Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 25/09/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01619/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale -OMISSIS- del 18.8.21 e della nota -OMISSIS- del 20.8.21 con cui è stata disposta la promozione al grado di Capitano di Corvetta della Marina militare, nella parte in cui viene conferita l'anzianità assoluta all'1.1.2021 anzichè 1.1.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, ufficiale della Marina Militare Italiana, ha usufruito di un’aspettativa retribuita dal 1° luglio 2015 per frequentare un corso di dottorato di ricerca in “Global and International Studies” presso l’Università degli Studi di Bologna. Detta aspettativa è stata autorizzata dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) e dalla Direzione per l’Impiego del Personale della Marina Militare (MARIPERS). Durante tale periodo, nel maggio 2017, è stato approvato il D.Lgs. n. 94/2017, che ha ridotto da 7 a 6 anni la permanenza nel grado di Tenente di Vascello ai fini dell’avanzamento a Capitano di Corvetta, introducendo, quale ulteriore requisito, l’obbligo di svolgere un anno di comando di unità navale.
Il ricorrente, rientrato in servizio nel maggio 2018 dopo il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ha svolto il periodo di comando richiesto dal settembre 2019 al settembre 2020, ossia un anno dopo rispetto ai suoi colleghi di corso, che hanno maturato il requisito entro il 31 ottobre 2019. L’ufficiale, spiega che il ritardo sarebbe stato causato dalla mancata frequenza dei corsi propedeutici al comando, nel periodo immediatamente successivo al rientro in servizio. Il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare all’aliquota di avanzamento del 31 ottobre 2019, venendo promosso al grado di Capitano di Corvetta con anzianità al 1° gennaio 2021.
Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:
(1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2236 bis, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. n. 66/2010. Il ricorrente sostiene che la norma, introdotta dal D.Lgs. n. 94/2017, prevede la possibilità di recuperare la decorrenza giuridica ed economica di nomina per gli ufficiali che, per motivi di servizio, non abbiano completato i periodi minimi di comando entro l’anno di inserimento in aliquota. Ritiene che la frequenza del dottorato di ricerca, autorizzata dall’Amministrazione, debba essere considerata come “motivo di servizio” ai sensi della normativa, analogamente a quanto avvenuto per altri colleghi che hanno beneficiato di tale recupero per ragioni diverse, come la maternità.
(2) Disparità di trattamento e irragionevolezza manifesta. Sussisterebbe una condizione di disparità di trattamento rispetto ad altri ufficiali di pari corso, come una collega, che ha ottenuto la retrodatazione dell’anzianità al 1° gennaio 2020 nonostante il ritardo nello svolgimento del periodo di comando per motivi personali (gravidanza). Egli evidenzia che la sua formazione tramite dottorato di ricerca, avvenuta nell’interesse dell’Amministrazione, avrebbe dovuto ricevere analoga tutela.
(3) Violazione dell’art. 2 della L. n. 476/1984 e dell’art. 911 del D.Lgs. n. 66/2010 . Il ricorrente richiama le disposizioni che garantiscono la conservazione dell’anzianità ai fini dell’avanzamento per i dipendenti pubblici che usufruiscono di aspettativa per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca. Egli sottolinea che la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare del 15 novembre 2012 prevede espressamente che tale aspettativa non comporta detrazione di anzianità.
(4) Carenza assoluta di motivazione. Il ricorrente contesta la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle ragioni organizzative che hanno impedito la sua partecipazione ai corsi di comando nel periodo immediatamente successivo al rientro in servizio. Egli evidenzia che la 280° Scuola di Comando Navale, iniziata il 30 aprile 2018, e la 281° Scuola di Comando Navale, iniziata il 10 settembre 2018, avrebbero potuto consentirgli di completare utilmente il periodo di comando entro il termine previsto, ma ciò non è avvenuto per motivi imputabili all’Amministrazione.
(5) Illegittimità costituzionale dell’art. 2236 bis, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 66/2010. In via subordinata, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 1, 3, 4, 9, 33, 35 e 97 della Costituzione, nella misura in cui essa non tutela adeguatamente i militari che frequentano corsi di dottorato di ricerca. Egli evidenzia che tale interpretazione restrittiva contrasta con i principi di promozione della cultura e della ricerca scientifica, di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di uguaglianza e tutela del diritto al lavoro.
All’udienza straordinaria del 27 maggio 2025 la causa è stata, quindi, posta in decisione.
Il ricorso è infondato in relazione a tutti i motivi di impugnazione, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Il ricorrente chiede contesta i provvedimenti di cui in epigrafe, nella parte in cui ne avrebbero determinato la posizione in ruolo, lamentando la mancata attribuzione dell’anzianità assoluta al grado di Capitano di Corvetta con decorrenza dal 1° gennaio 2020, in linea con i suoi colleghi di pari corso.
Tuttavia, osta indefettibilmente la mancata maturazione del requisito esperienziale a tal fine previsto dalle disposizioni di settore, le quali, come lo stesso ricorrente ha ricordato, pur riducendo l’anzianità necessaria per il passaggio di grado da sette a sei anni, nel contempo esigono lo svolgimento effettivo dell’incarico di comando di unità navale per un intero anno.
Così, se, da un lato, il mero requisito dell’anzianità di ruolo potrebbe in astratto essere ottenuto anche mediante il computo di quegli ulteriori periodi che, per ragioni assimilabili al servizio, il militare abbia trascorso in aspettativa (come potrebbe avvenire nel caso della frequenza dei corsi di dottorato), dall’altro lato, la maturazione di un requisito esperienziale, quale, per l’appunto, l’assunzione del comando di unità navale, presuppone, oltre alla frequenza dei corsi propedeutici, lo svolgimento effettivo del servizio, non surrogabile mediante l’auspicato computo figurativo dei periodi trascorsi dal militare, benché debitamente autorizzato, all’esterno dell’Amministrazione.
Non appare, inoltre, significativa la circostanza dedotta dal ricorrente in merito all’impossibilità di assumere tempestivamente il comando per non aver potuto beneficiare, per ragioni asseritamente imputabili all’Amministrazione, dei corsi propedeutici all’attribuzione dell’incarico, poiché ciò non assume rilievo ai fini dell’individuazione del momento di maturazione del prescritto requisito esperienziale, che presuppone pur sempre l’effettività del servizio prestato.
Ne consegue che la lamentata postergazione dell’avanzamento di carriera, rispetto ai colleghi di corso, costituisce null’altro che la conseguenza del tutto ragionevole, anche nell’ottica della prospettata questione di legittimità costituzionale, della differita maturazione del requisito esperienziale (comando di unità navale per un anno) da parte del ricorrente, requisito che, per le considerazioni anzidette non può essere oggetto di attribuzione figurativa.
Infondata ed erronea appare, infine, la pretesa del ricorrente di vedere equiparata, ai fini della retrodatazione del requisito, la propria posizione di beneficiario di aspettativa per motivi di studio a quella delle colleghe che hanno goduto del congedo di maternità, vertendosi di situazioni del tutto disomogenee in quanto, per le seconde, il particolare trattamento di favore costituisce diretta applicazione delle speciali e insopprimibili garanzie poste a tutela delle lavoratrici madri, come tali insuscettibili di estensione analogica.
Per quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
Non v’è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alberto Di Mario |
IL SEGRETARIO