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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n° 1870/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] ad [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Galleria Ciardiello n.
20;
Attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in via Controparte_1
Luca Gaurico, n. 9, C.F. e P.I.V.A.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ricci Daniela ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, in via Ulisse Nurzia s.n.c.;
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. D'Amario Ferdinando ed elettivamente domiciliato in L'Aquila in via Poggio Picenze n. 21
Convenuti
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto il 31.3.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1/8 Con atto di citazione depositato il 6.05.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società e il chiedendo al Tribunale di dichiarare la falsità delle Controparte_1 Controparte_2 sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate attestanti la notifica di tre avvisi di accertamento relativi al pagamento della , della Tares e della Tari;
di ordinare la Per_1 cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale dei documenti impugnati e di escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie introdotte dalla concessionaria e dal Controparte_1 CP_2
nel giudizio di appello pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Salerno.
[...]
In punto di fatto, l'attore ha rappresentato di aver ricevuto, in data 11.03.2019, all'indirizzo di Via
Sant'Anna n. 47 di Avellino, l'ingiunzione di pagamento n. 010906090/2019, per l'importo di €
1.748,22, relativa ai seguenti avvisi di accertamento: - provvedimento TARSU n° 142812, - provvedimento TARES n° 242812 - provvedimento TARI n° 342812 presuntivamente notificati il
28/12/2017; che nel giudizio incardinato dinanzi alla C.T.P. di Avellino aveva provveduto al disconoscimento delle firme apposte sui predetti avvisi evidenziando che, trattandosi di notifica ad un indirizzo dove non risultava più residente dal 4.10.2016, i predetti avvisi non avevano fede privilegiata per cui non era necessario proporre querela di falso e richiamando, all'uopo, la sentenza della Cassazione n. 879 del 2016. La parte ha, inoltre, evidenziato che, con sentenza n. 117/2020, la
Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il suo ricorso sul presupposto della regolarità della notifica a mani proprie e della mancata impugnazione delle cartelle con querela di falso. In punto di diritto, la parte ha osservato che la falsità della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento del
28.12.2017 emerge dal confronto con la sottoscrizione del mandato prodotto nel presente giudizio e con ulteriore documentazione a lui riferibile.
Con comparsa depositata il 09.09.2021, si è costituito il , eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo notificatore e l'infondatezza della domanda per essere stato l'atto sosttoscritto da soggetto dichiaratosi “destinatario” presso la sua casa di abitazione, in Avellino in via Sant'Anna n. 47 a nulla rilevando il trasferimento di residenza presso lo sudio legale in Avellino, alla Galleria Ciardiello n. 20.
Con comparsa depositata il 09.09.2021 si è costituita la società eccependo, Controparte_1 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo notificatore. Nel merito, e in via subordinata, la parte ha contestato la fondatezza della domanda per il regolare perfezionamento del procedimento notificatorio a mani proprie del “destinatario persona fisica”, presso la sua casa di abitazione, con presunzione di ricezione e di conoscibilità dell'atto.
Con note scritte depositate il 10.09.2021, l'attore ha evidenziato che le parti convenute non avevano mai prodotto o depositato, nei procedimenti innanzi alle competenti Commissioni Tributarie, i
2/8 documenti in originale, ribadendo di risiedere in Avellino alla Galleria Ciardiello 20, dove ha attive le utenze domestiche.
Nel corso del processo, disposta la custodia in cassaforte degli originali dei documenti oggetto di querela e trasmessi gli atti al P.M., con ordinanza del 15.06.2022 è stato nominato un ctu al fine di accertare se “…se le firme apposte sugli originali degli avvisi di ricevimento del 28.12.2007 oggetto della querela
(avviso di ricevimento n° 764295782997 relativo al provv. n° 142812 – prot. 100551; avviso di ricevimento n°
764295783010 relativo al provv. n° 342812 – prot. 100553; avviso di ricevimento n° 764295783009 relativo al provv. n° 242812 – prot. 100552) provengano o meno dalla mano dell'attore…”. Il ctu ha depositato la propria relazione il 27.3.2023 evidenziando che dai confronti tra la firma in verifica e le sottoscrizioni autografe dell'avv. sono emerse discordanze oggettive, che concernono componenti Pt_1 qualitative del grafismo, e alcune somiglianze morfologiche nel cognome (nella strutturazione del gruppo “Vi”) nonché nel ritmo di continuità (convergente nella maggior parte delle autografe e nelle verificande V1 e V2) che non sono sufficienti a fondare la tesi dell'autografia delle sottoscrizioni in accertamento.
All'esito dell'udienza del 23.09.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei precedenti atti. Il Comune ha, in particolare, evidenziato che le conclusioni del grafologo portano a ritenere che la presenza di
“somiglianze morfologiche” e soprattutto del “ritmo di continuità” sia correlabile a persona che conosceva i tratti grafici del destinatario e che, per tale rapporto di conoscenza, ha apposto la firma.
In via preliminare osserva il Collegio che non merita accoglimento l'eccezione di nullità della citazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo notificatore, ossia nei confronti del Servizio Postale, che ha effettuato le notifiche in esame, in quanto non riveste il ruolo di litisconsorte necessario.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla società in quanto la stessa è coinvolta nel procedimento in esame nella qualità di Controparte_1 concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del . Di conseguenza, Controparte_2
l'attore ha correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima.
Ciò premesso, deve essere rilevato che la notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandate con avvisi di ricevimento. In punto di diritto vale, altresì, rilevare che la querela di falso ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute ossia, nel caso di specie, dell'avviso di ricevimento che fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza dal pubblico ufficiale
(agente postale) che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
3/8 ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento;
viceversa fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno. Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso va evidenziato che, nel caso in esame, l'attore ha contestato la genuinità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento sopra indicati. Tuttavia, come detto, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente, l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n. 2323/2000). Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto non potrà dare corso ad un procedimento per querela di falso attenendo ad un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale, ma dovrà essere sollevata nell'ambito di un giudizio ordinario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (cfr.: Tribunale di Avellino n. 2185 del 2021; Tribunale di Milano Sez. I, Sent. n. 8495 del
24-09-2019; Tribunale di Palermo, n. 1194/2024).
Vale soggiungere che, nella materia in esame, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 1686/2023, ha confermato che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 sopra citato, non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 e che, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario. In proposito è stato osservato che l'agente postale deve solo curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. Con l'ordinanza in esame, è stato precisato che “…la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”. In merito la Suprema Corte ha anche chiarito, richiamando la distinzione tra le
4/8 regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n.
890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli articoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
(che non contengono una norma di tenore analogo a quella di cui all'art. 7, comma 4 della legge 890 del 1982), che, con l'ordinanza n. 4556 del 2020 (“…la cui frettolosa massimazione ha finito per operare una crasi tra le distinte normative…”), richiamata dalla Corte di Appello di Milano, è stato solamente affermato che, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale eseguito, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da parte del Concessionario, e della sua validità, risulta sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), e non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che il passaggio successivo dell'ordinanza, nel quale veniva semplicemente ricordato, in modo apparentemente ultroneo, «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)» risultava riferibile chiaramente alle diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.
A fini di completezza espositiva si richiamano, allora, la motivazione e le conclusioni della Suprema
Corte secondo cui “7.3. – Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26,
d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art.
1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
5/8 11708/2011). 7.4. – Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza
e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto,
l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo
l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. 8. – Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 CP_3 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del
21.6.2023 n. 2892, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata, evidenziando che l'art. 2700 c.c. secondo cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che, proprio per tali ragioni, “…sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. 4193/2010; Cass. 25860/2008; Cass-10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto
6/8 (cfr. ex multis Cass. 4590/2000; Cass. 2323/2000, Cass. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU.
22044/2004). Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto (Cass. 322/2007; Cass. 23028/2006; Cass.
18141/2002)…” e che “… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l'atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell'atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell'art. 485 c.p.c. (Cass. 2323/2000).” Infine, nella sentenza in esame la Corte di appello non ha omesso di ricordare che, nei casi in cui la S.C. è giunta a conclusioni contrarie (Cass. Ssuu 9962/2010, Cass. 705/2015) la sottoscrizione del destinatario risultava assolutamente indecifrabile (sicché il disconoscimento avrebbe certamente avuto esito favorevole, e che, in ogni caso, tali pronunce risultano inconciliabili con i principi sopra esposti (ed affermati dalla stessa S.C.) in ordine all'inesistenza dell'obbligo del P.U. di identificare il destinatario dell'atto ed al fatto che la fede privilegiata non può riguardare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni ricevute dal P.U. (quali quelle sull'identità del soggetto al quale è consegnato l'atto).
In conclusione e in applicazione dei predetti principi, la domanda deve essere dichiarata inammissibile non essendo assistite da fede privilegiata, valevole fino a querela di falso, le attestazioni rese dall'Ufficiale Postale in ordine all'identità del destinatario dell'atto e alla riferibilità a quest'ultimo delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi, ma da una presunzione di veridicità e di conoscenza superabile con la prova contraria offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento delle stesse.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, ravvisabili nella sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito, dei chiarimenti resi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio e dell'esito del giudizio tributario che ha indotto la parte a presentare la domanda in esame.
