Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17849
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità della Repubblica Federale Tedesca per crimini di guerra e contro l'umanità

    Il Tribunale ha accertato la sussistenza di un'obbligazione risarcitoria in capo alla Repubblica Federale Tedesca, riconoscendo che i fatti allegati costituiscono crimini di guerra e contro l'umanità.

  • Accolto
    Prova della qualità di erede

    Il Tribunale ha ritenuto che gli attori abbiano un titolo legale che conferisce loro il diritto alla successione ereditaria, basandosi sulla documentazione prodotta e sulla giurisprudenza in materia di prova della qualità di erede.

  • Accolto
    Danno subito dagli eredi per la perdita dei congiunti

    Il Tribunale ha liquidato somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis per la perdita del rapporto parentale, tenendo conto dell'età delle vittime e dei congiunti, del grado di parentela e della presunta convivenza, riducendo le somme di un terzo in ragione del tempo trascorso e della valenza simbolica del risarcimento.

  • Rigettato
    Mancanza di prova di una relazione stabile e duratura

    Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché il danno per la perdita del promesso sposo non è risarcibile in assenza di prova di una relazione stabile e duratura, e la testimonianza resa non ha fornito certezze in merito alla solidità della relazione.

  • Rigettato
    Imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità

    Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che i diritti della persona violati dagli efferati crimini di guerra e contro l'umanità sono imprescrittibili, in base a norme di diritto internazionale consuetudinario e pattizio, nonché all'art. 10 Cost.

  • Rigettato
    Legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca

    Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata, affermando che la Repubblica Federale di Germania è l'unico litisconsorte necessario e legittimato passivo, in quanto ente successore del Terzo Reich.

  • Altro
    Detrazione di somme già percepite a titolo indennitario/risarcitorio

    Il Tribunale ha rinviato la questione alla fase di accesso al Fondo, come previsto dall'art. 43 del d.l. n. 36/2022, che prevede la detrazione delle somme eventualmente già percepite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17849
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17849
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

    Testo completo