Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. 854/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.854/2024 promossa da
(Cod.Fisc ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Pallottini
Appellante
Contro
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore , con sede a Controparte_2
San Benedetto del Tronto (A.P.), Viale De Gasperi n. 124, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Di Concetto
appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
291/2024, pubblicata il 12.04.2024
CONCLUSIONI
“in via principale e nel merito accogliere i motivi tutti del proposto appello e conseguentemente disattendere tutte le deduzioni e richieste avanzate dall'appellato dinanzi al Tribunale e riformare la sentenza di primo grado N.291/2024 resa pubblica il 12/4/2024, notificata il
19/8/2024, con il favore delle spese del doppio grado: con ogni più ampia riserva e salvezza;
.- in via istruttoria si chiede l'ammissione della prova testimoniale non ammessa, sulla seguente circostanza e con il testimone indotto Sig.
: “Vero che, nel pozzetto sito in Via dei Lauri, Controparte_3 all'altezza del “civico N.11, arrivano due tubi e uno recapita le acque bianche nel letto del Fosso Acqua Chiara, l'altro invece “sversa le acque nere nella fogna pubblica già esistente?.”
Per l'appellato:
“….rigettare integralmente l'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 291/2024 pubblicata il 12.04.2024 e non notificata, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona della Dott.ssa Foti, resa nella causa civile n. 1524/2022 R.G., in quanto inammissibile, improcedibile e infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Vinte le spese di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione proposta dal signor vverso l'ordinanza Pt_1 ingiunzione prot. 30398 del 05.05.2022 notificata il 10.05.2022, con la quale il Dirigente del Settore Affari generali del
[...]
gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1 amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00, perché, nella sua qualità di Direttore del Lavori di cui al Permesso di Costruire n. 61 dell'08.02.1991, aveva violato gli artt. 124 d.lgs. 152/2006, 41 “Reti fognarie” della sez. III “Fognature ed impianti trattamento”, sez. D del
Piano Tutela delle acque adottato dalla Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n. 1531 del 18.12.2007, art. 35 dell'allegato g)
“Regolamento del Servizio Idrico Integrato” della Convenzione tra l Pt_2
Marche e la (per l'affidamento in gestione di tale servizio
[...] CP_4 alla per il periodo 2008-2032 ai sensi dell'art. 113 comma 5 CP_4 lett c) del Tuel), come punita dall'art. 133 comma 2 del d.lgs. 152/2006
e, segnatamente, aveva aperto uno scarico di acque reflue domestiche recapitanti nel torrente Acqua Chiara in difetto di autorizzazione, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello avverso tale sentenza il per i motivi di Pt_1 seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituito il che, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art 342 cpc e, nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 19.3.2025, previa assegnazione alle parti del termine di cinque giorni per il deposito di deduzioni e di un ulteriore termine di cinque giorni per repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Esaminando preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal , deve rilevarsene Controparte_1
l'infondatezza, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto in dal primo giudice, rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda;
la parte appellante ha, infatti, censurato l'iter logico- giuridico seguito dal primo giudice, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha, poi, analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
Parte appellante ha poi reiterato le istanze istruttorie non ammesse dal
Giudice di primo grado: al riguardo, va innanzitutto osservato che nell'atto introduttivo, l'appellante aveva chiesto di sentire quale testimone, per quanto interessa nella presente sede, il signor Tes_1
sul seguente capitolo “ vero che nel pozzetto di ispezione delle
[...] acque chiare sito in Via dei Lauri all'altezza del civico n. 11 sversava il tubo di dette acque e che lo stesso era attraversato dal tubo delle acque nere che le recapitava nella fogna pubblica?” mentre nel presente giudizio nel reiterare le istanze istruttorie chiede di sentire il Sig.
sul seguente capitolo “Vero che, nel pozzetto sito in Controparte_3
Via dei Lauri, all'altezza del “civico N.11, arrivano due tubi e uno recapita le acque bianche nel letto del Fosso Acqua Chiara, l'altro invece
“sversa le acque nere nella fogna pubblica già esistente?.”
