TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/05/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3313/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Elena Boccanfuso, Maria Dolores Broccoli, Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli ed elettivamente domiciliata in Napoli, nella Via Firenze n. 32, presso e nello studio dell'Avv.
Elena Boccanfuso, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi per il tramite dell'
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 CP_4
dai funzionari , , congiuntamente e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
in alla Via Lubich n. 6
[...] CP_3
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
deducendo di avere lavorato in virtù di una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici e CP_1 presso gli istituti specificamente indicati nel ricorso, e in particolare nell'a.s. 2018/2019 dal 16 ottobre
2018 al 30 giugno 2019; nell'a.s. 2020/2021 dal 30 settembre 2020 al 9 dicembre 2020 e dal 10 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; nell'a.s. 2021/2022 dal 23 novembre 2021 al 30 novembre 2021; dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 e nell'a.s. 2022/2023 dal 10 al 14 ottobre 2022, dal 24 al 25 ottobre e dal 26 ottobre 2022 al 30 giugno 2023.
Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato - mediante incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche - funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
Evidenziata dunque la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di “IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1 sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”. Spese vinte, con attribuzione.
Con memoria tempestivamente depositata il 18.4.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e nel Controparte_1 merito l'infondatezza della pretesa attorea. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Rinviata la causa per la discussione, è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'odierna udienza del
22 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_8
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Su tale quadro normativo è poi intervenuta la pronuncia della GU (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché
l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione della parte ricorrente dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente dal 16 ottobre 2018 al 30 giugno 2019; dal 30 settembre
2020 al 9 dicembre 2020 e dal 10 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; dal 23 novembre 2021 al 30 novembre 2021; dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 e dal 10 al 14 ottobre 2022, dal 24 al 25 ottobre e dal 26 ottobre 2022 al 30 giugno 2023.
Difatti, dalla produzione documentale ed in particolare dallo stato matricolare relativo ai contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici di cui al ricorso come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno).
Sulla scorta di tali circostanze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, in assenza di contestazioni e di elementi di segno contrario, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Il riferimento è quindi alle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
La Corte di Cassazione individua così le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”. Pertanto, la carta docenti può essere riconosciuta se la supplenza si protrae fino al termine delle attività didattiche.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione e non essendo peraltro prescritta la pretesa di parte ricorrente.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma
1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ora, considerato che nell'a.s. 2018/2019, il più risalente, l'incarico di supplenza è stato conferito a parte ricorrente in data 16.10.2018 (cfr. stato matricolare) e che è versata in atti atto di diffida idoneo ad interrompere la prescrizione, notificato il 4.4.2023, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione scolastica. Irrilevante ai fini della decisione è la circostanza che per talune annualità (a.s. 2018/2019) la ricorrente abbia svolto la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato, elemento sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
Va infine evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico, come comprovato dalla circostanza che la stessa è ancora inserita nelle GPS.
Sulla scorta delle superiori considerazioni l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, nella misura CP_1
liquidata in dispositivo vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente, , alla fruizione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_9
alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni
[...]
di cui in motivazione per il valore nominale pari ad euro 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.300, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 22 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3313/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, congiuntamente Parte_1
e disgiuntamente, dagli Avv.ti Elena Boccanfuso, Maria Dolores Broccoli, Giovanni Rinaldi, Walter
Miceli ed elettivamente domiciliata in Napoli, nella Via Firenze n. 32, presso e nello studio dell'Avv.
Elena Boccanfuso, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, Controparte_1 Controparte_2
, tutti rappresentati e difesi per il tramite dell'
[...] [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_3 CP_4
dai funzionari , , congiuntamente e
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati presso l' Controparte_3
in alla Via Lubich n. 6
[...] CP_3
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.5.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
deducendo di avere lavorato in virtù di una serie di contratti a tempo Controparte_1
determinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto, per gli anni scolastici e CP_1 presso gli istituti specificamente indicati nel ricorso, e in particolare nell'a.s. 2018/2019 dal 16 ottobre
2018 al 30 giugno 2019; nell'a.s. 2020/2021 dal 30 settembre 2020 al 9 dicembre 2020 e dal 10 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; nell'a.s. 2021/2022 dal 23 novembre 2021 al 30 novembre 2021; dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 e nell'a.s. 2022/2023 dal 10 al 14 ottobre 2022, dal 24 al 25 ottobre e dal 26 ottobre 2022 al 30 giugno 2023.
