TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
SI pronuncia la seguente
SENTENZA ex artt. 350bis e 281sexies u.c. cpc nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 9946/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione e riservata in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Carlo Iovinelli, presso il cui studio elett.te domicilia Napoli Viale Michelangelo 56; APPELLANTE e
in persona dall'Avv. Valeria Capolino, che lo rappresenta e difende Controparte_1 come responsabile dell'Avvocatura Comunale con sede in alla Via Lungolago, CP_1
n. 8; APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e diritto
propose ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Parte_1 avverso l'ingiunzione n. prot. 18662 emessa dal in data 26.08.2020, Controparte_1 notificatagli in data 01.09.2020, con la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 1.094,19 per il 2019 ed euro 1.086,00 per il 2020 a titolo di indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale, realizzata mediante un passetto, consistente in un massetto di calcestruzzo con pavimentazione, ed una recinzione, realizzata con palizzata in legno, delimitante l'area esterna su cui affaccia l'appartamento di proprietà privata. A sostegno della opposizione, eccepì sostanzialmente che l'area in contestazione non aveva natura demaniale, bensì privata. Si costituì il che chiese il rigetto della opposizione. Controparte_1
Con la sentenza n. 36320/2022 pubblicata in data 20.10.2022, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: tali spese, “…tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate, vengono interamente compensate tra le parti”. Avverso tale decisione ha proposto appello , sostenendo che il GdP ha Parte_1 errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Si è costituito il che ha proposto appello incidentale, chiedendo di Controparte_1 confermare la legittimità dell'ingiunzione N. 18662 del 26.08.2020, notificata il giorno 01.09.2020.
Brevemente si premette che l'adozione della citazione, anziché del ricorso, consente di ritenere correttamente instaurato il relativo procedimento se la citazione stessa sia stata notificata tempestivamente (v. SSUU 758/22), come qui avviene. È pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale che può essere riassunto come segue. In data 25.01.2018 il Tecnico dell'U.T.C. del Comune di ed il funzionario CP_1 dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, a seguito di apposita richiesta dell'Amministratore del Parco avente ad oggetto “Segnalazione emergenza sicurezza abitativa c/o Parco Gavitello Via Spiaggia Romana –Bacoli (NA)”, eseguivano un sopralluogo nel corso del quale constatavano l'intervenuta realizzazione, in sede di ristrutturazione del complesso, di manufatti –quali una duna artificiale con scale di accesso alla spiaggia ed una rampa in c.a. in corrispondenza del cancello a servizio del su area demaniale marittima, il tutto in assenza delle autorizzazioni previste CP_2 dalle normative urbanistiche. A seguito poi di ulteriori verifiche condotte a mezzo del Sistema Informatico Demaniale (SID), la Capitaneria di Porto ed i tecnici del Comune di CP_1 contestavano al ricorrente, nonché a tutti i proprietari delle unità immobiliari fronte/mare, la realizzazione -mediante massetto in calcestruzzo e pavimentazione- del vialetto di accesso alla spiaggia che originariamente insisteva su area privata ma che, a seguito dell'avanzamento del muro perimetrale sino al confine con l'area demaniale, effettuato in sede di ristrutturazione del complesso edilizio, veniva a ricadere sull'area demaniale. In definitiva, l'illecito consumato dall'ingiunto consiste nella illegittima occupazione di un'area del demanio marittimo a mezzo della costruzione di un passetto in calcestruzzo con pavimentazione nonché della realizzazione di una palizzata sovrastante in legno, in assenza della necessaria autorizzazione e del pagamento dell'indennizzo normativamente previsto. A sostegno della pretesa demanialità, il Comune di ha precisato che l'area in CP_1 oggetto è identificata al NCEU del predetto Comune al f. 8 part 372, catastalmente intestata al Demanio dello stato Ramo Mercantile, e che tale particella discende dall'atto di riordino Fondiario dell'1.1.1999, con il quale si era proceduto al frazionamento dell'originaria particella 90 ed alla espressa qualificazione del bene come area appartenente al demanio marittimo. In particolare, secondo la prospettazione di parte comunale, la società Agrina srl -dante causa di detto che aveva a sua volta acquistato l'edificio costituente ex colonia Pt_1 dall'Ente di Diritto Pubblico Fondo di Assistenza con atto di compravendita del 29.07.2004- avrebbe costruito, con le eseguite opere ed attività di ristrutturazione, le abitazioni poste proprio a ridosso della linea di demarcazione del Demanio Marittimo con l'effetto, quindi, di sconfinare sulla costruzione della passerella, sull'arenile, con conseguente occupazione abusiva dell'area demaniale. Sul piano probatorio giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n. 21566). Nella specie, è da escludere che i beni occupati rientrino nel demanio marittimo, ai sensi dell'art. 822 c.c., non trattandosi né del lido del mare, cioè di quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare (da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo), né della spiaggia (o dell'arenile che, quando ne ricorrano i presupposti, rientra nel demanio marittimo: Sez. 2 - , Sentenza n. 8872 del 04/04/2024). Di conseguenza, secondo l'assunto del andrebbe verificato il Controparte_1 contenuto del riordino Fondiario adottato in data 1.1.1999 dal Consorzio CO.GI., in nome e per conto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Con tale atto, infatti, la particella n. 90 del foglio 8, su cui ricadeva l'area perimetrale, inclusa la strada di accesso, veniva frazionata, generando la p.lla 372 del foglio 8 del Comune di (presente nel censuario della banca dati NCT in atti dal 14.03.2003, CP_1 nella qualità di “fabbricato urbano da accertare”). Senonchè, anche a prescindere dal fatto che l'atto di Riordino Fondiario costituisce provvedimento di riassetto catastale di natura puramente ricognitiva e privo di effetti costituitivi, lo stesso non può allora costituire fonte ex sé per la qualificazione dell'area come demaniale, apparendo decisivo il rilievo che tale atto non è stato invero prodotto dalla PA. Né vi è prova che esista realmente o che, esso, sia rinvenibile. Infatti, per vicende analoghe a quelle di causa, è stato espletato procedimento di ATP innanzi all'intestato Tribunale (iscritto al n. 3977/21 R.G.), nel corso del quale il nominato CTU chiese al Comune di all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria CP_1 di Porto e all'Agenzia delle Entrate copia del riordino fondiario dell'1.1.1999, senza tuttavia che nessuno di tali Enti glielo abbia consegnato o, almeno, se ne sia dichiarato in possesso. Vicenda analoga si è verificata nell'ambito del processo penale celebratosi innanzi a questo Tribunale, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 54-1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), anche a carico del , per la arbitraria Pt_1 occupazione dell'area (asseritamente) demaniale. È mancata però la prova della esistenza del medesimo atto di presunto riordino fondiario (cfr. sentenza n. 6553/22 del 17.6.2022 che ha appunto assolto il prevenuto). Infine, va altresì osservato che il non ha nemmeno provato il Controparte_1 superamento della fascia di rispetto dell'arenile, posto che tale prova implica una necessaria misurazione delle distanze che nel caso in esame risulta del tutto carente, in assenza di producibili ma omessi rilievi planimetrici della PA. In definitiva, non risultando dimostrata la demanialità dell'area in relazione alla quale il ha ingiunto il pagamento dell'indennità di occupazione, l'appello Controparte_1 incidentale deve essere rigettato (cfr., in senso conforme, sentenza di questo Tribunale n. 8470/2023 pubbl. il 18/09/2023). L'appello principale è in conseguenza fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare vi è motivazione del tutto generica e stereotipata, evidentemente inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che abbiano potuto giustificare la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 20.10.2022, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considerano le ragioni per le quali il Giudice di Pace ha annullato ingiunzione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, tenuto conto del valore della Parte_1 causa e facendo applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quantificate in € 1265,00 (fase studio: euro 236,00; fase introduttiva: euro 252,00; fase istruttoria: euro 352,00; fase decisionale: euro 425,00), come richiesto nella nota spese. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come richiesto nella nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Controparte_1
n. 36320/2022 pubblicata in data 20.10.2022 del Giudice di Pace di Napoli;
b) accoglie l'appello principale e condanna il a rimborsare ad Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 125,00 Parte_1 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
c) condanna altresì il a rimborsare ad le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione -per entrambi i gradi di giudizio- all'avv. Carlo Iovinelli dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Napoli il 03.11.2025.
Il giudice unico
Antonio SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico, Antonio
SI pronuncia la seguente
SENTENZA ex artt. 350bis e 281sexies u.c. cpc nella causa civile di appello iscritta al numero di ruolo generale 9946/23, avente ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione e riservata in decisione all'udienza del 03.11.2025, vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Carlo Iovinelli, presso il cui studio elett.te domicilia Napoli Viale Michelangelo 56; APPELLANTE e
in persona dall'Avv. Valeria Capolino, che lo rappresenta e difende Controparte_1 come responsabile dell'Avvocatura Comunale con sede in alla Via Lungolago, CP_1
n. 8; APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni di fatto e diritto
propose ricorso in opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Parte_1 avverso l'ingiunzione n. prot. 18662 emessa dal in data 26.08.2020, Controparte_1 notificatagli in data 01.09.2020, con la quale gli si ingiungeva il pagamento di euro 1.094,19 per il 2019 ed euro 1.086,00 per il 2020 a titolo di indennità di abusiva occupazione di suolo demaniale, realizzata mediante un passetto, consistente in un massetto di calcestruzzo con pavimentazione, ed una recinzione, realizzata con palizzata in legno, delimitante l'area esterna su cui affaccia l'appartamento di proprietà privata. A sostegno della opposizione, eccepì sostanzialmente che l'area in contestazione non aveva natura demaniale, bensì privata. Si costituì il che chiese il rigetto della opposizione. Controparte_1
Con la sentenza n. 36320/2022 pubblicata in data 20.10.2022, il Giudice di Pace di Napoli ha accolto il ricorso e ha compensato le spese di lite sulla base della seguente motivazione: tali spese, “…tenuto conto della controvertibilità delle questioni trattate, vengono interamente compensate tra le parti”. Avverso tale decisione ha proposto appello , sostenendo che il GdP ha Parte_1 errato nel compensare immotivatamente le spese di lite, in violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. Si è costituito il che ha proposto appello incidentale, chiedendo di Controparte_1 confermare la legittimità dell'ingiunzione N. 18662 del 26.08.2020, notificata il giorno 01.09.2020.
Brevemente si premette che l'adozione della citazione, anziché del ricorso, consente di ritenere correttamente instaurato il relativo procedimento se la citazione stessa sia stata notificata tempestivamente (v. SSUU 758/22), come qui avviene. È pregiudiziale l'esame dell'appello incidentale che può essere riassunto come segue. In data 25.01.2018 il Tecnico dell'U.T.C. del Comune di ed il funzionario CP_1 dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia, a seguito di apposita richiesta dell'Amministratore del Parco avente ad oggetto “Segnalazione emergenza sicurezza abitativa c/o Parco Gavitello Via Spiaggia Romana –Bacoli (NA)”, eseguivano un sopralluogo nel corso del quale constatavano l'intervenuta realizzazione, in sede di ristrutturazione del complesso, di manufatti –quali una duna artificiale con scale di accesso alla spiaggia ed una rampa in c.a. in corrispondenza del cancello a servizio del su area demaniale marittima, il tutto in assenza delle autorizzazioni previste CP_2 dalle normative urbanistiche. A seguito poi di ulteriori verifiche condotte a mezzo del Sistema Informatico Demaniale (SID), la Capitaneria di Porto ed i tecnici del Comune di CP_1 contestavano al ricorrente, nonché a tutti i proprietari delle unità immobiliari fronte/mare, la realizzazione -mediante massetto in calcestruzzo e pavimentazione- del vialetto di accesso alla spiaggia che originariamente insisteva su area privata ma che, a seguito dell'avanzamento del muro perimetrale sino al confine con l'area demaniale, effettuato in sede di ristrutturazione del complesso edilizio, veniva a ricadere sull'area demaniale. In definitiva, l'illecito consumato dall'ingiunto consiste nella illegittima occupazione di un'area del demanio marittimo a mezzo della costruzione di un passetto in calcestruzzo con pavimentazione nonché della realizzazione di una palizzata sovrastante in legno, in assenza della