Decreto cautelare 24 settembre 2021
Decreto presidenziale 14 ottobre 2021
Sentenza breve 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/10/2021, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2021
N. 01277/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Alegiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione direttoriale del -OMISSIS-, notificata in data 10 settembre 2021, con la quale è stata disposta la chiusura per 35 giorni del bar gestito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e udito per parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, che -OMISSIS- di -OMISSIS-, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Direzione III - Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha disposto la chiusura del locale per trentacinque giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 18 gennaio 1994 n.50, tenuto conto del verbale, del 5 maggio 2021, di accertamento della “detenzione per la vendita di generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione” e della già disposta chiusura del locale dal 19 ottobre 2020 al 23 ottobre 2020, per la medesima violazione.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e carenza di motivazione, lamentando, in sostanza, che l’Agenzia non avrebbe in alcun modo considerato gli elementi, dedotti a favore del ricorrente in sede di scritti difensivi, che sarebbero idonei a superare la presunzione che i -OMISSIS-di-OMISSIS- (e -OMISSIS-) trovati nel locale fossero detenuti ai fine della vendita. In particolare, l’Agenzia non avrebbe tenuto in alcun conto che -OMISSIS-, come da documentazione video depositata, aveva dato chiaramente risposta negativa all’ispettore, che, pochi minuti prima dell’ispezione, era entrato nel locale senza qualificarsi come tale e aveva chiesto se vendevano-OMISSIS-, né avrebbe considerato gli altri elementi dedotti a favore del ricorrente (e cioè che “se devo vendere-OMISSIS- non ne -OMISSIS-”; “se devo vendere-OMISSIS- non le tengo in un sacchetto nello spogliatoio nel retro del locale, ma nei pressi del bancone o della cassa in guisa che se un cliente me le chiede le ho a portata di mano”; “è illogico detenere del-OMISSIS- da -OMISSIS- ma non avere il -OMISSIS-”; “se -OMISSIS- le detengo per vendita non le tengo nel fondo di un cassetto sempre nello spogliatoio ma nei pressi del bancone o della cassa”; “è compatibile (come esposto negli scritti difensivi) che le-OMISSIS-”).
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2021, previo avviso come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a..
Il ricorso è, ad avviso del collegio, fondato con riferimento alle dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria, considerato che, nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione si limita a richiamare gli esiti dell’ispezione ma non fa alcun cenno alle difese formulate dal ricorrente in sede di osservazioni contro il verbale né al materiale video fornito a supporto di tali osservazioni e non esplicita i motivi per cui ha ritenuto non valide le ragioni esposte a difesa dal ricorrente.
Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va annullato.
Si ritiene che le spese di lite vadano compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia e dell’accoglimento del ricorso nei limiti di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.