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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 R.G. dell'anno 2018 tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Antinucci giusta delega in atti Parte_1
- ATTRICE –
e e rappresentate e difesa dall'Avv. Riccardo Pedrazzi giusta Controparte_1 Controparte_2 delega in atti
ATTRICI nonchè
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Mensa
CONVENUTI
e
nella qualità di unico erede del SI. rappresentato e difeso Controparte_6 Controparte_7 dell'avv. Massimiliano Morichi
CONVENUTO nonchè
in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra e CP_8 CP_9
rappresentata e difesa dell'Avv. Caterina Bindocci _10
CONVENUTA
e
, , , , contumaci; Controparte_11 _12 _13 _12
CONVENUTI nonché TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Antinucci giusta delega in atti Parte_2
- CHIAMATO –
E con unico socio, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_14
Emanuele Nati
INTERVENUTA
Oggetto: divisione
Conclusioni:
Per le attrici e : Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.720
- attribuire alla sig.ra la piena proprietà del terreno di ettari 2,54 sito in Parte_1 _14 distinto in catasto terreni al Foglio 694 particelle 535 e 537
- attribuire alle sig. e la piena proprietà, in comune per quote uguali, del Parte_3 Controparte_2 fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particelle _14
688,690 e 692;
- in subordine, nel denegato caso di reiezione dell'istanza ex art. 720 c.c. disporre la divisione tra le parti secondo le quote indicate nella sentenza della Corte di Appello Civile di Roma, portante il numero 4285/2013 con conseguente assegnazione in proprietà in favore dei condividenti nelle quote indicate, libere da pesi, vincoli, oneri e gravami;
- condannare i convenuti che si oppongono all'accoglimento delle domande proposte, in solido al pagamento delle spese di lite, in favore delle attrici”
Per i convenuti , , : CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Voglia l'On.le Tribunale di Civitavecchia adito, rigettato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
1. dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive, con esclusione, per l'effetto, degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio 688 e alla particella 690 del foglio 688, in quanto ritenuti non divisibili e che pertanto rimarranno in comunione;
2 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. per l'effetto condannare in solido – tenuto conto della effettiva consistenza dei beni in comunione e della richiesta di parte attrice di attribuzione della piena proprietà anche ex art. 720 c.c. degli immobili considerati divisibili – le sigg.re , e e/o per quest'ultima la Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Controparte_14 quale successore a titolo particolare, al pagamento in favore dei SI.ri e Controparte_5 CP_3 CP_4
della somma di € 16.200,00, pari a 2/48 dell'intero, di cui € 8.100,00 (1/48) in favore dei SI.ri
[...]
e ed € 8.100,00 (1/48) in favore della SI.ra ovvero delle Controparte_5 Controparte_4 CP_3 diverse somme ritenute di giustizia.
3. in accoglimento della domanda in via riconvenzionale degli scriventi convenuti, condannare, congiuntamente e/o disgiuntamente, i SI.ri , e quali effettivi occupanti ed Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, in via esclusiva ed ininterrotta dal 02.02.2008, al pagamento in favore degli stessi SI.ri e dell'ulteriore somma di Controparte_5 CP_3 Controparte_4
€ 7.200.00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni.
4. condannare in solido i SI.ri , , e/o la Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 _14
al rimborso in favore del SI. della somma di € 720,00 dallo stesso, anche per conto
[...] Controparte_5 delle SI.re e , al CTU, Ing. corrisposta (come da CP_3 Controparte_4 Persona_1 documentazione depositata in atti con note del 16.01.2024), al pagamento, in quota parte processuale, del compenso liquidato in favore dello stesso dall'Ill.mo Giudicante, ovvero, in subordine, compensare tra le Parti il suddetto importo, dichiarando che nulla è più dovuto a tale titolo dagli scriventi convenuti
In ogni caso con vittoria di ulteriori spese e compensi del presente giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per il convenuto : Controparte_6
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. Dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive (con esclusione quindi degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio
688 e alla particella 690 del foglio 688 in quanto ritenuti non divisibili);
2. Per l'effetto, tenuto conto della effettiva consistenza dei beni in comunione e della richiesta di parte attrice di attribuzione della piena proprietà anche ex art. 720 c.c. degli immobili considerati divisibili, condannare in solido tra loro i SI.ri , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e/o la (quale successore a titolo particolare della SI.ra
[...] _14 Parte_1
al pagamento in favore del SI. quale unico erede del SI.
[...] Controparte_6 CP_7
3 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(quale titolare di una quota pari 1/48 dell'intero compendio da dividere), della somma di euro CP_3
8.100,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi;
3. In via riconvenzionale in accoglimento della domanda proposta dal concludente, condannare altresì i SI.ri
, nonché il SI. , quali Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 effettivi ed esclusivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, in solido tra loro al pagamento in favore del SI. quale unico erede del SI. della Controparte_6 Controparte_7 ulteriore somma di euro 3.600,00 oltre rivalutazione e interessi dal 02/02/2008 a titolo di risarcimento danni
e/o indennità di occupazione;
4. Condannare altresì i SI.ri , , Controparte_2 Controparte_1 [...]
e/o la al rimborso in favore del SI. della Parte_1 _14 Controparte_6 ulteriore somma di euro 630,53.quale maggior somma dallo stesso anticipata per il pagamento del compenso del
CTU, Ing. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori.”
Per la convenuta : CP_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) Dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive (con esclusione quindi degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio
688 e alla particella 690 del foglio 688 in quanto ritenuti non divisibili).
2) Per l'effetto, attribuire ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. alla sig.ra la piena Parte_1 proprietà del terreno di ha 2.91.49 sito in in via Praia a Mare, distinto in Catasto terreni al Foglio _14
694 Particelle attuali nn. 535, 536 e 537 ed alle sigg.re e la piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà, in comune per quote uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara n. _14
26 distinto in Catasto al Foglio 688 Particelle attuali n. 687, 688, 689, 690, 691 e 692, nonché Particelle nn.
380, 402 e 403, e, per l'effetto, disporre che venga liquidata dalle assegnatarie ed in favore delle odierne comparenti la quota pari ad 1/12 da quantificarsi nella misura non inferiore ad € 55.186,25.
3) In via riconvenzionale, accertare il diritto delle odierne comparenti ad ottenere altresì dai sigg.ri _1
, e quali effettivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio
[...] Controparte_2 Parte_2 immobiliare per cui è causa, l'indennità per l'utilizzo esclusivo ed ininterrotto sin dal decesso dell'originario dante causa, deceduto ab intestato il 24.08.1986, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e Persona_2 comunque parametrata alla quantificazione calcolata dal Ctp Dott. nell'ultimo decennio Parte_4 nell'importo complessivo non inferiore ad € 10.625,00, oltre € 4.923,27 a titolo di spese di lite liquidate nella
4 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sentenza n. 11403/04 del 24.03.2004 resa dal Tribunale Civile di Roma, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
4) Condannare altresì i SI.ri , , e/o la Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 _14 al rimborso in favore delle sigg.re e della somma di euro 630,53
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_7 quale maggior somma dallo stesso anticipata per il pagamento del compenso del CTU, Ing. Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per il chiamato : Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattese le eccezioni, difese, domande riconvenzionali avversarie
- dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720
c.c.
- attribuire alle sig.re e la piena proprietà, in comune per quote uguali, del Controparte_1 Controparte_2 fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particelle _14
688, 690 e 692;
- attribuire ai convenuti una somma, fissata nell'importo stabilito dalla CTP del Dott. quale indennizzo Per_3 per i 2/12 del valore del compendio immobiliare attribuito alle sig.re ed Controparte_1 Controparte_2
- in subordine, nel denegato caso di reiezione dell'istanza ex art. 720 c.c. disporre la divisione tra le parti secondo le quote indicate nella sentenza della Corte di Appello Civile di Roma, portante il numero 4285/2013, con conseguente assegnazione in proprietà in favore dei condividenti nelle quote indicate, libere da pesi,vincoli, oneri e gravami;
- condannare i convenuti che si oppongono all'accoglimento delle domande proposte, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle attrici
Per l'intervenuta _14
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e per i motivi indicati in narrativa: in via principale, nel merito, previa ammissione del presente intervento: dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. attribuire alla la piena _14 proprietà del Terreno (distinto al NCEU al foglio n. 694, particelle nn. 535 e 537), determinando il conguaglio da versare in favore dei convenuti;
in subordine, nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza ex art. 720 c.c.: disporre la divisione in natura del
Terreno, provvedendo al relativo frazionamento ed attribuendo alla la quota corrispondente ai 10/12 _14
5 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'intera proprietà, libera da pesi, vincoli, oneri e gravami;
in via istruttoria: ammettere la produzione documentale in atti;
in ogni caso: con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, ove si oppongano alle rassegnate conclusioni”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. P remessa
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, le signore , Controparte_1 convenivano in giudizio , , Controparte_2 Controparte_7 CP_3 Controparte_4
, e , , Controparte_5 CP_8 CP_9 _10 Controparte_11 _12
, , formulando le conclusioni sopra riportate e premettendo che: _13 _12
“
1 - con sentenza in date 28.6/17.9.2013 portante il numero di R.G. 4825/2013 (doc.1) la Corte di Appello di Roma, sezione seconda civile, nel giudizio portante il numero di R.G. 8754/2004 in accoglimento dell'appello disponeva il trasferimento del terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto al Foglio 694, particella _14
10/p e 156/p e del fabbricato rurale con pertinenza cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in _14
Catasto al Foglio n. 688, part 143/p e 37/p 288/p conformemente alle seguenti quote: 5/12 a Parte_1
5/12 a e , 1/12 agli eredi di e segnatamente
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_8 Pt_7
, e 1/12 agli eredi di e segnatamente
[...] CP_8 CP_9 Parte_1 Controparte_7
, Controparte_15 _16 CP_3
2 - che la consistenza e l'individuazione del compendio immobiliare da dividere tra i coeredi è pacifico e accettato da tutte le parti, mentre risultava problematica la trascrizione del titolo atteso che i dati catastali erano parzialmente incerti;
3 – in ragione di ciò le attrici, d'accordo con la società venditrice, hanno dato incarico a tecnico di comune fiducia, geom. il quale ha realizzato il frazionamento catastale, approvato dalla P.A.; Persona_4
4 - che a seguito del frazionamento il terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto al Foglio 694, _14 particella 10/p e 156/p risulta mutato solo nell'individuazione delle particelle che attualmente risultano essere contraddistinte dai numeri 535 e 537 ed il fabbricato rurale con pertinenza cortiliva sito in Via Monte _14 dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, part 143/p e 37/p 288/p risulta mutato solo nell'individuazione delle particelle che attualmente risultano essere contraddistinte dai numeri 688, 690 e 692;
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5 – a seguito di istanza delle odierne attrici la suddetta sentenza è stata corretta nel senso indicato dal nuovo frazionamento, con ordinanza della medesima Sezione seconda civile della Corte di Appello in date
14.3/24.3.2017;
6- che la suddetta sentenza non è stata gravata per cassazione ed è quindi passata in giudicato;
7- nelle more sono venuti a mancare alcuni dei condividenti, ed in particolare: - , deceduta in Controparte_15 data 28.3.2016 ed a lei sono succeduti quali unici eredi e - Controparte_4 Controparte_5 _16 deceduto in data 25.5.2014 ed a lui sono succeduti come unici eredi , e Controparte_11 _12
- è stato raggiunto accordo tra le attrici, titolari dei 10/12 in comune della proprietà da dividere, _13 di chiedere l'attribuzione dell'intero compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, per poi chiedere al
Tribunale di voler attribuire alla sig.ra del terreno di ettari 2,54 sito in Parte_1 _14 distinto in catasto terreni al Foglio 694, particelle 535 e 537 e di voler attribuire alle sig.re e Controparte_1 del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Controparte_2 _14
Foglio n. 688, particelle 688, 690 e 692;
- in data 25 luglio 2017 è stato esperito il tentativo di conciliazione, obbligatorio per legge, concluso con esito negativo”.
Si costituivano , , , nella qualità di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 unico erede del SI. nel frattempo deceduto, e in proprio e nella Controparte_7 CP_8 qualità di amministratore di sostegno della sig.ra e i quali non si CP_9 _10 opponevano alla richiesta delle attrici di assegnazione del compendio immobiliare ex art. 720 c.c.
e chiedevano la chiamata in causa del sig. . Parte_2
Non si costituivano , , , dei quali Controparte_11 _12 _13 _12 era dichiarata la contumacia.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del sig. , il quale si costituiva Parte_2 contestando specificamente la domanda svolta nei suoi confronti.
Nelle more del giudizio la sig.ra cedeva alla la propria quota Parte_1 _14 di proprietà ( 120/144) del terreno agricolo ed a seguito della cessione la si _14 costituiva in giudizio.
Veniva disposta CTU al fine della valutazione degli immobili e, quindi la causa passava alla decisione del Tribunale.
Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 questo Tribunale disponeva rimettersi la causa sul ruolo con la seguente motivazione:
7 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
“premesso che nella relazione CTU espletata dalla Ing. i beni oggetto di causa sono stati così Persona_1 identificati: immobili siti in Comune di Fiumicino, località in via Monti dell' Ara ed in via Praia a _14
Mare in zona di tipo agricolo costituiti da:
a) Abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale €
480,30;
b) Terreni identificati al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 (ettari due are sessantaquattro e centiare quarantasette),
c) Terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 692, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati) terreni agricoli della complessiva superficie catastale di 2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq. che le quote di tali immobili in comproprietà erano in base alla sentenza 4825/13 della Corte di appello di
Roma, passata in giudicato erano le seguenti:
- a 5/12; Parte_1
- a e 5/12; Controparte_1 Controparte_2
- a , e quali eredi di , 1/12; _10 CP_8 CP_9 Parte_8
- a , e 1/12; Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 che successivamente con atto di permuta, stipulato in data 22 febbraio 2022, con le sigg.re e Controparte_1
la sig.ra è divenuta proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) del Controparte_2 Parte_1 solo terreno agricolo, sito in Fiumicino (RM), loc. distinto in Catasto terreni del medesimo comune al _14 foglio 694, part. n. 535 e n. 537 mentre le signore e sono divenute Controparte_1 Controparte_2 proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, _14 particelle 380, sub. 4, particella 688, 690 e 692 (cfr. atto di permuta del 25 marzo 2022 depositato in atti); che con successiva compravendita in data 25 marzo 2022, (giusto atto per notar in Roma, Rep. 43084 e Per_5 racc. 21837 in atti ), la sig.ra ha ceduto alla la propria quota di 10/12 Parte_1 _14 del terreno agricolo di h 2,64,47 identificato in catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537; che pertanto sulla base di tali atti e della citata sentenza:
- la è proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) del solo terreno agricolo, sito in Fiumicino Controparte_14
(RM), loc. distinto in Catasto terreni del medesimo comune al foglio 694, part. n. 535 e n. 537 _14
- le signore e sono proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Via Controparte_1 Controparte_2 _14
Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particella 380, sub. 4 con sovrastante appartamento, e delle particelle 688, 690 e 692;
8 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- è proprietaria dei 5/12 dei terreni identificati al Foglio 694, part. n. 536 e al Foglio CP_2 Parte_1
688, Part. 687, 689, 691, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati)
- e sono proprietarie dei 5/12 dei terreni identificati al Foglio 694, part. n. Controparte_1 Controparte_2
536 e al Foglio 688, Part. 687, 689, 691, 402 e 403;
- , e quali eredi di , sono proprietarie dell'1/12 degli _10 CP_8 CP_9 Parte_8 immobili oggetto di causa;
- , e sono proprietari dell'1/12 degli Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 immobili oggetto di causa;
considerato in primo luogo che vi è una discordanza tra i dati emersi dalla CTU ed i dati degli atti di permuta e di compravendita (basti considerare che nella relazione di C.T.U. il terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 è identificato al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 mentre nell'atto di compravendita stipulata tra la sig.ra e la il terreno agricolo di h 2,64,47 è identificato in Parte_1 _14 catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537); che, inoltre, vi è discordanza tra i lotti identificati dal CTU e i beni di cui le parti chiedono l'assegnazione in quanto nelle domande di assegnazione:
- la ha chiesto assegnarsi la piena proprietà del terreno (distinto al NCEU al foglio n. 694, Controparte_14 particelle nn. 535 e 537), mentre nella relazione del CTU si è provveduto a determinare in euro 260.000 il valore dei terreni identificati al Foglio 694, part.lle n. 535, 536, 537 e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima;
- le sig.re e hanno chiesto assegnarsi la piena proprietà, in comune per quote Controparte_1 Controparte_2 uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. _14
688, e delle particelle 688, 690 e 692 mentre nella relazione del CTU oltre al lotto costituito dalla abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, vi sono i terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689,
690, 691, 402 e 403 costituiti da terreni agricoli della complessiva superficie catastale di 2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq. e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima;
ritenuto che
, allo stato, in considerazione di tali divergenze, non può procedersi alla assegnazione dei beni, ma si potrebbe, quindi, solo procedere alla divisione mediante vendita dei beni stessi;
che tale soluzione sarebbe in contrasto con quanto richiesto da tutte le parti del giudizio;
che, in tale situazione, appare indispensabile rimettere la causa sul ruolo per sentire le parti per operare una più compiuta ricostruzione delle quote dei beni appartenenti ai comproprietari, per consentire il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevate d'ufficio e convocare il CTU per una eventuale integrazione della relazione”.
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Veniva disposta ed espletata la CTU integrativa della perizia ed all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Sulla base delle conclusioni delle parti le domande formulate sono le seguenti:
1) domanda formulata dalle attrici di scioglimento della comunione tra i comproprietari e conseguente attribuzione
-alla sig.ra e poi alla della piena proprietà del terreno di Parte_1 Controparte_14 ettari 2,54 sito in distinto in catasto terreni al Foglio 694 particelle 535 e 537 _14 alle sig. re e della piena proprietà, in comune per quote uguali, Controparte_1 Controparte_2 del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio _14
n.688, particelle 688,690 e 692;
2) domanda formulata dai convenuti , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
di scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti
[...] divisibili perché privi di opere abusive, con esclusione, quindi, degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio 688 e alla particella 690 del foglio 688, in quanto ritenuti non divisibili e che pertanto rimarranno in comunione con condanna in solido delle sigg.re CP_2
e e/o per quest'ultima la quale
[...] Controparte_1 Parte_1 Controparte_14 successore a titolo particolare, al pagamento in favore dei SI.ri , e Controparte_5 CP_3
della somma di € 16.200,00, pari a 2/48 dell'intero, di cui € 8.100,00 (1/48) in Controparte_4 favore dei SI.ri e ed € 8.100,00 (1/48) in favore della SI.ra Controparte_5 Controparte_4
ed in favore del SI. quale unico erede del SI. CP_3 Controparte_6 CP_7 quale titolare di una quota pari 1/48 dell'intero compendio da dividere), della somma
[...] di euro 8.100,00 oltre rivalutazione ed interessi;
3) domanda formulata dai convenuti , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
di condanna dei SI.ri e , quali
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 effettivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, in via esclusiva ed ininterrotta dal 02.02.2008, al pagamento in favore degli stessi SI.ri P_
, e dell'ulteriore somma di € 7.200.00, oltre interessi e
[...] CP_3 Controparte_4 rivalutazione e del SI. quale unico erede del SI. della Controparte_6 Controparte_7 ulteriore somma di euro 3.600,00 oltre rivalutazione e interessi dal 02/02/2008;
10 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4) adesione della convenuta allo scioglimento della comunione tra i comproprietari in CP_8 relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive (con esclusione quindi degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio 688 e alla particella 690 del foglio 688 in quanto ritenuti non divisibili) con attribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. alla sig.ra della piena proprietà del terreno di ha 2.91.49 sito in via Praia Parte_1 _14
a Mare, distinto in Catasto terreni al Foglio 694 Particelle attuali nn. 535, 536 e 537 ed alle sigg.re e della piena proprietà, in comune per quote uguali, del Controparte_1 Controparte_2 fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara n. 26 distinto in Catasto al _14
Foglio 688 Particelle attuali n. 687, 688, 689, 690, 691 e 692, nonché delle Particelle nn. 380, 402
e 403, e liquidazione in favore di nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra CP_8
e della quota pari ad 1/12 da quantificarsi nella misura non inferiore ad CP_9 _10
€ 55.186,25;
5) domanda della convenuta di condanna dei sigg.ri , CP_8 Controparte_1 Controparte_2
e , quali effettivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per Parte_2 cui è causa, all'indennità per l'utilizzo esclusivo ed ininterrotto sin dal decesso dell'originario dante causa, , deceduto ab intestato il 24.08.1986, per un importo complessivo non Persona_2 inferiore ad € 10.625,00, oltre € 4.923,27 a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n.
11403/04 del 24.03.2004 resa dal Tribunale Civile di Roma, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Il chiamato ha aderito alla domanda di divisione ed alla domanda di Parte_2 attribuzione della somma corrispondete alla quota dei beni spettante ai convenuti.
L'intervenuta ha chiesto dichiarare lo scioglimento della comunione tra i _14 comproprietari e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. attribuirsi alla stessa la piena proprietà del Terreno (distinto al NCEU al foglio n. 694, particelle nn. Controparte_14
535 e 537), determinando il conguaglio da versare in favore dei convenuti.
3. Identificazione dei beni oggetto di causa.
Come già rilevato nella ordinanza di rimessione sul ruolo nella relazione CTU espletata dalla Ing.
i beni oggetto di causa sono stati così identificati: immobili siti in Comune di Persona_1
Fiumicino, località in via Monti dell' Ara ed in via Praia a Mare in zona di tipo _14 agricolo costituiti da:
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a) Abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale € 480,30;
b) Terreni identificati al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 (ettari due are sessantaquattro e centiare quarantasette),
c) Terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 692, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati) terreni agricoli della complessiva superficie catastale di
2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq.
Tuttavia vi è una discordanza tra i dati emersi dalla CTU ed i dati degli atti di permuta e di compravendita (basti considerare che nella relazione di C.T.U. il terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 è identificato al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 mentre nell'atto di compravendita stipulata tra la sig.ra e la il Parte_1 _14 terreno agricolo di h 2,64,47 è identificato in catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537).
Inoltre, vi è discordanza tra i lotti identificati dal CTU e i beni di cui le parti chiedono l'assegnazione in quanto nelle domande di assegnazione:
- la ha chiesto assegnarsi la piena proprietà del terreno (distinto al NCEU al Controparte_14 foglio n. 694, particelle nn. 535 e 537), mentre nella relazione del CTU si è provveduto a determinare in euro 260.000 il valore dei terreni identificati al Foglio 694, part.lle n. 535, 536, 537
e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima;
- le sig.re e hanno chiesto assegnarsi la piena proprietà, in Controparte_1 Controparte_2 comune per quote uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara _14 distinto in Catasto al Foglio n. 688, e delle particelle 688, 690 e 692 mentre nella relazione del
CTU oltre al lotto costituito dalla abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, vi sono i terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 402 e 403 costituiti da terreni agricoli della complessiva superficie catastale di 2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq. e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima.
Le parti anche dopo tale ordinanza hanno sostanzialmente reiterato quanto da loro prospettato: gli attori e l'intervenuta hanno continuato ad affermare che la comunione Controparte_14 riguarda il terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto terreni al Foglio 694 _14 particelle 535 e 537 ed il fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara _14 distinto in Catasto al foglio n.688, particelle 688,690 e 692 ed hanno chiesto alla Controparte_14
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della piena proprietà del terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto terreni al _14
Foglio 694 particelle 535 e 537 e alle sig. re e della piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà, in comune per quote uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via _14
Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particelle 688,690 e 692 mentre i convenuti hanno confermato che i terreni oggetto di comunione - originariamente individuati al Foglio 694,
Particelle 10/p e 156/p -, siti nel Comune di Fiumicino, località Via Praia a Mare, _14 risultano attualmente “identificati al Foglio 694, part.lle n. 535, 536 e 537”; mentre il fabbricato rurale con pertinenza cortiliva oggetto di comunione - originariamente individuati al Foglio 688, particelle 143/p, 37/p e 288/p -, siti nel Comune di Fiumicino, località Via Monti _14 dell'Ara n. 26, è ora identificato come abitazione rurale identificata “al foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale €480,30” ed i terreni sempre
“identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 693, 402 e 403 /queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati)”.
Ritiene questo Giudice che rispetto ai terreni identificati al foglio 694 debba condividersi la prospettazione della situazione di fatto operata dagli attori.
Dalla documentazione in atti non risulta, infatti, che la sentenza del 28/6/2013-17/9/2013 n.
4825 oltre ad avere ad oggetto i terreni identificati al Foglio 694, part.lle n. 535 e 537 abbia riguardato la particella 536 né che vi sia una trascrizione del trasferimento relativo alla stessa.
Il riferimento contenuto nella relazione del CTU alla “VOLTURA D'UFFICIO del 17/09/2013 -
Pubblico ufficiale CORTE APPELLO Sede ROMA (RM) Repertorio 4825 SENTENZA
TRASLATIVA DA MOD.UNICO Voltura n. 81669.1/2013 - Pratica n.RM0992179 in atti dal
11/11/2013” non costituisce una trascrizione della sentenza ma solo una voltura catastale che, come tale, non costituisce prova del trasferimento del bene.
Analogamente deve escludersi che rientri in comunione particella al foglio n.688, n. 687 non riportata nella citata sentenza e non oggetto di alcuna trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
anche in questo caso l'“aggiornamento censuario” dell'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale di Roma Territorio Protocollo 2016/386744 del 20.06.2016, non costituisce prova del trasferimento del bene.
4. Identificazione delle quote
Le quote degli immobili in comproprietà in base alla sentenza 4825/13 della Corte di appello di
Roma, passata in giudicato erano le seguenti:
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- a 5/12; Parte_1
- a e 5/12; Controparte_1 Controparte_2
- a e quali eredi di 1/12; _10 CP_8 CP_9 Parte_8
- a , , e 1/12. Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3
Successivamente con atto di permuta, stipulato in data 22 febbraio 2022, con le sigg.re _1
e la sig.ra è divenuta proprietaria dei 10/12
[...] Controparte_2 Parte_1
(ovvero dei 120/144) del solo terreno agricolo, sito in Fiumicino (RM), loc. distinto in _14
Catasto terreni del medesimo comune al foglio 694, part. n. 535 e n. 537 mentre le signore e sono divenute proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Controparte_1 Controparte_2
Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particelle 380, sub. 4, particella _14
688, 690 e 692 (cfr. atto di permuta del 25 marzo 2022 depositato in atti).
Con successiva compravendita in data 25 marzo 2022, (giusto atto per notar in Roma, Per_5
Rep. 43084 e racc. 21837 in atti ), la sig.ra ha ceduto alla la Parte_1 _14 propria quota di 10/12 del terreno agricolo di h 2,64,47 identificato in catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537.
Pertanto sulla base di tali atti e della citata sentenza:
- la è proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) del solo terreno agricolo, sito Controparte_14 in Fiumicino (RM), loc. distinto in Catasto terreni del medesimo comune al foglio _14
694, part. n. 535 e n. 537
- le signore e sono proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Controparte_1 Controparte_2
Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particella 380, sub. 4 con _14 sovrastante appartamento, e delle particelle 688, 690 e 692;
- è proprietaria dei 5/12 degli immobili identificati al Foglio 688, Part. 689, Parte_1
691, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati)
- e sono proprietarie dei 5/12 degli immobili identificati al Controparte_1 Controparte_2
Foglio 688, Part. 689, 691, 402 e 403
- e quali eredi di sono proprietarie _10 CP_8 CP_9 Parte_8 dell'1/12 degli immobili oggetto di causa;
- , , e sono proprietari dell'1/12 Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 degli immobili oggetto di causa.
5. Improcedibilità parziale della domanda di divisione
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Il consulente tecnico ha accertato che gli immobili identificati al foglio 688 particelle 403 e 690 presentano “fabbricati privi di titolo edilizio oltre a ricoveri attrezzi, gallinai, opere che sono da ritenersi abusive”.
Rispetto agli immobili nei quali sono state riscontrate difformità urbanistiche, terreni “identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 693, 402 e 403” deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione.
In mancanza di una domanda specifica limitata alla parte del terreno che non presenta difformità non può procedersi allo scioglimento della comunione sullo stesso.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
15 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
16 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
17 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la
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domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete (cfr. in tal senso, di recente Cass. 7 novembre 2024 n. 28666).
6. Lo scioglimento della comunione sui beni residui.
E' invece ammissibile lo scioglimento della comunione relativa a:
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a) Abitazione rurale, sito in Fiumicino loc. Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al _14 foglio n.688, particella 688;
b) Terreni identificati siti nel Comune di Fiumicino, località Via Praia a Mare, distinti _14 in Catasto al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo
Per entrambi i beni è stata formulata istanza di assegnazione senza che i convenuti abbiano formulato opposizioni sul punto essendosi limitati a chiedere il versamento della somma dovuta a titolo di conguaglio.
Pertanto deve assegnarsi alle signore e l'abitazione rurale, sita in Controparte_1 CP_2
Fiumicino loc. Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particella 688 e _14 devono assegnarsi alla i terreni siti nel Comune di Fiumicino, località Controparte_14 _14
Via Praia a Mare, distinti in Catasto identificati al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo.
La valutazione operata dal CTU si può condividere essendo esente da vizi logici o tecnici.
La consulente in particolare ha precisato di non aver applicato i parametri valutativi normali ma ha provveduto ad adeguarli per allinearli all'immobile in esame, le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media in quanto lo stato dell'immobile, in esame, si deve considerare mediocre qualora siano in scadenti condizioni, come nel caso in esame, l'impianto di riscaldamento e quello idrico sanitario ed in condizioni mediocri l'impianto elettrico ed il coefficiente di vetustà si è calcolato sulla base della data di acquisto dell'immobile in cui furono effettuati interventi di straordinaria manutenzione.
Il valore dell'immobile costituito dai terreni identificati al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo è di euro 224.000.
La è proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) di tale terreno agricolo. Controparte_14
Pertanto per ottenere l'assegnazione in via esclusiva di tali terreni la deve versare Controparte_14
a titolo di conguaglio a e la somma di euro 18.666,67 ed a _10 CP_8 CP_9
, e la somma di euro Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3
18.666,67.
Il valore dell'immobile costituito dall'abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano
T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale € 480,30 è di euro 115.000.
Le signore e sono proprietarie dei 10/12 (ovvero dei 120/144) Controparte_1 Controparte_2 di tale abitazione rurale.
Pertanto per ottenere l'assegnazione in via esclusiva di tale immobile le signore e Controparte_1 devono versare a titolo di conguaglio a e Controparte_2 _10 CP_8 CP_9
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la somma di euro 9.583,33 ed a , , e Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 la somma di euro 9.583,33.
[...]
7. Indennità di occupazione
Sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione formulata dalla parte convenuta deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino
a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e cosi il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
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L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
Nel caso in esame la richiesta della parte convenuta è stata formulata con la domanda riconvenzionale formulata in questo giudizio
Poiché il canone di locazione dell'immobile costituito dall'abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, è di euro 400,00 mensili le signore e devono Controparte_1 Controparte_2 versare a titolo di indennità di occupazione a e la somma di _10 CP_8 CP_9 euro 2.833,33 (400/12*85 mesi) ed a , , e Controparte_7 Controparte_15 _16
la somma di euro 2.833,33 (400/12*85 mesi). CP_3
Poiché il canone di locazione dell'immobile costituito dai terreni identificati al Foglio 694, part. n.
535 e 537 è di euro 3.800 annui pari a 316,67 mensili la deve versare a titolo di Controparte_14 indennità di occupazione a e la somma di euro 2.243,08 _10 CP_8 CP_9
(316,67/12*85 mesi) ed a , , e Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 la somma di euro 2.243,08.
8. Spese
Considerato che non vi era stata opposizione alla domanda di divisione formulata dagli attori, che la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti è stata accolta, che l'eccezione formulata dai convenuti di inammissibilità della domanda di divisione relativamente ai beni che presentano
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abusi edilizi è fondata ma che il contrasto sulla individuazione dei beni oggetto della comunione ha visto prevalere la tesi sostenuta dalla parte attrice si deve ritenere che vi sia soccombenza reciproca e, pertanto le spese, comprese quelle di CTU, devono essere compensate tra le parti con conseguente restituzione alla parte che le ha versate delle somme anticipate al CTU in eccedenza rispetto alla propria quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 382 del 2018 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di divisione dei terreni via Praia a Mare, distinti _14 in Catasto terreni al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 693, 402 e 403;
2) accoglie la domanda di scioglimento della comunione relativa agli altri beni immobili e assegna:
- alle signore e l'abitazione rurale, sita in Fiumicino loc. Via Controparte_1 CP_2 _14
Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particella 688;
- alla i terreni siti nel Comune di Fiumicino, località Via Praia a Mare, Controparte_14 _14 distinti in Catasto identificati al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo.
3) dispone il versamento da parte delle signore e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 conguaglio a e della somma di euro 9.583,33 oltre interessi _10 CP_8 CP_9 legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo ed a , Controparte_7 [...]
e la somma di euro 9.583,33 oltre interessi legali dalla _15 _16 CP_3 data di pubblicazione della sentenza al saldo;
4) dispone il versamento da parte della a titolo di conguaglio a Controparte_14 _10 [...]
e della somma di euro 18.666,67 oltre interessi legali dalla data di CP_8 CP_9 pubblicazione della sentenza al saldo ed a , , Controparte_7 Controparte_15 _16
e la somma di euro 18.666,67 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della CP_3 sentenza al saldo;
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Roma 2 la trascrizione della presente sentenza;
6) accoglie la domanda riconvenzionale relativa alla indennità di occupazione degli immobili in comunione e condanna e a versare a titolo di conguaglio a Controparte_1 Controparte_2
e la somma di euro 2.833,33 ed a , _10 CP_8 CP_9 Controparte_7 [...]
e la somma di euro 2.833,33 e la a _15 _16 CP_3 Controparte_14
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versare a titolo di indennità di occupazione a e la somma di _10 CP_8 CP_9 euro 2.243,08 ed a , e la Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 somma di euro 2.243,08 il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio con conseguente restituzione, alla parte che le ha versate, delle somme anticipate al CTU in eccedenza rispetto alla propria quota.
Civitavecchia 12 giugno 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382 R.G. dell'anno 2018 tra rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Antinucci giusta delega in atti Parte_1
- ATTRICE –
e e rappresentate e difesa dall'Avv. Riccardo Pedrazzi giusta Controparte_1 Controparte_2 delega in atti
ATTRICI nonchè
, rappresentati e difesi dall'Avv. Davide CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Mensa
CONVENUTI
e
nella qualità di unico erede del SI. rappresentato e difeso Controparte_6 Controparte_7 dell'avv. Massimiliano Morichi
CONVENUTO nonchè
in proprio e nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra e CP_8 CP_9
rappresentata e difesa dell'Avv. Caterina Bindocci _10
CONVENUTA
e
, , , , contumaci; Controparte_11 _12 _13 _12
CONVENUTI nonché TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Antinucci giusta delega in atti Parte_2
- CHIAMATO –
E con unico socio, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_14
Emanuele Nati
INTERVENUTA
Oggetto: divisione
Conclusioni:
Per le attrici e : Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
“Voglia il Tribunale dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.720
- attribuire alla sig.ra la piena proprietà del terreno di ettari 2,54 sito in Parte_1 _14 distinto in catasto terreni al Foglio 694 particelle 535 e 537
- attribuire alle sig. e la piena proprietà, in comune per quote uguali, del Parte_3 Controparte_2 fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particelle _14
688,690 e 692;
- in subordine, nel denegato caso di reiezione dell'istanza ex art. 720 c.c. disporre la divisione tra le parti secondo le quote indicate nella sentenza della Corte di Appello Civile di Roma, portante il numero 4285/2013 con conseguente assegnazione in proprietà in favore dei condividenti nelle quote indicate, libere da pesi, vincoli, oneri e gravami;
- condannare i convenuti che si oppongono all'accoglimento delle domande proposte, in solido al pagamento delle spese di lite, in favore delle attrici”
Per i convenuti , , : CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Voglia l'On.le Tribunale di Civitavecchia adito, rigettato tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
1. dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive, con esclusione, per l'effetto, degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio 688 e alla particella 690 del foglio 688, in quanto ritenuti non divisibili e che pertanto rimarranno in comunione;
2 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
2. per l'effetto condannare in solido – tenuto conto della effettiva consistenza dei beni in comunione e della richiesta di parte attrice di attribuzione della piena proprietà anche ex art. 720 c.c. degli immobili considerati divisibili – le sigg.re , e e/o per quest'ultima la Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 Controparte_14 quale successore a titolo particolare, al pagamento in favore dei SI.ri e Controparte_5 CP_3 CP_4
della somma di € 16.200,00, pari a 2/48 dell'intero, di cui € 8.100,00 (1/48) in favore dei SI.ri
[...]
e ed € 8.100,00 (1/48) in favore della SI.ra ovvero delle Controparte_5 Controparte_4 CP_3 diverse somme ritenute di giustizia.
3. in accoglimento della domanda in via riconvenzionale degli scriventi convenuti, condannare, congiuntamente e/o disgiuntamente, i SI.ri , e quali effettivi occupanti ed Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, in via esclusiva ed ininterrotta dal 02.02.2008, al pagamento in favore degli stessi SI.ri e dell'ulteriore somma di Controparte_5 CP_3 Controparte_4
€ 7.200.00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità di occupazione e/o risarcimento danni.
4. condannare in solido i SI.ri , , e/o la Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 _14
al rimborso in favore del SI. della somma di € 720,00 dallo stesso, anche per conto
[...] Controparte_5 delle SI.re e , al CTU, Ing. corrisposta (come da CP_3 Controparte_4 Persona_1 documentazione depositata in atti con note del 16.01.2024), al pagamento, in quota parte processuale, del compenso liquidato in favore dello stesso dall'Ill.mo Giudicante, ovvero, in subordine, compensare tra le Parti il suddetto importo, dichiarando che nulla è più dovuto a tale titolo dagli scriventi convenuti
In ogni caso con vittoria di ulteriori spese e compensi del presente giudizio, oltre a spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per il convenuto : Controparte_6
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
1. Dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive (con esclusione quindi degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio
688 e alla particella 690 del foglio 688 in quanto ritenuti non divisibili);
2. Per l'effetto, tenuto conto della effettiva consistenza dei beni in comunione e della richiesta di parte attrice di attribuzione della piena proprietà anche ex art. 720 c.c. degli immobili considerati divisibili, condannare in solido tra loro i SI.ri , Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
e/o la (quale successore a titolo particolare della SI.ra
[...] _14 Parte_1
al pagamento in favore del SI. quale unico erede del SI.
[...] Controparte_6 CP_7
3 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
(quale titolare di una quota pari 1/48 dell'intero compendio da dividere), della somma di euro CP_3
8.100,00 ovvero di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre rivalutazione ed interessi;
3. In via riconvenzionale in accoglimento della domanda proposta dal concludente, condannare altresì i SI.ri
, nonché il SI. , quali Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 effettivi ed esclusivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, in solido tra loro al pagamento in favore del SI. quale unico erede del SI. della Controparte_6 Controparte_7 ulteriore somma di euro 3.600,00 oltre rivalutazione e interessi dal 02/02/2008 a titolo di risarcimento danni
e/o indennità di occupazione;
4. Condannare altresì i SI.ri , , Controparte_2 Controparte_1 [...]
e/o la al rimborso in favore del SI. della Parte_1 _14 Controparte_6 ulteriore somma di euro 630,53.quale maggior somma dallo stesso anticipata per il pagamento del compenso del
CTU, Ing. Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori.”
Per la convenuta : CP_8
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) Dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive (con esclusione quindi degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio
688 e alla particella 690 del foglio 688 in quanto ritenuti non divisibili).
2) Per l'effetto, attribuire ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. alla sig.ra la piena Parte_1 proprietà del terreno di ha 2.91.49 sito in in via Praia a Mare, distinto in Catasto terreni al Foglio _14
694 Particelle attuali nn. 535, 536 e 537 ed alle sigg.re e la piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà, in comune per quote uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara n. _14
26 distinto in Catasto al Foglio 688 Particelle attuali n. 687, 688, 689, 690, 691 e 692, nonché Particelle nn.
380, 402 e 403, e, per l'effetto, disporre che venga liquidata dalle assegnatarie ed in favore delle odierne comparenti la quota pari ad 1/12 da quantificarsi nella misura non inferiore ad € 55.186,25.
