TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7112 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 37445 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 25 ottobre 2023 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Codice fiscale ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Cristina Bava ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Corso Europa n.10, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (Codice fiscale Controparte_1
); C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPRAZIONE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI DI DIVORZIO COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 17 SETTEMBRE 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e l'ulteriore giudizio di divorzio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 ottobre 2023, , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Milano in data 2 luglio 2019 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2019, N.
0917, Parte I), con , in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non sono nati figli, Controparte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 11 settembre 2024 dove compariva solo parte attrice e parte convenuta, ritualmente citato in giudizio, veniva dichiarato contumace, il
Giudice delegato, autorizzava i coniugi a vivere separati, non emetteva altresì provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche e rimetteva la causa al collegio per la pronuncia di separazione,
In data 18 settembre 2024 veniva pronuncia sentenza n. 8135/24, pubblicata il 19 settembre 2024 (passata in giudicato) che dichiarava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza emessa in parti data la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge e veniva fissata udienza davanti al Giudice delegato per giorno 17 settembre 2025.
All'udienza del 17 settembre 2025, dove compariva la sola parte attrice mentre parte convenuta, già dichiarata contumace non compariva, il Giudice delegato sentiva la parte attrice che così dichiarava:” non ho più visto né sentito mio marito da anni, tanto più dopo la sentenza di separazione. Non ci sono state sopravvenienze rispetto alla precedente udienza. Dopo la pronuncia di separazione e decorso il termine di legge insisto per la pronuncia di divorzio sullo status”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore alla discussione finale
Il difensore, dopo la pronuncia di separazione, decorso il termine di un anno dalla data di comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., chiedeva la pronuncia divorzio e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
pagina 2 di 4
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in Milano in data 2 luglio 2019 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 2019, N. 0917, Parte I), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 8135/24 del 18 settembre/19 settembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 6490/2024 del 26/27 giugno 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 2 luglio 2019 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2019, N.
0917, Parte I);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 25 ottobre 2023 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (Codice fiscale ); Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Cristina Bava ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, Corso Europa n.10, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] (Codice fiscale Controparte_1
); C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPRAZIONE E DIVORZIO CONTENZIOSO EX ART. 473 BIS. 49 C.P.C.
CONCLUSIONI DI DIVORZIO COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 17 SETTEMBRE 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande, i provvedimenti del Giudice Delegato, la pronuncia di separazione e l'ulteriore giudizio di divorzio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 ottobre 2023, , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
Milano in data 2 luglio 2019 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2019, N.
0917, Parte I), con , in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non sono nati figli, Controparte_1 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, senza altre statuizioni e successivamente, decorsi i termini di legge, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c..
All'esito dell'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del giorno 11 settembre 2024 dove compariva solo parte attrice e parte convenuta, ritualmente citato in giudizio, veniva dichiarato contumace, il
Giudice delegato, autorizzava i coniugi a vivere separati, non emetteva altresì provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze economiche e rimetteva la causa al collegio per la pronuncia di separazione,
In data 18 settembre 2024 veniva pronuncia sentenza n. 8135/24, pubblicata il 19 settembre 2024 (passata in giudicato) che dichiarava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza emessa in parti data la causa veniva rimessa sul ruolo per la pronuncia di divorzio decorso il termine di legge e veniva fissata udienza davanti al Giudice delegato per giorno 17 settembre 2025.
All'udienza del 17 settembre 2025, dove compariva la sola parte attrice mentre parte convenuta, già dichiarata contumace non compariva, il Giudice delegato sentiva la parte attrice che così dichiarava:” non ho più visto né sentito mio marito da anni, tanto più dopo la sentenza di separazione. Non ci sono state sopravvenienze rispetto alla precedente udienza. Dopo la pronuncia di separazione e decorso il termine di legge insisto per la pronuncia di divorzio sullo status”
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore alla discussione finale
Il difensore, dopo la pronuncia di separazione, decorso il termine di un anno dalla data di comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., chiedeva la pronuncia divorzio e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Il Collegio osserva che sussiste sempre la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte convenuta di cittadinanza marocchina, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
pagina 2 di 4
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in Milano in data 2 luglio 2019 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano,
Anno 2019, N. 0917, Parte I), in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione non sono nati figli.
Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza del Tribunale di Milano n. 8135/24 del 18 settembre/19 settembre 2024 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile. Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite dell'intero procedimento, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il presente giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, pronunciata la separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 6490/2024 del 26/27 giugno 2024, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Milano in data 2 luglio 2019 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2019, N.
0917, Parte I);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4