Sentenza 6 giugno 2025
Ordinanza presidenziale 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2024, proposto da
LI IS, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Lucantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì Cesena e Rimini, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 352/2023, emessa dal Tribunale di Rimini, Sezione lavoro, il 21.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora IS LI agisce per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha riconosciuto il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per una pluralità di annualità, tutte ivi specificate, oltre a rivalutazione monetaria o interessi legali.
Parte ricorrente fa presente che il capo della sentenza del Tribunale civile con cui il Ministro ivi convenuto era stato condannato al pagamento delle spese legali a favore dell’allora parte attrice non è oggetto della domanda di ottemperanza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nei cui confronti è stata emessa la sentenza ottemperanda, benché ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 29 maggio 2025 la causa è stata introitata.
Come documentato in atti, la sentenza ottemperanda è passata in giudicato ed è stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione debitrice, facendo così decorrere il termine dilatorio di 120 giorni fissato ex lege per l’esecuzione spontanea da parte del Ministero intimato.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero dell’Istruzione e del Merito comporta quale ulteriore conseguenza l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza ottemperanda, detratto quanto eventualmente medio tempore corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico Regionale per l’Emilia Romagna di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente responsabile dell’Ufficio VI – Formazione del personale Scolastico – Direzione Generale per il Personale Scolastico – Dipartimento del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, (Ministero dell’Istruzione e del Merito), con facoltà di sub delega dell’incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Come da regola generale, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla signora IS LI le spese del giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato effettivamente versato, con distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Tagliasacchi | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO