Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1344 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Parte_1 C.F._1
Monaco e dall'Avv. Cesare Monaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio di SI (Av),
C.da S. Barbato n. 2,
ATTORE
E
PI ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato Edoardo Strazzullo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Benevento, Via
E. Marmorale n. 6
CONVENUTO
NONCHE'
, nato il [...] in [...] e residente in [...]
Giovanni Verga n.12
, nato il [...] in [...] e residente in [...]alla CP_3
Via Giovanni Verga n.12
Avente ad oggetto: Sinistro stradale.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la Società convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08 aprile 2022 conveniva in giudizio, davanti Parte_1
a questo Tribunale, la e esponendo che Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in data 30 luglio 2021, alle ore 00:45 circa, in Grottaminarda (AV), lungo la S.S. 90. il motociclo
PIAGGIO BEVERLY 300 TG. EW 39754, di proprietà del sig. , condotto dall'attore CP_4
ed assicurato per la rc con polizza della procedeva in direzione Parte_1 CP_5
Carpignano (AV); giunto all'altezza della rotonda esistente in prossimità della località 'Fontana dei
Re', il motociclo che lo precedeva, ovvero un KYMCO AGILITY 200 TG. EC 37253, di proprietà del sig. e condotto dal sig. ed assicurato, per la rc con la CP_3 Controparte_2 [...]
, deviava improvvisamente verso destra, probabilmente al fine di svoltare verso la CP_1
variante ss 90 in direzione Carpignano, senza segnalare il cambio di direzione ed attingendo la parte sinistra anteriore del motociclo condotto dal con la parte destra posteriore del motociclo Pt_1
Kymco. In conseguenza della descritta collisione, l'attuale attore riferiva di essere rovinato al suolo riportando danni da lesioni personali;
pertanto, constatata l'inutilità delle richieste rivolte stragiudizialmente ai convenuti per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni patiti nell'occorso, concludeva chiedendo al Tribunale l'emissione di conforme sentenza di condanna.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente provvedeva alla costituzione in giudizio la la quale contestava l'effettivo verificarsi del sinistro o, quanto Controparte_1
meno, che esso si fosse verificato con le modalità descritte in atto di citazione, negando la sussistenza di responsabilità del proprio assicurato nella produzione dell'evento per cui è causa e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
I Sigg. e , pur regolarmente raggiunti dalla tempestiva notifica Controparte_2 CP_3 dell'atto introduttivo, non provvedevano alla costituzione in giudizio.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, formulazione previgente, allo spirare dei quali, disponeva il raccoglimento di prova orale, regolarmente espletata e, non ritenendo necessario l'espletamento di ulteriori adempimenti istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
La domanda proposta dall'attore deve ritenersi sfornita di adeguato supporto Parte_1
probatorio ex art. 2697 cc. 3
Numerosi elementi emersi nel corso del giudizio depongono in tal senso;
ed infatti, i militari dell'Arma escussi a testi, ovvero i Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino Marmorale Massimo e
, hanno riferito che, al momento del loro sopraggiungere sul luogo teatro dell'evento, Controparte_6
hanno riscontrato la presenza del e del personale sanitario del 118, ma non hanno rinvenuto né Pt_1 il , né il suo motociclo, né altre persone che avessero assistito all'evento e non vi era alcuna CP_2
traccia apprezzabile che potesse confortare la tesi che si fosse verificato un sinistro stradale nel quale il era stato coinvolto. Il personale del 118, dott.ssa e l'autista Pt_1 Persona_1 [...]
hanno vieppiù ribadito che al loro sopraggiungere sul luogo dell'intervento, hanno CP_7
riscontrato la presenza del solo . Parte_1
In atti risulta, poi, acquisita una dichiarazione stragiudiziale rilasciata dal con la Controparte_2
quale Egli, pur riconoscendo che quella sera si era verificato una collisione tra il motociclo che stava conducendo e quello condotto dal , affermava di non ritenersi responsabile nella produzione Pt_1 dell'evento; tali affermazioni, però, appaiono poco credibili, poiché il , pur avendo CP_2
riconosciuto la persona caduta al suolo ed infortunatasi in quanto meno suo Parte_1
conoscente se non amico, non avrebbe ritenuto di aspettare l'arrivo dei soccorsi per verificarne le condizioni o per rilasciare dichiarazioni in merito all'evento ai sanitari o alle forze dell'ordine. Non solo, ma, attese le proposte modalità nelle quali si sarebbe verificato il sinistro, appare persino inspiegabile come abbia fatto il , caduto al suolo e restato infortunato, a raccogliere i dati del Pt_1
motociclo presuntamente investitore e del suo conducente, visto che questi si sarebbe allontanato subito dopo i fatti.
Ugualmente poco convincenti appaiono le dichiarazioni rilasciate dalle testimoni escusse Tes_1
e le quali riferiscono di aver assistito all'evento, di aver riconosciuto
[...] Testimone_2
il e, senza alcun apprezzabile motivo, non hanno sentito l'esigenza di fornire dichiarazioni alle Pt_1
Autorità, visto che i militari dell'Arma hanno affermato di non aver trovato sul luogo teatro dell'evento persone che avessero assistito ai fatti. Non solo, ma le suddette testimoni sono state solo in grado di riferire di aver visto il motociclo condotto dal impattare quello condotto dal CP_2
, ma non hanno saputo precisare i punti di contatto tra i due mezzi, né fornire spiegazioni circa Pt_1
l'allontanamento repentino del , visto che questi, come già ribadito, non si sarebbe trattenuto CP_2 sul luogo nemmeno per attendere l'arrivo dei soccorsi.
Manca, a parere di questo Giudicante, la piena prova attestante l'effettivo verificarsi di una collisione tra i motocicli del e del;
ed anche a voler accedere alla ricostruzione dell'evento come CP_2 Pt_1
proposta in atto di citazione, appare evidente che il non avrebbe tenuto la distanza di sicurezza Pt_1
dal motociclo che lo precedeva e che, in prossima di incrocio regolato da rotonda, si sia affiancato al 4
medesimo motociclo sulla destra nell'intento di svoltare a destra, cosa che avrebbe fatto anche l'altro motociclo, contribuendo in maniera determinante all'ipotizzato impatto tra i due veicoli.
Tali elementi inducono a ritenere non assolto l'onere probatorio posto a carico dell'attore sulla principale circostanza posta a fondamento della sua domanda, ovvero l'effettivo verificarsi di un sinistro stradale nelle modalità descritte in atto di citazione, con l'inevitabile conseguenza del rigetto della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
di e
[...] Controparte_2 CP_3
2. Condanna alla refusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite, quantificate in Euro 4.200,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Contributo Cassa Nazionale Forense, se dovuti.
Benevento, li 19 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio