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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/08/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG 903/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 903/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ); C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Di Monte appellanti
e
Controparte_1
(C.F., Partita IVA e iscr. Registro delle Imprese di Campobasso n. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 421/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12.03.2024.
L'udienza dell'8.0. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni della parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adìta, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, così decidere: in via principale:
1. In accoglimento del I motivo dichiarare la banca appellata decaduta ai sensi del primo comma dell'art. 1957 cc dall'azione nei confronti dei fideiussori per decorrenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, per l'effetto dichiarare che nulla devono gli opponenti alla banca opposta per tutte le fideiussioni prestate e in particolare per la fideiussione in data 4/7/2014, e integrata in data 9/5/2016, successivamente in data 23/12/2016 e confermata in data 16/10/2018 e, quindi, con l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
1. in accoglimento del II motivo, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206/2005 e degli artt. 1469 bis e ss.
c.c. la vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art.
1957 comma 1, c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, con l'effetto di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione, con l'ulteriore effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese processuali del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
pag. 2/19 Conclusioni dell'appellata:
“Visto il provvedimento del 28.01.2025, con il quale, in virtù dell'art. 127 ter c.p.c., veniva disposto il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, l'Avv. Anna Maria Pasquini, in qualità di procuratore della
[...]
nel riportarsi a quanto Controparte_1 dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta, non accettando il contraddittorio su istanze, domande e/o nuove richieste istruttorie, tornando ad impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, A. rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 421/2024 pubblicata il 12.03.2024 – RG 4571/2022 - emessa dal Tribunale di Pescara. B. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 421/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024, il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1284/2022 proposta da , e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di fideiussori della Parte_4 nei confronti di Controparte_1 compensando per la metà le spese di lite relative alla fase dell'opposizione, poste per il residuo a carico degli opponenti.
1.2 Esponevano gli opponenti che con il decreto ingiuntivo era stato loro intimato in solido il pagamento della somma di € 119.996,98, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione di cui €119.425,57, quale debito effettivo derivante da mutuo chirografario n 045340516 (ex n 04/40516/53) di originari € 135.000,00, oltre interessi, nonché di € 571,41 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 00040343065 ( ex c/c 04/43065/03), oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso del 12,012% dall'1 gennaio 2020 al soddisfo, e che tale posizione risultava garantita da fideiussione omnibus limitata fino all'importo di € 52.000,00, a firma di , Parte_3
, e , Parte_4 Persona_1 Parte_2 Parte_1
pag. 3/19 importo successivamente elevato a € 175.500,00, e di poi ulteriormente fino a €
195.000,00.
Eccepivano riguardo al mutuo chirografario l'illegittima risoluzione del contratto da parte dell'istituto di credito per violazione dell'art. 40 TUB, oltre che l'illegittimità del mutuo cosiddetto alla francese;
quanto al contratto di conto corrente eccepivano l'usurarietà degli interessi di mora, l'inesistenza del contratto di apertura di credito e quindi la nullità di ogni addebito per interessi, la decadenza ex art 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori ( in quanto la missiva con la richiesta di pagamento dell'esposizione debitoria era stata inviata alla debitrice principale ed ai garanti il
14.10.2020 e il decreto ingiuntivo notificato il 14.10.2022), ed infine la nullità delle fideiussioni per contrasto con la legge antitrust, riproducendo le stesse le clausole delle schema Abi.
1.3 Si costituiva in giudizio la per Controparte_1 azioni. chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni.
1.4 Il primo giudice, in tema di verifica delle condizioni di concedibilità del decreto ingiuntivo opposto, evidenziava che la produzione della documentazione da parte della banca (contratti, estratti conto completi in relazione al c/c ed attestato ex art 50 TUB, in relazione al mutuo anche la richiesta confessoria di rimodulazione a forma della debitrice principale) consentiva di ritenere superata ogni questione relativa all'ammissibilità della richiesta ex art 633 c.p.c.
Riteneva inconsistente l'eccezione di violazione dell'art. 40 Tub, riferendosi tale norma al credito fondiario, mentre nella fattispecie oggetto di causa si verteva in materia di mutuo chirografario;
quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi di mora sollevata solo per lo scoperto di c/c, evidenziava che il parametro di riferimento del TEG contrattuale dovesse essere individuato nel TEGM , ossia nel tasso soglia di riferimento maggiorato sulla base dei parametri dei decreti ministeriali di riferimento.
Per il Tribunale di Pescara era infondata anche l'eccezione di nullità degli addebiti per assenza di contratto scritto, in quanto il contratto di affidamento non richiede una forma scritta ad substantiam, potendo essere concluso anche per facta concludentia, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, trovando anche il rapporto di finanziamento la sua fonte nelle condizioni contrattuali pag. 4/19 stabilite nel contratto cui accede: nel caso de quo, secondo il Tribunale, l'opponente non aveva neppure dedotto una difformità tra le disposizioni applicate all'apertura di credito rispetto alle condizioni convenute nel contratto di conto corrente.
Quanto all'illegittimità del mutuo cosiddetto alla francese, che nella prospettazione dell'opponente avrebbe celato una prassi anatocistica non pattuita e illegittima implicando l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore di quello pattuito, il primo giudice, dopo un'ampia dissertazione sulle peculiarità di tale sistema di ammortamento, riconfermava l'adesione all'orientamento che esclude l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo, ponendo l'applicazione di un tasso composto solo la necessità di una approvazione da parte del mutuatario del peculiare regime finanziario in sostituzione di quello semplice, che si può ritenere manifestata tacitamente una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali avverrà il rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che la aveva prodotto il contratto ( la cui CP_1 stipula non era stata contestata dal mutuatario come anche l'erogazione del credito) e che dalla lettura dello stesso si evinceva che si trattava di finanziamento a piano di ammortamento prestabilito, con cui le parti avevano concordato il capitale iniziale mutuato, il tasso di interesse, il numero e la frequenza delle rate, l'importo costante delle stesse contenente una quota di capitale e una quota di interessi, per cui tali elementi contrattualizzati consentivano agevolmente di determinare univocamente e ricondurre al pattuito le quote che in ogni rata risultavano riferite a capitale ed interessi, non rendendosi necessaria ulteriore documentazione.
