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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4056/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/04/2025 da
1) Parte_1
Nato il 22/02/1970 a GELA (CL) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]42 20025 LEGNANO ITALIA con l'Avv. CARIOLI LAURA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 14/05/1973 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]3 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. REBUA LAURA VIRGINIA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
, nato a [...] l'[...] Per_1 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto n.
1462/2014 del 19.08.2024 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“- Preso atto dell'accordo delle parti, revocare, a far tempo dalla mensilità di maggio 2025,
l'obbligo, del sig. , di versare il contributo al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 previsto nel provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in Camera di Coniglio nel giudizio R.G.
23788/14 V.G in data 19 agosto 2024, essendo il ragazzo ormai non solo maggiorenne ma, altresì, economicamente autosufficiente ed avendo dimostrato piena attitudine e capacità lavorativa, con conseguente venir meno dei presupposti della suddetta erogazione;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra gli arretrati ISTAT dovuti in relazione al CP_2 Pt_2 mantenimento di pari ad euro 1870,14 (già compresi gli interessi legali) all'atto della Per_1 sottoscrizione e deposito del presente ricorso;
- le parti dichiarano che, effettuato detto versamento, null'altro avranno reciprocamente a che pretendere per alcun titolo, ragione e/o causa avendo definito ogni e qualsivoglia questione economica e patrimoniale tra di esse.
Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1462/2014 del 19.08.2024 del
Tribunale di Milano, così statuisce: 1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/04/2025 da
1) Parte_1
Nato il 22/02/1970 a GELA (CL) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]42 20025 LEGNANO ITALIA con l'Avv. CARIOLI LAURA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 14/05/1973 a MILANO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]3 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. REBUA LAURA VIRGINIA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
, nato a [...] l'[...] Per_1 FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto n.
1462/2014 del 19.08.2024 del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“- Preso atto dell'accordo delle parti, revocare, a far tempo dalla mensilità di maggio 2025,
l'obbligo, del sig. , di versare il contributo al mantenimento del figlio , Controparte_1 Per_1 previsto nel provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in Camera di Coniglio nel giudizio R.G.
23788/14 V.G in data 19 agosto 2024, essendo il ragazzo ormai non solo maggiorenne ma, altresì, economicamente autosufficiente ed avendo dimostrato piena attitudine e capacità lavorativa, con conseguente venir meno dei presupposti della suddetta erogazione;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra gli arretrati ISTAT dovuti in relazione al CP_2 Pt_2 mantenimento di pari ad euro 1870,14 (già compresi gli interessi legali) all'atto della Per_1 sottoscrizione e deposito del presente ricorso;
- le parti dichiarano che, effettuato detto versamento, null'altro avranno reciprocamente a che pretendere per alcun titolo, ragione e/o causa avendo definito ogni e qualsivoglia questione economica e patrimoniale tra di esse.
Spese legali integralmente compensate tra le parti.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1462/2014 del 19.08.2024 del
Tribunale di Milano, così statuisce: 1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 28/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato