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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23246/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig. con sede legale in Salerno, Via Roma, 61, rappresentata e difesa Parte_2 in virtù di procura stesa su foglio separato in atti dall'avv. ANTONIO LAROCCA del
Foro di Salerno presso il cui studio sito in Salerno, Via Roma, 61, è elettivamente domiciliata
- attrice opponente -
E
C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_2 di Amministrazione dott. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita, Controparte_2
125, e per essa, quale mandataria, Controparte_3
(C.F. , in persona del suo Amministratore Delegato dott.
[...] P.IVA_3 [...]
, con sede in Milano, Via Tortona 25, rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
CESARE GIOVANNI GRASSINI del Foro di Milano in virtù di procura generale conferita in data 3/5/2018 per atto notaio di Milano rep. n. 31995, racc. Persona_1
n. 10142, registrata in Milano il 4/5/2018 al n. 17770 Serie 1T (doc. 2 fascicolo monitorio) ed elettivamente domiciliata presso studio dell'avv. Maria Paola Mustilli in
Roma, Via Fabio Gori, 22/C
- convenuta opposta -
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore unico Controparte_5 P.IVA_4 dott. , con sede in Milano, Via San Marco, 29 e per essa, quale CP_6 mandataria, già (C.F. in CP_7 Controparte_8 P.IVA_5 persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Francesco Gentile,
135, giusta procura speciale per atto notaio dott. di Milano in data Persona_2
28/1/2021 rep. n. 60983, racc. n. 29418, rappresentata e difesa dall'avv. MARIKA DE
LUCA CORRITORE, del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Francesco Gentile 135, giusta procura su foglio separato in atti, nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_9 P.IVA_6
, con sede in Milano, Via Domenichino, 19 non in proprio ma nella Controparte_10
1 qualità di mandataria di ora (C.F. Controparte_8 CP_7
) in virtù di procura speciale per atto notaio di Roma in data P.IVA_5 Persona_3
18/6/2021 rep n. 12484, racc. n. 8723, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO MAGRÌ del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via E.
Visconti Venosta, 4 in virtù di procura su foglio separato in atti
- intervenuta -
CONCLUSIONI
Parte opponente e l'intervenuta in qualità di mandataria di a Controparte_9 CP_7 sua volta procuratrice speciale di quale cessionaria del credito di Controparte_5
hanno precisato le conclusioni rispettivamente nelle note di Controparte_1 trattazione scritta e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza cartolare dell'8/3/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 2/4/2019 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 116/2019 (R.G. 76447/2018) emesso in data 29/12/2018, depositato il 2/1/2019 e notificatole in data 22/2/2019 che le aveva ingiunto di pagare ad la somma di € 26.542,80 oltre interessi Controparte_1 ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese della procedura.
L'opponente, che eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del giudice adito, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di
Salerno ove la aveva la propria sede legale, nel merito chiedeva di Parte_1 revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- la documentazione prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo (estratto autentico delle scritture contabili e diffida di pagamento) non aveva valore probatorio nell'instaurato giudizio di opposizione;
- l'importo ingiunto per gli asseriti consumi di energia elettrica era “erroneo e comunque ampiamente sproporzionato, arbitrario, abnorme”;
- l'opposta non aveva tenuto conto dei pagamenti ricevuti, in particolare: € 5.021,35 in data 4/5/2015 ed € 2.426,91 in data 31/5/2016.
Costituitasi in giudizio tramite la sua procuratrice speciale Controparte_3
ha chiesto la reiezione dell'opposizione e la
[...] Controparte_1 conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto di condannare l'opponente a pagare l'importo di € 26.542,80 oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di giudizio.
All'udienza di prima comparizione l'opposta si riservava di chiedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto “dopo aver verificato le somme che l'opponente assume aver pagato come da doc. sub n. 4”. Con ordinanza riservata in data 8/11/2019 veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il giudice adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., dal momento che l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio era liquida e determinata e la sede
2 della società opposta ubicata a Roma (c.d. foro destinatae solutionis). Inoltre, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Parte opponente non articolava mezzi istruttori mentre l'opposta chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al distributore territorialmente competente E-
Distribuzione S.p.A. delle letture dei consumi contabilizzati dal contatore applicato alla fornitura in questione, contraddistinto dal codice POD IT001E00264408, per il periodo dal 24/05/2012 al 31/03/2013, nonché, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/05/2015 di cui alla fatturazione azionata. Inoltre con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
l'opposta depositava la “certificazione dei consumi del distributore competente E –
Distribuzione S.p.A. nel frattempo pervenuta a seguito di richiesta di CP_1
.
[...]
Con ordinanza in data 29/10/2020, “impregiudicata ogni decisione sulla tempestività” del deposito della tabella dei consumi con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.,
“ritenuto che … sia onere del Fornitore acquisire presso il Distributore i documenti attestanti i dati di lettura dei consumi e produrli in giudizio, potendosi fare ricorso” all'ordine di esibizione “solo in caso di mancata risposta da parte del Distributore”, è stata respinta l'istanza di esibizione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 6/10/2021 è intervenuta nel processo la non in proprio ma quale mandataria di (che in seguito Controparte_9 Controparte_8 assumeva la denominazione di , a sua volta procuratrice speciale di CP_7
cessionaria pro soluto del credito azionato da a Controparte_5 Controparte_1 seguito di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 23/12/2020 ai sensi della L. n. 130/99 e dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 385/93, chiedendo, in quanto successore a titolo particolare di l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 rassegnate da quest'ultima e la sua estromissione dal giudizio.
Seguivano taluni rinvii, a causa della mancata sostituzione del giudice titolare, trasferito ad altro Ufficio.
Con atto depositato il 6/2/2023 in qualità di mandataria di CP_7 CP_5
premesso di aver revocato la procura a dichiarava di aver interesse
[...] Controparte_9
a coltivare in proprio il giudizio (rectius in nome e per conto della propria mandante) e nominava quale nuovo difensore, in luogo di quello nominato da l'avv. Controparte_9
Marika De Luca Corritore.
A sua volta la nelle note di trattazione scritta depositate in vista Controparte_9 dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8/3/2023 contestava la costituzione di e, a conferma della propria legittimazione ad agire, CP_7 produceva la procura speciale irrevocabile ad essa conferita da (ora Controparte_8
con atto del notaio dott. del 29/11/2021 rep. n. 13143 - racc. CP_7 Persona_3
n. 9177.
A seguito del definitivo mutamento del giudice, con provvedimento del 10-13/3/2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma l'ordinanza dell'8/11/2019 che ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente in quanto, come già evidenziato, la competenza territoriale del Tribunale di Roma è stata correttamente radicata in forza del combinato disposto degli artt. 637, 1° comma, c.p.c., 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c.
(c.d. forum destinatae solutionis).
Ed invero le fatture rimaste insolute avrebbero dovuto essere saldate a Roma, nel domicilio della società creditrice, trattandosi di obbligazioni pecuniarie liquide e quindi
“portable”, il cui ammontare, cioè, era determinato, così come era specificamente indicata la loro scadenza.
È certo pertanto che il Tribunale di Roma, città ove al momento della scadenza delle fatture la società opposta pacificamente aveva (e tuttora ha) la sede legale, fosse territorialmente competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in forza del combinato disposto delle norme sopra menzionate.
Nel merito, innanzitutto si rileva che nella fase monitoria aveva prodotto CP_1 come doc. 3 l'estratto autentico del libro contabile (nel quale sono riportate le fatture emesse a carico dell'opponente), come tale sufficiente, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo mentre, nel presente giudizio di opposizione, ha depositato solo una parte delle fatture oggetto di ingiunzione relative alla fornitura di energia elettrica per cui è causa presso il sito contraddistinto dal codice
POD IT001E00264408 corrente in Montella (AV) dal 24/5/2012 al Controparte_11
31/3/2013, nonché dall'1/1/2015 al 31/5/2015. In particolare, non risultano depositate né la fattura n. 2743169767 dell'importo di € 49,07 né la fattura n. 2743169789 dell'importo di € 1.751,10, nonostante entrambe risultino sia tra le fatture elencate nell'estratto delle scritture contabili di cui sopra, sia nella seconda diffida di pagamento del 21/6/2018 inviata dalla per conto di Controparte_3 [...]
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) e sia, infine, nell'elenco delle fatture CP_1 azionate che è a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta (solo incidentalmente si rileva che la somma delle fatture in questione ammonta ad € 28.136,16 e quindi è superiore all'importo ingiunto). Si osserva altresì che la società opponente non ha negato l'esistenza del rapporto di fornitura con la società per l'erogazione dell'energia elettrica presso i locali destinati all'attività imprenditoriale (la secondo quanto essa stessa ha dichiarato Parte_1
a pag. 5 dell'atto di citazione, opera nel settore della carpenteria metallica) ed ha contestato solo genericamente l'entità dei consumi contabilizzati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, essendosi limitata ad affermare che l'importo richiesto da fosse “ampiamente sproporzionato, arbitrario, CP_1 abnorme”.
