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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 8391/2024 del R.G.
Tra
, nata il [...] a Giugliano in [...] (N), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giovanni Battista Galluccio;
ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa - depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c..
Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e
11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, esponendo quanto segue:
“…ESAME OBIETTIVO:
…APPARATO OSTEO-ARTICOLARE = Artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale.
Non dolente la digitopressione delle apofisi spinose del rachide Non limitati i movimenti articolari del rachide. Non dolenti i punti di degli sciatici. Pt_2
ESAME NEUROLOGICO = Epilessia in buon compenso farmacologico. Le pupille, isocoriche ed isocicliche, sono normoreagenti al riflesso fotomotore diretto ed a quello consensuale nell'occhio controlaterale. Assenza di nistagmo spontaneo e di troclea dentata. Nulla di patologicamente rilevante a carico dei nervi cranici. Assenza di oscillazioni al test di Romberg. assente. CP_2
Forza e sensibilità nella norma…
ESAME PSICHIATRICO = Lucida, collaborante al dialogo e orientata nel tempo e nello spazio.
Facies composita con espressione emotiva non sempre in sintonia con i contenuti del colloquio.
Linguaggio apparentemente sviluppato rispetto al grado socioscolare;
assenza di disartria nelle parole test. Associazioni critiche e spirito d'iniziativa discreti. Affettività apparentemente organizzata nelle sue componenti generali. Buon controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali.
CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE
Pregresso k mammario trattato con CHT da febbraio 2023 e intervento di quadrantectomia a ottobre 2023. Epilessia in buon compenso farmacologico, artrosi polidistrettuale con lieve impegno funzionale ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. Pt_3 collaborante al dialogo e orientata nel tempo e nello spazio.
Deambulazione e passaggi posturali autonomi.
VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Scopo dell'attuale consulenza tecnica, dopo aver accertate le infermità da cui è affetta la ricorrente,
è quello di verificare se, a causa delle medesime, sia permanentemente e totalmente inabile con
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessiti di assistenza continua”, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 11/02/1980 n° 18 e successive modifiche ed integrazioni. La richiamata Legge n° 18 / 1980 prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, ai sensi degli articoli 2 e 12 della
Legge 30/03/1971 n° 118, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua. Tale disposto è stato riconfermato dall' articolo 1, comma 2, della Legge 21/12/1988 n° 508.
Allo stato attuale, presa visione degli atti e della documentazione sanitaria esibita ed espletate le idonee indagini anamnestico–cliniche, è emerso un quadro patologico caratterizzato da “Pregresso
k mammario trattato con CHT da febbraio 2023 e intervento di quadrantectomia a Ottobre 2023.
Epilessia in buon compenso farmacologico, artrosi polidistrettuale con lieve impegno funzionale ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. collaborante al dialogo e Pt_3 orientata nel tempo e nello spazio. Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
2 Il giudizio di invalidità si deve basare, in primo luogo, su elementi di ordine clinico, al fine di stabilire le precise condizioni fisiche e psichiche del soggetto;
in secondo luogo, su una valutazione medico legale che consideri tali condizioni ai fini della capacità lavorativa.
Il Ministero della Sanità (con circolare del 10/04/1981) fornisce una propria definizione di
“capacità lavorativa”, intesa come “una generica validità fisico-psichica del soggetto [...] come fatto meramente potenziale e come parametro medio”. Di certo, una tale valutazione traviserebbe completamente le finalità di una Legge di cui uno degli scopi principali è il proficuo collocamento dell'invalido; l'accertare integralmente la disposizione della circolare ministeriale significherebbe vanificare il concetto di “validità somatopsichica”, ricadendo in quella di “generica capacità di lavoro” che ormai la totalità della Dottrina non ritiene più opportuno accogliere. Rammentiamo con che “il lavoro generico”, quale media di tutte le attività storicamente esistenti, non è CP_3 concretamente esistente e neppure “teoricamente definibile, essendo un'astrazione concettuale”, perché ogni singolo lavoro è “lavoro specifico”. Il concetto di “capacità lavorativa” riguardo agli invalidi civili, in un primo tempo interpretato sulla scorta del parametro della “capacità lavorativa generica”, è stato poi ricondotto nell'ambito della capacità lavorativa cosiddetta “semispecifica”, rapportata cioè al patrimonio biopsichico ed attitudinale dell'individuo ( Per_2 Per_3
. Sinteticamente, quindi, il giudizio di “invalidità civile” deve scaturire come atto Per_4 conclusivo e sintetico di due ben distinte fasi valutative : quella prettamente medica (diagnosi e prognosi) in cui si valuta l'efficienza psico-fisica del soggetto ovvero la sua “validità” ad impiegare le proprie energie biopsichiche per svolgere un lavoro, e quella “ergo-biologico- attitudinale” condizionata oltre che dallo stato psico-fisico del soggetto, anche dall'età, dal grado di cultura e di sviluppo intellettuale, dal lavoro in precedenza esercitato, dalla adattabilità; in una parola, dall'attitudine del soggetto a mettere a profitto le sue qualità “biologiche”. In concreto, il giudizio medico legale deve scaturire da una matematica valutazione di tutte le infermità diagnosticate, facendo riferimento alle minorazioni e malattie invalidanti direttamente contemplate nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 ovvero secondo un criterio analogico rispetto a quelle tabellate, e rammentando che quelle con una percentuale inferiore al 10% non vanno prese in considerazione se non siano concorrenti fra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce percentuali invalidanti superiori. Per questo motivo l'ipertensione arteriosa non farà parte della valutazione finale in quanto non sufficientemente invalidante. Tanto premesso:
- Carcinoma mammario dx: si può valutare con riferimento al codice 9323 “Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” (Punteggio fisso 70%).
- Artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale: si valuta con riferimento al codice 7105
“Obesità con complicanze artrosiche” (Punteggio dal 31% al 40%) considerando sufficiente la valutazione del 31% considerando il lieve impegno funzionale.
- Epilessia in buon controllo farmacologico: può essere valutata con riferimento al codice 2001
“Epilessia generalizzata con crisi annuali” (Punteggio fisso 20%).
Tanto premesso, tramite la formula del calcolo riduzionistico di Balthazard e considerando la possibilità di aggiungere fino a 5 punti percentuale al risultato finale, la capacità di lavoro della
Sig.ra è dunque ridotta nella misura del 100% SENZA necessità di assistenza Parte_1 continua, essendo in grado di deambulare e svolgere gli atti quotidiani della vita autonomamente, dimostrando un buon compenso terapeutico della patologia oncologica, concordando con il
3 giudizio espresso dalla Commissione Medica competente per territorio. Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (10/02/2023).
CONCLUSIONI
, nata a Giugliano in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
n.6, è affetta da “Pregresso k mammario trattato con CHT da febbraio 2023 e intervento di quadrantectomia a Ottobre 2023. Epilessia in buon compenso farmacologico, artrosi polidistrettuale con lieve impegno funzionale ed ipertensione arteriosa in buon compenso farmacologico. collaborante al dialogo e orientata nel tempo e nello spazio. Pt_3
Deambulazione e passaggi posturali autonomi”.
1) Per effetto delle predette infermità, è da ritenersi “Invalido con Totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 21 L118/71” SENZA diritto all'indennità di accompagnamento concordando con quanto espresso dalla Commissione Medica competente per territorio.
2) Tale giudizio è da ritenersi dalla data della domanda amministrativa (10/02/2023)”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico della ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998,
Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che la ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
4 Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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