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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17849 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40848/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa AS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40848 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 09/07/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Di Porto, Matteo Pericoli, Marco Subiaco e Alessandro Genovali, in virtù di procure in atti
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
ITALIANO Controparte_1
Controparte_2
pagina 1 di 22 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati.
INTERVENUTI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 07/07/2025 e da parte convenuta in data 03/07/2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato in data 03/08/2022, e in data 30/05/2022 – ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile
2022 n. 36 – all'Avvocatura Generale dello Stato, gli attori ( , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 hanno citato in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sofferto dai propri de cuius a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, danno quantificato in una somma, complessivamente, pari ad euro 5.874.213,26.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che:
(nata il [...]) e i suoi tre figli, ed marito e figli di PEona_1 Per_2 Per_3 Per_4 PEona_5
(nati rispettivamente il 2/12/1923, l'11/04/1925 e il 25/01/1930), quali civili, non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, avevano subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione e l'omicidio da parte dei militari tedeschi;
in particolare erano stati arrestati il 16/10/1943, detenuti presso il collegio Militare sino al 18/10/1943 e deportati, sul convoglio n. 2, presso il campo di sterminio di Auschwitz, dove, giunti al campo il 23/10/1943 erano deceduti, all'età, rispettivamente, di 50, 19,
18 e 13 anni.
pagina 2 di 22 (nato il [...]), promesso sposo di , quale civile, non direttamente PEona_6 PEona_7 coinvolto nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, i lavori forzati, la tortura e l'omicidio da parte dei militari tedeschi;
in particolare era stato arrestato il 28/01/1943, detenuti presso il campo di prigionia di Fossoli sino al 05/04/1944 e deportato prima presso il campo di Auschwitz e poi di Mauthausen, dove era deceduto il 27/03/1945, all'età di 34 anni.
e , quali civili, non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, avevano Parte_20 Parte_21 subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quale l'assassinio alle Fosse Ardeatine, il
24/03/1944, da parte dei militari tedeschi.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso dei propri congiunti) erano provati dai documenti prodotti, in particolare: documentazione raccolta dalla CDEC Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal Terzo Reich di religione ebraica durante la
Seconda guerra mondiale.
Parte attrice, dopo avere illustrato i rapporti parentali tra gli odierni attori e i propri de cuius (cfr. da pp.3 a 5 dell'atto di citazione), ha quantificato il danno non patrimoniale richiesto dagli attori iure hereditatis, complessivamente, in euro 5.874.213,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
In conclusione, ha chiesto: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di RM, quale ente succeduto al Terzo
Reich, per i crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di dei suoi tre figli PEona_1
Per
, ed , uccisi ad Auschwitz il 23 ottobre 1943, e in danno di deportato il 5 Per_3 Per_8 PEona_6 aprile 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz, poi trasferito a Mauthausen e ivi trucidato dalle SS il 27 marzo 1945, nonché in danno di e di barbaramente uccisi, nel noto eccidio Parte_20 Parte_21 delle Fosse Ardeatine, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di , nella misura di € 184.365,96, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_11 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
pagina 3 di 22 - in favore di , nella misura di € 184.365,96, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di Parte_13 giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_16 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_8 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_19 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_18 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 518.120,65, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_10 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 172.706,87, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_15 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
pagina 4 di 22 - in favore di nella misura di € 172.706,87, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_14 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 172.706,87, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_2 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 536.099,60, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_17 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisto;
- in favore di nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_5 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_3 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_7 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisto;
- in favore di , nella misura di € 359.579,00, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_12 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 359.579,00, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_4 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 359.579,00, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_9 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
pagina 5 di 22 - in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_6 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
E così per un totale di € 5.874.213,26 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.»
In data 30/03/2023 sono intervenuti la e il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro p.t., ed hanno chiesto il rigetto della
[...] domanda. In particolare, hanno eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo).
Nel merito, hanno contestato la mancata prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) e della qualità di erede.
pagina 6 di 22 In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo Controparte_2 particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 03/08/2022, per via diplomatica (come da documentazione depositata da parte attrice in data 22.05.2023), tramite l'Ufficio , ha scelto la contumacia. Controparte_3
La causa, all'esito dell'istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 09/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro pagina 7 di 22 l'umanità commessi iure imperii dalla RM nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di RM (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della RM per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
pagina 8 di 22 L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che e i suoi tre figli, ed e PEona_1 Per_2 Per_3 Per_4 PEona_6 hanno subìto la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù, l'omicidio nonché il programmato sterminio della propria famiglia da parte delle truppe tedesche. e , invece, sono Parte_20 Parte_21 stati uccisi nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Si tratta di un eccidio, ormai acquisito agli atti della storia e della pagina 9 di 22 coscienza collettiva, compiuto in violazione delle leggi di guerra e dei principi fondamentali della persona
(come confermato anche dalla Corte di Cassazione penale, sez. I, n. 12595 del 01/12/1998): in data 24/03/1944, presso le cave site lungo la via Ardeatina, a Roma, furono trucidati, 335 civili e militari italiani, in esecuzione di un ordine di rappresaglia disposto dal comando tedesco occupante a seguito dell'attentato di via Rasella
(quindici in più rispetto al parametro stabilito, di dieci persone per ogni militare tedesco deceduto). Le vittime furono prelevate dalle carceri di Regina Coeli e via Tasso, condotte sul luogo prescelto per l'esecuzione, uccise mediante fucilazione. I cadaveri vennero ammassati nelle gallerie, poi fatte esplodere al fine di occultare i corpi.
Le situazioni allegate integrano in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della Controparte_1
e del Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di RM, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di RM.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di RM o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la RM- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha pagina 10 di 22 avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
RM, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della RM verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della RM (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del (nel caso di Controparte_5 Controparte_2 specie non convenuti in giudizio da parte attrice) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Controparte_2
).
[...]
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata. Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la pagina 11 di 22 retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la
Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
pagina 12 di 22 Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine al difetto di legittimazione attiva e alla carenza di prova di qualità di erede di parte attrice, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024).
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
In ogni caso, è appena il caso di richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c,, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la titolarità del diritto deve essere provata dall'attore e va assolto con mezzi di prova idonei.
