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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9800/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula GAMBERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi 3, e nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea COARO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Tommaso del Mercato 2, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 30 luglio 2024.
pagina 1 di 4 L'udienza di comparizione del 28 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 22 luglio 2013. Dall'unione sono nate il 12 novembre 2015, e il 18 giugno 2019. Per_1 Per_2
Le parti hanno univocamente manifestato -negli atti processuali e nelle note di trattazione scritta- la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 20 marzo 1984, e , nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio il 22 luglio 2013 a Palermo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 225 parte 2 serie A anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 Per_2 accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese pagina 2 di 4 singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) dispone che, salvo diversi accordi, le figlie stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- stiano con i ricorrenti a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo, quando verranno riaccompagnate a scuola dal genitore che le ha tenuto la settimana precedente;
nella settimana di competenza paterna staranno una giornata infrasettimanale con la madre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte della OR;
del pari, nella Pt_1 settimana di competenza materna staranno una giornata infrasettimanale con il padre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte del signor;
detta giornata dovrà essere concordata di volta in volta Parte_2 tra i coniugi;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni passino con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali ad anni alterni trascorrano con il padre e la madre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stiano due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) assegna alla OR la casa coniugale;
Parte_1
5) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo perequativo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di
200,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori;
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 3 di 4 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, saranno sopportate al 50% ciascuno;
8) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente indipendenti;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 3 dicembre 2024 La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da: nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ursula GAMBERINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Garibaldi 3, e nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea COARO ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Tommaso del Mercato 2, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda, con ogni giuridica conseguenza”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 30 luglio 2024.
pagina 1 di 4 L'udienza di comparizione del 28 novembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 22 luglio 2013. Dall'unione sono nate il 12 novembre 2015, e il 18 giugno 2019. Per_1 Per_2
Le parti hanno univocamente manifestato -negli atti processuali e nelle note di trattazione scritta- la volontà di non volersi riconciliare. La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alle figlie minorenni un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti del matrimonio. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 20 marzo 1984, e , nato a [...] il [...], Parte_2 unitisi in matrimonio il 22 luglio 2013 a Palermo, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 225 parte 2 serie A anno 2013; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1 Per_2 accordo tutte le decisioni di maggiore importanza per le minori relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese pagina 2 di 4 singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) dispone che, salvo diversi accordi, le figlie stiano con i genitori secondo il seguente calendario:
- stiano con i ricorrenti a settimane alterne dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo, quando verranno riaccompagnate a scuola dal genitore che le ha tenuto la settimana precedente;
nella settimana di competenza paterna staranno una giornata infrasettimanale con la madre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte della OR;
del pari, nella Pt_1 settimana di competenza materna staranno una giornata infrasettimanale con il padre dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola da parte del signor;
detta giornata dovrà essere concordata di volta in volta Parte_2 tra i coniugi;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni passino con un genitore il 25 dicembre e con l'altro il 1° gennaio;
- nelle festività pasquali ad anni alterni trascorrano con il padre e la madre la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate stiano due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
4) assegna alla OR la casa coniugale;
Parte_1
5) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor Parte_2
l'obbligo di versare alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_1 contributo perequativo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma complessiva di
200,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle minori;
6) con decorrenza dalla domanda, dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09/08/2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse delle minori: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 3 di 4 b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare, saranno sopportate al 50% ciascuno;
8) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi mantenimento reciproco essendo gli stessi economicamente indipendenti;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, tenuta il 3 dicembre 2024 La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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