Ha lamentato la mancata fruizione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali, nonostante avesse prestato - mediante incarichi annuali o comunque fino al termine delle attività didattiche - funzioni identiche a quelle svolte da soggetti assunti a tempo indeterminato.
Evidenziata dunque la discriminazione perpetrata in danno del personale a tempo determinato e richiamata la normativa e la giurisprudenza a fondamento del diritto vantato, ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di “IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt.
14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad Controparte_1 assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente. IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1 sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”. Spese vinte, con attribuzione.
Con memoria tempestivamente depositata il 18.4.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
, il quale ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. e nel Controparte_1 merito l'infondatezza della pretesa attorea. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Spese vinte.
Rinviata la causa per la discussione, è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'odierna udienza del
22 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è la pretesa attorea al riconoscimento della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in relazione alle annualità 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023.
Si premette che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_8
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Su tale quadro normativo è poi intervenuta la pronuncia della GU (ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), secondo la quale il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE).
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha evidenziato che le norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) configurano come obbligatoria, permanente e strutturale la formazione dei docenti sicché
l'indennità di cui si discute deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Da tale premessa consegue che deve ritenersi arbitraria l'esclusione della parte ricorrente dal beneficio in questione sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, laddove sia accertato dal giudice nazionale che il lavoratore alle dipendenze del con contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo (…) giurisprudenza costante (…) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha dimostrato di avere prestato servizio presso l'amministrazione convenuta per gli anni scolastici dedotti in giudizio e per l'intera durata delle attività didattiche e precisamente dal 16 ottobre 2018 al 30 giugno 2019; dal 30 settembre
2020 al 9 dicembre 2020 e dal 10 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; dal 23 novembre 2021 al 30 novembre 2021; dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 e dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 e dal 10 al 14 ottobre 2022, dal 24 al 25 ottobre e dal 26 ottobre 2022 al 30 giugno 2023.
Difatti, dalla produzione documentale ed in particolare dallo stato matricolare relativo ai contratti di lavoro stipulati dall'istante con l'Amministrazione scolastica convenuta emerge l'avvenuto espletamento del servizio didattico da parte della ricorrente negli anni scolastici di cui al ricorso come docente a tempo determinato poco dopo l'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle attività didattiche (ossia il 30 giugno).
Sulla scorta di tali circostanze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, in assenza di contestazioni e di elementi di segno contrario, la prestazione lavorativa resa dall'istante in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, essendo stata chiamata a svolgere le medesime funzioni didattiche di questi ultimi.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, pur precisando come fosse estraneo al giudizio il tema delle supplenze temporanee ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Il riferimento è quindi alle supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici.
La Corte di Cassazione individua così le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche - di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”. Pertanto, la carta docenti può essere riconosciuta se la supplenza si protrae fino al termine delle attività didattiche.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/CE, l'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 nella parte che circoscrive ai soli docenti di ruolo il riconoscimento della carta docenti, e dichiarato il diritto della parte istante alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'importo di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione e non essendo peraltro prescritta la pretesa di parte ricorrente.
A tale ultimo riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma
1, n. 4, c.c. e, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, ha precisato che «la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio».
Ora, considerato che nell'a.s. 2018/2019, il più risalente, l'incarico di supplenza è stato conferito a parte ricorrente in data 16.10.2018 (cfr. stato matricolare) e che è versata in atti atto di diffida idoneo ad interrompere la prescrizione, notificato il 4.4.2023, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione scolastica. Irrilevante ai fini della decisione è la circostanza che per talune annualità (a.s. 2018/2019) la ricorrente abbia svolto la propria attività di lavoro per un numero di ore inferiori alle 18 ore settimanali, tenuto conto che anche per il suddetto anno scolastico la supplenza ha avuto la durata “annua”, nel senso sopra indicato, elemento sufficiente per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
Va infine evidenziato che, risulta dimostrato come la ricorrente non sia fuoriuscita dal sistema scolastico, come comprovato dalla circostanza che la stessa è ancora inserita nelle GPS.
Sulla scorta delle superiori considerazioni l'Amministrazione scolastica va, quindi, condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, nella misura CP_1
liquidata in dispositivo vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, della serialità del contenzioso, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente, , alla fruizione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_9
alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni
[...]
di cui in motivazione per il valore nominale pari ad euro 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994;
- condanna il alla refusione in favore di parte ricorrente Controparte_1
delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.300, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine