TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 24/09/2025 N. 7516/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. STERLI ANDREA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro (P.I. ) con il patrocinio dell'avv. ASCRIZZI Controparte_1 P.IVA_1
VINCENZO RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 16.6.25
ha convenuto in giudizio , chiedendo Parte_1 Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: In merito al licenziamento In via preliminare Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per cui è giudizio.
In via principale Ordinare l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Condannare cod. fisc. , corrente in Milano via Controparte_1 P.IVA_1
Correggio n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 23.286,12 (equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR) ovvero pari alla minor somma, commisurata alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (€ 1.940,51) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e condannare la convenuta a versare agli Istituti competenti tutti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti a favore del ricorrente per il periodo dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Con riserva di esercitare l'opzione di cui all'art. 2, comma 3, D. Lgs. 23/15 e di chiedere pertanto, in sostituzione della reintegra nel posto di lavoro, il pagamento della somma di € 29.107,65, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione. In via subordinata Condannare cod. fisc. , corrente in Milano via Controparte_1 P.IVA_1
Correggio n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 29.107,65, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (€ 1.940,51) a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 2, comma 3, D. Lgs. 23/15. In via ulteriormente subordinata Condannare cod. fisc. , corrente in Milano via Controparte_1 P.IVA_1
Correggio n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad € 69.858,36 (equivalente a 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR (€ 1.940,51) e comunque non inferiore a € 11.643,06 (equivalente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del tfr). In via ancor più gradata Condannare cod. fisc. , corrente in Milano via Controparte_1 P.IVA_1
Correggio n. 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell ricorrente di un'indennità risarcitoria pari ad 23.286,12 (equivalente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR) ovvero pari alla minor somma commisurata all'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR (€ 1.940,51) e comunque non inferiore a
€ 3.881,02 (equivalente a 2 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del tfr). In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa ed oltre il c.u. versato (€ 259,00), con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Parte convenuta si è tempestivamente costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la pretesa della ricorrente e chiedendone l'integrale rigetto. La causa, fallito il tentativo di conciliazione, è stata discussa e, alla udienza del 24.9.25, ad esito della camera di consiglio, decisa. Tanto premesso si rileva quanto segue. Giova dare sinteticamente conto delle complessive allegazioni di parte, sebbene, come evidente, nei ristretti limiti della loro rilevanza ai fini del decidere. Il ricorrente risulta pacificamente assunto dalla società convenuta con decorrenza 4.11.24 con contratto full time a tempo indeterminato quale “manovale” inquadrato al I°livello del CCNL Edilizia Industria (cfr. doc 1 di parte ricorrente-contratto assunzione). In data 5 marzo 2025 la convenuta trasmetteva al ricorrente comunicazione di licenziamento avente il seguente tenore:
“Con la presente Le comunichiamo la nostra intenzione di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo. Le confermiamo altresì l'impossibilità oggettiva di collocarla proficuamente nell'ambito aziendale in diverse mansioni”. Pertanto il suo rapporto cesserà alla data del 19.3.25. Ringraziandolo per la sua collaborazione, le porgiamo distinti saluti” (cfr. doc 2 della ricorrente) Nella presente sede parte ricorrente deduce la assoluta genericità della motivazione sottostante il licenziamento, nonché contesta la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento invocato ex art. 3 L. 604/66 come dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c., chiedendo l'applicazione della tutela prevista dall'art 3 comma II del Dlgs 23/2015, o, in via subordinata di quella di cui al primo comma della medesima disposizione. La società convenuta si è limitata a controdedurre come il licenziamento in questione sarebbe stato il frutto di una precisa richiesta in tal senso del ricorrente (il quale avendo avuto una discussione con un geometra di cantiere sul luogo di lavoro avrebbe chiesto di essere licenziato senza più presentarsi sul luogo di lavoro). Tanto chiarito si ritiene il ricorso pienamente fondato. Si rammenta che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento è riconducibile anche l'ipotesi del riassetto
2 organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ed imponenti un'effettiva necessità di riduzione dei costi. Tale motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che essa è espressione della libertà' di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore. Ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato (anche attraverso l'esternalizzazione o terziarizzazione di compiti o servizi, o la redistribuzione delle mansioni relative al posto soppresso: Cass. n. 21282/2006), sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23222/2010; nn. 13021/2001; 2121/2004; 21282/2006) nonché l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale (Cass. civ. sez. lav. n. 19616/2011). Consegue che la resistente risulta certamente onerata di dimostrare a) la reale sussistenza delle motivazioni addotte per il licenziamento e l'incidenza delle stesse sulla scelta della ricorrente quale lavoratore da licenziare, anche tenuto conto dei criteri di buona fede che debbono informare la scelta dell'imprenditore; b) l'effettività del riassetto organizzativo operato;
c) l'impossibilità di ricollocare utilmente il ricorrente nell'organizzazione aziendale, risultante anche dalla mancata assunzione per un congruo periodo di tempo di figure professionali con la stessa qualifica. In specie, quanto alla dimostrazione in ordine effettività delle motivazioni addotte per il licenziamento, si ritiene che, avuto riguardo al tenore della comunicazione di licenziamento, ove viene unicamente fatto presente che il licenziamento sarebbe sorretto da giustificato motivo oggettivo, non sia nemmeno possibile per la resistente fornire a posteriori alcuna dimostrazione. Ciò poiché, il mero riferimento della comunicazione di licenziamento alla sussistenza di un giustificato motivo oggettivo in quanto tale, non consente di comprendere quali sarebbero le circostanze di fatto integranti il motivo in questione, essendo evidente come nemmeno sia possibile, nella sede processuale, la deduzione postuma ,e dunque la dimostrazione, di fatti mai prima enunciati (per vero nemmeno nella memoria costitutiva). Diversamente opinando si attribuirebbe alla datrice, nell'ambito del successivo e solo eventuale giudizio di impugnazione del licenziamento, la possibilità di enucleare e ricostruire ex post circostanze mai dichiarate, nemmeno in linea di massima, e dunque tracciare, solo processualmente, confini e contenuti di una supposta- nel caso di specie nemmeno invocata- riorganizzazione. Tanto appare sufficiente ai fini della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze del ricorrente anche in punto di violazione dell'obbligo di repechage. Quanto alla tutela applicabile alla fattispecie di causa giova spendere alcune brevi considerazioni. Come noto, l'art. 3 D. Lgs. 23/15, alla luce delle recenti sentenze della Corte Costituzionale (ed in particolare della sentenza n. 128/24) prevede come sanzione, nelle ipotesi in cui risulti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la reintegrazione nel posto di
3 lavoro unitamente al pagamento di un'indennità risarcitoria che non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Nel caso in esame non si verte nella ipotesi di semplice mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione del licenziamento comunque addotta -come reso evidente dal tenore della comunicazione di licenziamento poco sopra ritrascritta- essendosi determinata una situazione di assoluta carenza motivazionale, tale da non consentire nemmeno di pervenire alla identificazione di alcuna concreta (o anche solo potenziale) ragione giustificativa che quindi non può dirsi concretamente, né giuridicamente, sussistente. Tanto, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, sull'argomento, ha avuto modo di chiarire come In tema di vizi della motivazione del licenziamento individuale in imprese con più di quindici dipendenti, la mancata o generica individuazione del fatto posto a base del provvedimento integra una violazione non meramente formale bensì sostanziale, dal momento che impedisce di pervenire all'identificazione di qualsivoglia ragione giustificativa (che dovrà, pertanto, essere dichiarata insussistente dal giudice), determinando l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegra attenuata di cui all'art.18, comma 4, della l. n. 300 del 1970. (cfr. Cass. Sez. Lav. Sent. N. 9544/2025) Non essendo stata addotta alcuna motivazione e non essendo quindi possibile la identificazione, neppure in linea di massima, di una effettiva ragione giustificativa, si ritiene quindi applicabile la tutela reale attenuata prevista dall'art. 3 c. 2 D. Lgs. 23/15. All'accertamento consegue, secondo il regime di cui all'articolo 3 comma due del decreto legislativo 23 del 2015, l'annullamento del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari, secondo quanto dedotto in ricorso e non contestato dalla convenuta ad euro 1.940,51 lordi) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione (e in misura non superiore alle 12 mensilità, per il periodo intercorso tra il licenziamento e la data della presente pronuncia). Ciò poiché la convenuta, come emerge documentalmente, ha alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti ed è quindi soggetta alla c.d. tutela reale (cfr. visura prodotto al doc. 4). La convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014, avuto riguardo alla natura documentale della controversia ed alla contumacia della resistente. Le spese in questione, a fronte della istanza ex art 93 c.p.c. formulata dalla difesa di parte ricorrente nel proprio atto introduttivo, sono liquidate con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accerta e dichiara la illegittimità del licenziamento per cui è causa e condanna parte convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con le stesse mansioni e medesimo inquadramento, e a risarcirgli il danno pari alle retribuzioni perse dal 19.3.25 all'effettiva reintegra, indennità da commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati;
4 2) condanna parte convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Milano, 24.9.25 Il Giudice Claudia Tosoni
5