A tale riguardo è appena il caso di ricordare che il codice di rito impone al convenuto - che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si identifica, in via sostanziale, con l'opponente - un onere di contestazione specifica dei fatti allegati dall'attore (opposto), nel senso che deve circostanziare adeguatamente le contestazioni, così da consentire anche alla controparte l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, la genericità
4 delle contestazioni sopra richiamate preclude qualsiasi accertamento giudiziale, atteso che l'ingiunto è tenuto ad allegare specificamente e in modo dettagliato di non avere sostenuto il dato consumo nel periodo a cui si riferisce la fattura ovvero le circostanze a fondamento dell'erronea rilevazione dei dati da parte del Distributore, così come le condizioni economiche erroneamente applicate nel documento commerciale al vaglio.
Ebbene, in assenza di una precisa contestazione, le fatture commerciali, che riportano nel dettaglio i consumi rilevati dai sistemi di misurazione, riferiti ai singoli periodi con le relative tariffe applicate costituiscono prova, sulla base di presunzioni, della correttezza della pretesa azionata in via monitoria, tenuto conto della particolare attendibilità dei dati comunicati dal Distributore e dell'assenza di una specifica critica al metodo di contabilizzazione del consumo.
Nella fattispecie la società opponente, operante - come detto - nel settore industriale della carpenteria metallica, non ha fornito alcun elemento dal quale inferire l'incoerenza dei consumi fatturati (per esempio paragonandoli con quelli pregressi ovvero dimostrando l'incongruenza degli stessi rispetto alle dimensioni dell'azienda).
Pertanto, sulla base delle fatture prodotte (quindi con esclusione di quelle non depositate, che peraltro risultano emesse oltre un anno dopo la cessazione del rapporto, conclusosi il 31/5/2015), possono ritenersi presuntivamente provati i consumi ivi indicati ed il relativo credito vantato da (salvo quanto si dirà in appresso CP_1 circa la fattura n. 2609291213) sulla scorta di elementi indiziari convergenti: non vi è una specifica critica rivolta alla contabilizzazione dei consumi ed i dati numerici delle unità di energia prelevate si riferiscono a letture rilevate.
Ed invero, quando il rapporto contrattuale non è contestato fra le parti, la fattura può costituire un elemento di prova delle prestazioni eseguite, soprattutto nel caso in cui il debitore abbia accettato, senza opporre eccezioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Secondo la Suprema Corte, infatti, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass.
3/7/1998 n. 6502; Cass. 17/12/2004 n. 23499; Cass. 13/6/2006 n. 13651; Cass.
14/7/2008 n. 19310; Cass. 6/8/2008 n. 21248; Cass. 29/9/2022 n. 28401; Cass.
14/2/2024 n. 4052). Ipotesi questa che - ripetesi - ricorre indubbiamente nel caso in disamina, non essendo contestato il rapporto contrattuale inter partes e non essendo stato provato dall'opponente di aver formulato riserve o doglianze prima del presente giudizio in ordine alle fatture n. 2609291213 di € 11.846,06 (ma azionata da
[...] per l'inferiore importo di € 4.453,09), che riporta i consumi rilevati nel gennaio CP_1
2015; n. 2614156968 di € 7.618,86, che riporta i consumi rilevati nel febbraio 2015; n. 2617989194 di € 8.354,78, che riporta i consumi rilevati nel marzo 2015; n.
5 2624601557 di € 5.809,13, che riporta i consumi rilevati nell'aprile 2015 e n. 8086329344 di € 100,13 a titolo di interessi di mora, per complessivi € 26.335,99, pur avendole pacificamente ricevute (la circostanza non è stata contestata), neppure dopo aver ritirato in data 2/11/2015 l'intimazione di pagare il suddetto importo di € 26.335,99 (v. racc. a.r. prodotta dall'opposta nella fase monitoria sub doc. 4).
Peraltro, non tutte le fatture, come sopra accennato, sono state azionate da CP_1 per l'intero importo ivi indicato (se ne desume che l'opponente in corso di rapporto o successivamente, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avesse eseguito dei pagamenti parziali).
In particolare, la fattura n. 2609291213 di € 11.846,06, emessa il 12/2/2015, è stata azionata da per l'importo di € 4.453,09. CP_1
Peraltro, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la ha evidenziato Parte_1 come nelle successive fatture n. 2617989194 del 14/4/2015 e n. 2624601557 del
12/5/2015 fosse riportato quale importo residuo ancora dovuto relativamente alla predetta fattura n. 2609291213 la minore somma di € 2.902,73. A fronte dei rilievi formulati dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'opposta non ha fornito alcuna spiegazione del maggior importo richiesto (€ 4.453,09 in luogo di € 2.902,73) né ha preso posizione in alcun modo sul punto. Di talché può ritenersi dimostrato esclusivamente il credito di € 2.902,73 indicato nelle fatture sopra menzionate e non il maggior importo di cui al ricorso monitorio.
