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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'8/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9362/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Parte_1 avv.ti Venera Cosima Nicita ed Emanuele Calderone;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Harald Massimo Bonura;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. N. 293 2024 9025497218 000, notificata il
28.08.2024 e derivante dalla cartella n. 293 2014 0011902123 000, che sarebbe stata notificata il 03.06.2014 = CONTRIB. ANNI 2009 – 2010 – 2011 €uro 2.513,53.
1 A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che alla luce della normativa vigente ed in virtù dell'art. 3, comma 9°, Lett. B della Legge n. 335, 08 agosto 1995, pubblicata il 16/08/1995 era maturata la prescrizione ordinaria quinquennale del presunto credito vantato dall'ente; che in considerazione degli anni di competenza 2009 – 2010 – 2011 ed in considerazione delle date di notifica dell'intimazione (28.08.2024) e della precedente cartella (03.06.2014) risulta evidente la prescrizione ordinaria quinquennale maturatasi in assenza di atti interruttivi;
che, inoltre, con riferimento all'anno 2009 il RICORRENTE ha già ottenuto la SENTENZA
n. 62-2023 DEL TRIB. ORD. CIV. CATANIA – SEZ. LAVORO.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: dichiarare nullo ed inefficace l' atto impugnato ed illegittima la richiesta creditoria della Parte_2 in virtù delle ragioni sopra illustrate relativamente a gli anni di competenza già
[...] espressamente indicati (2009 – 2010 – 2011).
Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'8.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che relativamente ai crediti dell'Ente impositore inerenti l'anno
2009 è intervenuta tra le parti la sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n.
62/2023, pubbl. il 12/01/2023, emessa all'esito del procedimento portante RG n.
7556/2021 che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei contributi e delle somme richieste a titolo di accessori per l'anno 2009.
Orbene, considerato il dispositivo della ridetta sentenza va pronunciata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti dell'ente impositore inerenti l'anno 2009.
Rileva, poi, il decidente che la notifica della cartella di pagamento n. 293 2014
0011902123 000, in data 03.06.2014 deve ritenersi non contestata.
2 Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione della cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella – non
è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più
3 contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla
4 formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica della cartella di pagamento ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica della cartella di pagamento siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva il decidente che l'Ente Impositore resistente ha allegato e documentato l'avvenuta notifica del sollecito di pagamento ruolo 2014 di cui alla nota prot. n.
49492/2019, notificato - a mezzo pec - in data 31.01.2019 (doc. 10 di parte resistente), intervenuta, quindi, in data anteriore allo scadere del termine di prescrizione quinquennale e, pertanto, valido atto interruttivo della prescrizione.
Rileva, altresì, il decidente che il calcolo della prescrizione deve essere eseguito tenendo presente che il termine quinquennale di cui all'art. 3, cc. 9 e 10, l. 335/1995 è stato soggetto a due periodi di sospensione speciale in virtù della normativa adottata per far fronte all'emergenza pandemica. Si fa riferimento, in particolare, all'art. 37, c. 2, d.l.
18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al
30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché all'art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 182 giorni). Il termine finale di prescrizione, dunque, deve essere determinato aggiungendo al termine ordinario quinquennale i due periodi di sospensione sopra indicati, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
5 In ragione delle predette sospensioni, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (28.08.2024) alcuna prescrizione era maturata rispetto ai crediti vantati dall'ente impositore relativamente agli anni 2010 e 2011.
In definitiva il ricorso può trovare solo limitato e parziale accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, per le ragioni indicate in parte motiva, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti della inerenti l'anno 2009; CP_1
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Catania, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'8/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9362/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli Parte_1 avv.ti Venera Cosima Nicita ed Emanuele Calderone;
-Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Harald Massimo Bonura;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. N. 293 2024 9025497218 000, notificata il
28.08.2024 e derivante dalla cartella n. 293 2014 0011902123 000, che sarebbe stata notificata il 03.06.2014 = CONTRIB. ANNI 2009 – 2010 – 2011 €uro 2.513,53.