Aggiungeva che, in tema di prova di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o per l'adempimento ha solo l'obbligo di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il termine di scadenza: nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del cliente da parte della banca, l'opponente non aveva fornito la prova liberatoria, cui era tenuto ( incombendo sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa), di aver adempiuto ex art 2697 co. 2 c.c. alle obbligazioni derivanti dal contratto.
pag. 5/19 Contr Precisava infine il primo giudice che e TAN esprimono due dati diversi, che non coincidono, includendo il primo la mancata redditività derivante dal fatto che il mutuatario che potrebbe pagare in un'unica soluzione a fine anno l'intero TAN, ne anticipa mensilmente 1/12, senza che ciò renda incerta o errata la pattuizione.
Il Tribunale riteneva infondata anche l'eccezione di decadenza della banca, ex art 1957
c.c., dalla proposizione di ogni azione nei confronti dei garanti.
Al riguardo innanzitutto ricordava che la nullità della fideiussione stipulata conformemente al modello ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia potrebbe in astratto considerarsi solo parziale e che il termine semestrale coincidente con la chiusura del rapporto di c/c o con la scadenza dell'ultima rata del mutuo chirografario decorre, nell'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., dal momento in cui l'obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege.
Aggiungeva che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza, ha la finalità di far sì che il creditore intraprenda serie e sollecite iniziative nei confronti del debitore principale per il recupero del proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, e che lo stesso provvedimento n. 55/2005, nell'occuparsi della clausola “a prima richiesta”, ne aveva evidenziato l'importanza ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze del credito bancario, permettendo alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito, senza dover escutere in precedenza il debitore principale, e al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca;
per cui non era da ritenersi ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema Abi della clausola “a prima richiesta” essendo funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario.
Secondo il Tribunale la deroga all'art. 1957 c.c. non potrebbe ritenersi implicita nell'inserimento nella fideiussione di una clausola “ a prima richiesta” o altra equivalente, non essendo la stessa di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spettando al giudice accertare la volontà espressa dalle parti con la stipulazione della clausola e non essendo la stessa, di deroga parziale all'art. 1957 c.c., pag. 6/19 stata attinta dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia, per cui ne discende che qualora le parti di un contratto di garanzia abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta è sufficiente ad evitare la liberazione del garante ai sensi dell'articolo 1957 c.c. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale in quanto, diversamente, ci sarebbe una vera e propria contraddizione tra la clausola “a prima richiesta” e l'articolo 1957 c.c., non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Di conseguenza in una fideiussione omnibus, quand'anche la clausola di rinuncia al termine sia nulla ai sensi dell'art. 2 e 2 lett a) L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto dal garantito, l'onere del creditore di cui all'art. 1957 c.c. di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore;
ciò in quanto la clausola “ a semplice richiesta “ può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine ex art 1957 c.c deve essere osservato e potendosi considerare soddisfatto quanto disposto dal predetto articolo dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore a prescindere dalla proposizione di un'azione giudiziaria che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali e quindi anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, era stata la stessa parte opponente ad allegare che, con due raccomandate a.r entrambe del 14.10.2020, la banca opposta aveva comunicato sia al debitore principale che ai garanti il recesso della banca dal conto corrente con revoca della concessione d'assegno e la decadenza del beneficio del termine e relativa risoluzione del mutuo chirografario intimando, contestualmente, agli stessi il pagamento dell'intera esposizione debitoria per entrambi i rapporti;
pertanto la richiesta stragiudiziale di rientro era stata contestuale rispetto al momento di cessazione dei rapporti e quindi nessuna questione di decadenza ex art. 1957 c.c poteva efficacemente essere sollevata. pag. 7/19 Le spese di lite venivano parzialmente compensate in ragione delle persistenti oscillazioni interpretative in materia di cosiddetto ammortamento alla francese.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara hanno proposto appello
[...]
e per i Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti motivi:
2.1 “ Omessa applicazione dell'art. 1957 c.c.”
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto che l'inserimento nella fideiussione della clausola “a prima richiesta” consentisse di derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.; mentre al contrario la banca aveva l'onere di intraprendere un procedimento giudiziale contro la debitrice principale al fine di conservare l'azione contro i fideiussorii e ciò in quanto la predetta clausola non è in grado di modificare la causa contrattuale, comportando solo un esonero del creditore dall'onere di provare l'inadempimento dell'obbligazione principale e la preclusione per il garante di proporre eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Contesta l'assunto del primo giudice per il quale la banca aveva solo l'onere di diffidare in via stragiudiziale i fideiussori, dovendosi considerare sufficiente allo scopo l'invio di due raccomandate con avviso di ricevimento del 14.10.20 al debitore e al fideiussore, con le quali erano stati comunicati il recesso dal rapporto, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione dei rapporti contrattuali, senza obbligo di iniziare un'azione giudiziale nel termine di cui all'art. 1957 c.c., mentre la banca aveva in effetti depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 5.9.2022, oltre il termine di decadenza
Sostiene che le garanzie rilasciate dagli appellanti non sarebbero riconducibili alla figura del contratto autonomo di garanzia, che invece richiede l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Sostiene che nel caso di specie le garanzie sottoscritte dagli appellanti contengono unicamente la clausola “a semplice richiesta scritta” e non quella “senza eccezioni”, neppure potendosi desumere dalla disamina del contenuto della clausola di garanzia in pag. 8/19 questione qualsivoglia rinuncia ad opporre eccezioni inerenti l'obbligazione principale ex art 1945 c.c.; di conseguenza, residuando solo il carattere “ a prima richiesta” della clausola di pagamento di cui al contratto di fideiussione sottoscritto in data 04.07.2014, ne deriva che le fideiussioni oggetto di causa andrebbero qualificate come pure e semplici, con conseguente possibilità per il garante di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale e quindi mantenendo il carattere di accessorietà proprio della fideiussione, non ravvisandosi la rinuncia a quanto disposto ex art 1945 c.c.
2.2 “Omessa applicazione degli artt. 33 e ss D.lgs 206/2005”
Con questo motivo gli appellanti sostengono che la clausola del contratto di fideiussione derogativa dell'art. 1957 c.c. è da considerarsi, in applicazione dei principi sanciti dal codice del Consumo, vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.; nel caso di specie la sentenza di primo grado avrebbe omesso di considerare che i garanti agivano in qualità di consumatori e che di conseguenza la fideiussione andava ritenuta nulla o inefficace.
3.Si è costituita in grado di appello la Controparte_1 contestando il gravame in quanto inammissibile, improcedibile e
[...] infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, afferma di aver rispettato il termine semestrale della scadenza dell'obbligazione avendo la stessa controparte allegato, nel giudizio di primo grado, le due raccomandate a.r. del 14.10.2020 con cui la banca appellata aveva comunicato sia al debitore principale ( ), sia ai singoli fideiussori Parte_4
( , Parte_4 Parte_3 Persona_1 Parte_2
e ) il recesso della banca dal conto corrente n. 0004034306
[...] Parte_1 con revoca della concessione d'assegno, e la decadenza del beneficio del termine e risoluzione del mutuo chirografario n. 045340516, intimando contestualmente agli stessi il pagamento dell'intera esposizione debitoria e che quindi tale richiesta stragiudiziale di pagamento ( essendo il rispetto dell'art.1957 c.c. da parte del creditore garantito, da ritenersi soddisfatto, già con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore) era stata contestuale alla cessazione dei rapporti.
Eccepisce l'inammissibilità della censura dell'appellante in ordine all'omessa applicazione degli artt. 33 e seg D.ls 206/2005, in quanto sollevata per la prima volta in pag. 9/19 appello, sostenendo in ogni caso l'infondatezza di tale motivo di appello, difettando nel caso di specie i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica e ciò in quanto i fideiussori avevano agito come soggetti interessati all'attività sociale e quindi come professionisti, stante l'esistenza del rapporto familiare e la partecipazione societaria alla Evidenzia, infatti, Parte_4 che dalla documentazione in atti risultava che e Parte_4 Persona_1 erano soci accomandatari e e soci
[...] Parte_2 Parte_3 accomandanti, oltre che legati da uno stretto legame parentale, essendo , Pt_4 Per_1
e fratelli tra loro, e figli di e di Pt_2 Parte_1 Parte_3
4) Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 Quanto al termine di cui all'art. 1957 c.c., che gli appellanti ritengono spirato non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali entro sei mesi dalla comunicazione, in data
14.10.2020, del recesso dal contratto di conto corrente, della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo, con invito a provvedere alla copertura dell'esposizione debitoria in essere, la Corte osserva che tale disposizione normativa viene costantemente riferita alla fideiussione cosiddetta “semplice”, laddove si richiede che l'istanza del creditore sia necessariamente esercitata mediante azione giudiziale, proposta al fine di ottenere soddisfacimento del proprio credito.
Tale disposto non trova applicazione però nel caso si tratti di fideiussione “a prima richiesta”, ove il fideiussore si impegna ad adempiere l'obbligazione garantita non appena gli venga rivolta richiesta in tal senso da parte del creditore, ritenendosi in tal caso sufficiente per l'ottemperanza dei requisiti di cui all'art. 1957 c.c. che il creditore rivolga istanza al debitore principale prima che al fideiussore in qualsiasi modo e non solo mediante atto giudiziario.
Sul punto giova rammentare che, in presenza di una garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, la forma dell'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore. Nella pag. 10/19 sostanza, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben può essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata ragionevolmente soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si giustifica con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale;
e ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre
2017, n. 22346 la quale, intendendo dare continuità ad un proprio precedente del 2008
(Cass. Civ. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078), ha chiaramente affermato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una pag. 11/19 richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.” Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte che, sebbene in una vicenda attinente ad un contratto autonomo di garanzia ma il cui principio è chiaramente applicabile al caso de quo, ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo
1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass n.31509/21).
In tema di decadenza ex art 1957 c.c. è da ultimo è intervenuta ancora la Suprema Corte
(Cass. n. 835/2025, Cass. n. 660/2025) affermando che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, pag. 12/19 Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).”
Ed infatti, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie il contratto di fideiussione omnibus del 4.07.2014 contiene appunto la clausola “a semplice richiesta scritta” ( art. 5: “Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), non colpita da nullità, per cui con comunicazione del 14.10.2020 del recesso dal contratto di c/c, di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo con intimazione di pagamento, inviata al debitore principale ed ai fideiussori, la Parte_4 banca ha validamente interrotto il termine semestrale ex art. 1957 comma 1 c.c., trattandosi, come visto, di fideiussioni con clausola “a semplice richiesta scritta”. pag. 13/19 Risultando, dunque, documentata l'esistenza di richieste di adempimenti stragiudiziali inviate dalla banca sia al debitore che ai fideiussori, che dimostrano l'osservanza di quanto disposto dall'art. 1957 c.c., deve ritenersi che la banca abbia tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori con la conseguenza che la decadenza invocata dagli appellanti non può ritenersi applicabile nel caso di specie.
4.2 Quanto alla questione relativa alla vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. per essere in ipotesi gli appellanti consumatori ed avendo omesso il primo giudice di fare corretta applicazione degli art.. 33 e seguenti del Codice del Consumo, la
Corte osserva che innanzitutto occorre valutare e verificare la riconoscibilità in capo ai fideiussori della qualità di consumatore in quanto tale accertamento costituisce il presupposto per l'applicazione della tutela consumeristica ai sensi e per gli effetti della
Direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo, non senza evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. ord. 5868/23) ““Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 Per_3 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”. pag. 14/19 In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, precisa la Suprema Corte (Cass.
