Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4611/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1086/22 del Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 28/03/2022, vertente
TRA
(c.f. – già ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona della dott.ssa
, e per essa, quale mandataria, Parte_2 Parte_3
(c.f. ) già , con sede in Venezia-Mestre,
[...] P.IVA_2 Parte_4
via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi
APPELLANTE
E
Pagina 1
, C.F._1
nata a [...] il [...] CF: CP_2
, C.F._2
nato a [...] [...] CF: Parte_5
, C.F._3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio La Rosa
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso ex art. 633 c.p.c. presentato da il Parte_1
Tribunale di Napoli Nord emetteva il decreto ingiuntivo n. 5091/2019 in data 5.11.2019, con il quale intimava a e Controparte_1 Parte_5
di pagare in solido alla stessa la somma di CP_2 Parte_1
euro 20.543,17, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, nonché spese pari a euro 145,50 e compensi pari ad euro 540,00, con gli accessori di legge. La società ricorrente agiva in sede monitoria in qualità di cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 10193016556280 stipulato dai suindicati debitori con Controparte_3
Con atto di citazione ritualmente notificato, veniva proposta opposizione da e che chiedevano di: Controparte_1 Parte_5 CP_2
“accogliere la presente opposizione ed al contempo revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di
Pagina 2 giudizio con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario.
Salvo ogni altro diritto”.
La si costituiva in giudizio contestando le ragioni Parte_1
dell'opposizioni e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti dei sig.ri Parte_1
, ed della somma di € 20.353,17 Controparte_1 CP_2 Parte_5
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna dei sig.ri , Controparte_1 CP_2
Pt_ ed al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
2) Parte_5
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 20.353,17 (ovvero Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma
IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza in epigrafe indicata, così provvedeva:" -revoca il decreto ingiuntivo n.
5091/2019 del Tribunale di Napoli Nord;
-rigetta la domanda formulate da
Pagina 3 ; -condanna a pagare in favore dell'avv Rossella Parte_1 Pt_1
Rigitano la somma di euro 3.500 oltre spese generali, Iva e Cassa come per legge, oltre C.U. e bollo”.
Con atto di citazione notificato il 27.10.2022, proponeva appello avverso detta sentenza la già a mezzo Parte_1 Parte_1
della mandataria deducendo la illogicità e Parte_3
contraddittorietà della motivazione basata sui seguenti presupposti fattuali e giuridici errati: A) la titolarità del credito non era stata contestata ed il Pt_ giudice non poteva rilevarla d'ufficio; B) è titolare del credito;
la pretesa creditoria è fondata ed i motivi di opposizione non meritevoli di accoglimento.
L'appellante rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. 1086/2022 del Tribunale di Napoli Nord (RG 35/2020), pubblicata il 28/3/2022 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 5091/2019 proposta dai sigg. , Controparte_1 [...]
e perché infondata in fatto e in diritto;
accertare e CP_2 Parte_5
dichiarare, in ogni caso, che è creditrice nei Parte_1
confronti di , e della Controparte_1 CP_2 Parte_5
somma di € 20.353,17, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se dal caso, anche in via equitativa, oltre a interessi di mora al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale fino al saldo, con condanna pagamento della predetta somma. li In via subordinata: 3 al In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda degli appellati, condannarli (ex art.
2033 сс о 2041 сc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 20.353,17 (ovvero quella diversa somma Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del
Pagina 4 caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma li IV dell'art. 1284 cc, condannando i debitori al pagamento di detta somma. In ogni caso: ti o L
RP 4) Si chiede la trasmissione del fascicolo di primo grado a cura della
Cancelleria; 5) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, come per legge, oltre a IVA e СРА”.
Si costituivano gli appellati resistendo al gravame e chiedendo alla Corte di: 1) Rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza di I grado;
2) Dichiarare in ogni caso la nullità della cessione di credito per assoluta incertezza in ordine alla legittimazione attiva e per mancanza di prova della titolarità del credito da parte della;
3) Dichiarare in CP_4
ogni caso la nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna del documento di finanziamento ai clienti;
4) Dichiarare in ogni caso la nullità del contratto di finanziamento in relazione ai fideiussori per violazione dell'art. 1957 del c.c. previa delibazione sulla vessatorietà delle contrattuali;
5) Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia;
6) Condannare
[...]
, nella persona del suo legale rapp. pt, con sede in Parte_1
Venezia Mestre, Via Terraglio nr. 62 e , nella Parte_3
persona del suo legale rapp. pt, con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio nr. 62 alle spese del grado di appello con distrazione in favore dell'Avv.
