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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 558/2021 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AL AP presidente
RI ND componente
AR SO relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 558 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino
[...] CodiceFiscale_1
De Pace), e (C.F.: – rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Alessandro Morabito).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito di un'aggressione fisica avvenuta
1 all'interno del locale gestito da entrambi: il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 475 del 7 aprile 2021, ha accertato la responsabilità del convenuto, riconoscendo un danno biologico permanente del 2%, e un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni, così liquidando alla vittima 3.268,00 euro, ma escludendo il danno da perdita dell'olfatto così come il danno morale, ritenuti non provati.
2.1. impugna la sentenza di primo grado, contestando I) la quantificazione del danno Pt_1 biologico (sub specie d'omessa valutazione del danno da perdita dell'olfatto e del gusto), II) il mancato riconoscimento del danno morale, come voce autonoma, III) le carenze istruttorie della consulenza tecnica d'ufficio, e IV) la mancata attribuzione all'appellante di un'invalidità permanente (nella misura del 7%).
3. contrasta l'appello, eccependo I) l'inammissibilità del gravame (per difetto di CP_1 specificità), II) l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
(poiché erroneamente prodotti nel fascicolo di altro procedimento), e III) l'insussistenza del danno sensoriale (e del nesso causale eventualmente sotteso), infine opponendosi alla richiesta di nuova consulenza (ritenuta esplorativa e priva di fondamento).
4. All'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Reagendo alla sentenza di primo grado, con cui il convenuto è stato condannato al risarcimento del danno biologico (stimato dal consulente in prima cura nella misura del 2%, con valutazione recepita dalla sentenza gravata), l'appellante contesta a) la commisurazione della predetta invalidità permanente, e b) la negazione del separato danno cosiddetto morale.
7. A questo riguardo, lamenta la definitiva perdita del senso del gusto e dell'olfatto, Pt_1
sostenendone la riconducibilità eziologica al colpo inferto nei suoi confronti dalla controparte, in prossimità del locale presso cui entrambi gli interlocutori processuali svolgevano storicamente un'attività commerciale (quali soci d'una società in accomandita semplice, poi sciolta).
8. In proposito – più specificamente – denuncia l'omissione motivazionale in cui Pt_1
sarebbe in corso il Tribunale, cagionata dalla mancata acquisizione istruttoria di prove funzionali ad accertare l'esistenza e l'entità del pregiudizio di cui sopra.
9. Lo stesso – poi – critica la statuizione, per avere quest'ultima escluso la ricorrenza – nella vicenda – d'un danno morale, siccome ritenuto non provato dal primo giudice.
10. Orbene, con riferimento alla doglianza inerente al danno biologico, l'appello non è accoglibile.
2 11. La sentenza non è affetta da lacune, avendo condivisibilmente rilevato il difetto attoreo di allegazione, in ordine ai presupposti dell'auspicato incremento risarcitorio.
12. La perdita di gusto e olfatto – invero – è rimasta meramente postulata da , a fronte Pt_1
d'insufficienti elementi probatori adotti a sostegno della pretesa: donde l'accoglimento della rivendicazione avanzata dall'attore, ma con esclusivo riferimento alle conseguenze anatomiche dell'aggressione subita.
13. L'appellante imputa alla prima sentenza l'acritica adesione di essa alle risultanze peritali, ma il giudice di primo grado (sebbene sinteticamente) ha motivato esaustivamente le ragioni del proprio convincimento, comunque opportunamente lumeggiato dal contenuto dell'accertamento tecnico compiuto in prima cura.
14. Quest'ultimo ha eloquentemente rilevato a carico dell'attore danni fisici (ossia dei postumi permanenti dell'aggressione sperimentata da ), ma – in assenza di pertinenti e Pt_1 specifici supporti diagnostici, da cui poter trarre spunto al fine d'arguire quella perdita sensoriale pure ventilata dall'appellante – non ha potuto constatare, in capo a , Pt_1
alcuna menomazione ulteriore rispetto a quelle riscontrate.