Invece, in assenza di circostanziate contestazioni da parte dell'opponente in ordine alle altre fatture prodotte, il credito portato dalle stesse (€ 8.354,78; € 7.618,86; € 5.809,13;
€ 100.13), ammontante complessivamente ad € 21.882,90, deve ritenersi provato per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi in base al corretto funzionamento del contatore (cfr. Cass. 9/1/2020 n. 297; Cass. 21/5/2019 n.
13605; Cass. 16/6/2011 n. 13193), circostanza rimasta esente da contestazioni sia in corso di rapporto che nel presente giudizio, ed alla corrispondenza tra i consumi di energia rilevati dal Distributore e quelli trascritti nelle bollette, presunzione che opera fino a puntuale ed analitica contestazione da parte dell'utente che, nella specie, come detto, è del tutto mancata.
Ne discende che l'importo che complessivamente risulta dovuto da a Parte_1 [...]
è pari ad € 24.785,63 (€ 2.902,73 + 21.882,90). CP_1
Quanto ai pagamenti che ha dimostrato di aver eseguito in favore di Parte_1 [...] prima del deposito del ricorso monitorio (ovvero € 5.021,35 con bonifico del CP_1
4/5/2015 ed € 1.350,00 con bonifico del 30/5/2016) e che non sarebbero stati conteggiati dall'opposta, si osserva che l'opponente non ha fornito alcuna prova che i pagamenti in parola si riferiscano alle fatture azionate (né che non siano pagamenti parziali della fattura n. 2609291213 di cui l'opposta ha già tenuto conto avendo agito per ottenere il pagamento di € 4.453,09 invece di € 11.846,06). Entrambi i bonifici, infatti, non contengono alcuna indicazione che provi l'imputazione alle fatture azionate in sede monitoria (la causale del primo bonifico è semplicemente “anticipo” e la causale del secondo è “pagamento fornitori”). Pertanto, in difetto di ulteriori elementi di prova, detti importi non possono essere detratti.
6 Conclusivamente, da quanto precede discende l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto opposto, e la condanna della al pagamento dell'inferiore importo di € 24.785,63 oltre interessi di Parte_1 mora dalle singole scadenze al saldo.
In ordine all'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato per il tramite di e quindi Controparte_9 di (che in seguito ha assunto la denominazione di da Controparte_8 CP_7
in qualità cessionaria del credito di e quindi Controparte_5 Controparte_1 quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avuto riguardo alle contestazioni mosse da parte opponente, si rileva che l'intervenuta non ha provato la propria legittimazione ad agire, avendo omesso di depositare il contratto di cessione del credito.
Invero, non è sufficiente, come ha fatto l'intervenuta, depositare copia della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso della cessione dei crediti in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 30/4/1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, posto che detta pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua - come nella specie - il contenuto del contratto di cessione non costituisce prova dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In altre parole, come ha autorevolmente precisato il Supremo Collegio, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. 13/9/2018 n. 22268; conformi, tra le tante: Cass. 31/1/2019 n. 2780; Cass. 5/9/2019 n. 22151; Cass.
24/6/2024 n. 17262; Cass. 8/11/2024 n. 28790).
È infatti appena il caso di ricordare che “chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione che documenti l'effettività dell'intervenuta cessione, a meno che il resistente” - ma non è questo il caso - “non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
2/3/2016 n. 4116).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo i parametri previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” (il valore della controversia, avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda dell'opposta, è stato determinato secondo il criterio del decisum e non del disputatum).
Infine, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ritiene che, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, le spese del procedimento monitorio debbano essere poste a carico dell'opponente (sempre in base al criterio del decisum). Merita in proposito ricordare che “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase
7 monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (Cass. 13/7/2007 n. 15725; Cass.
9/2/1993 n. 2019; Cass. 9/4/1983 n. 2521).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 116/2019 (R.G. 76447/2018) emesso in data 29/12/2018 e pubblicato il 2/1/2019;
- condanna l'opponente a pagare ad la somma di € 24.785,63 oltre Controparte_1 interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società opponente a rifondere ad le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 2.536,00 per compenso, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/2014, CPA ed IVA;
- condanna la società opponente a rifondere ad le spese del Controparte_1 procedimento monitorio che liquida in € 567,00 per compenso, oltre 15% spese forfettarie, CPA ed IVA ed in € 145,50 per esborsi.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2025.
Il g.o.p.
Silvia Vescovi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23246 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 sig. con sede legale in Salerno, Via Roma, 61, rappresentata e difesa Parte_2 in virtù di procura stesa su foglio separato in atti dall'avv. ANTONIO LAROCCA del
Foro di Salerno presso il cui studio sito in Salerno, Via Roma, 61, è elettivamente domiciliata
- attrice opponente -
E
C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_1 P.IVA_2 di Amministrazione dott. , con sede in Roma, Viale Regina Margherita, Controparte_2
125, e per essa, quale mandataria, Controparte_3
(C.F. , in persona del suo Amministratore Delegato dott.