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato certificazione anagrafica, risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di Ancona, con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 20/11/2023, ovvero:
i certificati di nascita di (doc. B.5), (doc. B.7) (doc. B.3) e Parte_11 CP_6 PEona_5 Pt_22
(doc. B.4) dai quali si evince che erano fratelli, tutti figli di e;
[...] PEona_9 PEona_10
pagina 13 di 22 lo stato di famiglia storico di (doc. B.8.), dal quale si evince era sposato con , e che Parte_11 CP_7
CP_ Per_
, , e erano suoi figli;
Per_11 CP_9 Per_12 relativamente alla famiglia di , lo stato di famiglia storico (B. 10), dal quale si evince che egli era CP_6 sposato con e aveva tre figli, , e . Inoltre, è stato Controparte_10 Per_14 PEona_7 PEona_15 depositato il certificato di nascita del figlio, (riquadro 13, doc. 13.1), il verbale di pubblicazione PEona_16 di testamento olografo di (riquadro 15, doc. 15.2) dal quale si evince che era sorella di;
Per_15 Per_15 Per_14 lo stato di famiglia storico di (doc. B.9), da quale si evince che era sposato con PEona_17 CP_11
Per_1 e aveva tre figli, , Per_19 Per_20 lo stato di famiglia storico di (doc. B.2), dal quale si evince che era spostato con PEona_5 PEona_1
PE e aveva tre figli, e Per_3 Per_4
Rispetto alla qualità di erede rivestita da e , certificazione anagrafica (riquadro 3, doc. C. Parte_11 Pt_13
3.3.) da cui si evince che e sono figli di;
Parte_11 Pt_13 Per_12 rispetto alla qualità di erede di (figlio di , lo stato di famiglia (riquadro 4, doc. C.4.3) Parte_6 CP_9 di da cui si evince che era sposata con e che e Parte_23 PEona_21 Parte_6 CP_12 sono suoi figli;
Per_ rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlio di , lo stato di famiglia (riquadro 5, doc. Parte_16
5.3) da cui si evince che era sposata con e aveva due figli, e Pt_24 CP_13 PEona_22
; Pt_16
CP_ rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlio di ), lo stato di famiglia (riquadro 6, doc. Parte_1
6.3) da cui si evince che era sposata con e aveva tre figli, , e CP_14 PEona_23 Per_24 Per_25
; Pt_1 rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlia di ), lo stato di famiglia storico Parte_8 Per_11
(riquadro 7, doc. 7.3) da cui si evince che era sposata con e aveva una figlia, PEona_26 Controparte_15
; Parte_8
Per_1 rispetto alla qualità di erede rivestita da e (figlie di ) i certificati di nascita di Parte_19 Pt_18
Per_1 e (riquadro 9, docc.
9.2 e 9.3.) da cui si evince che entrambe sono figlie di e Pt_19 Pt_18
[...]
Per_27
pagina 14 di 22 rispetto alla qualità di erede rivestita da e gli eredi di (figlie di , Parte_10 Parte_25 Per_19
e , certificazione anagrafica, in particolare i certificati di nascita di Parte_15 Pt_14 Parte_2
e (riquadro 10, docc. 10.4 e 10.5) da cui si evince che entrambe sono figlie di Parte_10 Parte_25
e Ha depositato, inoltre, il certificato di famiglia storico di (doc. PEona_28 Parte_26 Parte_25
10.6) dal quale si evince che era sposata con e aveva due figlie, e Parte_2 Pt_15 Pt_14 rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlio di , lo stato di famiglia di e Parte_17 Per_20 Parte_27 il certificato di nascita di (riquadro 11, doc. 11.3 e 11.4) da cui si evince che è Parte_17 Parte_17 figlio di e CP_16 Parte_27 rispetto alla qualità di erede rivestita da , e (moglie e figlie di Parte_5 Parte_3 Parte_7
), certificazione anagrafica (riquadro 13, doc. 13.2 e 13.3.) da cui si evince che era Per_14 PEona_16 sposato con e aveva due figlie, e;
CP_17 Parte_3 Parte_7 rispetto alla qualità di erede rivestita da e (figli di ), il Parte_12 Pt_4 Pt_9 PEona_7 testamento olografo (riquadro 14, doc. 14.2.) da cui si evince il rapporto di parentela.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che gli odierni attori abbiano un titolo legale che conferisce loro il diritto alla successione ereditaria;
ciò, sia ai sensi dell'art. 467 c.c., nell'ipotesi in cui i propri dante causa abbiano rinunciato all'eredità del proprio genitore (padre/madre), e sia nel caso in cui quest'ultimo abbia accettato l'eredità (in quanto i diritti risarcitori, come già detto imprescrittibili, sono entrati a far parte del loro patrimonio ereditario e quindi trasmessi ab intestato agli odierni attori).
Del resto, secondo costante giurisprudenza “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (cfr. tra tante e più di recente Cass. civ. n. 390/2025)
Deve aggiungersi che gli attori non sono onerati della prova di essere eredi esclusivi, né in presenza di altri coeredi è necessaria l'integrazione del contraddittorio. Al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
pagina 15 di 22 ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7.Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
Gli attori e (figli di ), (figlio di , (figlio Parte_11 Pt_13 Per_12 Parte_6 CP_9 Parte_16
Per_ CP_ di , (figlio di ), (figlia di ), e Parte_1 Parte_8 Per_11 Parte_19 Pt_18
Per_1 (figlie di ), e gli eredi di (figlie di , e Parte_10 Parte_25 Per_19 Parte_15 Pt_14
; (figlio di , , e (moglie e Parte_2 Parte_17 Per_20 Parte_5 Parte_3 Parte_7 figlie di ), e (figli di ), hanno agito per il Per_14 Parte_12 Pt_4 Pt_9 PEona_7 risarcimento, iure hereditatis: PE relativamente al tragico evento della deportazione e l'uccisione di e i suoi tre figli, PEona_1 Per_3 ed dei danni subiti da a causa della perdita del rapporto parentale con la moglie, Per_4 PEona_5 [...]
PE e i suoi tre figli ( e;
dei danni subiti da e , Per_1 Per_3 Per_4 PEona_9 PEona_29
a causa della perdita dei nipoti ex filio;
dei danni subiti da , , e a causa Parte_22 Pt_11 Per_17 CP_6
Per_ CP_ Per_1 della perdita dei nipoti ex fratre;
dei danni subiti da , , , , Parte_28 CP_9 Per_11 Per_19
, , e , a causa della perdita dei cugini. Per_20 Per_14 Per_15 PEona_7
Relativamente, invece, al tragico evento della deportazione e uccisione di , PEona_6 Parte_12
e (figli di ) hanno agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da Pt_4 Pt_9 PEona_7 Pt_11
per la perdita del rapporto parentale con il suo promesso sposo, PEona_7 PEona_6
Relativamente al tragico evento della morte di e , e Parte_20 Pt_21 Parte_10 Parte_25
(figlie di , e, per quest'ultima, i suoi eredi e , hanno agito in
[...] Per_19 Parte_15 Pt_14 Parte_2 giudizio per i danni subiti da (marito di , per la perdita del rapporto parentale con il PEona_28 Parte_26 padre e il fratello gemello.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che:
pagina 16 di 22 e i suoi tre figli erano stati arrestati il 16/10/1943 a Roma, detenuti nel Collegio militare e PEona_1 deportati, sul convoglio n. 2, giunti ad Auschwitz il 23/10/1943 e lì deceduti. era stato arrestato il 28/01/1944 a Roma, detenuto nel campo di Fossoli e deportato, sul PEona_6 convoglio n. 9, giunto ad Auschwitz il 10/04/1944 e lì deceduto il 27/03/1945.
e era stati arrestati a Roma il 22/03/1944 e assassinati durante Parte_21 Parte_20
l'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Alla luce delle allegazioni prodotte, i fatti storici sono provati (per tutti, cfr. estratti doc.1 all'atto di citazione).
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945.
Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio
e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Orbene, si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quali congiunti sopravvissuti, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
pagina 17 di 22 Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass. 16-
03.2025, n. 6981).
7.1. Quanto al danno subito da per la perdita del rapporto parentale con la moglie, PEona_5 [...]
e i suoi tre figli, deceduti il 23/10/1944, quando aveva 45 anni, la domanda è fondata Per_1 PEona_5
e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Riguardo al danno per la perdita del rapporto con si reputa equo liquidare, a titolo di danno iure PEona_1 hereditatis - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2025, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima (50 anni) e di all'epoca del PEona_5 decesso (45 anni) - l'importo di euro 346.476,00 (ovvero 11.549,20 € per n. 30 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 3 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del marito superstite, oltre a n. 4 punti aggiuntivi per la presunta convivenza tra congiunto e de cuius).
Riguardo al danno per la perdita del rapporto con i tre figli, si reputa equo liquidare l'importo di euro: PE 294.504,6 per (11.549,20 € per n. 25,5 punti, di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del padre superstite;
non è presumibile la convivenza tra il congiunto e il de cuius in quanto la vittima era maggiorenne); 294.504,6 per (11.549,20 € per n. 25,5 punti, di cui, n. 18 per il Per_3 grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del padre superstite;
non è presumibile la convivenza tra il congiunto e il de cuius in quanto la vittima era maggiorenne); 340.701,4 per (11.549,20 Per_4
€ per n. 29,5 punti, di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del padre superstite;
oltre a n. 4 punti aggiuntivi per la presunta convivenza tra congiunto e de cuius)
La domanda è fondata anche rispetto al danno subito da e per la PEona_9 PEona_29 perdita dei tre nipoti. È risarcibile il danno subito da e per la perdita PEona_9 PEona_29 dei tre nipoti (ex filio), quando i nonni avevano, rispettivamente, 74 anni e 78 anni. Si reputa equo liquidare, per il danno subito da , l'importo di euro 132.815,8 per ciascun nipote, ovvero 11.549,20 € per n. 11,5 PEona_9 punti, di cui, n. 6 per il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 1 per l'età del nonno superstite). Lo stesso importo deve essere liquidato per il danno subito da . PEona_29
pagina 18 di 22 PE Il danno asseritamente subito da per la perdita dei tre nipoti ex fratre ( ed non è Parte_22 Per_3 Per_4 risarcibile: il grado di relazione parentale e la mancanza di sufficienti elementi di prova idonei ad accertare l'effettivo rapporto esistente tra il congiunto e la vittima (zio e nipoti), anche in considerazione del tempo trascorso, non consentono di ritenere provato il danno preteso. Lo stesso deve dirsi per il danno asseritamente Per_ CP_ Per_1 subito da , , , , , e per la Per_12 CP_9 Per_11 Per_19 Per_14 Per_15 PEona_7 perdita dei tre cugini.
7.2. Quanto al danno subito da (marito di per la morte di e PEona_28 Parte_26 Parte_20
nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, all'età, rispettivamente, di 47 e 20 anni, la domanda è fondata e va Pt_21 accolta. Riguardo alla perdita del rapporto con il padre, , si reputa equo liquidare Parte_20
l'importo di euro 317.603,00 (ovvero 11.549,20 € per n. 27.5 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 3 per l'età della vittima;
n. 4,5 per l'età del figlio superstite;
non è presumibile la convivenza, in quanto il congiunto superstite era maggiorenne). Riguardo alla perdita del rapporto con il fratello gemello, Parte_21
, si reputa equo liquidare l'importo di euro 184.787,2 (ovvero 11.549,20 € per n. 16 punti, di cui, n. 7 per
[...] il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 4,5 per l'età del fratello superstite)
7.3. La domanda di risarcimento dei danni subiti da per la perdita del suo promesso sposo, PEona_7 [...]
azionata da , e (figli di ), deve essere rigettata. PEona_6 Parte_12 Pt_4 Pt_9 PEona_7
Difatti, il danno per la perdita del promesso sposo non integra una fattispecie analoga a quella dei rapporti parentali inerenti alla famiglia nucleare (coniugi, figli, genitori, fratelli) rispetto ai quali opera una presunzione
(iuris tantum) di sofferenza interiore e turbamento derivanti dalla perdita del congiunto. Tale danno non è risarcibile, in quanto – nel caso di specie – non è stata fornita prova sufficiente dell'esistenza di una relazione stabile e duratura, idonea a provare il danno per la perdita subita da per la morte di PEona_7 Per_6
La testimonianza della signora assunta in forma scritta ha consentito di accertare solo che
[...] Tes_1 nell'estate del 1943 ci fu una festa di fidanzamento, a Roma i via Arenula n.29, ma nessuna certezza è stata acquisita in ordine all'effettiva solidità della relazione e all'effettivo rapporto esistente.
Tutte le somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti il risarcimento non può
pagina 19 di 22 che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
Pertanto, in conclusione, devono essere liquidate le seguenti somme: agli eredi di : PEona_5 per la perdita di euro 346.476,00, ridotto di 1/3: 115.492,00; PEona_1 per la perdita dei tre figli, euro 294.504,6, euro 294.504,6 ed euro 340.701,4, ridotti di 1/3: euro 98.168,2, euro
98.168,2 ed euro 113.567,13, per un totale complessivo di euro 309.903,53 agli eredi di e : PEona_9 PEona_10 per la perdita dei tre nipoti (ex filio): euro 132.815,8 per ciascun nipote;
ridotto di un 1/3, euro 44.271,93, per un totale complessivo, nei confronti di ciascuno dei due nonni, di euro 132.815,7 e quindi complessivi
265.631,40; agli eredi di : PEona_28 per la perdita di euro 317.603,00, ridotto di 1/3: 105.867,66 Parte_20 per la perdita di euro 184.787,2, ridotto di 1/3: 61.595,73. Parte_21
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre pagina 20 di 22 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda (scaglione oltre euro 520.000,00, in ragione del decisum e non del petitum) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida a titolo di danno non patrimoniale iure hederitatis le seguenti somme:
-in favore degli eredi di , quindi in favore degli attori , , PEona_5 Parte_11 Parte_13 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_1 Parte_8 Parte_19 Parte_18 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_14 Parte_2 Parte_17 Parte_5 [...]
, , e , ciascuno nei limiti Parte_3 Parte_7 Parte_12 Parte_4 Parte_9 della rispettiva quota ereditaria, euro 115.492,00 per la perdita di euro 309.903,53 per la perdita dei tre figli di quest'ultima PEona_1
( ed;
Per_2 Per_3 Per_4
-in favore degli eredi di e e quindi in favore degli attori , PEona_9 PEona_10 Parte_11 [...]
, , , , , Pt_13 Parte_6 Parte_16 Parte_1 Parte_8 Parte_19 [...]