1666/20) “ requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità Per_2 della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.”
In linea generale, dunque, si considera consumatore qualsiasi persona fisica che agisce per fini estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare estranee alla sua attività professionale, ovvero il soggetto che
“negozia con il professionista al di fuori di una qualsiasi attività di impresa” (Cass. n.
4208/07).
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, nel caso di specie si deve escludere la qualifica di consumatore in capo ai fideiussori in ragione del ruolo ricoperto nella società debitrice principale: già dalla documentazione allegata nella fase monitoria ( doc. n. 5) e successivamente depositata nel fascicolo di primo grado dell'appellata risulta un report relativo alla società debitrice principale (non contestato dagli appellanti) da cui si evince che e erano soci Parte_4 Persona_1 accomandatari e e soci accomandanti, Parte_2 Parte_3 ciascuno titolare delle quota di partecipazione societaria pari ad € 2500: pertanto deve ritenersi che gli appellanti avessero sottoscritto le fideiussioni proprio nella qualità di soci per tutelare interessi connessi a quelli della società e che quindi non avessero operato al di fuori dell'attività di impresa, dovendosi di conseguenza escludere in capo agli stessi la qualità di consumatori e ritenere inapplicabile al caso de quo la disciplina e la tutela consumeristica in relazione all'art 1957 c.c.
Va però precisato che, anche a prescindere da tali considerazioni, il motivo va disatteso anche sotto altro profilo: ripercorrendo le fasi del giudizio di primo e secondo grado, risulta infatti che gli appellanti abbiano sollevato la questione della contrarietà della pag. 15/19 fideiussione oggetto di causa alle previsioni contenute nel Codice del consumo solo in sede di gravame.
Sotto tale profilo questa Corte, nel solco di precedenti pronunce del medesimo tenore
(di recente Corte App. L'Aquila n. 358/25, n. 731/25), osserva che la nullità delle clausole inserite in un contratto sottostante alla disciplina del codice del consumatore è rilevabile d'ufficio, ma, trattandosi di nullità di protezione, il rilievo d'ufficio incontra il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto della nullità che deve essere articolata da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado, non potendo essere rilevata dal giudice in assenza di una specifica allegazione di parte. Al riguardo la Suprema Corte di
Cassazione, ha chiarito che: “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)” (Cass. Ord. n. 28983/2023).
Nel caso di specie l'eccezione di nullità della fideiussione in violazione delle norme del codice del Consumo, con riferimento agli artt. 33 e seguenti, sollevata solo in sede di gravame, va ritenuta del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica di quali clausole contrattuali sarebbero in violazione della normativa consumeristica, delle ragioni soggettive che deporrebbero per la qualifica di consumatori dei fideiussori e delle modalità attraverso le quali il dedotto squilibrio tra le parti si sarebbe verificato, alterando la formazione della volontà contrattuale;
risulta omessa anche l'allegazione della mancanza di trattativa al riguardo.
Tali allegazioni di fatto del tutto mancanti in primo grado non possono quindi rendere tempestiva la specifica allegazione poi espressa solo in secondo grado, precludendo la pag. 16/19 possibilità anche del rilievo ufficioso del giudice in mancanza di tempestiva allegazione specifica dei fatti su cui si deduce abbiano inciso le asserite nullità.
In tal senso deve citarsi anche la sentenza della Cassazione secondo cui: “Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice d'appello che non proceda a rilevare d'ufficio una nullità di “protezione” per motivi diversi da quelli denunciati nel primo grado di giudizio, in assenza di puntuale impugnazione;
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva rigettato la domanda di nullità di un contratto di “leasing” ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 36, comma 2, lett.
c), d.lvo n. 206 del 2005 (codice al consumo), senza verificare d'ufficio se tali clausole potessero considerarsi vessatorie sotto altri aspetti)” (Cass. n. 11259/2018).
Non appare in contrasto con quanto appena esposto il dettato della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha chiarito che: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio
l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda
- esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se
l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.”(Cass Sent. S.U. n. 9479/2023). Il rilievo di ufficio appare infatti nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo maggiormente incisivo ed ampio in considerazione del fatto che trattasi di fase procedimentale inaudita altera parte, dovendosi quindi a contrario ritenere che in sede poi di opposizione a decreto pag. 17/19 ingiuntivo, e quindi in fase di merito nel contraddittorio delle parti, le parti saranno onerate della specifica e tempestiva allegazione di fatto alla base dell'eccezione di nullità che riterranno di proporre.
Pertanto, il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
5. In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va rigettato con conferma della sentenza impugnata
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e , quali fideiussori Parte_2 Parte_3 della avverso la Parte_4 sentenza n. 421/2024 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12.03.2024, la
Corte d'Appello così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre al
15% di spese generali ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 luglio 2025 pag. 18/19 Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
pag. 19/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 903/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale dell'8 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F.: ); C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Di Monte appellanti
e
Controparte_1
(C.F., Partita IVA e iscr. Registro delle Imprese di Campobasso n. in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 421/2024 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12.03.2024.
L'udienza dell'8.0. 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa in pari data.
Conclusioni della parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adìta, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, così decidere: in via principale:
1. In accoglimento del I motivo dichiarare la banca appellata decaduta ai sensi del primo comma dell'art. 1957 cc dall'azione nei confronti dei fideiussori per decorrenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e, per l'effetto dichiarare che nulla devono gli opponenti alla banca opposta per tutte le fideiussioni prestate e in particolare per la fideiussione in data 4/7/2014, e integrata in data 9/5/2016, successivamente in data 23/12/2016 e confermata in data 16/10/2018 e, quindi, con l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata:
1. in accoglimento del II motivo, accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206/2005 e degli artt. 1469 bis e ss.
c.c. la vessatorietà della clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art.