[...] P.IVA_3 [...]
, con sede in Milano, Via Tortona 25, rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
CESARE GIOVANNI GRASSINI del Foro di Milano in virtù di procura generale conferita in data 3/5/2018 per atto notaio di Milano rep. n. 31995, racc. Persona_1
n. 10142, registrata in Milano il 4/5/2018 al n. 17770 Serie 1T (doc. 2 fascicolo monitorio) ed elettivamente domiciliata presso studio dell'avv. Maria Paola Mustilli in
Roma, Via Fabio Gori, 22/C
- convenuta opposta -
E
(C.F. ), in persona dell'Amministratore unico Controparte_5 P.IVA_4 dott. , con sede in Milano, Via San Marco, 29 e per essa, quale CP_6 mandataria, già (C.F. in CP_7 Controparte_8 P.IVA_5 persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Francesco Gentile,
135, giusta procura speciale per atto notaio dott. di Milano in data Persona_2
28/1/2021 rep. n. 60983, racc. n. 29418, rappresentata e difesa dall'avv. MARIKA DE
LUCA CORRITORE, del Foro di Torre Annunziata ed elettivamente domiciliata in
Roma, Via Francesco Gentile 135, giusta procura su foglio separato in atti, nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_9 P.IVA_6
, con sede in Milano, Via Domenichino, 19 non in proprio ma nella Controparte_10
1 qualità di mandataria di ora (C.F. Controparte_8 CP_7
) in virtù di procura speciale per atto notaio di Roma in data P.IVA_5 Persona_3
18/6/2021 rep n. 12484, racc. n. 8723, rappresentata e difesa dall'avv. FABIO MAGRÌ del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via E.
Visconti Venosta, 4 in virtù di procura su foglio separato in atti
- intervenuta -
CONCLUSIONI
Parte opponente e l'intervenuta in qualità di mandataria di a Controparte_9 CP_7 sua volta procuratrice speciale di quale cessionaria del credito di Controparte_5
hanno precisato le conclusioni rispettivamente nelle note di Controparte_1 trattazione scritta e nel foglio di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza cartolare dell'8/3/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 2/4/2019 la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 116/2019 (R.G. 76447/2018) emesso in data 29/12/2018, depositato il 2/1/2019 e notificatole in data 22/2/2019 che le aveva ingiunto di pagare ad la somma di € 26.542,80 oltre interessi Controparte_1 ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo e spese della procedura.
L'opponente, che eccepiva in via preliminare il difetto di competenza territoriale del giudice adito, indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale di
Salerno ove la aveva la propria sede legale, nel merito chiedeva di Parte_1 revocare ovvero dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- la documentazione prodotta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo (estratto autentico delle scritture contabili e diffida di pagamento) non aveva valore probatorio nell'instaurato giudizio di opposizione;
- l'importo ingiunto per gli asseriti consumi di energia elettrica era “erroneo e comunque ampiamente sproporzionato, arbitrario, abnorme”;
- l'opposta non aveva tenuto conto dei pagamenti ricevuti, in particolare: € 5.021,35 in data 4/5/2015 ed € 2.426,91 in data 31/5/2016.
Costituitasi in giudizio tramite la sua procuratrice speciale Controparte_3
ha chiesto la reiezione dell'opposizione e la
[...] Controparte_1 conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, ha chiesto di condannare l'opponente a pagare l'importo di € 26.542,80 oltre gli interessi moratori dal dovuto al saldo ovvero la diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di giudizio.
All'udienza di prima comparizione l'opposta si riservava di chiedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto “dopo aver verificato le somme che l'opponente assume aver pagato come da doc. sub n. 4”. Con ordinanza riservata in data 8/11/2019 veniva respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, essendo competente il giudice adito ai sensi del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., dal momento che l'obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio era liquida e determinata e la sede
2 della società opposta ubicata a Roma (c.d. foro destinatae solutionis). Inoltre, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Parte opponente non articolava mezzi istruttori mentre l'opposta chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al distributore territorialmente competente E-
Distribuzione S.p.A. delle letture dei consumi contabilizzati dal contatore applicato alla fornitura in questione, contraddistinto dal codice POD IT001E00264408, per il periodo dal 24/05/2012 al 31/03/2013, nonché, per il periodo dal 01/01/2015 al 31/05/2015 di cui alla fatturazione azionata. Inoltre con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.
l'opposta depositava la “certificazione dei consumi del distributore competente E –
Distribuzione S.p.A. nel frattempo pervenuta a seguito di richiesta di CP_1
.
[...]