Orbene, a prescindere dall'evidente lapsus calami nell'indicazione del testimone addotto, appare evidente che la prova come articolata, essendo differente da quella di cui si è chiesta l'ammissione nel primo grado di giudizio è inammissibile, ma, in ogni caso, deve rilevarsi che detta prova, condivisibilmente, non è stata ammessa dal primo giudice, stante l'assenza di qualsivoglia determinazione temporale e la genericità del capitolo per come formulato, che si appalesa anche irrilevante ai fini della decisione.
Con il primo ed il secondo motivo di appello il censura la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha proceduto alla ricostruzione dei fatti storici senza valutare integralmente e correttamente la documentazione versata in atti, non tenendo conto del fatto che l'insediamento residenziale nell'area lottizzata è avvenuto nei primi anni '90 e che, quindi, per oltre venti anni prima dell'accertamento non vi sarebbe stato alcun problema agli scarichi, ultimati nell'anno del collaudo delle opere, richiesto nel 2011, sostenendo, inoltre, di non essere l'autore della condotta contestata, dal momento che lui stesso aveva fatto realizzare un tubo di scarico delle acque nere “passante” nel pozzetto in questione, destinato a ricevere esclusivamente le acque chiare, che si riallacciava in uscita, alla condotta pubblica delle acque nere già esistente e che tale tubo era stato tagliato da ignoti, realizzando la commistione delle acque nel pozzetto poco prima dell'accertamento di cui è causa.
Orbene, risulta dal verbale di accertamento n. 256/2017, che agenti della Capitaneria di Porto, nonché della Polizia locale di San Benedetto del Tronto, intervenuti a seguito della segnalazione relativa ad un forte odore di fognatura nei pressi della foce del Torrente Acqua Chiara di
San Benedetto del Tronto, risalendo l'alveo del torrente, constatarono la presenza, sulla parete dell'argine, lato Nord, di una condotta fognaria che recapitava del liquido maleodorante e, dopo aver effettuato un campionamento delle acque del suddetto scarico per sottoporlo ad analisi, all'esito delle quali risultava la presenza di escherichia coli, accertavano che detto scarico derivava dal pozzetto di consegna situato in via dei Lauri all'altezza del civico 11.
All'apertura di detto pozzetto, gli operanti percepivano de visu che lo stesso risultava intasato da liquami di chiara origine domestica, i quali, tramite due condotte, venivano recapitati in uscita sia nella pubblica fognatura, sia nella condotta riservata alle acque bianche, la quale, a sua volta, recapitava i predetti liquami nel fosso Acqua Chiara, situazione derivante dal fatto che nel pozzetto in questione, giungevano in entrata dal lato sud due condotte in pvc, una per le acque bianche e una per le acque nere che si mescolavano all'interno del pozzetto per poi venir recapitate indistintamente sia nella condotta di uscita delle acque nere, sia nella condotta di uscita delle acque bianche.
Gli agenti verificarono, poi, presso gli uffici comunali che tale pozzetto era stato realizzato in occasione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione convenzionata “ e CP_5 che tali lavori erano stati autorizzati con il Permesso di Costruire n. 61 dell'08.02.1991 e realizzati sotto la Direzione dei Lavori dell'Ing.
[...]
Pt_1
Orbene, risulta dalla documentazione in atti che la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al Piano di lottizzazione “I LAURI
1” fu completata solo poco tempo prima della data dell'accertamento e, segnatamente, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, in data prossima all'aprile 2016, non avendo inviato l'ing. il certificato di ultimazione delle opere completo delle Pt_1 planimetrie delle tubazioni relative all'impianto fognario, circostanza che aveva impedito il collaudo poi effettivamente effettuato solo nel
2016.
Invero, quanto sostenuto da parte appellante in merito all'ultimazione delle opere negli anni novanta o, al più tardi, in data 18.3.2011, trova smentita dai documenti di causa.
Se, infatti, risulta dal documento prodotto sub 6 da parte appellante che, con atto protocollato presso il Comune di San Benedetto Del
Tronto al n. 14918 del 18.3.2011 venne chiesta la nomina di un collaudatore, è parimenti vero che detta richiesta venne riscontrata dal comune appellato con un duplice atto:
- Con nota del 16.2.2012 prot 8086 (doc. 13), con la quale venne specificato al Direttore dei Lavori Ing. che la nomina del Pt_1 collaudatore era subordinata all'emissione e comunicazione da parte sua del certificato di ultimazione dei lavori attestante il completamento di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in conformità alle leggi vigenti, nonché al progetto approvato con le relative prescrizioni e varianti, completo di relazioni, certificazioni e disegni tecnici dello stato di fatto (tra cui quelli della rete fognante). - Con ulteriore nota prot. 8079 del 16.02.2012 (sub doc. 14 al fascicolo di parte appellata), con cui si invitava il ad Pt_1 inviare al Comune il certificato di ultimazione dei lavori, completo degli elaborati di cui alla precedente nota, dal momento che lo stesso non risultava ancora in possesso del Comune.
Solo svariati anni dopo veniva presentata al verosimilmente, CP_1 come sostenuto dallo stesso appellante, solo per le vie brevi, un documento a firma del Progettista e Direttore dei Lavori delle opere di urbanizzazione Ing. in cui lo stesso comunicava la fine Parte_1 dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, circostanza che risulta anche dalla nota prot. 58201 del 19.09.2017 del Direttore Servizio
Progettazione e Realizzazione OOPP prodotta da parte appellata sub doc. 16.
Ne discende che, poiché l'unica traccia del certificato di ultimazione dei lavori, si ha solo nell'incartamento relativo al collaudo che avveniva il
27 aprile del 2016, solo tale ultima data può essere considerata, ai fini del presente procedimento, quale “data certa” dell'ultimazione dei lavori attestata dall'odierno appellante, ragion per cui, stante la contiguità temporale dell'accertamento ed in difetto di ulteriori prove che era onere dell'appellante fornire, non si hanno elementi neppure indiziari, per sostenere che lo sversamento delle acque nere nel pozzetto collettore delle acque bianche sia imputabile ad un terzo ignoto che ha reciso la tubatura che portava le acque nere.
Ad avviso della Corte deve essere comunque sottolineato un ulteriore elemento che porta, in maniera inequivoca, a far ritenere corretta la sanzione come irrogata: lo stesso appellante, in tutti gli scritti difensivi, sostiene di aver fatto realizzare il tubo delle acque nere come
“passante” nel pozzetto delle acque bianche: orbene, dalle prescrizioni tecniche, dai progetti esecutivi nonché dalle planimetrie Zonizzazione
Esecutivi impianti allegate alla concessione edilizia n. 334 del
03.09.1990 risulta comunque che nel punto in cui si trova il pozzetto di cui è causa vi sarebbe dovuto essere esclusivamente un pozzetto di ispezione delle acque bianche, mentre il pozzetto di ispezione delle acque nere si sarebbe dovuto trovare all'intersezione con via Capriotti
(doc. 9 e 10 allegato al fascicolo di parte appellata).
Ne discende che anche la realizzazione del tubo di scarico come descritta dall'appellante (e di cui non vi è comunque prova) sarebbe difforme rispetto all'autorizzazione concessa, con la conseguenza che il direttore dei Lavori non avrebbe potuto, arbitrariamente, far
“passare” nel pozzetto delle acque chiare anche le acque scure e che la condotta dallo stesso ammessa integrerebbe, in ogni caso, l'apertura di uno scarico non previsto in assenza di autorizzazione.
Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza Pt_1 impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita inapplicabilità, al caso di specie, di norme sanzionatorie entrate in vigore dopo la consumazione dell'illecito.
Nessuna omessa pronuncia è ravvisabile nel caso di specie, non avendo l'appellante sollevato la questione nel primo grado di giudizio, proponendola, inammissibilmente e tardivamente, solo nel presente grado.
Ad ogni buon conto e ad abundantiam, detta questione è anche infondata, dal momento che i lavori di realizzazione delle reti fognarie sono stati ultimati a ridosso del collaudo delle opere di urbanizzazione
(27.04.2016) e, quindi, ben dopo l'entrata in vigore delle norme contestate, dovendosi, peraltro, evidenziare che l'illecito amministrativo di scarico non autorizzato di acque reflue ha carattere permanente e la permanenza cessa con l'accertamento della violazione.
Ne discende il rigetto dell'appello, con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, essendo la fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno n. 291/2024, pubblicata il 12.04.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3966.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico