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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1725 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GALBO VITO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 C.F._2
nio dell'avv. VIVONA GIANLUCA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10 febbraio 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 31 maggio 2016.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Tenuto conto dell'età raggiunta dal figlio convivente con la madre
CE ( nato il [...]) e dello svolgimento da parte del medesimo di attività lavorativa, va confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, di-
- 2 -
sposta in sede di separazione.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale, il cui godimento sarà pertanto re- golato in base al titolo di proprietà.
Del resto, la stessa resistente, in comparsa conclusionale, ha precisato di avere rilasciato l'immobile, trasferendosi con il figlio, per quieto vivere, presso l'immobile lasciatole dalla zia (vedi com- parsa conclusionale).
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre-
- 3 -
liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
- 4 -
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destina- taria di una contributo al mantenimento in sede di separazione con- sensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa, non essendo la titolare di redditi propri ed CP_1
essendosi dedicata alla cura della famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2016, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad € 150,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato la revoca del suddetto contributo, evidenziando la capacità lavorativa della resistente.
Invero, lo stesso ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito: “Mia moglie non lavora e non ha mai lavorato, ha aiutato la zia come badante, la zia morta e le ha lasciato una casa;
mia moglie è proprie- taria del terreno che coltiviamo (..) per 38 anni ho fatto l'ambulante, ora mi sono messo in pensione e prendo 780 euro al mese (vedi udienza del 19 maggio 2023).
La , dunque, titolare di un immobile già da epoca prece- CP_1
dente alla separazione consensuale, non svolge alcuna attività lavo- rativa.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio (celebrato nel 1977), dell'età della re- sistente (67 anni), del significativo contributo dato dalla medesima
- 5 -
alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di asse- gno divorzile.
❖❖❖
Con riferimento, invece, alle ulteriori domande di restituzione e au- torizzazione al prelievo di somme di denaro giacenti su conti coin- testati, avanzate dal ricorrente, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connes- se soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese di lite, ponendo la restante metà a carico del ricorrente per la cui li- quidazione si rimanda al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando,
- 6 -
sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 21 luglio 1977 in Partinico (PA) da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), trascritto nei re- Parte_2 C.F._2
gistri dello stato civile del predetto comune al n. 82, parte II, se- rie A, dell'anno 1977;
• conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in fa- vore della resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
• compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente della restante metà che si liquida in € 1.900,00 per compenso professionale, ol- tre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu- ta.;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio-
- 7 -
ne civile del Tribunale, il 29/05/2025
Il Giudice est.
Eleonora Bruno
- 8 -
Il Presidente
CE Micela
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. CE Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1725 dell'anno 2022 del Ruolo Generale de- gli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GALBO VITO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 C.F._2
nio dell'avv. VIVONA GIANLUCA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 10 febbraio 2025, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Palermo nell'ambito del giudizio di separazione, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione del- la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
La separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo con decreto del 31 maggio 2016.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Ne discende che deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente uf- ficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
❖❖❖
Tenuto conto dell'età raggiunta dal figlio convivente con la madre
CE ( nato il [...]) e dello svolgimento da parte del medesimo di attività lavorativa, va confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, di-
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sposta in sede di separazione.
Invero, sia il previgente art. 155 quater cod. civ. che il successivo art. 337 sexies cod. civ. in tema di separazione, che l'art. 6 della legge sul divorzio, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non au- tosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, non è possibile adottare un provvedimento di as- segnazione della casa coniugale, il cui godimento sarà pertanto re- golato in base al titolo di proprietà.
Del resto, la stessa resistente, in comparsa conclusionale, ha precisato di avere rilasciato l'immobile, trasferendosi con il figlio, per quieto vivere, presso l'immobile lasciatole dalla zia (vedi com- parsa conclusionale).
❖❖❖
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente va evidenziato che la sussistenza di una sperequazione tra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, di sé sola, non può essere sufficiente ad attribuire il diritto all'assegno di divorzio, an- che alla luce della rilettura dei presupposti per l'attribuzione del re- lativo diritto, come fissati, da ultimo dalla Corte di Cassazione, con la nota sentenza 11/07/2018, n. 18287.
Secondo l'iter procedendi stabilito dall'orientamento da ultimo con- solidatosi, infatti, al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio si impone pre-
- 3 -
liminarmente di verificare se il richiedente non sia titolare di redditi propri e sia privo di redditi da lavoro.
Laddove tale circostanza non ricorra, va comunque effettuata una valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno, alla luce della valutazione equiordinata degli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970.
Dovendo escludersi la possibilità di operare una separazione o una graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, il concetto di adeguatezza deve assumere un conte- nuto prevalentemente perequativo-compensativo, che non può limi- tarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
In tale ottica, laddove non possa ritenersi che sussistano i presuppo- sti per l'attribuzione del diritto all'assegno secondo la sua funzione squisitamente assistenziale, va valorizzata la funzione contributivo- compensativa del medesimo diritto, il che presuppone una effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle deci- sioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità fami- liare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
- 4 -
Nel caso di specie, paiono sussistere i presupposti per il riconosci- mento dell'assegno divorzile in favore della resistente, già destina- taria di una contributo al mantenimento in sede di separazione con- sensuale, valorizzandone la funzione assistenziale e contributivo- compensativa, non essendo la titolare di redditi propri ed CP_1
essendosi dedicata alla cura della famiglia durante il matrimonio.
In particolare, nel caso in esame, in sede di separazione consensuale nel 2016, è stato riconosciuto in favore della resistente un contributo al mantenimento a carico dell'odierno ricorrente, pari ad € 150,00 mensili.
Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente ha sollecitato la revoca del suddetto contributo, evidenziando la capacità lavorativa della resistente.
Invero, lo stesso ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha riferito: “Mia moglie non lavora e non ha mai lavorato, ha aiutato la zia come badante, la zia morta e le ha lasciato una casa;
mia moglie è proprie- taria del terreno che coltiviamo (..) per 38 anni ho fatto l'ambulante, ora mi sono messo in pensione e prendo 780 euro al mese (vedi udienza del 19 maggio 2023).
La , dunque, titolare di un immobile già da epoca prece- CP_1
dente alla separazione consensuale, non svolge alcuna attività lavo- rativa.
Tanto premesso, alla luce delle superiori considerazioni, tenuto con- to della durata del matrimonio (celebrato nel 1977), dell'età della re- sistente (67 anni), del significativo contributo dato dalla medesima
- 5 -
alla comunità familiare, della presumibile difficoltà della stessa ad inserirsi nel mondo del lavoro, della sperequazione delle condizioni economiche delle parti, va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 150,00 a titolo di asse- gno divorzile.
❖❖❖
Con riferimento, invece, alle ulteriori domande di restituzione e au- torizzazione al prelievo di somme di denaro giacenti su conti coin- testati, avanzate dal ricorrente, va rilevato che ai sensi dell'art. 40
c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connes- se soggettivamente e soggette a riti diversi.
Va esclusa, quindi, la possibilità, in questa sede, nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, di esaminare tali domande, essendo le stesse soggette al rito ordinario e da fare valere in separata sede.
❖❖❖
In considerazione dell'esito complessivo della lite, si reputano sus- sistenti i presupposti per compensare per metà tra le parti le spese di lite, ponendo la restante metà a carico del ricorrente per la cui li- quidazione si rimanda al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando,
- 6 -
sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il giorno 21 luglio 1977 in Partinico (PA) da (C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), trascritto nei re- Parte_2 C.F._2
gistri dello stato civile del predetto comune al n. 82, parte II, se- rie A, dell'anno 1977;
• conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in fa- vore della resistente;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di parte resistente un assegno divorzile nella misura di €
150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, an- nualmente rivalutabili secondo gli indici Istat;
• dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
• compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della resistente della restante metà che si liquida in € 1.900,00 per compenso professionale, ol- tre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovu- ta.;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga tra- smessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezio-
- 7 -
ne civile del Tribunale, il 29/05/2025
Il Giudice est.
Eleonora Bruno
- 8 -
Il Presidente
CE Micela