Con ordinanza in data 29/10/2020, “impregiudicata ogni decisione sulla tempestività” del deposito della tabella dei consumi con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.,
“ritenuto che … sia onere del Fornitore acquisire presso il Distributore i documenti attestanti i dati di lettura dei consumi e produrli in giudizio, potendosi fare ricorso” all'ordine di esibizione “solo in caso di mancata risposta da parte del Distributore”, è stata respinta l'istanza di esibizione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 6/10/2021 è intervenuta nel processo la non in proprio ma quale mandataria di (che in seguito Controparte_9 Controparte_8 assumeva la denominazione di , a sua volta procuratrice speciale di CP_7
cessionaria pro soluto del credito azionato da a Controparte_5 Controparte_1 seguito di contratto di cessione di crediti in blocco stipulato in data 23/12/2020 ai sensi della L. n. 130/99 e dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 385/93, chiedendo, in quanto successore a titolo particolare di l'accoglimento delle conclusioni Controparte_1 rassegnate da quest'ultima e la sua estromissione dal giudizio.
Seguivano taluni rinvii, a causa della mancata sostituzione del giudice titolare, trasferito ad altro Ufficio.
Con atto depositato il 6/2/2023 in qualità di mandataria di CP_7 CP_5
premesso di aver revocato la procura a dichiarava di aver interesse
[...] Controparte_9
a coltivare in proprio il giudizio (rectius in nome e per conto della propria mandante) e nominava quale nuovo difensore, in luogo di quello nominato da l'avv. Controparte_9
Marika De Luca Corritore.
A sua volta la nelle note di trattazione scritta depositate in vista Controparte_9 dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8/3/2023 contestava la costituzione di e, a conferma della propria legittimazione ad agire, CP_7 produceva la procura speciale irrevocabile ad essa conferita da (ora Controparte_8
con atto del notaio dott. del 29/11/2021 rep. n. 13143 - racc. CP_7 Persona_3
n. 9177.
A seguito del definitivo mutamento del giudice, con provvedimento del 10-13/3/2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come riportate in epigrafe previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma l'ordinanza dell'8/11/2019 che ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente in quanto, come già evidenziato, la competenza territoriale del Tribunale di Roma è stata correttamente radicata in forza del combinato disposto degli artt. 637, 1° comma, c.p.c., 20 c.p.c. e 1182, 3° comma, c.c.
(c.d. forum destinatae solutionis).
Ed invero le fatture rimaste insolute avrebbero dovuto essere saldate a Roma, nel domicilio della società creditrice, trattandosi di obbligazioni pecuniarie liquide e quindi
“portable”, il cui ammontare, cioè, era determinato, così come era specificamente indicata la loro scadenza.
È certo pertanto che il Tribunale di Roma, città ove al momento della scadenza delle fatture la società opposta pacificamente aveva (e tuttora ha) la sede legale, fosse territorialmente competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto in forza del combinato disposto delle norme sopra menzionate.
Nel merito, innanzitutto si rileva che nella fase monitoria aveva prodotto CP_1 come doc. 3 l'estratto autentico del libro contabile (nel quale sono riportate le fatture emesse a carico dell'opponente), come tale sufficiente, ai sensi dell'art. 634, comma 2, c.p.c., ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo mentre, nel presente giudizio di opposizione, ha depositato solo una parte delle fatture oggetto di ingiunzione relative alla fornitura di energia elettrica per cui è causa presso il sito contraddistinto dal codice
POD IT001E00264408 corrente in Montella (AV) dal 24/5/2012 al Controparte_11
31/3/2013, nonché dall'1/1/2015 al 31/5/2015. In particolare, non risultano depositate né la fattura n. 2743169767 dell'importo di € 49,07 né la fattura n. 2743169789 dell'importo di € 1.751,10, nonostante entrambe risultino sia tra le fatture elencate nell'estratto delle scritture contabili di cui sopra, sia nella seconda diffida di pagamento del 21/6/2018 inviata dalla per conto di Controparte_3 [...]
(cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) e sia, infine, nell'elenco delle fatture CP_1 azionate che è a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta (solo incidentalmente si rileva che la somma delle fatture in questione ammonta ad € 28.136,16 e quindi è superiore all'importo ingiunto). Si osserva altresì che la società opponente non ha negato l'esistenza del rapporto di fornitura con la società per l'erogazione dell'energia elettrica presso i locali destinati all'attività imprenditoriale (la secondo quanto essa stessa ha dichiarato Parte_1
a pag. 5 dell'atto di citazione, opera nel settore della carpenteria metallica) ed ha contestato solo genericamente l'entità dei consumi contabilizzati nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, essendosi limitata ad affermare che l'importo richiesto da fosse “ampiamente sproporzionato, arbitrario, CP_1 abnorme”.
A tale riguardo è appena il caso di ricordare che il codice di rito impone al convenuto - che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si identifica, in via sostanziale, con l'opponente - un onere di contestazione specifica dei fatti allegati dall'attore (opposto), nel senso che deve circostanziare adeguatamente le contestazioni, così da consentire anche alla controparte l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso di specie, la genericità
4 delle contestazioni sopra richiamate preclude qualsiasi accertamento giudiziale, atteso che l'ingiunto è tenuto ad allegare specificamente e in modo dettagliato di non avere sostenuto il dato consumo nel periodo a cui si riferisce la fattura ovvero le circostanze a fondamento dell'erronea rilevazione dei dati da parte del Distributore, così come le condizioni economiche erroneamente applicate nel documento commerciale al vaglio.
Ebbene, in assenza di una precisa contestazione, le fatture commerciali, che riportano nel dettaglio i consumi rilevati dai sistemi di misurazione, riferiti ai singoli periodi con le relative tariffe applicate costituiscono prova, sulla base di presunzioni, della correttezza della pretesa azionata in via monitoria, tenuto conto della particolare attendibilità dei dati comunicati dal Distributore e dell'assenza di una specifica critica al metodo di contabilizzazione del consumo.
Nella fattispecie la società opponente, operante - come detto - nel settore industriale della carpenteria metallica, non ha fornito alcun elemento dal quale inferire l'incoerenza dei consumi fatturati (per esempio paragonandoli con quelli pregressi ovvero dimostrando l'incongruenza degli stessi rispetto alle dimensioni dell'azienda).
Pertanto, sulla base delle fatture prodotte (quindi con esclusione di quelle non depositate, che peraltro risultano emesse oltre un anno dopo la cessazione del rapporto, conclusosi il 31/5/2015), possono ritenersi presuntivamente provati i consumi ivi indicati ed il relativo credito vantato da (salvo quanto si dirà in appresso CP_1 circa la fattura n. 2609291213) sulla scorta di elementi indiziari convergenti: non vi è una specifica critica rivolta alla contabilizzazione dei consumi ed i dati numerici delle unità di energia prelevate si riferiscono a letture rilevate.
Ed invero, quando il rapporto contrattuale non è contestato fra le parti, la fattura può costituire un elemento di prova delle prestazioni eseguite, soprattutto nel caso in cui il debitore abbia accettato, senza opporre eccezioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto. Secondo la Suprema Corte, infatti, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (cfr. Cass.
3/7/1998 n. 6502; Cass. 17/12/2004 n. 23499; Cass. 13/6/2006 n. 13651; Cass.
14/7/2008 n. 19310; Cass. 6/8/2008 n. 21248; Cass. 29/9/2022 n. 28401; Cass.
14/2/2024 n. 4052). Ipotesi questa che - ripetesi - ricorre indubbiamente nel caso in disamina, non essendo contestato il rapporto contrattuale inter partes e non essendo stato provato dall'opponente di aver formulato riserve o doglianze prima del presente giudizio in ordine alle fatture n. 2609291213 di € 11.846,06 (ma azionata da
[...] per l'inferiore importo di € 4.453,09), che riporta i consumi rilevati nel gennaio CP_1
2015; n. 2614156968 di € 7.618,86, che riporta i consumi rilevati nel febbraio 2015; n. 2617989194 di € 8.354,78, che riporta i consumi rilevati nel marzo 2015; n.
5 2624601557 di € 5.809,13, che riporta i consumi rilevati nell'aprile 2015 e n. 8086329344 di € 100,13 a titolo di interessi di mora, per complessivi € 26.335,99, pur avendole pacificamente ricevute (la circostanza non è stata contestata), neppure dopo aver ritirato in data 2/11/2015 l'intimazione di pagare il suddetto importo di € 26.335,99 (v. racc. a.r. prodotta dall'opposta nella fase monitoria sub doc. 4).
Peraltro, non tutte le fatture, come sopra accennato, sono state azionate da CP_1 per l'intero importo ivi indicato (se ne desume che l'opponente in corso di rapporto o successivamente, prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avesse eseguito dei pagamenti parziali).
In particolare, la fattura n. 2609291213 di € 11.846,06, emessa il 12/2/2015, è stata azionata da per l'importo di € 4.453,09. CP_1
Peraltro, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. la ha evidenziato Parte_1 come nelle successive fatture n. 2617989194 del 14/4/2015 e n. 2624601557 del
12/5/2015 fosse riportato quale importo residuo ancora dovuto relativamente alla predetta fattura n. 2609291213 la minore somma di € 2.902,73. A fronte dei rilievi formulati dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'opposta non ha fornito alcuna spiegazione del maggior importo richiesto (€ 4.453,09 in luogo di € 2.902,73) né ha preso posizione in alcun modo sul punto. Di talché può ritenersi dimostrato esclusivamente il credito di € 2.902,73 indicato nelle fatture sopra menzionate e non il maggior importo di cui al ricorso monitorio.
Invece, in assenza di circostanziate contestazioni da parte dell'opponente in ordine alle altre fatture prodotte, il credito portato dalle stesse (€ 8.354,78; € 7.618,86; € 5.809,13;
€ 100.13), ammontante complessivamente ad € 21.882,90, deve ritenersi provato per effetto della presunzione di veridicità della contabilizzazione dei consumi in base al corretto funzionamento del contatore (cfr. Cass. 9/1/2020 n. 297; Cass. 21/5/2019 n.
13605; Cass. 16/6/2011 n. 13193), circostanza rimasta esente da contestazioni sia in corso di rapporto che nel presente giudizio, ed alla corrispondenza tra i consumi di energia rilevati dal Distributore e quelli trascritti nelle bollette, presunzione che opera fino a puntuale ed analitica contestazione da parte dell'utente che, nella specie, come detto, è del tutto mancata.
Ne discende che l'importo che complessivamente risulta dovuto da a Parte_1 [...]
è pari ad € 24.785,63 (€ 2.902,73 + 21.882,90). CP_1
Quanto ai pagamenti che ha dimostrato di aver eseguito in favore di Parte_1 [...] prima del deposito del ricorso monitorio (ovvero € 5.021,35 con bonifico del CP_1
4/5/2015 ed € 1.350,00 con bonifico del 30/5/2016) e che non sarebbero stati conteggiati dall'opposta, si osserva che l'opponente non ha fornito alcuna prova che i pagamenti in parola si riferiscano alle fatture azionate (né che non siano pagamenti parziali della fattura n. 2609291213 di cui l'opposta ha già tenuto conto avendo agito per ottenere il pagamento di € 4.453,09 invece di € 11.846,06). Entrambi i bonifici, infatti, non contengono alcuna indicazione che provi l'imputazione alle fatture azionate in sede monitoria (la causale del primo bonifico è semplicemente “anticipo” e la causale del secondo è “pagamento fornitori”). Pertanto, in difetto di ulteriori elementi di prova, detti importi non possono essere detratti.
6 Conclusivamente, da quanto precede discende l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto opposto, e la condanna della al pagamento dell'inferiore importo di € 24.785,63 oltre interessi di Parte_1 mora dalle singole scadenze al saldo.
In ordine all'intervento ex art. 111 c.p.c. spiegato per il tramite di e quindi Controparte_9 di (che in seguito ha assunto la denominazione di da Controparte_8 CP_7
in qualità cessionaria del credito di e quindi Controparte_5 Controparte_1 quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, avuto riguardo alle contestazioni mosse da parte opponente, si rileva che l'intervenuta non ha provato la propria legittimazione ad agire, avendo omesso di depositare il contratto di cessione del credito.
Invero, non è sufficiente, come ha fatto l'intervenuta, depositare copia della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso della cessione dei crediti in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 30/4/1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, posto che detta pubblicazione sulla G.U. esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma se non individua - come nella specie - il contenuto del contratto di cessione non costituisce prova dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. In altre parole, come ha autorevolmente precisato il Supremo Collegio, “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della efficacia della cessione -, un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. 13/9/2018 n. 22268; conformi, tra le tante: Cass. 31/1/2019 n. 2780; Cass. 5/9/2019 n. 22151; Cass.
24/6/2024 n. 17262; Cass. 8/11/2024 n. 28790).
È infatti appena il caso di ricordare che “chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione che documenti l'effettività dell'intervenuta cessione, a meno che il resistente” - ma non è questo il caso - “non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
2/3/2016 n. 4116).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014 secondo i parametri previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per lo scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00” (il valore della controversia, avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda dell'opposta, è stato determinato secondo il criterio del decisum e non del disputatum).
Infine, tenuto conto dell'esito del giudizio, si ritiene che, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, le spese del procedimento monitorio debbano essere poste a carico dell'opponente (sempre in base al criterio del decisum). Merita in proposito ricordare che “nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase
7 monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (Cass. 13/7/2007 n. 15725; Cass.
9/2/1993 n. 2019; Cass. 9/4/1983 n. 2521).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 116/2019 (R.G. 76447/2018) emesso in data 29/12/2018 e pubblicato il 2/1/2019;
- condanna l'opponente a pagare ad la somma di € 24.785,63 oltre Controparte_1 interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società opponente a rifondere ad le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 2.536,00 per compenso, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n.
55/2014, CPA ed IVA;
- condanna la società opponente a rifondere ad le spese del Controparte_1 procedimento monitorio che liquida in € 567,00 per compenso, oltre 15% spese forfettarie, CPA ed IVA ed in € 145,50 per esborsi.
Così deciso in Roma il 7 gennaio 2025.
Il g.o.p.
Silvia Vescovi
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