3) In via riconvenzionale, accertare il diritto delle odierne comparenti ad ottenere altresì dai sigg.ri _1
, e quali effettivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio
[...] Controparte_2 Parte_2 immobiliare per cui è causa, l'indennità per l'utilizzo esclusivo ed ininterrotto sin dal decesso dell'originario dante causa, deceduto ab intestato il 24.08.1986, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e Persona_2 comunque parametrata alla quantificazione calcolata dal Ctp Dott. nell'ultimo decennio Parte_4 nell'importo complessivo non inferiore ad € 10.625,00, oltre € 4.923,27 a titolo di spese di lite liquidate nella
4 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
sentenza n. 11403/04 del 24.03.2004 resa dal Tribunale Civile di Roma, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
4) Condannare altresì i SI.ri , , e/o la Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 _14 al rimborso in favore delle sigg.re e della somma di euro 630,53
[...] Parte_5 Parte_6 Pt_7 quale maggior somma dallo stesso anticipata per il pagamento del compenso del CTU, Ing. Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per il chiamato : Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattese le eccezioni, difese, domande riconvenzionali avversarie
- dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari, e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720
c.c.
- attribuire alle sig.re e la piena proprietà, in comune per quote uguali, del Controparte_1 Controparte_2 fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particelle _14
688, 690 e 692;
- attribuire ai convenuti una somma, fissata nell'importo stabilito dalla CTP del Dott. quale indennizzo Per_3 per i 2/12 del valore del compendio immobiliare attribuito alle sig.re ed Controparte_1 Controparte_2
- in subordine, nel denegato caso di reiezione dell'istanza ex art. 720 c.c. disporre la divisione tra le parti secondo le quote indicate nella sentenza della Corte di Appello Civile di Roma, portante il numero 4285/2013, con conseguente assegnazione in proprietà in favore dei condividenti nelle quote indicate, libere da pesi,vincoli, oneri e gravami;
- condannare i convenuti che si oppongono all'accoglimento delle domande proposte, in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore delle attrici
Per l'intervenuta _14
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e per i motivi indicati in narrativa: in via principale, nel merito, previa ammissione del presente intervento: dichiarare lo scioglimento della comunione tra i comproprietari e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. attribuire alla la piena _14 proprietà del Terreno (distinto al NCEU al foglio n. 694, particelle nn. 535 e 537), determinando il conguaglio da versare in favore dei convenuti;
in subordine, nella denegata ipotesi di reiezione dell'istanza ex art. 720 c.c.: disporre la divisione in natura del
Terreno, provvedendo al relativo frazionamento ed attribuendo alla la quota corrispondente ai 10/12 _14
5 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'intera proprietà, libera da pesi, vincoli, oneri e gravami;
in via istruttoria: ammettere la produzione documentale in atti;
in ogni caso: con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite, ove si oppongano alle rassegnate conclusioni”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. P remessa
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, le signore , Controparte_1 convenivano in giudizio , , Controparte_2 Controparte_7 CP_3 Controparte_4
, e , , Controparte_5 CP_8 CP_9 _10 Controparte_11 _12
, , formulando le conclusioni sopra riportate e premettendo che: _13 _12
“
1 - con sentenza in date 28.6/17.9.2013 portante il numero di R.G. 4825/2013 (doc.1) la Corte di Appello di Roma, sezione seconda civile, nel giudizio portante il numero di R.G. 8754/2004 in accoglimento dell'appello disponeva il trasferimento del terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto al Foglio 694, particella _14
10/p e 156/p e del fabbricato rurale con pertinenza cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in _14
Catasto al Foglio n. 688, part 143/p e 37/p 288/p conformemente alle seguenti quote: 5/12 a Parte_1
5/12 a e , 1/12 agli eredi di e segnatamente
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_8 Pt_7
, e 1/12 agli eredi di e segnatamente
[...] CP_8 CP_9 Parte_1 Controparte_7
, Controparte_15 _16 CP_3
2 - che la consistenza e l'individuazione del compendio immobiliare da dividere tra i coeredi è pacifico e accettato da tutte le parti, mentre risultava problematica la trascrizione del titolo atteso che i dati catastali erano parzialmente incerti;
3 – in ragione di ciò le attrici, d'accordo con la società venditrice, hanno dato incarico a tecnico di comune fiducia, geom. il quale ha realizzato il frazionamento catastale, approvato dalla P.A.; Persona_4
4 - che a seguito del frazionamento il terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto al Foglio 694, _14 particella 10/p e 156/p risulta mutato solo nell'individuazione delle particelle che attualmente risultano essere contraddistinte dai numeri 535 e 537 ed il fabbricato rurale con pertinenza cortiliva sito in Via Monte _14 dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, part 143/p e 37/p 288/p risulta mutato solo nell'individuazione delle particelle che attualmente risultano essere contraddistinte dai numeri 688, 690 e 692;
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5 – a seguito di istanza delle odierne attrici la suddetta sentenza è stata corretta nel senso indicato dal nuovo frazionamento, con ordinanza della medesima Sezione seconda civile della Corte di Appello in date
14.3/24.3.2017;
6- che la suddetta sentenza non è stata gravata per cassazione ed è quindi passata in giudicato;
7- nelle more sono venuti a mancare alcuni dei condividenti, ed in particolare: - , deceduta in Controparte_15 data 28.3.2016 ed a lei sono succeduti quali unici eredi e - Controparte_4 Controparte_5 _16 deceduto in data 25.5.2014 ed a lui sono succeduti come unici eredi , e Controparte_11 _12
- è stato raggiunto accordo tra le attrici, titolari dei 10/12 in comune della proprietà da dividere, _13 di chiedere l'attribuzione dell'intero compendio immobiliare oggetto del presente giudizio, per poi chiedere al
Tribunale di voler attribuire alla sig.ra del terreno di ettari 2,54 sito in Parte_1 _14 distinto in catasto terreni al Foglio 694, particelle 535 e 537 e di voler attribuire alle sig.re e Controparte_1 del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Controparte_2 _14
Foglio n. 688, particelle 688, 690 e 692;
- in data 25 luglio 2017 è stato esperito il tentativo di conciliazione, obbligatorio per legge, concluso con esito negativo”.
Si costituivano , , , nella qualità di CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 unico erede del SI. nel frattempo deceduto, e in proprio e nella Controparte_7 CP_8 qualità di amministratore di sostegno della sig.ra e i quali non si CP_9 _10 opponevano alla richiesta delle attrici di assegnazione del compendio immobiliare ex art. 720 c.c.
e chiedevano la chiamata in causa del sig. . Parte_2
Non si costituivano , , , dei quali Controparte_11 _12 _13 _12 era dichiarata la contumacia.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del sig. , il quale si costituiva Parte_2 contestando specificamente la domanda svolta nei suoi confronti.
Nelle more del giudizio la sig.ra cedeva alla la propria quota Parte_1 _14 di proprietà ( 120/144) del terreno agricolo ed a seguito della cessione la si _14 costituiva in giudizio.
Veniva disposta CTU al fine della valutazione degli immobili e, quindi la causa passava alla decisione del Tribunale.
Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 questo Tribunale disponeva rimettersi la causa sul ruolo con la seguente motivazione:
7 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
“premesso che nella relazione CTU espletata dalla Ing. i beni oggetto di causa sono stati così Persona_1 identificati: immobili siti in Comune di Fiumicino, località in via Monti dell' Ara ed in via Praia a _14
Mare in zona di tipo agricolo costituiti da:
a) Abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale €
480,30;
b) Terreni identificati al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 (ettari due are sessantaquattro e centiare quarantasette),
c) Terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 692, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati) terreni agricoli della complessiva superficie catastale di 2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq. che le quote di tali immobili in comproprietà erano in base alla sentenza 4825/13 della Corte di appello di
Roma, passata in giudicato erano le seguenti:
- a 5/12; Parte_1
- a e 5/12; Controparte_1 Controparte_2
- a , e quali eredi di , 1/12; _10 CP_8 CP_9 Parte_8
- a , e 1/12; Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 che successivamente con atto di permuta, stipulato in data 22 febbraio 2022, con le sigg.re e Controparte_1
la sig.ra è divenuta proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) del Controparte_2 Parte_1 solo terreno agricolo, sito in Fiumicino (RM), loc. distinto in Catasto terreni del medesimo comune al _14 foglio 694, part. n. 535 e n. 537 mentre le signore e sono divenute Controparte_1 Controparte_2 proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, _14 particelle 380, sub. 4, particella 688, 690 e 692 (cfr. atto di permuta del 25 marzo 2022 depositato in atti); che con successiva compravendita in data 25 marzo 2022, (giusto atto per notar in Roma, Rep. 43084 e Per_5 racc. 21837 in atti ), la sig.ra ha ceduto alla la propria quota di 10/12 Parte_1 _14 del terreno agricolo di h 2,64,47 identificato in catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537; che pertanto sulla base di tali atti e della citata sentenza:
- la è proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) del solo terreno agricolo, sito in Fiumicino Controparte_14
(RM), loc. distinto in Catasto terreni del medesimo comune al foglio 694, part. n. 535 e n. 537 _14
- le signore e sono proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Via Controparte_1 Controparte_2 _14
Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particella 380, sub. 4 con sovrastante appartamento, e delle particelle 688, 690 e 692;
8 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- è proprietaria dei 5/12 dei terreni identificati al Foglio 694, part. n. 536 e al Foglio CP_2 Parte_1
688, Part. 687, 689, 691, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati)
- e sono proprietarie dei 5/12 dei terreni identificati al Foglio 694, part. n. Controparte_1 Controparte_2
536 e al Foglio 688, Part. 687, 689, 691, 402 e 403;
- , e quali eredi di , sono proprietarie dell'1/12 degli _10 CP_8 CP_9 Parte_8 immobili oggetto di causa;
- , e sono proprietari dell'1/12 degli Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 immobili oggetto di causa;
considerato in primo luogo che vi è una discordanza tra i dati emersi dalla CTU ed i dati degli atti di permuta e di compravendita (basti considerare che nella relazione di C.T.U. il terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 è identificato al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 mentre nell'atto di compravendita stipulata tra la sig.ra e la il terreno agricolo di h 2,64,47 è identificato in Parte_1 _14 catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537); che, inoltre, vi è discordanza tra i lotti identificati dal CTU e i beni di cui le parti chiedono l'assegnazione in quanto nelle domande di assegnazione:
- la ha chiesto assegnarsi la piena proprietà del terreno (distinto al NCEU al foglio n. 694, Controparte_14 particelle nn. 535 e 537), mentre nella relazione del CTU si è provveduto a determinare in euro 260.000 il valore dei terreni identificati al Foglio 694, part.lle n. 535, 536, 537 e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima;
- le sig.re e hanno chiesto assegnarsi la piena proprietà, in comune per quote Controparte_1 Controparte_2 uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. _14
688, e delle particelle 688, 690 e 692 mentre nella relazione del CTU oltre al lotto costituito dalla abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, vi sono i terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689,
690, 691, 402 e 403 costituiti da terreni agricoli della complessiva superficie catastale di 2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq. e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima;
ritenuto che
, allo stato, in considerazione di tali divergenze, non può procedersi alla assegnazione dei beni, ma si potrebbe, quindi, solo procedere alla divisione mediante vendita dei beni stessi;
che tale soluzione sarebbe in contrasto con quanto richiesto da tutte le parti del giudizio;
che, in tale situazione, appare indispensabile rimettere la causa sul ruolo per sentire le parti per operare una più compiuta ricostruzione delle quote dei beni appartenenti ai comproprietari, per consentire il contraddittorio delle parti sulle questioni rilevate d'ufficio e convocare il CTU per una eventuale integrazione della relazione”.
