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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2662/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 2662/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
272/2020 del Tribunale di Napoli Nord del 23.01.2020, vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo
Sarnelli;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Iodice;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto dalla il Tribunale di Parte_1
Napoli Nord in data 04.04.2016, con Decreto Ingiuntivo n. 1208/2016, ingiungeva a il pagamento della somma complessiva Controparte_1
pari ad €. 69.321,16 in favore della società ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 1.6.2016, Controparte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e di rito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1208/2016, emesso dal Tribunale di NAPOLI NORD in data
07.04.2016, all'esito del procedimento rubricato al n. 644/2016 R.G. ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 1) della presente trattazione. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto, in via principale e nel merito:
b) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento n.
20157028769101 e 20157028769114, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1,
e comunque per le ragioni esposte nel punto 2) della presente trattazione;
Pagina 2 d) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel precedente punto 3) della presente trattazione;
e) Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati contrati di finanziamento n. 20157028769101 e
20157028769114;
f) Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
g) Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
h) Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.”
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B. quanto al contratto di finanziamento azionato dall'opposta banca. Eccepiva, altresì, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B. per aver la Banca inserito nel predetto contratto clausole anatocistiche usurarie in frode alla legge ex art. 1344 c.c,. e dell'art. 117 T.U.B; la nullità ex art. 1815, comma II c.c., delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi. In subordine eccepiva l'iniquità dei tassi moratori (poiché il tasso di ammortamento risulterebbe maggiorato del 10%), ed infine l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva l'opposta contestando le avverse pretese poiché Parte_1
infondate, in quanto il credito si basava in parte sul contratto di apertura di credito con carta n. 20157028769101 dell'importo di euro 1.500,00 da rimborsare in rate mensili di euro 60,00, ed in parte sul prestito personale n.
Pagina 3 20157028769114 dell'importo di euro 60.000,00 da rimborsare in rate mensili di euro 750,40.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 272/2020, del 23.01.2020, così decideva:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 1208/2016;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 5.654,06 oltre interessi al tasso
[...]
legale dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa le spese di lite.”
La con atto di appello notificato il 22.07.2020, ha Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di appello:
1. Erronea valutazione dei fatti e delle prove documentali, da parte del giudice di prime cure. Motivazione errata, carente ed illogica. La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata la corrispondenza tra il contratto di finanziamento e l'estratto conto depositato in atti. non avrebbe sollevato alcuna Controparte_1
eccezione in merito alla corrispondenza del contratto di prestito personale all'estratto conto n. 20157028769114, ma anzi vi avrebbe prestato espressa acquiescenza. Solo successivamente, dunque tardivamente, l'opponente avrebbe sollevato per la prima volta eccezione di mancata corrispondenza tra il contratto di prestito personale e l'estratto conto.
2. Errato ed immotivato rigetto dell'intera domanda di condanna proposta dalla banca con riferimento al prestito personale n. 20157028769114. Il
Giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere provato il credito della di €. 63.588,80. L'odierna appellante sostiene che Pt_1 CP_1
non avrebbe mai contestato l'esistenza del contratto di prestito
[...]
Pagina 4 personale né di aver ricevuto il finanziamento di €. 60.000,00, né di essere stato inadempiente. E, pertanto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di condanna formulata dalla Parte_1
3. Errato esame delle risultanze documentali con riferimento al rapporto di apertura di credito n. 20157028769101. Con riferimento al predetto contratto, il Giudice di prime cure avrebbe errato a ritenere non dovuti gli importi indicati negli estratti conto a titolo di indennità di contenzioso.
4. Violazione dell'art. 91 c.p.c., errata compensazione integrale delle spese di lite.
Per questi motivi
, la ha chiesto: Parte_1
“
1. rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli Nord n. 1208/2016 del 7 aprile 2016;
2. in subordine, condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma complessiva di €. 69.321,16 /di cui Parte_1
EURO 63.588,80 per il finanziamento n. 20157028769114 + EURO
5.732,36 per il finanziamento n. n. 20157028769101), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali di mora, in misura dello 0.04% al giorno a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo del credito;
3. in linea ulteriormente subordinata condannare al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma Parte_1
complessiva di €. 55.977,16 (di cui 50.244,80 per il finanziamento n.
20157028769114 + EURO 5.732,36 per il finanziamento n. n.
20157028769101) oltre agli interessi legali su €. 50.244,80 ed agli interessi convenzionali di mora, in misura dello 0,040% al giorno su €.
5.732,36, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo del credito;
Pagina 5
4. condannare alla refusione delle spese processuali del Controparte_1
doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata il 24.04.2021 si è costituito Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; la legittimità e la tempestività dell'eccezione relativa alla carenza del titolo legittimante (per la banca), da lui sollevata in prime cure;
l'errato esame delle risultanze documentali, il tutto oltre la compensazione delle spese.
Pertanto, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342
e 348 bis c.p.c., nonché di rigettare le domande proposte dalla Parte_1
con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e
[...]
competenze del giudizio del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e cpa con attribuzione.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
Pagina 6 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In
Pagina 7 tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
4. Nel merito, con i primi due motivi di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte ha ritenuto non provato il credito azionato dalla di €. 63.588,80, sostenendo che non vi fosse corrispondenza tra Pt_1
il contratto di finanziamento indicato nel ricorso monitorio e l'estratto conto n. 20157028769114 depositato in atti.
A sostegno della censura la deduce, anzitutto, che il Parte_1 CP_1
non aveva sollevato inizialmente alcuna eccezione in merito alla corrispondenza del contratto di prestito personale all'estratto conto, ma anzi vi aveva prestato espressa acquiescenza. Solo successivamente,
Pagina 8 dunque tardivamente, l'opponente aveva sollevato per la prima volta l'eccezione di mancata corrispondenza tra il contratto di prestito personale e l'estratto conto. Poiché, sostiene ancora l'odierna appellante, il CP_1
non aveva mai contestato l'esistenza del contratto di prestito personale né di aver ricevuto il finanziamento di €. 60.000,00, né ancora di essere stato inadempiente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di condanna formulata dalla Parte_1
5. Ora, quanto all'asserita tardività della “eccezione” del circa la CP_1
mancata corrispondenza del contratto di prestito personale all'estratto conto, va rilevato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la contestazione del diritto vantato dalla controparte deve considerarsi mera difesa e non è configurabile come un'eccezione in senso stretto, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo - eccezione che è proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non è rilevabile d'ufficio.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere invece correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale
è consentito ancora alle parti di precisare e modificare la domanda, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. In particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento
Pagina 9 delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (p.t. Cassazione civile 31/05/2025,
n.14711).
Ne consegue che la contestazione in questione, proposta dal alla CP_1
prima udienza di trattazione della causa del 15/06/2017, non è certamente tardiva e deve, pertanto, esaminata nel merito unitamente alle altre risultanze processuali.
6. Il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi sono elementi che consentono di riferire l'estratto conto alla richiesta di prestito personale allegata dalla priva di data, evidenziando in particolare che il Parte_1
numero in alto a sinistra nel contratto (0000002587306200130806120) è completamente diverso da quello riportato nell'estratto conto, valutata altresì l'esistenza di plurimi rapporti di finanziamento tra il e la CP_1
Parte_1
Il Collegio ritiene pienamente convincenti le osservazioni critiche formulate dall'appellante al riguardo.
6.1 Non vi è dubbio, anzitutto, che il numero che contraddistingue il contratto de quo non è elemento essenziale dello stesso e, quindi, la discordanza di tale numero rispetto a quello riportato nell'estratto conto non inficia la validità dell'atto negoziale ma deve essere solo considerato sotto l'aspetto della prova della circostanza che le operazioni indicate nel conto siano riconducibili a quel contratto e siano, pertanto, regolate dalle condizioni ivi previste.
Ora, come segnalato dalla difesa dell'appellante, effettivamente il giudice di prime cure ha omesso di considerare i seguenti molteplici elementi che sono presenti sia nel contratto di finanziamento che nell'estratto conto:
Pagina 10 1. l'importo del finanziamento: € 60.000,00,
2. la sua durata: 120 rate mensili,
3. l'importo di ciascuna rata: € 750,40,
4. 8,70%, CP_2
5. T.A.E.G. 9,05%,
6. l'importo totale dovuto: € 90.048,00,
7. gli interessi: € 30.048,00,
8. la previsione di zero spese assicurative.
Si tratta di dati essenziali che sono sufficienti ad identificare le condizioni principali del finanziamento;
la loro totale coincidenza, finanche nei decimali degli importi e delle percentuali, non può essere perciò puramente causale ed è un indizio preciso ed univoco della riconducibilità delle operazioni elencate nell'estratto conto al contratto di finanziamento allegato dalla Parte_1
6.2 Ulteriori rilievi contribuiscono a rafforzare la conclusione sopra raggiunta.
Sotto l'aspetto temporale, va rilevato che, pur mancando di data, il contratto contiene comunque un significativo riferimento temporale laddove alla pagina 3 indica, quale “periodo di validità dell'offerta” quello
“dal 06/08/2013 al 13/08/2013” che è perfettamente compatibile con la data del 21/08/2013, riportata nell'estratto conto come data di erogazione dell'importo finanziato.
Ancora, la “Domanda di Finanziamento” è stata sottoscritta da CP_1
in data 6.8.2013, coincidente con l'inizio del periodo di validità
[...]
indicato in contratto, e reca il numero 20157028769114, ossia lo stesso numero riportato nell'estratto conto.
Pagina 11 D'altra parte, anche la contestazione di per sé appare quantomeno imprecisa e poco convincente, dal momento che, non solo è stata avanzata tardivamente, ma si limita ad eccepire sul piano formale che “nel ricorso per decreto ingiuntivo è indicato quale secondo finanziamento il n.
20157028769114 del 6.8.2013 ma la documentazione allegata è riferita ad altro contratto 25873062001308060120 senza data né luogo di sottoscrizione”, quindi non negando specificamente, sotto l'aspetto fattuale, la rispondenza dell'estratto conto al contratto di finanziamento suddetto.
Né assume rilievo l'esistenza di “plurimi rapporti di finanziamento tra il
e la ”, cui ha fatto riferimento il primo giudice. CP_1 Parte_1
Invero, è poco verosimile che sia stato concluso tra le parti un altro finanziamento, nel medesimo periodo temporale ed alle stesse condizioni sopra riportate (importo, durata contrattuale, numero di rate, ammontare delle rate, interessi, TAN e TAEG). E comunque non è mai stato neppure allegato dal di aver concluso un altro finanziamento alle CP_1
medesime condizioni, sicché viene meno anche la spiegazione alternativa a quella della riferibilità dell'estratto conto al contratto di finanziamento.
Infine, parte appellante, nell'illustrare i motivi per cui la discordanza tra il numero riportato nel contratto e quello indicato nell'estratto conto non è presente nell'altro rapporto azionato (la linea di credito n.
20157028769101), ha osservato che si tratta di tipologie di contratti di finanziamento (linea di credito al consumo e prestito personale) del tutto diverse tra loro, per le quali operano condizioni e discipline differenti anche nella stesura materiale della modulistica e dei documenti di contratto.
Ha dedotto, quindi, che solo per i contratti di prestito personale il numero riportato in alto a sinistra non coincide con quello del finanziamento
Pagina 12 riportato sull'estratto conto, ed ha depositato, a titolo esemplificativo, un contratto di prestito personale stipulato con altro cliente nel quale “in alto a sinistra” è riportato un numero diverso da quello dell'estratto conto.
Pur non essendo possibile utilizzare detto documento, perché nuovo e prodotto pertanto in violazione del divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., la giustificazione fornita dall'appellante della discordanza tra il numero riportato nel contratto di finanziamento in questione e quello indicato nell'estratto conto appare verosimile, né è stata contraddetta dalla controparte.
In definitiva, risulta meritevole di accoglimento la censura avanzata dalla secondo cui non è esatto quanto riportato in sentenza, e cioè Parte_1
che “dall'esame dei documenti in atti non vi è alcun elemento che consente di riferire l'estratto conto alla richiesta di prestito personale allegata dalla
, essendovi, invece, una piena corrispondenza di tutti gli Parte_1
elementi identificativi del prestito riportati nel contratto con quelli richiamati nell'estratto conto.
7. La difesa del ha contestato in appello che la società ricorrente CP_1
avesse provato l'elargizione del credito da essa azionato.
Trattasi di una contestazione tardiva perché articolata solo in appello, laddove nell'atto di opposizione di primo grado l'odierno appellato aveva genericamente dedotto che controparte non aveva fornito la prova della pretesa fatta valere ed aveva contestato essenzialmente il quantum della pretesa.
In ogni caso, l'estratto conto esibito dalla non è stato Parte_1
impugnato nelle sue risultanze contabili, del tutto precise ed analitiche, dalle quali si ricava l'erogazione del finanziamento e l'avvenuto pagamento
Pagina 13 di alcune rate mensili con addebito diretto sul c/c., circostanze che non state specificamente contraddette dall'appellato sotto il profilo sostanziale.
Ne deriva che, non avendo il avanzato altre contestazioni in CP_1
appello, deve essere accolta la richiesta dell'appellante di condanna del predetto al pagamento della somma risultante alla data del 5.6.2015 dal saldo del conto n. 20157028769114, pari a € 63.588,80, a titolo di rate scadute ed insolute, oltre interessi come di seguito specificati.
8. Per quanto riguarda il contratto di apertura di credito n.20157028769101, parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure secondo cui non sono dovuti gli importi indicati negli estratti conto quale indennità di contenzioso per complessivi € 78,30 che la ha Parte_1
specificato essere la penale dell'8% prevista dall'art. 22 delle condizioni generali di contratto.
