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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/10/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
LA LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 614 RG dell'anno 2023, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Agrigento n. 7, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Francesco Cipolla, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO in persona del suo Controparte_1
amministratore pro-tempore, (C.F. ), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/11/2024 parte attrice concludeva come da verbale di pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, nella qualità di Parte_1 proprietario di un'unita immobiliare facente parte del Controparte_1
, sito in Campofelice di Roccella, conveniva in giudizio il suddetto
[...]
al fine di sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della CP_1
deliberazione assembleare adottata il giorno 27/08/2022, lamentando l'assenza nel verbale di assemblea dell'indicazione dei condomini intervenuti e del valore millesimale di ciascun partecipante all'assemblea nonché di dichiarare la nullità e/o annullabilità della suddetta delibera in merito al punto 1) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto al 31/12/2021 “Gestione Sariti”.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituiva Controparte_1
in giudizio e, pertanto, all'udienza del 12/07/2023, veniva dichiarato contumace.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13/11/2024, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'impugnazione merita accoglimento,
Si evidenzia che il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga "più liquida" ossia atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Nel caso di specie, l'eccezione relativa alla mancata indicazione nel verbale di assembleare del 27/08/2022 dell'indicazione dei condomini intervenuti e del valore millesimale di ciascun partecipante all'assemblea è assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'indicazione nominativa dei partecipanti all'assemblea ed il valore delle rispettive quote è elemento essenziale del relativo verbale in quanto consente di verificare il quorum richiesto
- 2 - dall'art. 1136 c.c.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 07 marzo 2005 n. 4806 hanno enunciato: “In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art.
1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote”.
Tale orientamento è stato richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
24132/2009, in cui stato ribadito che è annullabile il verbale in cui manca l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al “impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle CP_1
maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ.”.
Ed ancora: “Ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso, essendo tale individuazione indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2, 3 e 4 c.c. Ai fini del rispetto di tale principio non è neanche sufficiente indicare a verbale che la delibera sia stata assunta “a maggioranza”, atteso che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c.” (Cass. civ. sez. VI, 20/07/2020 n. 15435).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito: “Invero fra i presupposti di validità delle delibere del che si devono conformare a principi di chiarezza, vi è CP_1
l'indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle loro rispettive quote in millesimi.
Ciò al fine di poter successivamente verificare, anche ai fini dell'impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse (Cass. 10329/98, Cass.
- 3 - 697/00 e Cass. 24132/09)” (Tribunale di Roma, Sezione 5 civ., 22 settembre 2020
n. 12692).
Nel caso di specie, il verbale impugnato riporta la presenza di n. 173 condomini su 283 aventi diritto per un totale di 5.626,45/10.000,00 millesimi, ma non contiene l'elencazione nominativa dei partecipanti e il valore millesimale dei beni posseduti da ciascuno. Tale omissione non consente di verificare l'identità degli intervenuti e, quindi, il verbale è privo delle indicazioni sufficienti per verificare la sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo minimo prescritto dal citato art. 1136 c.c.
L'amministratore del nel verbale impugnato ha fatto riferimento ad CP_1
un foglio firme che però non è stato allegato al verbale e che, stante la contumacia del , non è stato prodotto nel presente giudizio. CP_1
Dalle superiori considerazioni deriva che la delibera condominiale impugnata è illegittima e deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate, sulla base del valore dichiarato e in CP_1
assenza di attività istruttoria, in complessivi € 3.451,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Annulla la delibera assembleare del 27/08/2022 del Controparte_1
per la causali di cui in parte motiva;
[...]
- 4 - Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_2
di lite che si liquidano € 3.451,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa LA LA
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
LA LA, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 614 RG dell'anno 2023, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Agrigento n. 7, presso lo C.F._1
studio dell'avv. Francesco Cipolla, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE
CONTRO in persona del suo Controparte_1
amministratore pro-tempore, (C.F. ), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: impugnazione delibera condominiale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 13/11/2024 parte attrice concludeva come da verbale di pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, nella qualità di Parte_1 proprietario di un'unita immobiliare facente parte del Controparte_1
, sito in Campofelice di Roccella, conveniva in giudizio il suddetto
[...]
al fine di sentir dichiarare la nullità e/o annullabilità della CP_1
deliberazione assembleare adottata il giorno 27/08/2022, lamentando l'assenza nel verbale di assemblea dell'indicazione dei condomini intervenuti e del valore millesimale di ciascun partecipante all'assemblea nonché di dichiarare la nullità e/o annullabilità della suddetta delibera in merito al punto 1) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto al 31/12/2021 “Gestione Sariti”.
