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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1482/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MARCO P.IVA_1
ATTORE contro
5 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALZONE Controparte_1 P.IVA_2
GIORGIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
5 otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 per l'importo di euro 68.515,20, oltre interessi, quale corrispettivo di Parte_2 prestazioni di servizi informatici.
si oppone sostenendo che non sarebbero stati compilati in corso di rapporto i documenti Pt_2 attestanti le prestazioni rese e riportanti la firma per approvazione da parte di essa committente. A tali resoconti formali il regolamento contrattuale subordina l'esigibilità del corrispettivo, che quindi non sussisterebbe, secondo . Inoltre, l'opponente contesta che siano dovuti gli interessi nella Pt_2 misura di cui al DLGS 231/02, in quanto la clausola 4.10 delle condizioni generali del contratto subordinava la decorrenza di tali interessi all'invio di una formale diffida non seguita da alcuna contestazione da parte della committente. Sarebbero quindi dovuti gli interessi nella minor misura prevista in contratto.
5 replica specificando che le prestazioni rese consistevano in servizi di protezione informatica CP_1 svolti da remoto, che l'opponente a sua volta si era impegnata a rendere a favore di una terza società, nell'ambito di un appalto pubblico che vedeva il come utilizzatore finale di Controparte_2 tali prestazioni. La opposta, a dimostrazione dell'adempimento, produce documenti che individuano le persone fisiche dei suoi dipendenti che hanno prestato il servizio (doc. 5 e 6), nonché documenti attestanti lo svolgimento dei servizi, analiticamente descritti passaggio per passaggio e supportati dalla relativa documentazione. Inoltre, 5 ha dato conto e documentato che la rendicontazione CP_1 giornaliera dell'attività veniva effettuata con la partecipazione di , che quindi approvava tale Pt_2 modalità e il lavoro svolto (allegati A, B e C della opposta), e che, d'altra parte, lo stesso regolamento contrattuale invocato dall'opponente, prevedeva che la formalizzazione dei resoconti fosse espressamente richiesta dalla committente, ciò che non è stato. 5 evidenzia, inoltre, che nessuna CP_1 contestazione le è mai stata rivolta dalla controparte, né durante, né successivamente all'esecuzione del rapporto. Infine, invoca l'applicazione dell'art. 7 del DLGS 231/02, che prevede la nullità delle clausole derogatrici alla misura degli interessi in esso prevista.
A tale puntuale e documentata allegazione da parte di 5 non è seguita alcuna contestazione da CP_1 parte di , la quale, invero, non ha depositato alcuna memoria istruttoria, né conclusionale. Pt_2
Deve anche dichiararsi la nullità della clausola sugli interessi stante la chiara lettera dell'articolo di legge invocato.
Ciò determina l'accertamento ai sensi dell'art. 115 c.p.c. delle allegazioni di 5 a sostegno CP_1 integrale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che deve quindi essere confermato.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 18803/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare a 5 le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 che si liquidano in € 10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1482/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DE LUCA MARCO P.IVA_1
ATTORE contro
5 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALZONE Controparte_1 P.IVA_2
GIORGIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
5 otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_1 per l'importo di euro 68.515,20, oltre interessi, quale corrispettivo di Parte_2 prestazioni di servizi informatici.
si oppone sostenendo che non sarebbero stati compilati in corso di rapporto i documenti Pt_2 attestanti le prestazioni rese e riportanti la firma per approvazione da parte di essa committente. A tali resoconti formali il regolamento contrattuale subordina l'esigibilità del corrispettivo, che quindi non sussisterebbe, secondo . Inoltre, l'opponente contesta che siano dovuti gli interessi nella Pt_2 misura di cui al DLGS 231/02, in quanto la clausola 4.10 delle condizioni generali del contratto subordinava la decorrenza di tali interessi all'invio di una formale diffida non seguita da alcuna contestazione da parte della committente. Sarebbero quindi dovuti gli interessi nella minor misura prevista in contratto.
5 replica specificando che le prestazioni rese consistevano in servizi di protezione informatica CP_1 svolti da remoto, che l'opponente a sua volta si era impegnata a rendere a favore di una terza società, nell'ambito di un appalto pubblico che vedeva il come utilizzatore finale di Controparte_2 tali prestazioni. La opposta, a dimostrazione dell'adempimento, produce documenti che individuano le persone fisiche dei suoi dipendenti che hanno prestato il servizio (doc. 5 e 6), nonché documenti attestanti lo svolgimento dei servizi, analiticamente descritti passaggio per passaggio e supportati dalla relativa documentazione. Inoltre, 5 ha dato conto e documentato che la rendicontazione CP_1 giornaliera dell'attività veniva effettuata con la partecipazione di , che quindi approvava tale Pt_2 modalità e il lavoro svolto (allegati A, B e C della opposta), e che, d'altra parte, lo stesso regolamento contrattuale invocato dall'opponente, prevedeva che la formalizzazione dei resoconti fosse espressamente richiesta dalla committente, ciò che non è stato. 5 evidenzia, inoltre, che nessuna CP_1 contestazione le è mai stata rivolta dalla controparte, né durante, né successivamente all'esecuzione del rapporto. Infine, invoca l'applicazione dell'art. 7 del DLGS 231/02, che prevede la nullità delle clausole derogatrici alla misura degli interessi in esso prevista.
A tale puntuale e documentata allegazione da parte di 5 non è seguita alcuna contestazione da CP_1 parte di , la quale, invero, non ha depositato alcuna memoria istruttoria, né conclusionale. Pt_2
Deve anche dichiararsi la nullità della clausola sugli interessi stante la chiara lettera dell'articolo di legge invocato.
Ciò determina l'accertamento ai sensi dell'art. 115 c.p.c. delle allegazioni di 5 a sostegno CP_1 integrale del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che deve quindi essere confermato.
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e quindi conferma il decreto ingiuntivo n. 18803/2022, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare a 5 le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 che si liquidano in € 10.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
pagina 2 di 3 Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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