L'esclusione di tale voce è stata determinata dal fatto che le condizioni generali allegate al contratto sono prive di sottoscrizione del CP_1
sicché le voci richieste sulla base delle previsioni contenute in dette condizioni “non possono essere riconosciute per difetto di prova” (pag. 5 della sentenza).
La società appellante ha censurato tale statuizione rilevando che le condizioni generali di contratto non sono mai sottoscritte dalle parti, costituendo un insieme di clausole che non sono inserite nel documento di contratto, ma ne fanno comunque parte in quanto in esso richiamate e sono efficaci in quanto conosciute o conoscibili dalla parte al momento della conclusione del contratto. Ha osservato, ancora, l'appellante che il non ha affatto contestato il contenuto delle condizioni generali di CP_1
contratto, né ha messo in discussione la circostanza di avere avuto conoscenza delle stesse. Solo talune delle clausole contenute nelle
Pagina 14 condizioni generali, tassativamente previste dal secondo comma dell'art. 1341 c.c., per essere efficaci devono essere specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. Da tale previsione normativa si desume, dunque, chiaramente che non occorre in generale la sottoscrizione del documento contenente le condizioni generali, le quali, come si è detto, sono vincolanti se conosciute dalla parte;
solo poi talune clausole, come accaduto nella specie, vanno specificatamente accettate con apposita sottoscrizione.
Anche queste argomentazioni poste a base della censura in esame sono pienamente condivisibili.
In proposito è sufficiente osservare che l'art. 1341 c.c. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che, quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie, e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto.
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, previo espresso richiamo del numero identificativo della clausola unitamente alla sua succinta descrizione, che ne permette l'identificazione e la differenzia dalle altre clausole (cfr. Cass.
9.7.2018 n. 17939).
Pagina 15 Nel caso di specie, vi è stata nel contratto un'accettazione specifica da parte del ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. di alcune CP_1
clausole vessatorie delle condizioni generali in un riquadro autonomo denominato “Approvazione specifica”; dette clausole sono state richiamate sia nel numero dell'articolo che nel suo sintetico contenuto, tra cui – per quanto interessa ai fini in esame – gli articoli “21) Penale per il ritardato pagamento;
22) Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”.
Risulta in tal modo rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 co.
2 c.c., dovendo reputarsi che la tecnica redazionale prescelta sia perfettamente idonea a sollecitare adeguatamente l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate il cui contenuto era a lui sfavorevole e che devono, di conseguenza, ritenersi pienamente efficaci.
Pertanto, con riferimento all'apertura di credito n. 20157028769101 il deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
anche dell'ulteriore voce indennitaria esclusa dal primo
[...]
giudice, pari a € 78,30, e quindi della somma complessiva di € 5.732,36
(anziché come erroneamente disposto dal giudice di prime cure di €
5.654,06).
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nel senso che il deve essere condannato al pagamento, CP_1
in favore di anche dell'ulteriore voce Parte_1
indennitaria, pari a € 78,30, e, quindi, della somma complessiva di €
69.321,16 (di cui € 63.588,80 per il finanziamento n.20157028769114 + €
5.732,36 per il finanziamento n. 20157028769101). Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi moratori secondo il criterio seguito dal Tribunale e
Pagina 16 non specificamente impugnato, ossia al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo.
Vi è, dunque, sicuramente una piena soccombenza dell'appellato che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria (€ 1.750,00 di cui € 406,50 per esborsi), posto che la pretesa azionata con il ricorso monitorio ed accolta con il decreto ingiuntivo opposto è stata poi pienamente accolta anche in questa sede.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria in appello che si non è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 272/2020 del 23.01.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in Parte_2
favore della della somma complessiva di € Parte_1
69.321,16 per le causali di cui in motivazione, oltre gli interessi al tasso legale dal 26.4.2016 al soddisfo;
2) condanna, altresì, il al pagamento, in favore della CP_1
delle spese processuali che liquida, quanto al Parte_1
primo grado di giudizio, in 406,50 per esborsi e € 15.446,50 per
Pagina 17 compensi, e, quanto al presente grado, in € 1.170,00 per esborsi e €
9.991,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 2662/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
272/2020 del Tribunale di Napoli Nord del 23.01.2020, vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Girolamo
Sarnelli;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alessandro Iodice;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso proposto dalla il Tribunale di Parte_1
Napoli Nord in data 04.04.2016, con Decreto Ingiuntivo n. 1208/2016, ingiungeva a il pagamento della somma complessiva Controparte_1
pari ad €. 69.321,16 in favore della società ricorrente.
Con atto di citazione notificato in data 1.6.2016, Controparte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e di rito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1208/2016, emesso dal Tribunale di NAPOLI NORD in data
07.04.2016, all'esito del procedimento rubricato al n. 644/2016 R.G. ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 1) della presente trattazione. In caso di mancato accoglimento di quanto richiesto, in via principale e nel merito:
b) Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
c) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento n.
20157028769101 e 20157028769114, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1,
e comunque per le ragioni esposte nel punto 2) della presente trattazione;
Pagina 2 d) Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, per tutte le ragioni esposte nel precedente punto 3) della presente trattazione;
e) Accertare e dichiarare, anche ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e 118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati contrati di finanziamento n. 20157028769101 e
20157028769114;
f) Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
g) Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
h) Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore.”
L'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B. quanto al contratto di finanziamento azionato dall'opposta banca. Eccepiva, altresì, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B. per aver la Banca inserito nel predetto contratto clausole anatocistiche usurarie in frode alla legge ex art. 1344 c.c,. e dell'art. 117 T.U.B; la nullità ex art. 1815, comma II c.c., delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e la nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi. In subordine eccepiva l'iniquità dei tassi moratori (poiché il tasso di ammortamento risulterebbe maggiorato del 10%), ed infine l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva l'opposta contestando le avverse pretese poiché Parte_1
infondate, in quanto il credito si basava in parte sul contratto di apertura di credito con carta n. 20157028769101 dell'importo di euro 1.500,00 da rimborsare in rate mensili di euro 60,00, ed in parte sul prestito personale n.
Pagina 3 20157028769114 dell'importo di euro 60.000,00 da rimborsare in rate mensili di euro 750,40.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 272/2020, del 23.01.2020, così decideva:
“- revoca il decreto ingiuntivo n. 1208/2016;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo complessivo di euro 5.654,06 oltre interessi al tasso
[...]
legale dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
- compensa le spese di lite.”
La con atto di appello notificato il 22.07.2020, ha Parte_1
impugnato la sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di appello:
1. Erronea valutazione dei fatti e delle prove documentali, da parte del giudice di prime cure. Motivazione errata, carente ed illogica. La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non provata la corrispondenza tra il contratto di finanziamento e l'estratto conto depositato in atti. non avrebbe sollevato alcuna Controparte_1
eccezione in merito alla corrispondenza del contratto di prestito personale all'estratto conto n. 20157028769114, ma anzi vi avrebbe prestato espressa acquiescenza. Solo successivamente, dunque tardivamente, l'opponente avrebbe sollevato per la prima volta eccezione di mancata corrispondenza tra il contratto di prestito personale e l'estratto conto.
2. Errato ed immotivato rigetto dell'intera domanda di condanna proposta dalla banca con riferimento al prestito personale n. 20157028769114. Il
Giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere provato il credito della di €. 63.588,80. L'odierna appellante sostiene che Pt_1 CP_1
non avrebbe mai contestato l'esistenza del contratto di prestito
[...]
Pagina 4 personale né di aver ricevuto il finanziamento di €. 60.000,00, né di essere stato inadempiente. E, pertanto, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda di condanna formulata dalla Parte_1
3. Errato esame delle risultanze documentali con riferimento al rapporto di apertura di credito n. 20157028769101. Con riferimento al predetto contratto, il Giudice di prime cure avrebbe errato a ritenere non dovuti gli importi indicati negli estratti conto a titolo di indennità di contenzioso.
4. Violazione dell'art. 91 c.p.c., errata compensazione integrale delle spese di lite.
Per questi motivi
, la ha chiesto: Parte_1
“
1. rigettare l'opposizione proposta e confermare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli Nord n. 1208/2016 del 7 aprile 2016;
2. in subordine, condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma complessiva di €. 69.321,16 /di cui Parte_1
EURO 63.588,80 per il finanziamento n. 20157028769114 + EURO
5.732,36 per il finanziamento n. n. 20157028769101), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali di mora, in misura dello 0.04% al giorno a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo del credito;
3. in linea ulteriormente subordinata condannare al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma Parte_1
complessiva di €. 55.977,16 (di cui 50.244,80 per il finanziamento n.
20157028769114 + EURO 5.732,36 per il finanziamento n. n.
20157028769101) oltre agli interessi legali su €. 50.244,80 ed agli interessi convenzionali di mora, in misura dello 0,040% al giorno su €.
5.732,36, a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e fino all'effettivo soddisfo del credito;
Pagina 5
4. condannare alla refusione delle spese processuali del Controparte_1
doppio grado di giudizio.”
Con comparsa depositata il 24.04.2021 si è costituito Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; la legittimità e la tempestività dell'eccezione relativa alla carenza del titolo legittimante (per la banca), da lui sollevata in prime cure;
l'errato esame delle risultanze documentali, il tutto oltre la compensazione delle spese.
Pertanto, chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 342
e 348 bis c.p.c., nonché di rigettare le domande proposte dalla Parte_1
con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e
[...]
competenze del giudizio del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e cpa con attribuzione.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 22.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
Pagina 6 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente.
Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In
Pagina 7 tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
4. Nel merito, con i primi due motivi di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte ha ritenuto non provato il credito azionato dalla di €. 63.588,80, sostenendo che non vi fosse corrispondenza tra Pt_1
il contratto di finanziamento indicato nel ricorso monitorio e l'estratto conto n. 20157028769114 depositato in atti.
A sostegno della censura la deduce, anzitutto, che il Parte_1 CP_1
non aveva sollevato inizialmente alcuna eccezione in merito alla corrispondenza del contratto di prestito personale all'estratto conto, ma anzi vi aveva prestato espressa acquiescenza. Solo successivamente,
Pagina 8 dunque tardivamente, l'opponente aveva sollevato per la prima volta l'eccezione di mancata corrispondenza tra il contratto di prestito personale e l'estratto conto. Poiché, sostiene ancora l'odierna appellante, il CP_1
non aveva mai contestato l'esistenza del contratto di prestito personale né di aver ricevuto il finanziamento di €. 60.000,00, né ancora di essere stato inadempiente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di condanna formulata dalla Parte_1
5. Ora, quanto all'asserita tardività della “eccezione” del circa la CP_1
mancata corrispondenza del contratto di prestito personale all'estratto conto, va rilevato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la contestazione del diritto vantato dalla controparte deve considerarsi mera difesa e non è configurabile come un'eccezione in senso stretto, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo - eccezione che è proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non è rilevabile d'ufficio.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere invece correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale
è consentito ancora alle parti di precisare e modificare la domanda, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. In particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento
Pagina 9 delle attività processuali consentite dall'art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all'esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall'esercizio della facoltà deduttiva (p.t. Cassazione civile 31/05/2025,
n.14711).
Ne consegue che la contestazione in questione, proposta dal alla CP_1
prima udienza di trattazione della causa del 15/06/2017, non è certamente tardiva e deve, pertanto, esaminata nel merito unitamente alle altre risultanze processuali.
6. Il giudice di prime cure ha ritenuto che non vi sono elementi che consentono di riferire l'estratto conto alla richiesta di prestito personale allegata dalla priva di data, evidenziando in particolare che il Parte_1
numero in alto a sinistra nel contratto (0000002587306200130806120) è completamente diverso da quello riportato nell'estratto conto, valutata altresì l'esistenza di plurimi rapporti di finanziamento tra il e la CP_1
Parte_1
Il Collegio ritiene pienamente convincenti le osservazioni critiche formulate dall'appellante al riguardo.
6.1 Non vi è dubbio, anzitutto, che il numero che contraddistingue il contratto de quo non è elemento essenziale dello stesso e, quindi, la discordanza di tale numero rispetto a quello riportato nell'estratto conto non inficia la validità dell'atto negoziale ma deve essere solo considerato sotto l'aspetto della prova della circostanza che le operazioni indicate nel conto siano riconducibili a quel contratto e siano, pertanto, regolate dalle condizioni ivi previste.
Ora, come segnalato dalla difesa dell'appellante, effettivamente il giudice di prime cure ha omesso di considerare i seguenti molteplici elementi che sono presenti sia nel contratto di finanziamento che nell'estratto conto:
Pagina 10 1. l'importo del finanziamento: € 60.000,00,
2. la sua durata: 120 rate mensili,
3. l'importo di ciascuna rata: € 750,40,
4. 8,70%, CP_2
5. T.A.E.G. 9,05%,
6. l'importo totale dovuto: € 90.048,00,
7. gli interessi: € 30.048,00,
8. la previsione di zero spese assicurative.
Si tratta di dati essenziali che sono sufficienti ad identificare le condizioni principali del finanziamento;
la loro totale coincidenza, finanche nei decimali degli importi e delle percentuali, non può essere perciò puramente causale ed è un indizio preciso ed univoco della riconducibilità delle operazioni elencate nell'estratto conto al contratto di finanziamento allegato dalla Parte_1
6.2 Ulteriori rilievi contribuiscono a rafforzare la conclusione sopra raggiunta.
Sotto l'aspetto temporale, va rilevato che, pur mancando di data, il contratto contiene comunque un significativo riferimento temporale laddove alla pagina 3 indica, quale “periodo di validità dell'offerta” quello
“dal 06/08/2013 al 13/08/2013” che è perfettamente compatibile con la data del 21/08/2013, riportata nell'estratto conto come data di erogazione dell'importo finanziato.
Ancora, la “Domanda di Finanziamento” è stata sottoscritta da CP_1
in data 6.8.2013, coincidente con l'inizio del periodo di validità
[...]
indicato in contratto, e reca il numero 20157028769114, ossia lo stesso numero riportato nell'estratto conto.
Pagina 11 D'altra parte, anche la contestazione di per sé appare quantomeno imprecisa e poco convincente, dal momento che, non solo è stata avanzata tardivamente, ma si limita ad eccepire sul piano formale che “nel ricorso per decreto ingiuntivo è indicato quale secondo finanziamento il n.
20157028769114 del 6.8.2013 ma la documentazione allegata è riferita ad altro contratto 25873062001308060120 senza data né luogo di sottoscrizione”, quindi non negando specificamente, sotto l'aspetto fattuale, la rispondenza dell'estratto conto al contratto di finanziamento suddetto.
Né assume rilievo l'esistenza di “plurimi rapporti di finanziamento tra il
e la ”, cui ha fatto riferimento il primo giudice. CP_1 Parte_1
Invero, è poco verosimile che sia stato concluso tra le parti un altro finanziamento, nel medesimo periodo temporale ed alle stesse condizioni sopra riportate (importo, durata contrattuale, numero di rate, ammontare delle rate, interessi, TAN e TAEG). E comunque non è mai stato neppure allegato dal di aver concluso un altro finanziamento alle CP_1
medesime condizioni, sicché viene meno anche la spiegazione alternativa a quella della riferibilità dell'estratto conto al contratto di finanziamento.
Infine, parte appellante, nell'illustrare i motivi per cui la discordanza tra il numero riportato nel contratto e quello indicato nell'estratto conto non è presente nell'altro rapporto azionato (la linea di credito n.
20157028769101), ha osservato che si tratta di tipologie di contratti di finanziamento (linea di credito al consumo e prestito personale) del tutto diverse tra loro, per le quali operano condizioni e discipline differenti anche nella stesura materiale della modulistica e dei documenti di contratto.
Ha dedotto, quindi, che solo per i contratti di prestito personale il numero riportato in alto a sinistra non coincide con quello del finanziamento
Pagina 12 riportato sull'estratto conto, ed ha depositato, a titolo esemplificativo, un contratto di prestito personale stipulato con altro cliente nel quale “in alto a sinistra” è riportato un numero diverso da quello dell'estratto conto.
Pur non essendo possibile utilizzare detto documento, perché nuovo e prodotto pertanto in violazione del divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., la giustificazione fornita dall'appellante della discordanza tra il numero riportato nel contratto di finanziamento in questione e quello indicato nell'estratto conto appare verosimile, né è stata contraddetta dalla controparte.
In definitiva, risulta meritevole di accoglimento la censura avanzata dalla secondo cui non è esatto quanto riportato in sentenza, e cioè Parte_1
che “dall'esame dei documenti in atti non vi è alcun elemento che consente di riferire l'estratto conto alla richiesta di prestito personale allegata dalla
, essendovi, invece, una piena corrispondenza di tutti gli Parte_1
elementi identificativi del prestito riportati nel contratto con quelli richiamati nell'estratto conto.
7. La difesa del ha contestato in appello che la società ricorrente CP_1
avesse provato l'elargizione del credito da essa azionato.
Trattasi di una contestazione tardiva perché articolata solo in appello, laddove nell'atto di opposizione di primo grado l'odierno appellato aveva genericamente dedotto che controparte non aveva fornito la prova della pretesa fatta valere ed aveva contestato essenzialmente il quantum della pretesa.
In ogni caso, l'estratto conto esibito dalla non è stato Parte_1
impugnato nelle sue risultanze contabili, del tutto precise ed analitiche, dalle quali si ricava l'erogazione del finanziamento e l'avvenuto pagamento
Pagina 13 di alcune rate mensili con addebito diretto sul c/c., circostanze che non state specificamente contraddette dall'appellato sotto il profilo sostanziale.
Ne deriva che, non avendo il avanzato altre contestazioni in CP_1
appello, deve essere accolta la richiesta dell'appellante di condanna del predetto al pagamento della somma risultante alla data del 5.6.2015 dal saldo del conto n. 20157028769114, pari a € 63.588,80, a titolo di rate scadute ed insolute, oltre interessi come di seguito specificati.
8. Per quanto riguarda il contratto di apertura di credito n.20157028769101, parte appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure secondo cui non sono dovuti gli importi indicati negli estratti conto quale indennità di contenzioso per complessivi € 78,30 che la ha Parte_1
specificato essere la penale dell'8% prevista dall'art. 22 delle condizioni generali di contratto.
L'esclusione di tale voce è stata determinata dal fatto che le condizioni generali allegate al contratto sono prive di sottoscrizione del CP_1
sicché le voci richieste sulla base delle previsioni contenute in dette condizioni “non possono essere riconosciute per difetto di prova” (pag. 5 della sentenza).
La società appellante ha censurato tale statuizione rilevando che le condizioni generali di contratto non sono mai sottoscritte dalle parti, costituendo un insieme di clausole che non sono inserite nel documento di contratto, ma ne fanno comunque parte in quanto in esso richiamate e sono efficaci in quanto conosciute o conoscibili dalla parte al momento della conclusione del contratto. Ha osservato, ancora, l'appellante che il non ha affatto contestato il contenuto delle condizioni generali di CP_1
contratto, né ha messo in discussione la circostanza di avere avuto conoscenza delle stesse. Solo talune delle clausole contenute nelle
Pagina 14 condizioni generali, tassativamente previste dal secondo comma dell'art. 1341 c.c., per essere efficaci devono essere specificatamente sottoscritte dalla parte non predisponente. Da tale previsione normativa si desume, dunque, chiaramente che non occorre in generale la sottoscrizione del documento contenente le condizioni generali, le quali, come si è detto, sono vincolanti se conosciute dalla parte;
solo poi talune clausole, come accaduto nella specie, vanno specificatamente accettate con apposita sottoscrizione.
Anche queste argomentazioni poste a base della censura in esame sono pienamente condivisibili.
In proposito è sufficiente osservare che l'art. 1341 c.c. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che, quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie, e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto.
La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, previo espresso richiamo del numero identificativo della clausola unitamente alla sua succinta descrizione, che ne permette l'identificazione e la differenzia dalle altre clausole (cfr. Cass.
9.7.2018 n. 17939).
Pagina 15 Nel caso di specie, vi è stata nel contratto un'accettazione specifica da parte del ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. di alcune CP_1
clausole vessatorie delle condizioni generali in un riquadro autonomo denominato “Approvazione specifica”; dette clausole sono state richiamate sia nel numero dell'articolo che nel suo sintetico contenuto, tra cui – per quanto interessa ai fini in esame – gli articoli “21) Penale per il ritardato pagamento;
22) Decadenza dal beneficio del termine e interessi di mora”.
Risulta in tal modo rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 co.
2 c.c., dovendo reputarsi che la tecnica redazionale prescelta sia perfettamente idonea a sollecitare adeguatamente l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate il cui contenuto era a lui sfavorevole e che devono, di conseguenza, ritenersi pienamente efficaci.
Pertanto, con riferimento all'apertura di credito n. 20157028769101 il deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
anche dell'ulteriore voce indennitaria esclusa dal primo
[...]
giudice, pari a € 78,30, e quindi della somma complessiva di € 5.732,36
(anziché come erroneamente disposto dal giudice di prime cure di €
5.654,06).
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nel senso che il deve essere condannato al pagamento, CP_1
in favore di anche dell'ulteriore voce Parte_1
indennitaria, pari a € 78,30, e, quindi, della somma complessiva di €
69.321,16 (di cui € 63.588,80 per il finanziamento n.20157028769114 + €
5.732,36 per il finanziamento n. 20157028769101). Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi moratori secondo il criterio seguito dal Tribunale e
Pagina 16 non specificamente impugnato, ossia al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo fino al saldo.
Vi è, dunque, sicuramente una piena soccombenza dell'appellato che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, ivi comprese quelle della fase monitoria (€ 1.750,00 di cui € 406,50 per esborsi), posto che la pretesa azionata con il ricorso monitorio ed accolta con il decreto ingiuntivo opposto è stata poi pienamente accolta anche in questa sede.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001,00 a € 260.000) dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto della natura delle questioni dibattute e dell'attività difensiva svolta, con esclusione della fase istruttoria in appello che si non è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 272/2020 del 23.01.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in Parte_2
favore della della somma complessiva di € Parte_1
69.321,16 per le causali di cui in motivazione, oltre gli interessi al tasso legale dal 26.4.2016 al soddisfo;
2) condanna, altresì, il al pagamento, in favore della CP_1
delle spese processuali che liquida, quanto al Parte_1
primo grado di giudizio, in 406,50 per esborsi e € 15.446,50 per
Pagina 17 compensi, e, quanto al presente grado, in € 1.170,00 per esborsi e €
9.991,00 per compensi, oltre – per entrambi i gradi – il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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