Il sebbene regolarmente citato, non si costituiva Controparte_1
in giudizio e, pertanto, all'udienza del 12/07/2023, veniva dichiarato contumace.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 13/11/2024, parte attrice concludeva riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'impugnazione merita accoglimento,
Si evidenzia che il principio della “ragione più liquida” consente al Giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritenga "più liquida" ossia atta ad assicurare la definizione del giudizio (Cass. S.S.U.U. 08/05/2014 n. 9936).
Nel caso di specie, l'eccezione relativa alla mancata indicazione nel verbale di assembleare del 27/08/2022 dell'indicazione dei condomini intervenuti e del valore millesimale di ciascun partecipante all'assemblea è assorbente rispetto a tutte le altre questioni.
La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che l'indicazione nominativa dei partecipanti all'assemblea ed il valore delle rispettive quote è elemento essenziale del relativo verbale in quanto consente di verificare il quorum richiesto
- 2 - dall'art. 1136 c.c.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 07 marzo 2005 n. 4806 hanno enunciato: “In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile "ex" art.
1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote”.
Tale orientamento è stato richiamato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
24132/2009, in cui stato ribadito che è annullabile il verbale in cui manca l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al “impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle CP_1
maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ.”.
Ed ancora: “Ai fini della validità delle deliberazioni assembleari devono essere individuati e riprodotti nel relativo verbale, i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, ed i valori delle rispettive quote millesimali, pur in assenza di una espressa disposizione in tal senso, essendo tale individuazione indispensabile per la verifica della esistenza della maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 2, 3 e 4 c.c. Ai fini del rispetto di tale principio non è neanche sufficiente indicare a verbale che la delibera sia stata assunta “a maggioranza”, atteso che la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentati, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c.” (Cass. civ. sez. VI, 20/07/2020 n. 15435).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito: “Invero fra i presupposti di validità delle delibere del che si devono conformare a principi di chiarezza, vi è CP_1
l'indicazione analitica, a verbale, dei nomi dei votanti e delle loro rispettive quote in millesimi.
Ciò al fine di poter successivamente verificare, anche ai fini dell'impugnazione, l'esistenza dei quorum previsti dalla legge e degli eventuali conflitti di interesse (Cass. 10329/98, Cass.
- 3 - 697/00 e Cass. 24132/09)” (Tribunale di Roma, Sezione 5 civ., 22 settembre 2020
n. 12692).
Nel caso di specie, il verbale impugnato riporta la presenza di n. 173 condomini su 283 aventi diritto per un totale di 5.626,45/10.000,00 millesimi, ma non contiene l'elencazione nominativa dei partecipanti e il valore millesimale dei beni posseduti da ciascuno. Tale omissione non consente di verificare l'identità degli intervenuti e, quindi, il verbale è privo delle indicazioni sufficienti per verificare la sussistenza del quorum costitutivo e deliberativo minimo prescritto dal citato art. 1136 c.c.
L'amministratore del nel verbale impugnato ha fatto riferimento ad CP_1
un foglio firme che però non è stato allegato al verbale e che, stante la contumacia del , non è stato prodotto nel presente giudizio. CP_1
Dalle superiori considerazioni deriva che la delibera condominiale impugnata è illegittima e deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate, sulla base del valore dichiarato e in CP_1
assenza di attività istruttoria, in complessivi € 3.451,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, Contenzioso Civile e Volontaria civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
Annulla la delibera assembleare del 27/08/2022 del Controparte_1
per la causali di cui in parte motiva;
[...]
- 4 - Condanna il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_2
di lite che si liquidano € 3.451,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 2.906,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 30/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa LA LA
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