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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/09/2024, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 125/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 17 settembre 2024, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DALMAZIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VIGNA FABIANA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “1) dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1 Pt_1
al risarcimento del danno da illegittima reiterazione della contrattazione a
[...]
pagina 2 di 4 termine; 2) condannare, quindi, il convenuto in persona del Ministro pro- CP_1
tempore a corrispondere alla sig.ra , a titolo risarcitorio per illegittima Parte_1
reiterazione dei contratti a termine, la somma corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. ovvero la diversa somma eventualmente valutata dall'adito Tribunale, oltre accessori di legge”. Contr Il resisteva al ricorso.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Sussiste un abuso nella reiterazione dei contratti (di docenza) a termine sottoscritti tra le parti.
La sequenza allegata dalla ricorrente e non contestata dalla resistente è la seguente:
a.s. 2016/2017: dal 07.10.2016 al 30.06.2017;
a.s. 2018/2019: dal 17.09.2018 al 31.08.2019;
a.s. 2019/2020: dal 12.09.2019 al 31.08.2020;
a.s. 2020/2021: dal 14.09.2020 al 31.08.2021;
a.s. 2021/2022: dal 03.09.2021 al 31.08.2022;
a.s. 2022/2023: dall'01.09.2022 al 31.08.2023;
a.s. 2023/2024: dall'01.09.2023 al 30.06.2024.
Circa il primo e l'ultimo non si pongono problemi al riguardo posto che si tratta di contratti al 30.6. e quindi non su posti dell'organico di diritto (i soli che danno luogo ad illegittima reiterazione).
Vi sono al contrario 5 contratti al 31.8.
Al riguardo i primi 3 risultano legittimi (36 mesi).
Gli ulteriori due sono illegittimi e danno luogo a risarcimento.
L'esistenza di possibilità di partecipare a concorsi per la propria classe di insegnamento ma solo a partire dal 2022 non vale evidentemente a sanare l'abuso già perpetrato
(l'abuso perpetrato si può sanare esclusivamente con la stabilizzazione).
Si ritengono pertanto giustificate 2,5 mensilità di retribuzione (ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.).
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'esistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 Contr mesi, condanna il al pagamento, in favore della ricorrente ed a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla data odierna e sino al saldo effettivo;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 17 settembre 2024
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 17 settembre 2024, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft
Teams; il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato DALMAZIO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato GIORNO FEDERICA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 125/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. VIGNA FABIANA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GIORNO FEDERICA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “1) dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1 Pt_1
al risarcimento del danno da illegittima reiterazione della contrattazione a
[...]
pagina 2 di 4 termine; 2) condannare, quindi, il convenuto in persona del Ministro pro- CP_1
tempore a corrispondere alla sig.ra , a titolo risarcitorio per illegittima Parte_1
reiterazione dei contratti a termine, la somma corrispondente a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. ovvero la diversa somma eventualmente valutata dall'adito Tribunale, oltre accessori di legge”. Contr Il resisteva al ricorso.
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Sussiste un abuso nella reiterazione dei contratti (di docenza) a termine sottoscritti tra le parti.
La sequenza allegata dalla ricorrente e non contestata dalla resistente è la seguente:
a.s. 2016/2017: dal 07.10.2016 al 30.06.2017;
a.s. 2018/2019: dal 17.09.2018 al 31.08.2019;
a.s. 2019/2020: dal 12.09.2019 al 31.08.2020;
a.s. 2020/2021: dal 14.09.2020 al 31.08.2021;
a.s. 2021/2022: dal 03.09.2021 al 31.08.2022;
a.s. 2022/2023: dall'01.09.2022 al 31.08.2023;
a.s. 2023/2024: dall'01.09.2023 al 30.06.2024.
Circa il primo e l'ultimo non si pongono problemi al riguardo posto che si tratta di contratti al 30.6. e quindi non su posti dell'organico di diritto (i soli che danno luogo ad illegittima reiterazione).
Vi sono al contrario 5 contratti al 31.8.
Al riguardo i primi 3 risultano legittimi (36 mesi).
Gli ulteriori due sono illegittimi e danno luogo a risarcimento.
L'esistenza di possibilità di partecipare a concorsi per la propria classe di insegnamento ma solo a partire dal 2022 non vale evidentemente a sanare l'abuso già perpetrato
(l'abuso perpetrato si può sanare esclusivamente con la stabilizzazione).
Si ritengono pertanto giustificate 2,5 mensilità di retribuzione (ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R.).
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'esistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 Contr mesi, condanna il al pagamento, in favore della ricorrente ed a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla data odierna e sino al saldo effettivo;
2) condanna il a rimborsare al difensore antistatario della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 17 settembre 2024
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4