Infine, ai sensi dell'art. 226 cpc, deve essere ordinata la restituzione dei documenti e disposto che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Prima Sezione Civile, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore;
7/8 - ordina la restituzione dei documenti impugnati;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n° 1870/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, nato il [...] ad [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in Avellino alla Galleria Ciardiello n.
20;
Attore
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in via Controparte_1
Luca Gaurico, n. 9, C.F. e P.I.V.A.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ricci Daniela ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in L'Aquila, in via Ulisse Nurzia s.n.c.;
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. D'Amario Ferdinando ed elettivamente domiciliato in L'Aquila in via Poggio Picenze n. 21
Convenuti
Con l'intervento del P.M. che ha apposto il visto il 31.3.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1/8 Con atto di citazione depositato il 6.05.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1 società e il chiedendo al Tribunale di dichiarare la falsità delle Controparte_1 Controparte_2 sottoscrizioni apposte in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate attestanti la notifica di tre avvisi di accertamento relativi al pagamento della , della Tares e della Tari;
di ordinare la Per_1 cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale dei documenti impugnati e di escludere i documenti contraffatti dalle fonti probatorie introdotte dalla concessionaria e dal Controparte_1 CP_2
nel giudizio di appello pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Salerno.
[...]
In punto di fatto, l'attore ha rappresentato di aver ricevuto, in data 11.03.2019, all'indirizzo di Via
Sant'Anna n. 47 di Avellino, l'ingiunzione di pagamento n. 010906090/2019, per l'importo di €
1.748,22, relativa ai seguenti avvisi di accertamento: - provvedimento TARSU n° 142812, - provvedimento TARES n° 242812 - provvedimento TARI n° 342812 presuntivamente notificati il
28/12/2017; che nel giudizio incardinato dinanzi alla C.T.P. di Avellino aveva provveduto al disconoscimento delle firme apposte sui predetti avvisi evidenziando che, trattandosi di notifica ad un indirizzo dove non risultava più residente dal 4.10.2016, i predetti avvisi non avevano fede privilegiata per cui non era necessario proporre querela di falso e richiamando, all'uopo, la sentenza della Cassazione n. 879 del 2016. La parte ha, inoltre, evidenziato che, con sentenza n. 117/2020, la
Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il suo ricorso sul presupposto della regolarità della notifica a mani proprie e della mancata impugnazione delle cartelle con querela di falso. In punto di diritto, la parte ha osservato che la falsità della sottoscrizione apposta sugli avvisi di ricevimento del
28.12.2017 emerge dal confronto con la sottoscrizione del mandato prodotto nel presente giudizio e con ulteriore documentazione a lui riferibile.
Con comparsa depositata il 09.09.2021, si è costituito il , eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo notificatore e l'infondatezza della domanda per essere stato l'atto sosttoscritto da soggetto dichiaratosi “destinatario” presso la sua casa di abitazione, in Avellino in via Sant'Anna n. 47 a nulla rilevando il trasferimento di residenza presso lo sudio legale in Avellino, alla Galleria Ciardiello n. 20.
Con comparsa depositata il 09.09.2021 si è costituita la società eccependo, Controparte_1 in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo notificatore. Nel merito, e in via subordinata, la parte ha contestato la fondatezza della domanda per il regolare perfezionamento del procedimento notificatorio a mani proprie del “destinatario persona fisica”, presso la sua casa di abitazione, con presunzione di ricezione e di conoscibilità dell'atto.
Con note scritte depositate il 10.09.2021, l'attore ha evidenziato che le parti convenute non avevano mai prodotto o depositato, nei procedimenti innanzi alle competenti Commissioni Tributarie, i
2/8 documenti in originale, ribadendo di risiedere in Avellino alla Galleria Ciardiello 20, dove ha attive le utenze domestiche.
Nel corso del processo, disposta la custodia in cassaforte degli originali dei documenti oggetto di querela e trasmessi gli atti al P.M., con ordinanza del 15.06.2022 è stato nominato un ctu al fine di accertare se “…se le firme apposte sugli originali degli avvisi di ricevimento del 28.12.2007 oggetto della querela
(avviso di ricevimento n° 764295782997 relativo al provv. n° 142812 – prot. 100551; avviso di ricevimento n°
764295783010 relativo al provv. n° 342812 – prot. 100553; avviso di ricevimento n° 764295783009 relativo al provv. n° 242812 – prot. 100552) provengano o meno dalla mano dell'attore…”. Il ctu ha depositato la propria relazione il 27.3.2023 evidenziando che dai confronti tra la firma in verifica e le sottoscrizioni autografe dell'avv. sono emerse discordanze oggettive, che concernono componenti Pt_1 qualitative del grafismo, e alcune somiglianze morfologiche nel cognome (nella strutturazione del gruppo “Vi”) nonché nel ritmo di continuità (convergente nella maggior parte delle autografe e nelle verificande V1 e V2) che non sono sufficienti a fondare la tesi dell'autografia delle sottoscrizioni in accertamento.