necessaria autorizzazione e del pagamento dell'indennizzo normativamente previsto. A sostegno della pretesa demanialità, il Comune di ha precisato che l'area in CP_1 oggetto è identificata al NCEU del predetto Comune al f. 8 part 372, catastalmente intestata al Demanio dello stato Ramo Mercantile, e che tale particella discende dall'atto di riordino Fondiario dell'1.1.1999, con il quale si era proceduto al frazionamento dell'originaria particella 90 ed alla espressa qualificazione del bene come area appartenente al demanio marittimo. In particolare, secondo la prospettazione di parte comunale, la società Agrina srl -dante causa di detto che aveva a sua volta acquistato l'edificio costituente ex colonia Pt_1 dall'Ente di Diritto Pubblico Fondo di Assistenza con atto di compravendita del 29.07.2004- avrebbe costruito, con le eseguite opere ed attività di ristrutturazione, le abitazioni poste proprio a ridosso della linea di demarcazione del Demanio Marittimo con l'effetto, quindi, di sconfinare sulla costruzione della passerella, sull'arenile, con conseguente occupazione abusiva dell'area demaniale. Sul piano probatorio giova osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“qualora venga in discussione l'appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, al fine di stabilire, non solo, la originaria consistenza dei beni stessi, ma anche se eventualmente possano riscontrarsi in essi gli estremi di una sdemanializzazione tacita, ammessa per il codice civile del 1865” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n. 21566). Nella specie, è da escludere che i beni occupati rientrino nel demanio marittimo, ai sensi dell'art. 822 c.c., non trattandosi né del lido del mare, cioè di quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare (da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo), né della spiaggia (o dell'arenile che, quando ne ricorrano i presupposti, rientra nel demanio marittimo: Sez. 2 - , Sentenza n. 8872 del 04/04/2024). Di conseguenza, secondo l'assunto del andrebbe verificato il Controparte_1 contenuto del riordino Fondiario adottato in data 1.1.1999 dal Consorzio CO.GI., in nome e per conto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Con tale atto, infatti, la particella n. 90 del foglio 8, su cui ricadeva l'area perimetrale, inclusa la strada di accesso, veniva frazionata, generando la p.lla 372 del foglio 8 del Comune di (presente nel censuario della banca dati NCT in atti dal 14.03.2003, CP_1 nella qualità di “fabbricato urbano da accertare”). Senonchè, anche a prescindere dal fatto che l'atto di Riordino Fondiario costituisce provvedimento di riassetto catastale di natura puramente ricognitiva e privo di effetti costituitivi, lo stesso non può allora costituire fonte ex sé per la qualificazione dell'area come demaniale, apparendo decisivo il rilievo che tale atto non è stato invero prodotto dalla PA. Né vi è prova che esista realmente o che, esso, sia rinvenibile. Infatti, per vicende analoghe a quelle di causa, è stato espletato procedimento di ATP innanzi all'intestato Tribunale (iscritto al n. 3977/21 R.G.), nel corso del quale il nominato CTU chiese al Comune di all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria CP_1 di Porto e all'Agenzia delle Entrate copia del riordino fondiario dell'1.1.1999, senza tuttavia che nessuno di tali Enti glielo abbia consegnato o, almeno, se ne sia dichiarato in possesso. Vicenda analoga si è verificata nell'ambito del processo penale celebratosi innanzi a questo Tribunale, per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 54-1161 R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), anche a carico del , per la arbitraria Pt_1 occupazione dell'area (asseritamente) demaniale. È mancata però la prova della esistenza del medesimo atto di presunto riordino fondiario (cfr. sentenza n. 6553/22 del 17.6.2022 che ha appunto assolto il prevenuto). Infine, va altresì osservato che il non ha nemmeno provato il Controparte_1 superamento della fascia di rispetto dell'arenile, posto che tale prova implica una necessaria misurazione delle distanze che nel caso in esame risulta del tutto carente, in assenza di producibili ma omessi rilievi planimetrici della PA. In definitiva, non risultando dimostrata la demanialità dell'area in relazione alla quale il ha ingiunto il pagamento dell'indennità di occupazione, l'appello Controparte_1 incidentale deve essere rigettato (cfr., in senso conforme, sentenza di questo Tribunale n. 8470/2023 pubbl. il 18/09/2023). L'appello principale è in conseguenza fondato. Avendo accolto il ricorso, il giudice di pace avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza così come disciplinato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., dato che, come si evidenzierà a breve, nel caso di specie non ricorre alcuna fattispecie idonea a fondare la compensazione delle spese di lite. Peraltro, a sostegno della decisione di compensare vi è motivazione del tutto generica e stereotipata, evidentemente inidonea a spiegare quali siano i motivi specifici, attinenti al caso concreto, che abbiano potuto giustificare la compensazione. La sentenza è stata pubblicata in data 20.10.2022, per cui, ai fini della compensazione, trova applicazione il secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come modificato dal decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.11.2014, n. 162, secondo cui il giudice può disporre la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. La suddetta norma è stata dichiarata incostituzionale “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Corte Cost. n. 77 del 19/04/2018). La Corte Costituzionale ha precisato che le suddette gravi ed eccezionali ragioni devono essere analoghe a quelle indicate dal legislatore e quindi devono consistere o in un sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che alteri i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti (ipotesi analoga al “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”), o in una situazione di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite (ipotesi analoga alla
“assoluta novità della questione trattata”). La Corte ha poi ribadito che la decisione sulle spese deve essere motivata in base a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. Ebbene, se si considerano le ragioni per le quali il Giudice di Pace ha annullato ingiunzione, risulta evidente che nel caso di specie mancano i presupposti per la compensazione, in quanto:
- non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento totale dell'opposizione;
- non sussistono le altre ipotesi di compensazione indicate dal legislatore;
- non ricorrono le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18;
- non vi è stata alcuna difficoltà interpretativa da superare. La sentenza di primo grado deve essere dunque riformata nella parte in cui il giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. In base all'art. 91 c.p.c., il deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese di lite relative al primo grado, tenuto conto del valore della Parte_1 causa e facendo applicazione del d.m. n. 55 del 2014, quantificate in € 1265,00 (fase studio: euro 236,00; fase introduttiva: euro 252,00; fase istruttoria: euro 352,00; fase decisionale: euro 425,00), come richiesto nella nota spese. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come richiesto nella nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede: a) rigetta l'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza Controparte_1
n. 36320/2022 pubblicata in data 20.10.2022 del Giudice di Pace di Napoli;
b) accoglie l'appello principale e condanna il a rimborsare ad Controparte_1
le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 125,00 Parte_1 per esborsi ed € 1.265,00 per compensi del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
c) condanna altresì il a rimborsare ad le spese Controparte_1 Parte_1 di lite del presente grado di giudizio, liquidate in € 174,00 per esborsi ed € 2.552,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre CPA e IVA come per legge, con attribuzione -per entrambi i gradi di giudizio- all'avv. Carlo Iovinelli dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Napoli il 03.11.2025.
Il giudice unico
Antonio SI