TRIB
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2024, n. 2904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2904 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro
Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 35593 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
assicurazione contro i danni
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli, al Viale A. Gramsci n.19 presso lo studio dell'Avv. Michele Bisceglia (C.F.
) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura allegata C.F._2
all'atto di citazione.
ATTORE
E
C.F. e P.IVA in persona del lrpt, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Aleandri con studio in Roma, alla Via Antonio Serra
n. 62 (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, alla C.F._3
Via Olbia n. 25 presso lo studio dell'Avv. Umberto Guarino (C.F. ) C.F._4
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
32.971,00, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore della convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.12.2019 conveniva in giudizio la Parte_1
. Controparte_1
L'attore, premesso che:
sottoscriveva polizza n. 277353535 emessa dalla con decorrenza dalle Controparte_1
ore 24.00 del 28.06.2018 alle ore 24.00 del 28.06.2019, al fine di garantire i rischi derivanti dalla navigazione dei motori fuoribordo Yamaha Motor F250 recanti matricola n. 6P2-
1027234 e n. 6P3-1011141 agganciati all'imbarcazione tipo “Gommone” NAUTICA
REVENGER 28.70;
il 28.09.2018, alle ore 09.30 circa, la suddetta imbarcazione, condotta dal Sig. Parte_2
navigava sullo specchio di mare antistante la località Nisida-Napoli, allorquando
[...]
veniva coinvolta in un sinistro, impattando un corpo semisommerso;
il natante riportava danni da crepamento all'intero specchio di poppa e ai piedi motori
Yamaha F250 che costringevano il conduttore a proseguire a motori fermi sino al porto di
Napoli;
per la riparazione dei danni subiti dal natante venivano richiesti complessivi € 32.971,00, di cui € 12.536,00 per la riparazione dei piedi motori ed € 20.435,00 per la riparazione dello scafo;
comunicava il sinistro alla che, tuttavia, nonostante la perizia di un tecnico di CP_1
fiducia, non procedeva alla quantificazione del danno;
sono risultati vani i tentativi di bonario componimento;
deduceva che:
il giudice adito è competente in quanto va applicato l'art. 63 del codice del consumo ed il sinistro si è verificato a Napoli;
la convenuta ha violato il principio di buona fede contrattuale atteso che non ha mai formulato una congrua offerta né tantomeno ha comunicato i motivi del diniego;
la suddetta violazione comporta una responsabilità contrattuale e l'obbligo di risarcire il danno che ne è derivato;
chiedeva quindi accertarsi che l'evento avvenuto in data 28.09.2018 rientra nelle garanzie previste dalla polizza e, per l'effetto, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di
€ 32.971,00 quale somma necessaria alla riparazione dell'imbarcazione e dei motori, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente la convenuta e contestava la domanda dell'attore, deducendo preliminarmente che:
il giudice adito è territorialmente incompetente in quanto va applicato l'art. 19 cpc e dunque l'attrice avrebbe dovuto adire il Tribunale di Treviso, avendo la convenuta la propria sede legale in Mogliano Veneto (TV);
la domanda è improcedibile in quanto non è stato esperito il tentativo di negoziazione assistita come prescritto dall'art. 4 del D.L. n. 132/2014;
nel merito che:
ricevuta comunicazione dell'evento provvedeva ad aprire il sinistro con il n.
859240/IN0/2018 su polizza n. 380079355, stipulata a copertura dei danni all'unità da diporto operativa, e ad incaricare lo di Parte_3
svolgere i rituali accertamenti ai fini della eventuale liquidazione dei danni;
una volta visionato il natante il perito non riceveva né dall'assicurata né da parte del Sig. le più volte richieste informazioni e documentazioni provanti lo stato Pt_2 dell'imbarcazione prima dell'evento, né veniva avvertito in merito all'inizio delle riparazioni;
tale confronto sarebbe stato necessario in virtù del fatto che il perito aveva rilevato che le lesioni dei pattini in carena derivavano da un difetto di costruzione della barca e che non era presente alcun segno d'urto;
inoltre, non venivano fornite le fatture provanti le riparazioni effettuate né tantomeno veniva fornita la prova delle abilitazioni alla navigazione del conduttore;
l'evento descritto non è stato in alcun modo provato, né in relazione al danno né tantomeno in merito alla sussistenza del nesso causale tra l'evento e il danno;
va poi rilevato che l'attrice ha, inizialmente, invocato e prodotto la polizza n. 277353535 che non copre i danni derivanti dall'asserito evento ma la responsabilità civile per i danni a terzi che, nel caso di specie, non esistono;
in ordine al quantum sono stati prodotti solo dei preventivi;
in merito alla polizza n. 380079355, operativa dal 29.06.2018 al 28.06.2019, stipulata dall'attrice con a copertura dei danni all'unità da diporto e non Controparte_1
invocata nel giudizio, non sarebbe stata in ogni caso operativa in quanto non è stato provato l'evento, né tantomeno è stato provato se gli asseriti danni sono materiali e diretti;
non è stato in alcun modo violato il principio di buona fede, atteso che la compagnia ha prontamente aperto il sinistro e nominato il perito per gli accertamenti di rito nonché vanamente richiesto i documenti che l'attrice avrebbe dovuto fornire a riprova dell'evento dannoso.