All'esito dell'udienza del 23.09.2024, la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei precedenti atti. Il Comune ha, in particolare, evidenziato che le conclusioni del grafologo portano a ritenere che la presenza di
“somiglianze morfologiche” e soprattutto del “ritmo di continuità” sia correlabile a persona che conosceva i tratti grafici del destinatario e che, per tale rapporto di conoscenza, ha apposto la firma.
In via preliminare osserva il Collegio che non merita accoglimento l'eccezione di nullità della citazione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'organo notificatore, ossia nei confronti del Servizio Postale, che ha effettuato le notifiche in esame, in quanto non riveste il ruolo di litisconsorte necessario.
Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla società in quanto la stessa è coinvolta nel procedimento in esame nella qualità di Controparte_1 concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del . Di conseguenza, Controparte_2
l'attore ha correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti di quest'ultima.
Ciò premesso, deve essere rilevato che la notifica degli avvisi di accertamento è stata effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandate con avvisi di ricevimento. In punto di diritto vale, altresì, rilevare che la querela di falso ha lo scopo di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute ossia, nel caso di specie, dell'avviso di ricevimento che fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza dal pubblico ufficiale
(agente postale) che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico
3/8 ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Solo con il procedimento per querela di falso, infatti, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni sopra indicate, potrà richiedere al giudice la falsità di quel documento;
viceversa fuoriesce dall'ambito proprio del giudizio di querela di falso l'accertamento della validità e della esattezza delle dichiarazioni rese dalle persone in presenza del pubblico ufficiale in quanto questi attesta pubblicamente solo che tali dichiarazioni siano state rese davanti a lui, ma non anche che le stesse rispondano a verità o meno. Così chiarito l'ambito del giudizio per querela di falso va evidenziato che, nel caso in esame, l'attore ha contestato la genuinità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento sopra indicati. Tuttavia, come detto, non è compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente, l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario (cfr. Cass. n. 2323/2000). Ne consegue che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto non potrà dare corso ad un procedimento per querela di falso attenendo ad un dato (la sottoscrizione) che non forma oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale, ma dovrà essere sollevata nell'ambito di un giudizio ordinario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge (cfr.: Tribunale di Avellino n. 2185 del 2021; Tribunale di Milano Sez. I, Sent. n. 8495 del
24-09-2019; Tribunale di Palermo, n. 1194/2024).
Vale soggiungere che, nella materia in esame, la Corte di legittimità, con ordinanza n. 1686/2023, ha confermato che, in caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 sopra citato, non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982 e che, ai fini del perfezionamento della notifica, è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario. In proposito è stato osservato che l'agente postale deve solo curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. Con l'ordinanza in esame, è stato precisato che “…la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante CP_3 raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”. In merito la Suprema Corte ha anche chiarito, richiamando la distinzione tra le
4/8 regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n.
890 del 1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 e degli articoli 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
(che non contengono una norma di tenore analogo a quella di cui all'art. 7, comma 4 della legge 890 del 1982), che, con l'ordinanza n. 4556 del 2020 (“…la cui frettolosa massimazione ha finito per operare una crasi tra le distinte normative…”), richiamata dalla Corte di Appello di Milano, è stato solamente affermato che, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella esattoriale eseguito, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, da parte del Concessionario, e della sua validità, risulta sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente con ciò volendosi affermare la validità di una simile forma notificatoria anche quando la firma sia illeggibile e non siano indicate le generalità della persona cui l'atto è consegnato, in forza della fede privilegiata attribuita (in questo caso esclusivamente) al preliminare accertamento dell'ufficiale postale circa la relazione tra consegnatario e destinatario dell'atto (conf. Cass. 19680/2020, 4160/2022), e non già all'autenticità della sottoscrizione del destinatario. La Suprema Corte ha, infine, evidenziato che il passaggio successivo dell'ordinanza, nel quale veniva semplicemente ricordato, in modo apparentemente ultroneo, «che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 9962 del 2010; in senso conforme, Cass. n. 24283 del 2015)» risultava riferibile chiaramente alle diverse ipotesi di notifica disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.
A fini di completezza espositiva si richiamano, allora, la motivazione e le conclusioni della Suprema
Corte secondo cui “7.3. – Si ha dunque che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26,
d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art.
1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
5/8 11708/2011). 7.4. – Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza
e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto,
l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo
l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati. 8. – Va dunque formulato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – disciplinata dall'art. 149
c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982 – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 CP_3 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.”
Alle medesime conclusioni è giunta anche la Corte di Appello di Napoli che, con sentenza del
21.6.2023 n. 2892, ha dichiarato inammissibile la querela di falso avverso le sottoscrizioni apposte sulla relata, evidenziando che l'art. 2700 c.c. secondo cui “l'atto pubblico fa piena prova, fino
a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", implica, per quello che riguarda la disciplina delle notificazioni, che sono assistiti da fede privilegiata solo i fatti caduti sotto la diretta percezione del soggetto incaricato della notifica e non anche il contenuto delle dichiarazioni da questi ricevute, tra le quali rientra l'identità del soggetto al quale l'atto o il plico viene consegnato o i suoi rapporti con il destinatario. La Corte di appello ha, quindi, evidenziato che, proprio per tali ragioni, “…sono state ritenute assistite da fede privilegiata le attestazioni relative all'avvenuto accesso in un luogo, alle modalità ed ai tempi della consegna dell'atto ed al mancato reperimento di persone idonee a riceverlo (cfr. Cass. 4193/2010; Cass. 25860/2008; Cass-10665/1990), mentre analoga efficacia probatoria è stata esclusa con riguardo ai rapporti tra il destinatario della notifica e la persona alla quale viene consegnata l'atto
6/8 (cfr. ex multis Cass. 4590/2000; Cass. 2323/2000, Cass. 26134/2016) giacché tali attestazioni si fondano sulle dichiarazioni ricevute dal notificatore che non è tenuto ad accertarne la veridicità purché esse concordino con la situazione apparente, come la presenza presso l'abitazione, lo studio ecc. (Cass. 1999/7763; Cass. 1990/7634; SS.UU.
22044/2004). Tali attestazioni sono solo dotate di una presunzione di veridicità che può essere superata attraverso la prova contraria da chi assume di non aver ricevuto l'atto (Cass. 322/2007; Cass. 23028/2006; Cass.
18141/2002)…” e che “… Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche qualora l'atto venga consegnato a persona che si qualifichi quale destinatario dell'atto, la cui identità il notificatore non è tenuto a verificare. Proprio per tale ragione la giurisprudenza ha affermato che le dichiarazioni false eventualmente rese circa la propria identità al soggetto incaricato della notifica sono sanzionate ai sensi dell'art. 485 c.p.c. (Cass. 2323/2000).” Infine, nella sentenza in esame la Corte di appello non ha omesso di ricordare che, nei casi in cui la S.C. è giunta a conclusioni contrarie (Cass. Ssuu 9962/2010, Cass. 705/2015) la sottoscrizione del destinatario risultava assolutamente indecifrabile (sicché il disconoscimento avrebbe certamente avuto esito favorevole, e che, in ogni caso, tali pronunce risultano inconciliabili con i principi sopra esposti (ed affermati dalla stessa S.C.) in ordine all'inesistenza dell'obbligo del P.U. di identificare il destinatario dell'atto ed al fatto che la fede privilegiata non può riguardare il contenuto intrinseco delle dichiarazioni ricevute dal P.U. (quali quelle sull'identità del soggetto al quale è consegnato l'atto).
In conclusione e in applicazione dei predetti principi, la domanda deve essere dichiarata inammissibile non essendo assistite da fede privilegiata, valevole fino a querela di falso, le attestazioni rese dall'Ufficiale Postale in ordine all'identità del destinatario dell'atto e alla riferibilità a quest'ultimo delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi, ma da una presunzione di veridicità e di conoscenza superabile con la prova contraria offerta con qualsiasi mezzo e, quindi, anche attraverso il disconoscimento delle stesse.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite, ad eccezione di quelle di ctu, ravvisabili nella sussistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito, dei chiarimenti resi dalla Cassazione successivamente all'introduzione del presente giudizio e dell'esito del giudizio tributario che ha indotto la parte a presentare la domanda in esame.
Infine, ai sensi dell'art. 226 cpc, deve essere ordinata la restituzione dei documenti e disposto che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Prima Sezione Civile, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile la querela di falso;
- compensa fra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell'attore;
7/8 - ordina la restituzione dei documenti impugnati;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 226 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Paola Beatrice dott. Raffaele Califano
8/8