Art. 15.
All' articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , le parole "65° anno di eta'" sono sostituite con le parole "60° anno di eta'".
All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola "ultrasessantacinquenni" e' sostituita con la parola "ultrasessantenni".
All' articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 , convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 , le parole "65° anno di eta'" sono sostituite con le parole "60° anno di eta'".
All'articolo 5, secondo comma, del citato decreto-legge, la parola "ultrasessantacinquenni" e' sostituita con la parola "ultrasessantenni".