parte_1 di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
7.616,00,00, a titolo di compenso, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 23 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12677/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MIMOLA GAETANO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FURLAN DAVIDE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. LOLLI ANDREA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da atto di opposizione a decreto ingiuntivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta:
1) accertata e dichiarata l'ammissibilità e fondatezza della presente opposizione, dichiarare nullo e/o inefficace e comunque revocare integralmente, per i motivi addotti nel presente atto, l'opposto decreto ingiuntivo;
2) condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: pagina 1 di 6 nel merito, salvo gravame,
A) rigettare l'opposizione di nella persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
convalidare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
B) condannare comunque la , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento in favore della nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
della somma di Euro 43.098,77 (quarantatremilanovantotto/77), oltre interessi di mora, maturati e maturandi, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 9 delle Condizioni generali di Contratto sino al saldo effettivo, o di quella diversa maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
C) condannare la , nella persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Parte_1
favore della nella persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di Controparte_1
lite, ivi compresi 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. 22% e C.P.A. 4%, come per
Legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3430/2023 emesso dal Tribunale di Bologna il 29.08.2023, sul ricorso presentato da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 43.098,77, quale Controparte_1
corrispettivo delle prestazioni di somministrazione di energia elettrica, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contestava, innanzitutto, il Parte_1
valore probatorio delle fatture, ritenendo che il preteso credito del fornitore non fosse compatibile con i consumi effettivi, anche per tutti i periodi precedenti a quello cui le fatture si riferiscono;
osservava che il creditore deve dimostrare di aver fornito il quantitativo di energia dichiarato e di aver effettivamente applicato le tariffe promesse in contratto;
sosteneva di aver rivolto ad continue richieste CP_1 di chiarimenti e di allineare il costo dell'energia alle clausole contrattuali e ai consumi, senza ricevere alcuna risposta.
In conclusione, parte opponente chiedeva di accertare, se del caso tramite CTU, che nulla fosse dovuto da parte sua ad per il titolo oggetto di causa;
domandava di dichiarare nullo e/o Controparte_1
inefficace, e comunque di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
pagina 2 di 6 2. Nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'opposizione, per mancato deposito del decreto ingiuntivo notificato, in violazione degli artt. 166 e 145 c.p.c..
Nel merito richiamava la normativa di riferimento, deduceva l'infondatezza dell'opposizione, in quanto assolutamente generica e comunque non supportata da elementi probatori;
riferiva che l'opponente non aveva mai contestato le bollette di , né aveva mai trasmesso richieste di chiarimenti o CP_1
reclami, precisando che anzi aveva regolarmente provveduto al pagamento delle fatture precedenti a quelle oggetto di ingiunzione.
In conclusione, parte opposta chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto stesso;
domandava, in ogni caso, la condanna di al pagamento della somma di € 43.098,77, oltre ad interessi di mora e Parte_1
spese di lite.
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva quindi assegnato il termine per promuovere il procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
Infine, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., ove il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie conclusionali.
4. L'eccezione di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta, risulta infondata.
Si rileva, innanzitutto, che parte opponente ha depositato, seppure in formato cartaceo, copia del ricorso e del decreto ingiuntivo a lui notificato in data 29.08.2023, in assenza di alcun disconoscimento della conformità degli atti all'originale da parte dell'opposta.
Inoltre, la più recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento che si ritiene condivisibile, reputa che la produzione della copia notificata del provvedimento monitorio non sia richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, alla quale non è applicabile la disciplina in tema di impugnazioni
(Cass. civ. n. 3071 dell'01.02.2023; Cass. civ. n. 16673 dell'01.10.2012; Cass. civ. n. 24048 del
28.12.2004).
pagina 3 di 6 Alla luce delle rispettive produzioni delle parti (notificazione del decreto ingiuntivo in data 29.08.2023
e notificazione dell'atto di opposizione del 02.10.2023), risulta poi rispettato il termine di decadenza previsto dall'art. 641 c.p.c., la cui osservanza può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo, qualora non ne sia contestata la conformità all'originale (Cass. civ. n. 16673 dell'01.10.2012).
5. Nel merito, le ragioni esposte nell'atto di opposizione non risultano fondate.
Si ritiene che la documentazione prodotta dalla convenuta, sia nel procedimento monitorio (fatture ed estratto autentico notarile delle scritture contabili, proposta contrattuale e condizioni di contratto), sia nel presente giudizio (certificazione dei consumi, condizioni economiche della fornitura sottoscritte il
16.02.2022, pagamenti eseguiti), permetta di riconoscere la sussistenza del preteso credito di
[...]
CP_1
Del resto, parte opponente non ha specificatamente contestato il rapporto contrattuale intercorso con la società fornitrice, non avendo negato di aver ricevuto il servizio di erogazione dell'energia elettrica;
si
è limitata a rilevare, in via del tutto generica, l'inidoneità probatoria delle fatture, la mancanza di prova dei consumi e del rispetto delle tariffe contrattuali, senza evidenziare alcuna particolare anomalia.
Peraltro, parte opponente ha prodotto documentazione relativa al pagamento delle fatture precedenti
(doc. 4), a dimostrazione del riconoscimento del rapporto di fornitura e delle tariffe applicate.
Oltretutto, nel corso del rapporto, non risulta che abbia mai contestato l'eccessività Parte_1 dei consumi, né segnalato alcuna irregolarità nell'esecuzione della fornitura o difetti di funzionamento del contatore;
non ha neppure offerto la prova delle contestazioni e delle richieste di chiarimenti, che ha dichiarato di aver inviato ad n più occasioni. Controparte_1
Con riguardo al valore probatorio delle bollette, va richiamato l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, secondo cui, in conformità all'art. 2697 c.c. e in ossequio al principio di vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salvo contestazione dell'utente, nel qual caso è onere del somministrante fornire prova del quantum della merce fornita e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che avrebbe potuto evitarla con un'attenta custodia dell'impianto (Cass. civ.
07/07/2022, n. 21564; Cass. civ. 17/05/2022, n. 15771; Cass. civ. 19/07/2018, n. 19154).
Si rileva che parte opponente non ha espressamente né specificatamente contestato i consumi, né ha eccepito l'alterazione del normale funzionamento del contatore, dovendosi considerare che la pagina 4 di 6 rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione (semplice) di veridicità
(Cass. civ. Sez. III ord., 07/07/2022, n. 21564; Cass. Civ. Sez. III ord., 19/07/2018, n. 19154).
Dunque, l'opponente doveva dapprima allegare, poi comprovare, che la lettura del contatore, nella sua disponibilità, era contraria ai dati riportati nelle fatture ricevute, ovvero che la quantificazione delle varie bollette oggetto di causa non era verosimile sulla base dei suoi consumi precedenti e/o successivi, ovvero che tale quantificazione era smentita da altra documentazione proveniente da CP_1
(Trib. Bologna Sez. II, sente. 19/03/2020).
Poiché l'opponente non ha proposto una contestazione con questi caratteri di specificità, il quantum richiesto deve ritenersi provato.
Peraltro, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, prodotto nel procedimento monitorio ex art. 634 comma 2 c.p.c., vale a garantire l'autenticità dei documenti medesimi, in relazione alla sua funzione di attestazione di conformità della copia della fattura all'originale, oltre a certificare la regolare tenuta dei registri e delle scritture contabili.
Si consideri infine che, pur in presenza di una contestazione generica e teorica sul valore probatorio delle fatture, ha offerto piena prova dei consumi effettuati dal cliente, attraverso la CP_1 produzione delle relative certificazioni rilasciate dalla società di distribuzione locale dell'energia, alla quale competono l'accertamento e la comunicazione dei consumi stessi alla società di vendita: dette certificazioni riguardano le precise quantità di energia erogate nell'esecuzione del rapporto di fornitura, in corrispondenza del POD indicato nelle fatture e riferibile all'opponente.
6. In conclusione, alla luce degli elementi di prova documentale offerti da parte opposta, appaiono del tutto infondate le doglianze dell'opponente circa il presunto difetto di prova del credito dedotto da
Controparte_1
La genericità delle contestazioni svolte dall'opponente, nei termini sopra indicati, e la prova offerta dal creditore in ordine ai consumi di energia elettrica da parte di rendono poi del tutto Parte_1 superflua ed esplorativa la CTU chiesta dall'opponente, ai fini della prova del credito della controparte.
Pertanto, per quanto esposto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
7. Stante l'esito del giudizio, le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte opponente;
la liquidazione è operata in applicazione dei valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore di causa (da € 26.001 a € 52.000).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3430/2023 emesso dal Tribunale di Bologna il 29.08.2023, già dichiarato esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda proposta da parte opponente;
- condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore Parte_1 di delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
7.616,00,00, a titolo di compenso, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 23 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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