Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4392/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. NICOLA ANTONIO Parte_1
BRAILE
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 e ritualmente notificato il Sig.
[...]
conveniva in giudizio l' esponendo di aver ricevuto in data Pt_1 CP_1
25.09.2024 la notifica di una intimazione di pagamento (n.
034202290003326847000) relativa, anche, a crediti azionati nell'interesse dell con le seguenti cartelle di pagamento: CP_1
n. 03420110049798853000, notificata il 21.05.2014;
n. 03420140001403117000, notificata il 06.08.2014;
n. 0342014002216748400, notificata il 09.09.2015;
n. 03420150019703068000, notificata il 01.12.2015;
n. 03420150031508614000, notificata il 21.04.2016;
n. 03420170017216601000 notificata il 13.09.2017;
n. 03420170032287146000, notificata il 17.03.2018;
n. 03420190000602719000, notificata il 12.02.2019.
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Si costituiva l' , sollevando in via preliminare eccezione di CP_1 incompetenza per territorio del Tribunale di Cosenza;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, pur rappresentando di aver disposto lo sgravio di tutti i titoli “0342014”, “0342015”, “0342017” e 0342019” avendo preso atto dell'avvenuta cancellazione dell'impresa in epoca pregressa.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 20.01.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 16.01.2025.
Deve dichiararsi infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Cosenza, atteso che i crediti portati nell'intimazione di pagamento oggetto del giudizio si riferiscono a premi assicurativi e alle relative sanzioni e, pertanto, deve trovare applicazione il comma III dell'art. 444 c.p.c., secondo cui “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”.
Si rileva, poi, che sussiste la legittimazione passiva del solo istituto previdenziale e non anche di . Controparte_2
La parte ricorrente ha, infatti, agito solo per ottenere una declaratoria di prescrizione dei crediti azionati e, pertanto, l'azione va qualificata quale opposizione all'esecuzione e accertamento negativo dei crediti, cui partecipa il solo ente impositore
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine ai crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 03420140001403117000, n.
0342014002216748400, n. 03420150019703068000, n. 03420150031508614000,
2 n. 03420170017216601000, n. 03420170032287146000, e n.
03420190000602719000, avendo l' documentato l'avvenuto sgravio. CP_1
Con riferimento ai crediti portati nella cartella esattoriale n.
03420110049798853000, notificata il 21.05.2014 (come riconosciuto dallo stesso ricorrente) non può che essere dichiarata l'intervenuta prescrizione alla data del 13.11.2024 in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 034202290003326847000 attesa la mancanza di ogni riscontri di pregressi atti interruttivi.
Le spese di lite devono essere interamente compensate, in ragione dell'esito complessivo del giudizio, considerando, altresì, che il ricorrente non ha adeguatamente riscontrato di aver comunicato all' l'avvenuta CP_1 cessazione della propria attività, cui era tenuto ex art. 12 T.U. n. 1124/1965.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati nelle cartelle esattoriali n. 03420140001403117000, n. 0342014002216748400,
n. 03420150019703068000, n. 03420150031508614000, n.
03420170017216601000, n. 03420170032287146000, e n.
03420190000602719000.
Dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento degli importi richiesti con l'intimazione di pagamento n. 034202290003326847000, relativamente ai crediti portati nella cartella esattoriale n.
03420110049798853000; crediti che dichiara prescritti.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 21/01/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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