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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1416 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMESTRI CARLO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
29/04/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato ad [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio Persona_1
;
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le modalità Per_1
dell'affido condiviso, ex Legge n° 54/2006, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Nizza di Sicilia (ME), via
Villafranca, n. 42/A. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga Parte_1 opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , Per_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_1 CP_1 con congruo preavviso.
2. Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio
[...] del passaporto e di qualunque altro documento equipollente, consentendo, altresì, che ciascuno dei genitori possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
3.Le Per_1 decisioni più importanti nell'interesse del figlio , relative all'educazione, alla Per_1 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del minore. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative al figlio e che richiedano particolari decisioni.
4. Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne manifesti il desiderio previo congruo preavviso alla madre. Per_1
In via subordinata il padre potrà prelevare il proprio figlio minore nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, a week-end alternati, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, riportandolo presso l'abitazione della madre.
5. Ulteriori modalità, orari, periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, previo congruo preavviso, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore .
6. La sig.ra con la sottoscrizione del Per_1 Pt_1 presente accordo, presta il proprio consenso a che il figlio minore , nei giorni Per_1
in cui il padre ha diritto all'esercizio del diritto di visita, sia prelevato presso la propria abitazione da un familiare dello stesso, qualora questi per sopravvenuti impegni, sia impossibilitato a recarsi personalmente.
7. Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dal minore ad anni alternati con uno dei due genitori e Per_1
precisamente la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano con la madre, la Vigilia e il Capodanno con il padre. Entrambi i genitori prestano il consenso affinché in occasione del Santo Natale il genitore assente possa vedere il figlio per lo scambio dei regali. Le festività pasquali e precisamente la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorse con uno dei genitori ad anni alternati. I genitori alterneranno inoltre i giorni dell'8 dicembre e del 6 gennaio;
per le altre festività, i sigg.ri CP_1
e concordano di trascorrerli seguendo il criterio
[...] Parte_1 dell'alternanza annuale. Quanto al giorno del compleanno del figlio minore Per_1
questo verrà festeggiato, previo accordo tra i genitori, con modalità confacenti a quelli che sono i desideri e le esigenze del minore medesimo.
8. Nelle vacanze estive il padre,
potrà trascorrere con il figlio un periodo di 10 giorni Controparte_1 Per_1 consecutivi, da suddividersi nelle mensilità di luglio e agosto, previo accordo con la madre in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze ed i desideri del minore. Durante i predetti periodi, i genitori potranno portare con sé il figlio nelle località ove si trasferiranno per trascorrere le vacanze. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore.
9. Qualora la madre, durante i periodi di permanenza del minore con sé, decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al padre con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 10. I sigg.ri Controparte_1
e , a condizione di reciprocità, si impegnano a facilitare le Parte_1 conversazioni telefoniche tra il genitore assente ed il figlio durante i periodi di permanenza con ciascuno di essi. 11. Il sig. con la sottoscrizione Controparte_1 del presente accordo si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 quale contributo per il mantenimento del figlio minore , entro il
[...] Per_1
giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 200,00 (Euro duecento//00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. Concordano le parti che,
l'assegno unico previsto in favore del minore e corrisposto dall'INPS sarà richiesto direttamente dalla sig.ra nella misura del 100%, rilasciando il sig. Parte_1
con la sottoscrizione della presente, il relativo consenso. 12. Le Controparte_1
parti concordano che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio minore, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola); Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter). 13. L'assegno di mantenimento per il figlio sarà versato sino al raggiungimento della sua maggiore età o anche successivamente lo stesso versasse in stato di bisogno e/o in relazione alle esigenze di studio, fin tanto che lo stesso non avrà completato i corsi di studi universitari eventualmente intrapresi e comunque fino a quando non si saranno resi economicamente autosufficienti. 14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 15. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
30/05/2025. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato ad [...] il [...], con ricorso depositato in CP_1
data 29/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1416 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEMESTRI CARLO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex artt. 337-bis c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
29/04/2025, nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato ad [...] il [...], premesso: Controparte_1
- che da una relazione di convivenza era nato in data [...] il figlio Persona_1
;
[...] - che la convivenza tra le parti era cessata e che occorreva, pertanto, disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
- che essi avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano che il Tribunale recepisse l'accordo intervenuto tra le parti concernente l'affidamento ed il mantenimento della prole alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le modalità Per_1
dell'affido condiviso, ex Legge n° 54/2006, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in Nizza di Sicilia (ME), via
Villafranca, n. 42/A. La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga Parte_1 opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , Per_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la Sig.ra sarà tenuta a darne notizia al Sig. Parte_1 CP_1 con congruo preavviso.
2. Le parti si danno reciproco consenso per il rilascio
[...] del passaporto e di qualunque altro documento equipollente, consentendo, altresì, che ciascuno dei genitori possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
3.Le Per_1 decisioni più importanti nell'interesse del figlio , relative all'educazione, alla Per_1 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del minore. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative al figlio e che richiedano particolari decisioni.
4. Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione del figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne manifesti il desiderio previo congruo preavviso alla madre. Per_1
In via subordinata il padre potrà prelevare il proprio figlio minore nei giorni di martedì
e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e, a week-end alternati, il sabato o la domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, riportandolo presso l'abitazione della madre.
5. Ulteriori modalità, orari, periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, previo congruo preavviso, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore .
6. La sig.ra con la sottoscrizione del Per_1 Pt_1 presente accordo, presta il proprio consenso a che il figlio minore , nei giorni Per_1
in cui il padre ha diritto all'esercizio del diritto di visita, sia prelevato presso la propria abitazione da un familiare dello stesso, qualora questi per sopravvenuti impegni, sia impossibilitato a recarsi personalmente.
7. Le principali festività civili e religiose saranno trascorse dal minore ad anni alternati con uno dei due genitori e Per_1
precisamente la Vigilia, il giorno di Natale e Santo Stefano con la madre, la Vigilia e il Capodanno con il padre. Entrambi i genitori prestano il consenso affinché in occasione del Santo Natale il genitore assente possa vedere il figlio per lo scambio dei regali. Le festività pasquali e precisamente la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno trascorse con uno dei genitori ad anni alternati. I genitori alterneranno inoltre i giorni dell'8 dicembre e del 6 gennaio;
per le altre festività, i sigg.ri CP_1
e concordano di trascorrerli seguendo il criterio
[...] Parte_1 dell'alternanza annuale. Quanto al giorno del compleanno del figlio minore Per_1
questo verrà festeggiato, previo accordo tra i genitori, con modalità confacenti a quelli che sono i desideri e le esigenze del minore medesimo.
8. Nelle vacanze estive il padre,
potrà trascorrere con il figlio un periodo di 10 giorni Controparte_1 Per_1 consecutivi, da suddividersi nelle mensilità di luglio e agosto, previo accordo con la madre in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze ed i desideri del minore. Durante i predetti periodi, i genitori potranno portare con sé il figlio nelle località ove si trasferiranno per trascorrere le vacanze. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio minore.
9. Qualora la madre, durante i periodi di permanenza del minore con sé, decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia al padre con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno. 10. I sigg.ri Controparte_1
e , a condizione di reciprocità, si impegnano a facilitare le Parte_1 conversazioni telefoniche tra il genitore assente ed il figlio durante i periodi di permanenza con ciascuno di essi. 11. Il sig. con la sottoscrizione Controparte_1 del presente accordo si obbliga a corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 quale contributo per il mantenimento del figlio minore , entro il
[...] Per_1
giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 200,00 (Euro duecento//00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. Concordano le parti che,
l'assegno unico previsto in favore del minore e corrisposto dall'INPS sarà richiesto direttamente dalla sig.ra nella misura del 100%, rilasciando il sig. Parte_1
con la sottoscrizione della presente, il relativo consenso. 12. Le Controparte_1
parti concordano che le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse del figlio minore, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola); Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter). 13. L'assegno di mantenimento per il figlio sarà versato sino al raggiungimento della sua maggiore età o anche successivamente lo stesso versasse in stato di bisogno e/o in relazione alle esigenze di studio, fin tanto che lo stesso non avrà completato i corsi di studi universitari eventualmente intrapresi e comunque fino a quando non si saranno resi economicamente autosufficienti. 14. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 15. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 3 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data
30/05/2025. Veniva, quindi, fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore, udienza che veniva sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendone le parti fatto richiesta, dichiarando di non volersi conciliare.
Alla suddetta udienza del 15/10/2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori ed il figlio, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., disciplina le condizioni di affidamento e mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato ad [...] il [...], con ricorso depositato in CP_1
data 29/04/2025, trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.