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed attribuzione.
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 20.11.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta atteso che il contraente di una polizza assicurativa stipulata per motivi estranei all'attività professionale è qualificato come consumatore e, pertanto, trova applicazione il cd. foro del consumatore ovvero il luogo di residenza del contraente che, nella specie, è
Napoli.
La domanda è, altresì, procedibile essendo stato svolto nel corso del giudizio il procedimento di negoziazione assistita.
Venendo al merito della causa la domanda è infondata e va rigettata alla luce delle considerazioni che seguono.
L'attrice non ha provato in maniera convincente né lo stato in cui versava l'imbarcazione prima dell'evento dannoso né l'effettivo verificarsi del medesimo.
Dalla documentazione fotografica prodotta dalla (realizzata dal proprio perito in CP_1
sede di ispezione del natante assicurato e non contestata da controparte), infatti, non risulta presente nessun segno d'urto sullo scafo del natante.
Di conseguenza le lesioni dei pattini in carena ben potrebbero essere conseguenza di un difetto di costruzione della barca come ipotizzato dal perito.
La perizia di parte prodotta dall'attrice è sprovvista di fotografie e dunque inidonea a provare non solo i danni ma anche il valore commerciale dell'imbarcazione al momento del sinistro.
In merito alle prove testimoniali va detto che le stesse riferiscono circostanze incongruenti con la denuncia dell'evento per cui è causa e non emerse del corso dell'istruttoria con l'assicurazione (vedasi la confusione in ordine allo spegnimento dei motori e sulla natura del corpo sommerso urtato dall'imbarcazione). Circostanze, queste, che inficiano inevitabilmente l'attendibilità dei testi attorei.
È da evidenziarsi, altresì, come parte attrice non abbia prodotto alcuna fattura volta a provare le spese affrontate per la riparazione dei danni riportati dalla barca. In merito poi alla presunta violazione del principio di buona fede contrattuale da parte dell'assicurazione, la stessa invero ha regolarmente aperto il sinistro con il n.
859240/IN0/2018 e nominato un perito per gli accertamenti di rito, ma non ha ricevuto la documentazione comprovante l'evento dannoso.
Al caso di specie, quindi, ben si applica l'art. 14 previsto dalle condizioni di polizza che prevede il pagamento dell'indennizzo solo nel caso in cui siano stati prodotti tutti i documenti giustificativi dell'evento dannoso, circostanza questa mai intervenuta né prima né durante il giudizio.
Parte attrice non ha soddisfatto l'onere della prova, ai sensi e per gli effetti dell'art.2697
c.c., nemmeno in ordine ai danni subiti in quanto né la perizia di parte, né i preventivi di spesa, né il contratto di alienazione del natante possono configurarsi come documenti atti a comprovare l'entità dei danni subiti e le effettive spese sostenute per la riparazione dell'imbarcazione come da pacifica giurisprudenza.
Va, infine, tenuto conto, ai fini dell'art. 116 cpc, che l'attrice ha venduto il natante in questione mentre era in corso l'istruttoria della pratica assicurativa impedendo, così, di esaminarlo, unico modo per fare chiarezza sulla vicenda.
La domanda, pertanto, è infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con atto di citazione notificato il 12.12.2019,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5.077 per onorario oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Danilo Aleandri.
Così deciso in Napoli, l'14.03.2024
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)