1 A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: che alla luce della normativa vigente ed in virtù dell'art. 3, comma 9°, Lett. B della Legge n. 335, 08 agosto 1995, pubblicata il 16/08/1995 era maturata la prescrizione ordinaria quinquennale del presunto credito vantato dall'ente; che in considerazione degli anni di competenza 2009 – 2010 – 2011 ed in considerazione delle date di notifica dell'intimazione (28.08.2024) e della precedente cartella (03.06.2014) risulta evidente la prescrizione ordinaria quinquennale maturatasi in assenza di atti interruttivi;
che, inoltre, con riferimento all'anno 2009 il RICORRENTE ha già ottenuto la SENTENZA
n. 62-2023 DEL TRIB. ORD. CIV. CATANIA – SEZ. LAVORO.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: dichiarare nullo ed inefficace l' atto impugnato ed illegittima la richiesta creditoria della Parte_2 in virtù delle ragioni sopra illustrate relativamente a gli anni di competenza già
[...] espressamente indicati (2009 – 2010 – 2011).
Fissata l'udienza di discussione si costituiva la resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'8.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che relativamente ai crediti dell'Ente impositore inerenti l'anno
2009 è intervenuta tra le parti la sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro n.
62/2023, pubbl. il 12/01/2023, emessa all'esito del procedimento portante RG n.
7556/2021 che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei contributi e delle somme richieste a titolo di accessori per l'anno 2009.
Orbene, considerato il dispositivo della ridetta sentenza va pronunciata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti dell'ente impositore inerenti l'anno 2009.
Rileva, poi, il decidente che la notifica della cartella di pagamento n. 293 2014
0011902123 000, in data 03.06.2014 deve ritenersi non contestata.
2 Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione della cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella – non
è più contestabile.
Quindi, ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.:
Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più
3 contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione della cartella di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla
4 formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ora in proposito va rilevato che la notifica della cartella di pagamento ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica della cartella di pagamento siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
Quanto al termine di prescrizione, questo decidente condivide l'orientamento della giurisprudenza secondo cui la cartella di pagamento non opposta, non assumendo gli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato, non può determinare una modificazione del regime di prescrizione dei crediti previdenziali, di regola quinquennale, che dunque non si trasforma, come nell'actio iudicati di cui all'art. 2953
c.c., in decennale quale effetto della mancata opposizione della cartella.
Osserva il decidente che l'Ente Impositore resistente ha allegato e documentato l'avvenuta notifica del sollecito di pagamento ruolo 2014 di cui alla nota prot. n.
49492/2019, notificato - a mezzo pec - in data 31.01.2019 (doc. 10 di parte resistente), intervenuta, quindi, in data anteriore allo scadere del termine di prescrizione quinquennale e, pertanto, valido atto interruttivo della prescrizione.
Rileva, altresì, il decidente che il calcolo della prescrizione deve essere eseguito tenendo presente che il termine quinquennale di cui all'art. 3, cc. 9 e 10, l. 335/1995 è stato soggetto a due periodi di sospensione speciale in virtù della normativa adottata per far fronte all'emergenza pandemica. Si fa riferimento, in particolare, all'art. 37, c. 2, d.l.
18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al
30.06. 2020 (per un totale di 129 giorni), nonché all'art. 11, c. 9, d.l. 183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (per un totale di 182 giorni). Il termine finale di prescrizione, dunque, deve essere determinato aggiungendo al termine ordinario quinquennale i due periodi di sospensione sopra indicati, per un periodo totale aggiuntivo di 311 giorni.
5 In ragione delle predette sospensioni, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (28.08.2024) alcuna prescrizione era maturata rispetto ai crediti vantati dall'ente impositore relativamente agli anni 2010 e 2011.
In definitiva il ricorso può trovare solo limitato e parziale accoglimento.
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In parziale accoglimento del ricorso, per le ragioni indicate in parte motiva, dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa ai crediti della inerenti l'anno 2009; CP_1
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Catania, 10 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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