Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 851 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/02/1973, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Simone Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla Itria Bellu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/10/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Portoscuso.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/10/2007 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Portoscuso, anno 2007, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I figli minori , e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, che, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso,
Pag. 2 di 4 la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi, anche quando il sia assente per lavoro. Parte_1
2) I figli minori , e avranno la residenza anagrafica Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre, in Portoscuso alla via Gorizia n. 16, e domiciliati alternativamente tra i genitori in ragioni delle rispettive esigenze lavorative come appresso specificato: l'attività lavorativa del signor impiegato Parte_1 quadro presso SAIPEM S.p.A., determina, normalmente, periodi di permanenza all'estero di 35 giorni ai quali fanno seguito 35 giorni di permanenza continuata in Sardegna.
Tanto precisato, i minori saranno collocati presso l'abitazione materna, con il diritto del padre di tenerli presso di sé nella sua abitazione, nei periodi in cui sarà dimorante in Sardegna, per il tempo che le parti concorderanno, in relazione alle esigenze di studio e di attività sportive dei minori e con specifico impegno a rispettare l'organizzazione e le scelte della minore
, ormai sedicenne. Per_1
Durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei minori presso i genitori comprenderà la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e
Capodanno o quello di Pasqua e Lunedì dell'Angelo nonché alternando 15 gg. consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive.
3) Durante il periodo di permanenza presso ciascun genitore, lo stesso provvederà in tutto alla gestione dei figli, garantendo comunque all'altro almeno un contatto telefonico e se richiesto, compatibilmente con gli impegni dei minori, in presenza.
4) Le parti si si dichiarano economicamente autonome, poiché ciascuna titolare di reddito adeguato al rispettivo impiego ma caratterizzati da un significativo divario, in ragione del quale il signor si obbliga a Parte_1 corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento dei minori , Per_1
e la somma mensile di euro 1.300,00 (milletrecento/00) Per_2 Per_3 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla signora già noto - entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, la quale, per l'effetto, si farà integralmente carico di tutte le spese ordinarie.
Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori secondo le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del 29/11/2017 predisposto dal CNF, che le parti dichiarano di conoscere, fatta eccezione per
Pag. 3 di 4 gli importi erogati a titolo di assegno unico (o comunque denominato), che ciascun genitore potrà percepire pro quota come per legge.
La signora terrà la nota delle spese ordinarie sostenute CP_1 obbligandosi a rendicontarle mensilmente al signor . Parte_1
Il si obbliga a condividere il rinnovo del guardaroba dei minori per Parte_1
3 volte all'anno, in coincidenza con il cambio di stagione.
5) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per soli motivi turistici.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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