1957 comma 1, c.c. in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, con l'effetto di dichiarare la nullità e/o l'inefficacia della fideiussione, con l'ulteriore effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria delle spese processuali del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
pag. 2/19 Conclusioni dell'appellata:
“Visto il provvedimento del 28.01.2025, con il quale, in virtù dell'art. 127 ter c.p.c., veniva disposto il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, l'Avv. Anna Maria Pasquini, in qualità di procuratore della
[...]
nel riportarsi a quanto Controparte_1 dedotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta, non accettando il contraddittorio su istanze, domande e/o nuove richieste istruttorie, tornando ad impugnare tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, così conclude: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, A. rigettare l'appello, con conferma della sentenza n. 421/2024 pubblicata il 12.03.2024 – RG 4571/2022 - emessa dal Tribunale di Pescara. B. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 421/2024, pubblicata in data 12 marzo 2024, il Tribunale di Pescara rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1284/2022 proposta da , e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di fideiussori della Parte_4 nei confronti di Controparte_1 compensando per la metà le spese di lite relative alla fase dell'opposizione, poste per il residuo a carico degli opponenti.
1.2 Esponevano gli opponenti che con il decreto ingiuntivo era stato loro intimato in solido il pagamento della somma di € 119.996,98, oltre interessi come da domanda e spese di ingiunzione di cui €119.425,57, quale debito effettivo derivante da mutuo chirografario n 045340516 (ex n 04/40516/53) di originari € 135.000,00, oltre interessi, nonché di € 571,41 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. 00040343065 ( ex c/c 04/43065/03), oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso del 12,012% dall'1 gennaio 2020 al soddisfo, e che tale posizione risultava garantita da fideiussione omnibus limitata fino all'importo di € 52.000,00, a firma di , Parte_3
, e , Parte_4 Persona_1 Parte_2 Parte_1
pag. 3/19 importo successivamente elevato a € 175.500,00, e di poi ulteriormente fino a €
195.000,00.
Eccepivano riguardo al mutuo chirografario l'illegittima risoluzione del contratto da parte dell'istituto di credito per violazione dell'art. 40 TUB, oltre che l'illegittimità del mutuo cosiddetto alla francese;
quanto al contratto di conto corrente eccepivano l'usurarietà degli interessi di mora, l'inesistenza del contratto di apertura di credito e quindi la nullità di ogni addebito per interessi, la decadenza ex art 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori ( in quanto la missiva con la richiesta di pagamento dell'esposizione debitoria era stata inviata alla debitrice principale ed ai garanti il
14.10.2020 e il decreto ingiuntivo notificato il 14.10.2022), ed infine la nullità delle fideiussioni per contrasto con la legge antitrust, riproducendo le stesse le clausole delle schema Abi.
1.3 Si costituiva in giudizio la per Controparte_1 azioni. chiedendo il rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni.
1.4 Il primo giudice, in tema di verifica delle condizioni di concedibilità del decreto ingiuntivo opposto, evidenziava che la produzione della documentazione da parte della banca (contratti, estratti conto completi in relazione al c/c ed attestato ex art 50 TUB, in relazione al mutuo anche la richiesta confessoria di rimodulazione a forma della debitrice principale) consentiva di ritenere superata ogni questione relativa all'ammissibilità della richiesta ex art 633 c.p.c.
Riteneva inconsistente l'eccezione di violazione dell'art. 40 Tub, riferendosi tale norma al credito fondiario, mentre nella fattispecie oggetto di causa si verteva in materia di mutuo chirografario;
quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi di mora sollevata solo per lo scoperto di c/c, evidenziava che il parametro di riferimento del TEG contrattuale dovesse essere individuato nel TEGM , ossia nel tasso soglia di riferimento maggiorato sulla base dei parametri dei decreti ministeriali di riferimento.
Per il Tribunale di Pescara era infondata anche l'eccezione di nullità degli addebiti per assenza di contratto scritto, in quanto il contratto di affidamento non richiede una forma scritta ad substantiam, potendo essere concluso anche per facta concludentia, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, trovando anche il rapporto di finanziamento la sua fonte nelle condizioni contrattuali pag. 4/19 stabilite nel contratto cui accede: nel caso de quo, secondo il Tribunale, l'opponente non aveva neppure dedotto una difformità tra le disposizioni applicate all'apertura di credito rispetto alle condizioni convenute nel contratto di conto corrente.
Quanto all'illegittimità del mutuo cosiddetto alla francese, che nella prospettazione dell'opponente avrebbe celato una prassi anatocistica non pattuita e illegittima implicando l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore di quello pattuito, il primo giudice, dopo un'ampia dissertazione sulle peculiarità di tale sistema di ammortamento, riconfermava l'adesione all'orientamento che esclude l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto e la violazione del divieto di anatocismo, ponendo l'applicazione di un tasso composto solo la necessità di una approvazione da parte del mutuatario del peculiare regime finanziario in sostituzione di quello semplice, che si può ritenere manifestata tacitamente una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali avverrà il rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che la aveva prodotto il contratto ( la cui CP_1 stipula non era stata contestata dal mutuatario come anche l'erogazione del credito) e che dalla lettura dello stesso si evinceva che si trattava di finanziamento a piano di ammortamento prestabilito, con cui le parti avevano concordato il capitale iniziale mutuato, il tasso di interesse, il numero e la frequenza delle rate, l'importo costante delle stesse contenente una quota di capitale e una quota di interessi, per cui tali elementi contrattualizzati consentivano agevolmente di determinare univocamente e ricondurre al pattuito le quote che in ogni rata risultavano riferite a capitale ed interessi, non rendendosi necessaria ulteriore documentazione.
Aggiungeva che, in tema di prova di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o per l'adempimento ha solo l'obbligo di provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il termine di scadenza: nel caso di specie, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento del cliente da parte della banca, l'opponente non aveva fornito la prova liberatoria, cui era tenuto ( incombendo sul debitore l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa), di aver adempiuto ex art 2697 co. 2 c.c. alle obbligazioni derivanti dal contratto.
pag. 5/19 Contr Precisava infine il primo giudice che e TAN esprimono due dati diversi, che non coincidono, includendo il primo la mancata redditività derivante dal fatto che il mutuatario che potrebbe pagare in un'unica soluzione a fine anno l'intero TAN, ne anticipa mensilmente 1/12, senza che ciò renda incerta o errata la pattuizione.
Il Tribunale riteneva infondata anche l'eccezione di decadenza della banca, ex art 1957
c.c., dalla proposizione di ogni azione nei confronti dei garanti.
Al riguardo innanzitutto ricordava che la nullità della fideiussione stipulata conformemente al modello ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia potrebbe in astratto considerarsi solo parziale e che il termine semestrale coincidente con la chiusura del rapporto di c/c o con la scadenza dell'ultima rata del mutuo chirografario decorre, nell'ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., dal momento in cui l'obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege.
Aggiungeva che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza, ha la finalità di far sì che il creditore intraprenda serie e sollecite iniziative nei confronti del debitore principale per il recupero del proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, e che lo stesso provvedimento n. 55/2005, nell'occuparsi della clausola “a prima richiesta”, ne aveva evidenziato l'importanza ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze del credito bancario, permettendo alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito, senza dover escutere in precedenza il debitore principale, e al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca;
per cui non era da ritenersi ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema Abi della clausola “a prima richiesta” essendo funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario.
Secondo il Tribunale la deroga all'art. 1957 c.c. non potrebbe ritenersi implicita nell'inserimento nella fideiussione di una clausola “ a prima richiesta” o altra equivalente, non essendo la stessa di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spettando al giudice accertare la volontà espressa dalle parti con la stipulazione della clausola e non essendo la stessa, di deroga parziale all'art. 1957 c.c., pag. 6/19 stata attinta dalla decisione n. 55/2005 della Banca d'Italia, per cui ne discende che qualora le parti di un contratto di garanzia abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta è sufficiente ad evitare la liberazione del garante ai sensi dell'articolo 1957 c.c. la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale in quanto, diversamente, ci sarebbe una vera e propria contraddizione tra la clausola “a prima richiesta” e l'articolo 1957 c.c., non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Di conseguenza in una fideiussione omnibus, quand'anche la clausola di rinuncia al termine sia nulla ai sensi dell'art. 2 e 2 lett a) L. 287/1990 in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, se il fideiussore si è impegnato a pagare a semplice richiesta scritta quanto dovuto dal garantito, l'onere del creditore di cui all'art. 1957 c.c. di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore;
ciò in quanto la clausola “ a semplice richiesta “ può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine ex art 1957 c.c deve essere osservato e potendosi considerare soddisfatto quanto disposto dal predetto articolo dalla richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore a prescindere dalla proposizione di un'azione giudiziaria che, d'altronde, può essere indifferentemente rivolta contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali e quindi anche contro il fideiussore con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale, era stata la stessa parte opponente ad allegare che, con due raccomandate a.r entrambe del 14.10.2020, la banca opposta aveva comunicato sia al debitore principale che ai garanti il recesso della banca dal conto corrente con revoca della concessione d'assegno e la decadenza del beneficio del termine e relativa risoluzione del mutuo chirografario intimando, contestualmente, agli stessi il pagamento dell'intera esposizione debitoria per entrambi i rapporti;
pertanto la richiesta stragiudiziale di rientro era stata contestuale rispetto al momento di cessazione dei rapporti e quindi nessuna questione di decadenza ex art. 1957 c.c poteva efficacemente essere sollevata. pag. 7/19 Le spese di lite venivano parzialmente compensate in ragione delle persistenti oscillazioni interpretative in materia di cosiddetto ammortamento alla francese.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Pescara hanno proposto appello
[...]
e per i Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti motivi:
2.1 “ Omessa applicazione dell'art. 1957 c.c.”
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto che l'inserimento nella fideiussione della clausola “a prima richiesta” consentisse di derogare parzialmente alla disciplina dettata dall'art. 1957 c.c.; mentre al contrario la banca aveva l'onere di intraprendere un procedimento giudiziale contro la debitrice principale al fine di conservare l'azione contro i fideiussorii e ciò in quanto la predetta clausola non è in grado di modificare la causa contrattuale, comportando solo un esonero del creditore dall'onere di provare l'inadempimento dell'obbligazione principale e la preclusione per il garante di proporre eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Contesta l'assunto del primo giudice per il quale la banca aveva solo l'onere di diffidare in via stragiudiziale i fideiussori, dovendosi considerare sufficiente allo scopo l'invio di due raccomandate con avviso di ricevimento del 14.10.20 al debitore e al fideiussore, con le quali erano stati comunicati il recesso dal rapporto, la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione dei rapporti contrattuali, senza obbligo di iniziare un'azione giudiziale nel termine di cui all'art. 1957 c.c., mentre la banca aveva in effetti depositato il ricorso per decreto ingiuntivo il 5.9.2022, oltre il termine di decadenza
Sostiene che le garanzie rilasciate dagli appellanti non sarebbero riconducibili alla figura del contratto autonomo di garanzia, che invece richiede l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Sostiene che nel caso di specie le garanzie sottoscritte dagli appellanti contengono unicamente la clausola “a semplice richiesta scritta” e non quella “senza eccezioni”, neppure potendosi desumere dalla disamina del contenuto della clausola di garanzia in pag. 8/19 questione qualsivoglia rinuncia ad opporre eccezioni inerenti l'obbligazione principale ex art 1945 c.c.; di conseguenza, residuando solo il carattere “ a prima richiesta” della clausola di pagamento di cui al contratto di fideiussione sottoscritto in data 04.07.2014, ne deriva che le fideiussioni oggetto di causa andrebbero qualificate come pure e semplici, con conseguente possibilità per il garante di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale e quindi mantenendo il carattere di accessorietà proprio della fideiussione, non ravvisandosi la rinuncia a quanto disposto ex art 1945 c.c.