Claudio La Rosa per dichiarato anticipo”.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., dopo alcuni rinvii d'ufficio,
l'adìta Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui
Pagina 5 agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************************
L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere respinto.
1. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
Pt_ ritenendo non provata la cessione da alla del
[...] Controparte_3
credito da quest'ultima azionata in via monitoria, pari a € 20.353,17, oltre interessi, derivante dal mancato pagamento delle rate del finanziamento stipulato da con e garantito da Controparte_3 Controparte_1 [...]
e Pt_5 CP_2
Il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che l'onere di provare il contratto di Pt_ cessione, quale fatto costitutivo del diritto di credito di , sussista anche in assenza di specifica contestazione del debitore ceduto, non potendo operare l'onere di contestazione specifica rispetto ai fatti di cui la parte non abbia avuto conoscenza diretta ed immediata. Nel caso concreto, poi, la prova del trasferimento del credito non potrebbe desumersi dalla produzione dell'elenco dei crediti allegati all'atto di cessione, non avendo la società ricorrente dimostrato che il documento prodotto con l'indicazione della posizione debitoria costituisca parte integrante dell'atto di cessione, come avrebbe potuto fare producendo l'attestazione notarile dell'allegazione dell'elenco dei crediti all'atto di cessione.
L'appellante ha contestato tale decisione essenzialmente sulla base di due considerazioni:
A) il giudice di primo grado non poteva rilevare d'ufficio il difetto di Pt_ titolarità del credito di , dal momento che controparte aveva contestato genericamente solo la mancata comunicazione del trasferimento del diritto;
Pagina 6 B) la cessione del credito, avvenuta non secondo le modalità dell'art. 58
TUB ma con quelle ordinarie previste dagli art. 1260 ss. c.c., era provata sulla base dei seguenti documenti:
- il contratto di cessione dei crediti del 14.11.2018 (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- l'estratto dell'allegato di tale contratto contenente i crediti ceduti,
“debitamente omissato per motivi di privacy (v. doc. 4 comparsa)”, da cui emerge che il contratto n. 10193016556280 in questione è stato oggetto di cessione tra ed CP_3 Pt_1
- le raccomandate del 14.11.2018, regolarmente ricevute dai soggetti poi
Pt_ ingiunti, con cui comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo.
2. Orbene, è indubbio che l'onere della prova in ordine alla titolarità attiva o passiva del rapporto e, quindi, con riferimento alla fondatezza della domanda, spetta all'attore.
Difatti, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo 167, comma 2, del c.p.c. Peraltro, la relativa questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice.
Più specificamente, la legittimazione ad agire manca ogni volta in cui dalla stessa "prospettazione" della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, quindi alla fondatezza della domanda.
Pagina 7 La carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata d'ufficio dal giudice, e, allo stesso modo, anche la carenza di titolarità attiva e passiva del diritto fatto valere in giudizio può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado (Cass. 26/09/2024, n.25713).
Il Tribunale, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato secondo cui, pertanto, anche l'accertamento della titolarità della posizione soggettiva di parte attrice vantata in giudizio può essere operata d'ufficio dal giudice alla stregua degli atti di causa (cfr. anche Cass.
01/04/2025, n.8625; 15/05/2018 n. 11744; Corte appello Potenza,
09/08/2023, n.434).
La dedotta mancanza di specifica contestazione della cessione del credito in questione, oltre a non essere rispondente alla realtà processuale (come si vedrà in seguito), è del tutto irrilevante sia perché, sulla base della giurisprudenza innanzi esposta, non impedisce il rilievo d'ufficio della questione, sia perché non potrebbe comunque configurarsi nella fattispecie.
E' noto che l'onere di contestazione, la cui violazione rende il fatto pacifico e non occorrente di prova, sussiste solo se i fatti oggetto di lite siano conosciuti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.
Ne discende che chi denuncia la violazione del principio di mancata contestazione è tenuto ad allegare che parte avversa era a conoscenza della circostanza dedotta come controversa, non essendo diversamente configurabile un onere di contestazione sul fatto, a carico della predetta (pt.
Cass. 15/02/2023, n.4681).
Nel caso che ci occupa, gli attuali appellati erano estranei all'atto di Pt_ trasferimento del credito che ha riguardato soltanto la e la ed CP_3
al rapporto esistente tra tali società. Di talchè, l'appellante avrebbe dovuto suffragare la chiesta applicazione del principio di non contestazione con la
Pagina 8 conoscenza in capo alla controparte della circostanza che assume incontroversa.
In mancanza di tale specifica deduzione non è configurabile un onere di contestazione a carico di e dei in ordine alla circostanza in CP_1 Pt_5
discorso.
2.1 L'assunto della mancanza di contestazione non è neppure corretto.
Invero, gli opponenti, nella prima memoria ex art. 183 VI comma n. 1
c.p.c., hanno contestato “la carenza probatoria in ordine all'asserita cessione di crediti deteriorati”, denunciando “l'assoluta incertezza in ordine alla legittimazione attiva” e l'insufficienza della documentazione esibita a provare la cessione del credito (pagine 1 e 2).
Vi è stata, quindi, una contestazione specifica della prova della dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito, poi reiterata nella comparsa conclusionale e in appello, pur non potendo ovviamente tale contestazione spingersi al punto di negare direttamente l'esistenza della cessione alla quale gli opponenti erano completamente estranei.
Né potrebbe ritenersi che tale contestazione sia tardiva.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte;
in particolare, la mancata tempestiva
Pagina 9 contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile sino alla prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 che, destinata alle precisazioni o modificazioni delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, vale a dare definizione al tema di decisione, risultando preclusa, solo all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva
(Cass. 14/09/2021, n.24724; 02/12/2019, n. 31402).
3. Deve, allora, passarsi all'esame dell'altra censura afferente la prova della cessione.
Sul punto, il giudice di primo grado ha escluso che sia possibile desumere la prova del trasferimento del credito dalla produzione dell'elenco dei crediti allegati all'atto di cessione, non avendo la società ricorrente dimostrato che il documento prodotto con l'indicazione della posizione debitoria costituisca parte integrante dell'atto di cessione, come avrebbe potuto fare producendo l'attestazione notarile dell'allegazione dell'elenco dei crediti all'atto di cessione.
Tale argomentazione non è stata specificamente confutata dall'appellante che fonda la prova del trasferimento sul contratto di cessione dei crediti del
14.11.2018 e sull'estratto dell'allegato di tale contratto contenente i crediti ceduti, “debitamente omissato per motivi di privacy (v. doc. 4 comparsa)”, oltre che sulle raccomandate del 14.11.2018 ricevute dai soggetti poi Pt_ ingiunti, con cui comunicava l'avvenuta cessione del credito de quo.
Ora, nell'art. 2 del contratto di cessione si precisa che oggetto del trasferimento sono i crediti inclusi nell'elenco di cui all'Allegato 1, di guisa
è evidente che l'esibizione di tale Allegato era fondamentale per poter dimostrare che anche il credito oggetto di controversia rientrasse tra quelli Pt_ ceduti. L ha esibito un documento recante nell'intestazione “Allegato
Pagina 10 1” al contratto di cessione di credito, che riporta l'indicazione soltanto di quello nei confronti del e il deposito di tale documento è CP_1
avvenuto unitamente alla costituzione nel giudizio di opposizione, quindi separatamente dal deposito del contratto di cessione che era avvenuto, invece, al momento della presentazione del ricorso monitorio.
Il rilievo del primo giudice circa la mancanza di prova che l'Allegato prodotto fosse effettivamente quello integrante il contratto di cessione non
è stato in alcun modo preso in esame né specificamente smentito dalle difese dell'appellante la quale nulla dice sulla dimostrazione del collegamento tra questi due documenti (limitandosi a richiamare il contratto di cessione e l'estratto dell'Allegato esibiti), né sulla mancata attestazione notarile richiamata dal Tribunale.
Peraltro, la deduzione secondo cui l sarebbe stato “omissato” per Pt_6
motivi di privacy non trova apparentemente riscontro nel contenuto del documento prodotto che riporta soltanto il credito del e non altri CP_1
oscurati, sicché non sono neppure chiare le modalità con cui l'elenco dei crediti fosse riportato nel detto Allegato (se uno per pagina) e come sarebbe poi avvenuta l'asserita oscurazione dei dati.
In definitiva, tutti i motivi di gravame risultano infondati e deve, di conseguenza, rigettarsi l'appello e confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
4. In applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante il rigetto integrale dell'appello, anche le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società appellante, e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta, applicando i valori intermedi tra i minimi ed i medi da rapportarsi al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato
Pagina 11 dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1086/22 del
Tribunale di Napoli Nord pubblicata in data 28/03/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza gravata;
2) condanna a mezzo della mandataria Parte_1 [...]
al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del Parte_3
grado di appello che si liquidano in € 2.975,00, a titolo di compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Claudio La Rosa dichiaratosi anticipatario.
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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