Articolo 15 della Legge 25 luglio 1971, n. 568
Articolo 14Articolo 16
Versione
25 agosto 1971
Art. 15.
All' articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , le parole "65° anno di eta'" sono sostituite con le parole "60° anno di eta'".
All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola "ultrasessantacinquenni" e' sostituita con la parola "ultrasessantenni".
Entrata in vigore il 25 agosto 1971