15. L'illustrazione attorea – sul punto – si è risolta in un postulato, a corredo del quale – però
– non sono stati versati accertamenti o consulti sanitari univocamente ed espressamente concludenti nel senso della evocata iposmia.
16. Orbene, poiché l'attore ha segnalato la perdita definitiva e integrale del senso dell'olfatto e del gusto, una così grave compromissione funzionale avrebbe potuto e dovuto emergere da evidenze diagnostiche concordanti ed esplicite, tuttavia irrintracciabili nel carteggio attoreo
(né – intuitivamente – surrogabili attraverso consulenze officiose).
17. Il mero narrato di – appunto consistito nell'affermazione della propria situazione Pt_1
d'impercettibilità di sapori e odori – non giova, in sé, a ritenere provata la relativa condizione patologica.
18. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello relativo alla liquidazione del danno cosiddetto biologico va respinto.
19. Deve – invece – accogliersi la censura mossa dall'appellante alla prima sentenza, in relazione al danno morale.
20. Il Tribunale ha escluso l'autonoma risarcibilità di questa voce di danno, sul presupposto per il quale, ove si fosse proceduto ad attribuire al danneggiato un tale ristoro, si sarebbe dato corso a una duplicazione risarcitoria.
21. La tesi – tuttavia – non è condivisa da questa Corte.
3 22. La duplicazione ventilata – infatti – sussisterebbe qualora tale pregiudizio (morale) non rivestisse carattere d'autonomia, piuttosto consistendo in una conseguenza (pregiudizievole) accessoria rispetto all'avvenuta compromissione della fisicità del danneggiato.
23. Nella vicenda – al contrario – l'invocato danno morale dà luogo a una posta risarcitoria a sé stante, precisamente consistente in quel danno morale (puro e soggettivo) sperimentato dall'appellante per l'aggressione a lui inferta da persona nota, frequentata, e coinvolta in affari.
24. L'appellato – a ben vedere – si è ritorto violentemente contro un socio, col quale aveva condiviso per lungo tempo operazioni societarie, attività imprenditoriale, e la frequentazione dei luoghi d'ubicazione dell'esercizio pubblico.
25. L'improvvisa reazione fisica di ha – dunque – inflitto, secondo l'id quod CP_1
plerumque accidit, un patimento psichico a , proprio in virtù a) della sua familiarità Pt_1
con l'aggressore, b) dell'inserimento di quest'ultimo nella trama di relazioni interpersonali e lavorative dell'appellante, e c) della violenza espressa da contro un compagno CP_1
d'affari.
26. Questo danno morale (distinto e autosufficiente) può – allora – liquidarsi, proprio alla luce della particolarità e assiduità dei rapporti fra le parti, e dell'ingiustificabilità delle vie di fatto adottate dall'aggressore (vieppiù intollerabile, poiché manifestatasi contro un amico e compagno d'affari), in misura pari al doppio della liquidazione del danno cosiddetto biologico, ossia nell'importo di 6.536,00 euro, oltre agli accessori del credito.
27. In virtù dell'accoglimento di ambo le rivendicazioni non patrimoniali di , e della Pt_1
conseguente attribuzione all'attore d'un risarcimento complessivamente eccedente il primo scaglione ex d. m. 55/2017, le spese vengono ricalcolate per ambo i gradi di giudizio e nei termini seguenti (ritenendo la causa di complessità bassa):
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Appello
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
4 Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 475/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata il 7 aprile 2021, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , della somma di 6.536,00 euro, a titolo di danno cosiddetto Parte_1
morale, oltre agli accessori di legge;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese processuali sostenute, Controparte_1
per ambo i gradi di giudizio, da , liquidandone il complessivo importo Parte_1
in 5.446,00 euro: quanto sopra, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
Reggio Calabria, così deciso alla camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il relatore
AR SO
Il presidente
AL AP
5
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
AL AP presidente
RI ND componente
AR SO relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 558 del Reg. Gen. dell'anno 2021, e vertente tra Pt_1
(C.F.: – rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino
[...] CodiceFiscale_1
De Pace), e (C.F.: – rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Alessandro Morabito).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, ha convenuto in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 il risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito di un'aggressione fisica avvenuta
1 all'interno del locale gestito da entrambi: il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 475 del 7 aprile 2021, ha accertato la responsabilità del convenuto, riconoscendo un danno biologico permanente del 2%, e un'inabilità temporanea parziale di 30 giorni, così liquidando alla vittima 3.268,00 euro, ma escludendo il danno da perdita dell'olfatto così come il danno morale, ritenuti non provati.
2.1. impugna la sentenza di primo grado, contestando I) la quantificazione del danno Pt_1 biologico (sub specie d'omessa valutazione del danno da perdita dell'olfatto e del gusto), II) il mancato riconoscimento del danno morale, come voce autonoma, III) le carenze istruttorie della consulenza tecnica d'ufficio, e IV) la mancata attribuzione all'appellante di un'invalidità permanente (nella misura del 7%).
3. contrasta l'appello, eccependo I) l'inammissibilità del gravame (per difetto di CP_1 specificità), II) l'inutilizzabilità dei documenti allegati alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.,
(poiché erroneamente prodotti nel fascicolo di altro procedimento), e III) l'insussistenza del danno sensoriale (e del nesso causale eventualmente sotteso), infine opponendosi alla richiesta di nuova consulenza (ritenuta esplorativa e priva di fondamento).
4. All'esito della camera di consiglio del 10 ottobre 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato parzialmente.
6. Reagendo alla sentenza di primo grado, con cui il convenuto è stato condannato al risarcimento del danno biologico (stimato dal consulente in prima cura nella misura del 2%, con valutazione recepita dalla sentenza gravata), l'appellante contesta a) la commisurazione della predetta invalidità permanente, e b) la negazione del separato danno cosiddetto morale.
7. A questo riguardo, lamenta la definitiva perdita del senso del gusto e dell'olfatto, Pt_1
sostenendone la riconducibilità eziologica al colpo inferto nei suoi confronti dalla controparte, in prossimità del locale presso cui entrambi gli interlocutori processuali svolgevano storicamente un'attività commerciale (quali soci d'una società in accomandita semplice, poi sciolta).
8. In proposito – più specificamente – denuncia l'omissione motivazionale in cui Pt_1
sarebbe in corso il Tribunale, cagionata dalla mancata acquisizione istruttoria di prove funzionali ad accertare l'esistenza e l'entità del pregiudizio di cui sopra.
9. Lo stesso – poi – critica la statuizione, per avere quest'ultima escluso la ricorrenza – nella vicenda – d'un danno morale, siccome ritenuto non provato dal primo giudice.
10. Orbene, con riferimento alla doglianza inerente al danno biologico, l'appello non è accoglibile.
2 11. La sentenza non è affetta da lacune, avendo condivisibilmente rilevato il difetto attoreo di allegazione, in ordine ai presupposti dell'auspicato incremento risarcitorio.
12. La perdita di gusto e olfatto – invero – è rimasta meramente postulata da , a fronte Pt_1
d'insufficienti elementi probatori adotti a sostegno della pretesa: donde l'accoglimento della rivendicazione avanzata dall'attore, ma con esclusivo riferimento alle conseguenze anatomiche dell'aggressione subita.
13. L'appellante imputa alla prima sentenza l'acritica adesione di essa alle risultanze peritali, ma il giudice di primo grado (sebbene sinteticamente) ha motivato esaustivamente le ragioni del proprio convincimento, comunque opportunamente lumeggiato dal contenuto dell'accertamento tecnico compiuto in prima cura.
14. Quest'ultimo ha eloquentemente rilevato a carico dell'attore danni fisici (ossia dei postumi permanenti dell'aggressione sperimentata da ), ma – in assenza di pertinenti e Pt_1 specifici supporti diagnostici, da cui poter trarre spunto al fine d'arguire quella perdita sensoriale pure ventilata dall'appellante – non ha potuto constatare, in capo a , Pt_1
alcuna menomazione ulteriore rispetto a quelle riscontrate.
15. L'illustrazione attorea – sul punto – si è risolta in un postulato, a corredo del quale – però
– non sono stati versati accertamenti o consulti sanitari univocamente ed espressamente concludenti nel senso della evocata iposmia.
16. Orbene, poiché l'attore ha segnalato la perdita definitiva e integrale del senso dell'olfatto e del gusto, una così grave compromissione funzionale avrebbe potuto e dovuto emergere da evidenze diagnostiche concordanti ed esplicite, tuttavia irrintracciabili nel carteggio attoreo
(né – intuitivamente – surrogabili attraverso consulenze officiose).
17. Il mero narrato di – appunto consistito nell'affermazione della propria situazione Pt_1
d'impercettibilità di sapori e odori – non giova, in sé, a ritenere provata la relativa condizione patologica.
18. Per tutto quanto appena illustrato – quindi – l'appello relativo alla liquidazione del danno cosiddetto biologico va respinto.
19. Deve – invece – accogliersi la censura mossa dall'appellante alla prima sentenza, in relazione al danno morale.
20. Il Tribunale ha escluso l'autonoma risarcibilità di questa voce di danno, sul presupposto per il quale, ove si fosse proceduto ad attribuire al danneggiato un tale ristoro, si sarebbe dato corso a una duplicazione risarcitoria.
21. La tesi – tuttavia – non è condivisa da questa Corte.
3 22. La duplicazione ventilata – infatti – sussisterebbe qualora tale pregiudizio (morale) non rivestisse carattere d'autonomia, piuttosto consistendo in una conseguenza (pregiudizievole) accessoria rispetto all'avvenuta compromissione della fisicità del danneggiato.
23. Nella vicenda – al contrario – l'invocato danno morale dà luogo a una posta risarcitoria a sé stante, precisamente consistente in quel danno morale (puro e soggettivo) sperimentato dall'appellante per l'aggressione a lui inferta da persona nota, frequentata, e coinvolta in affari.
24. L'appellato – a ben vedere – si è ritorto violentemente contro un socio, col quale aveva condiviso per lungo tempo operazioni societarie, attività imprenditoriale, e la frequentazione dei luoghi d'ubicazione dell'esercizio pubblico.
25. L'improvvisa reazione fisica di ha – dunque – inflitto, secondo l'id quod CP_1
plerumque accidit, un patimento psichico a , proprio in virtù a) della sua familiarità Pt_1
con l'aggressore, b) dell'inserimento di quest'ultimo nella trama di relazioni interpersonali e lavorative dell'appellante, e c) della violenza espressa da contro un compagno CP_1
d'affari.
26. Questo danno morale (distinto e autosufficiente) può – allora – liquidarsi, proprio alla luce della particolarità e assiduità dei rapporti fra le parti, e dell'ingiustificabilità delle vie di fatto adottate dall'aggressore (vieppiù intollerabile, poiché manifestatasi contro un amico e compagno d'affari), in misura pari al doppio della liquidazione del danno cosiddetto biologico, ossia nell'importo di 6.536,00 euro, oltre agli accessori del credito.
27. In virtù dell'accoglimento di ambo le rivendicazioni non patrimoniali di , e della Pt_1
conseguente attribuzione all'attore d'un risarcimento complessivamente eccedente il primo scaglione ex d. m. 55/2017, le spese vengono ricalcolate per ambo i gradi di giudizio e nei termini seguenti (ritenendo la causa di complessità bassa):
Primo grado
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Appello
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00
4 Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di , disattese ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello parzialmente;
- per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 475/2021 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata il 7 aprile 2021, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , della somma di 6.536,00 euro, a titolo di danno cosiddetto Parte_1
morale, oltre agli accessori di legge;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese processuali sostenute, Controparte_1
per ambo i gradi di giudizio, da , liquidandone il complessivo importo Parte_1
in 5.446,00 euro: quanto sopra, a titolo di compensi, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge;
Reggio Calabria, così deciso alla camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il relatore
AR SO
Il presidente
AL AP
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