2.2 “Omessa applicazione degli artt. 33 e ss D.lgs 206/2005”
Con questo motivo gli appellanti sostengono che la clausola del contratto di fideiussione derogativa dell'art. 1957 c.c. è da considerarsi, in applicazione dei principi sanciti dal codice del Consumo, vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis c.c.; nel caso di specie la sentenza di primo grado avrebbe omesso di considerare che i garanti agivano in qualità di consumatori e che di conseguenza la fideiussione andava ritenuta nulla o inefficace.
3.Si è costituita in grado di appello la Controparte_1 contestando il gravame in quanto inammissibile, improcedibile e
[...] infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, afferma di aver rispettato il termine semestrale della scadenza dell'obbligazione avendo la stessa controparte allegato, nel giudizio di primo grado, le due raccomandate a.r. del 14.10.2020 con cui la banca appellata aveva comunicato sia al debitore principale ( ), sia ai singoli fideiussori Parte_4
( , Parte_4 Parte_3 Persona_1 Parte_2
e ) il recesso della banca dal conto corrente n. 0004034306
[...] Parte_1 con revoca della concessione d'assegno, e la decadenza del beneficio del termine e risoluzione del mutuo chirografario n. 045340516, intimando contestualmente agli stessi il pagamento dell'intera esposizione debitoria e che quindi tale richiesta stragiudiziale di pagamento ( essendo il rispetto dell'art.1957 c.c. da parte del creditore garantito, da ritenersi soddisfatto, già con la richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore) era stata contestuale alla cessazione dei rapporti.
Eccepisce l'inammissibilità della censura dell'appellante in ordine all'omessa applicazione degli artt. 33 e seg D.ls 206/2005, in quanto sollevata per la prima volta in pag. 9/19 appello, sostenendo in ogni caso l'infondatezza di tale motivo di appello, difettando nel caso di specie i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica e ciò in quanto i fideiussori avevano agito come soggetti interessati all'attività sociale e quindi come professionisti, stante l'esistenza del rapporto familiare e la partecipazione societaria alla Evidenzia, infatti, Parte_4 che dalla documentazione in atti risultava che e Parte_4 Persona_1 erano soci accomandatari e e soci
[...] Parte_2 Parte_3 accomandanti, oltre che legati da uno stretto legame parentale, essendo , Pt_4 Per_1
e fratelli tra loro, e figli di e di Pt_2 Parte_1 Parte_3
4) Motivi della decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
4.1 Quanto al termine di cui all'art. 1957 c.c., che gli appellanti ritengono spirato non avendo la banca intrapreso azioni giudiziali entro sei mesi dalla comunicazione, in data
14.10.2020, del recesso dal contratto di conto corrente, della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo, con invito a provvedere alla copertura dell'esposizione debitoria in essere, la Corte osserva che tale disposizione normativa viene costantemente riferita alla fideiussione cosiddetta “semplice”, laddove si richiede che l'istanza del creditore sia necessariamente esercitata mediante azione giudiziale, proposta al fine di ottenere soddisfacimento del proprio credito.
Tale disposto non trova applicazione però nel caso si tratti di fideiussione “a prima richiesta”, ove il fideiussore si impegna ad adempiere l'obbligazione garantita non appena gli venga rivolta richiesta in tal senso da parte del creditore, ritenendosi in tal caso sufficiente per l'ottemperanza dei requisiti di cui all'art. 1957 c.c. che il creditore rivolga istanza al debitore principale prima che al fideiussore in qualsiasi modo e non solo mediante atto giudiziario.
Sul punto giova rammentare che, in presenza di una garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, la forma dell'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore. Nella pag. 10/19 sostanza, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben può essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata ragionevolmente soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si giustifica con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale;
e ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre
2017, n. 22346 la quale, intendendo dare continuità ad un proprio precedente del 2008
(Cass. Civ. Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078), ha chiaramente affermato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una pag. 11/19 richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.” Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte che, sebbene in una vicenda attinente ad un contratto autonomo di garanzia ma il cui principio è chiaramente applicabile al caso de quo, ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta,
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo
1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass n.31509/21).
In tema di decadenza ex art 1957 c.c. è da ultimo è intervenuta ancora la Suprema Corte
(Cass. n. 835/2025, Cass. n. 660/2025) affermando che “secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, pag. 12/19 Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.).”
Ed infatti, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie il contratto di fideiussione omnibus del 4.07.2014 contiene appunto la clausola “a semplice richiesta scritta” ( art. 5: “Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”), non colpita da nullità, per cui con comunicazione del 14.10.2020 del recesso dal contratto di c/c, di decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del mutuo con intimazione di pagamento, inviata al debitore principale ed ai fideiussori, la Parte_4 banca ha validamente interrotto il termine semestrale ex art. 1957 comma 1 c.c., trattandosi, come visto, di fideiussioni con clausola “a semplice richiesta scritta”. pag. 13/19 Risultando, dunque, documentata l'esistenza di richieste di adempimenti stragiudiziali inviate dalla banca sia al debitore che ai fideiussori, che dimostrano l'osservanza di quanto disposto dall'art. 1957 c.c., deve ritenersi che la banca abbia tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori con la conseguenza che la decadenza invocata dagli appellanti non può ritenersi applicabile nel caso di specie.
4.2 Quanto alla questione relativa alla vessatorietà della clausola derogativa dell'art. 1957 c.c. per essere in ipotesi gli appellanti consumatori ed avendo omesso il primo giudice di fare corretta applicazione degli art.. 33 e seguenti del Codice del Consumo, la
Corte osserva che innanzitutto occorre valutare e verificare la riconoscibilità in capo ai fideiussori della qualità di consumatore in quanto tale accertamento costituisce il presupposto per l'applicazione della tutela consumeristica ai sensi e per gli effetti della
Direttiva 93/13/CEE e del Codice del Consumo, non senza evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità ( Cass. ord. 5868/23) ““Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_2 Per_3 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica)”. pag. 14/19 In tema di contratti stipulati dal “consumatore”, precisa la Suprema Corte (Cass.
1666/20) “ requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 ) - all'entità Per_2 della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.”
In linea generale, dunque, si considera consumatore qualsiasi persona fisica che agisce per fini estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, per il soddisfacimento di esigenze di natura personale o familiare estranee alla sua attività professionale, ovvero il soggetto che
“negozia con il professionista al di fuori di una qualsiasi attività di impresa” (Cass. n.
4208/07).
Seguendo l'insegnamento della Suprema Corte, nel caso di specie si deve escludere la qualifica di consumatore in capo ai fideiussori in ragione del ruolo ricoperto nella società debitrice principale: già dalla documentazione allegata nella fase monitoria ( doc. n. 5) e successivamente depositata nel fascicolo di primo grado dell'appellata risulta un report relativo alla società debitrice principale (non contestato dagli appellanti) da cui si evince che e erano soci Parte_4 Persona_1 accomandatari e e soci accomandanti, Parte_2 Parte_3 ciascuno titolare delle quota di partecipazione societaria pari ad € 2500: pertanto deve ritenersi che gli appellanti avessero sottoscritto le fideiussioni proprio nella qualità di soci per tutelare interessi connessi a quelli della società e che quindi non avessero operato al di fuori dell'attività di impresa, dovendosi di conseguenza escludere in capo agli stessi la qualità di consumatori e ritenere inapplicabile al caso de quo la disciplina e la tutela consumeristica in relazione all'art 1957 c.c.
Va però precisato che, anche a prescindere da tali considerazioni, il motivo va disatteso anche sotto altro profilo: ripercorrendo le fasi del giudizio di primo e secondo grado, risulta infatti che gli appellanti abbiano sollevato la questione della contrarietà della pag. 15/19 fideiussione oggetto di causa alle previsioni contenute nel Codice del consumo solo in sede di gravame.
Sotto tale profilo questa Corte, nel solco di precedenti pronunce del medesimo tenore
(di recente Corte App. L'Aquila n. 358/25, n. 731/25), osserva che la nullità delle clausole inserite in un contratto sottostante alla disciplina del codice del consumatore è rilevabile d'ufficio, ma, trattandosi di nullità di protezione, il rilievo d'ufficio incontra il limite della specifica allegazione dei fatti oggetto della nullità che deve essere articolata da chi la eccepisce tempestivamente in primo grado, non potendo essere rilevata dal giudice in assenza di una specifica allegazione di parte. Al riguardo la Suprema Corte di
Cassazione, ha chiarito che: “Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurare il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito)” (Cass. Ord. n. 28983/2023).
Nel caso di specie l'eccezione di nullità della fideiussione in violazione delle norme del codice del Consumo, con riferimento agli artt. 33 e seguenti, sollevata solo in sede di gravame, va ritenuta del tutto generica, senza alcuna indicazione specifica di quali clausole contrattuali sarebbero in violazione della normativa consumeristica, delle ragioni soggettive che deporrebbero per la qualifica di consumatori dei fideiussori e delle modalità attraverso le quali il dedotto squilibrio tra le parti si sarebbe verificato, alterando la formazione della volontà contrattuale;
risulta omessa anche l'allegazione della mancanza di trattativa al riguardo.
Tali allegazioni di fatto del tutto mancanti in primo grado non possono quindi rendere tempestiva la specifica allegazione poi espressa solo in secondo grado, precludendo la pag. 16/19 possibilità anche del rilievo ufficioso del giudice in mancanza di tempestiva allegazione specifica dei fatti su cui si deduce abbiano inciso le asserite nullità.
In tal senso deve citarsi anche la sentenza della Cassazione secondo cui: “Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice d'appello che non proceda a rilevare d'ufficio una nullità di “protezione” per motivi diversi da quelli denunciati nel primo grado di giudizio, in assenza di puntuale impugnazione;
(nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva rigettato la domanda di nullità di un contratto di “leasing” ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. l) e 36, comma 2, lett.
c), d.lvo n. 206 del 2005 (codice al consumo), senza verificare d'ufficio se tali clausole potessero considerarsi vessatorie sotto altri aspetti)” (Cass. n. 11259/2018).
Non appare in contrasto con quanto appena esposto il dettato della Corte di Cassazione che a Sezioni Unite ha chiarito che: “Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase "inaudita altera parte", deve esaminare d'ufficio
l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda
- esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (richiedendo la produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) - e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile;
lo stesso giudice deve, invece, rigettare, in tutto o in parte, il ricorso, salva la riproponibilità della domanda, se il predetto controllo abbia esito positivo oppure se
l'accertamento della vessatorietà imponga un'istruzione probatoria (quale quella tramite l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.) incompatibile col procedimento monitorio.”(Cass Sent. S.U. n. 9479/2023). Il rilievo di ufficio appare infatti nel caso di richiesta di decreto ingiuntivo maggiormente incisivo ed ampio in considerazione del fatto che trattasi di fase procedimentale inaudita altera parte, dovendosi quindi a contrario ritenere che in sede poi di opposizione a decreto pag. 17/19 ingiuntivo, e quindi in fase di merito nel contraddittorio delle parti, le parti saranno onerate della specifica e tempestiva allegazione di fatto alla base dell'eccezione di nullità che riterranno di proporre.
Pertanto, il relativo motivo di appello deve essere rigettato.
5. In conclusione l'appello, assorbita ogni altra questione, va rigettato con conferma della sentenza impugnata
6. Le spese di lite sono regolate secondo i principi della soccombenza mediante la liquidazione indicata in dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento ( valore della causa da € 52.001 ad € 260.000) fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7.Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
e , quali fideiussori Parte_2 Parte_3 della avverso la Parte_4 sentenza n. 421/2024 resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 12.03.2024, la
Corte d'Appello così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre al
15% di spese generali ed IVA e CAP come per legge;
3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 luglio 2025 pag. 18/19 Consigliere rel. est. Presidente
Francesca Coccoli Barbara Del Bono
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