, , , , , Pt_18 Parte_10 Parte_15 Parte_14 Parte_2 Parte_17
, e Parte_5 Parte_3 Parte_7 Parte_12 Parte_4 Parte_9
, ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria,
[...] euro 265.631,40 per la perdita dei tre nipoti ( ed;
Per_2 Per_3 Per_4
- in favore degli eredi di , e quindi in favore degli attori , PEona_28 Parte_10 Parte_15
e , ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria Parte_14 Parte_2 euro 105.867,66 per la perdita di Parte_20 euro 61.595,73 per la perdita di , Parte_21 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
pagina 21 di 22 -rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- condanna la parte convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei procuratori della parte attrice, dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi euro 16.000,00, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 20.12.2025
Il Giudice
AS NO
pagina 22 di 22
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice designato dott.ssa AS NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40848 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 trattenuta in decisione giusta ordinanza del 09/07/2025 pronunciata alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, Pt_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
Parte_18 Parte_19 rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Di Porto, Matteo Pericoli, Marco Subiaco e Alessandro Genovali, in virtù di procure in atti
ATTORI
E
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONVENUTO CONTUMACE
ITALIANO Controparte_1
Controparte_2
pagina 1 di 22 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 sono ex lege domiciliati.
INTERVENUTI
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. da parte attrice in data 07/07/2025 e da parte convenuta in data 03/07/2025 in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, da intendersi richiamate e trascritte
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Sintesi della vicenda in fatto
Con atto di citazione, notificato in data 03/08/2022, e in data 30/05/2022 – ai sensi dell'art. 43 D.L. 30 aprile
2022 n. 36 – all'Avvocatura Generale dello Stato, gli attori ( , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 hanno citato in giudizio la Repubblica Federale Tedesca, per chiedere l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, sofferto dai propri de cuius a causa dei crimini commessi dal Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, danno quantificato in una somma, complessivamente, pari ad euro 5.874.213,26.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che:
(nata il [...]) e i suoi tre figli, ed marito e figli di PEona_1 Per_2 Per_3 Per_4 PEona_5
(nati rispettivamente il 2/12/1923, l'11/04/1925 e il 25/01/1930), quali civili, non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, avevano subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione e l'omicidio da parte dei militari tedeschi;
in particolare erano stati arrestati il 16/10/1943, detenuti presso il collegio Militare sino al 18/10/1943 e deportati, sul convoglio n. 2, presso il campo di sterminio di Auschwitz, dove, giunti al campo il 23/10/1943 erano deceduti, all'età, rispettivamente, di 50, 19,
18 e 13 anni.
pagina 2 di 22 (nato il [...]), promesso sposo di , quale civile, non direttamente PEona_6 PEona_7 coinvolto nel conflitto bellico, aveva subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quali la deportazione, i lavori forzati, la tortura e l'omicidio da parte dei militari tedeschi;
in particolare era stato arrestato il 28/01/1943, detenuti presso il campo di prigionia di Fossoli sino al 05/04/1944 e deportato prima presso il campo di Auschwitz e poi di Mauthausen, dove era deceduto il 27/03/1945, all'età di 34 anni.
e , quali civili, non direttamente coinvolti nel conflitto bellico, avevano Parte_20 Parte_21 subito crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla storia, quale l'assassinio alle Fosse Ardeatine, il
24/03/1944, da parte dei militari tedeschi.
I fatti (ovvero la deportazione e il decesso dei propri congiunti) erano provati dai documenti prodotti, in particolare: documentazione raccolta dalla CDEC Fondazione Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal Terzo Reich di religione ebraica durante la
Seconda guerra mondiale.
Parte attrice, dopo avere illustrato i rapporti parentali tra gli odierni attori e i propri de cuius (cfr. da pp.3 a 5 dell'atto di citazione), ha quantificato il danno non patrimoniale richiesto dagli attori iure hereditatis, complessivamente, in euro 5.874.213,26, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
In conclusione, ha chiesto: «Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di RM, quale ente succeduto al Terzo
Reich, per i crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di dei suoi tre figli PEona_1
Per
, ed , uccisi ad Auschwitz il 23 ottobre 1943, e in danno di deportato il 5 Per_3 Per_8 PEona_6 aprile 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz, poi trasferito a Mauthausen e ivi trucidato dalle SS il 27 marzo 1945, nonché in danno di e di barbaramente uccisi, nel noto eccidio Parte_20 Parte_21 delle Fosse Ardeatine, da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori e specificatamente:
- in favore di , nella misura di € 184.365,96, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_11 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
pagina 3 di 22 - in favore di , nella misura di € 184.365,96, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di Parte_13 giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_16 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_8 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_19 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_18 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 518.120,65, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_10 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 172.706,87, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_15 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
pagina 4 di 22 - in favore di nella misura di € 172.706,87, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_14 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di nella misura di € 172.706,87, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_2 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 536.099,60, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_17 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisto;
- in favore di nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta Parte_5 di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_3 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 268.049,80, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_7 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisto;
- in favore di , nella misura di € 359.579,00, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_12 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 359.579,00, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_4 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
- in favore di , nella misura di € 359.579,00, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_9 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
pagina 5 di 22 - in favore di nella misura di € 368.731,92, o nella diversa maggiore o minore somma Parte_6 ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale del 1/1/1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
E così per un totale di € 5.874.213,26 o per la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data degli illeciti e rivalutata annualmente sino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.»
In data 30/03/2023 sono intervenuti la e il Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro p.t., ed hanno chiesto il rigetto della
[...] domanda. In particolare, hanno eccepito: in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal Controparte_2
, il quale era l'unico soggetto da evocare in giudizio in quanto titolare del Fondo istituito con l'art.
[...]
43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, anche nella qualità di successore ex lege nel debito risarcitorio dello
Stato tedesco nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
sempre in via preliminare, la prescrizione del diritto di credito risarcitorio azionato, trattandosi di una fattispecie di responsabilità civile derivante da reato (riduzione in schiavitù), soggetta, come tale, alla disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 157, comma 1, n. 2, c.p. (nella formulazione illo tempore vigente), essendo ormai decorsi quindici anni dal giorno in cui era cessata la condotta illecita. A tal fine hanno dedotto che il diritto azionato poteva essere fatto valere anche prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovava applicazione, nel caso di specie, la norma di diritto internazionale consuetudinario concernete l'imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, anche alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, in quanto i reati perpetrati ai danni dei de cuius erano stati commessi in data antecedente alla formazione della medesima. Hanno sostenuto che, in ogni caso, il diritto di credito sarebbe prescritto in quanto doveva ritenersi, in via presuntiva, che gli autori materiali del reato fossero deceduti, con conseguente operatività dell'art. 2947 comma 1 c.c. (secondo cui la prescrizione quinquennale decorre dalla data di decesso del reo).
Nel merito, hanno contestato la mancata prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) e della qualità di erede.
pagina 6 di 22 In subordine, hanno sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, e hanno affermato che, in sede di liquidazione del danno, dalla somma spettante a titolo di risarcimento doveva essere detratto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio (ovvero tra gli altri, gli indennizzi percepiti ai sensi del d.p.r. n. 2043 del 1963 e della legge n. 791 del 1980) in conseguenza dei medesimi fatti oggetto di causa.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al , giacché succeduto a titolo Controparte_2 particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
d) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto introduttivo è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale il 03/08/2022, per via diplomatica (come da documentazione depositata da parte attrice in data 22.05.2023), tramite l'Ufficio , ha scelto la contumacia. Controparte_3
La causa, all'esito dell'istruttoria, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 09/07/2025, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Motivi della decisione
2. Premessa
Prima di valutare la fondatezza della domanda e delle eccezioni formulate dalla convenuta, è opportuno richiamare, sinteticamente, i principali snodi, storici e giurisprudenziali, in tema di crimini di guerra e contro pagina 7 di 22 l'umanità commessi iure imperii dalla RM nel secondo conflitto mondiale, con particolare riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la pronuncia della Corte di cassazione a S.U. 11 marzo 2004, n. 5044 non aveva riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile. L'immunità dello stato estero, di cui è espressione il principio “par in parem non habet iurisdictionem”, chiaramente legato all'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie corti interne. La giurisprudenza italiana, tuttavia, ha ritenuto che l'immunità giurisdizionale fosse preclusa – oltre che nel caso di acta imperii e di atti iure gestionis realizzati dallo Stato come soggetto di diritto privato (Cass. S.U. n. 23893/2015) – anche nell'ipotesi di delicta imperii, cioè nell'ipotesi di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens). Rientrano nella categoria dei delicta imperii le condotte degli organi e dei rappresentanti del Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945.
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno pronunciato sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime e delle loro famiglie delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti fossero qualificati crimini di guerra e contro l'umanità. Cont La Repubblica federale di RM (di seguito anche ) si è opposta a queste sentenze, invocando il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile straniera e si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia, la quale, nel 2012 (con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the State;
Germany v.
Italy: Greece intervening) ha accolto l'interpretazione della norma consuetudinaria sull'immunità fornita dallo
Stato tedesco e ha affermato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani rispetto a qualsiasi azione risarcitoria nei confronti della RM per danni derivati da acta imperii. La Corte ha quindi intimato all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni dei suoi tribunali, in violazione della norma sull'immunità, cessassero di produrre effetti.
pagina 8 di 22 L'Italia, in un primo momento, ha emanato la legge n. 5 del 2013 che, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Nel 2014 la Corte Costituzionale italiana (sentenza n. 238 del 2014, seguita dalla Corte di Cassazione S.U. del
7 luglio 2020 n. 20442) ha ritenuto l'illegittimità costituzionale di tale norma per contrarietà ai principi supremi espressi dagli articoli 2 e 24 della Costituzione e ha, quindi, ribadito l'inefficacia del principio dell'immunità.
In particolare, la Corte, facendo applicazione della teoria dei c.d. controlimiti – per la quale l'apertura dell'ordinamento interno a valori esterni, espressi tanto da norme internazionali consuetudinarie quanto da norme pattizie, incontra i limiti necessari a garantire l'identità dell'ordinamento stesso – ha negato l'ingresso nell'ordinamento giuridico italiano ex art. 10 Cost. della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, così come interpretata dalla Corte Internazionale di giustizia, ossia nel senso di comprendere anche gli acta iure imperii compiuti in violazione del diritto internazionale e dei diritti fondamentali della persona. Ad avviso della Consulta, lo sbarramento sarebbe disceso naturaliter dal manifesto contrasto tra quella norma e gli artt. 2 e 24 Cost., posti quali "controlimiti" a presidio della dignità della persona.
3. Giurisdizione
Nel caso di specie, deve rilevarsi che non è ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione, per immunità dello
Stato estero convenuto in giudizio, in quanto parte attrice ha allegato, quale fonte del suo diritto risarcitorio, una vicenda attinente a condotte illecite perpetrate nei confronti di civili (non direttamente coinvolti nel conflitto bellico), in astratto per come in fatto allegate, idonee a costituire crimine di guerra e contro l'umanità.
Parte attrice ha infatti dedotto che e i suoi tre figli, ed e PEona_1 Per_2 Per_3 Per_4 PEona_6 hanno subìto la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù, l'omicidio nonché il programmato sterminio della propria famiglia da parte delle truppe tedesche. e , invece, sono Parte_20 Parte_21 stati uccisi nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Si tratta di un eccidio, ormai acquisito agli atti della storia e della pagina 9 di 22 coscienza collettiva, compiuto in violazione delle leggi di guerra e dei principi fondamentali della persona
(come confermato anche dalla Corte di Cassazione penale, sez. I, n. 12595 del 01/12/1998): in data 24/03/1944, presso le cave site lungo la via Ardeatina, a Roma, furono trucidati, 335 civili e militari italiani, in esecuzione di un ordine di rappresaglia disposto dal comando tedesco occupante a seguito dell'attentato di via Rasella
(quindici in più rispetto al parametro stabilito, di dieci persone per ogni militare tedesco deceduto). Le vittime furono prelevate dalle carceri di Regina Coeli e via Tasso, condotte sul luogo prescelto per l'esecuzione, uccise mediante fucilazione. I cadaveri vennero ammassati nelle gallerie, poi fatte esplodere al fine di occultare i corpi.
Le situazioni allegate integrano in astratto l'ipotesi di operatività dei cd. controlimiti, come delineati dalla richiamata sentenza n. 238/2014 e quindi sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla pretesa risarcitoria oggetto di causa.
4. Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca, della Controparte_1
e del Controparte_2
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Repubblica federale di RM, convenuta in giudizio, unitamente alla è infondata. Controparte_1
Non vi è dubbio che, avendo parte attrice chiesto l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dai crimini di guerra e contro l'umanità, commessi iure imperii dallo Stato tedesco, quale ente succeduto al Terzo
Reich, litisconsorte necessario e legittimato passivo sia proprio la Repubblica Federale di RM.
L'eccezione formulata dalla difesa erariale si collega alla normativa di recente introduzione con la quale il
Governo italiano - al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 1961 (il quale, reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, prevedeva che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di RM o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945») e proprio al fine di superare l'impasse nei rapporti tra l'Italia e la RM- ha introdotto l'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022 (convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79). La norma realizza una particolare ipotesi di “meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria”, come ha pagina 10 di 22 avuto occasione di affermare la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 159 del 2023. Con il citato art. 43 del d.l. 2022 è stato istituito il “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro
l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole passata in giudicato a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022 (successivamente prorogato al 31 dicembre 2023).
L'obbligazione oggetto della vicenda successoria è quella che sorge dalla sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni nei confronti dell'attuale Repubblica Federale di
RM, subentrata – per il principio della continuità statale – al Terzo Reich (come è stato riconosciuto dagli accordi di pace di Parigi del 1946 e del 1947 e dagli stessi accordi di Bonn del 1961). Pertanto, anche a fronte della richiamata disposizione di legge, oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca, che è legittimata passiva e unico litisconsorte necessario.
Giova precisare che gli effetti successori ex lege del debito della RM verso le vittime del Terzo Reich da parte dell'amministrazione statale italiana si attualizzano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza non eseguibile nei confronti della RM (cfr. sent. Corte Cost. n. 159 del 2023 che ha escluso la illegittimità costituzionale della introdotta normativa, affermando che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'istituzione del Fondo “ristori”, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato). In questi termini, pertanto, deve essere inquadrata la posizione della
[...]
, e in particolare del (nel caso di Controparte_5 Controparte_2 specie non convenuti in giudizio da parte attrice) con la precisazione che l'odierno giudizio non ha ad oggetto la domanda diretta di accesso al Fondo che, come detto, potrà seguire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, eventualmente favorevole a parte attrice (con le procedure previste dal Controparte_2
).
[...]
5. Eccezione di prescrizione
L'eccezione preliminare di prescrizione è infondata. Norme di diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, hanno enunciato la regola della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e la pagina 11 di 22 retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: in particolare, la
Convenzione ONU del 1968, la Convenzione Europea del 1974 (all'art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma: il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e di oppressione, in ogni tempo, delle loro violazioni. Invero, successivamente rispetto ai crimini perpetrati dal Terzo Reich è maturata, nella comunità internazionale, non solo la consapevolezza della imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ma anche la convinzione che fosse necessario apprestare forme di tutela e repressione degli stessi anche retroattivamente. Pertanto, il fatto che venga punita la condotta in forza di una norma successiva rispetto alla sua commissione, non implica la violazione dei principi generali di diritto penale, poiché la retroattività è giustificata dalla natura di norma di jus cogens, destinata a prevalere sulle norme interne ed espressione di una responsabilità collettiva per la protezione dei diritti fondamentali degli individui, anche in ossequio ai valori universali di umanità e giustizia sociale.
Pertanto, i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, senz'altro azionabili e satisfattibili sul piano civilistico.
Peraltro, nel diritto civile non si pongono le rigidità del sistema penale, i cui principi sono posti a tutela della libertà personale, per cui può ritenersi ammissibile una deroga al principio generale di irretroattività. Riguardo all'eccezione preliminare di prescrizione, è appena il caso ricordare, inoltre, che l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità è un principio che trova fonte nella consuetudine internazionale, vincolante per l'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 Cost..
6. Prova della qualità di erede
pagina 12 di 22 Nel merito, quanto all'eccezione sollevata dalla difesa erariale in ordine al difetto di legittimazione attiva e alla carenza di prova di qualità di erede di parte attrice, il Tribunale ritiene di dovere dare continuità alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.”. (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 19254 del 12/07/2024).
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, il possesso della qualità di erede incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio;
non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito, quale elemento costitutivo della domanda (cfr. Cass. civ. ord. n. 31402 del 2019).
In ogni caso, è appena il caso di richiamare l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10519 del 18/04/2024, la quale ha affermato che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. anche, da ultimo, Cass n. 817 del 13 gennaio 2025).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c,, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, la titolarità del diritto deve essere provata dall'attore e va assolto con mezzi di prova idonei.
Nel caso di specie, parte attrice ha depositato certificazione anagrafica, risultante dai registri di stato civile e rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di Ancona, con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. del 20/11/2023, ovvero:
i certificati di nascita di (doc. B.5), (doc. B.7) (doc. B.3) e Parte_11 CP_6 PEona_5 Pt_22
(doc. B.4) dai quali si evince che erano fratelli, tutti figli di e;
[...] PEona_9 PEona_10
pagina 13 di 22 lo stato di famiglia storico di (doc. B.8.), dal quale si evince era sposato con , e che Parte_11 CP_7
CP_ Per_
, , e erano suoi figli;
Per_11 CP_9 Per_12 relativamente alla famiglia di , lo stato di famiglia storico (B. 10), dal quale si evince che egli era CP_6 sposato con e aveva tre figli, , e . Inoltre, è stato Controparte_10 Per_14 PEona_7 PEona_15 depositato il certificato di nascita del figlio, (riquadro 13, doc. 13.1), il verbale di pubblicazione PEona_16 di testamento olografo di (riquadro 15, doc. 15.2) dal quale si evince che era sorella di;
Per_15 Per_15 Per_14 lo stato di famiglia storico di (doc. B.9), da quale si evince che era sposato con PEona_17 CP_11
Per_1 e aveva tre figli, , Per_19 Per_20 lo stato di famiglia storico di (doc. B.2), dal quale si evince che era spostato con PEona_5 PEona_1
PE e aveva tre figli, e Per_3 Per_4
Rispetto alla qualità di erede rivestita da e , certificazione anagrafica (riquadro 3, doc. C. Parte_11 Pt_13
3.3.) da cui si evince che e sono figli di;
Parte_11 Pt_13 Per_12 rispetto alla qualità di erede di (figlio di , lo stato di famiglia (riquadro 4, doc. C.4.3) Parte_6 CP_9 di da cui si evince che era sposata con e che e Parte_23 PEona_21 Parte_6 CP_12 sono suoi figli;
Per_ rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlio di , lo stato di famiglia (riquadro 5, doc. Parte_16
5.3) da cui si evince che era sposata con e aveva due figli, e Pt_24 CP_13 PEona_22
; Pt_16
CP_ rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlio di ), lo stato di famiglia (riquadro 6, doc. Parte_1
6.3) da cui si evince che era sposata con e aveva tre figli, , e CP_14 PEona_23 Per_24 Per_25
; Pt_1 rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlia di ), lo stato di famiglia storico Parte_8 Per_11
(riquadro 7, doc. 7.3) da cui si evince che era sposata con e aveva una figlia, PEona_26 Controparte_15
; Parte_8
Per_1 rispetto alla qualità di erede rivestita da e (figlie di ) i certificati di nascita di Parte_19 Pt_18
Per_1 e (riquadro 9, docc.
9.2 e 9.3.) da cui si evince che entrambe sono figlie di e Pt_19 Pt_18
[...]
Per_27
pagina 14 di 22 rispetto alla qualità di erede rivestita da e gli eredi di (figlie di , Parte_10 Parte_25 Per_19
e , certificazione anagrafica, in particolare i certificati di nascita di Parte_15 Pt_14 Parte_2
e (riquadro 10, docc. 10.4 e 10.5) da cui si evince che entrambe sono figlie di Parte_10 Parte_25
e Ha depositato, inoltre, il certificato di famiglia storico di (doc. PEona_28 Parte_26 Parte_25
10.6) dal quale si evince che era sposata con e aveva due figlie, e Parte_2 Pt_15 Pt_14 rispetto alla qualità di erede rivestita da (figlio di , lo stato di famiglia di e Parte_17 Per_20 Parte_27 il certificato di nascita di (riquadro 11, doc. 11.3 e 11.4) da cui si evince che è Parte_17 Parte_17 figlio di e CP_16 Parte_27 rispetto alla qualità di erede rivestita da , e (moglie e figlie di Parte_5 Parte_3 Parte_7
), certificazione anagrafica (riquadro 13, doc. 13.2 e 13.3.) da cui si evince che era Per_14 PEona_16 sposato con e aveva due figlie, e;
CP_17 Parte_3 Parte_7 rispetto alla qualità di erede rivestita da e (figli di ), il Parte_12 Pt_4 Pt_9 PEona_7 testamento olografo (riquadro 14, doc. 14.2.) da cui si evince il rapporto di parentela.
Ciò detto, ritiene il Tribunale che gli odierni attori abbiano un titolo legale che conferisce loro il diritto alla successione ereditaria;
ciò, sia ai sensi dell'art. 467 c.c., nell'ipotesi in cui i propri dante causa abbiano rinunciato all'eredità del proprio genitore (padre/madre), e sia nel caso in cui quest'ultimo abbia accettato l'eredità (in quanto i diritti risarcitori, come già detto imprescrittibili, sono entrati a far parte del loro patrimonio ereditario e quindi trasmessi ab intestato agli odierni attori).
Del resto, secondo costante giurisprudenza “la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede” (cfr. tra tante e più di recente Cass. civ. n. 390/2025)
Deve aggiungersi che gli attori non sono onerati della prova di essere eredi esclusivi, né in presenza di altri coeredi è necessaria l'integrazione del contraddittorio. Al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10585 del 2024, secondo cui “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si
pagina 15 di 22 ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti”.
7.Accertamento dell'obbligazione risarcitoria e liquidazione dei danni
Gli attori e (figli di ), (figlio di , (figlio Parte_11 Pt_13 Per_12 Parte_6 CP_9 Parte_16
Per_ CP_ di , (figlio di ), (figlia di ), e Parte_1 Parte_8 Per_11 Parte_19 Pt_18
Per_1 (figlie di ), e gli eredi di (figlie di , e Parte_10 Parte_25 Per_19 Parte_15 Pt_14
; (figlio di , , e (moglie e Parte_2 Parte_17 Per_20 Parte_5 Parte_3 Parte_7 figlie di ), e (figli di ), hanno agito per il Per_14 Parte_12 Pt_4 Pt_9 PEona_7 risarcimento, iure hereditatis: PE relativamente al tragico evento della deportazione e l'uccisione di e i suoi tre figli, PEona_1 Per_3 ed dei danni subiti da a causa della perdita del rapporto parentale con la moglie, Per_4 PEona_5 [...]
PE e i suoi tre figli ( e;
dei danni subiti da e , Per_1 Per_3 Per_4 PEona_9 PEona_29
a causa della perdita dei nipoti ex filio;
dei danni subiti da , , e a causa Parte_22 Pt_11 Per_17 CP_6
Per_ CP_ Per_1 della perdita dei nipoti ex fratre;
dei danni subiti da , , , , Parte_28 CP_9 Per_11 Per_19
, , e , a causa della perdita dei cugini. Per_20 Per_14 Per_15 PEona_7
Relativamente, invece, al tragico evento della deportazione e uccisione di , PEona_6 Parte_12
e (figli di ) hanno agito in giudizio per il risarcimento dei danni subiti da Pt_4 Pt_9 PEona_7 Pt_11
per la perdita del rapporto parentale con il suo promesso sposo, PEona_7 PEona_6
Relativamente al tragico evento della morte di e , e Parte_20 Pt_21 Parte_10 Parte_25
(figlie di , e, per quest'ultima, i suoi eredi e , hanno agito in
[...] Per_19 Parte_15 Pt_14 Parte_2 giudizio per i danni subiti da (marito di , per la perdita del rapporto parentale con il PEona_28 Parte_26 padre e il fratello gemello.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che:
pagina 16 di 22 e i suoi tre figli erano stati arrestati il 16/10/1943 a Roma, detenuti nel Collegio militare e PEona_1 deportati, sul convoglio n. 2, giunti ad Auschwitz il 23/10/1943 e lì deceduti. era stato arrestato il 28/01/1944 a Roma, detenuto nel campo di Fossoli e deportato, sul PEona_6 convoglio n. 9, giunto ad Auschwitz il 10/04/1944 e lì deceduto il 27/03/1945.
e era stati arrestati a Roma il 22/03/1944 e assassinati durante Parte_21 Parte_20
l'eccidio delle Fosse Ardeatine.
Alla luce delle allegazioni prodotte, i fatti storici sono provati (per tutti, cfr. estratti doc.1 all'atto di citazione).
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra o contro l'umanità.
Invero la deportazione, la riduzione in schiavitù e l'omicidio della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945.
Anche l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il trasferimento illegali”. L'omicidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di disposizioni che statuiscono principi di diritto comuni a tutte le nazioni civili e pertanto pacificamente applicabili anche a fatti anteriori alla loro entrata in vigore, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio
e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Orbene, si tratta di risarcire il danno consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale e nella permanente sofferenza quali congiunti sopravvissuti, che sono componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente e unitariamente ristorato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di
pagina 17 di 22 Milano e Roma) e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti” (cfr. Cass. 16-
03.2025, n. 6981).
7.1. Quanto al danno subito da per la perdita del rapporto parentale con la moglie, PEona_5 [...]
e i suoi tre figli, deceduti il 23/10/1944, quando aveva 45 anni, la domanda è fondata Per_1 PEona_5
e va accolta, nei limiti di seguito esposti.
Riguardo al danno per la perdita del rapporto con si reputa equo liquidare, a titolo di danno iure PEona_1 hereditatis - applicando le tabelle attualmente in uso presso questo tribunale, aggiornate al 2025, tenuto conto del rapporto di parentela con la vittima, dell'età di quest'ultima (50 anni) e di all'epoca del PEona_5 decesso (45 anni) - l'importo di euro 346.476,00 (ovvero 11.549,20 € per n. 30 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 3 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del marito superstite, oltre a n. 4 punti aggiuntivi per la presunta convivenza tra congiunto e de cuius).
Riguardo al danno per la perdita del rapporto con i tre figli, si reputa equo liquidare l'importo di euro: PE 294.504,6 per (11.549,20 € per n. 25,5 punti, di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del padre superstite;
non è presumibile la convivenza tra il congiunto e il de cuius in quanto la vittima era maggiorenne); 294.504,6 per (11.549,20 € per n. 25,5 punti, di cui, n. 18 per il Per_3 grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del padre superstite;
non è presumibile la convivenza tra il congiunto e il de cuius in quanto la vittima era maggiorenne); 340.701,4 per (11.549,20 Per_4
€ per n. 29,5 punti, di cui, n. 18 per il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 3 per l'età del padre superstite;
oltre a n. 4 punti aggiuntivi per la presunta convivenza tra congiunto e de cuius)
La domanda è fondata anche rispetto al danno subito da e per la PEona_9 PEona_29 perdita dei tre nipoti. È risarcibile il danno subito da e per la perdita PEona_9 PEona_29 dei tre nipoti (ex filio), quando i nonni avevano, rispettivamente, 74 anni e 78 anni. Si reputa equo liquidare, per il danno subito da , l'importo di euro 132.815,8 per ciascun nipote, ovvero 11.549,20 € per n. 11,5 PEona_9 punti, di cui, n. 6 per il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 1 per l'età del nonno superstite). Lo stesso importo deve essere liquidato per il danno subito da . PEona_29
pagina 18 di 22 PE Il danno asseritamente subito da per la perdita dei tre nipoti ex fratre ( ed non è Parte_22 Per_3 Per_4 risarcibile: il grado di relazione parentale e la mancanza di sufficienti elementi di prova idonei ad accertare l'effettivo rapporto esistente tra il congiunto e la vittima (zio e nipoti), anche in considerazione del tempo trascorso, non consentono di ritenere provato il danno preteso. Lo stesso deve dirsi per il danno asseritamente Per_ CP_ Per_1 subito da , , , , , e per la Per_12 CP_9 Per_11 Per_19 Per_14 Per_15 PEona_7 perdita dei tre cugini.
7.2. Quanto al danno subito da (marito di per la morte di e PEona_28 Parte_26 Parte_20
nell'eccidio delle Fosse Ardeatine, all'età, rispettivamente, di 47 e 20 anni, la domanda è fondata e va Pt_21 accolta. Riguardo alla perdita del rapporto con il padre, , si reputa equo liquidare Parte_20
l'importo di euro 317.603,00 (ovvero 11.549,20 € per n. 27.5 punti, di cui, n. 20 per il grado di parentela;
n. 3 per l'età della vittima;
n. 4,5 per l'età del figlio superstite;
non è presumibile la convivenza, in quanto il congiunto superstite era maggiorenne). Riguardo alla perdita del rapporto con il fratello gemello, Parte_21
, si reputa equo liquidare l'importo di euro 184.787,2 (ovvero 11.549,20 € per n. 16 punti, di cui, n. 7 per
[...] il grado di parentela;
n. 4,5 per l'età della vittima;
n. 4,5 per l'età del fratello superstite)
7.3. La domanda di risarcimento dei danni subiti da per la perdita del suo promesso sposo, PEona_7 [...]
azionata da , e (figli di ), deve essere rigettata. PEona_6 Parte_12 Pt_4 Pt_9 PEona_7
Difatti, il danno per la perdita del promesso sposo non integra una fattispecie analoga a quella dei rapporti parentali inerenti alla famiglia nucleare (coniugi, figli, genitori, fratelli) rispetto ai quali opera una presunzione
(iuris tantum) di sofferenza interiore e turbamento derivanti dalla perdita del congiunto. Tale danno non è risarcibile, in quanto – nel caso di specie – non è stata fornita prova sufficiente dell'esistenza di una relazione stabile e duratura, idonea a provare il danno per la perdita subita da per la morte di PEona_7 Per_6
La testimonianza della signora assunta in forma scritta ha consentito di accertare solo che
[...] Tes_1 nell'estate del 1943 ci fu una festa di fidanzamento, a Roma i via Arenula n.29, ma nessuna certezza è stata acquisita in ordine all'effettiva solidità della relazione e all'effettivo rapporto esistente.
Tutte le somme devono essere ridotte di due terzi, in ragione della circostanza che si tratta di fatti risalenti nel tempo e tenuto conto della peculiarità della vicenda storica da cui è scaturito il danno (pure con la precisazione che proprio a fronte del tempo trascorso e del contesto storico in cui fatti sono avvenuti il risarcimento non può
pagina 19 di 22 che assumere una valenza simbolica, in quanto nessun risarcimento monetario potrà mai essere adeguatamente determinato ex artt. 1223 e 2056 c.c., in ragione della gravità dell'evento universalmente riconosciuto come tra gli eventi più tragici della storia).
Pertanto, in conclusione, devono essere liquidate le seguenti somme: agli eredi di : PEona_5 per la perdita di euro 346.476,00, ridotto di 1/3: 115.492,00; PEona_1 per la perdita dei tre figli, euro 294.504,6, euro 294.504,6 ed euro 340.701,4, ridotti di 1/3: euro 98.168,2, euro
98.168,2 ed euro 113.567,13, per un totale complessivo di euro 309.903,53 agli eredi di e : PEona_9 PEona_10 per la perdita dei tre nipoti (ex filio): euro 132.815,8 per ciascun nipote;
ridotto di un 1/3, euro 44.271,93, per un totale complessivo, nei confronti di ciascuno dei due nonni, di euro 132.815,7 e quindi complessivi
265.631,40; agli eredi di : PEona_28 per la perdita di euro 317.603,00, ridotto di 1/3: 105.867,66 Parte_20 per la perdita di euro 184.787,2, ridotto di 1/3: 61.595,73. Parte_21
Sulle somme risarcitorie, come sopra liquidate all'attualità, non possono trovare applicazione i criteri di cui alla nota sentenza della Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995, in quanto il tempo trascorso (diversi decenni dalla data dei fatti) e la lunghissima attesa che ha preceduto l'esercizio dell'odierna azione non consentono di individuare alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi (cfr. in tal senso
Tribunale di Bologna sentenza n.2079/2024, n.r.g. 12714/2022; Tribunale di Roma sentenza n. 3312/2025,
n.r.g. 38727/2022).
8. Compensatio lucri cum damno
Rispetto alla eccezione di compensatio lucri cum damno, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 43, d.l. n.
36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio potrà subire, ove il caso, in sede di accesso al
Fondo, la detrazione delle somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre pagina 20 di 22 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94, come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno 2023 (art. 3).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di liquidazione di cui al dm n. 55/2014 aggiornato al dm 147/2022, del valore della domanda (scaglione oltre euro 520.000,00, in ragione del decisum e non del petitum) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria, in capo alla Repubblica Federale Tedesca e, per l'effetto, liquida a titolo di danno non patrimoniale iure hederitatis le seguenti somme:
-in favore degli eredi di , quindi in favore degli attori , , PEona_5 Parte_11 Parte_13 Parte_6
, , , ,
[...] Parte_16 Parte_1 Parte_8 Parte_19 Parte_18 Parte_10
, , , ,
[...] Parte_15 Parte_14 Parte_2 Parte_17 Parte_5 [...]
, , e , ciascuno nei limiti Parte_3 Parte_7 Parte_12 Parte_4 Parte_9 della rispettiva quota ereditaria, euro 115.492,00 per la perdita di euro 309.903,53 per la perdita dei tre figli di quest'ultima PEona_1
( ed;
Per_2 Per_3 Per_4
-in favore degli eredi di e e quindi in favore degli attori , PEona_9 PEona_10 Parte_11 [...]
, , , , , Pt_13 Parte_6 Parte_16 Parte_1 Parte_8 Parte_19 [...]
, , , , , Pt_18 Parte_10 Parte_15 Parte_14 Parte_2 Parte_17
, e Parte_5 Parte_3 Parte_7 Parte_12 Parte_4 Parte_9
, ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria,
[...] euro 265.631,40 per la perdita dei tre nipoti ( ed;
Per_2 Per_3 Per_4
- in favore degli eredi di , e quindi in favore degli attori , PEona_28 Parte_10 Parte_15
e , ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria Parte_14 Parte_2 euro 105.867,66 per la perdita di Parte_20 euro 61.595,73 per la perdita di , Parte_21 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo;
pagina 21 di 22 -rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;
- condanna la parte convenuta e le parti intervenute, in solido, al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei procuratori della parte attrice, dichiaratisi antistatari, liquidate in complessivi euro 16.000,00, oltre al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato, spese generali, iva e cpa come per legge.
Roma, 20.12.2025
Il Giudice
AS NO
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