Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2020
Sentenza 13 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10281 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10281/2025REG.PROV.COLL.
N. 07666/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7666 del 2022, proposto da FR ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Schio, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Poscoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione II) n. 988/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Schio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere EL IC;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione n. PN/0012/2008 del 23 ottobre 2008 con cui il Comune di Schio ha respinto l’istanza di condono formulata dal sig. ON FR per le opere realizzate sul fondo di proprietà, situato in parte in zona agricola e in parte nella fascia di rispetto stradale.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dall’interessato dinanzi al T.a.r. per il Veneto sulla base dei seguenti motivi:
a) eccesso di potere e violazione di legge, illogicità manifesta e mancata applicazione della l.n. 326/2003 sul condono edilizio;
b) eccesso di potere, errata interpretazione e applicazione della normativa sul condono edilizio, erroneità di presupposto;
3. Con la sentenza n. 988 del 13 giugno 2022 il T.a.r. per il Veneto ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune di Schio.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, evidenziando, in particolare, come l’Amministrazione nel suo diniego si fosse pronunciata solo su di un aspetto delle opere di cui era stata domandata la regolarizzazione e come l’utilizzo a parcheggio di un’area agricola non rappresentasse, in realtà, un cambio di destinazione d’uso rilevante dal punto di vista urbanistico ed edilizio, non necessitando del relativo titolo.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Schio, deducendo la palese infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
6. All’udienza straordinaria del 1° ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. L’appellante, comproprietario di un fondo situato in Schio, tra la strada comunale delle Garziere e via dell’Industria, ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato che la sua domanda di sanatoria (come integrata nel 2007) non era “ limitata solamente all’utilizzo dell’area agricola come deposito di autoveicoli ”, contenendo anche la richiesta di regolarizzazione della recinzione - realizzata in difformità al permesso di costruire n. 46 del 1° agosto 2003 - sulla quale il Comune avrebbe potuto, in ogni caso, pronunciarsi positivamente.
8. Il T.a.r. avrebbe, altresì, errato nel ritenere che “l’utilizzo (da parte sua) del fondo come area di sosta (temporanea) di autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo, accompagnato dallo spargimento di ghiaia (avesse concretizzato)…l’irreversibile mutamento della destinazione d’uso dello stesso fondo, con conseguente inevitabile inquadramento dell’abuso nella <<tipologia 3>> della tabella C allegata alla l.n. 326/2003”, invece che nella “tipologia 6” dei cd. “abusi minori”.
9. Secondo l’originario ricorrente le suddette opere avrebbero, infatti, integrato semplici lavori di manutenzione straordinaria, non concretizzando “alcun aumento o alterazione dei parametri edificatori previsti dallo strumento urbanistico vigente e non (determinando)…alcun nuovo ed ulteriore volume urbanistico e alcuna nuova e ulteriore superficie utile o superficie coperta”. A parere dell’appellante, inoltre, l’utilizzo del terreno come area di sosta per autoveicoli non si sarebbe posto in alcun modo in contrasto con la destinazione tipica delle aree agricole, né avrebbe generato una nuova destinazione “ artigianale/industriale”, non essendo il fondo neppure gravato da vincoli ambientali o paesaggistici.
10. Le suddette doglianze non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
11. Quanto al primo motivo, come correttamente già sottolineato dal T.a.r. nella sentenza impugnata, il provvedimento di diniego di condono risulta del tutto coerente con il contenuto dell’originaria domanda di sanatoria, limitato alla sola realizzazione del piazzale-parcheggio.
12. Dinanzi ad una simile istanza del privato il Comune non avrebbe potuto né integrare autonomamente la richiesta di sanatoria, né tantomeno ritenere valida una integrazione tardiva dell’oggetto dell’istanza stessa da parte dell’interessato, dovendo, tra l’altro, l’opera abusiva sempre essere considerata in modo unitario in sede di vaglio della sua condonabilità e non potendo l’Amministrazione concedere sanatorie parziali.
13. Tale principio è stato ribadito anche di recente da questo Consiglio di Stato che ha precisato che “ tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formatasi in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate. Pertanto, non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 marzo 2025, n. 2173).
14. Parimenti non meritevoli di condivisione sono le ulteriori doglianze, con cui l’appellante ha sostenuto che le opere da lui poste in essere con l’apposizione di uno strato di ghiaia sul terreno e la realizzazione di un vero e proprio deposito dei veicoli sequestrati dall’Autorità amministrativa ed affidati alla AR ON non costituissero un cambio di destinazione d’uso rispetto alla destinazione originaria dell’area, qualificata come agricola, ma, al più, lavori di manutenzione straordinaria o comunque opere “non valutabili in termini di superficie e volume”.
15. Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, i lavori da lui effettuati sui luoghi di causa, dando origine ad un oggettivo mutamento della destinazione del fondo e ad una trasformazione urbanistica ed edilizia non possono, infatti, che ricadere nella tipologia 3 della tabella C della legge sul condono, propria della ristrutturazione edilizia, che avrebbe richiesto, al momento della effettiva realizzazione, un idoneo titolo abilitativo e, in sede di condono, un’oblazione di importo assai maggiore rispetto a quella prevista per i cd. “abusi minori” (tipologia 6).
16. Sul punto la giurisprudenza amministrativa prevalente sottolinea come il mutamento di destinazione d’uso comporti ex se una ristrutturazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 maggio 2024 n. 4693), determinando inevitabilmente un differente carico ed un maggiore impatto urbanistico da valutare in relazione ai servizi e agli standard esistenti (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2018 n. 6562; Sez. II, 21 giugno 2023 n. 6085) e come debbano ricondursi entro la categoria della trasformazione edilizia urbanistica le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto (Cons. Stato, Sez. VII, 31 ottobre 2023, n. 9349). In particolare “devono ritenersi inclusi in tale categoria gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale o di spargimento di ghiaia su un'area che ne era precedentemente priva, in quanto rappresentano attività urbanisticamente rilevante nella misura in cui appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d'uso” (Cons. Stato, VI, 2 novembre 2022, n. 9511; Sez. VII, 19 ottobre 2023, n. 9106).
17. L’interpretazione della presente fattispecie elaborata dal Comune e successivamente fatta propria anche dal T.a.r. nei termini del riconoscimento della creazione da parte dell’originario ricorrente, con le opere de quibus , di un nuovo assetto urbanistico ed edilizio dei luoghi, funzionale ad una diversa destinazione del terreno rispetto a quella agricola, ed integrante, dunque, una ristrutturazione è confermata, del resto, dagli elementi che emergono dai documenti in atti, quali la dichiarazione del 6 marzo 2002, con cui il ricorrente stesso comunicava al Sindaco del Comune di Schio l’inizio dell’attività di rimessa di veicoli a motore custoditi a seguito dell’espletamento di soccorso stradale, rappresentando che essa sarebbe stata svolta in locali coperti di circa 120 mq e nel parcheggio esterno, sito in viale dell’Industria. Il carattere “non autorizzato” del cambio di destinazione d’uso del fondo comunque effettuato dall’appellante giustifica la richiesta da parte dell’Amministrazione comunale della oblazione nell’importo previsto per la categoria delle opere di ristrutturazione e non in quello assai più contenuto dei cd. “abusi minori”, senza che sulla legittimità del diniego di condono possano incidere in alcun modo le argomentazioni dell’originario ricorrente circa la pretesa ingiustizia o sproporzione tra l’entità delle opere poste concretamente in essere e le relative possibilità edificatorie e quella della sanzione.
18. In conclusione, l’appello deve essere, perciò, integralmente respinto.
19. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
EL IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IC | IE Di RL |
IL SEGRETARIO