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Veniva disposta ed espletata la CTU integrativa della perizia ed all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio
Sulla base delle conclusioni delle parti le domande formulate sono le seguenti:
1) domanda formulata dalle attrici di scioglimento della comunione tra i comproprietari e conseguente attribuzione
-alla sig.ra e poi alla della piena proprietà del terreno di Parte_1 Controparte_14 ettari 2,54 sito in distinto in catasto terreni al Foglio 694 particelle 535 e 537 _14 alle sig. re e della piena proprietà, in comune per quote uguali, Controparte_1 Controparte_2 del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio _14
n.688, particelle 688,690 e 692;
2) domanda formulata dai convenuti , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
di scioglimento della comunione tra i comproprietari in relazione agli immobili ritenuti
[...] divisibili perché privi di opere abusive, con esclusione, quindi, degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio 688 e alla particella 690 del foglio 688, in quanto ritenuti non divisibili e che pertanto rimarranno in comunione con condanna in solido delle sigg.re CP_2
e e/o per quest'ultima la quale
[...] Controparte_1 Parte_1 Controparte_14 successore a titolo particolare, al pagamento in favore dei SI.ri , e Controparte_5 CP_3
della somma di € 16.200,00, pari a 2/48 dell'intero, di cui € 8.100,00 (1/48) in Controparte_4 favore dei SI.ri e ed € 8.100,00 (1/48) in favore della SI.ra Controparte_5 Controparte_4
ed in favore del SI. quale unico erede del SI. CP_3 Controparte_6 CP_7 quale titolare di una quota pari 1/48 dell'intero compendio da dividere), della somma
[...] di euro 8.100,00 oltre rivalutazione ed interessi;
3) domanda formulata dai convenuti , e CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
di condanna dei SI.ri e , quali
[...] Controparte_2 Controparte_1 Parte_2 effettivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per cui è causa, in via esclusiva ed ininterrotta dal 02.02.2008, al pagamento in favore degli stessi SI.ri P_
, e dell'ulteriore somma di € 7.200.00, oltre interessi e
[...] CP_3 Controparte_4 rivalutazione e del SI. quale unico erede del SI. della Controparte_6 Controparte_7 ulteriore somma di euro 3.600,00 oltre rivalutazione e interessi dal 02/02/2008;
10 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
4) adesione della convenuta allo scioglimento della comunione tra i comproprietari in CP_8 relazione agli immobili ritenuti divisibili perché privi di opere abusive (con esclusione quindi degli immobili identificati alle particelle 402 e 403 del foglio 688 e alla particella 690 del foglio 688 in quanto ritenuti non divisibili) con attribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. alla sig.ra della piena proprietà del terreno di ha 2.91.49 sito in via Praia Parte_1 _14
a Mare, distinto in Catasto terreni al Foglio 694 Particelle attuali nn. 535, 536 e 537 ed alle sigg.re e della piena proprietà, in comune per quote uguali, del Controparte_1 Controparte_2 fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara n. 26 distinto in Catasto al _14
Foglio 688 Particelle attuali n. 687, 688, 689, 690, 691 e 692, nonché delle Particelle nn. 380, 402
e 403, e liquidazione in favore di nella qualità di amministratore di sostegno della sig.ra CP_8
e della quota pari ad 1/12 da quantificarsi nella misura non inferiore ad CP_9 _10
€ 55.186,25;
5) domanda della convenuta di condanna dei sigg.ri , CP_8 Controparte_1 Controparte_2
e , quali effettivi occupanti ed utilizzatori dell'intero compendio immobiliare per Parte_2 cui è causa, all'indennità per l'utilizzo esclusivo ed ininterrotto sin dal decesso dell'originario dante causa, , deceduto ab intestato il 24.08.1986, per un importo complessivo non Persona_2 inferiore ad € 10.625,00, oltre € 4.923,27 a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza n.
11403/04 del 24.03.2004 resa dal Tribunale Civile di Roma, il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Il chiamato ha aderito alla domanda di divisione ed alla domanda di Parte_2 attribuzione della somma corrispondete alla quota dei beni spettante ai convenuti.
L'intervenuta ha chiesto dichiarare lo scioglimento della comunione tra i _14 comproprietari e per l'effetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.c. attribuirsi alla stessa la piena proprietà del Terreno (distinto al NCEU al foglio n. 694, particelle nn. Controparte_14
535 e 537), determinando il conguaglio da versare in favore dei convenuti.
3. Identificazione dei beni oggetto di causa.
Come già rilevato nella ordinanza di rimessione sul ruolo nella relazione CTU espletata dalla Ing.
i beni oggetto di causa sono stati così identificati: immobili siti in Comune di Persona_1
Fiumicino, località in via Monti dell' Ara ed in via Praia a Mare in zona di tipo _14 agricolo costituiti da:
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a) Abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale € 480,30;
b) Terreni identificati al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 (ettari due are sessantaquattro e centiare quarantasette),
c) Terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 692, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati) terreni agricoli della complessiva superficie catastale di
2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq.
Tuttavia vi è una discordanza tra i dati emersi dalla CTU ed i dati degli atti di permuta e di compravendita (basti considerare che nella relazione di C.T.U. il terreno agricolo della complessiva superficie catastale di ha 2,64,47 è identificato al Foglio 694, part. n. 535, 536, 537 mentre nell'atto di compravendita stipulata tra la sig.ra e la il Parte_1 _14 terreno agricolo di h 2,64,47 è identificato in catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537).
Inoltre, vi è discordanza tra i lotti identificati dal CTU e i beni di cui le parti chiedono l'assegnazione in quanto nelle domande di assegnazione:
- la ha chiesto assegnarsi la piena proprietà del terreno (distinto al NCEU al Controparte_14 foglio n. 694, particelle nn. 535 e 537), mentre nella relazione del CTU si è provveduto a determinare in euro 260.000 il valore dei terreni identificati al Foglio 694, part.lle n. 535, 536, 537
e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima;
- le sig.re e hanno chiesto assegnarsi la piena proprietà, in Controparte_1 Controparte_2 comune per quote uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara _14 distinto in Catasto al Foglio n. 688, e delle particelle 688, 690 e 692 mentre nella relazione del
CTU oltre al lotto costituito dalla abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, vi sono i terreni identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 402 e 403 costituiti da terreni agricoli della complessiva superficie catastale di 2.279,00 mq fabbricati rurali della complessiva superficie catastale di 858,00 mq. e non vi è quindi una piena corrispondenza tra il lotto di cui si chiede l'assegnazione ed il lotto oggetto di stima.
Le parti anche dopo tale ordinanza hanno sostanzialmente reiterato quanto da loro prospettato: gli attori e l'intervenuta hanno continuato ad affermare che la comunione Controparte_14 riguarda il terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto terreni al Foglio 694 _14 particelle 535 e 537 ed il fabbricato con area cortiliva sito in Via Monte dell'Ara _14 distinto in Catasto al foglio n.688, particelle 688,690 e 692 ed hanno chiesto alla Controparte_14
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della piena proprietà del terreno di ettari 2,54 sito in distinto in catasto terreni al _14
Foglio 694 particelle 535 e 537 e alle sig. re e della piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà, in comune per quote uguali, del fabbricato con area cortiliva sito in Via _14
Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particelle 688,690 e 692 mentre i convenuti hanno confermato che i terreni oggetto di comunione - originariamente individuati al Foglio 694,
Particelle 10/p e 156/p -, siti nel Comune di Fiumicino, località Via Praia a Mare, _14 risultano attualmente “identificati al Foglio 694, part.lle n. 535, 536 e 537”; mentre il fabbricato rurale con pertinenza cortiliva oggetto di comunione - originariamente individuati al Foglio 688, particelle 143/p, 37/p e 288/p -, siti nel Comune di Fiumicino, località Via Monti _14 dell'Ara n. 26, è ora identificato come abitazione rurale identificata “al foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale €480,30” ed i terreni sempre
“identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 693, 402 e 403 /queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati)”.
Ritiene questo Giudice che rispetto ai terreni identificati al foglio 694 debba condividersi la prospettazione della situazione di fatto operata dagli attori.
Dalla documentazione in atti non risulta, infatti, che la sentenza del 28/6/2013-17/9/2013 n.
4825 oltre ad avere ad oggetto i terreni identificati al Foglio 694, part.lle n. 535 e 537 abbia riguardato la particella 536 né che vi sia una trascrizione del trasferimento relativo alla stessa.
Il riferimento contenuto nella relazione del CTU alla “VOLTURA D'UFFICIO del 17/09/2013 -
Pubblico ufficiale CORTE APPELLO Sede ROMA (RM) Repertorio 4825 SENTENZA
TRASLATIVA DA MOD.UNICO Voltura n. 81669.1/2013 - Pratica n.RM0992179 in atti dal
11/11/2013” non costituisce una trascrizione della sentenza ma solo una voltura catastale che, come tale, non costituisce prova del trasferimento del bene.
Analogamente deve escludersi che rientri in comunione particella al foglio n.688, n. 687 non riportata nella citata sentenza e non oggetto di alcuna trascrizione presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
anche in questo caso l'“aggiornamento censuario” dell'Agenzia delle Entrate
- Ufficio Provinciale di Roma Territorio Protocollo 2016/386744 del 20.06.2016, non costituisce prova del trasferimento del bene.
4. Identificazione delle quote
Le quote degli immobili in comproprietà in base alla sentenza 4825/13 della Corte di appello di
Roma, passata in giudicato erano le seguenti:
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- a 5/12; Parte_1
- a e 5/12; Controparte_1 Controparte_2
- a e quali eredi di 1/12; _10 CP_8 CP_9 Parte_8
- a , , e 1/12. Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3
Successivamente con atto di permuta, stipulato in data 22 febbraio 2022, con le sigg.re _1
e la sig.ra è divenuta proprietaria dei 10/12
[...] Controparte_2 Parte_1
(ovvero dei 120/144) del solo terreno agricolo, sito in Fiumicino (RM), loc. distinto in _14
Catasto terreni del medesimo comune al foglio 694, part. n. 535 e n. 537 mentre le signore e sono divenute proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Controparte_1 Controparte_2
Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particelle 380, sub. 4, particella _14
688, 690 e 692 (cfr. atto di permuta del 25 marzo 2022 depositato in atti).
Con successiva compravendita in data 25 marzo 2022, (giusto atto per notar in Roma, Per_5
Rep. 43084 e racc. 21837 in atti ), la sig.ra ha ceduto alla la Parte_1 _14 propria quota di 10/12 del terreno agricolo di h 2,64,47 identificato in catasto al foglio 694 particella 535 e particella 537.
Pertanto sulla base di tali atti e della citata sentenza:
- la è proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) del solo terreno agricolo, sito Controparte_14 in Fiumicino (RM), loc. distinto in Catasto terreni del medesimo comune al foglio _14
694, part. n. 535 e n. 537
- le signore e sono proprietarie dei 10/12 dell'area sita in Controparte_1 Controparte_2
Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al Foglio n. 688, particella 380, sub. 4 con _14 sovrastante appartamento, e delle particelle 688, 690 e 692;
- è proprietaria dei 5/12 degli immobili identificati al Foglio 688, Part. 689, Parte_1
691, 402 e 403 (queste ultime due rappresentanti la corte dei fabbricati)
- e sono proprietarie dei 5/12 degli immobili identificati al Controparte_1 Controparte_2
Foglio 688, Part. 689, 691, 402 e 403
- e quali eredi di sono proprietarie _10 CP_8 CP_9 Parte_8 dell'1/12 degli immobili oggetto di causa;
- , , e sono proprietari dell'1/12 Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 degli immobili oggetto di causa.
5. Improcedibilità parziale della domanda di divisione
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Il consulente tecnico ha accertato che gli immobili identificati al foglio 688 particelle 403 e 690 presentano “fabbricati privi di titolo edilizio oltre a ricoveri attrezzi, gallinai, opere che sono da ritenersi abusive”.
Rispetto agli immobili nei quali sono state riscontrate difformità urbanistiche, terreni “identificati al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 693, 402 e 403” deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione.
In mancanza di una domanda specifica limitata alla parte del terreno che non presenta difformità non può procedersi allo scioglimento della comunione sullo stesso.
Il principio, già in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha trovato, di recente conferma dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 7 ottobre 2019, n. 25021) che ha affermato che “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
"possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
Non può aderirsi al diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo il quale l'improcedibilità della domanda non sussisterebbe per le difformità di scarsa importanza e eliminabili che farebbe riferimento ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione, sempre a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230) secondo la quale “può essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo ex articolo 2932 del codice civile a condizione che il vizio di regolarità urbanistica non oltrepassi la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, dovendosi distinguere, (…) tra ipotesi di abuso primario, relativo a beni immobili edificati o resi abitabili in assenza di concessione, e abuso secondario, caratterizzato dalla circostanza che solo una parte di unità immobiliare già esistente abbia subito modifica o mutamento di destinazione d'uso”.
Deve in primo luogo osservarsi che questa giurisprudenza della Corte di cassazione chiarisce come: “La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è ….. utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi
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……. previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili”.
I principi affermati dalla sentenza Cass. Sez. Un. n.25021/2019 non sembrano in ogni caso in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.
Bisogna prendere le mosse dal principio affermato nella sentenza n. 25021/2019 secondo cui gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.
La Corte di cassazione ha illustrato come di seguito i motivi di tale affermazione.
“Dal confronto tra la disposizione dell'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quella dell'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 risulta come soltanto nella prima gli "atti di scioglimento della comunione" sono espressamente contemplati tra quelli colpiti da nullità ove da essi non risultino le menzioni urbanistiche;
nella seconda disposizione (l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985), invece, nessun riferimento espresso vi è agli atti di scioglimento della comunione.
Questa mancata coincidenza tra il testo delle due disposizioni ha indotto in passato questa Corte ad affermare, facendo applicazione del canone interpretativo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", che l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 - a differenza di quanto vale per l'art. 17, comma 1, della stessa legge (ora art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001) - non è applicabile agli atti di scioglimento della comunione (Cass., Sez. 2,
n. 14764 del 13/07/2005); sicché nessuna comminatoria di nullità esisterebbe per gli atti di scioglimento della comunione di qualsiasi tipo (anche comunione ordinaria) relativa ad edifici abusivi, non sanati, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985.
Le Sezioni Unite ritengono che vi siano validi argomenti per rivedere tale conclusione.
In primo luogo, sul piano della interpretazione letterale, va considerata la diversa struttura semantica delle due disposizioni normative.
16 di 24 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Infatti, mentre l'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come prima l'art. 17, comma 1, della legge n. 47 del 1985) individua gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi (o a loro parti), per i quali commina la sanzione della nullità, avendo riguardo al loro effetto giuridico («trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione»), l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, invece, individua gli atti inter vivos per i quali commina la nullità avendo riguardo solo al loro "oggetto", richiedendo cioè che si tratti di «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti», prescindendo dal loro effetto giuridico (il richiamo all'effetto giuridico degli atti, contenuto nella locuzione «esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù», si rinviene nella disposizione solo con funzione eccettuativa, ossia per escludere, dal campo di applicazione della norma, gli atti costitutivi, modificativi ed estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù).
In sostanza, l'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 indica gli atti oggetto della comminatoria di nullità in modo ellittico e sintetico, attraverso l'amplissima formula «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali (...) relativi ad edifici o loro parti»; tale espressione, sul piano logico-semantico, risulta comprensiva di tutti gli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, qualunque effetto giuridico abbiano, eccettuati solo gli atti espressamente esclusi.
Pertanto, come - nella detta formula - devono ritenersi senza dubbio compresi gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto edifici o loro parti (anch'essi non espressamente previsti), così non vi sono ragioni per escludere – sul piano dell'interpretazione letterale - gli atti di scioglimento della comunione se e in quanto aventi ad oggetto edifici (o loro parti).
In secondo luogo, poi, sul piano della interpretazione teleologica e avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore, va considerato che sia l'art. 46 che l'art. 40 disciplinano comunque atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici abusivi o a loro parti.
Non potrebbe comprendersi, allora, in mancanza di espressa previsione di legge, perché lo scioglimento della comunione di un immobile abusivo e non sanabile dovrebbe ritenersi consentito per il solo fatto che il fabbricato sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; considerato, peraltro, che le sanzioni amministrative della demolizione dell'edificio abusivo e dell'acquisizione di esso al patrimonio del comune valgono anche per i fabbricati realizzati prima della entrata in vigore della detta legge.
Tantomeno potrebbe comprendersi perché dovrebbe essere vietata la compravendita o la costituzione di usufrutto relativamente ad un tale immobile e dovrebbe invece essere consentito lo scioglimento della comunione, pur se trattasi di comunione non ereditaria.
In entrambi i casi si è dinanzi ad un immobile edificato illecitamente e non ricondotto a legittimità sul piano amministrativo.
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La omogeneità delle situazioni non consente, in mancanza di una espressa previsione normativa, di concludere per una diversità di disciplina…….
La previsione - negli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985 - di un "unico" regime giuridico per ogni tipo di scioglimento di comunione comporta, in applicazione del canone interpretativo "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus", che lo scioglimento della comunione ereditaria, ove abbia ad oggetto fabbricati abusivi (o parti di essi), deve ritenersi sottoposto al medesimo trattamento giuridico ("comminatoria di nullità") previsto per lo scioglimento della comunione ordinaria.”.
Non pare si possa contestare la correttezza di tale ricostruzione poiché quest'ultima sembra ipotizzare l'applicazione al giudizio di divisione l'interpretazione formulata dalla Corte di cassazione in materia di atti di compravendita tra privati (e di trasferimento coattivo ex art. 2932
c.c.) secondo la quale il vizio di regolarità urbanistica non vizia l'atto (e consente il trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.) e, quindi, consente la divisione giudiziale.
Deve, tuttavia, osservarsi che la sentenza Cass. Sez. Un. 22 marzo 2019 n. 8230 ha ribadito che
"la nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta
a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile” e che “in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".
Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha anche precisato che il giudice ex art. 2932 c.c, non può emanare sentenza di trasferimento coattivo in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono requisiti richiesti a pena di nullità dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed integrano, altresì, una condizione dell'azione (Cass. 2 settembre
2020 n. 18195) e che nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare relativo ad un fabbricato già esistente, la conformità catastale oggettiva di cui all'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, costituisce una condizione dell'azione e deve formare oggetto di accertamento da parte del giudice, che non può accogliere la
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domanda ove la presenza delle menzioni catastali difetti al momento della decisione (Cass. 29 settembre 2020 n. 20526).
Sulla base di tali premesse deve valutarsi come applicare la disciplina citata a procedimenti come quello di scioglimento della comunione nei quali non vi è un atto privato di alienazione ma un provvedimento giudiziale di trasferimento del bene (decreto di trasferimento o provvedimento di assegnazione).
In tali provvedimenti non è prevista, ovviamente, alcuna dichiarazione di parte cosicché occorre stabilire quale sia il possibile contenuto dell'atto di trasferimento del bene emesso dal giudice con riferimento alla situazione urbanistico-edilizia del bene ed alla sia regolarità catastale.
Certamente nei provvedimenti emessi dal giudice si deve accertare l'esistenza della concessione edilizia o della concessione in sanatoria, la riferibilità della stessa all'immobile e la conformità catastale oggettiva non potendo certo il giudice della divisione redigere un atto privo di tali elementi né attestare circostanze non conformi a quanto risulta dalla documentazione in atti.
Da ciò deriva che se il giudice non solo ove riscontri la mancanza di tali documenti ma anche ove ne rileva l'inadeguatezza ad attestare la regolarità urbanistico edilizia del bene non può emettere il decreto di trasferimento o il provvedimento di assegnazione.
In sostanza è proprio per il carattere “testuale” della nullità prevista dalla legge e riaffermata anche dalla giurisprudenza di merito a far esclude che il giudice possa emettere i provvedimenti di assegnazione nel caso in cui risulti dagli atti l'esistenza di irregolarità urbanistico-edilizie o la non conformità catastale, non potendo ovviamente in tali casi inserire negli atti una dichiarazione non conforme alle risultanze del giudizio e dovendo, comunque, realizzare la funzione essenzialmente informativa nei confronti della parte acquirente propria della dichiarazione, richiedente la concreta riferibilità del titolo all'immobile oggetto dell'atto.
Né, come si è visto, sembra possibile distinguere tra variazioni essenziali e non essenziali del manufatto edificato, in quanto irrilevante al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, anche in considerazione della moltiplicazione dei titoli abilitativi previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire e della indeterminatezza del sistema delle nullità ove lo stesso fosse affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica difficilmente identificabili e sostanzialmente lasciate all'arbitrio dell'interprete (cfr. in tal senso, di recente Cass. 7 novembre 2024 n. 28666).
6. Lo scioglimento della comunione sui beni residui.
E' invece ammissibile lo scioglimento della comunione relativa a:
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a) Abitazione rurale, sito in Fiumicino loc. Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al _14 foglio n.688, particella 688;
b) Terreni identificati siti nel Comune di Fiumicino, località Via Praia a Mare, distinti _14 in Catasto al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo
Per entrambi i beni è stata formulata istanza di assegnazione senza che i convenuti abbiano formulato opposizioni sul punto essendosi limitati a chiedere il versamento della somma dovuta a titolo di conguaglio.
Pertanto deve assegnarsi alle signore e l'abitazione rurale, sita in Controparte_1 CP_2
Fiumicino loc. Via Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particella 688 e _14 devono assegnarsi alla i terreni siti nel Comune di Fiumicino, località Controparte_14 _14
Via Praia a Mare, distinti in Catasto identificati al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo.
La valutazione operata dal CTU si può condividere essendo esente da vizi logici o tecnici.
La consulente in particolare ha precisato di non aver applicato i parametri valutativi normali ma ha provveduto ad adeguarli per allinearli all'immobile in esame, le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media in quanto lo stato dell'immobile, in esame, si deve considerare mediocre qualora siano in scadenti condizioni, come nel caso in esame, l'impianto di riscaldamento e quello idrico sanitario ed in condizioni mediocri l'impianto elettrico ed il coefficiente di vetustà si è calcolato sulla base della data di acquisto dell'immobile in cui furono effettuati interventi di straordinaria manutenzione.
Il valore dell'immobile costituito dai terreni identificati al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo è di euro 224.000.
La è proprietaria dei 10/12 (ovvero dei 120/144) di tale terreno agricolo. Controparte_14
Pertanto per ottenere l'assegnazione in via esclusiva di tali terreni la deve versare Controparte_14
a titolo di conguaglio a e la somma di euro 18.666,67 ed a _10 CP_8 CP_9
, e la somma di euro Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3
18.666,67.
Il valore dell'immobile costituito dall'abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, piano
T-1, classe 4, vani 6.0, rendita catastale € 480,30 è di euro 115.000.
Le signore e sono proprietarie dei 10/12 (ovvero dei 120/144) Controparte_1 Controparte_2 di tale abitazione rurale.
Pertanto per ottenere l'assegnazione in via esclusiva di tale immobile le signore e Controparte_1 devono versare a titolo di conguaglio a e Controparte_2 _10 CP_8 CP_9
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la somma di euro 9.583,33 ed a , , e Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 la somma di euro 9.583,33.
[...]
7. Indennità di occupazione
Sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione formulata dalla parte convenuta deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 marzo 2014 n. 6178) ha ritenuto che: “Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
peraltro fino
a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto
l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”.
In generale, quindi, quando risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso.
In presenza di una situazione di comproprietà vi è il diritto di usare il fabbricato sicché deve affermarsi l'obbligo dei convenuti di comportarsi in modo da non rendere impossibile, e ingiustificatamente più gravoso, l'uso del singolo e cosi il loro dovere di quell'attiva cooperazione necessaria per l'uso del bene comune.
L'art. 1102 c.c. stabilisce che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Quindi, ciascun comproprietario può godere dell'immobile comune anche senza aver acquisito il previo consenso degli altri comproprietari, purché l'uso che egli ne faccia non precluda agli altri partecipanti il godimento dell'immobile.
L'uso che i comproprietari possono fare dell'immobile non deve essere necessariamente paritetico.
Ciò che rileva ai fini del rispetto dell'art. 1102 c.c. è, infatti, che le modalità di godimento riconosciute a ciascun comproprietario siano tali da consentirgli di soddisfare le sue esigenze.
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L'art. 1102 c.c. può, quindi, dirsi violato nei casi in cui l'uso di un immobile da parte di un comproprietario escluda totalmente il diritto dell'altro comproprietario di godere in qualche modo dell'immobile.
Occorre però precisare che il diritto di godimento viene leso non solo rendendo impossibile lo stesso uso da parte degli altri comproprietari, ma, più in generale, impedendo loro una qualsiasi altra forma di godimento del bene come potrebbe essere concederlo in locazione o venderlo.
L'uso esclusivo è fonte di responsabilità solo se ingiustificato: gli altri comproprietari, cioè, non devono essere rimasti inerti né avere acconsentito in modo certo ed inequivoco all'uso esclusivo.
Deve quindi sussistere, non in astratto ma in concreto, un loro interesse all'esercizio del diritto di godimento. Questo significa che l'uso del bene comune da parte di un comproprietario di per sé non lede l'altro comproprietario che non voglia godere dell'immobile o non abbia necessità di goderne in pari misura.
Il comproprietario che si ritenga leso nel suo diritto di godimento dovrà quindi, non appena avrà avuto contezza della circostanza, contestare l'abuso da parte del comproprietario che goda interamente ed in via esclusiva dell'immobile.
Nel caso in esame la richiesta della parte convenuta è stata formulata con la domanda riconvenzionale formulata in questo giudizio
Poiché il canone di locazione dell'immobile costituito dall'abitazione rurale, foglio 688, part. 380, subalterno 4, è di euro 400,00 mensili le signore e devono Controparte_1 Controparte_2 versare a titolo di indennità di occupazione a e la somma di _10 CP_8 CP_9 euro 2.833,33 (400/12*85 mesi) ed a , , e Controparte_7 Controparte_15 _16
la somma di euro 2.833,33 (400/12*85 mesi). CP_3
Poiché il canone di locazione dell'immobile costituito dai terreni identificati al Foglio 694, part. n.
535 e 537 è di euro 3.800 annui pari a 316,67 mensili la deve versare a titolo di Controparte_14 indennità di occupazione a e la somma di euro 2.243,08 _10 CP_8 CP_9
(316,67/12*85 mesi) ed a , , e Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 la somma di euro 2.243,08.
8. Spese
Considerato che non vi era stata opposizione alla domanda di divisione formulata dagli attori, che la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti è stata accolta, che l'eccezione formulata dai convenuti di inammissibilità della domanda di divisione relativamente ai beni che presentano
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abusi edilizi è fondata ma che il contrasto sulla individuazione dei beni oggetto della comunione ha visto prevalere la tesi sostenuta dalla parte attrice si deve ritenere che vi sia soccombenza reciproca e, pertanto le spese, comprese quelle di CTU, devono essere compensate tra le parti con conseguente restituzione alla parte che le ha versate delle somme anticipate al CTU in eccedenza rispetto alla propria quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 382 del 2018 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di divisione dei terreni via Praia a Mare, distinti _14 in Catasto terreni al Foglio 688, Part. 687, 688, 689, 690, 691, 693, 402 e 403;
2) accoglie la domanda di scioglimento della comunione relativa agli altri beni immobili e assegna:
- alle signore e l'abitazione rurale, sita in Fiumicino loc. Via Controparte_1 CP_2 _14
Monte dell'Ara distinto in Catasto al foglio n.688, particella 688;
- alla i terreni siti nel Comune di Fiumicino, località Via Praia a Mare, Controparte_14 _14 distinti in Catasto identificati al Foglio 694, part. n. 535, 537 terreno agricolo.
3) dispone il versamento da parte delle signore e a titolo di Controparte_1 Controparte_2 conguaglio a e della somma di euro 9.583,33 oltre interessi _10 CP_8 CP_9 legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo ed a , Controparte_7 [...]
e la somma di euro 9.583,33 oltre interessi legali dalla _15 _16 CP_3 data di pubblicazione della sentenza al saldo;
4) dispone il versamento da parte della a titolo di conguaglio a Controparte_14 _10 [...]
e della somma di euro 18.666,67 oltre interessi legali dalla data di CP_8 CP_9 pubblicazione della sentenza al saldo ed a , , Controparte_7 Controparte_15 _16
e la somma di euro 18.666,67 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della CP_3 sentenza al saldo;
5) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di Roma 2 la trascrizione della presente sentenza;
6) accoglie la domanda riconvenzionale relativa alla indennità di occupazione degli immobili in comunione e condanna e a versare a titolo di conguaglio a Controparte_1 Controparte_2
e la somma di euro 2.833,33 ed a , _10 CP_8 CP_9 Controparte_7 [...]
e la somma di euro 2.833,33 e la a _15 _16 CP_3 Controparte_14
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versare a titolo di indennità di occupazione a e la somma di _10 CP_8 CP_9 euro 2.243,08 ed a , e la Controparte_7 Controparte_15 _16 CP_3 somma di euro 2.243,08 il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio con conseguente restituzione, alla parte che le ha versate, delle somme anticipate al CTU in eccedenza rispetto alla propria quota.
Civitavecchia 12 giugno 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
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